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Document 62020CC0395

Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 23 settembre 2021.
EP e GM contro Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf.
Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2, lettera l) – Articolo 5, paragrafo 1 – Cambiamento dell’orario di partenza di un volo – Partenza rinviata di circa tre ore – Informazione ai passeggeri nove giorni prima della partenza – Nozioni di “cancellazione del volo” e di “ritardo”.
Causa C-395/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:761

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 23 settembre 2021 ( 1 )

Causa C‑395/20

EP,

GM

contro

Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo – Cambiamento dell’orario di partenza di un volo – Partenza spostata di quasi tre ore – Informazione dei passeggeri nove giorni prima della partenza – Nozioni di “cancellazione del volo” e di “offerta di volo alternativo”»

I. Introduzione

1.

Nella presente causa, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) sottopone alla Corte due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera l), dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ( 2 ).

2.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti EP e GM (in prosieguo: i «passeggeri in questione»), due passeggeri aerei, alla Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (in prosieguo: la «Corendon Airlines») in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di versare una compensazione pecuniaria a tali passeggeri in conseguenza dello spostamento dell’orario di partenza del loro volo originariamente previsto. La presente causa solleva questioni giuridiche inedite e complesse, sulle quali la Corte avrà occasione di pronunciarsi. Tali questioni riguardano, da un lato, la qualificazione giuridica di un simile spostamento dell’orario di un volo e, dall’altro, il significato che assume la comunicazione al passeggero in proposito, atteso che quest’ultima può eventualmente essere considerata una «offerta di volo alternativo» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ii), del regolamento n. 261/2004.

3.

Conformemente alla domanda della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della prima questione pregiudiziale, relativa alla questione se lo spostamento dell’orario di un volo costituisca una «cancellazione del volo» ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004.

II. Contesto normativo

A.   Regolamento n. 261/2004

4.

L’articolo 2 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(...)

l) “cancellazione del volo”: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

5.

L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Cancellazione del volo», al paragrafo 1 così dispone:

«In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

a)

è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

b)

è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

c)

spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

i)

siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure

ii)

siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii)

siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto».

6.

L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Ritardo», è così formulato:

«1.   Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto

a)

di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b)

di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o

c)

di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i)

l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e

ii)

quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii)

quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2.   In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza».

7.

L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», prevede quanto segue:

«1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

(...)

b)

400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

(...)

2.   Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

(...)

b)

di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; o

(...)

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

(...)».

8.

L’articolo 8 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto a rimborso o al riavviamento», dispone quanto segue:

«1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

a)

il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

b)

il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o

c)

il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio “tutto compreso”, ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della [direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” (GU 1990, L 158, pag. 59)].

(...)».

B.   Regolamento (CE) n. 1033/2006

9.

Il regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo ( 3 ), all’articolo 2, paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:

(...)

10)

“elementi principali di un piano di volo”: i seguenti elementi di un piano di volo:

(...)

d) orario stimato di inizio rullaggio;

(...)».

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

10.

I passeggeri in questione hanno prenotato un viaggio tutto compreso con destinazione Antalya (Turchia) tramite il portale Internet «Check24». La loro prenotazione è stata confermata dalla Corendon Airlines per un volo in data 18 maggio 2019 da Düsseldorf (Germania) ad Antalya, con partenza prevista alle ore 13:20 e arrivo previsto alle ore 17:50.

11.

La Corendon Airlines ha poi spostato tale volo e fissato il nuovo orario di partenza alle 16:10 del 18 maggio 2019, cambiamento di cui ha informato i passeggeri in questione entro i termini previsti all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ii) del regolamento n. 261/2004. Poiché detto volo ha subito un ritardo, la partenza ha avuto luogo alle ore 17:02 e l’atterraggio alle ore 21:30 del 18 maggio 2019.

12.

I passeggeri in questione hanno chiesto alla Corendon Airlines una compensazione pecuniaria dell’importo di EUR 400 ciascuno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. La Corendon Airlines ha rifiutato di versare una compensazione pecuniaria a detti passeggeri.

13.

L’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania) ha respinto il ricorso dei passeggeri in questione. Tale giudice ha constatato, da un lato, che, sebbene l’orario di partenza del volo fosse stato modificato, l’originario piano di detto volo non era stato abbandonato. Dall’altro lato, tali passeggeri, in ogni caso, sarebbero stati informati della modifica dell’orario di partenza nel periodo previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ii), del regolamento in parola, compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto. Inoltre, detto giudice ha rilevato che non era necessario esaminare la questione se la Corendon Airlines avesse adempiuto al proprio obbligo di informazione riguardo ai diritti dei passeggeri parti del procedimento principale in forza dell’articolo 8 del medesimo regolamento, dato che un’eventuale violazione dell’obbligo di informazione non fa sorgere un diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004.

14.

Atteso che i passeggeri in questione hanno proposto appello avverso la sentenza dell’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf) dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), quest’ultimo giudice rileva che detta sentenza non può essere confermata se lo spostamento di circa tre ore significa che il volo è stato cancellato ai sensi dell’articolo 2, lettera l), di tale regolamento e se la comunicazione relativa allo spostamento non costituisce un’offerta di volo alternativo alle condizioni previste da detto regolamento.

15.

Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sussista una cancellazione del volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), dell’articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento n. 261/2004], nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti il volo prenotato nell’ambito di un viaggio “tutto compreso”, con partenza prevista alle 13:20 (ora locale) alle 16:10 (ora locale) dello stesso giorno.

2)

Se la comunicazione dello spostamento del volo dalle 13:20 (ora locale) alle 16:10 (ora locale) dello stesso giorno, effettuata nove giorni prima dell’inizio del viaggio, costituisca un’offerta di volo alternativo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento n. 261/2004, e, in caso affermativo, se tale offerta debba soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

16.

La decisione di rinvio, datata 3 agosto 2020, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 19 agosto 2020.

17.

I ricorrenti nel procedimento principale, il governo tedesco nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

18.

Durante la riunione generale del 27 aprile 2021, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

V. Analisi giuridica

A.   Sulla prima questione pregiudiziale

19.

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende sapere se sussista «cancellazione del volo» ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti l’orario di partenza di un volo prenotato nell’ambito di un viaggio «tutto compreso» dalle ore 13:20 (ora locale) alle ore 16:10 (ora locale) dello stesso giorno.

20.

La «cancellazione del volo» è definita all’articolo 2, lettera l), di tale regolamento come «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

21.

Poiché tale definizione si basa sulla circostanza della «mancata effettuazione» di un volo, si deve prendere in esame, in proposito, la nozione di «volo» che, in assenza di definizione ad opera del medesimo regolamento, è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte. Secondo tale giurisprudenza, un «volo» consiste, sostanzialmente, in un’operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, un’«unità» di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario ( 4 ). La Corte ha inoltre precisato che l’itinerario costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto quest’ultimo è effettuato in conformità ad un programma previamente stabilito dal vettore aereo ( 5 ).

22.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che i voli cancellati ed i voli ritardati costituiscono due categorie di voli ben distinte. Infatti, a norma dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004, diversamente dal «ritardo del volo», la «cancellazione» è la conseguenza della mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Dal regolamento n. 261/2004, pertanto, non risulta che un volo ritardato possa essere qualificato come «volo cancellato» per il solo motivo che la durata del ritardo si è prolungata, fosse anche in misura significativa. La Corte ne ha tratto la conclusione che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, non può essere considerato cancellato quando comporta una partenza in conformità alla programmazione originariamente prevista ( 6 ).

23.

Al pari del governo tedesco e della Commissione, ritengo che, nel caso in esame, la programmazione originariamente prevista non sia stata abbandonata. Benché l’itinerario costituisca un elemento fondamentale di un volo, è nondimeno vero che i ricorrenti sono stati effettivamente trasportati dal vettore aereo, e ciò è avvenuto nel quadro della prenotazione del volo che avevano effettuato, sebbene in un momento successivo. Non sono stati modificati l’aeroporto di partenza o di arrivo né il numero del volo sul quale i passeggeri sono stati trasportati. Non vi è neppure nulla che indichi che il vettore aereo intendesse rinunciare definitivamente alla programmazione originariamente prevista o che vi abbia rinunciato. Al contrario, nel caso di specie, si deve considerare che è stato semplicemente spostato l’orario dello stesso volo.

24.

Non sono indifferente all’argomento della Commissione secondo il quale la «cancellazione» di un volo è caratterizzata da un intervento diretto e volontario del vettore aereo nella programmazione, mentre in caso di volo «ritardato» l’orario di partenza non è né previsto né sempre influenzato da esso. Infatti, eventi sui quali il vettore aereo non esercita un’influenza molto spesso possono avere un impatto sul traffico aereo, rendendo necessaria una «modifica» della programmazione, senza che ciò implichi un «abbandono» completo di quest’ultima. Il vettore aereo può reagire ad eventi di questo tipo annunciando un orario di partenza successivo a quello inizialmente previsto. Mi sembra che sia appunto ciò che si intende normalmente per «spostamento dell’orario di partenza» di un aereo, come quello verificatosi nel caso di specie.

25.

Sono del parere che, secondo il significato comune, lo spostamento di un volo nel tempo con mantenimento dello stesso aereo e dell’itinerario costituisca un «ritardo» e non una «cancellazione». A mio avviso, sarebbe contrario all’esperienza generale, all’accezione corrente dei termini e all’impianto sistematico del regolamento n. 261/2004 ritenere che lo spostamento cronologico di circa tre ore di un volo per il resto immutato costituisca una «cancellazione» con offerta di una nuova opzione di trasporto. Ciò equivarrebbe ad ignorare completamente la nozione di «ritardo», alla quale si è già fatto precedentemente riferimento, a favore di un’interpretazione artificiosa della nozione di «cancellazione del volo». In assenza di indizi concreti che permettano di supporre che la programmazione del volo sia stata effettivamente abbandonata dal vettore aereo, si deve concludere che tale programmazione è stata unicamente sospesa in via temporanea, dato che è poi ripresa non appena ciò si è reso possibile alla luce delle circostanze ( 7 ).

26.

Peraltro, il fatto che lo spostamento sia stato annunciato ben prima (nella specie nove giorni prima) non può, di per sé, svolgere un ruolo ai fini della qualificazione come «cancellazione» o «ritardo» da attribuire allo spostamento. Il precedente annuncio in tempo utile incide sull’entità delle difficoltà o dei disagi per i passeggeri, ma non necessariamente sulla natura dello spostamento propriamente detto.

27.

Certamente, non si può escludere che la natura «prolungata» del ritardo alla partenza e le particolari circostanze che l’accompagnano possano eventualmente influire sulla qualifica come «cancellazione del volo» o «ritardo». In base alla situazione, tali elementi potrebbero eventualmente essere interpretati come indizi di un’ipotesi che vada al di là della semplice sospensione temporanea della programmazione del volo.

28.

Orbene, certamente tale ipotesi non ricorre nella presente causa, in quanto lo spostamento dell’orario di partenza è soltanto di circa tre ore e, pertanto, dev’essere piuttosto ritenuto di «minore portata». Di conseguenza, non mi sembra necessario che nel caso di specie la Corte si pronunci sulla possibilità di un simile scenario meramente ipotetico.

B.   Risposta alla prima questione pregiudiziale

29.

Per le suesposte ragioni, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che non sussiste «cancellazione del volo» ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti soltanto il volo prenotato nell’ambito di un viaggio «tutto compreso», con partenza prevista alle 13:20 (ora locale), alle 16:10 (ora locale) dello stesso giorno e il volo non subisca dunque altre modifiche.

VI. Conclusione

30.

Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale sollevata dal Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) nel modo seguente:

Non sussiste cancellazione del volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti soltanto il volo prenotato nell’ambito di un viaggio «tutto compreso», con partenza prevista alle 13:20 (ora locale), alle 16:10 (ora locale) dello stesso giorno e il volo non subisca dunque altre modifiche.


( 1 ) Langue originale: il francese.

( 2 ) GU 2004, L 46, pag. 1.

( 3 ) GU 2006, L 186, pag. 46.

( 4 ) Sentenza del 10 luglio 2008, Emirates Airlines (C‑173/07, EU:C:2008:400, punto 40).

( 5 ) V. sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 30), e del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a. (C‑83/10, EU:C:2011:652, punto 27).

( 6 ) V. sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punti 3334).

( 7 ) V., in proposito, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 37), da cui risulta chiaramente che la Corte propende per un’interpretazione restrittiva della nozione di «cancellazione». Infatti, la Corte menziona varie circostanze attinenti al settore del trasporto aereo di passeggeri che, malgrado le apparenze (ad esempio, la durata dell’attesa nonché l’esigenza, per i passeggeri coinvolti, di passare una notte in albergo), non giustificano una simile qualificazione giuridica.

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