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Document 62020CC0385

Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 6 ottobre 2021.
EL e TP contro Caixabank SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona.
Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Principio di effettività – Principio di equivalenza – Procedimento giurisdizionale diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale – Procedimento nazionale di liquidazione delle spese – Spese rimborsabili a titolo di onorari di avvocato.
Causa C-385/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:828

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 6 ottobre 2021 ( 1 )

Causa C‑385/20

EL,

TP

contro

Caixabank SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 49 di Barcellona, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di credito – Procedimento giudiziario diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Condanna del professionista alle spese – Ammontare delle spese ripetibili da parte del consumatore – Massimale applicabile agli onorari di avvocato in funzione del valore della causa – Autonomia procedurale – Principio di effettività»

I. Introduzione

1.

Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, lo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 49 di Barcellona, Spagna) ha deferito alla Corte due questioni relative all’interpretazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 2 ).

2.

Detta domanda si inserisce nel quadro di una controversia che oppone EL e TP, due consumatori, alla Caixabank SA, un istituto finanziario, in merito agli onorari di avvocato che i primi chiedono alla seconda nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese. Tale procedimento fa seguito a una sentenza di merito che, su istanza dei consumatori summenzionati, ha accertato il carattere abusivo di clausole contrattuali contenute nel contratto di mutuo tra le parti, ha ordinato la restituzione delle somme indebitamente versate da detti consumatori sulla base delle clausole in questione e ha condannato la Caixabank alle spese.

3.

In siffatto contesto, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio di effettività, impongano agli Stati membri di prevedere nel loro diritto nazionale, per quanto riguarda i procedimenti civili relativi alle clausole abusive, il diritto per i consumatori vittoriosi di ottenere, dai professionisti soccombenti, la rifusione integrale delle spese giudiziarie sostenute dai primi, compresi gli onorari liberamente concordati con i loro avvocati ( 3 ), senza che tali Stati possano stabilire determinati limiti al riguardo.

4.

Nelle presenti conclusioni spiegherò che, nell’ambito della loro autonomia procedurale, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per elaborare norme di liquidazione delle spese giudiziarie applicabili ai procedimenti civili relativi alle clausole abusive, compreso, per quanto riguarda gli onorari di avvocato della parte vittoriosa, un massimale in funzione del valore della causa. A mio avviso, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio di effettività, richiedono soltanto che tali norme consentano ai consumatori di recuperare un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che essi devono oggettivamente sostenere per intentare una causa di tal genere. Spetterà al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel procedimento principale.

II. Contesto normativo

A.   Direttiva 93/13

5.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali (...)».

6.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

B.   Diritto spagnolo

7.

Nel diritto spagnolo, le norme in materia di spese nei procedimenti civili sono contenute nella Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000, recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: la «LEC»).

8.

L’articolo 243 della LEC così dispone:

«1.   In tutti i procedimenti e gradi, la liquidazione delle spese è effettuata dal cancelliere del tribunale investito rispettivamente del processo o del ricorso o, se del caso, dal cancelliere incaricato dell’esecuzione.

(...)

Il cancelliere riduce l’importo degli onorari degli avvocati e degli altri professionisti che non sono soggetti a tariffe delle spese o degli onorari, qualora le somme richieste superino il limite di cui all’articolo 394, paragrafo 3, e non sia stata dichiarata la temerarietà della parte condannata alle spese».

9.

L’articolo 251 della LEC dispone quanto segue:

«Il valore è fissato in funzione dell’interesse economico della domanda, calcolato secondo le seguenti regole:

1)   Se viene reclamata una somma di denaro determinata, il valore della domanda è rappresentato da tale somma e, in mancanza di determinazione, anche per relazione, la domanda è considerata di valore indeterminato.

(...)

8)   Nei procedimenti aventi ad oggetto l’esistenza, la validità o l’efficacia di un titolo di credito, il valore sarà calcolato in base all’importo totale del debito, anche se pagabile a rate. Tale criterio di valutazione si applica ai giudizi costitutivi, modificativi o estintivi di un titolo di credito o di un diritto di natura personale, purché non sia applicabile un’altra norma del presente articolo».

10.

L’articolo 394 della LEC così prevede:

«1.   Nei giudizi di accertamento, le spese del primo grado gravano sulla parte le cui domande sono state tutte respinte, a meno che il giudice non dichiari, giustificando ciò, che la causa presentava seri dubbi in fatto o in diritto.

(...)

3.   Se, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, la parte soccombente è condannata alle spese, questa è tenuta a pagare, sulla somma corrispondente alla remunerazione di avvocati o di altri professionisti non soggetti a tariffe delle spese o degli onorari, solo un importo complessivo non superiore a un terzo dell’ammontare oggetto del contendere per ciascuna delle parti che hanno ottenuto una siffatta decisione a proprio favore; a questo solo scopo, le domande di valore indeterminabile saranno valutate in EUR 18000, a meno che, in ragione della complessità della causa, il giudice disponga diversamente.

Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se il tribunale ritiene che la parte condannata a pagare le spese abbia agito in modo temerario».

11.

L’articolo 411 della LEC dispone quanto segue:

«Le modifiche sopravvenute dopo l’inizio del procedimento per quanto riguarda il domicilio delle parti, la situazione della cosa controversa e l’oggetto del giudizio non modificano la giurisdizione e la competenza, che si determinano secondo quanto accertato all’inizio della litispendenza».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

12.

Dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta che, il 25 aprile 2008, EL e TP hanno stipulato con la Caixabank un contratto di credito vertente, in sostanza, su un importo di EUR 159000. Tuttavia, tale contratto conteneva varie clausole cosiddette «multivaluta» e il prestito era denominato in yen giapponesi (JPY).

13.

Il 10 ottobre 2016, EL e TP proponevano dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 49 di Barcellona) un ricorso nei confronti della Caixabank volto, in primo luogo, all’accertamento della nullità di tali clausole «multivaluta» in ragione del loro carattere abusivo, in secondo luogo, al ricalcolo del saldo del mutuo (restando il contratto denominato in euro) e, infine, alla condanna della banca a rimborsare le somme indebitamente pagate, sulla base di dette clausole, a partire dalla conclusione del contratto.

14.

Nella loro domanda, i ricorrenti nel procedimento principale indicavano che la causa era di valore indeterminato. A tale proposito, essi sostenevano, in sostanza, che, se il saldo del mutuo alla data di proposizione del ricorso ammontava a EUR 127269,15, tale saldo avrebbe dovuto essere rivisto a seguito dell’annullamento delle clausole «multivaluta» e adeguato una volta divenute note le spese e le commissioni sostenute in ragione di dette clausole. Detto valore veniva successivamente stabilito come tale nel decreto di ammissione della domanda.

15.

Con sentenza del 29 novembre 2018, lo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 49 di Barcellona) accoglieva il ricorso di EL e TP. Detto giudice dichiarava la nullità delle clausole «multivaluta» impugnate e condannava la Caixabank a rimborsare ai consumatori le eventuali somme da loro versate e che eccedevano quanto essi avrebbero pagato se il mutuo fosse stato denominato in euro fin dall’inizio, maggiorate degli interessi legali. Inoltre, il medesimo giudice condannava la Caixabank alle spese. Successivamente, tale sentenza passava in giudicato.

16.

In seguito, nell’ambito del procedimento incidentale di liquidazione delle spese, l’avvocato di EL e TP presentava dinanzi al cancelliere competente una domanda di rimborso delle spese relative al procedimento per un importo di EUR 25188,91, comprensivo di EUR 19007,89 a titolo dei propri onorari. Ai fini del calcolo degli onorari in questione, detta domanda assumeva come base, quale valore della causa, l’importo di EUR 127269,15, vale a dire il saldo del mutuo alla data di proposizione del ricorso ( 4 ).

17.

La Caixabank contestava le spese reclamate, eccependone il carattere eccessivo. Con decisione del 1o luglio 2019, il cancelliere accoglieva tale contestazione. Egli considerava in particolare che, conformemente agli articoli 251 e 411 della LEC, come interpretati dai giudici spagnoli, il valore della causa, una volta stabilito al momento della proposizione del ricorso, non poteva più essere modificato in una fase successiva del procedimento, né a fortiori in occasione della liquidazione delle spese. Nel caso di specie, poiché nel decreto di ammissione del ricorso era stato stabilito, in base a quanto indicato nella domanda, che il valore della causa era indeterminato, esso doveva essere considerato tale anche in sede di liquidazione delle spese. Di conseguenza, tale valore doveva essere stimato in EUR 30000 ai fini degli onorari di avvocato ripetibili, conformemente ai criteri di orientamento dell’Ordine degli avvocati di Barcellona in materia di liquidazione delle spese. Inoltre, in applicazione dell’articolo 394, paragrafo 3, della LEC, la Caixabank avrebbe potuto essere obbligata a rimborsare ai ricorrenti nel procedimento principale soltanto onorari di avvocato non eccedenti un terzo del suddetto importo.

18.

I ricorrenti nel procedimento principale hanno quindi proposto un ricorso per revisione di quest’ultima decisione. In tale contesto, lo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 49 di Barcellona), nutrendo dubbi in ordine alla compatibilità con la direttiva 93/13 degli articoli 251, 394, paragrafo 3, e 411 della LEC, come interpretati dai giudici spagnoli, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)   Se l’interpretazione giurisprudenziale degli articoli 251, 394, paragrafo 3, e 411 della [LEC] adottata nel decreto del 1o ottobre 2019, che assimila il valore della causa all’interesse economico della controversia e che, di conseguenza, conduce a una riduzione degli onorari pagati dal consumatore al suo avvocato, sulla base di una somma fissa (EUR 18000) stabilita legalmente solo per le cause di valore indeterminabile e non per quelle di valore indeterminato, sia contraria agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], poiché essa non consente di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, sebbene esista una statuizione giudiziale in suo favore sul carattere abusivo della clausola, e poiché essa non rimuove un irragionevole requisito processuale relativo ad una limitazione delle spese, rimozione che garantirebbe al consumatore i mezzi più opportuni ed efficaci per esercitare legittimamente i suoi diritti.

2)   Se l’articolo 394, paragrafo 3, della [LEC] sia contrario, di per sé, agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] e renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio giurisdizionale dei diritti che tale direttiva conferisce ai consumatori, poiché la limitazione imposta da tale articolo al consumatore, consistente nel dover sopportare una parte delle proprie spese processuali, comporta l’impossibilità di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, sebbene esista una statuizione giudiziale in suo favore sul carattere abusivo della stessa, e poiché non rimuove un irragionevole requisito processuale relativo ad una limitazione delle spese, rimozione che garantirebbe al consumatore i mezzi più opportuni ed efficaci per esercitare legittimamente i suoi diritti».

19.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 7 luglio 2020, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 12 agosto dello stesso anno. EL e TP, la Caixabank, i governi spagnolo e polacco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. Le medesime parti e i medesimi interessati, ad eccezione del governo polacco, hanno inoltre risposto per iscritto ai quesiti posti dalla Corte l’11 maggio 2021.

IV. Analisi

A.   Sulla competenza

20.

In via preliminare, il governo spagnolo e, in sostanza, la Caixabank eccepiscono l’incompetenza della Corte a conoscere delle presenti questioni pregiudiziali.

21.

Ritengo che tale eccezione debba essere respinta. Se pure è vero che le questioni relative alla liquidazione delle spese nei procedimenti civili non rientrano, in quanto tali, nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, rammento che la controversia principale verte sul carattere abusivo, ai sensi di detta direttiva, di varie clausole contrattuali. Dette questioni procedurali vengono quindi sollevate nel quadro di una controversia avente ad oggetto i diritti conferiti ai consumatori dalla menzionata direttiva. In siffatto contesto, occorre stabilire se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, in combinato disposto con il principio di effettività, ostino alla normativa spagnola in materia di spese. La fattispecie rientra quindi senz’altro nella sfera del diritto dell’Unione e le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di tale diritto. Pertanto, la Corte è chiaramente competente a conoscerne ( 5 ).

B.   Sulla ricevibilità

22.

La Caixabank e il governo spagnolo sostengono inoltre che le questioni pregiudiziali sono irricevibili. A loro avviso, in primo luogo, la decisione di rinvio non conterrebbe gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire alla Corte di rispondere in modo utile alle questioni sollevate.

23.

È vero che l’ammontare degli onorari richiesti dall’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale nell’ambito della liquidazione delle spese non è indicato nella decisione di rinvio, la quale non specifica neppure se tale ammontare superi il limite previsto all’articolo 394, paragrafo 3, della LEC. Tuttavia, oltre alla circostanza che tali informazioni sono contenute nelle osservazioni delle parti nel procedimento principale, la descrizione dei fatti che figura in detta decisione, ancorché succinta, è sufficiente, a mio avviso, per comprendere le ipotesi sulle quali si basano le questioni pregiudiziali e per consentire alla Corte di rispondervi in modo utile.

24.

In secondo luogo, la Caixabank rileva che esiste una contraddizione tra il testo della prima questione e il contenuto della decisione di rinvio. Infatti, il giudice del rinvio lascia intendere, in tale questione, che l’importo di EUR 18000 di cui all’articolo 394, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, della LEC sia stato assunto come base di calcolo degli onorari di avvocato ripetibili da parte di EL e TP, mentre in tale decisione è indicato che, in realtà, il cancelliere ha assunto come base l’importo di EUR 30000 previsto nei criteri di orientamento dell’Ordine degli avvocati di Barcellona in materia di liquidazione delle spese.

25.

Ritengo che su questo punto vi sia effettivamente una contraddizione nella decisione di rinvio. Peraltro, tale decisione non spiega neppure i motivi per i quali è stato applicato detto importo di EUR 30000 anziché quello che figura al succitato articolo 394, paragrafo 3. Ciò posto, siffatta contraddizione, a mio avviso, non è sufficiente per dichiarare irricevibili le questioni sollevate. Infatti, la Corte dovrà fornire una risposta generale sulla compatibilità di un regime nazionale di liquidazione delle spese che prevede un massimale per gli onorari di avvocato rimborsabili basato sul valore della causa, a prescindere da quello effettivamente preso in considerazione nel procedimento principale. Pertanto, tale importo non è decisivo per l’interpretazione richiesta.

26.

In terzo luogo, la Caixabank e il governo spagnolo sostengono che la decisione di rinvio contiene affermazioni non dimostrate, o addirittura erronee. In particolare, il giudice del rinvio lascerebbe intendere in detta decisione che i ricorrenti nel procedimento principale hanno pagato, o quanto meno dovranno pagare, la totalità degli onorari richiesti dal loro avvocato nell’ambito della liquidazione delle spese, senza comprovare tale punto e sebbene risulti dagli elementi del fascicolo che siffatta circostanza non ricorre. Per lo stesso motivo, le questioni sollevate sarebbero ipotetiche. Non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che i ricorrenti nel procedimento principale otterranno dalla Caixabank, in applicazione della normativa spagnola in materia di spese, il rimborso di tutte le spese giudiziarie che hanno sostenuto ( 6 ).

27.

A tale proposito, è sufficiente ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, qualsiasi valutazione dei fatti del caso di specie rientra nella competenza del giudice nazionale. La Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di un atto giuridico dell’Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati da tale giudice ( 7 ). La Caixabank e il governo spagnolo non possono quindi rimettere in discussione dinanzi alla Corte la premessa, di ordine fattuale, posta dal giudice nazionale nelle sue questioni, secondo cui i ricorrenti nel procedimento principale hanno pagato gli onorari richiesti dal loro avvocato o, quanto meno, dovranno farlo nella misura in cui non sarà possibile ripercuotere tali onorari sulla convenuta nel procedimento principale.

28.

Infine, il governo spagnolo contesta specificamente la ricevibilità della prima questione, nella parte relativa al principio della «perpetuatio iurisdictionis» codificato all’articolo 411 della LEC, invocando varie circostanze che, a mio avviso, rientrano nel merito di tale questione ( 8 ) Di conseguenza, pur potendo essere prese in considerazione per rispondere a detta questione, ritengo che le menzionate circostanze siano irrilevanti qualora si tratti di valutarne la ricevibilità ( 9 ).

C.   Nel merito

29.

Il presente procedimento ha come sfondo la problematica, ben nota alla Corte ( 10 ), dei contratti di credito denominati in valuta estera, stipulati da consumatori con istituti bancari, in particolare spagnoli.

30.

Nel caso di specie, EL e TP avevano concluso con la Caixabank un contratto di credito siffatto, denominato in yen giapponesi. Tali consumatori hanno tuttavia intentato un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo delle clausole «multivaluta» stipulate in detto contratto, che avevano l’effetto di indicizzare il pagamento delle mensilità al corso della valuta summenzionata.

31.

Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio non riguardano la compatibilità delle clausole controverse con il diritto dell’Unione. Il loro carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è già stato dichiarato da tale giudice con una sentenza passata in giudicato ( 11 ). In siffatto contesto, detto giudice ha escluso, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva citata, l’applicazione delle clausole in parola (dichiarandone la nullità assoluta, quale prevista dal diritto spagnolo) e ha mantenuto, per il resto, la validità del contratto, di modo che l’euro è divenuto l’unica valuta del mutuo ( 12 ). Il medesimo giudice ha inoltre condannato la Caixabank a restituire ai ricorrenti nel procedimento principale le eventuali somme indebitamente versate dagli stessi sulla base di dette clausole, il che ha comportato il ricalcolo delle mensilità che essi avrebbero pagato se il mutuo fosse stato denominato in euro fin dall’inizio, nonché la determinazione dell’ammontare delle spese e delle commissioni addebitate da tale banca in relazione al meccanismo «multivaluta».

32.

Le questioni pregiudiziali in esame riguardano, invece, la questione dell’ammontare esatto delle spese, e più precisamente degli onorari di avvocato, che i ricorrenti nel procedimento principale hanno il diritto di farsi rimborsare dalla Caixabank in esito a tale ricorso, in applicazione del diritto spagnolo.

33.

A tale proposito, la normativa spagnola prevede, in sostanza, che nei procedimenti civili la parte soccombente, in linea di principio, è condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, compresi gli onorari dell’avvocato di quest’ultima ( 13 ). Nel caso di specie, la Caixabank è stata quindi condannata a rifondere a EL e TP le spese da loro sostenute.

34.

Dopo il passaggio in giudicato della condanna alle spese, il cancelliere del giudice adito, competente in materia ( 14 ), determina e modula l’importo esatto delle spese ripetibili della parte vittoriosa nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese, in base agli onorari presentati dagli avvocati, dai procuratori o da altri esperti coinvolti, e tenendo conto delle circostanze del caso di specie, in particolare del valore della causa, ma anche dell’attività effettivamente svolta da tali professionisti, del tempo dedicato alla causa e della complessità di quest’ultima.

35.

Tuttavia, da un lato, l’articolo 394, paragrafo 3, della LEC prevede, al primo comma, prima frase, un massimale applicabile, in particolare, agli onorari di avvocato della parte vincitrice. In concreto, la parte condannata alle spese, in linea di principio ( 15 ), può essere obbligata a pagare, per quanto riguarda tali onorari, al massimo, un importo totale non superiore a un terzo del valore della causa. Quando gli onorari di avvocato reclamati superano detto massimale, di norma il cancelliere deve procedere alla «riduzione» di tali onorari ( 16 ).

36.

In siffatto contesto, dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 251 della LEC, il valore della causa deve essere specificato nella domanda, in funzione dell’interesse economico che il ricorso rappresenta per il ricorrente. A questo proposito, il paragrafo 1 di detto articolo prevede che, se viene reclamata una somma determinata, il valore della causa corrisponde a tale somma e che, in mancanza di determinazione, anche per relazione, la causa è considerata di valore indeterminato.

37.

Nel caso di specie, EL e TP avevano inizialmente indicato, nella loro domanda, che la causa era di valore indeterminato. In siffatto contesto, essi avevano precisato, in sostanza, che, sebbene l’interesse economico che il ricorso rappresenta per loro corrisponda al saldo del prestito alla data della proposizione del ricorso medesimo (circa EUR 120000), il saldo in questione avrebbe dovuto essere rivisto in conseguenza dell’annullamento delle clausole «multivaluta» controverse. Era quindi necessario attendere la sentenza di merito per conoscere esattamente detto valore. Successivamente, nell’ambito della liquidazione delle spese, i ricorrenti nel procedimento principale hanno quantificato tale valore, ai fini del calcolo degli onorari di avvocato ripetibili, in un importo pari al saldo del prestito.

38.

Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), in applicazione del principio processuale della «perpetuatio iurisdictionis», codificato nell’articolo 411 della LEC, il valore della causa, una volta stabilito nel decreto di ammissione del ricorso, conformemente alle indicazioni contenute nella domanda, non potrebbe più essere modificato in una fase successiva del procedimento, né a fortiori dopo la sua chiusura, nell’ambito della liquidazione delle spese. Tale giurisprudenza è stata seguita dal cancelliere nel procedimento principale. Esso ha ritenuto che, nel caso di specie, la causa dovesse essere considerata, necessariamente, di valore indeterminato, anche ai fini di detta liquidazione ( 17 ).

39.

Tale interpretazione ha l’effetto di limitare l’importo degli onorari di avvocato ripetibili da parte dei ricorrenti nel procedimento principale nei confronti della Caixabank. Infatti, sempre secondo la giurisprudenza spagnola (o quanto meno una parte della stessa) ( 18 ), le cause di valore «indeterminato» devono essere assimilate a quelle di valore «indeterminabile» ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 3, primo comma, seconda frase della LEC. Detta disposizione prevede che, in linea di principio ( 19 ), il valore di tali cause è stimato, ai soli fini della liquidazione delle spese, in EUR 18000. Pertanto, in applicazione del massimale previsto all’articolo 394, paragrafo 3, primo comma, prima frase, della LEC, la parte soccombente può essere obbligata solo a rimborsare onorari di avvocato pari, nel massimo, a un terzo di tale importo, vale a dire EUR 6000.

40.

Ricordo tuttavia, che, nel caso di specie, apparentemente l’importo indicativo di EUR 18000 non è stato applicato. È stato invece considerato un valore di EUR 30000 ( 20 ). In applicazione del massimale controverso, i ricorrenti nel procedimento principale potevano quindi chiedere alla Caixabank un importo massimo di EUR 10000 a titolo degli onorari di avvocato. In ogni caso, il problema è il medesimo. Se, come nel procedimento principale, il consumatore e il suo avvocato hanno concordato onorari di importo superiore a detto massimale (nella fattispecie, circa EUR 26000), la parte eccedente dovrà essere sopportata dal primo.

41.

Orbene, secondo EL e TP, sostenuti dalla Commissione dinanzi alla Corte, tale risultato sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione. Se un consumatore dovesse sopportare tutte o parte delle spese sostenute per far valere in giudizio i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13, compresi gli onorari concordati con il suo avvocato, e ciò pur avendo vinto la causa nel merito (in quanto il giudice adito abbia accertato il carattere abusivo della clausola contestata e condannato il professionista a restituire le somme versate sulla base della stessa), non potrebbe essere ripristinata per tale consumatore la situazione di diritto e di fatto nella quale egli si sarebbe trovato in mancanza di detta clausola, come richiesto dagli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva citata, quali interpretati nella sentenza Gutiérrez Naranjo e a. ( 21 ). Ciò costituirebbe inoltre un ostacolo all’esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti loro conferiti dalla suddetta direttiva.

42.

In tale contesto, da un lato, la seconda questione del giudice del rinvio, che è opportuno esaminare per prima, mira, in sostanza, ad accertare se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio di effettività, ostino a una disposizione nazionale, quale l’articolo 394, paragrafo 3, della LEC, che prevede, nel contesto della liquidazione delle spese sostenute dalle parti di una controversia vertente sul carattere abusivo di una clausola contrattuale, un massimale applicabile agli onorari di avvocato ripetibili da parte del consumatore vittorioso nei confronti del professionista condannato alle spese, in funzione del valore della causa. Spiegherò nella sezione 1 perché, in linea di principio, non sia così.

43.

Dall’altro lato, con la sua prima questione, che è opportuno esaminare per seconda, il giudice del rinvio chiede se l’interpretazione giurisprudenziale degli articoli 251, 394, paragrafo 3, e 411 della LEC, secondo la quale, se un consumatore ha indicato, nella sua domanda, che la causa è di valore indeterminato, non può più modificare tale dato nel contesto della liquidazione delle spese, e secondo la quale il valore delle cause di valore indeterminato è stimato in EUR 18000 (o piuttosto, nel caso di specie, in EUR 30000) ai fini del calcolo degli onorari di avvocato ripetibili, sia in contrasto con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Esporrò nella sezione 2 i motivi per i quali, con riserva di alcune verifiche da parte del giudice del rinvio, ritengo che non lo sia.

1. Sul fatto che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che fissa un limite massimo all’ammontare delle spese ripetibili da parte del consumatore (seconda questione)

44.

Come rilevato dal governo polacco, con la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio, quale riformulata al paragrafo 42 delle presenti conclusioni, si intende essenzialmente sapere se la direttiva 93/13 imponga agli Stati membri di prevedere il diritto, per un consumatore vittorioso nell’ambito di un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola, di ottenere dal professionista il rimborso integrale delle spese giudiziarie sostenute nel contesto di detto ricorso.

45.

A differenza di EL e TP, e al pari dei governi spagnolo e polacco, non sono di questo avviso.

46.

In primo luogo, ritengo che l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 fornita dalla Corte nella sentenza Gutiérrez Naranjo non risponda, di per sé, a tale questione.

47.

A questo proposito, rammento che l’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce l’obiettivo secondo cui le clausole abusive contenute nei contratti stipulati tra i professionisti e i consumatori non dovrebbero «vincolare» questi ultimi. Nella sentenza Gutiérrez Naranjo, la Corte ha precisato che, conformemente a detta disposizione, una clausola abusiva «deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore». Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola contrattuale, «in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola» ( 22 ).

48.

Con quest’ultima affermazione, la Corte ha dedotto dal medesimo articolo 6, paragrafo 1, un «rimedio» (remedy) in favore dei consumatori, ossia il diritto al rimborso delle eventuali somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, affinché gli effetti già prodotti da una clausola siffatta, in contrasto con l’obiettivo fissato in tale disposizione, possano, per quanto possibile, essere rimossi retroattivamente ( 23 ).

49.

Nel caso di specie, i ricorrenti nel procedimento principale hanno fatto valere, con successo, tale diritto in giudizio. Conformemente alla sentenza definitiva resa dal giudice del rinvio, gli effetti già prodotti dalle clausole «multivaluta» controverse devono essere rimossi retroattivamente dalla Caixabank. Pertanto, sul piano giuridico, è stata ripristinata per i consumatori la situazione di diritto e di fatto nella quale essi si sarebbero trovati in assenza di detta clausola, nel senso inteso dalla Corte.

50.

Per contro, la questione del «rimedio» ottenuto, nel merito, dai consumatori non può essere confusa con quella della liquidazione delle spese sostenute da questi ultimi per il procedimento giudiziario, che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non disciplina.

51.

Infatti, le norme relative alla liquidazione delle spese nelle cause civili costituiscono norme di procedura. Quando vengono applicate nel contesto di un ricorso intentato da un consumatore e diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi della direttiva 93/13, tali norme si inseriscono, per riprendere la formula sancita, tra le «modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione» ( 24 ). Come rilevato dai governi spagnolo e polacco, secondo una giurisprudenza costante della Corte, tali modalità procedurali rientrano, in mancanza di armonizzazione nel diritto dell’Unione, nell’autonomia procedurale degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività ( 25 ).

52.

In siffatto contesto, e in secondo luogo, occorre ricordare, al pari del governo polacco, che, in generale, il principio di effettività (l’unico in discussione nel presente procedimento ( 26 )) non osta, in linea di principio, a che un consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando intenta un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale. Tuttavia, il costo della procedura non può essere tanto elevato da rendere «in pratica impossibile o eccessivamente difficile» per il consumatore l’esercizio dei diritti conferitigli dalla direttiva 93/13. In altri termini, detto principio osterebbe a che un ricorso siffatto rappresenti un costo proibitivo per il consumatore ( 27 ).

53.

Così, il fatto che la proposizione di un simile ricorso richieda l’assistenza di un avvocato, come sembra accadere in Spagna, e che il consumatore debba sopportare quanto meno una parte degli onorari di tale avvocato non è in contrasto, di per sé, con il principio di effettività ( 28 ). Tuttavia, dal momento che detti onorari costituiscono, generalmente, una parte sostanziale delle spese sostenute nell’ambito di un procedimento giudiziario ( 29 ), se un consumatore, nel caso in cui vincesse la causa, potesse ripercuotere sul professionista solo una quota modesta di detti onorari, o niente del tutto, ciò potrebbe seriamente dissuaderlo dall’agire in giudizio ( 30 ). Gli onorari di avvocato potrebbero quindi diventare, in molte situazioni, a seconda delle tariffe applicate, rispetto al vantaggio che il consumatore trarrebbe dall’azione, un costo proibitivo per quest’ultimo, rendendo eccessivamente difficile l’esercizio in sede giurisdizionale dei diritti conferitigli dalla direttiva 93/13 ( 31 ).

54.

Ciò posto, ne consegue, a mio avviso, che un consumatore vittorioso nell’ambito di un’azione in giudizio dovrebbe poter recuperare dal professionista soccombente, a titolo di liquidazione delle spese, non l’intero onorario concordato con il proprio avvocato, bensì un importo ragionevole e proporzionato alle spese che abbia dovuto oggettivamente sostenere per intentare tale azione, vale a dire un importo sufficiente ad attenuare il carattere proibitivo che detti onorari potrebbero rappresentare. Se così non fosse, come sottolineato dalla Caixabank, i consumatori potrebbero esigere, nell’ambito di tale liquidazione, il rimborso di onorari liberamente concordati con il loro avvocato e che superino, o addirittura vadano molto oltre, ciò che era oggettivamente indispensabile ( 32 ).

55.

Gli Stati membri dispongono, nell’ambito della loro autonomia procedurale, di un ampio margine di discrezionalità a tale riguardo. Essi possono, in linea di principio, garantire il rispetto del requisito menzionato al paragrafo precedente nel quadro delle loro norme nazionali in materia di liquidazione delle spese, norme che, come ha utilmente rilevato il governo polacco nelle sue osservazioni, presentano differenze, inerenti alla mancanza di armonizzazione europea in tale settore: alcune prevedono che la parte soccombente deve rimborsare integralmente gli onorari di avvocato della parte vittoriosa; altre, tra le quali rientrano le norme spagnole, prevedono che la parte vittoriosa può recuperare solo una parte di detti onorari ( 33 ). Tali diverse norme sono compatibili con il principio di effettività, purché, ripeto, consentano al consumatore di recuperare dal professionista, a titolo di onorari di avvocato, un importo ragionevole e proporzionato.

56.

A differenza di EL e TP, e al pari della Caixabank e del governo spagnolo, ritengo che siffatta interpretazione non sia rimessa in discussione dalla sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

57.

In detta sentenza, la Corte ha dichiarato che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio di effettività, ostano a «un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo». Secondo la Corte, un simile regime in materia di spese crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dal rivolgersi a un giudice al fine di far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contrattuale ( 34 ).

58.

Più in concreto, la causa che ha dato luogo a detta sentenza riguardava l’articolo 394, paragrafi 1 e 2, della LEC. Mentre il primo paragrafo prevede, lo ricordo, che la parte soccombente deve sopportare le spese sostenute dalla parte vincitrice, il secondo paragrafo stabilisce che, in caso di parziale accoglimento delle domande di una delle parti o di rigetto delle rispettive domande, ciascuna di esse deve, in linea di principio, pagare le proprie spese e sopportare metà delle spese comuni. In applicazione di dette disposizioni, quando un consumatore presentava, nell’ambito di una medesima azione, una domanda di nullità di una clausola e una domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate sulla base della clausola, e la prima domanda era fondata ma l’importo reclamato nella seconda non corrispondeva alle somme cui il consumatore aveva effettivamente diritto, il professionista, in linea di principio, non era condannato alla totalità delle spese ( 35 ). La Corte ha considerato contraria al diritto dell’Unione tale norma di ripartizione delle spese.

59.

Orbene, da un lato, ho alcune riserve riguardo a tale interpretazione. A mio avviso, la norma secondo cui ciascuna parte deve farsi carico delle proprie spese quando talune domande sono accolte e altre respinte è una norma di equità, rinvenibile di frequente nei diritti degli Stati membri (nonché nel regolamento di procedura della Corte ( 36 )), e che non rende «in pratica impossibile o eccessivamente difficile» l’esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti loro conferiti dalla direttiva 93/13. Se una parte delle domande del consumatore viene respinta, e il giudice ha applicato correttamente il diritto dell’Unione, eventualmente rilevando d’ufficio il carattere abusivo delle clausole controverse, non vedo cosa osti alla ripartizione delle spese tra le parti.

60.

Ad ogni modo, dall’altro lato, supponendo che la Corte non sia del mio stesso avviso, rilevo che la sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria riguardava una norma relativa alla ripartizione delle spese tra le parti. La Corte non si è invece pronunciata sulla questione, in discussione nel caso di specie, relativa all’importo esatto delle spese, e in particolare degli onorari di avvocato, che il consumatore vittorioso può ripercuotere sul professionista condannato alle spese. Non se ne può quindi fondatamente dedurre che il consumatore dovrebbe poter recuperare, nell’ambito della liquidazione delle spese, l’intero onorario concordato con il suo avvocato.

61.

Alla luce di quanto precede, ritengo che una normativa nazionale come l’articolo 394, paragrafo 3, primo comma, prima frase, della LEC, che stabilisce un massimale per gli onorari di avvocato che il consumatore vittorioso può ripercuotere sul professionista condannato alle spese, sia compatibile, in linea di massima, con il principio di effettività. Un sistema siffatto non oltrepassa, di per sé, il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nell’ambito della loro autonomia procedurale.

62.

Da un lato, come sostiene il governo spagnolo, detto massimale consente una certa standardizzazione di ciò che costituisce un importo ragionevole e proporzionato delle spese ripetibili in funzione del valore e/o del tipo di causa, escludendo il rimborso di onorari di avvocato insolitamente elevati ( 37 ).

63.

Dall’altro lato, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, per l’applicazione del principio di effettività, ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione nazionale renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali il principio della certezza del diritto e il rispetto dei diritti della difesa ( 38 ).

64.

Orbene, anzitutto, quest’ultimo principio milita a favore di un massimale come quello previsto all’articolo 394, paragrafo 3, primo comma, prima frase, della LEC. Infatti, le norme in materia di spese devono essere per quanto possibile semplici e i loro risultati prevedibili ( 39 ). A tale proposito, come sostiene il governo spagnolo, detto massimale contribuisce per l’appunto a rendere prevedibili le spese che le parti della controversia potrebbero dover sostenere.

65.

Inoltre, come sostengono i governi spagnolo e polacco, un massimale delle spese ripetibili determina, nell’interesse del rispetto dei diritti della difesa, un bilanciamento tra i vantaggi che le parti possono trarre da un procedimento giudiziario e il rischio che esse assumono partecipando al processo. In quest’ottica, siffatto massimale offre una tutela ai consumatori. Infatti, se il consumatore corresse il rischio, in assenza di un simile massimale ( 40 ), di dover sopportare integralmente gli onorari dell’avvocato del professionista (che potrebbero essere molto elevati) nel caso in cui quest’ultimo vincesse la causa, ciò potrebbe seriamente dissuaderlo dall’agire in giudizio ( 41 ). Vista in tale prospettiva, una disposizione quale l’articolo 394, paragrafo 3, della LEC ha l’effetto non di scoraggiare, ma al contrario di incentivare i consumatori a far valere i loro diritti in giudizio.

66.

Infine, come sostiene la Caixabank, occorre prendere in considerazione i meccanismi previsti dalla normativa nazionale per ovviare alle eventuali difficoltà finanziarie del consumatore, come l’ottenimento del gratuito patrocinio, che potrebbe permettere di compensare gli onorari di avvocato eventualmente rimanenti a carico di quest’ultimo dopo la liquidazione delle spese ( 42 ).

67.

Peraltro, come sostiene il governo spagnolo, nel caso di specie il massimale previsto all’articolo 394, paragrafo 3, primo comma, prima frase, della LEC non costituisce un limite assoluto. Esso può essere escluso, quanto meno, qualora il giudice accerti che la parte condannata alle spese ha agito in modo temerario ( 43 ).

68.

Ciò precisato, in sintonia con quanto ho spiegato al paragrafo 54 delle presenti conclusioni, il principio di effettività osterebbe ad una normativa nazionale che prevedesse, per quanto riguarda le spese ripetibili dalla parte vincitrice, un massimale talmente esiguo che i consumatori non potrebbero, in generale, ottenere il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che devono oggettivamente sostenere per agire in giudizio ( 44 ).

69.

Infatti, oltre alla circostanza che un simile massimale potrebbe seriamente dissuadere i consumatori dal far valere i loro diritti, ritengo che, se un professionista dovesse sopportare, nel contesto di una simile azione, solo una quota insignificante degli onorari di avvocato sostenuti dal consumatore, l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, mira ad attribuire all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale sarebbe gravemente compromesso, come correttamente sostenuto da EL e TP e dalla Commissione ( 45 ).

70.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio di effettività, non ostano a una normativa nazionale che prevede, nell’ambito della liquidazione delle spese connesse a un ricorso relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale, un massimale applicabile agli onorari di avvocato ripetibili da parte del consumatore vittorioso nei confronti del professionista condannato alle spese, purché il massimale in parola consenta al primo di ottenere, a tale titolo, il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che ha dovuto oggettivamente sostenere per intentare detto ricorso.

2. Sulle modalità di determinazione del valore della causa ai fini del calcolo delle spese ripetibili da parte del consumatore (prima questione)

71.

La prima questione sollevata dal giudice del rinvio, come riassunta al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, verte, lo ricordo, sulle norme previste nel diritto processuale spagnolo per la determinazione del valore delle cause. Rilevo anzitutto che la Corte è competente ad esaminare tali norme, particolarmente tecniche, solo nella misura in cui detto valore costituisca la base per il calcolo dell’importo delle spese che possono essere rimborsate al consumatore in caso di successo ( 46 ) (tenuto conto, segnatamente, del massimale stabilito all’articolo 394, paragrafo 3, primo comma, prima frase, della LEC) e ove questo stesso valore abbia, a tale riguardo, un’incidenza sulle spese che egli può dover sopportare per far valere in giudizio i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13.

72.

La Corte dovrà quindi essere attenta, nel presente procedimento, a non avventurarsi, come le parti tentano di indurla a fare, nei dettagli del calcolo del valore della causa secondo le norme del diritto spagnolo, o nella risoluzione di questioni che attengono esclusivamente a tale diritto. Essa dovrà, al contrario, limitarsi ad esaminare dette norme alla luce del principio di effettività ( 47 ), conformemente agli orientamenti generali relativi alle spese sostenute dai consumatori che ho delineato in risposta alla questione precedente.

73.

Per quanto riguarda, da un lato, il fatto che, secondo gli articoli 253 e 411 della LEC, come interpretati dai giudici spagnoli, il valore della causa deve essere determinato all’inizio del procedimento, sulla base delle informazioni fornite dal consumatore nella domanda, e non può essere modificato in una fase successiva del procedimento, né a fortiori nell’ambito della liquidazione delle spese, osservo quanto segue.

74.

Anzitutto, sebbene EL e TP sostengano che esiste una giurisprudenza nazionale divergente secondo la quale, nel diritto spagnolo, le spese ripetibili devono in realtà essere sempre calcolate sulla base dell’interesse economico reale del ricorso per il consumatore, indipendentemente dal valore della causa stabilito nell’ambito del procedimento di merito, rilevo che non spetta alla Corte risolvere contrasti giurisprudenziali nazionali. La Corte deve rispondere alla questione sollevata alla luce delle spiegazioni fornite al riguardo nella decisione di rinvio ( 48 ).

75.

Inoltre, rammento che, come indicato al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, ogni caso nel quale si pone la questione se una norma di procedura nazionale contravvenga al principio di effettività deve essere esaminato tenendo conto della collocazione di tale norma nel complesso del procedimento, dello svolgimento dello stesso e delle sue particolarità, dinanzi ai diversi giudici nazionali nonché, in tale contesto, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale.

76.

A questo proposito, la Caixabank e il governo spagnolo hanno sostenuto che il principio della «perpetuatio iurisdictionis» codificato all’articolo 411 della LEC è giustificato, segnatamente, da considerazioni attinenti alla certezza del diritto. Tale certezza implicherebbe che le parti, compreso il professionista, debbano poter conoscere, fin dall’inizio del procedimento, il costo economico potenziale di una causa e il prevedibile sforzo finanziario che essa comporta ( 49 ). Le parti potrebbero adeguare il loro comportamento, e in particolare la loro strategia processuale, di conseguenza. Tali considerazioni si ricollegano a quelle che ho esposto al paragrafo 64 delle presenti conclusioni. Così, mi sembra ragionevole che il valore della causa debba essere stabilito all’inizio del procedimento e non possa più essere modificato in fase di liquidazione delle spese.

77.

Ciò posto, e infine, la Caixabank e il governo spagnolo hanno affermato che, conformemente al diritto spagnolo, il giudice è legittimato a controllare, nell’ambito del procedimento di merito, e se necessario d’ufficio, il valore della causa indicato dal ricorrente. Ritengo che tale punto sia importante. A mio avviso, dal momento che il consumatore non è necessariamente consapevole dei suoi diritti, il giudice nazionale deve procedere all’«intervento positivo» ripetutamente evocato nella giurisprudenza della Corte ( 50 ), verificando, se necessario d’ufficio, che il valore indicato da detto consumatore nella sua domanda corrisponda all’interesse economico che la causa rappresenta effettivamente per lui. Nel caso in cui quest’ultimo abbia indicato un importo troppo esiguo, il giudice dovrebbe informarlo delle conseguenze che ciò potrebbe avere sulla liquidazione delle spese e autorizzarlo a rettificare tale importo, nel rispetto dei diritti della difesa.

78.

Per quanto riguarda, dall’altro lato, il fatto che il valore di una causa come quella principale, stabilito come «indeterminato» all’inizio del procedimento, sia considerato «indeterminabile», ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, della LEC, con conseguente applicazione, ai fini della liquidazione delle spese, di un valore indicativo di EUR 18000 (o piuttosto, nel caso di specie, di EUR 30000), ritengo che le cose siano semplici.

79.

Infatti, alcuni aspetti ampiamente discussi dinanzi alla Corte sono privi, in definitiva, di effettiva rilevanza ai fini della risposta che quest’ultima deve fornire. A tale proposito, osservo che le parti del procedimento principale sono in disaccordo, anzitutto, per quanto riguarda lo stato della giurisprudenza nazionale relativa al succitato articolo 394, paragrafo 3. Infatti, EL e TP sostengono che, secondo la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), le cause di valore «indeterminabile» sarebbero solo quelle che non hanno alcun valore patrimoniale, quali le azioni dirette all’annullamento di una procedura elettorale. Per contro, le cause aventi un valore patrimoniale, che semplicemente non sia determinabile con esattezza fin dall’inizio, non potrebbero essere considerate tali e, pertanto, non rientrerebbero nell’ambito di detta disposizione, circostanza che la Caixabank contesta. Inoltre, tra le parti del procedimento principale è controverso il metodo di determinazione del valore della domanda in una causa come quella di cui al procedimento principale. Secondo EL e TP, conformemente all’articolo 251, paragrafo 8, della LEC, occorrerebbe fare riferimento, a tal riguardo, al saldo del prestito quando sia contestata la validità del contratto, anche solo parzialmente. A parere della Caixabank, poiché il saldo del prestito costituisce un credito della banca, esso non potrebbe essere preso in considerazione per determinare il valore di una causa intentata dal consumatore mutuatario. Si dovrebbe invece fare riferimento, conformemente all’articolo 251, paragrafo 1, di tale legge, agli importi eccedentari pagati indebitamente dai consumatori, di cui essi chiedono il rimborso. Infine, tra le parti è controverso se, nel caso di specie, EL e TP potessero validamente indicare nella loro domanda un importo determinato, quanto meno in modo relativo, quale valore della causa.

80.

Orbene, come ho già rilevato al paragrafo 74 delle presenti conclusioni, non spetta alla Corte risolvere i contrasti giurisprudenziali relativi all’interpretazione del diritto nazionale, e certamente non le spetta statuire su quale debba essere il valore di una causa come quella di cui al procedimento principale alla luce delle norme procedurali spagnole. Non le compete neppure stabilire se EL e TP potessero o meno indicare validamente nella loro domanda un valore determinato.

81.

Ciò posto, a mio avviso, a prescindere dalla giurisprudenza nazionale e dal metodo di determinazione del valore della causa ai fini dell’applicazione delle norme spagnole in materia di liquidazione delle spese, il principio di effettività richiede semplicemente, come ho indicato in risposta alla seconda questione, che tali norme consentano al consumatore di ottenere dal professionista, a titolo di onorari di avocato, il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che ha dovuto oggettivamente sostenere per intentare il ricorso. Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio verificare se la determinazione del valore della causa in EUR 30000 rispondesse a tale requisito, con la conseguenza che, in applicazione del massimale di cui all’articolo 394, paragrafo 3, primo comma, prima frase, della LEC, i ricorrenti nel procedimento principale potranno ottenere dalla Caixabank il rimborso degli onorari di avvocato solo fino a concorrenza di EUR 10000 ( 51 ).

82.

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio di effettività, non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il valore della causa, che costituisce la base per il calcolo delle spese ripetibili da parte del consumatore vittorioso, deve essere determinato nella domanda, senza che questo dato possa essere modificato successivamente, e che fissa detto valore, per determinate cause, in un importo indicativo, purché tali norme non rendano impossibile o eccessivamente difficile per il consumatore l’esercizio dei diritti conferitigli da tale direttiva. In siffatto contesto, spetta al giudice adito verificare, se necessario d’ufficio, che il valore indicato dal consumatore nella sua domanda corrisponda all’interesse economico che la causa rappresenta effettivamente per quest’ultimo.

V. Conclusione

83.

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni sollevate dallo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 49 di Barcellona, Spagna):

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede, nell’ambito della liquidazione delle spese connesse a un ricorso relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale, un massimale applicabile agli onorari di avvocato ripetibili da parte del consumatore vittorioso nei confronti del professionista condannato alle spese, purché il massimale in parola consenta al primo di ottenere, a tale titolo, il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che ha dovuto oggettivamente sostenere per intentare detto ricorso.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il valore della causa, che costituisce la base per il calcolo delle spese ripetibili da parte del consumatore vittorioso, deve essere determinato nella domanda, senza che questo dato possa essere modificato successivamente, e che fissa detto valore, per determinate cause, in un importo indicativo, purché tali norme non rendano impossibile o eccessivamente difficile per il consumatore l’esercizio dei diritti conferitigli da tale direttiva. In siffatto contesto, spetta al giudice adito verificare, se necessario d’ufficio, che il valore indicato dal consumatore nella sua domanda corrisponda all’interesse economico che la causa rappresenta effettivamente per quest’ultimo.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 (GU 1993, L 95, pag. 29).

( 3 ) Nelle presenti conclusioni utilizzerò i termini «spese giudiziarie» in senso lato, come comprensive degli onorari di avvocato sopportati dalle parti nel contesto di un procedimento giurisdizionale.

( 4 ) Tali informazioni non figurano nella decisione di rinvio. Esse risultano dalle osservazioni presentate da EL e TP nonché dalla Caixabank (v., a tale proposito, paragrafo 23 delle presenti conclusioni).

( 5 ) V., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19; in prosieguo: la «sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria», EU:C:2020:578, punto 45). Se, nelle sentenze del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos (C‑265/13, EU:C:2014:187), e dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a. (C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932), richiamate dalla Caixabank e dal governo spagnolo, la Corte si è dichiarata incompetente a rispondere a questioni relative alla compatibilità di norme di procedura nazionali con il diritto dell’Unione, è proprio perché tali questioni erano state sollevate nell’ambito di controversie che non vertevano su diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

( 6 ) Infatti, l’accordo sugli onorari concluso dai ricorrenti nel procedimento principale con il loro avvocato indicherebbe che essi hanno concordato onorari fissi e onorari variabili, applicabili in caso di sentenza favorevole e di condanna della banca alle spese. Dovrebbe essere pagata da detti ricorrenti solo la parte fissa, pari a EUR 1200 (IVA esclusa). Per contro, gli onorari variabili dovrebbero essere prelevati dall’avvocato direttamente dall’importo delle spese ottenute. Orbene, la somma di EUR 1200 è inferiore al massimale previsto dall’articolo 394, paragrafo 3, della LEC e sarebbe ampiamente coperta dall’importo che la Caixabank accetterebbe di pagare a titolo di spese.

( 7 ) V., in particolare, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 37 e giurisprudenza citata).

( 8 ) V., per tali circostanze, paragrafi 76 e 77 delle presenti conclusioni.

( 9 ) V., per analogia, sentenza del 4 ottobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (C‑159/90, EU:C:1991:378, punto 15).

( 10 ) V., in particolare, sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 7984); del 20 settembre 2017, Andriucic e a. (C‑186/16, EU:C:2017:703), e del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑609/19, EU:C:2021:469).

( 11 ) La decisione di rinvio non spiega le ragioni per le quali le clausole controverse sono state dichiarate abusive. Tuttavia, dalle osservazioni del governo spagnolo risulta che i giudici spagnoli controllano rigorosamente questo tipo di clausole «multivaluta» e generalmente considerano che esse non sono sufficientemente trasparenti per i consumatori. V., per la giurisprudenza della Corte relativa ai requisiti di trasparenza applicabili a clausole analoghe, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑609/19, EU:C:2021:469, punti da 40 a 57 e giurisprudenza citata).

( 12 ) V., per le condizioni di tale mantenimento del contratto, in particolare, sentenza del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, punto 40).

( 13 ) V. articolo 394, paragrafo 1, della LEC.

( 14 ) V. articolo 243 della LEC.

( 15 ) V., a tale proposito, paragrafo 67 delle presenti conclusioni.

( 16 ) V. articolo 243 della LEC.

( 17 ) V. paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni.

( 18 ) Questo punto è contestato da EL e TP (v. paragrafo 74 delle presenti conclusioni).

( 19 ) Salvo che, in ragione della complessità della causa, il giudice decida diversamente.

( 20 ) V. paragrafi 24 e 25 delle presenti conclusioni.

( 21 ) Sentenza del 21 dicembre 2016 (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15; in prosieguo: la «sentenza Gutiérrez Naranjo», EU:C:2016:980, punti 6162).

( 22 ) Sentenza Gutiérrez Naranjo (punto 61).

( 23 ) V. sentenza Gutiérrez Naranjo (punto 62: «[L]’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme»).

( 24 ) V., in particolare, sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (punti 83 e 95 e giurisprudenza citata).

( 25 ) V., in particolare, sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (punti 83 e 95 e giurisprudenza citata).

( 26 ) La Corte non è interrogata sul principio di equivalenza. Ad ogni modo, essa non dispone di alcun elemento idoneo a far dubitare della conformità dell’articolo 394, paragrafo 3, della LEC a detto principio. Secondo le informazioni fornite dalla Caixabank e dal governo spagnolo, tale disposizione si applica indistintamente ai procedimenti che hanno ad oggetto diritti conferiti dal diritto dell’Unione e a quelli che hanno ad oggetto diritti conferiti dal diritto nazionale. V., in tal senso, sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (punto 96).

( 27 ) V., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800, punto 41); del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88, punti 50, 5253), e del 3 aprile 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282, punto 54). V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:532, paragrafi 35, 3656).

( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88, punti 5455).

( 29 ) V., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611, punto 22).

( 30 ) La Caixabank ha insistito, nelle sue osservazioni, sul fatto che gli onorari richiesti dagli avvocati nell’ambito dei procedimenti di liquidazione delle spese non corrispondono necessariamente a quelli addebitati ai loro clienti, sostenendo nuovamente che, nel caso di specie, gli onorari che devono pagare i ricorrenti nella causa principale sono molto inferiori a quelli richiesti dal loro avvocato (v. nota 6 delle presenti conclusioni). Così, le questioni pregiudiziali sarebbero intese a tutelare non già l’interesse dei consumatori a non sostenere spese legali, bensì quello dei loro avvocati a chiedere onorari più elevati. Tuttavia, ritengo che esista un nesso evidente tra questi due aspetti.

( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 68) e, per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez‑Bordona nella causa United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, paragrafo 68). Peraltro, la Corte ha già rilevato che, «[i]n controversie di valore spesso limitato, gli onorari dei legali possono essere superiori agli interessi in gioco, il che può dissuadere il consumatore dall’opporsi all’applicazione di una clausola abusiva» [v., in particolare, sentenza del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punto 26)].

( 32 ) V., a tale proposito, conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez‑Bordona nella causa United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, paragrafi 53, 6566).

( 33 ) V., per un’analisi dettagliata delle diverse norme in materia di spese esistenti negli Stati membri, https://e-justice.europa.eu/37/IT/costs?init=true.

( 34 ) V. sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (punti 96, 98 e 99).

( 35 ) V. sentenza Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (punto 94).

( 36 ) V., in tal senso, articolo 138, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

( 37 ) V., per analogia, sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611, punto 25). Per quanto riguarda la questione relativa a quali siano le spese indispensabili per un consumatore al fine di far valere utilmente i suoi diritti o la sua difesa, ritengo, al pari del governo polacco, che le autorità nazionali si trovino, in linea di principio, nella posizione migliore per stabilire, d’intesa con i professionisti legali e gli altri interessati, il costo delle cause di un certo tipo o di un determinato valore [v., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez‑Bordona nella causa United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, paragrafi 7375)].

( 38 ) V., in particolare, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance (da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 28, e giurisprudenza citata).

( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute (C‑61/14, EU:C:2015:655, punto 61), nonché, per analogia, sentenze del 13 febbraio 2014, Commissione/Regno Unito (C‑530/11, EU:C:2014:67, punti 5458), e del 17 ottobre 2018, Klohn (C‑167/17, EU:C:2018:833, punto 70).

( 40 ) Ovviamente, non si può pretendere, in nome della protezione del consumatore, che un massimale in materia di spese ripetibili non si applichi quando il consumatore vinca la causa, ma si applichi quando si tratti del professionista. Siffatta interpretazione costituirebbe una violazione del principio di parità delle armi (o di uguaglianza processuale) e sarebbe pertanto incompatibile con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Su tale principio, v., in particolare, sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu‑Vasile Cruduleci (C‑205/15, EU:C:2016:499, punti 3647).

( 41 ) V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez‑Bordona nella causa United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, paragrafi 6768).

( 42 ) V., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800, punto 42), e del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88, punto 55).

( 43 ) Come previsto dall’articolo 394, paragrafo 3, secondo comma, della LEC. Il governo spagnolo sostiene che, conformemente alla giurisprudenza dei giudici spagnoli, il massimale controverso può essere escluso anche qualora il cancelliere o il giudice adito constatino che la controversia è particolarmente complessa. Tale punto è contestato dalla Commissione, secondo la quale la complessità della controversia può essere presa in considerazione solo nel limite di detto massimale. Ad ogni modo, detto punto non è decisivo, a mio avviso, per rispondere alle questioni sollevate.

( 44 ) V., per analogia, sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611, punti 26, 29, 3032).

( 45 ) V., per analogia, sentenze Gutiérrez Naranjo (punto 63), e del 28 luglio 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611, punto 27).

( 46 ) Come precisato dal giudice del rinvio, il valore della causa è un elemento che incide su altre questioni procedurali, quali la natura del procedimento e i mezzi di ricorso disponibili.

( 47 ) Ricordo che la Corte non è interrogata sul principio di equivalenza. EL e TP hanno tuttavia sostenuto che, per quanto riguarda la determinazione del valore delle cause, si applicano norme più favorevoli ai procedimenti di pignoramento ipotecario, nel cui ambito il valore stimato della causa corrisponde generalmente al saldo del prestito in questione. La Caixabank e la Commissione ritengono che questo tipo di procedimento non sia comparabile a un procedimento come quello di cui al procedimento principale, il che è tendenzialmente anche la mia opinione. Ad ogni modo, spetta unicamente al giudice nazionale, che ha una conoscenza diretta delle modalità procedurali applicabili, verificare la somiglianza dei ricorsi di cui trattasi [v., in particolare, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale (C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 77 e giurisprudenza citata)].

( 48 ) V., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 37).

( 49 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez‑Bordona nella causa United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, paragrafi 6374).

( 50 ) V., in particolare, sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punto 27), del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 31), e del 14 aprile 2016, Sales Sinués e Drame Ba (C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:252, punto 23).

( 51 ) Osservo, su tale punto, che il giudice del rinvio non ha spiegato perché gli oltre EUR°25°000 richiesti dall’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale costituirebbero un importo ragionevole e proporzionato. Al contrario, dalle osservazioni della Caixabank risulta che l’Ordine degli avvocati di Barcellona ha emesso un parere secondo cui l’importo richiesto era eccessivo.

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