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Document 62020CC0296

Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 9 settembre 2021.


; Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:733

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 9 settembre 2021 ( 1 )

Causa C‑296/20

Commerzbank AG

contro

E.O.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione di Lugano II – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione in materia civile e commerciale – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Consumatore che trasferisce il proprio domicilio, dopo la conclusione del contratto, in un altro Stato vincolato dalla Convenzione – Svolgimento di attività commerciali o professionali nello Stato vincolato dalla Convenzione in cui è domiciliato il consumatore»

1.

Nel presente rinvio pregiudiziale si chiede l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano del 2007 ( 2 ), al fine di determinare il giudice competente a dirimere una controversia nella quale un istituto bancario chiede a un cliente il pagamento del saldo a debito del suo conto corrente.

2.

La peculiarità della causa consiste nel fatto che, al momento della conclusione del contratto, le due parti erano domiciliate nel medesimo Stato (Germania), mentre, quando è stato proposto il ricorso giurisdizionale, il cliente era domiciliato in Svizzera ( 3 ). Il carattere internazionale della fattispecie è pertanto sopravvenuto, e non originario.

3.

Salvo errore da parte mia, la Corte non si è ancora pronunciata sull’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione ( 4 ). Lo ha fatto invece sulla norma equivalente del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 5 ), che si è riflessa, a sua volta, nel regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 6 ), attualmente in vigore.

4.

Le sentenze della Corte in materia, lette nel loro insieme, non gettano, a mio avviso, sufficiente luce su una questione che ha un’incidenza non trascurabile sull’attività economica di chi conclude contratti con i consumatori.

I. Contesto normativo. Convenzione di Lugano II

5.

La sezione 1 del titolo II («Disposizioni generali») contiene gli articoli 2 e 3, così formulati:

Articolo 2, paragrafo 1: «Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato».

Articolo 3, paragrafo 1: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo».

6.

La sezione 4 del titolo II («Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori») contiene gli articoli 15, 16 e 17, del seguente tenore:

– Articolo 15, paragrafo 1, lettera c):

«1.   Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(...)

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

– Articolo 16, paragrafo 2:

«2.   L’azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

– Articolo 17, punto 3:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione [attributiva della competenza]:

3)

che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

II. Fatti, controversia e questioni pregiudiziali

7.

La Commerzbank AG, la cui sede principale si trova a Francoforte sul Meno (Germania), possiede una succursale a Dresda (Germania), tramite la quale, nel 2009, apriva un conto per un cliente, all’epoca domiciliato anch’egli a Dresda, che era operato come conto corrente.

8.

Il cliente riceveva una carta di credito dalla banca, le cui operazioni venivano addebitate sul conto. La banca tollerava gli scoperti verificatisi a seguito delle operazioni disposte dal cliente con la carta di credito collegata a detto conto senza la necessaria copertura.

9.

Il cliente si trasferiva in Svizzera nel 2014. Nel gennaio 2015 egli intendeva porre fine al rapporto commerciale con la Commerzbank AG. A tale data il conto corrente presentava un saldo a debito, risultante da un importo addebitato nel settembre 2013, che il cliente rifiutava di versare adducendo che esso era la conseguenza di un uso improprio della carta di credito da parte di terzi senza il suo consenso.

10.

Nell’aprile 2015, la Commerzbank poneva fine al rapporto contrattuale con effetto immediato e stabiliva la somma dovuta a suo favore. Il cliente persisteva nel non versare tale somma.

11.

La Commerzbank proponeva un’azione di pagamento dinanzi all’Amtsgericht Dresden (Tribunale circoscrizionale di Dresda, Germania), il quale la dichiarava irricevibile per incompetenza.

12.

Non essendo stato accolto il suo ricorso d’appello, la Commerzbank ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il quale ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale così formulata:

«1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione di Lugano II debba essere interpretato nel senso che lo “svolgimento” di un’attività professionale o commerciale nello Stato vincolato dalla Convenzione in cui è domiciliato il consumatore presupponga, già nella fase delle trattative e della conclusione del contratto, che il partner contrattuale del consumatore svolga un’attività transfrontaliera, ovvero se detta disposizione vada applicata anche, al fine di designare il giudice competente per un ricorso, qualora le parti, al momento della conclusione del contratto, siano domiciliate, ai sensi degli articoli 59 e 60 della Convenzione di Lugano II, nello stesso Stato vincolato dalla Convenzione e l’elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo a posteriori perché il consumatore si è trasferito in un altro Stato vincolato dalla Convenzione.

2)

Nel caso in cui non sia necessaria l’attività transfrontaliera nella fase della conclusione del contratto, se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, osti in via generale alla designazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione medesima, qualora il consumatore si sia trasferito in un altro Stato vincolato dalla Convenzione nel periodo tra la conclusione del contratto e la proposizione del ricorso oppure se sia altresì necessario che le attività commerciali o professionali della controparte del consumatore si svolgano anche nel nuovo Stato di domicilio o siano dirette verso tale Stato e il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

13.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 3 luglio 2020.

14.

In seguito alla pubblicazione dell’ordinanza della Corte nella causa mBank S.A. ( 7 ), e data la sua connessione con le questioni in discussione nel presente procedimento, il 3 settembre 2020 è stato chiesto al giudice del rinvio se intendesse mantenere le sue questioni pregiudiziali.

15.

Il 6 ottobre 2020, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha comunicato alla Corte che ritirava la seconda questione e manteneva la prima.

16.

Hanno presentato osservazioni scritte la Commerzbank, il governo svizzero e la Commissione. Non si è ritenuta necessaria la celebrazione di un’udienza.

IV. Analisi

A. Considerazioni preliminari

17.

Il giudice del rinvio chiede se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione:

sia necessario che il rapporto tra il professionista e il consumatore comprenda un «elemento» di estraneità – nel caso di specie, l’attività transfrontaliera dell’istituto bancario – già nella fase delle trattative e della conclusione del contratto;

o se, al contrario, sia sufficiente un’internazionalità a posteriori, sopravvenuta per effetto del trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato dalla Convenzione.

18.

Le risposte della Commissione, del governo svizzero e della Commerzbank divergono su tale duplice questione così come nelle loro argomentazioni. Alla luce di alcune di queste ultime ( 8 ), ritengo opportuno rammentare alcuni aspetti della sezione 4 del titolo II della Convenzione, relativa alla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori, prima di affrontare l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della stessa.

19.

Il fatto che la disposizione controversa nel caso di specie e i corrispondenti articoli dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 siano praticamente identici impone di assicurare un’interpretazione convergente di tutte le norme in questione ( 9 ).

20.

Come nei due regolamenti citati, le nozioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione devono essere interpretate in modo autonomo onde garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati vincolati dalla stessa ( 10 ).

1.   Ratio legis della sezione 4 del titolo II della Convenzione. Tutela del consumatore

21.

Un obiettivo prioritario della sezione 4 del titolo II della Convenzione consiste nell’assicurare una tutela adeguata al consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno esperta rispetto alla controparte ( 11 ) professionale ( 12 ).

22.

Tale obiettivo non è assoluto: il legislatore non ha concepito la tutela del consumatore come illimitata né l’ha intesa in tal senso la Corte ( 13 ).

23.

L’internazionalità della situazione in giudizio è una condizione sine qua non dell’applicazione della Convenzione. La sezione 4 del titolo II, che stabilisce la competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, non costituisce un’eccezione a tale regola ( 14 ). La tutela da essa offerta mira a riequilibrare la situazione delle parti contraenti sul piano della competenza giurisdizionale internazionale ( 15 ).

24.

Attraverso le disposizioni che concentrano nello Stato del suo domicilio le azioni proposte dal consumatore o nei suoi confronti, si eliminano per quest’ultimo gli inconvenienti derivanti dall’obbligarlo a stare in giudizio in un altro Stato. Si presume che, a motivo della sua condizione di «parte debole», egli non sia sempre in grado di prevedere ex ante l’internazionalità di un eventuale procedimento e di calcolare i relativi rischi e costi ( 16 ). Si evita inoltre che egli desista dall’esercitare in giudizio i propri diritti di fronte alla prospettiva di doverli difendere al di fuori dello Stato del suo domicilio ( 17 ).

25.

La tutela accordata al consumatore il cui domicilio si trovi in uno Stato vincolato dalla Convenzione consiste, pertanto, nel: a) consentirgli di accedere, in qualità di ricorrente, ai medesimi organi giurisdizionali che sarebbero disponibili per controversie derivanti da contratti nazionali ( 18 ) e b) limitare l’accesso del professionista a questi stessi organi, quando intenda citare in giudizio il consumatore.

26.

Una diversa soluzione potrebbe disincentivare la propensione a consumare oltre le frontiere del proprio Stato, nel mercato intraeuropeo [o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)].

2.   Attenzione all’operatore economico e prevedibilità del foro

27.

La tutela del consumatore in termini di competenza giurisdizionale internazionale non è, come ho già rilevato, incondizionata né disgiunta da altri obiettivi comuni della Convenzione.

28.

Per l’operatore economico, le norme di competenza giurisdizionale internazionale in materia di contratti conclusi dai consumatori sostituiscono quelle previste dall’articolo 2 della Convenzione (il quale attribuisce la competenza ai giudici dello Stato in cui è domiciliato il convenuto) e dall’articolo 5, punto 1 (sulla competenza speciale in materia contrattuale). Occorre quindi interpretarle rigorosamente senza estenderle a situazioni diverse da quelle contemplate dal loro testo ( 19 ).

29.

Ciò vale a maggior ragione in quanto, per il consumatore che ricorre in giudizio, le norme della sezione 4 del titolo II della Convenzione si traducono in un forum actoris.

30.

L’applicazione di tali norme a una fattispecie presuppone che quest’ultima sia caratterizzata da tre condizioni cumulative ( 20 ), la cui interpretazione deve essere altrettanto rigorosa, se non addirittura restrittiva ( 21 ).

31.

Le norme di competenza giurisdizionale internazionale in materia di contratti conclusi dai consumatori non operano, ripeto, in modo disgiunto rispetto ai principi generali della Convenzione. Rafforzare la tutela giuridica delle persone domiciliate nell’Unione Europea, rendere prevedibile la competenza giurisdizionale ed impedire una pluralità di procedimenti aventi il medesimo oggetto sono obiettivi comuni, che devono essere coniugati con l’intento di proteggere il consumatore ( 22 ).

32.

La prevedibilità per l’operatore economico del luogo in cui potrà citare ed essere citato in giudizio è un fattore fondamentale. Esso orienta l’interpretazione della sezione 4 del titolo II della Convenzione, a mo’ di contrappeso dei privilegi del consumatore. Spiegherò più avanti che ciò vale per l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

33.

La Convenzione, come interpretata dalla Corte, contiene altre misure sulla stessa linea. Senza pretese di esaustività, si possono evidenziare quelle seguenti.

La definizione di «consumatore» aumenta la certezza del diritto per l’operatore economico. Tale status viene negato se l’uso del bene o del servizio oggetto del contratto presenta un rapporto non trascurabile con l’attività professionale del (presunto) consumatore ( 23 ).

Il consumatore e il professionista devono avere stipulato un contratto. Tale presupposto è imprescindibile, in quanto elemento che consente all’operatore economico di prevedere la competenza esclusiva dei giudici del domicilio del consumatore ( 24 ).

Il professionista deve avere espresso chiaramente la propria volontà di essere vincolato. Le situazioni nelle quali non risulti tale volontà potrebbero essere qualificate tutt’al più come di natura precontrattuale o quasi‑contrattuale ed essere soggette alle norme sulle competenze speciali ( 25 ).

Il contratto deve essere stato concluso tra le parti della controversia. La nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 designa, oltre all’operatore presso il quale il consumatore ha concluso il contratto, anche la controparte di quest’ultimo, ma solo se il consumatore era sin dall’inizio contrattualmente legato ad entrambi, in maniera inscindibile ( 26 ).

B. Articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione: possibili interpretazioni

34.

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione, sulla cui interpretazione verte l’unica questione pregiudiziale sussistente, ammette, in via di principio, due interpretazioni dalle quali si ricaverebbero le rispettive risposte, negativa o affermativa.

La prima (negativa) si baserebbe sul fatto che la disposizione si applica quando un professionista determina volontariamente l’internazionalità del contratto, proiettando o svolgendo la sua attività economica oltre i confini del proprio Stato, al fine di rivolgersi a clienti in altri Stati. Ciò non accadrebbe se l’elemento di estraneità del rapporto giuridico sorgesse solo dopo la conclusione del contratto, per effetto del cambiamento di domicilio del consumatore.

La seconda (affermativa) si baserebbe sulla maggiore rilevanza attribuita al domicilio del consumatore nel momento in cui inizia la controversia.

35.

Anticipo fin d’ora che mi sembrano prevalenti le ragioni a favore della prima risposta. Si potrebbe tuttavia trovare una soluzione di compromesso che bilanci le posizioni del consumatore e del professionista, per quanto riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, quando il primo trasferisca il suo domicilio in un altro Stato dopo avere concluso il contratto.

1.   La questione è già stata risolta?

36.

La Corte si è già pronunciata sull’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 e sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. È quindi lecito chiedersi se dalle sue sentenze possa dedursi che la questione relativa alla medesima disposizione della Convenzione è già stata risolta.

37.

Non escludo un ragionamento che prenda come punto di partenza la sentenza Pammer e Hotel Alpenhof e, in un secondo tempo, si concentri sulla verifica dell’esistenza di motivi per distinguere tra l’attività che il professionista svolge in uno Stato e l’attività che egli dirige verso detto Stato, nel contesto dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione. Tornerò su questo aspetto più avanti ( 27 ).

38.

Ritengo invece che non siano decisive per risolvere la controversia in esame le sentenze, tra quelle rese finora, elencate nelle argomentazioni addotte nel presente procedimento.

39.

Trovo difficile desumere da tali sentenze che la Corte abbia inteso rispondere tacitamente a una questione del tenore di quella enunciata in questa sede. Il giudice del rinvio, che dimostra di conoscere la giurisprudenza della Corte, non ne deduce una risposta univoca. Le conseguenze onerose che l’applicazione delle norme di tutela dei consumatori comporta per il professionista quando viene sorpreso da un cambiamento di domicilio del cliente, di cui non era a conoscenza o che non poteva prevedere, richiedono un esame esplicito al riguardo.

40.

È vero che la causa mBank S.A. verteva su una situazione analoga a quella del presente rinvio. Tuttavia, la Corte ha riformulato ( 28 ) le questioni che le erano state sottoposte e ha risposto che «la nozione di “domicilio del consumatore”, di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretata nel senso che essa designa il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale». La Corte ha limitato la sua argomentazione a tale aspetto ( 29 ).

41.

Nemmeno la sentenza nella causa C‑327/10 ( 30 ) risolve il dubbio sollevato in questa sede. In detta sentenza, la Corte non ha negato che un contratto tra un professionista e un consumatore domiciliati, al momento della conclusione del contratto, nel medesimo Stato membro potesse ricadere nell’ambito dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, essa non ha affrontato il punto qui in discussione ( 31 ).

42.

Lo stesso vale per la sentenza nella causa C‑478/12 ( 32 ); neppure essa, a mio avviso, risolve il problema che ci occupa:

detta sentenza si pronuncia sull’internazionalità in quanto condizione di applicazione non già dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, bensì dello strumento nel suo complesso ( 33 );

a questo proposito, secondo la Corte, «occorre operare una distinzione tra, da un lato, la questione relativa alle condizioni in cui le norme sulla competenza del suddetto regolamento debbano applicarsi e, dall’altro, la questione dei criteri in base ai quali sia disciplinata la competenza internazionale in applicazione di tali norme» ( 34 );

se la sezione 4 del Capo II (in concreto l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento) è stata applicata in detta causa al professionista domiciliato nello Stato membro del consumatore, ciò è dipeso dall’interesse ad evitare la pluralità di procedimenti in relazione ad un’«operazione unica» composta da contratti «indissolubilmente legati» ancorché stipulati con due professionisti diversi ( 35 ).

2.   Argomenti a favore della (necessaria) internazionalità originaria

a)   Attività transfrontaliera del professionista

43.

L’articolo 15 paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II svolge la funzione precedentemente assolta dall’articolo 13, paragrafo 1, punto 3, della Convenzione di Lugano del 1988 ( 36 ), identica su questo punto alla Convenzione di Bruxelles.

44.

Per comprendere tale disposizione occorre risalire alla sua introduzione, nel 1978, nella Convenzione di Bruxelles e conoscerne la successiva evoluzione.

1) Formulazione iniziale

45.

Nella versione originale (1968) della Convenzione di Bruxelles, la tutela del consumatore sul piano della competenza giurisdizionale internazionale comprendeva gli articoli da 13 a 15. Essa era limitata ai contratti di vendita a rate e al finanziamento di tali vendite e rispecchiava lo status quo del diritto degli Stati membri originari della Comunità economica europea in materia di consumo.

46.

In occasione della Convenzione relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione di Bruxelles ( 37 ) è stato aggiunto all’articolo 13 di quest’ultima un terzo punto, che ha esteso la copertura a qualsiasi contratto relativo alla fornitura di servizi o di beni mobili materiali se ricorrevano, inoltre, due condizioni:

la conclusione del contratto doveva essere stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore aveva il proprio domicilio; e

il consumatore doveva avere compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

47.

Tali requisiti, cumulativi, erano ispirati all’articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( 38 ). Essi contemplavano un consumatore «passivo», vale a dire, quello che il professionista va a cercare a domicilio, e servivano a garantire che vi fosse uno stretto collegamento tra il contratto e lo Stato del domicilio del consumatore.

48.

L’ipotesi tipica in entrambi i testi era quella dell’operatore economico che penetra nel mercato di un altro paese attraverso una pubblicità transfrontaliera ( 39 ) o proposte commerciali effettuate in particolare da agenti o venditori porta a porta ( 40 ).

49.

Il carattere transnazionale del contratto traeva origine dall’iniziativa dell’operatore economico. La reazione del consumatore alla pubblicità o all’offerta del professionista era circoscritta al suo proprio Stato. Era quindi giustificato che il rischio di internazionalità e le spese di un processo in tale Stato fossero esclusivamente a carico del professionista.

50.

Il foro in cui si sarebbe dovuto proporre un’eventuale azione nei confronti del consumatore, e in cui quest’ultimo avrebbe potuto agire, era prevedibile per tutti.

2) Modifiche

51.

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, riprodotto nella Convenzione, ha esteso la sezione 4 del Capo II a qualsiasi contratto e ha modificato le condizioni necessarie per invocare la competenza protettiva. Ciò era inteso a garantire la tutela dei consumatori «in considerazione dei nuovi mezzi di comunicazione e dello sviluppo del commercio elettronico» ( 41 ).

52.

Il legislatore dell’Unione ha sostituito i requisiti che riguardavano, rispettivamente, il professionista e il consumatore con altri applicabili solo al primo. L’azione del consumatore, il luogo di conclusione del contratto o le modalità della sua conclusione sarebbero stati irrilevanti ( 42 ).

53.

La relazione Pocar sulla Convenzione illustra il nuovo testo della disposizione ( 43 ) e sottolinea che «nulla è innovato per la vendita a rate e il prestito con rimborso rateizzato, per i quali non è richiesta alcuna prossimità del contratto con lo Stato di domicilio del consumatore», mentre, «[i]n relazione agli altri contratti (...), l’estensione della disciplina protettiva a tutti i contratti di consumo e l’applicabilità del forum actoris che ne deriva sarebbero ingiustificate in assenza di un collegamento dell’attività della controparte del consumatore con lo Stato in cui quest’ultimo è domiciliato» ( 44 ).

54.

Nell’interpretare l’espressione «attività (...) dirette» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, la Corte ne ha subordinato l’applicazione all’intenzione del venditore di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri e di concludere contratti con i medesimi ( 45 ).

55.

La Corte ha chiarito che l’ampliamento della tutela dei consumatori proviene dal medesimo scenario di prima, vale a dire quello del professionista stabilito in uno Stato membro che tenta di conquistare i consumatori di altri Stati membri.

56.

Solo in siffatte circostanze il professionista può prevedere la competenza giurisdizionale internazionale – per lui imperativa – dei giudici di tali altri Stati membri.

b)   Attività svolta nello Stato in cui è domiciliato il consumatore

1) «Svolgere» o «dirigere» l’attività

57.

La Corte ha chiarito l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 per quanto riguarda l’espressione «attività (...) dirette».

58.

Non vedo motivi per interpretare la disposizione in modo diverso a seconda che l’azione del professionista consista nello svolgere un’attività nello Stato in cui il consumatore è domiciliato oppure nel dirigerla verso questo stesso Stato.

59.

Ritengo che l’intenzione dell’operatore economico domiciliato in uno Stato, che si propone di stabilire rapporti commerciali con consumatori domiciliati in un altro, e concludere contratti con loro, sia necessaria allo stesso modo in entrambi i casi.

60.

I lavori preparatori del regolamento n. 44/2001 dimostrano il carattere unitario della nozione di attività (svolta nello Stato in cui è domiciliato il consumatore o diretta verso tale Stato) e confermano che la disposizione si applica ai contratti di consumo conclusi «attraverso un sito Internet interattivo accessibile nello Stato di domicilio del consumatore» ( 46 ). In tal modo si equiparano i contratti elettronici a quelli conclusi per telefono, fax o mezzi analoghi, per i quali è pacifica la competenza di cui all’articolo 16 ( 47 ).

61.

Nella disposizione, le espressioni «svolgersi» e «essere dirette» sono poste sullo stesso piano, collegate dalla congiunzione coordinante «o», che, con questa funzione, denota l’equivalenza degli elementi da essa collegati ( 48 ).

62.

La conseguenza, in termini di competenza giurisdizionale internazionale per il professionista, è la stessa nei due casi e deve quindi essere subordinata a identiche condizioni.

2) Domicilio del consumatore nell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione

63.

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione delimita l’applicazione della sezione 4 del titolo II in funzione dell’attività del professionista «nello Stato (...) in cui è domiciliato il consumatore», in quanto tale domicilio determina la competenza giurisdizionale nel caso di un’eventuale controversia.

64.

La Corte ha identificato il domicilio del consumatore ai fini dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 (equivalente all’articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione) in quello che il medesimo possiede alla data del ricorso giurisdizionale ( 49 ).

65.

Un contratto di cui è parte un consumatore rientra nell’ambito di applicazione della disposizione se, in quanto elemento di internazionalità, il domicilio del consumatore, rilevante ( 50 ) per la competenza giurisdizionale internazionale, si trova nello Stato in cui il professionista svolge, o verso il quale dirige, la sua attività.

66.

Siffatta interpretazione è coerente con quanto esposto in merito alla storia dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione e alla finalità di assicurare una competenza giurisdizionale internazionale prevedibile per l’operatore economico.

c)   «In tutti gli altri casi». Differenza tra tipi di contratto

67.

Dal punto di vista letterale, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione è residuale, nel senso che disciplina i contratti di consumo che non rientrano nell’ambito di applicazione delle lettere a) o b).

68.

L’applicazione di tali lettere – al pari dell’applicazione di tutte le disposizioni della Convenzione – presuppone l’internazionalità della fattispecie. Essa non richiede invece un collegamento specifico con il domicilio del consumatore costituito dal contraente di quest’ultimo.

69.

L’assenza di condizioni speciali caratterizzava la prima versione della disposizione della Convenzione di Bruxelles, che è stata mantenuta fino ad oggi.

70.

La Corte ha spiegato il trattamento particolare dei contratti di cui alle lettere a) e b) con i rischi inerenti ai pagamenti rateali. La vendita attualmente contemplata dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione è solo quella nella quale il venditore abbia trasferito in capo all’acquirente il possesso del bene prima che l’altra parte abbia integralmente versato il prezzo.

71.

In questi casi, «da un lato, l’acquirente può, al momento della conclusione del contratto, essere indotto in errore in merito al concreto importo della somma da versare, e, dall’altro lato, egli dovrà assumersi il rischio della perdita del bene pur essendo tenuto al pagamento delle rate di prezzo ancora dovute» ( 51 ).

72.

La gravità di tali rischi compenserebbe il fatto che non sia richiesta, in aggiunta, la prossimità tra il contratto e lo Stato in cui è domiciliato il consumatore ai fini dell’applicazione della sezione 4 del titolo II della Convenzione.

d)   Conclusione intermedia

73.

Pertanto, la storia e la finalità della disposizione, la giurisprudenza della Corte relativa ad essa (o alle sue equivalenti anteriori) e il suo combinato disposto con l’articolo 16 deporrebbero a favore della seguente interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione: occorre a) che il professionista, attraverso lo svolgimento della sua attività economica o la sua offerta, costituisca volontariamente un collegamento con uno Stato contraente diverso da quello in cui è domiciliato, e b) che tale «altro Stato» sia quello in cui è domiciliato il consumatore, intendendo come tale quello che serve (servirà, quando giunga il momento) a determinare la competenza giurisdizionale internazionale.

74.

Secondo logica, da quanto precede si dovrebbe dedurre che:

l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), non dà copertura ai contratti nei quali, al momento della stipula, entrambe le parti sono domiciliate in un medesimo Stato vincolato dalla Convenzione;

un successivo trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato, prima della proposizione del ricorso giurisdizionale, non è sufficiente per aprire la sezione 4 del titolo II della Convenzione ai contratti diversi dagli acquisti a rate di beni mobili, o conclusi per finanziarli.

3.   Argomenti a favore della (possibile) internazionalità sopravvenuta

75.

L’interpretazione della disposizione che ho appena proposto potrebbe tuttavia essere in contrasto con l’articolo 17 della Convenzione, che disciplina la scelta del foro nei contratti di cui all’articolo 15.

76.

L’articolo 17, punto 3, riconosce la validità delle clausole di scelta del foro pattuite tra parti che, «al momento della conclusione del contratto», avevano il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato (vincolato dalla Convenzione), purché esse attribuiscano la competenza ai giudici di tale Stato, la cui legge non le vieti.

77.

La stessa Convenzione sembrerebbe quindi ammettere, a prima vista, che il fatto che le due parti (professionista e consumatore) siano domiciliate in un unico Stato, alla data della conclusione del contratto, non impedisce di constatare l’internazionalità e, pertanto, di determinare la competenza giurisdizionale.

a)   Scelta del foro precedente al cambiamento di domicilio

78.

Una norma analoga all’articolo 17, punto 3, della Convenzione di Lugano II esisteva nella prima versione (1968) della Convenzione di Bruxelles, precisamente all’articolo 15, punto 3.

79.

La relazione Jenard ne spiega l’inserimento con considerazioni di equità, a beneficio del venditore o del mutuante domiciliato nello stesso Stato dell’acquirente o del mutuatario, quando essi si stabilivano all’estero dopo la stipulazione del contratto ( 52 ).

80.

Nella redazione della Convenzione di Bruxelles del 1978, il testo della disposizione è stato modificato per chiarire che esso si riferisce al domicilio comune al momento della conclusione del contratto, e non a quello in cui viene proposta l’azione ( 53 ).

81.

Il riferimento ai venditori e ai mutuanti è stato sostituito con l’espressione attuale. Non consta alcuna spiegazione per tale cambiamento.

82.

La relazione Schlosser, nell’occuparsi del cambiamento di domicilio del consumatore posteriore alla conclusione del contratto, aveva espressamente menzionato la scarsa probabilità che esso incidesse sull’ipotesi di cui all’articolo 13, punto 3, nella versione dell’epoca ( 54 ). Per lo stesso motivo, anche l’applicabilità dell’articolo 15, punto 3, in tali casi avrebbe avuto carattere eccezionale.

b)   Rapporto tra gli articoli 15 e 17, punto 3, della Convenzione

83.

La collocazione dell’articolo 17, punto 3, nella sezione dedicata ai contratti conclusi dai consumatori non presenta alcun nesso con quella dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione, né con quella degli articoli ad esso correlati nei testi precedenti.

84.

Inoltre, il punto di partenza dell’articolo 17, punto 3 (l’ubicazione del domicilio delle parti contraenti nello stesso Stato vincolato dalla Convenzione al momento della conclusione del contratto), è in realtà opposto a quello dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

85.

Tuttavia, non sembra che il legislatore intendesse escludere qualsiasi rapporto tra le due disposizioni, dato che, se così fosse, non avrebbe eliminato il riferimento originale alla convenzione tra venditore e acquirente o mutuante e mutuatario.

86.

Ritengo che la contraddizione (di cui forse il legislatore non si è accorto) non vada risolta facendo rientrare nell’ambito dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), situazioni per le quali esso non è stato concepito e che lasciano il professionista in balia della controparte ( 55 ), senza fornirgli in contropartita una soluzione sicura.

87.

La possibilità di concordare la competenza nelle circostanze previste dall’articolo 17, punto 3, non è automatica, giacché dipende in definitiva dalla decisione di ciascuno Stato vincolato dalla Convenzione.

88.

Non sono neppure sicuro che, in pratica, tale possibilità tuteli il professionista di fronte a un mutamento inatteso delle circostanze, provocato dalla volontà unilaterale del consumatore.

89.

La situazione descritta dall’articolo 17, punto 3, della Convenzione è, per definizione, interna: l’intenzione naturale delle parti che concordano la competenza sarà scegliere quella territoriale. Un’estensione ex lege della portata dell’accordo originale che lo trasformi in attribuzione della competenza sul piano internazionale ( 56 ) non corrisponde alla previsione delle parti e non vedo per quale motivo dovrebbe essere loro imposta.

90.

L’ambito proprio dell’articolo 17, punto 3, è quello delle clausole di scelta concordate prima di qualsiasi controversia, con lo specifico intento di neutralizzare una futura internazionalità determinata dal cambiamento di domicilio di una delle parti ( 57 ).

91.

La probabilità di una previsione di questo tipo varia in funzione delle circostanze nelle quali viene stipulato il contratto: maggiore se la situazione presenta già in tale momento un elemento di estraneità, e minore, o inesistente, in caso contrario.

92.

Detta probabilità dipenderà, in ampia misura, anche dall’esperienza dell’operatore economico coinvolto e dalle norme nazionali sulla scelta del foro:

un piccolo commerciante che non svolga e non proietti la propria attività economica in altri paesi difficilmente rifletterà sulla competenza giurisdizionale internazionale negli affari quotidiani;

al professionista accorto converrà di più includere sempre nei suoi contratti una clausola di scelta del foro, se la legge applicabile lo consente, ed egli traslerà sul consumatore il costo aggiuntivo per farlo secondo le norme di legge ( 58 );

un professionista domiciliato in uno Stato la cui legge vieti gli accordi per la scelta del foro, o che abbia dubbi in proposito, preferirà non concludere un contratto, o addebiterà preventivamente a tutti i consumatori le spese di un eventuale procedimento all’estero, aumentando il prezzo dei contratti.

93.

In definitiva, un’interpretazione che, per conciliare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 17, punto 3, della Convenzione, ponga a carico del professionista, in ogni caso, il rischio dell’internazionalità sopravvenuta in seguito al cambiamento di domicilio del consumatore:

ignora la fattispecie tipica di cui alla prima disposizione,

offre una soluzione diversa a seconda dello Stato contraente in cui viene stipulato il contratto, e

può produrre conseguenze indesiderabili dal punto di vista dell’analisi economica e degli interessi di tutte le parti coinvolte.

94.

Ritengo, pertanto, che siffatta interpretazione debba essere respinta.

C. Proposta alternativa

95.

Qualora la Corte non accogliesse la mia proposta, dovrebbe forse fornire una formula per salvaguardare sia l’obiettivo di tutela del consumatore di fronte al requisito dell’internazionalità (compresa quella determinata dal consumatore stesso), sia quello di garantire la prevedibilità, per l’operatore economico, della competenza giurisdizionale internazionale, che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), associa alla sua stessa attività commerciale transfrontaliera.

96.

A mio avviso, non è del tutto impossibile superare l’antinomia che ho segnalato in precedenza. Si potrebbe interpretare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione nel senso che si applica a qualsiasi situazione nella quale il professionista svolga o diriga la sua attività economica verso Stati diversi da quello del suo domicilio, uno dei quali sia quello in cui è domiciliato il consumatore al momento del ricorso giurisdizionale.

97.

In tale contesto, la circostanza che, al momento della conclusione del contratto, entrambe le parti siano domiciliate nel medesimo Stato vincolato dalla Convenzione non osterà all’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e quindi della sezione 4 del titolo II della Convenzione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

98.

Nello stesso contesto, il consumatore che trasferisca a posteriori il proprio domicilio in un altro Stato vincolato dalla Convenzione potrà adire i giudici del domicilio dell’operatore economico, oppure quelli del suo nuovo domicilio. L’operatore economico potrà proporre un’azione solo in quest’ultimo.

99.

Sono consapevole del fatto che se, nella fase delle trattative e della conclusione del contratto, l’operatore economico è domiciliato nel medesimo Stato del consumatore, e nessun elemento lasci presagire una successiva internazionalità, in linea di principio egli non avrà motivo di prevedere un ricorso giurisdizionale in un altro Stato, relativo a tale specifico contratto.

100.

La prevedibilità si colloca in questo caso ad un livello superiore di astrazione. Dal momento che svolge un determinato tipo di attività in un altro Stato, il professionista normalmente diligente non può ignorare che potrà essere citato in giudizio in detto Stato relativamente a qualsiasi contratto che, per il suo oggetto, sia inquadrabile in tale attività ( 59 ), qualora il consumatore vi trasferisca il suo domicilio.

101.

Tenendo conto di tale eventualità, di cui è consapevole in quanto essa deriva dalla sua attività, l’operatore economico normalmente diligente potrà ricorrere allo strumento offertogli dall’articolo 17, punto 3, vale a dire stipulare una clausola attributiva della competenza che designi i giudici dello Stato del domicilio comune al momento della conclusione del contratto (sempre che la legge di detto Stato non lo vieti).

102.

La soluzione, che non è ottimale, trova una certa ispirazione nella giurisprudenza della Corte:

la sentenza Emrek ha separato l’attività commerciale svolta in uno Stato dalla stipulazione dei contratti con i consumatori ivi domiciliati, stabilendo che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 non richiede un nesso di causalità tra i mezzi utilizzati per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore e la conclusione del contratto con il medesimo ( 60 );

nella sentenza Hobohm è stato ammesso che l’attività in relazione alla quale viene citato in giudizio l’operatore economico può non essere quella che quest’ultimo dirige verso lo Stato in cui è domiciliato il consumatore. Tale soluzione è subordinata all’esistenza di un collegamento stretto tra i contratti derivanti dalle diverse attività del professionista. La Corte ha indicato alcuni elementi che costituirebbero tale collegamento e ha considerato che, sussistendo quest’ultimo, il «professionista può ragionevolmente attendersi che i due contratti siano soggetti allo stesso regime di competenza giurisdizionale» ( 61 ).

V. Conclusione

103.

Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini:

«L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che non è applicabile se, al momento della conclusione del contratto, le parti sono domiciliate (ai sensi degli articoli 59 e 60 di detta Convenzione) nel medesimo Stato vincolato dalla Convenzione e l’elemento di estraneità del rapporto giuridico sorge solo a posteriori, in quanto il consumatore ha trasferito il proprio domicilio in un altro Stato parimenti vincolato dalla Convenzione.

In subordine, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione è applicabile se il domicilio delle parti al momento della conclusione del contratto è ubicato nel medesimo Stato vincolato da detta Convenzione e il consumatore si trasferisce successivamente in un altro Stato, parimenti vincolato dalla Convenzione, purché l’operatore economico svolga, nello Stato del nuovo domicilio del consumatore, attività professionali come quelle che hanno dato luogo alla conclusione del contratto».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II» o la «Convenzione»). La Corte di giustizia è competente ai fini della sua interpretazione in virtù del protocollo n. 2 allegato alla Convenzione.

( 3 ) Entrambi gli Stati sono vincolati dalla Convenzione. Nelle presenti conclusioni, il termine «Stato» si riferisce agli Stati vincolati dalla Convenzione, ad esclusione degli Stati terzi.

( 4 ) Nella sentenza del 2 maggio 2019, Pillar Securitisation (C‑694/17, EU:C:2019:345), è stata esaminata la nozione di «consumatore» di cui all’articolo 15 della Convenzione.

( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

( 6 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). La norma equivalente di tale regolamento è l’articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

( 7 ) Ordinanza del 3 settembre 2020, mBank S.A. (C‑98/20, EU:C:2020:672; in prosieguo: l’«ordinanza mBank S.A.»). Era in discussione l’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, il cui tenore letterale corrisponde a quello dell’articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione.

( 8 ) La Commissione, in particolare, sacrifica la prevedibilità dei fori dalla prospettiva del professionista che conclude un contratto con il consumatore (osservazioni scritte, punti 51 e segg.).

( 9 ) Sentenza del 2 maggio 2019, Pillar Securitisation (C‑694/17, EU:C:2019:345, punto 27).

( 10 ) Ciò non impedisce di prendere in considerazione altre disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare qualora esse abbiano ispirato le norme di competenza: v. infra, paragrafo 47 delle presenti conclusioni.

( 11 ) Utilizzo tale termine perché è quello impiegato dalla Convenzione.

( 12 ) Considerando 18 del regolamento n. 1215/2012. V., inter alia, sentenze dell’11 luglio 2002, Gabriel (C‑96/00, EU:C:2002:436; in prosieguo: la «sentenza Gabriel», punto 39); del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 33), e del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740; in prosieguo: la «sentenza Pammer e Hotel Alpenhof», punto 58).

( 13 ) Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, v. sentenze Pammer e Hotel Alpenhof, punto 70; del 6 settembre 2012, Mühlleitner (C‑190/11, EU:C:2012:542; in prosieguo: la «sentenza Mühlleitner», punto 33), e del 23 dicembre 2015, Hobohm (C‑297/14, EU:C:2015:844; in prosieguo: la «sentenza Hobohm», punto 32).

( 14 ) Nel presente procedimento, l’interrogativo è se, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione, l’internazionalità debba avere un profilo specifico.

( 15 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Emrek (C‑218/12, EU:C:2013:494, paragrafo 23).

( 16 ) È pertanto considerata valida la clausola di scelta del foro pattuita successivamente al sorgere della controversia, quand’anche essa deroghi alla competenza nello Stato in cui è domiciliato il consumatore (articolo 17, punto 1, della Convenzione). È inoltre ammesso l’assoggettamento tacito del consumatore a giudici diversi da quelli del suo domicilio, come risulta dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

( 17 ) Sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32; in prosieguo: la «sentenza Gruber», punto 34).

( 18 ) Oltre che ad altri.

( 19 ) V., in vigenza della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; testo consolidato in GU 1998, C 27, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 14), Gabriel, punto 36, e Gruber, punti 32 e 33. In relazione al regolamento n. 44/2001, v. sentenza Mühlleitner, punti 26 e 27, e, per quanto riguarda il regolamento n. 1215/2012, sentenza del 10 dicembre 2020, Personal Exchange International (C‑774/19, EU:C:2020:1015, punto 24).

( 20 ) Sentenza del 10 dicembre 2020, Personal Exchange International (C‑774/19, EU:C:2020:1015), punto 25: «(…) l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 è applicabile nell’ipotesi in cui ricorrano tre presupposti, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore che agisce in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra un simile consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, un contratto siffatto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15».

( 21 ) Sull’interpretazione restrittiva della nozione di «consumatore», v., inter alia, sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 16), e del 3 ottobre 2019, Petruchová (C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 41).

( 22 ) Sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová (C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 52 e giurisprudenza citata nelle note successive).

( 23 ) Sentenza Gruber, punto 45.

( 24 ) Sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 29); del 25 gennaio 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 46), e del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia (C‑215/18, EU:C:2020:235, punti 6263).

( 25 ) Sentenze del 14 maggio 2009, Ilsinger (C‑180/06, EU:C:2009:303, punti 5657); del 20 gennaio 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, punti 35 e segg. e dispositivo), e del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37).

( 26 ) Sentenze del 14 novembre 2013, Maletic e Maletic (C‑478/12, EU:C:2013:735, punto 32); del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 33); del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia (C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 64), e del 25 gennaio 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 46).

( 27 ) Paragrafi 54, 55, 57 e segg. delle presenti conclusioni.

( 28 ) Si è limitata a stabilire «se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “domicilio del consumatore” di cui a tale disposizione designa il domicilio del consumatore alla data della conclusione del contratto in questione o il suo domicilio alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale» (punto 23 dell’ordinanza mBank S.A.).

( 29 ) Nell’ordinanza mBank S.A., il riferimento all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 figura ai punti 24 e 25 (nonché, per derivazione, al punto 33) e non riguarda ciò che interessa qui: «(...) il contratto di cui trattasi (...) è stato concluso da una persona fisica avente la qualità di consumatore e nessun altro elemento (...) lascia intendere che PA abbia concluso tale contratto per un uso collegato ad un’attività professionale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (...) Ne consegue che, conformemente a tale ultima disposizione, il contratto di cui trattasi nel procedimento principale può rientrare nella categoria dei “contratti conclusi da un consumatore”, ai sensi di detta disposizione».

( 30 ) Sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745).

( 31 ) In detta causa, il giudice del rinvio aveva inquadrato la sua questione nell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, senza ulteriori argomentazioni. Le circostanze della controversia erano, in ogni caso, eccezionali, il che sconsiglia di trasformarla in un paradigma riguardo a un punto sul quale non consta alcuna riflessione. Né le osservazioni delle parti né le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak (C‑327/10, EU:C:2011:561) hanno affrontato tale aspetto. Nella sentenza non è menzionato l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001.

( 32 ) Sentenza del 14 novembre 2013, Maletic e Maletic (C‑478/12, EU:C:2013:735).

( 33 ) Ibidem, punto 25.

( 34 ) Sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 31).

( 35 ) Sentenza del 14 novembre 2013, Maletic y Maletic (C‑478/12, EU:C:2013:735, punti 29 e segg.).

( 36 ) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (GU 1988, L 319, pag. 9).

( 37 ) GU 1978, L 304, pag. 1.

( 38 ) Sentenza Gabriel, punti 40 e segg., che fa riferimento alla relazione Schlosser sulla convenzione relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71; in prosieguo: la «relazione Schlosser», punto 158).

( 39 ) Relazione Schlosser, punto 161, in fine.

( 40 ) Sentenza Gabriel, punto 44. Le nozioni di «agente» e di «venditore porta a porta» suffragano l’idea dello stabilimento dell’offerente in uno Stato diverso da quello del consumatore. Altre attività tipiche, all’epoca, erano quelle della vendita per corrispondenza o telefonica.

( 41 ) Sentenze Pammer e Hotel Alpenhof, punti 59 e 60, e Mühlleitner, punto 38.

( 42 ) Nella sentenza Mühlleitner, la Corte ha stabilito che la conclusione del contratto a distanza non è un elemento indispensabile per l’applicazione della disposizione. Il consumatore, dopo avere consultato il sito Internet del commerciante, si era recato nello Stato membro del suo domicilio e in tale Stato era stato stipulato ed eseguito il contratto di vendita. I fatti sono analoghi a quelli di cui alla sentenza del 17 ottobre 2013, Emrek (C‑218/12, EU:C:2013:666).

( 43 ) In riferimento al regolamento n. 44/2001, v. la relazione della proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(1999) 348 def., pagg. da 16 a 18, in particolare pag. 17: «[i]l nuovo articolo 15 parte quindi dal presupposto che questo nesso viene costituito dalla controparte contrattuale del consumatore dirigendo la propria attività verso [lo Stato del consumatore]».

( 44 ) Relazione Pocar sulla Convenzione di Lugano II (GU 2009, C 319, pag. 1, punti 82 e 83). Il corsivo è mio.

( 45 ) Sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, punti 75 e 76 e punto 2 del dispositivo.

( 46 ) V. relazione della proposta della Commissione (nota 43 delle presenti conclusioni), pagina 17.

( 47 ) Ibidem.

( 48 ) Non vi è contrapposizione tra esse; infatti, «dirigere» l’attività potrebbe già essere un modo di svolgerla, o una fase di tale svolgimento.

( 49 ) Ordinanza mBank S.A.

( 50 ) In realtà, esso diverrà rilevante se, e quando, sorga una controversia, in quanto criterio attributivo della competenza.

( 51 ) Sentenza del 27 aprile 1999, Mietz (C‑99/96, EU:C:1999:202, punto 31). Ne consegue che non si tratta di una vendita rateale se il prezzo deve essere versato interamente prima del trasferimento del possesso, sebbene all’acquirente sia stata concessa l’opzione di pagare a rate.

( 52 ) Relazione Jenard sulla convenzione di Bruxelles del 1968 (GU 1979, C 59, pag. 1), pag. 33.

( 53 ) Relazione Schlosser, punto 161, lettera a).

( 54 ) V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni. Il punto 161 in fine della relazione Schlosser indica che «la nuova sezione 4 sarà praticamente del tutto inapplicabile nel caso in cui il consumatore trasferisca il suo domicilio in un altro Stato dopo la conclusione del contratto. Infatti quasi mai saranno stati compiuti nello Stato del nuovo domicilio gli atti giuridici necessari per la conclusione del contratto».

( 55 ) Nel sistema della Convenzione, è un rischio comune che un elemento di estraneità che incide sulla competenza giurisdizionale internazionale appaia dopo la conclusione del contratto. Tuttavia, nei rapporti in cui non esiste una parte debole, il ricorrente dispone di vari «fori di attacco», il che non si verifica nel caso della sezione 4 del titolo II. Il professionista soggetto a tale sezione non ha a propria disposizione, come il ricorrente, più organi giurisdizionali di quelli dello Stato in cui è domiciliato il consumatore. L’articolo 17, punto 3, non gli offre altre possibilità: sostituisce solo il foro del domicilio attuale del consumatore con quello che il medesimo aveva al momento della conclusione del contratto.

( 56 ) Il che implica che l’accordo soddisfi le condizioni richieste per la sua validità, anche su tale piano. Le parti possono, ovviamente, conferire alla clausola una portata diversa in considerazione dell’internazionalità sopravvenuta. È poco verosimile che lo facciano prima che sia insorta la controversia: spesso accadrà solo nel momento in cui il professionista venga a conoscenza del trasferimento del domicilio del consumatore. In tal caso si applicherà l’articolo 17, punto 1, e non l’articolo 17, punto 3.

( 57 ) Ciò si evince anche dalla relazione Jenard, pag. 33. L’ipotesi era il cambiamento di domicilio del consumatore. In realtà, la clausola riduce anche le possibilità di quest’ultimo come ricorrente.

( 58 ) La relazione Schlosser, punto 161, lettera a), fa riferimento esclusivamente ai requisiti formali dell’accordo, che dovranno essere quelli di cui all’articolo 17 (articolo 23 della Convenzione di Lugano II). Altre condizioni saranno determinate dalle norme di tutela dei consumatori dello Stato la cui legge sia applicabile alla validità dell’accordo.

( 59 ) La condizione secondo cui il contratto deve rientrare nell’attività internazionale del professionista è un requisito testuale dello stesso articolo 15, paragrafo 1, lettera c), che persegue la prevedibilità (sentenza Hobohm, punto 39).

( 60 ) Sentenza del 17 ottobre 2013, Emrek (C‑218/12, ECLI:EU:C:2013:666). In tale causa, il consumatore non era venuto a conoscenza dell’attività del venditore tramite il sito Internet di quest’ultimo, bensì attraverso propri conoscenti. Seguendo il giudice del rinvio, la Corte ha ammesso che il professionista intendeva rivolgersi ai consumatori di un paese diverso dal proprio attraverso il sito Internet.

( 61 ) Sentenza Hobohm, punti 39 e 40 e dispositivo.

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