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Document 62020CB0574

Causa C-574/20 , Finanzamt Österreich: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — XO / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Waldviertel (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sicurezza sociale – Prestazioni familiari – Indicizzazione in funzione dei prezzi – Risposta a una questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte – Insussistenza di un nesso tra la questione pregiudiziale e il procedimento principale – Questione manifestamente irricevibile)

GU C 164 del 8.5.2023, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/20


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — XO / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Waldviertel

(Causa C-574/20 (1) , Finanzamt Österreich)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sicurezza sociale - Prestazioni familiari - Indicizzazione in funzione dei prezzi - Risposta a una questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte - Insussistenza di un nesso tra la questione pregiudiziale e il procedimento principale - Questione manifestamente irricevibile)

(2023/C 164/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XO

Convenuto: Finanzamt Österreich, già Finanzamt Waldviertel

Dispositivo

1)

Dall’esame della prima questione non sono emersi elementi tali da inficiare la validità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, alla luce dell'articolo 45 TFUE.

2)

La seconda questione pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 35 del 1.2.2021.


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