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Document 62020CB0507

    Causa C-507/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék — Ungheria) — FGSZ Földgázszállító Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Credito divenuto definitivamente inesigibile – Termine di prescrizione per chiedere la riduzione successiva della base imponibile dell’IVA – Dies a quo di decorrenza del termine]

    GU C 228 del 14.6.2021, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 228/11


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék — Ungheria) — FGSZ Földgázszállító Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Causa C-507/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile - Mancato pagamento totale o parziale del prezzo - Credito divenuto definitivamente inesigibile - Termine di prescrizione per chiedere la riduzione successiva della base imponibile dell’IVA - Dies a quo di decorrenza del termine)

    (2021/C 228/13)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Pécsi Törvényszék

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: FGSZ Földgázszállító Zrt.

    Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Dispositivo

    L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale e di effettività, deve essere interpretato nel senso che, quando uno Stato membro fissa un termine di prescrizione alla scadenza del quale il soggetto passivo, che dispone di un credito divenuto definitivamente inesigibile, non può più far valere il suo diritto di ottenere una riduzione della base imponibile, tale termine deve iniziare a decorrere non già dalla data dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento inizialmente prevista, bensì da quella in cui il credito è divenuto definitivamente inesigibile.


    (1)  GU C 28 del 25.1.2021.


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