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Document 62020CA0599

Causa C-599/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Baltic Master» UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 29 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di «persone legate» – Articolo 31 – Presa in considerazione delle informazioni provenienti da una banca dati nazionale ai fini della determinazione del valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f) – Situazioni in cui due o più persone sono considerate legate – Articolo 181 bis – Fondati dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato]

GU C 294 del 1.8.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Baltic Master» UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-599/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 29 - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione - Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) - Nozione di «persone legate» - Articolo 31 - Presa in considerazione delle informazioni provenienti da una banca dati nazionale ai fini della determinazione del valore in dogana - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f) - Situazioni in cui due o più persone sono considerate legate - Articolo 181 bis - Fondati dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato)

(2022/C 294/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Baltic Master» UAB

Altra parte: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Con l’intervento di: Vilniaus teritorinė muitinė

Dispositivo

1)

L’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, e l’articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell’8 gennaio 1999, devono essere interpretati nel senso che:

non si può ritenere che il compratore e il venditore abbiano la veste giuridica di associati oppure siano legati da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale non esista alcun documento che consenta di accertare un siffatto legame;

si può ritenere che il compratore e il venditore siano legati da un rapporto di controllo di fatto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale le circostanze relative alla conclusione delle transazioni di cui trattasi, dimostrate da elementi oggettivi, possano essere considerate indicative non solo dell’esistenza di uno stretto legame fiduciario tra il compratore e il venditore in parola, ma anche del fatto che uno di essi è in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull’altro oppure che una terza persona è in grado di esercitare un siffatto potere su di essi.

2)

L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora il valore in dogana di una merce importata non abbia potuto essere determinato in conformità agli articoli 29 e 30 di tale regolamento, esso lo sia in base a informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo «similari», ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 46/1999, rientrano nell’ambito del medesimo codice TARIC.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


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