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Document 62020CA0590

Causa C-590/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. / UK e a. (Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima della data della sua entrata in vigore e proseguite dopo la data di scadenza del termine di trasposizione)

GU C 165 del 19.4.2022, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 165 del 19.4.2022, p. 15–15 (GA)

19.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/19


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. / UK e a.

(Causa C-590/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti le attività di medico - Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE - Formazione come medico specialista - Remunerazione adeguata - Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima della data della sua entrata in vigore e proseguite dopo la data di scadenza del termine di trasposizione)

(2022/C 165/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.

Convenuti: UK e a.

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1o gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1o gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.


(1)  Data di deposito: 10.11.2020.


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