Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0576

    Causa C-576/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — CC / Pensionsversicherungsanstalt [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione di vecchiaia – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati in altri Stati membri – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini]

    GU C 318 del 22.8.2022, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 318/2


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — CC / Pensionsversicherungsanstalt

    (Causa C-576/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 44, paragrafo 2 - Ambito di applicazione - Pensione di vecchiaia - Calcolo - Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati in altri Stati membri - Articolo 21 TFUE - Libera circolazione dei cittadini)

    (2022/C 318/02)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: CC

    Convenuto: Pensionsversicherungsanstalt

    Dispositivo

    L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi il requisito dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto da tale disposizione per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione detti periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, allorché la persona di cui trattasi abbia esclusivamente lavorato e versato contributi in tale Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro ove essa ha compiuto tali periodi.


    (1)  GU C 35 dell’1. 2. 2021.


    Top