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Document 62020CA0568

Causa C-568/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — J / H Limited [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «decisione» – Ingiunzione di pagamento adottata in un altro Stato membro dopo un esame sommario e in contraddittorio di una decisione emessa in uno Stato terzo – Articolo 39 – Forza esecutiva negli Stati membri]

GU C 213 del 30.5.2022, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — J / H Limited

(Causa C-568/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Ambito di applicazione - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «decisione» - Ingiunzione di pagamento adottata in un altro Stato membro dopo un esame sommario e in contraddittorio di una decisione emessa in uno Stato terzo - Articolo 39 - Forza esecutiva negli Stati membri)

(2022/C 213/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: J

Convenuto: H Limited

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisce una decisione ed è esecutiva negli altri Stati membri qualora sia stata pronunciata al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro di origine e sia stata ivi dichiarata esecutiva; la natura di decisione non priva tuttavia il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo del diritto di chiedere, ai sensi dell’articolo 46 di tale regolamento, il diniego dell’esecuzione per uno dei motivi di cui all’articolo 45 di quest’ultimo.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


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