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Document 62020CA0534

    Causa C-534/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Leistritz AG / LH [Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 38, paragrafo 3, seconda frase – Responsabile della protezione dei dati – Divieto, per un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, di rimuovere o penalizzare un responsabile della protezione dei dati per l’adempimento dei suoi compiti – Base giuridica – Articolo 16 TFUE – Requisito di indipendenza funzionale – Normativa nazionale che vieta il licenziamento di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa]

    GU C 303 del 8.8.2022, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 303/3


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Leistritz AG / LH

    (Causa C-534/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 38, paragrafo 3, seconda frase - Responsabile della protezione dei dati - Divieto, per un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, di rimuovere o penalizzare un responsabile della protezione dei dati per l’adempimento dei suoi compiti - Base giuridica - Articolo 16 TFUE - Requisito di indipendenza funzionale - Normativa nazionale che vieta il licenziamento di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa)

    (2022/C 303/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesarbeitsgericht

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Leistritz AG

    Resistente: LH

    Dispositivo

    L’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può licenziare il responsabile della protezione dei dati che sia suo dipendente solo per giusta causa, anche se il licenziamento non è connesso all’esercizio dei compiti di quest’ultimo responsabile, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.


    (1)  GU C 28 del 25.1.2021.


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