Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0353

    Causa C-353/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi — Belgio) — Skeyes / Ryanair DAC [Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 549/2004 – Regolamento (CE) n. 550/2004 – Fornitore di servizi di traffico aereo – Decisione di chiudere lo spazio aereo – Esercizio di prerogative dei pubblici poteri – Utente dello spazio aereo – Compagnie aeree – Diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio aereo – Articolo 58 TFUE – Libera circolazione dei servizi in materia di trasporti – Articoli 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto a un ricorso effettivo]

    GU C 284 del 25.7.2022, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 284/6


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi — Belgio) — Skeyes / Ryanair DAC

    (Causa C-353/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 549/2004 - Regolamento (CE) n. 550/2004 - Fornitore di servizi di traffico aereo - Decisione di chiudere lo spazio aereo - Esercizio di prerogative dei pubblici poteri - Utente dello spazio aereo - Compagnie aeree - Diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio aereo - Articolo 58 TFUE - Libera circolazione dei servizi in materia di trasporti - Articoli 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà d’impresa - Diritto a un ricorso effettivo)

    (2022/C 284/03)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Skeyes

    Resistente: Ryanair DAC

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, come modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), come modificato dal regolamento n. 1070/2009, e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso conferisce agli utenti dello spazio aereo, come le compagnie aeree, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nei confronti del fornitore di servizi di traffico aereo, al fine di sottoporre a sindacato giurisdizionale le asserite violazioni dell’obbligo di prestazione di servizi che grava su quest’ultimo.

    2)

    Il regolamento n. 550/2004, come modificato dal regolamento n. 1070/2009, letto alla luce del suo considerando 5, nonché dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle norme in materia di concorrenza previste dal Trattato FUE alle prestazioni di servizi di navigazione aerea connesse all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, come quelle previste da tale regolamento, ma non esclude l’applicazione delle norme del Trattato FUE e di detta Carta relative ai diritti e alle libertà degli utenti dello spazio aereo, come quelli correlati alla libera prestazione dei servizi in materia di trasporto e alla libertà d’impresa.


    (1)  GU C 339 del 12.10.2020.


    Top