This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020CA0116
Case C-116/20: Judgment of the Court (Second Chamber) of 7 April 2022 (request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel Timişoara — Romania) — SC Avio Lucos SRL v Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central (Reference for a preliminary ruling — Agriculture — Common agricultural policy — Direct support schemes — Common rules — Single area payment scheme — Regulation (EC) No 73/2009 — Article 2(c) — Concept of ‘agricultural activity’ — Article 35 — Regulation (EC) No 1122/2009 — National legislation requiring the production of a legal document establishing the right to use the agricultural parcel made available to the farmer under a concession contract and making the validity of such a contract conditional on the future concessionaire having the status of breeder or owner of animals — Concessionaire of an area of pastureland who has concluded a cooperation contract with animal breeders — Res judicata)
Causa C-116/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 2, lettera c) – Nozione di «attività agricola» – Articolo 35 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Normativa nazionale che impone la produzione di un titolo giuridico che dimostri il diritto di utilizzare la parcella agricola messa a disposizione dell’agricoltore nell’ambito di un contratto di concessione e che subordina la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario – Concessionario di un pascolo che ha stipulato un contratto di collaborazione con allevatori di animali – Autorità di cosa giudicata]
Causa C-116/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 2, lettera c) – Nozione di «attività agricola» – Articolo 35 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Normativa nazionale che impone la produzione di un titolo giuridico che dimostri il diritto di utilizzare la parcella agricola messa a disposizione dell’agricoltore nell’ambito di un contratto di concessione e che subordina la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario – Concessionario di un pascolo che ha stipulato un contratto di collaborazione con allevatori di animali – Autorità di cosa giudicata]
GU C 213 del 30.5.2022, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 213/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central
(Causa C-116/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regimi di sostegno diretto - Norme comuni - Regime di pagamento unico per superficie - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 2, lettera c) - Nozione di «attività agricola» - Articolo 35 - Regolamento (CE) n. 1122/2009 - Normativa nazionale che impone la produzione di un titolo giuridico che dimostri il diritto di utilizzare la parcella agricola messa a disposizione dell’agricoltore nell’ambito di un contratto di concessione e che subordina la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario - Concessionario di un pascolo che ha stipulato un contratto di collaborazione con allevatori di animali - Autorità di cosa giudicata)
(2022/C 213/02)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Timişoara
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: SC Avio Lucos SRL
Convenuti: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central
Dispositivo
1) |
Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordina l’ottenimento di un sostegno in base al regime di pagamento unico per superficie all’obbligo per il richiedente di dimostrare che esso detiene un «diritto di uso» della superficie agricola oggetto di tale domanda, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità. |
2) |
Il regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, e il regolamento n. 1122/2009 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso particolare in cui il beneficiario di un sostegno concesso in base al regime di pagamento unico per superficie abbia giustificato il diritto di sfruttare una superficie agricola mediante la presentazione di un contratto di concessione di un pascolo appartenente al demanio pubblico di un ente amministrativo territoriale, a una normativa nazionale che subordini la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario. |
3) |
L’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «attività agricola» comprende un’attività con la quale un soggetto prende in concessione un terreno adibito a pascolo e stipula successivamente un contratto di collaborazione con allevatori di animali, in forza del quale tali allevatori fanno pascolare gli animali sul terreno dato in concessione, laddove il concessionario conserva il diritto di uso del terreno, ma si impegna a non limitare l’attività di pascolo e si assume la responsabilità delle attività di manutenzione del pascolo, purché tali attività soddisfino le condizioni previste dalla norma facoltativa di cui all’allegato III a tale regolamento. |
4) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, del principio dell’autorità di cosa giudicata che, nell’ambito di una controversia tra le stesse parti vertente sulla legittimità di un atto di recupero di somme versate al richiedente di un sostegno concesso in base a un regime di pagamento unico per superficie, ostacola un esame, da parte del giudice adito, della conformità al diritto dell’Unione di requisiti nazionali relativi alla legittimità del titolo di sfruttamento della superficie agricola che è stata oggetto della domanda di sostegno, per il motivo che tale atto di recupero è basato sugli stessi fatti che oppongono le stesse parti e sulla stessa normativa nazionale che sono stati analizzati in una precedente decisione giurisdizionale divenuta definitiva. |