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Document 62019TN0136

Causa T-136/19: Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Bulgarian Energy Holding e altri/Commissione

GU C 164 del 13.5.2019, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/53


Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Bulgarian Energy Holding e altri/Commissione

(Causa T-136/19)

(2019/C 164/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bulgarian Energy Holding EAD (Sofia, Bulgaria), Bulgartransgaz EAD (Sofia), Bulgargaz EAD (Sofia) (rappresentanti: K. Struckmann, lawyer, M. Powell e A. Kadri, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

adottare le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori di cui alla parte 3, punto 3.6, del ricorso, o qualsiasi altra simile misura che il Tribunale riterrà necessaria;

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2018) 8806 final, del 17 dicembre 2018, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 del TFUE (AT.39849 — BEH Gas);

annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha rispettato le forme sostanziali, violando in tal modo i diritti della difesa delle ricorrenti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la definizione di mercato rilevante data dalla decisione impugnata è viziata da errori di diritto e di fatto, da un mancato svolgimento di un’analisi del mercato e da un difetto di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni di detta decisione riguardo alla posizione dominante sul mercato per i servizi relativi alla capacità, detenuta dalla Bulgargaz EAD, in qualità di ricorrente, o da tutte le ricorrenti, sono viziate da errori di diritto e nella loro valutazione dei fatti.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i Trattati dell’Unione europea, poiché non stabilisce, a norma degli standard previsti, che il comportamento descritto in tale decisione integra una violazione dell’articolo 102 TFUE, alla luce degli errori nella sua applicazione del diritto e nella valutazione dei fatti.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della decisione impugnata inerenti alla durata della presunta infrazione sono viziate da errori di diritto e nella loro valutazione dei fatti.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, adottando una decisione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (1), sono stati violati i Trattati UE nel procedimento.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ammenda deve essere annullata o ridotta alla luce della mancata osservanza — da parte della decisione impugnata — degli orientamenti per il calcolo delle ammende della convenuta, o in subordine in forza della competenza del Tribunale estesa al merito a norma dell’articolo 261 TFUE, poiché l’ammenda è in ogni caso sproporzionata rispetto al comportamento sanzionato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


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