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Document 62019TN0056

    Causa T-56/19: Ricorso proposto il 30 gennaio 2019 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

    GU C 139 del 15.4.2019, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 139/61


    Ricorso proposto il 30 gennaio 2019 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

    (Causa T-56/19)

    (2019/C 139/63)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata;

    di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire l’intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;

    in subordine, disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l’entità complessiva del danno subito dalla ricorrente;

    condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che essa avrebbe subito e la cui responsabilità graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.

    Il motivo dedotto in via principale verte sul fatto che le misure restrittive controverse, ossia la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e i successivi atti di esecuzione, sarebbero illegittime. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione come previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà della ricorrente e al diritto al rispetto della sua reputazione. Tale violazione sarebbe stata la causa diretta di un rilevante danno morale e materiale nei suoi confronti, consistente, rispettivamente, da un lato in un danno alla sua reputazione e, dall’altro, nella risoluzione di contratti, nella perdita di materiale e nella perdita di redditi, danno per il quale avrebbe diritto a un risarcimento.

    Il motivo dedotto in subordine verte sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.


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