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Document 62019TA0164

    Causa T-164/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — AQ/eu-LISA («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Congedo di malattia – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 16 dell’RAA – Articolo 48, lettera b), dell’RAA – Dovere di diligenza – Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità – Danno materiale – Danno morale – Nesso di causalità»)

    GU C 357 del 6.9.2021, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 357/19


    Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — AQ/eu-LISA

    (Causa T-164/19) (1)

    («Funzione pubblica - Agenti temporanei - Congedo di malattia - Risoluzione del contratto senza preavviso - Articolo 16 dell’RAA - Articolo 48, lettera b), dell’RAA - Dovere di diligenza - Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali - Responsabilità - Danno materiale - Danno morale - Nesso di causalità»)

    (2021/C 357/29)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: AQ (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

    Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rappresentanti: M. Chiodi, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Meyer e M. Alver, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’eu-LISA dell’8 maggio 2018 recante risoluzione del contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno che quest’ultima avrebbe subito a causa di tale decisione.

    Dispositivo

    1)

    La decisione dell’8 maggio 2018, con cui il direttore esecutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) ha risolto il contratto di AQ come agente temporaneo, è annullata.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    AQ e l’eu-LISA sopporteranno ciascuna le proprie spese.

    4)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 164 del 13.5.2019.


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