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Document 62019TA0122

    Causa T-122/19: Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2021 — Ramazani Shadary / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Presunzione d’innocenza – Proporzionalità – Eccezione d’illegittimità»)

    GU C 98 del 22.3.2021, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 98/25


    Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2021 — Ramazani Shadary / Consiglio

    (Causa T-122/19) (1)

    («Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità - Eccezione d’illegittimità»)

    (2021/C 98/27)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire e M.-C. Cadilhac, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2018, L 314, pag. 47), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2018, L 314, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Emmanuel Ramazani Shadary è condannato alle spese.


    (1)  GU C 139 del 15.4.2019.


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