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Document 62019TA0087
Case T-87/19: Judgment of the General Court of 5 October 2020 — Broughton v Eurojust (Civil service — Members of the temporary staff — Deferment of advancement to a higher step for a period of six months — Annulment of reclassification in the higher grade — Ability to work in a third language — Administrative investigation — Duty to act in good faith — Impartiality — Rights of the defence — Equality of arms — Obligation to state reasons — Articles 11 and 12 of the Staff Regulations)
Causa T-87/19: Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2020 — Broughton / Eurojust («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Sospensione dell’avanzamento di scatto per un periodo di sei mesi – Annullamento della riclassificazione nel grado superiore – Capacità di lavorare in una terza lingua – Indagine amministrativa – Dovere di lealtà – Imparzialità – Diritti della difesa – Parità delle armi – Obbligo di motivazione – Articoli 11 e 12 dello Statuto»)
Causa T-87/19: Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2020 — Broughton / Eurojust («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Sospensione dell’avanzamento di scatto per un periodo di sei mesi – Annullamento della riclassificazione nel grado superiore – Capacità di lavorare in una terza lingua – Indagine amministrativa – Dovere di lealtà – Imparzialità – Diritti della difesa – Parità delle armi – Obbligo di motivazione – Articoli 11 e 12 dello Statuto»)
GU C 423 del 7.12.2020, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/35 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2020 — Broughton / Eurojust
(Causa T-87/19) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Sospensione dell’avanzamento di scatto per un periodo di sei mesi - Annullamento della riclassificazione nel grado superiore - Capacità di lavorare in una terza lingua - Indagine amministrativa - Dovere di lealtà - Imparzialità - Diritti della difesa - Parità delle armi - Obbligo di motivazione - Articoli 11 e 12 dello Statuto»)
(2020/C 423/51)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Jon Broughton (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante D. Coppens avvocato)
Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (rappresentanti: J. Jooma e A. Terstegen-Verhaag, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, in primo luogo all’annullamento delle decisioni del 4 maggio 2018 con cui Eurojust ha sospeso l’avanzamento di scatto del ricorrente per un periodo di sei mesi, ha ritenuto che il francese costituisse la sua terza lingua, ha annullato la sua riclassificazione dal grado AD 9 al grado AD 10 avvenuta nel 2012 e ha proceduto al recupero delle somme percepite a partire da tale anno a titolo di tale riclassificazione, in secondo luogo, a che sia dichiarato che il francese deve essere considerato la seconda lingua del ricorrente e il neerlandese la sua terza, in terzo luogo, a che sia dichiarato illegittimo il recupero delle somme percepite dal ricorrente a seguito della sua riclassificazione in grado e a che gli importi recuperati da Eurojust gli vengano restituiti e, in quarto luogo, a che sia dichiarato che Eurojust deve porre di nuovo il ricorrente nella situazione giuridica in cui si trovava precedentemente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Jon Broughton è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). |