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Document 62019CO0706
Order of the Court (Ninth Chamber) of 20 January 2021.#CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC and Others v European Commission.#Case C-706/19 P.
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 gennaio 2021.
CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Impugnazione diretta contro punti della motivazione – Impugnazione manifestamente irricevibile.
Causa C-706/19 P.
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 gennaio 2021.
CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Impugnazione diretta contro punti della motivazione – Impugnazione manifestamente irricevibile.
Causa C-706/19 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:45
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
20 gennaio 2021 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Impugnazione diretta contro punti della motivazione – Impugnazione manifestamente irricevibile»
Nella causa C‑706/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 settembre 2019,
CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, con sede in Reggio Emilia (Italia),
Coopbox group SpA, con sede in Reggio Emilia,
Coopbox Eastern s.r.o., con sede in Nové Mesto nad Váhom (Slovacchia),
rappresentate, inizialmente, da S. Bariatti, E. Cucchiara e A. Cutrupi, avvocati, successivamente da E. Cucchiara, avvocato,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata, inizialmente, da P. Rossi e T. Vecchi, successivamente da P. Rossi, G. Conte e C. Sjödin, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Piçarra, presidente di sezione, M. Vilaras (relatore), presidente della Quarta Sezione, e D. Šváby, giudice,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la loro impugnazione, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (in prosieguo: «CCPL»), Coopbox group SpA e Coopbox Eastern s.r.o. chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 luglio 2019, CCPL e a./Commissione (T‑522/15, non pubblicata, EU:T:2019:500), come rettificata dall’ordinanza del 6 settembre 2019, CCPL e a./Commissione (T‑522/15, non pubblicata, EU:T:2019:599) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) ad h), paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti
2 I fatti della controversia figurano ai punti da 1 a 10 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.
3 CCPL è la società capogruppo di un gruppo di società. Coopbox group è una controllata indiretta di CCPL e costituisce la capofila della divisione dell’imballaggio alimentare di quest’ultima. Coopbox Eastern è una controllata di Coopbox group, al pari di Poliemme Srl e di Coopbox Hispania SL.
4 Con la decisione controversa, la Commissione europea ha constatato che alcune società attive nel settore degli imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio avevano partecipato, nel corso di periodi compresi tra il 2000 e il 2008, a cinque distinte infrazioni, delimitate in base all’area geografica servita, ossia l’Italia, l’«Europa sudoccidentale», l’«Europa nordoccidentale», l’«Europa centrale e orientale» e la Francia.
5 Il dispositivo della decisione controversa comprendeva le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
1. Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da distinte e separate infrazioni, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio nel territorio dell’Italia:
(...)
f) [Poliemme] dal 18 giugno 2002 al 29 maggio 2006, [Coopbox Group] e [CCPL], dal 18 giugno 2002 al 17 dicembre 2007.
2. Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nel territorio della Spagna, sin dall’inizio dell’infrazione, e nel territorio del Portogallo, a partire dall’8 giugno 2000 (...):
(...)
c) [Coopbox Hispania] dal 2 marzo 2000 al 13 febbraio 2008, [CCPL] dal 26 giugno 2002 al 13 febbraio 2008;
(...)
4. Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nei territori di Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia (...):
(...)
c) [Coopbox Eastern] dal 5 novembre 2004 al 24 settembre 2007, [CCPL] dall’8 dicembre 2004 al 24 settembre 2007;
(...)
Articolo 2
1. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono inflitte le seguenti ammende:
(...)
f) [Poliemme]: (...) EUR 321 000;
g) [Poliemme], [Coopbox Group] e [CCPL], in solido: (...) EUR 10 382 000;
h) [Coopbox group] e [CCPL], in solido: (...) EUR 11 434 000.
2. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono inflitte le seguenti ammende:
(...)
d) [Coopbox Hispania] e [CCPL], in solido: (...) EUR 9 660 000;
e) [Coopbox Hispania]: (...) EUR 1 295 000;
(...)
4. Per le infrazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono inflitte le seguenti ammende:
(...)
c) [Coopbox Eastern] e [CCPL], in solido: (...) EUR 591 000;
d) [Coopbox Eastern]: (...) EUR 11 000;
(...)».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2015, le ricorrenti nonché la Poliemme e la Coopbox Hispania hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento e, in subordine, alla riduzione delle ammende che erano state loro inflitte dalla Commissione con la decisione controversa.
7 A sostegno del loro ricorso, esse hanno dedotto cinque motivi vertenti, il primo, su un «difetto d’istruttoria e di motivazione» della decisione controversa per quanto riguarda l’attuazione delle intese, il secondo, su una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nella fissazione del valore delle vendite ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende inflitte, il terzo su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), per quanto riguarda le modalità di applicazione del limite massimo del 10%, il quarto, su una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione dell’importo delle ammende, a causa della mancata presa in considerazione della situazione di crisi del settore, e, il quinto, su una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto adeguatamente della reale capacità contributiva del gruppo di cui facevano parte le ricorrenti.
8 Dopo aver esaminato e respinto i motivi dal primo al quarto, il Tribunale, al punto 175 della sentenza impugnata, ha accolto la prima parte del quinto motivo, relativa a un’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, per quanto riguarda la determinazione della riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti, concessa in ragione della loro incapacità contributiva e, ritenendo che non fosse necessario esaminare la seconda parte di tale motivo, la quale verteva su un’asserita insufficienza della riduzione dell’importo di tali ammende, ha annullato l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) ad h), paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché paragrafo 4, lettere c) e d), della decisione controversa e condannato la Commissione alle spese.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
9 Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– «annullare in parte, nei limiti precisati nel (...) ricorso», la sentenza impugnata e, conseguentemente, annullare la decisione controversa con riferimento alle ammende loro inflitte per violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché dei principi di proporzionalità e adeguatezza, e
– condannare la Commissione alle spese.
10 La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondata e di condannare le ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
11 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
12 La citata disposizione deve trovare applicazione nel contesto dell’impugnazione in esame.
Argomenti delle parti
13 La Commissione fa valere che il ricorso sarebbe manifestamente irricevibile per carenza di interesse ad agire delle ricorrenti, in quanto la sentenza impugnata ha integralmente annullato le ammende loro inflitte. Pertanto, anche supponendo che le conclusioni dell’impugnazione siano accolte, le ricorrenti non ne trarrebbero alcun beneficio supplementare.
14 Inoltre, secondo la Commissione, le conclusioni formulate nell’impugnazione non rispetterebbero i requisiti di cui all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto non preciserebbero quali siano le parti del dispositivo della sentenza impugnata che sono contestate.
15 Le ricorrenti replicano che il fatto che quattro dei cinque motivi dedotti a sostegno del loro ricorso siano stati respinti dal Tribunale dimostrerebbe che esse sono rimaste parzialmente soccombenti. Uno dei motivi respinti riguarderebbe l’imputazione a CCPL della responsabilità per l’infrazione constatata nella decisione controversa, in quanto società controllante del gruppo di cui facevano parte le altre ricorrenti. Pertanto, le ricorrenti avrebbero un interesse proprio a proporre un’impugnazione contro tale elemento della sentenza impugnata poiché, in mancanza di impugnazione, tale elemento della sentenza impugnata acquisterebbe autorità di cosa giudicata e potrebbe essere invocato a sostegno di azioni di risarcimento eventualmente proposte contro CCPL.
16 Inoltre, in risposta all’argomento della Commissione secondo cui l’impugnazione non preciserebbe la parte del dispositivo della sentenza impugnata di cui è chiesto l’annullamento, le ricorrenti affermano che l’impugnazione riguarda tale sentenza nel suo insieme, compreso il dispositivo di quest’ultima. Esse ritengono che, conformemente alla sentenza del 6 luglio 2017 (Toshiba/Commissione, C‑180/16 P, EU:C:2017:520, punto 79), non possa essere loro rimproverato di non aver formalmente proposto la loro impugnazione contro il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui quest’ultimo annulla le ammende loro inflitte, cosa che le avrebbe costrette ad agire contro i propri interessi.
17 Le ricorrenti aggiungono che «è (...) evidente», dalla lettura della loro impugnazione, che esse chiedono la riforma della sentenza impugnata, compreso il dispositivo di quest’ultima, di modo che siano «completati», trasformando l’annullamento parziale della decisione controversa in un annullamento totale di quest’ultima. Un approccio analogo sarebbe stato, in effetti, avallato dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punti 52 e 53).
Giudizio della Corte
18 In forza dell’articolo 56, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, da «qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni».
19 Nel caso di specie, come giustamente osservato dalla Commissione, le ricorrenti non sono rimaste soccombenti nelle loro conclusioni dinanzi al Tribunale, le quali sono state integralmente accolte. Infatti, le ricorrenti richiedevano l’annullamento delle ammende che erano state loro inflitte nella decisione controversa e tali ammende sono state integralmente annullate.
20 Ne consegue, senza che sia necessario esaminare l’argomento della Commissione relativo a una presunta mancanza di interesse ad agire delle ricorrenti, che queste ultime non sono legittimate a proporre impugnazione dinanzi alla Corte avverso la sentenza impugnata.
21 Gli ulteriori argomenti delle ricorrenti non sono idonei a rimettere in discussione tale conclusione.
22 Contrariamente a quanto affermato, in sostanza, dalle ricorrenti, esse non saranno private della possibilità di far valere, in un eventuale nuovo ricorso contro una decisione della Commissione destinata a sostituire la decisione controversa, i loro argomenti relativi all’imputazione a CCPL della responsabilità per l’infrazione constatata dalla Commissione nella decisione controversa.
23 Infatti, l’autorità di cosa giudicata si estende solamente alla motivazione di una sentenza che costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo e ne è di conseguenza inscindibile (sentenza del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
24 Orbene, nel caso di specie, solo la motivazione della sentenza impugnata relativa al quinto motivo, che è stato accolto dal Tribunale, costituisce il necessario fondamento del dispositivo di tale sentenza, ai sensi del quale la decisione controversa è annullata.
25 Per contro, non si può ritenere che la motivazione in base alla quale il Tribunale ha respinto taluni argomenti dedotti dalle parti abbia acquisito autorità di cosa giudicata (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 53).
26 Di conseguenza, le ricorrenti possono invocare, se del caso, i motivi e gli argomenti respinti dal Tribunale nella sentenza impugnata, nell’ambito di un eventuale nuovo ricorso contro la decisione che verrebbe adottata a seguito dell’annullamento della decisione controversa da parte del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 54).
27 Inoltre, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti a sostegno della ricevibilità dell’impugnazione non è rilevante.
28 Da un lato, per quanto riguarda la sentenza del 6 luglio 2017, Toshiba/Commissione (C‑180/16 P, EU:C:2017:520, punto 79), invocata dalle ricorrenti, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, queste ultime non sono state affatto costrette ad agire contro i loro interessi. Esse hanno liberamente scelto di proporre un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale che accoglieva integralmente le loro richieste.
29 Dall’altro lato, per quanto riguarda la sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punti 52 e 53), occorre rilevare che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la ricorrente contestava al Tribunale di non aver integralmente annullato, sulla base di un motivo di ordine pubblico da esso sollevato d’ufficio, la decisione della Commissione in questione in detta causa, malgrado tale ricorrente avesse soltanto chiesto, nel suo ricorso di primo grado, l’annullamento parziale di tale decisione.
30 Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha integralmente annullato le ammende inflitte alle ricorrenti nella decisione controversa e, in ogni caso, queste ultime non fanno valere che il Tribunale avrebbe dovuto annullare integralmente tale decisione.
31 Occorre peraltro ricordare che, nella sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:861), la Corte non ha dichiarato ricevibile l’impugnazione ma, alla luce degli stretti legami esistenti tra le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione e i due motivi dedotti dalla ricorrente nel merito, essa ha deciso, al punto 55 di tale sentenza, di valutare anzitutto questi ultimi. Nell’ambito del suo esame nel merito di tali motivi, la Corte ha giudicato, come risulta dal punto 92 di detta sentenza, che il Tribunale poteva pronunciare l’annullamento della decisione impugnata dinanzi ad esso soltanto nei limiti circoscritti dalle conclusioni dell’atto introduttivo. Dopo aver respinto i due motivi di impugnazione in quanto infondati, la Corte ha dichiarato, al punto 110 della medesima sentenza, che non occorreva esaminare gli argomenti della Commissione vertenti sull’irricevibilità dell’impugnazione.
32 Orbene, nel caso di specie le ricorrenti non sostengono che vi siano stretti legami tra i motivi da esse dedotti nella loro impugnazione e l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione, sollevata dalla Commissione.
33 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la presente impugnazione deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
Sulle spese
34 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
35 Poiché la Commissione ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese e queste ultime sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.
2) CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpAe Coopbox Eastern s.r.o. sono condannate a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
Lussemburgo, 20 gennaio 2021
Il cancelliere |
Il presidente della Nona Sezione |
A. Calot Escobar |
N. Piçarra |
* Lingua processuale: l’italiano.