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Document 62019CN0546

Causa C-546/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 luglio 2019 – BZ/Westerwaldkreis

GU C 348 del 14.10.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 348/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 luglio 2019 – BZ/Westerwaldkreis

(Causa C-546/19)

(2019/C 348/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: BZ

Resistente: Westerwaldkreis

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se il divieto d’ingresso emesso nei confronti di un cittadino di un paese terzo «per altri fini non legati alla migrazione» ricada nella sfera d’applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), ogniqualvolta lo Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva medesima.

b)

In caso di risposta negativa alla questione sub 1.a): Se detto divieto d’ingresso esuli dalla sfera d’applicazione della direttiva 2008/115/CE anche qualora il soggiorno di un cittadino di un paese terzo, già indipendentemente da un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, connesso al divieto d’ingresso, sia irregolare e rientri pertanto sostanzialmente nell’ambito di applicazione della direttiva.

c)

Se possa annoverarsi tra i divieti d’ingresso emessi per fini «non legati alla migrazione» un divieto che accompagni un’espulsione disposta per motivi di sicurezza pubblica e ordine pubblico (nel caso di specie: per motivi di mera prevenzione generale con l’obiettivo della lotta al terrorismo).

2)

Nel caso di risposta alla prima questione nel senso che il divieto d’ingresso de quo ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE:

a)

Se l’annullamento in via amministrativa della decisione di rimpatrio (nel caso di specie: l’ordine di allontanamento) implichi l’illegittimità del divieto d’ingresso di cui all’articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115/CE disposto contestualmente a detta decisione.

b)

Se tali effetti si verifichino anche nel caso in cui il provvedimento amministrativo di espulsione alla base della decisione di rimpatrio sia (divenuto) definitivo.


(1)  GU 2008, L 348, pag. 98.


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