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Document 62019CN0382

Causa C-382/19 P: Impugnazione proposta il 15 maggio 2019 da Ralph Pethke avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 marzo 2019, causa T-169/17, Ralph Pethke/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

GU C 337 del 7.10.2019, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/2


Impugnazione proposta il 15 maggio 2019 da Ralph Pethke avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 marzo 2019, causa T-169/17, Ralph Pethke/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-382/19 P)

(2019/C 337/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralph Pethke (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 marzo 2019, nella causa T-169/17;

annullare la decisione di trasferimento PERS-AFFECT-16-134 del direttore esecutivo dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente a causa del trasferimento illegittimo;

in subordine, annullare la sentenza e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è rivolta avverso la sentenza del Tribunale con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso del ricorrente contro la decisione di trasferimento PERS-AFFECT-16-134 del direttore esecutivo dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

Il ricorrente fonda la sua impugnazione sui seguenti tre motivi:

1.

Violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei funzionari (in prosieguo: «lo Statuto») (1) e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Il ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 7 dello Statuto. Il suo declassamento da direttore di un Dipartimento ad amministratore senza opportunità di carriera, senza alcuna procedura di valutazione o procedimento disciplinare a tutela dei diritti del ricorrente, non costituirebbe una legittima riassegnazione, bensì una retrocessione illegittima. La modifica dello Statuto dei funzionari del 2014 avrebbe trasformato la prospettiva di promozione a direttore oltre il grado AD 12 in una legittima aspettativa. L’autorità che ha il potere di nomina non potrebbe privare unilateralmente il ricorrente di tale aspettativa senza regolare procedura di valutazione o procedimento disciplinare. Dal 2014 non potrebbe più affermarsi l’equivalenza ex lege di un impiego di direttore e dell’impiego di un amministratore senza possibilità di promozione.

Il Tribunale citerebbe inoltre la giurisprudenza relativa alla riassegnazione ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto e all’equivalenza degli impieghi, ma ne trarrebbe poi le conseguenze sbagliate.

Infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e procedurale poiché non avrebbe statuito in maniera completa sul secondo motivo di ricorso, segnatamente sulla destituzione illegittima del ricorrente del 10 ottobre 2016 senza contestuale assegnazione a un nuovo incarico, avvenuta solo il 17 ottobre 2016. In tale contesto, non si tratterebbe di una riassegnazione ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto (punti da 49 a 106 della sentenza).

2.

Snaturamento dei fatti

Il Tribunale non solo avrebbe posto a base della sentenza impugnata fatti che non risulterebbero dal fascicolo, ma avrebbe anche fondato la propria sentenza su fatti diversi da quelli risultanti dal fascicolo.

Nel caso di specie, il Tribunale chiaramente non avrebbe inoltre effettuato alcuna analisi degli elementi di prova. In sede di apprezzamento della prova il Tribunale avrebbe dovuto valutare la veridicità delle dichiarazioni della controparte.

Inoltre, la valutazione delle azioni del ricorrente effettuata dal Tribunale in relazione al suo obbligo di denunciare misure manifestamente illegittime priverebbe di ogni efficacia pratica gli articoli 21 bis, paragrafo 1, e 22 bis dello Statuto.

3.

Irregolare valutazione dell’addebito relativo al dovere di sollecitudine e alle molestie psicologiche e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il Tribunale avrebbe respinto l’addebito di molestie psicologiche sollevato con riferimento alle misure adottate dal direttore esecutivo tra il 10 ottobre 2016 e il 17 ottobre 2016 in violazione della normativa vigente. La violazione del dovere di sollecitudine e l’addebito di molestie psicologiche sarebbero indissolubilmente legati alla illegittima decisione di destituzione e di assegnazione adottata tra il 10 ottobre 2016 e il 17 ottobre 2016. Contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, la molestia psicologica ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto non presupporrebbe alcun «insieme di comportamenti». Per giunta, il Tribunale non si sarebbe espresso sulla violazione del dovere di sollecitudine, che dovrebbe essere ravvisata nella pubblica diffamazione delle prestazioni lavorative del ricorrente in sede della sua riassegnazione.


(1)  Lo Statuto dei Funzionari dell’Unione europea è istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).


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