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Document 62019CN0274
Case C-274/19 P: Appeal brought on 31 March 2019 by Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 22 January 2019 in Case T-198/17, EKETA v European Commission
Causa C-274/19 P: Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-198/17, EKETA/Commisione europea
Causa C-274/19 P: Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-198/17, EKETA/Commisione europea
GU C 182 del 27.5.2019, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/27 |
Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-198/17, EKETA/Commisione europea
(Causa C-274/19 P)
(2019/C 182/33)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (rappresentanti: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:
1. |
Annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019, causa T-198/17 (1) |
2. |
Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente. |
3. |
Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
— |
Primo motivo di impugnazione: il Tribunale non ha statuito secondo diritto e non ha valutato tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova dedotti dall’EKETA. Ha inoltre snaturato i fatti quali emergono da tali prove, ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova e ha violato l’obbligo ad esso incombente di motivare la sua decisione. |
— |
Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha interpretato erroneamente l’esistenza di un rischio di conflitto di interessi. |
— |
- Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio di proporzionalità che ha violato. |
(1) ECLI:EU:T:2019:27.