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Document 62019CN0274

    Causa C-274/19 P: Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-198/17, EKETA/Commisione europea

    GU C 182 del 27.5.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 182/27


    Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-198/17, EKETA/Commisione europea

    (Causa C-274/19 P)

    (2019/C 182/33)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (rappresentanti: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:

    1.

    Annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019, causa T-198/17 (1)

    2.

    Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente.

    3.

    Condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

    Primo motivo di impugnazione: il Tribunale non ha statuito secondo diritto e non ha valutato tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova dedotti dall’EKETA. Ha inoltre snaturato i fatti quali emergono da tali prove, ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova e ha violato l’obbligo ad esso incombente di motivare la sua decisione.

    Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha interpretato erroneamente l’esistenza di un rischio di conflitto di interessi.

    - Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio di proporzionalità che ha violato.


    (1)  ECLI:EU:T:2019:27.


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