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Document 62019CN0095
Case C-95/19: Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione (Italy) lodged on 6 February 2019 — Agenzia delle Dogane v Silcompa SpA
Causa C-95/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 6 febbraio 2019 — Agenzia delle Dogane/Silcompa SpA
Causa C-95/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 6 febbraio 2019 — Agenzia delle Dogane/Silcompa SpA
GU C 182 del 27.5.2019, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 6 febbraio 2019 — Agenzia delle Dogane/Silcompa SpA
(Causa C-95/19)
(2019/C 182/13)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Agenzia delle Dogane
Controricorrente: Silcompa SpA
Questione pregiudiziale
Se il disposto di cui all’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio n. 76/308/CEE, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio n. 2001/44/CE (2), in relazione all’art. 20 della direttiva del Consiglio n. 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (3), possa essere interpretato nel senso che, nel giudizio avviato avverso gli atti esecutivi di riscossione, possa costituire oggetto di disamina, ed eventualmente in quali limiti, il presupposto del luogo (di effettiva immissione in consumo) in cui l’irregolarità o l’infrazione sia stata effettivamente commessa qualora, come nell’ipotesi in giudizio, la medesima pretesa, fondata sulle stesse ed uniche operazioni di esportazione, venga avanzata, autonomamente, nei confronti del contribuente dallo Stato richiedente e dallo Stato adito, e presso quest’ultimo siano pendenti, contemporaneamente, sia il giudizio sulla pretesa interna sia quello sull’attività di riscossione per l’altro Stato, assumendo un tale accertamento valore ostativo alla richiesta di assistenza e, dunque, a tutti gli atti esecutivi.
(1) Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU 1976, L 73, pag. 18).
(2) Direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU 2001, L 175, pag. 17).
(3) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).