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Document 62019CJ0790

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2021.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov contro LG e MH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel Braşov.
Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Direttiva 2005/60/CE – Reato di riciclaggio – Riciclaggio commesso dall’autore del reato principale (“autoriciclaggio”).
Causa C-790/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:661

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 settembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Direttiva 2005/60/CE – Reato di riciclaggio – Riciclaggio commesso dall’autore del reato principale (“autoriciclaggio”)»

Nella causa C‑790/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania), con decisione del 14 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2019, nel procedimento

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

contro

LG,

MH,

con l’intervento di:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, da C. Constantin Sandu, in qualità di agente;

per il governo rumeno, da E. Gane e L. Liţu, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, inizialmente da T. Scharf, M. Wasmeier, R. Troosters e L. Nicolae, successivamente da T. Scharf, M. Wasmeier e L. Nicolae, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 gennaio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di LG e MH, accusati di aver, rispettivamente, commesso e partecipato ad un reato consistente nel riciclaggio di capitali.

Contesto normativo

Il diritto del Consiglio d’Europa

Il protocollo n. 7 della CEDU

3

L’articolo 4 del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte», dispone quanto segue:

«1.   Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

(...)».

La convenzione di Strasburgo

4

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990 (Serie dei trattati europei, n. 141; in prosieguo: la «convenzione di Strasburgo») così recita:

«Ai fini della presente convenzione:

“provento” significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo».

5

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di detta convenzione prevede che:

«1.   Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a)

la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi [di reati], allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;

(...)

2.   Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

(...)

b)

può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;

(...)».

La convenzione di Varsavia

6

La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 (Serie dei Trattati del Consiglio d’Europa n. 198; in prosieguo: la «convenzione di Varsavia»), entrata in vigore il 1o maggio 2008, contiene al suo articolo 1, lettera a), la stessa definizione dell’espressione «provento» della Convenzione di Strasburgo.

7

L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale convenzione così recita:

«1.   Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a)

la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi [di reati], allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;

(...)

2.   Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

(...)

b)

può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;

(...)».

Le relazioni esplicative delle convenzioni di Strasburgo e di Varsavia

8

Le relazioni esplicative delle convenzioni di Strasburgo e di Varsavia indicano che l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Strasburgo e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Varsavia tengono conto del fatto che, in alcuni Stati, in applicazione di principi fondamentali del loro diritto penale interno, la persona che ha commesso il reato principale non commette un reato supplementare riciclando i prodotti di detto reato principale, mentre altri Stati hanno già adottato normative in tal senso.

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2001/500/GAI

9

La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU 2001, L 182, pag. 1), all’articolo 1 così prevede:

«Al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, gli Stati membri adottano le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva sui seguenti articoli della convenzione di [Strasburgo]:

(...)

b)

articolo 6: se si tratta di reati gravi. Tali reati includono in ogni caso i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi».

10

Ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro in parola:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, in modo coerente con il proprio sistema di applicazione della legge, affinché le infrazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della convenzione del 1990, quali risultano dall’articolo 1, lettera b), della presente decisione quadro, siano passibili di pene privative della libertà la cui durata non può essere inferiore a quattro anni».

La direttiva 2005/60/CE

11

I considerando 1, 5 e 48 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15), così recitano:

«1)

Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.

(...)

5)

Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche [dell’Unione europea], senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia [dall’Unione] dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, [l’Unione] dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d’azione finanziaria internazionale (in seguito denominato “GAFI”), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali.

(...)

48)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la [CEDU]».

12

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola così prevede:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati.

2.   Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b)

l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c)

l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d)

la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione».

13

L’articolo 5 della direttiva sul riciclaggio di capitali prevede che, «[p]er impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

Direttiva 2015/849

14

L’articolo 1 della direttiva 2015/849 così dispone:

«1.   La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati.

3.   Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b)

l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c)

l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d)

la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

(...)».

La direttiva (UE) 2018/1673

15

I considerando 1 e 11 della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio di capitali mediante il diritto penale (GU 2018, L 284, pag. 22), prevede quanto segue:

«(1)

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso legati restano problemi significativi a livello di Unione, il che danneggia l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituisce una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell’Unione. Al fine di affrontare tali problemi e integrare e rafforzare l’applicazione della direttiva [2015/849], la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida.

(...)

(11)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili anche quando sono commessi dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i beni (“autoriciclaggio”). In tali casi, laddove l’attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, la conversione, l’occultamento o la dissimulazione, da cui derivi un danno supplementare oltre a quello già causato dall’attività criminosa, ad esempio mettendo in circolazione beni derivanti da un’attività criminosa e, così facendo, occultandone l’origine illecita, tale attività di riciclaggio dovrebbe essere perseguibile».

16

L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Reati di riciclaggio», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;

b)

l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;

c)

l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa.

2.   Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.

(...)

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l’attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato».

17

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro e non oltre il giovedì 3 dicembre 2020.

Diritto rumeno

18

La Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (legge n. 656/2002, recante misure di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo), del 7 dicembre 2002 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 904 del 12 dicembre 2002), nella versione in vigore alla data dei fatti in discussione nel procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 656/2002»), ha trasposto nel diritto rumeno, in particolare, la direttiva 2005/60.

19

L’articolo 29, paragrafo 1, della legge n. 656/2002 è formulato come segue:

«1)   Integrano il reato di riciclaggio e sono puniti con una pena detentiva da 3 a 12 anni:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono dalla commissione di reati, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o al fine di aiutare l’autore del reato da cui provengono i beni a sottrarsi all’esercizio dell’azione penale, al giudizio o all’esecuzione della pena;

b)

l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento o della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono dalla commissione di un reato;

c)

l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza che tali beni provengono dalla commissione di un reato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

20

Il 15 novembre 2018, il Tribunalul Brașov (Tribunale superiore di Brașov, Romania) ha condannato LG a una pena detentiva di 1 anno e 9 mesi, con sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, per il reato di riciclaggio di capitali di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 656/2002, per 80 atti materiali commessi tra il 2009 e il 2013. I capitali interessati derivavano da un reato di evasione fiscale commesso da LG. I procedimenti penali relativi a suddetto reato di evasione fiscale sono cessati dopo il rimborso da parte dell’interessato degli importi dovuti.

21

Tale giudice ha constatato che, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013, LG non aveva registrato nella contabilità di una società, di cui era l’amministratore, documenti fiscali attestanti l’incasso delle entrate, il che assume la qualificazione di «evasione fiscale», ai sensi del diritto rumeno. Gli importi di denaro derivanti dall’evasione fiscale in parola sono stati trasferiti sul conto bancario di un’altra società, amministrata da MH, e in seguito prelevati da LG e da MH. Tale trasferimento è stato effettuato in base a un contratto di cessione del credito concluso fra LG, la società di cui egli era l’amministratore e la società di cui era l’amministratrice MH. In forza del contratto di cessione in parola, gli importi dovuti a LG dalla società di cui era l’amministratore sono stati versati da clienti di suddetta società sul conto bancario della società di cui MH era l’amministratrice.

22

Il Tribunalul Brașov (Tribunale superiore di Brașov) ha altresì constatato che LG era stato aiutato, per commettere il reato di riciclaggio di capitali, da MH, ma ha pronunciato il proscioglimento di quest’ultima, con la motivazione che il requisito dell’imputabilità del reato non era soddisfatta, poiché non era stato provato che l’interessata sapesse che LG aveva riciclato capitali provenienti da un’evasione fiscale.

23

Il 13 dicembre 2018 la Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov, Romania) è stata investita degli appelli interposti dal Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov (Procura presso il Tribunale superiore di Brașov; in prosieguo: il «pubblico ministero»), da LG nonché dalla parte civile, ossia l’Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (Agenzia nazionale dell’Amministrazione tributaria – Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Brașov, Romania), avverso la sentenza del Tribunalul Brașov (Tribunale superiore di Brașov).

24

LG ha successivamente ritirato il suo appello. L’appello del pubblico ministero verte, segnatamente, sulla fondatezza dell’assoluzione di MH dal reato di complicità nel riciclaggio. La parte civile contesta, dal canto suo, il trattamento riservato all’azione civile conseguente all’azione pubblica, per quanto riguarda l’importo del risarcimento dei danni che l’imputato era stato condannato a pagare.

25

Il giudice del rinvio spiega di chiedere l’interpretazione della direttiva 2015/849, sebbene quest’ultima non sia stata trasposta nel diritto rumeno entro il termine prescritto, poiché la direttiva in parola definisce il reato di riciclaggio di capitali allo stesso modo della direttiva 2005/60, che era in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale e che è stata trasposta nel diritto rumeno dalla legge n. 656/2002.

26

Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che l’autore del reato di riciclaggio di capitali, che è per sua natura un reato di conseguenza derivante da un reato principale, non può essere quello di suddetto reato principale.

27

Una siffatta interpretazione deriverebbe dal preambolo e dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/849 nonché da un’analisi sui piani grammaticale, semantico e teleologico dell’espressione «effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa» che avrebbe senso solo se l’autore del reato principale fosse diverso da quello del reato di riciclaggio di capitali. Inoltre, l’ultima parte della frase di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849 («o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni») presenterebbe un legame non con l’autore del riciclaggio di capitali, ma con quello del reato principale.

28

Peraltro, secondo tale giudice, ritenere che l’autore del reato principale possa anche essere quello del reato di riciclaggio di capitali equivarrebbe a violare il principio del ne bis in idem.

29

Per questi motivi, la Curtea de Apel Brașov (Corte di appello di Brașov, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il testo menzionato debba essere interpretato nel senso che la persona che commette l’attività materiale che costituisce il reato di riciclaggio è sempre una persona distinta da quella che commette il reato di base (il reato presupposto, dal quale proviene il denaro oggetto dell’atto di riciclaggio)».

Procedimento dinanzi alla Corte

30

Con lettera del 6 gennaio 2020, la Corte ha invitato il giudice del rinvio a confermarle che LG aveva ritirato l’appello interposto avverso la sentenza del Tribunalul Brasov (Tribunale superiore di Brașov), del 15 novembre 2018, e, in caso affermativo, in che misura la risposta alla questione sollevata fosse ancora necessaria ai fini della soluzione del procedimento principale.

31

Nella risposta a suddetta lettera pervenuta alla Corte il 16 gennaio 2020, il giudice del rinvio ha confermato che LG aveva ritirato tale appello, senza tuttavia che siffatto ritiro avesse conseguenze sulla rilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale, a causa degli appelli interposti parimenti dal pubblico ministero e dalla parte civile. L’esame di questi ultimi appelli imporrebbe infatti al giudice del rinvio di pronunciarsi sull’esistenza degli elementi relativi all’adeguatezza tra i fatti contestati e i fatti addebitati a LG nonché a MH, al carattere illecito e all’imputabilità di questi ultimi, per quanto riguarda il reato di riciclaggio di capitali, cosicché la soluzione nel merito della causa stessa dipenderebbe dalla risposta alla questione sollevata.

32

Inoltre, il giudice del rinvio ha precisato che, nel procedimento principale, avrebbe statuito in ultima istanza.

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulla ricevibilità

33

Il governo rumeno contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Detto governo fa valere, anzitutto, che, a seguito del ritiro dell’appello proposto da LG, il giudice del rinvio non è più chiamato a pronunciarsi sulla condanna di quest’ultimo per il reato di riciclaggio di capitali. Pertanto, l’utilità della soluzione della questione sollevata ai fini della soluzione della controversia principale non sarebbe dimostrata.

34

Inoltre, la presentazione dei fatti all’origine della controversia di cui al procedimento principale sembrerebbe poco chiara, il che consentirebbe di dubitare del fatto che la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per poter statuire.

35

Infine, contrariamente a quanto fatto valere dal giudice del rinvio, nella giurisprudenza rumena non sussisterebbe alcuna divergenza di interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 656/2002, che riprende la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60.

36

In proposito, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

37

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

38

In particolare, come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa di cui è investito. Pertanto, il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

39

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché dalla risposta del giudice del rinvio al quesito posto dalla Corte con lettera del 6 gennaio 2020, risulta che una controversia è pendente dinanzi al giudice del rinvio e che il giudice in parola considera che, per la soluzione di tale controversia, esso è chiamato a pronunciarsi, in sostanza, sulla questione se l’autore del reato consistente nel riciclaggio di capitali possa essere quello del reato principale. Detto giudice può, di conseguenza, prendere in considerazione la risposta alla questione sollevata.

40

Pertanto, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sia di natura ipotetica.

41

Inoltre, anche se la descrizione dei fatti all’origine della controversia di cui al procedimento principale è molto succinta e non è priva di ambiguità, essa consente tuttavia di comprendere le problematiche del procedimento principale. Del resto, essa ha consentito ai governi rumeno, ceco e polacco nonché alla Commissione europea di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

42

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

43

In via preliminare, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (sentenza del 25 aprile 2013, Jyske Bank Gibraltar, C‑212/11, EU:C:2013:270, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

44

Nel caso di specie, sebbene la questione del giudice del rinvio verta sull’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/849, occorre rilevare che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, LG è stato condannato per aver commesso il reato di riciclaggio di capitali di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 656/2002, che traspone nel diritto rumeno l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60, che era in vigore durante il periodo in discussione nel procedimento principale.

45

Inoltre, occorre constatare che le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60 e quelle dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/849 sono formulate in termini in sostanza simili.

46

In circostanze siffatte, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre intendere la questione sollevata come volta, in sostanza, a stabilire se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale prevede che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di suddetta disposizione, possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi.

47

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 26 settembre 2018, Baumgartner,C‑513/17, EU:C:2018:772, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

48

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2005/60 prevede che gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano vietati. L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva elenca, dal canto suo, le azioni che, se commesse intenzionalmente, sono costitutive del reato di riciclaggio dei capitali ai fini della direttiva 2005/60.

49

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 riguarda la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

50

Dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 risulta che, affinché una persona possa essere considerata autrice di riciclaggio di capitali, ai sensi della summenzionata disposizione, quest’ultima deve sapere che detti beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a una siffatta attività.

51

Orbene, un requisito siffatto consiste unicamente nel richiedere che l’autore del reato di riciclaggio di capitali conosca l’origine criminale dei capitali interessati. Poiché tale requisito è necessariamente soddisfatto per quanto riguarda l’autore dell’attività criminosa da cui provengono i capitali in parola, essa non esclude che quest’ultimo possa essere l’autore del reato di riciclaggio di capitali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60.

52

Risulta peraltro dal tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 che l’atto materiale di cui a detta disposizione consiste, in particolare, nella conversione o nel trasferimento di beni, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita di tali beni.

53

Orbene, nella misura in cui una condotta del genere costituisce un atto materiale contingente che, a differenza del mero possesso o utilizzo di tali beni, non risulta automaticamente dall’attività criminosa da cui detti beni provengono, esso può essere commesso tanto dall’autore dell’attività criminosa da cui provengono i capitali di cui trattasi quanto da un terzo.

54

Discende da quanto precede che la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 non esclude che l’autore del reato principale da cui provengono i capitali riciclati possa parimenti essere l’autore del reato di cui a suddetta disposizione per il riciclaggio dei capitali in parola.

55

Per quanto riguarda il contesto normativo nel quale si inserisce la direttiva 2005/60, occorre ricordare che, alla data di adozione di quest’ultima, la decisione quadro 2001/500 era in vigore. Conformemente all’articolo 1, lettera b), di tale decisione quadro, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per non formulare o mantenere alcuna riserva nei confronti, in particolare, dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Strasburgo in caso di reati gravi e, in ogni caso, laddove si tratta di reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi.

56

L’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione di Strasburgo prevede che ciascuna Parte adotta le «misure legislative e di altra natura » eventualmente necessarie per prevedere come reato, secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente, alle azioni elencate in tale disposizione. L’atto di riciclaggio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Strasburgo è in sostanza identico a quello di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60.

57

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Strasburgo conferisce alle Parti la facoltà di prevedere che i reati di cui al paragrafo 1 di detto articolo 6 non si applichino agli autori del reato principale. Come risulta dalla relazione esplicativa della Convenzione in parola, tale disposizione tiene conto del fatto che, in alcuni Stati, in applicazione di principi fondamentali del loro diritto penale interno, la persona che ha commesso il reato principale non commette un reato supplementare riciclando i proventi di tale reato principale.

58

Ne consegue che, alla data di adozione della direttiva 2005/60, l’incriminazione delle condotte di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60, per quanto riguarda l’autore del reato principale, era ammessa, sotto il profilo della Convenzione di Strasburgo, ma gli Stati membri potevano non prevedere una siffatta incriminazione nel loro diritto penale. Peraltro, la stessa conclusione si applica per quanto riguarda la Convenzione di Varsavia, il cui articolo 9, paragrafo 2, lettera b), stabilisce che può essere previsto che i reati di cui al paragrafo 1 di tale articolo 9 non si applichino agli autori del reato principale.

59

La direttiva 2005/60, che prevede, al suo articolo 1, paragrafo 1, l’obbligo per gli Stati membri di vietare talune azioni costitutive di riciclaggio di capitali, senza prescrivere i mezzi per attuare un simile divieto, e che definisce, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il riciclaggio di capitali in un modo che consente, senza imporla, l’incriminazione, per quanto riguarda l’autore del reato principale, delle azioni previste da tale disposizione, lascia di conseguenza la scelta agli Stati membri di decidere se occorra procedere a una siffatta incriminazione nell’ambito della trasposizione della medesima nel loro diritto interno.

60

Una simile constatazione è confermata, da un lato, al considerando 5 della direttiva 2005/60, secondo cui tale direttiva mirava ad «allinear[si]» alle raccomandazioni del GAFI, come modificate e sviluppate nel 2003. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, stando alla prima di tali raccomandazioni, gli Stati possono prevedere che il reato di riciclaggio di capitali non possa applicarsi alle persone che hanno commesso il reato principale laddove ciò sia contrario ai principi fondamentali del loro diritto interno.

61

Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, l’articolo 5 della direttiva 2005/60 riconosce espressamente che gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni più rigorose per prevenire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Orbene, detto articolo, presente al capo I della medesima, intitolato «Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni», si applica a tutte le disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva in parola per impedire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, punto 78).

62

Occorre altresì rilevare che, come risulta dai considerando 1 e 11 della direttiva 2018/1673, quest’ultima mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale e impone agli Stati membri l’obbligo di assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili anche quando sono commessi dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i beni.

63

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2018/1673 prevede, infatti, che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le condotte di cui segnatamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima siano punibili come reato qualora siano poste in atto da persone che hanno commesso l’attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato.

64

Orbene, si deve osservare che la descrizione della condotta di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2018/1673 corrisponde a quella della condotta di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60.

65

Pertanto, è soltanto la direttiva 2018/1673, il cui termine di trasposizione è scaduto il 3 dicembre 2020, ad aver introdotto l’obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell’Unione, di incriminare, per quanto riguarda l’autore del reato principale, la conversione o il trasferimento di beni, che provengono da una siffatta attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita di tali beni o di aiutare chiunque sia coinvolto in detta attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta.

66

Di conseguenza, dal contesto normativo in cui si inserisce la direttiva 2005/60 discende che quest’ultima non osta a che uno Stato membro trasponga l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 nel suo ordinamento interno, prevedendo l’incriminazione, per quanto riguarda l’autore del reato principale, del reato di riciclaggio di capitali, conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai principi fondamentali del suo diritto interno.

67

Siffatta interpretazione è avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2005/60.

68

La Corte, infatti, ha dichiarato a tal riguardo che la direttiva 2005/60 ha come obiettivo principale la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, come emerge sia dall’intitolazione e dai considerando della stessa, sia dal fatto che essa è stata adottata in un contesto internazionale, per applicare e rendere vincolanti nell’Unione le raccomandazioni del GAFI (v. sentenza del 4 maggio 2017, El Dakkak e Intercontinental, C‑17/16, EU:C:2017:341, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

69

Le disposizioni della direttiva 2005/60 presentano quindi un carattere eminentemente preventivo, in quanto mirano a stabilire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive per contrastare efficacemente il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, nonché per preservare la solidità e l’integrità del sistema finanziario. Tali misure sono intese ad evitare o, quanto meno, ad ostacolare per quanto possibile dette attività, creando a tal fine barriere, in tutte le fasi che le suddette attività possono prevedere, nei confronti di coloro che riciclano i proventi di attività criminose e di coloro che finanziano il terrorismo (sentenza del 17 gennaio 2018, Corporate Companies, C‑676/16, EU:C:2018:13, punto 26).

70

Tuttavia, se, come risulta dal considerando 1 della direttiva 2005/60, quest’ultima rappresenta un «impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario», a complemento dell’approccio fondato sul diritto penale, la trasposizione di quest’ultima nel diritto nazionale, prevedendo che le azioni costitutive del riciclaggio di capitali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva costituiscano reati, contribuisce efficacemente alla lotta contro il riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo, nonché alla salvaguardia della solidità e dell’integrità del sistema finanziario, ed è, pertanto, conforme agli obiettivi di quest’ultima.

71

L’incriminazione, per quanto riguarda l’autore del reato principale, del reato di riciclaggio di capitali è del pari conforme agli obiettivi della direttiva 2005/60, in quanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, essa è idonea a rendere più difficile l’introduzione dei fondi di origine criminosa nel sistema finanziario e contribuisce così a garantire il buon funzionamento del mercato interno.

72

Di conseguenza, tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60, del contesto normativo in cui tale direttiva si inserisce, nonché dell’obiettivo perseguito da quest’ultima, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro trasponga la disposizione summenzionata nel suo diritto interno, prevedendo l’incriminazione, per quanto riguarda l’autore del reato principale, del reato di riciclaggio di capitali. La stessa conclusione si applica relativamente all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849, considerando che quest’ultima direttiva si è limitata, a tal riguardo, a sostituire l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 senza apportarvi alcuna modifica sostanziale.

73

Nei limiti in cui il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, su un rischio di incompatibilità di una siffatta interpretazione alla luce del principio del ne bis in idem, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), le disposizioni di quest’ultima si applicano alle istituzioni dell’Unione nonché agli Stati membri quando questi ultimi danno attuazione al diritto dell’Unione.

74

Occorre altresì ricordare che il principio del ne bis in idem è sancito all’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU e all’articolo 50 della Carta, il quale dispone che «[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

75

Se è vero che, come conferma l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti nella CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e sebbene l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta disponga che i diritti in essa contenuti corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla suddetta convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative all’articolo 52 della Carta, il paragrafo 3 del suddetto articolo intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU, «senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea» (sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punti 2425 e giurisprudenza ivi citata).

76

Di conseguenza, l’esame della questione sollevata deve essere condotto alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, in particolare, del suo articolo 50 (sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punto 26 nonché giurisprudenza ivi citata).

77

Dalla formulazione stessa dell’articolo 50 della Carta risulta che quest’ultimo vieta di perseguire o sanzionare penalmente la stessa persona più di una volta per lo stesso reato (sentenze del 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti, C‑217/15 e C‑350/15, EU:C:2017:264, punto 18, nonché del 20 marzo 2018, Garlsson Real State e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punto 36).

78

Per quanto riguarda, in particolare, il divieto di perseguire una persona per lo stesso reato (requisito «idem»), secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato. L’articolo 50 della Carta vieta quindi di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti svolti a tal fine (v. sentenze del 20 marzo 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, punto 35, e del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

79

Per determinare se esista un tale insieme di circostanze concrete, i giudici nazionali competenti devono accertare se i fatti materiali dei due procedimenti costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto (v., per analogia, sentenze del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink, C‑367/05, EU:C:2007:444, punto 27, e del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

80

Inoltre, la qualificazione giuridica, nel diritto nazionale, dei fatti e dell’interesse giuridico tutelato non sono rilevanti ai fini della constatazione dell’esistenza di uno stesso reato, considerato che la portata della tutela conferita dall’articolo 50 della Carta non può variare da uno Stato membro all’altro (sentenze del 20 marzo 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, punto 36, e del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C‑537/16, EU:C:2018:193, punto 38).

81

Occorre, pertanto, considerare che l’articolo 50 della Carta non osta a che l’autore del reato principale sia perseguito per il reato di riciclaggio di capitali, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60, qualora i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale non siano identici a quelli costitutivi del reato principale, considerando che l’identità di tali fatti materiali deve essere valutata alla luce del criterio enunciato ai punti da 78 a 80 della presente sentenza.

82

Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni, il riciclaggio dei capitali, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60, vale a dire, in particolare, la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi, è costituito da un atto distinto dall’atto costitutivo del reato principale, anche se detto riciclaggio di capitali è effettuato dall’autore del summenzionato reato principale.

83

Infine, occorre ricordare che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 656/2002, il giudice del rinvio deve assicurarsi che il principio ne bis in idem nonché il complesso dei principi rilevanti e dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta ai soggetti imputati nel procedimento principale siano rispettati (v. in tal senso, segnatamente, sentenze dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 53, e del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 68), in particolare il principio di legalità dei reati e delle pene (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 52) e quello di proporzionalità delle pene sancito all’articolo 49 della Carta.

84

Nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio esaminare l’applicabilità dell’articolo 50 della Carta e, a tale titolo, verificare se il reato principale sia stato oggetto di una sentenza penale definitiva di assoluzione o condanna del suo autore. Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio esaminare se l’archiviazione dell’azione penale relativa al reato principale costituisca effettivamente una sentenza penale definitiva.

85

Al fine di garantire il rispetto dell’articolo 50 della Carta, spetta ad esso verificare che i fatti materiali costitutivi del reato principale, ossia l’evasione fiscale, non siano identici a quelli per i quali LG è perseguito sul fondamento dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 656/2002, tenendo conto delle precisazioni indicate ai punti da 78 a 80 della presente sentenza. Una violazione del principio del ne bis in idem sarebbe esclusa nell’ipotesi in cui si constatasse che i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale, nei confronti di LG, a titolo di riciclaggio di capitali sul fondamento dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 656/2002, non sono identici a quelli costitutivi del reato principale di evasione fiscale, ciò che appare emergere dal fascicolo di cui dispone la Corte.

86

In considerazione di quanto illustrato in precedenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale disposizione, possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi.

Sulle spese

87

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale disposizione, possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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