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Document 62019CJ0640

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2021.
    Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e a. contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
    Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Quote latte – Prelievi sulle eccedenze – Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP) e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi – Esclusione – Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Validità.
    Causa C-640/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:97

     SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    4 febbraio 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Quote latte – Prelievi sulle eccedenze – Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP) e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi – Esclusione – Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Validità»

    Nella causa C‑640/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 21 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 28 agosto 2019, nel procedimento

    Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe,

    Azienda Agricola Castagna Giovanni,

    Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano s.s.,

    Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa,

    Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare,

    Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano s.s.,

    Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca s.s.,

    Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano,

    Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni,

    Azienda Agricola Tadiello Roberto,

    Azienda Agricola Turazza Mario,

    Azienda Agricola Zuin Tiziano,

    2 B Società Agricola s.r.l.,

    Azienda Agricola Fracasso Claudio,

    Azienda Agricola Pozzan Mirko

    contro

    Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),

    Ministero delle Politiche agricole e forestali,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da L. Bay Larsen (relatore) presidente di sezione, C. Toader e M. Safjan, giudici,

    avvocato generale: J. Richard de la Tour

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per l’Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, l’Azienda Agricola Castagna Giovanni, l’Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano s.s., l’Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, l’Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, l’Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano s.s., l’Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca s.s., l’Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, l’Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, l’Azienda Agricola Tadiello Roberto, l’Azienda Agricola Turazza Mario, l’Azienda Agricola Zuin Tiziano, la 2 B Società Agricola s.r.l., da F. Manzo e P. Romano, avvocati;

    per l’Azienda Agricola Pozzan Mirko, da E. Ermondi e M. Aldegheri, avvocati;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da D. Bianchi e F. Moro, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità degli articoli da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 10), degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1), degli articoli 1, paragrafo 1, e 5 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2003, L 270, pag. 123), nonché degli articoli 55, 64 e 65 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), e dei loro allegati.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e diversi altri produttori di latte italiani (in prosieguo, congiuntamente: i «produttori interessati»), da un lato, e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Italia) e il Ministero delle Politiche agricole e forestali (Italia) (in prosieguo: il «Ministero»), dall’altro, in merito alle procedure di compensazione e di calcolo delle produzioni nazionali ai fini della determinazione dei prelievi supplementari per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2008/2009.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Dal primo e dal quarto considerando del regolamento n. 856/84 risulta che, a causa del persistere di uno squilibrio tra l’offerta e la domanda nel settore del latte, il legislatore dell’Unione istituiva, con tale regolamento, un regime di prelievo supplementare in tale settore, in forza del quale un prelievo era dovuto sui quantitativi di latte e/o di equivalente latte che superavano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

    4

    Il 31 marzo 1984 veniva adottato il regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 13).

    5

    Il regime del prelievo supplementare veniva prorogato più volte, in particolare dal regolamento n. 3950/92, che è stato oggetto di varie modifiche.

    6

    Al fine, in particolare, di semplificare e chiarire, quest’ultimo regolamento veniva abrogato e sostituito dal regolamento n. 1788/2003 che, a sua volta, veniva abrogato e sostituito dal regolamento n. 1234/2007, con effetto dal 1o aprile 2008.

    7

    Il regolamento n. 1234/2007, anch’esso oggetto di numerose modifiche, veniva abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671). Tuttavia, conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l’articolo 55, l’articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento n. 1234/2007 avrebbero continuato a trovare applicazione fino al 31 marzo 2015.

    8

    Vertendo sulla campagna di commercializzazione compresa tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009, il procedimento principale è disciplinato, ratione temporis, dal regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 (GU 2008, L 76, pag. 6) (in prosieguo: il «regolamento unico OCM»), il quale, al fine di facilitare la produzione di quantitativi maggiori di latte all’interno dell’Unione europea e di soddisfare le esigenze del mercato in materia di prodotti lattiero-caseari, aumentava del 2% le quote di tutti gli Stati membri indicati nell’allegato IX del regolamento n. 1234/2007, con decorrenza 1o aprile 2008.

    Regolamento unico OCM

    9

    I considerando 36, 37, 51 e 105 del regolamento unico OCM enunciavano quanto segue:

    «(36)

    Sussiste sempre l’obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l’offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l’imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è in certa misura necessario prevedere, in particolare, un’armonizzazione terminologica fra i regimi delle quote nei settori dello zucchero e del latte, pur preservandone integralmente lo status quo giuridico. (…) I termini “quantitativi di riferimento nazionali” e “quantitativi di riferimento individuali” nel regolamento [n. 1788/2003] dovrebbero pertanto essere sostituiti con i termini “quota nazionale” e “quota individuale”, senza tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito.

    (37)

    In sostanza, il regime delle quote latte di cui al presente regolamento dovrebbe essere configurato secondo il regolamento [n. 1788/2003]. (...)

    (...)

    (51)

    Sono stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la commercializzazione e la designazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e delle materie grasse. Il loro obiettivo è, da un lato, di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, dall’altro, di assicurare un’equa concorrenza tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione [(GU 1987, L 182, pag. 36)], sono intese a tutelare il consumatore e a creare condizioni di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e i prodotti concorrenti in materia di designazione, etichettatura e pubblicità. (…) Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno mantenere tali norme.

    (...)

    (105)

    (…) Il presente regolamento comprende inoltre le disposizioni dei seguenti regolamenti:

    – (...)

    – [regolamento n. 1898/87]

    – (...)».

    10

    Ai termini dell’articolo 55 di tale regolamento:

    «1.   Un regime di quote disciplina i prodotti seguenti:

    a)

    il latte e i prodotti lattiero-caseari definiti all’articolo 65, lettere a) e b);

    (…)

    2.   Se un produttore supera la quota in questione (…) un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.

    (...)».

    11

    L’articolo 65 del medesimo regolamento, che riprendeva sostanzialmente le definizioni di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1788/2003, prevedeva quanto segue:

    «Ai fini della presente sezione si intende per:

    a)

    “latte”: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

    b)

    “altri prodotti lattiero-caseari”: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere convertiti in “equivalente latte” applicando coefficienti che vengono fissati dalla Commissione;

    c)

    “produttore”: l’imprenditore agricolo la cui azienda è situata entro il territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro;

    d)

    “azienda”: l’azienda definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2003, L 270, pag. 1)];

    e)

    “acquirente”: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso il produttore:

    per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

    per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

    (...)

    f)

    “consegna”: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

    g)

    “vendita diretta”: qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. (...)

    (...)».

    12

    L’articolo 66, paragrafi da 1 a 3, dello stesso regolamento così disponeva:

    «1.   Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2008 (di seguito “periodi di dodici mesi”) sono fissate nell’allegato IX, punto 1.

    2.   Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a norma dell’articolo 67, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente per le consegne e le vendite dirette.

    3.   Le quote nazionali di cui all’allegato IX, punto 1, sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri».

    13

    L’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento unico OCM stabiliva quanto segue:

    «La quota o le quote individuali dei produttori al 1o aprile 2008 sono pari al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali al 31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le conversioni di quote che hanno efficacia al 1o aprile 2008».

    14

    Ai termini dell’articolo 68 di tale regolamento:

    «Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l’assegnazione ai produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla riserva nazionale di cui all’articolo 71 in base a criteri oggettivi che devono essere comunicati alla Commissione».

    15

    L’articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento disponeva quanto segue:

    «All’interno delle quote nazionali fissate nell’allegato IX ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 68. (...)».

    16

    L’articolo 75 del medesimo regolamento, relativo alle misure specifiche di trasferimento dei contingenti, enunciava, al paragrafo 2, che le misure di cui al suo paragrafo 1 potevano essere applicate a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

    17

    L’articolo 78, paragrafo 1, primo comma, del regolamento unico OCM così disponeva:

    «Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II».

    18

    L’articolo 114, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva quanto segue:

    «I prodotti destinati all’alimentazione umana possono essere commercializzati come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi alle definizioni e alle denominazioni di cui all’allegato XII».

    19

    A termini del successivo articolo 201:

    «1.   Fatto salvo il paragrafo 3, sono abrogati i seguenti regolamenti:

    (...)

    b)

    regolamenti (...) n. 1788/2003 (...), a decorrere dal 1o aprile 2008;

    c)

    regolamenti (...) n. 1898/87 (...), a decorrere dal 1o luglio 2008;

    (...)

    3.   L’abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicat[i]:

    a)

    il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti regolamenti; e

    b)

    la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento».

    20

    Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, quest’ultimo si applicava, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, a decorrere dal 1o aprile 2008.

    21

    Il punto 1 dell’allegato IX del regolamento unico OCM, che indicava le quote latte assegnate a ciascuno Stato membro, attribuiva a tale titolo 10740661,200 tonnellate alla Repubblica italiana.

    22

    L’allegato XII di tale regolamento, intitolato «Definizioni e denominazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 114, paragrafo 1», così disponeva:

    «(...)

    II. Utilizzo della denominazione “latte”

    1.

    La denominazione “latte” è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

    La denominazione “latte” può tuttavia essere utilizzata:

    a)

    per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato XIII;

    b)

    congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

    2.

    Ai sensi del presente allegato si intendono per “prodotti lattiero-caseari” i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

    Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

    a)

    le seguenti denominazioni:

    (...)

    viii)

    formaggio

    (...)

    b)

    le denominazioni a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [(GU 2000, L 109, pag. 29)], effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

    3.

    La denominazione “latte” e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

    4.

    L’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina».

    Regolamento (CE) n. 510/2006

    23

    Il considerando 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12), enunciava:

    «È opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l’offerta e la domanda sui mercati. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l’economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l’accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l’effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone».

    24

    L’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, i cui termini erano identici a quelli dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1), prevedeva la protezione delle «denominazioni registrate».

    25

    Il regolamento n. 510/2006, il quale, in applicazione del suo articolo 20, primo comma, è entrato in vigore il 31 marzo 2006, ha abrogato il regolamento n. 2081/92.

    Regolamento (CE) n. 248/2008

    26

    I considerando 3, 4 e 5 del regolamento n. 248/2008 enunciavano quanto segue:

    «(3)

    Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulle prospettive di mercato nel settore, una volta completate le riforme del 2003 relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di valutare l’opportunità di procedere all’assegnazione di quote supplementari.

    (4)

    La relazione è stata elaborata e le sue conclusioni sono che la situazione attuale del mercato comunitario e del mercato mondiale e l’evoluzione prevista di qui al 2014 consentono un ulteriore aumento del 2 % delle quote, per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato.

    (5)

    È pertanto opportuno aumentare del 2 %, a decorrere dal 1o aprile 2008 le quote di tutti gli Stati membri riportate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007».

    Diritto italiano

    Decreto-legge n. 49/2003

    27

    A norma dell’articolo 2, commi da 1 a 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 – Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GURI n. 75 del 31 marzo 2003), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (GURI n. 124 del 30 maggio 2003) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 49/2003»):

    «1.   A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all’articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, (...) e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43 (...).

    2.   È istituito presso l’AGEA (...) un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.

    2-bis.   Prima dell’inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore (...)».

    Legge n. 468/1992

    28

    L’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468 – Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (GURI n. 286 del 4 dicembre 1992; in prosieguo: la «legge n. 468/1992»), così disponeva:

    «2.   Per i produttori soci di associazioni aderenti all’Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all’Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

    a)

    una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento [n. 857/84], è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

    b)

    una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

    3.   Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L’assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l’attività prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    29

    Per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2008‑2009, l’AGEA ha inviato a ciascuno dei produttori italiani interessati comunicazioni in merito alle procedure di compensazione e di calcolo delle produzioni nazionali al fine della determinazione dei prelievi supplementari che avrebbero dovuto versare.

    30

    Tali produttori hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento delle ingiunzioni di pagamento emesse nei loro confronti nonché di tutte le lettere dell’AGEA o del Ministero connesse a tali ingiunzioni.

    31

    Essi concludono per l’illegittimità di tali atti, in particolare per inosservanza del diritto dell’Unione. A sostegno delle loro allegazioni, fanno segnatamente valere l’inattendibilità dei dati che consentono di determinare il livello della produzione nazionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. A loro avviso, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP) e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi dovrebbero essere esclusi dal calcolo del quantitativo globale garantito attribuito agli Stati membri.

    32

    Il giudice del rinvio ritiene che, in materia di quote latte, la necessità di tutelare l’equilibrio tra offerta e domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari riguardi soltanto il mercato interno dell’Unione. Pertanto, il latte destinato alla produzione di prodotti lattiero-caseari che beneficiano di una DOP da esportare al di fuori dell’Unione non dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo delle quote latte e dei quantitativi di riferimento nazionali, di modo che il prelievo supplementare dovrebbe riguardare unicamente i quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel periodo di dodici mesi sul solo mercato dell’Unione.

    33

    Siffatta interpretazione risulterebbe dal regolamento n. 856/84, le cui disposizioni sono state reiterate dai regolamenti susseguenti, il quale riguarda soltanto il «mercato dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità», così come dal considerando 51 del regolamento unico OCM, il quale non fa esplicito riferimento alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti destinati all’esportazione al di fuori dell’Unione. Ad una tale interpretazione dei regolamenti non osterebbe peraltro la sentenza del 25 marzo 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a. (C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, EU:C:2004:179).

    34

    Sul punto il giudice del rinvio invoca l’unicità dei prodotti DOP. Il latte utilizzato per detti prodotti presenterebbe caratteristiche specifiche, giacché sia la sua produzione che il suo uso dovrebbero rimanere circoscritti al territorio della DOP. Tale latte non avrebbe poi né un mercato né utilizzatori propri diversi dagli stabilimenti che fabbricano detti prodotti. Inoltre, qualora il prodotto finale sia destinato ad essere esportato fuori dall’Unione, e nella misura in cui lo sia effettivamente, esso non potrebbe avere alcuna incidenza sul rapporto tra la domanda e l’offerta di prodotti lattiero-caseari nei mercati interni degli Stati membri.

    35

    Così, prendere in considerazione, nella determinazione dei contingenti latte di ciascuno degli Stati membri, i quantitativi che sono stati necessari alla produzione di prodotti lattiero-caseari destinati ad essere esportati verso paesi terzi avrebbe l’effetto di privare di affidabilità l’assegnazione dei quantitativi di riferimento nazionali e, pertanto, dei quantitativi di riferimento individuali. Inoltre, il fatto di assoggettare i quantitativi di latte necessari alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi allo stesso regime di quote latte dei quantitativi di latte destinati ad essere smerciati all’interno dell’Unione avrebbe la conseguenza di trattare allo stesso modo situazioni diverse.

    36

    Di conseguenza, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità della normativa nazionale, che include nel calcolo delle quote nazionali i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi, con le disposizioni pertinenti dei regolamenti che istituiscono prelievi supplementari nel settore del latte.

    37

    In subordine, tale giudice si interroga sulla validità di un siffatto regime di quote latte tenuto conto degli obiettivi di protezione delle DOP, degli articoli 32, lettera a), 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), 40, paragrafo 2, e 41, lettera b), TFUE, nonché dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, non discriminazione e libera iniziativa economica.

    38

    In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se gli articoli da 1 a 3 del [regolamento n. 856/84], gli articoli 1 e 2, paragrafo 1, del [regolamento n. 3950/92], gli articoli 1, paragrafo 1, e 5 del [regolamento n. 1788/2003], e gli articoli 55, 64 e 65 del [regolamento unico OCM], e relativi allegati, in quanto rivolti alla tutela dell’equilibrio tra domanda ed offerta di prodotti lattiero-caseari nel mercato UE, debbano interpretarsi nel senso di escludere dal computo delle “quote latte” la produzione rivolta all’esportazione in paesi extra UE di formaggi DOP, in maniera conforme agli obiettivi di tutela fissati per questi ultimi prodotti dall’articolo 13 del [regolamento n. 2081/1992], come confermato dagli articoli 4 e 13 del [regolamento n. 510/2006] e del [regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1)], in applicazione dei principi di cui agli articoli [32, 39, 40, 41] TFUE.

    2)

    In caso di risposta affermativa, se tale disciplina, così interpretata, osti all’inclusione, nei quantitativi di riferimento individuali, delle quote di latte destinate alla produzione di formaggi DOP destinati all’export extra europeo, così come risultante dall’articolo 2 del [decreto-legge n. 49/2003], e l’articolo 2 della [legge n. 468/1992], nella parte in cui è richiamato dal predetto articolo 2 del [decreto-legge n. 49/2003].

    3)

    In subordine, laddove dovesse ritenersi che tale interpretazione non sia corretta,

    se gli articoli da 1 a 3 del [regolamento n. 856/84], gli articoli 1 e 2, paragrafo 1, del [regolamento n. 3950/1992], gli articoli 1, paragrafo 1, e 5 del [regolamento n. 1788/2003] e gli articoli 55, 64 e 65 del [regolamento unico OCM], e relativi allegati (insieme alle norme nazionali italiane di recepimento di cui all’articolo 2 del [decreto-legge n. 49/2003], ed articolo 2 della [legge n. 468/92], nella parte in cui è richiamato dal predetto articolo 2 del [decreto-legge n. 49/2003]), che includono e non escludono dal computo del quantitativo assegnato agli Stati membri il latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP esportati o destinati al mercato dei paesi extracomunitari e nella misura di detta esportazione, siano in contrasto con le finalità di tutela di cui al [regolamento n. 2081/1992], che protegge le produzioni DOP, con particolare riferimento all’articolo 13, come confermato dal [regolamento n. 510/2006] e dal [regolamento n. 1151/2012], nonché con riferimento anche agli scopi di tutela di cui all’articolo 4 di quest’ultimo e siano altresì in contrasto con gli articoli [32, 39, 40, 41] TFUE e con i principi di certezza del diritto, [tutela del] legittimo affidamento, proporzionalità e non discriminazione, nonché di libera iniziativa economica ai fini dell’esportazione extra UE».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    39

    Con la prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 55, 65 e 78 del regolamento unico OCM debbano essere interpretati nel senso che essi escludono dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonché dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi.

    40

    A tal riguardo occorre rilevare che l’articolo 65, lettere a) e b), del regolamento unico OCM non definisce il «latte» e gli «altri prodotti lattiero-caseari» in funzione del loro impiego per la produzione di specifici prodotti derivati, come i formaggi DOP.

    41

    Inoltre, da un lato, in forza dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, al latte e ai prodotti lattiero-caseari, definiti al suddetto articolo 65, lettere a) e b), è applicabile un regime di quote e tale regime di quote è precisato agli articoli da 66 a 78 del medesimo regolamento. Dall’altro lato, come enunciato all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento unico OCM, quando un produttore supera la quota corrispondente, viene applicato un prelievo sulle eccedenze per i quantitativi interessati, alle condizioni previste nelle sezioni II e III del regolamento stesso.

    42

    Ciò posto, in conformità con la costante giurisprudenza della Corte, le predette disposizioni devono essere interpretate in funzione non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punto 26).

    43

    Orbene, occorre constatare che sia le disposizioni relative al regime delle quote latte sia quelle relative al regime dei prelievi sui quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari commercializzati in aggiunta alle quote non comportano norme specifiche per quanto riguarda i quantitativi di latte destinati alla produzione di altri prodotti lattiero-caseari che beneficiano di una DOP e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi. In particolare, tali disposizioni non fissano i corrispondenti regimi in funzione della denominazione che può essere attribuita a tali prodotti lattiero-caseari e della loro destinazione finale.

    44

    Una siffatta constatazione è corroborata dall’obiettivo del regolamento unico OCM, quale risulta in particolare dal considerando 36 di quest’ultimo, così come dall’obiettivo del regime dei prelievi applicabili ai quantitativi di latte che superano un quantitativo di riferimento, introdotto dal regolamento n. 856/84 e prorogato più volte. Tale obiettivo consiste nel ridurre il divario tra l’offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per raggiungere un migliore equilibrio del mercato stesso. Infatti, nell’ambito del regime delle quote latte e di quello dei prelievi sulle eccedenze il legislatore dell’Unione ha inteso agire sul controllo della crescita di tutta la produzione di latte all’interno dell’Unione, indipendentemente dagli sbocchi di vendita di tali prodotti.

    45

    Lo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione emerge esplicitamente, come sottolineato dal governo italiano e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, dal quinto considerando del regolamento n. 856/84, secondo il quale il quantitativo globale garantito fissato per la Comunità tiene conto al contempo del livello di consumo interno e delle possibilità di esportazione.

    46

    Inoltre, come risulta altresì dal considerando 4 del regolamento n. 248/2008, il legislatore dell’Unione si è basato, al fine di giustificare l’aumento supplementare del 2% delle quote latte assegnate a ciascuno Stato membro, destinato a facilitare la produzione di quantitativi maggiori di latte all’interno dell’Unione e a soddisfare le esigenze del mercato dei prodotti lattiero-caseari, sulla relazione della Commissione sulle prospettive di mercato nel settore, che verteva sia sulla situazione del mercato dell’Unione sia su quella del mercato «mondiale».

    47

    Occorre infine considerare che l’interpretazione suggerita dai ricorrenti nel procedimento principale, secondo la quale i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi devono essere esclusi dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonché dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, presuppone che il latte consegnato dai produttori ai trasformatori, destinato alla produzione di formaggi DOP ai fini dell’esportazione verso paesi terzi, sia precisamente identificabile e rintracciabile al livello di ciascun produttore. Orbene, come sottolineato dal governo italiano e dalla Commissione, ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte e di quello dei prelievi sulle eccedenze il diritto dell’Unione non impone ai produttori di latte di prevedere una siffatta tracciabilità, a seconda che il latte sia o meno destinato alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP da esportare verso paesi terzi.

    48

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 55, 65 e 78 del regolamento unico OCM devono essere interpretati nel senso che essi non escludono dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonché dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi.

    Sulla seconda questione

    49

    Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

    Sulla terza questione

    50

    Con la terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, alla Corte di accertare la validità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento unico OCM nella misura in cui essi non escludono dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonché dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi, tenuto conto sia degli obiettivi di protezione delle DOP, quali risultano dall’articolo 13 del regolamento n. 510/2006, sia degli articoli 32, lettera a), 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), 40, paragrafo 2, e 41, lettera b), TFUE, nonché dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, non discriminazione e libera iniziativa economica.

    51

    Per quanto riguarda, anzitutto, i dubbi del giudice del rinvio in ordine alla conformità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento unico OCM con gli obiettivi di protezione dei prodotti DOP, quali risultano in particolare dall’articolo 13 del regolamento n. 510/2006, occorre constatare, da un lato, che il regime delle quote latte e la normativa sulle DOP presentano obiettivi comuni, fra cui il conseguimento sul mercato di un migliore equilibrio tra l’offerta e la domanda. Certamente, i mezzi utilizzati a tal fine non sono identici, ma nemmeno sono opposti, come risulta segnatamente dal considerando 36 del regolamento unico OCM e dal considerando 2 del regolamento n. 510/2006.

    52

    Infatti, occorre ricordare che, come dichiarato dalla Corte al punto 36 della sentenza del 17 ottobre 2019, Caseificio Cirigliana e a. (C‑569/18, EU:C:2019:873), la normativa applicabile alle DOP tutela i loro beneficiari contro un uso illegittimo di dette denominazioni da parte di terzi che intendano trarre profitto dalla reputazione da esse acquisita.

    53

    Tale normativa è quindi un mezzo di valorizzazione della qualità di un prodotto secondo criteri predefiniti. Il sistema delle quote latte contiene, da parte sua, disposizioni che agiscono sul quantitativo di produzione.

    54

    Dall’altro lato, il giudice del rinvio evoca, a sostegno dei motivi diretti ad escludere dal calcolo delle quote in questione la produzione di latte che serve per la produzione di formaggi DOP destinati all’esportazione verso paesi terzi, il regolamento n. 1898/87, le cui disposizioni sono state abrogate dal regolamento unico OCM con decorrenza 1o luglio 2008, in forza dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultimo, e integrate nel regolamento unico OCM medesimo, come risulta parimenti dal suo considerando 105.

    55

    A tal riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento unico OCM, i prodotti alimentari destinati al consumo umano possono essere commercializzati con l’etichetta «latte» o «prodotti lattiero-caseari» solo se sono conformi alle definizioni e alle denominazioni di cui all’allegato XII di tale regolamento, che verte sulle definizioni e sulle denominazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari di cui a tale disposizione.

    56

    Orbene, detta disposizione non può essere interpretata nel senso che essa prevede l’esclusione dei quantitativi di latte rivolti alla produzione di prodotti che beneficiano di una DOP e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi. Infatti le suddette norme relative alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari miravano a proteggere tale denominazione alla luce della loro composizione naturale, nell’interesse dei produttori e dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, punti 1532), e non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’ambito di applicazione del regime delle quote latte, iscrivendosi piuttosto, come risulta dal considerando 51 del medesimo regolamento, tra le misure volte a disciplinare la commercializzazione e la denominazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e delle materie grasse.

    57

    Ne consegue che gli obiettivi perseguiti con la protezione delle DOP, quali risultano dall’articolo 13 del regolamento n. 510/2006, non impongono che i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi siano esclusi dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento unico OCM.

    58

    Per quanto riguarda i dubbi del giudice del rinvio in ordine alla conformità del regime delle quote latte e di quello dei prelievi sulle eccedenze quali risultano dagli articoli 55, 65 e 78 del regolamento unico OCM con gli articoli del trattato FUE fatti valere dal giudice del rinvio e citati al punto 50 della presente sentenza, occorre ricordare che il legislatore dell’Unione dispone, in materia di politica agricola comune, di un ampio potere discrezionale, corrispondente alle responsabilità politiche che gli articoli da 40 a 43 TFUE gli attribuiscono (sentenza del 14 maggio 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e a., C‑34/08, EU:C:2009:304, punto 44).

    59

    In tale contesto, i dubbi del giudice del rinvio vertono su un’eventuale violazione degli obiettivi sanciti all’articolo 32, lettera a), TFUE da parte del regime delle quote latte e di quello dei prelievi sulle eccedenze come interpretati al punto 48 della presente sentenza. Tale giudice si interroga, infatti, sulla compatibilità di siffatti regimi con l’obiettivo di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi derivante da tale disposizione del trattato FUE.

    60

    A tal riguardo si deve rilevare che, se è vero che, ai sensi dell’articolo 32, lettera a), TFUE, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati in forza del capo 1 del titolo II della Parte terza del trattato FUE, intitolato «Unione doganale», la Commissione si ispira alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi, dall’ordinanza di rinvio non risulta che, in sede di adozione del regime delle quote latte, motivi attinenti alla necessità di promuovere gli scambi fra gli Stati membri e i paesi terzi non siano stati presi in considerazione.

    61

    In ogni caso, anche se l’articolo 32, lettera a), TFUE imponesse al legislatore dell’Unione di non conteggiare i quantitativi di latte rivolti alla produzione di prodotti lattiero-caseari che beneficiano di una DOP e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi, non si può ritenere, in ragione dell’ampio margine discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione nel settore della politica agricola comune, che questi, non escludendo tale latte dal calcolo delle quote e dei prelievi sulle eccedenze, abbia oltrepassato i confini del potere discrezionale che gli è attribuito nell’attuazione di tale politica.

    62

    Per quanto riguarda l’eventuale violazione degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, le istituzioni dell’Unione devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da eventuali contraddizioni fra questi obiettivi considerati separatamente e, se del caso, dare all’uno o all’altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura economica in considerazione dei quali esse adottano le proprie decisioni (sentenza del 14 maggio 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e a., C‑34/08, EU:C:2009:304, punto 45, e ordinanza del 3 dicembre 2019, Fruits de Ponent/Commissione, C‑183/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:1039, punto 25).

    63

    Orbene, da un lato, come la Corte ha dichiarato in riferimento al regolamento n. 1788/2003, accordando la preminenza temporanea all’obiettivo della «stabilizzazione dei mercati», il Consiglio non ha oltrepassato i confini del suo potere discrezionale (sentenza del 14 maggio 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e a., C‑34/08, EU:C:2009:304, punto 51).

    64

    Peraltro, il regime di prelievo mira a ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera, e si iscrive dunque nell’ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest’ultima (v., in particolare, sentenza del 14 maggio 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e a., C‑34/08, EU:C:2009:304, punto 53).

    65

    Lo stesso vale per il regolamento unico OCM. Infatti, risulta in particolare dai considerando 36 e 37 di tale regolamento che quest’ultimo si inserisce nella continuità degli obiettivi perseguiti e degli strumenti istituiti per conseguirli dal regolamento n. 1788/2003.

    66

    Dall’altro lato, quanto all’asserito difetto di considerazione da parte del Consiglio, in violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), TFUE, delle caratteristiche particolari della produzione di latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP al momento della fissazione del regime delle quote latte e di quello dei prelievi sulle eccedenze, mentre le DOP sono strettamente connesse a una determinata area geografica, occorre ricordare che tale disposizione impone anche di tener conto, nell’elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può comportare, «del carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole». Non si può tuttavia ritenere che le peculiarità delle DOP rientrino tra le suddette disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole cui fa riferimento detta disposizione, dato che tali specificità attengono piuttosto alla scelta del legislatore dell’Unione di favorire la diversificazione della produzione agricola valorizzando l’origine dei prodotti.

    67

    Al contrario, il regolamento unico OCM contiene disposizioni che garantiscono una certa flessibilità, permettendo anche di tener conto di disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole, quali le disposizioni del suo articolo 66, paragrafo 3, relativo al riesame dei contingenti nazionali in funzione della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri, o del suo articolo 68, relativo alla possibilità di assegnare ai produttori la totalità o parte delle quote provenienti dalla riserva nazionale, nonché quelle di cui all’articolo 75 del medesimo regolamento, che consente agli Stati membri di adottare misure di trasferimento specifiche di quote a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

    68

    Non si può neppure considerare, per il motivo che i produttori di formaggi DOP non si troverebbero in una situazione analoga a quella degli altri produttori di formaggi, che l’inclusione, nel calcolo delle quote nazionali e in quello dei prelievi sui quantitativi commercializzati in aggiunta a tali quote, dei quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi DOP destinati ad essere esportati verso paesi terzi abbia violato i limiti imposti dall’articolo 40, paragrafo 2, TFUE.

    69

    A tal riguardo occorre ricordare che, secondo tale disposizione, l’organizzazione comune dei mercati agricoli può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all’articolo 39 TFUE e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell’Unione

    70

    Secondo una costante giurisprudenza, il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 14 maggio 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e a., C‑34/08, EU:C:2009:304, punto 67).

    71

    Orbene, come esposto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, il fatto che il formaggio DOP possa essere venduto su un mercato dei prodotti lattiero-caseari esterno ai confini dell’Unione non consente di differenziarlo, per questo solo motivo, dagli altri prodotti lattiero-caseari.

    72

    In ogni caso, la Corte ha dichiarato che, ammesso pure che il regolamento n. 1788/2003, il quale si applica indistintamente a tutti i titolari di quantitativi di riferimento, instauri una disparità di trattamento tra le produzioni di latte destinate alla produzione dei prodotti DOP e quelle destinate alla produzione di altri prodotti lattiero-caseari e colpisca di più, per questo, taluni produttori, una siffatta disparità di trattamento non costituisce una discriminazione, se la misura che l’instaura, adottata nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato e avente ripercussioni differenti per i produttori a seconda della natura specifica della loro produzione, si fonda su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell’organizzazione comune di mercato. Tale è il caso del regime delle quote latte e di quello dei prelievi sulle eccedenze, che sono strutturati in maniera che i quantitativi di riferimento individuali siano fissati ad un livello tale che il loro totale non superi il quantitativo globale garantito di ciascuno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e a., C‑34/08, EU:C:2009:304, punto 69).

    73

    Ne consegue che l’inclusione, nelle produzioni soggette ai suddetti regimi, dei quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una DOP e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi non può essere considerata contraria al principio di non discriminazione.

    74

    Per quanto riguarda un’eventuale violazione dell’articolo 41, lettera b), TFUE, occorre ricordare che, in forza di tale disposizione, per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’articolo 39 TFUE può essere in particolare previsto, nell’ambito della politica agricola comune, di intraprendere azioni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti. Orbene, tale disposizione non comporta obblighi, che in quanto tali graverebbero sulle istituzioni dell’Unione.

    75

    Non si può neppure ritenere che il regime delle quote latte e quello dei prelievi sulle eccedenze violino il principio di proporzionalità. A tale riguardo occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, al punto 83 della sentenza del 14 maggio 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e a. (C‑34/08, EU:C:2009/304), che l’esame del regolamento n. 1788/2003 alla luce del principio di proporzionalità non aveva rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento.

    76

    Lo stesso deve valere per il regolamento unico OCM. Infatti, la limitazione della produzione globale di latte all’interno dell’Unione che tale regolamento prevede consente di agevolare lo smaltimento delle eccedenze di produzione di latte esistenti nell’Unione e quindi di ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari nonché le eccedenze strutturali che ne risultano. Pertanto, non si può ritenere che tale misura sia manifestamente inadeguata a soddisfare l’obiettivo di stabilizzazione e di migliore equilibrio dei mercati, ricordato al considerando 36 di detto regolamento.

    77

    È vero che il regime delle quote latte e quello dei prelievi sulle eccedenze potrebbero incidere maggiormente sui produttori di latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP, i quali sarebbero tenuti ad approvvigionarsi unicamente di latte proveniente da un’area geografica determinata, mentre il meccanismo del mercato agricolo presuppone che, quando la domanda di latte in uno Stato membro eccede l’offerta di latte, tale Stato può importare da altri Stati membri il quantitativo di latte necessario. Tuttavia, tale conseguenza non consente di concludere che, tenuto conto del potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune, il regime delle quote latte sia manifestamente inadeguato a conseguire l’obiettivo principale che esso persegue.

    78

    Per quanto riguarda l’asserita non-conformità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento unico OCM con i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e libera iniziativa economica, occorre rilevare che gli elementi contenuti nell’ordinanza di rinvio non consentono alla Corte di ipotizzare un esame della conformità del regime delle quote e di quello dei prelievi sulle eccedenze, quali previsti da tali disposizioni, con detti principi. In particolare, il giudice del rinvio non espone le ragioni che l’avrebbero indotto a dubitare della validità di tali regimi alla luce dei principi evocati.

    79

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il suo esame non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento unico OCM.

    Sulle spese

    80

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    1)

    Gli articoli 55, 65 e 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, devono essere interpretati nel senso che essi non escludono dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonché dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi.

     

    2)

    L’esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 248/2008.

     

    Bay Larsen

    Toader

    Safjan

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 febbraio 2021.

    Il cancelliere

    A. Calot Escobar

    Il presidente della Sesta Sezione

    L. Bay Larsen


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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