EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CJ0638

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022.
Commissione europea contro European Food SA e a.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Trattato bilaterale di investimento – Clausola compromissoria – Romania – Adesione all’Unione europea – Abrogazione di un regime di incentivi fiscali prima dell’adesione – Lodo che concede il versamento di un risarcimento danni dopo l’adesione – Decisione della Commissione europea che dichiara che tale versamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Competenza della Commissione – Applicazione ratione temporis del diritto dell’Unione – Determinazione della data in cui il diritto di ricevere l’aiuto è conferito al beneficiario – Articolo 19 TUE – Articoli 267 e 344 TFUE – Autonomia del diritto dell’Unione.
Causa C-638/19 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:50

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

25 gennaio 2022 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Trattato bilaterale di investimento – Clausola compromissoria – Romania – Adesione all’Unione europea – Abrogazione di un regime di incentivi fiscali prima dell’adesione – Lodo che concede il versamento di un risarcimento danni dopo l’adesione – Decisione della Commissione europea che dichiara che tale versamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Competenza della Commissione – Applicazione ratione temporis del diritto dell’Unione – Determinazione della data in cui il diritto di ricevere l’aiuto è conferito al beneficiario – Articolo 19 TUE – Articoli 267 e 344 TFUE – Autonomia del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑638/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 agosto 2019,

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e P.‑J. Loewenthal, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata da D. Klebs, R. Kanitz e J. Möller, in qualità di agenti,

Repubblica di Lettonia, rappresentata da K. Pommere, in qualità di agente,

Repubblica di Polonia, rappresentata da D. Lutostańska, B. Majczyna e M. Rzotkiewicz, in qualità di agenti,

intervenienti in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

European Food SA, con sede in Drăgăneşti (Romania),

Starmill SRL, con sede in Drăgăneşti,

Multipack SRL, con sede in Drăgăneşti,

Scandic Distilleries SA, con sede in Oradea (Romania),

Ioan Micula, residente in Oradea,

rappresentati da K. Struckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, avocat, e A. Kadri, solicitor,

Viorel Micula, residente in Oradea,

European Drinks SA, con sede in Ştei (Romania),

Rieni Drinks SA, con sede in Rieni (Romania),

Transilvania General Import-Export SRL, con sede in Oradea,

West Leasing SRL, già West Leasing International SRL, con sede in Păntășești (Romania),

rappresentati da J. Derenne, D. Vallindas e O. Popescu, avocats,

ricorrenti in primo grado,

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da S. Centeno Huerta, in qualità di agente, e successivamente da A. Gavela Llopis, in qualità di agente,

Ungheria,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan (relatore), S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, M. Ilešič, F. Biltgen, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 aprile 2021,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 giugno 2019, European Food e a./Commissione (T‑624/15, T‑694/15 e T‑704/15, EU:T:2019:423; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stata annullata la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – lodo Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 (GU 2015, L 232, pag. 43; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2

Con la sua impugnazione incidentale, il Regno di Spagna chiede anch’esso l’annullamento della sentenza impugnata.

Contesto normativo

Convenzione ICSID

3

La Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, siglata a Washington il 18 marzo 1965 (in prosieguo: la «Convenzione ICSID»), entrata in vigore per la Romania il 12 ottobre 1975, al suo articolo 53, paragrafo 1, dispone quanto segue:

«La sentenza è vincolante per le parti e non può formare oggetto di appello od altro ricorso, al di fuori di quelli previsti dalla presente Convenzione. Ciascuna parte deve eseguire la sentenza nei termini stabiliti (...)».

4

L’articolo 54, paragrafo 1, della Convenzione ICSID così prevede:

«Ogni Stato contraente riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformità alla presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso (...)».

Accordo europeo

5

L’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, concluso e approvato a nome della Comunità con la decisione 94/907/CECA/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994 (GU 1994, L 357, pag. 2; in prosieguo: l’«Accordo europeo»), entrato in vigore il 1o febbraio 1995, al suo articolo 64, paragrafi 1 e 2, prevedeva quanto segue:

«1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell’accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Romania:

(...)

(iii)

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione degli articoli [101, 102 e 107 TFUE]».

6

Gli articoli 69 e 71 dell’Accordo europeo imponevano alla Romania di rendere la propria legislazione nazionale progressivamente compatibile con l’ordinamento comunitario.

TBI

7

Il Trattato bilaterale di investimento, concluso il 29 maggio 2002 tra il governo del Regno di Svezia e il governo rumeno sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti (in prosieguo: il «TBI»), entrato in vigore il 1o luglio 2003, al suo articolo 2, paragrafo 3, prevede quanto segue:

«Ciascuna parte contraente garantisce in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori della controparte e non ostacola, mediante misure arbitrarie o discriminatorie, l’amministrazione, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento o la cessione di detti investimenti da parte di tali investitori».

8

L’articolo 7 del TBI prevede che le controversie tra gli investitori e i paesi firmatari siano disciplinate, in particolare, da un tribunale arbitrale che applica la Convenzione ICSID (in prosieguo: la «clausola compromissoria»).

Trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e atto di adesione

9

In forza del Trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 11), firmato il 25 aprile 2005, la Romania ha aderito all’Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2007.

10

L’articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203; in prosieguo: l’«atto di adesione») così stabilisce:

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni (...) prima dell’adesione vincolano (…) la Romania e si applicano in [tale Stato] alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

11

L’allegato V all’atto di adesione contiene un titolo 2, intitolato «Politica della concorrenza», che contiene, ai punti 1 e 5, disposizioni specifiche relative ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione in Romania prima della data di adesione all’Unione e che sono ancora applicabili dopo tale data.

Regolamento n. 659/1999

12

Intitolato «Procedimento d’indagine formale», l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 (GU 2013, L 204, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 659/1999»), al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato [interno]. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. (...)».

Fatti e decisione controversa

13

I fatti, quali risultano dai punti da 1 a 42 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.

14

Il 2 ottobre 1998 le autorità rumene hanno adottato l’ordinanza governativa d’emergenza n. 24/1998 (in prosieguo: la «EGO 24»), che concedeva a taluni investitori in regioni svantaggiate, che avevano ottenuto un certificato di investitore permanente, una serie di incentivi fiscali tra cui, in particolare, agevolazioni quali l’esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto per i macchinari, il rimborso dei dazi doganali sulle materie prime o ancora l’esenzione dal pagamento dell’imposta societaria sugli utili applicabili fino a quando l’area interessata dall’investimento continuasse a essere qualificata come «regione svantaggiata».

15

Con la decisione del 25 marzo 1999, applicabile a partire dal 1o aprile 1999, il governo rumeno ha qualificato come «regione svantaggiata», per una durata di dieci anni, l’area mineraria Ştei-Nucet, dipartimento di Bihor (Romania).

16

Al fine di rispettare l’obbligo di ravvicinamento progressivo tra la legislazione rumena e quella dell’Unione, previsto dall’Accordo europeo, la Romania ha adottato, nel corso del 1999, la legge n. 143/1999, in materia di aiuti di Stato, entrata in vigore il 1o gennaio 2000. Tale legge definiva gli aiuti di Stato negli stessi termini utilizzati all’articolo 64 dell’Accordo europeo e all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa designava altresì, quali autorità nazionali incaricate della vigilanza sugli aiuti di Stato, competenti a valutare la compatibilità degli aiuti di Stato concessi dalla Romania alle imprese, il Consiliul Concurenţei (Consiglio per la concorrenza, Romania) e l’Oficiul Concurenței (Ufficio per la concorrenza, Romania).

17

Con la decisione n. 244/2000 del 15 maggio 2000, il Consiglio per la concorrenza ha ritenuto che diversi incentivi fiscali concessi in forza della EGO 24 costituissero aiuti di Stato e dovessero quindi essere soppressi.

18

Il 1o luglio 2000 l’ordinanza governativa d’emergenza n. 75/2000 (in prosieguo: la «EGO 75») ha modificato la EGO 24 mantenendo gli incentivi fiscali di cui trattasi (in prosieguo, congiuntamente: il «regime di incentivi fiscali di cui trattasi»).

19

Il Consiglio per la concorrenza ha proposto ricorso dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania), a sostegno del quale ha fatto valere che, nonostante l’adozione della EGO 75, la propria decisione n. 244/2000 non era stata attuata. Tale ricorso è stato respinto il 26 gennaio 2001, con la motivazione che la EGO 75 doveva essere considerata una misura legislativa e che, pertanto, la sua legittimità non poteva essere contestata dal Consiglio per la concorrenza in forza della legge n. 143/1999. Con sentenza del 19 febbraio 2002 l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Alta corte di cassazione e di giustizia, Romania) ha confermato tale decisione.

20

I sigg. Ioan e Viorel Micula, cittadini svedesi residenti in Romania, sono gli azionisti di maggioranza della società European Food and Drinks Group, le cui attività riguardano la produzione di alimenti e bevande nella regione di Ștei-Nucet, dipartimento di Bihor. La società European Food and Drinks Group detiene la European Food SA, la Starmill SRL, la Multipack SRL, la Scandic Distilleries SA, la European Drinks SA, la Rieni Drinks SA, la Transilvania General Import-Export SRL e la West Leasing International SRL.

21

Sulla base dei certificati di investitori permanenti ottenuti il 1o giugno 2000 dalla European Food e il 17 maggio 2002 dalla Starmill e dalla Multipack, queste tre società hanno effettuato alcuni investimenti nell’area mineraria di Ștei-Nucet.

22

Nel febbraio 2000 sono iniziati i negoziati di adesione della Romania all’Unione. In tale contesto, l’Unione ha constatato, nella posizione comune del 21 novembre 2001, l’esistenza in Romania di «alcuni regimi di aiuti esistenti e nuovi incompatibili che non [erano] stati allineati all’acquis», tra cui gli «strumenti previsti ai sensi [del regime di incentivi fiscali di cui trattasi]».

23

Il 26 agosto 2004 la Romania ha abrogato tutte le misure concesse dal regime di incentivi fiscali di cui trattasi, ad eccezione dell’esenzione dall’imposta societaria sugli utili, precisando che, «[a]l fine di rispettare i criteri previsti dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, e per completare i negoziati di cui al capitolo 6 (Politica di concorrenza), [era] necessario sopprimere tutte le forme di aiuti di Stato nella legislazione nazionale incompatibili con l’acquis comunitario relativo a questo settore». Tale abrogazione è entrata in vigore il 22 febbraio 2005.

24

Il 28 luglio 2005 i sigg. Ioan e Viorel Micula, la European Food, la Starmill e la Multipack (in prosieguo: i «ricorrenti in arbitrato») hanno chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, in conformità all’articolo 7 del TBI, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dall’abrogazione del regime di incentivi fiscali di cui trattasi.

25

Il 1o gennaio 2007 la Romania ha aderito all’Unione.

26

Con decisione del 24 settembre 2008 il tribunale arbitrale ha dichiarato ricevibile la domanda di arbitrato.

27

Con il lodo dell’11 dicembre 2013 (in prosieguo: il «lodo»), il tribunale arbitrale ha considerato che, abrogando il regime di incentivi fiscali di cui trattasi anteriormente al 1o aprile 2009, la Romania ha violato il legittimo affidamento dei ricorrenti in arbitrato, che ritenevano che tali incentivi sarebbero stati disponibili, essenzialmente nella stessa forma, fino al 31 marzo 2009 compreso, non ha agito in modo trasparente, poiché non ha avvisato tempestivamente tali ricorrenti, e non ha garantito un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da detti ricorrenti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, TBI. Pertanto, il tribunale arbitrale ha condannato la Romania a versare ai ricorrenti in arbitrato, a titolo di risarcimento danni, la somma di 791882452 lei rumeni (RON) (circa 178 milioni di EUR), somma fissata tenendo principalmente conto dei danni asseritamente subìti da tali ricorrenti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2005 e il 31 marzo 2009.

28

Il 31 gennaio 2014 i servizi della Commissione hanno informato le autorità rumene del fatto che qualsiasi attuazione o esecuzione del lodo sarebbe stata ritenuta costitutiva di un nuovo aiuto e avrebbe dovuto essere oggetto di notifica alla Commissione.

29

Il 20 febbraio 2014 le autorità rumene hanno informato i servizi della Commissione del versamento di una parte della somma concessa dal tribunale arbitrale ai ricorrenti in arbitrato a titolo di risarcimento danni, mediante compensazione delle tasse e delle imposte dovute alle autorità rumene dalla European Food.

30

Il 26 maggio 2014 la Commissione ha adottato la decisione C(2014) 3192 final, che ordinava alla Romania di sospendere immediatamente qualsiasi azione potesse dare luogo all’attuazione o all’esecuzione del lodo, sulla base del rilievo che un’azione del genere sarebbe apparsa come costitutiva di un aiuto di Stato illegittimo, fino a quando la Commissione non avesse adottato una decisione finale sulla compatibilità di tale misura con il mercato interno.

31

Con lettera del 1o ottobre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione alla parziale esecuzione del lodo da parte della Romania all’inizio del 2014 e a qualsivoglia attuazione o esecuzione successiva del lodo.

32

Il 29 maggio 2015 le autorità rumene hanno trasferito il saldo dell’importo dovuto in forza del lodo e, pertanto, hanno ritenuto di averlo attuato integralmente.

33

Il 30 marzo 2015 la Commissione ha adottato la decisione controversa. L’articolo 1 di quest’ultima prevede che il versamento del risarcimento danni concesso dal lodo all’unità economica unica composta dai sigg. Ioan e Viorel Micula, dalle società European Food, Starmill, Multipack, European Drinks, Rieni Drinks, Scandic Distilleries, Transilvania General Import-Export e West Leasing International costituisce un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno. Conformemente all’articolo 2 di tale decisione, la Romania è tenuta a non versare alcun aiuto incompatibile di cui all’articolo 1 di detta decisione e a recuperare quelli già versati ai soggetti che compongono tale unità economica, nonché tutti gli aiuti versati a tali soggetti che non siano stati notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE o qualsiasi aiuto versato dopo la data di adozione della medesima decisione.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

34

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 6, il 30 e il 28 novembre 2015, la European Food, la Starmill, la Multipack e la Scandic Distilleries, nella causa T‑624/15, il sig. Ioan Micula, nella causa T‑694/15, e il sig. Viorel Micula, la European Drinks, la Rieni Drinks, la Transilvania General Import-Export nonché la West Leasing International, nella causa T‑704/15, hanno presentato ciascuno un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, volto a ottenere l’annullamento della decisione controversa. Il Regno di Spagna e l’Ungheria sono stati autorizzati dal Tribunale a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Ai sensi dell’articolo 68 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha riunito queste tre cause ai fini della decisione definitiva.

35

Il Tribunale ha considerato che, a sostegno del loro ricorso, tali ricorrenti deducevano sette motivi. Il primo motivo verteva sull’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione controversa e su uno sviamento di potere, nonché sulla violazione dell’articolo 351 TFUE e dei principi generali del diritto. Il secondo motivo riguardava la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il terzo motivo era attinente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il quarto motivo verteva sull’erronea valutazione della compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato interno. Il quinto motivo concerneva l’erronea determinazione dei beneficiari dell’aiuto e un difetto di motivazione. Il sesto motivo riguardava un errore di diritto relativo al recupero dell’aiuto. Infine, il settimo motivo verteva su una violazione del diritto di essere ascoltato, dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999.

36

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la prima parte del primo motivo dedotto nella causa T‑704/15 e la prima parte del secondo motivo dedotto nelle cause T‑624/15 e T‑694/15, vertenti, da un lato, sulla mancanza di competenza della Commissione ad adottare la decisione controversa ai sensi dell’articolo 108 TFUE e, dall’altro, sull’assenza di un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, conferito dal versamento del risarcimento danni in quanto, in particolare, il presunto vantaggio è stato attribuito prima dell’adesione della Romania all’Unione. Esso ha sostanzialmente statuito, ai punti da 59 a 93 di tale sentenza, che, adottando la decisione controversa, la Commissione aveva applicato retroattivamente le sue competenze ai sensi dell’articolo 108 TFUE e del regolamento n. 659/1999 a fatti anteriori a detta adesione e che, pertanto, la Commissione non poteva qualificare la misura in esame – vale a dire, secondo tale decisione, il versamento dell’indennizzo concesso dal tribunale arbitrale in riparazione del danno che i ricorrenti in arbitrato sostengono di aver subìto a causa dell’abrogazione da parte di tale Stato del regime di incentivi fiscali di cui trattasi – come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

37

Inoltre, il Tribunale ha accolto la seconda parte del secondo motivo dedotto nelle cause T‑624/15 e T‑694/15 e la prima parte del secondo motivo dedotto nella causa T‑704/15, relative, in sostanza, all’errore di qualificazione giuridica del lodo alla luce delle nozioni di «vantaggio» e di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107 TFUE. A tale riguardo, il Tribunale ha sostanzialmente statuito, ai punti da 98 a 111 della sentenza impugnata, che, poiché il diritto dell’Unione non era applicabile ratione temporis e la Commissione non era competente ai sensi dell’articolo 108 TFUE nonché del regolamento n. 659/1999, la decisione controversa era viziata da illegittimità nella parte in cui qualificava come «vantaggio» e come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’attribuzione di tale indennizzo, quantomeno per il periodo precedente la data di entrata in vigore del diritto dell’Unione in Romania.

38

Il Tribunale annullava pertanto nella sua interezza la decisione controversa, senza esaminare le altre parti di detti motivi né gli altri motivi.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

39

Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere la prima parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo di primo grado nella causa T‑704/15, nonché la prima e la seconda parte del secondo motivo dedotte nelle cause T‑624/15 e T‑694/15;

rinviare le cause riunite T‑624/15, T‑694/15 e T‑704/15 al Tribunale, affinché statuisca sugli altri motivi, e

riservare le spese.

40

La European Food, la Starmill, la Multipack e la Scandic Distilleries, nonché il sig. Ioan Micula (in prosieguo, congiuntamente: «European Food e a.») chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

in subordine, annullare la decisione controversa;

in ulteriore subordine, rinviare le cause dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione e le parti intervenienti a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle di European Food e a. relative al procedimento di primo grado e a quello di impugnazione.

41

Il sig. Viorel Micula, la European Drinks, la Rieni Drinks, la Transilvania General Import-Export e la West Leasing (in prosieguo, congiuntamente: «Viorel Micula e a.») chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

in subordine, accogliere il secondo motivo di primo grado nella causa T‑704/15 e annullare pertanto la decisione controversa;

in ulteriore subordine, rinviare le cause dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle di Viorel Micula e a. relative al procedimento di primo grado e a quello di impugnazione, e

condannare il Regno di Spagna e l’Ungheria a farsi carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e a quello di impugnazione.

42

Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione, annullare la sentenza impugnata e respingere il ricorso di primo grado in quanto irricevibile, e

in subordine, accogliere l’impugnazione, annullare la sentenza impugnata e respingere il ricorso di primo grado in quanto infondato.

43

Con la sua impugnazione incidentale, il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere in quanto irricevibile il ricorso di primo grado, e

condannare European Food e a. e Viorel Micula e a. alle spese.

44

La Commissione chiede l’accoglimento dell’impugnazione incidentale.

45

European Food e a. nonché Viorel Micula e a. chiedono il rigetto dell’impugnazione incidentale e la condanna, da un lato, del Regno di Spagna, della Commissione e delle parti intervenienti a farsi carico delle proprie spese relative all’impugnazione incidentale nonché, dall’altro, la condanna del Regno di Spagna a farsi carico delle spese sostenute da European Food e a. e da Viorel Micula e a. nell’ambito di tale impugnazione.

46

Con lettere, rispettivamente, del 25 novembre e del 5 dicembre 2019, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lettonia hanno chiesto di intervenire ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a sostegno della Commissione.

47

Con decisioni del presidente della Corte, rispettivamente, del 6 e del 9 gennaio 2020, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lettonia sono state autorizzate a intervenire, quest’ultima, conformemente all’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, unicamente per presentare le sue osservazioni durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una, poiché la sua istanza di intervento è stata proposta dopo la scadenza del termine stabilito dall’articolo 190, paragrafo 2, di tale regolamento.

48

Con lettere del 17 marzo 2020, European Food e a. e Viorel Micula e a. hanno chiesto alla Corte di escludere, in quanto parte del presente procedimento, il Regno di Spagna e, pertanto, di respingere la comparsa di risposta all’impugnazione principale depositata da tale Stato membro. A sostegno di tale domanda, dette parti rilevano che, in quanto Stato membro, il Regno di Spagna certo non era tenuto a dimostrare un interesse a intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale sulla base dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia, conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale, incluso uno Stato membro, dovrebbero dimostrare, per avere la qualità di parte nel procedimento di impugnazione, un interesse all’accoglimento o al rigetto di tale impugnazione. Tale condizione, che è stata introdotta in occasione della rifusione di detto regolamento durante il 2012, dovrebbe applicarsi anche agli Stati membri.

49

Con lettere del 29 marzo 2020 la cancelleria della Corte, facendo seguito alla decisione adottata dal presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha informato tali parti del rigetto della loro domanda, in quanto il Regno di Spagna, essendo stato autorizzato, quale Stato membro, a intervenire in primo grado ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è a pieno diritto parte nell’impugnazione.

50

Con lettera del 16 dicembre 2020 la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire a norma dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a sostegno della Commissione.

51

Con decisione del presidente della Corte del 12 gennaio 2021 tale Stato membro è stato autorizzato a intervenire, conformemente all’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, per presentare le sue osservazioni durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una, poiché la sua istanza di intervento è stata proposta dopo la scadenza del termine stabilito dall’articolo 190, paragrafo 2, di detto regolamento.

Sulla domanda di riapertura della fase orale

52

Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 12 e il 14 luglio 2021, European Food e a. nonché Viorel Micula e a. hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento. A sostegno della loro domanda, essi fanno sostanzialmente valere di essere in disaccordo con le conclusioni dell’avvocato generale su due punti.

53

In primo luogo, l’avvocato generale valuterebbe erroneamente, al paragrafo 138 delle sue conclusioni, le conseguenze, ai fini della risposta da fornire alla prima parte del secondo motivo presentata nelle cause T‑624/15 e T‑694/15, dell’errore di diritto nel quale, a suo avviso, il Tribunale sarebbe incorso, quando quest’ultimo ha dichiarato che il presunto aiuto di Stato è stato concesso alla data dell’abrogazione del regime di incentivi fiscali di cui trattasi, in violazione del TBI. È vero che tale errore di diritto giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata, dal momento che il diritto di ricevere detto aiuto risulterebbe non da tale abrogazione, bensì da un lodo pronunciato successivamente all’adesione della Romania all’Unione. Tuttavia, contrariamente a quanto propone l’avvocato generale, la prima parte di tale secondo motivo dovrebbe essere accolta, dal momento che in quest’ultima si contesta alla Commissione di aver considerato, nella decisione controversa, che l’aiuto di Stato di cui trattasi risultasse non dal lodo, bensì dal versamento stesso del risarcimento danni concesso da tale lodo, mentre il versamento di una somma concessa a tale titolo non conferirebbe alcun vantaggio supplementare rispetto a detto lodo. Anche l’individuazione precisa della misura di aiuto di Stato di cui trattasi sarebbe una questione determinante affrontata nell’ambito del secondo motivo nella causa T‑704/15 di modo che, se la Corte dovesse seguire il ragionamento esposto dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, essa dovrebbe rinviare l’esame di tale questione al Tribunale.

54

In secondo luogo, l’avvocato generale riterrebbe erroneamente, al paragrafo 135 delle sue conclusioni, che qualsiasi misura adottata dopo la pronuncia del lodo, al momento della sua attuazione da parte della Romania, possa costituire un aiuto di Stato. Infatti, solo tale lodo potrebbe condurre all’attribuzione di un simile aiuto dal momento che, conformemente all’articolo 53 della Convenzione ICSID, l’obbligo incombente alla Romania di risarcire i danni deriverebbe da detto lodo, senza che sia necessario che le autorità rumene espletino ulteriori pratiche amministrative o giudiziarie. In particolare, la procedura di riconoscimento del lodo costituirebbe una mera formalità amministrativa per il solo caso in cui tale Stato non rispetti il suddetto lodo.

55

Al riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la possibilità per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

56

Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

57

Tuttavia, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o se, dopo la chiusura di tale fase, una parte abbia prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.

58

Nel caso di specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene tuttavia di disporre, al termine della fase scritta del procedimento e dell’udienza di discussione svoltasi dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per statuire nella presente causa. Essa rileva inoltre che le domande di riapertura della fase orale del procedimento presentate da European Food e a. nonché da Viorel Micula e a. non rivelano alcun fatto nuovo tale da poter influenzare la decisione che essa è chiamata a pronunciare nella suddetta causa.

59

In tali circostanze, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sull’impugnazione principale

60

A fondamento della sua impugnazione, la Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalle intervenienti, deduce tre motivi.

61

Con il primo motivo, costituito da due parti, essa sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto avendo statuito che la Commissione non era competente ad adottare la decisione controversa. La prima parte di tale motivo, dedotta in via principale, verte sulla violazione da parte del Tribunale, dell’articolo 108 TFUE, mentre la seconda parte di detto motivo, dedotta in subordine, verte sulla violazione dell’allegato V, capo 2, all’Atto di adesione.

62

Con il secondo motivo, costituito da due parti, essa fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, avendo statuito che il diritto dell’Unione non si applicava all’indennizzo concesso dal lodo. La prima parte di tale motivo, dedotta in via principale, verte sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 2 dell’Atto di adesione e delle norme di applicazione del diritto dell’Unione ratione temporis, mentre la seconda parte di detto motivo, dedotta in subordine, verte sulla violazione dell’Accordo europeo.

63

Con il terzo motivo la Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di vantaggio e avrebbe omesso di esaminare la motivazione della decisione controversa nel suo complesso, quando ha ritenuto che l’indennizzo in questione non costituisse un vantaggio di tal genere.

64

Occorre anzitutto esaminare congiuntamente il primo motivo, considerato nella sua prima parte, e il secondo motivo.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

65

European Food e a. nonché Viorel Micula e a. fanno valere che l’argomento sviluppato, in particolare, a sostegno del primo motivo, considerato nella sua prima parte, e del secondo motivo, considerato nelle sue due parti, sarebbe irricevibile, se non addirittura inconferente, per diverse ragioni.

66

In primo luogo, la determinazione della data in cui l’aiuto di Stato di cui trattasi è stato attribuito, che sostanzialmente costituisce l’oggetto del primo e del secondo motivo, considerati nelle loro prime parti, rientrerebbe in una constatazione di fatto. Pertanto, essa non potrebbe essere oggetto di impugnazione. Infatti, il Tribunale avrebbe constatato sovranamente che il lodo ha avuto ad oggetto il risarcimento dei ricorrenti in arbitrato a causa di un evento verificatosi prima dell’adesione della Romania all’Unione, ossia l’abrogazione da parte di tale Stato, in violazione del TBI, del regime di incentivi fiscali di cui trattasi, e che tale lodo non ha prodotto alcun effetto dopo detta adesione. Poiché il Tribunale avrebbe così dimostrato, in effetti, che il versamento dell’indennizzo rappresentava solo l’esecuzione di un diritto anteriore, tale versamento non potrebbe costituire un vantaggio ex articolo 107, paragrafo 1, TFUE, circostanza che sarebbe sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa.

67

Inoltre, secondo European Food e a., l’argomento sviluppato dalla Commissione, relativo alla data in cui l’aiuto di Stato in questione è stato attribuito, non sarebbe sufficientemente preciso. In particolare, l’impugnazione ometterebbe di precisare i motivi della sentenza impugnata che sarebbero viziati da un errore di diritto. Inoltre, essa non esporrebbe in che misura tale sentenza interpreti o applichi erroneamente la giurisprudenza della Corte, né indicherebbe i fatti che sono stati oggetto di una qualificazione asseritamente erronea.

68

In secondo luogo, poiché l’aiuto di Stato individuato nella decisione controversa sarebbe costituito non dal diritto all’indennizzo di cui trattasi, e neppure dal lodo, bensì dal versamento di tale indennizzo, ben dopo l’adesione della Romania all’Unione, gli argomenti con i quali la Commissione fa valere, in particolare a sostegno del suo secondo motivo, considerato nella sua seconda parte, che essa è competente ad esaminare una misura idonea a costituire un aiuto di Stato concesso prima di tale adesione dovrebbero essere respinti in quanto inconferenti. Ciò si verificherebbe anche per l’argomento con il quale la Commissione fa valere, a sostegno del suo primo motivo, considerato nella sua prima parte, che l’aiuto di Stato di cui trattasi risulterebbe dalla trasformazione di tale lodo in un titolo esecutivo o dalla pronuncia di detto lodo. Infatti, l’accoglimento di tali argomenti implicherebbe che la Commissione abbia erroneamente constatato, in tale decisione, che detto aiuto è stato attribuito mediante il versamento dell’indennizzo. Orbene, qualsiasi tentativo della Commissione di modificare o completare ex post la motivazione di detta decisione sarebbe irricevibile.

69

In terzo luogo, l’argomento con il quale la Commissione deduce, a sostegno della seconda parte del suo secondo motivo, una violazione dell’Accordo europeo dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile o inconferente. Infatti, da un lato, con tale argomento la Commissione ammetterebbe necessariamente che il Tribunale ha correttamente ritenuto che qualsiasi eventuale attribuzione di un aiuto di Stato sarebbe avvenuta, nel caso di specie, prima dell’adesione della Romania all’Unione, il che sarebbe in contrasto con i termini della decisione controversa. Dall’altro, poiché tale decisione è stata adottata sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE, la Commissione non potrebbe, nella fase della presente impugnazione, fondarsi sull’Accordo europeo. Infatti, il giudice dell’Unione non potrebbe sostituire alla base giuridica adottata da detta decisione un’altra base giuridica.

70

La Commissione ritiene che il primo motivo, considerato nella sua prima parte, e il secondo motivo, considerato nelle sue due parti, siano ricevibili.

Giudizio della Corte

71

In primo luogo, occorre ricordare che, dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è, pertanto, il solo competente ad accertare e valutare i fatti rilevanti nonché gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

72

Per contro, qualora il Tribunale abbia accertato o valutato determinati fatti, la Corte è competente a esercitare il suo controllo, allorché il Tribunale ha qualificato la loro natura giuridica e ne ha fatto derivare conseguenze di diritto. Il potere di controllo della Corte si estende, in particolare, alla questione dell’applicazione, da parte del Tribunale, dei criteri giuridici corretti nella sua valutazione dei fatti (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

73

Nel caso di specie, si deve constatare che le prime parti del primo e del secondo motivo sollevano la questione di stabilire se, nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, un lodo abbia attribuito un risarcimento dei danni asseritamente subìti a causa dell’abrogazione di un regime di incentivi fiscali in violazione di un TBI, un aiuto di Stato sia stato «concesso», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla data del versamento effettivo di tale indennizzo in esecuzione di detto lodo, come sostiene la Commissione, in quanto il diritto all’indennizzo si è definitivamente costituito alla data in cui tale lodo è divenuto esecutivo secondo il diritto nazionale, oppure alla data di tale abrogazione, come sostengono European Food e a. e Viorel Micula e a., in quanto, come statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata, il diritto all’indennizzo è sorto in quest’ultima data.

74

Orbene, una simile questione costituisce manifestamente una questione di diritto, dal momento che implica il fatto di determinare la data in cui l’aiuto è stato «concesso», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e di verificare se il Tribunale abbia proceduto a un’interpretazione e a un’applicazione corrette dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché un’esatta qualificazione giuridica dei fatti al fine di definire la data in cui l’aiuto è stato «concesso», ai sensi di tale disposizione.

75

Inoltre, per quanto riguarda l’affermazione relativa al carattere impreciso dell’argomento sviluppato dalla Commissione su tale punto, occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata).

76

Orbene, nel caso di specie, a tale riguardo è sufficiente rilevare che la Commissione ha precisato nella sua impugnazione che essa contestava, con i suoi motivi primo e secondo, i punti da 66 a 80 e da 83 a 88 della sentenza impugnata e che essa ha sviluppato, a tal fine, un’argomentazione chiara e dettagliata che esponeva le ragioni per le quali questi ultimi erano, a suo avviso, viziati da errori di diritto.

77

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura secondo cui la Commissione tenterebbe, con la sua impugnazione, di modificare o di integrare la decisione controversa per quanto riguarda la natura dell’aiuto di Stato cui essa si riferisce, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte citata al punto 75 della presente sentenza, un motivo di impugnazione deve, pena l’irricevibilità, mirare a ottenere l’annullamento non della decisione controversa in primo grado, bensì della sentenza del Tribunale di cui si chiede l’annullamento, mediante un argomento specificamente inteso a individuare l’errore di diritto che vizierebbe tale sentenza. Pertanto, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione in cui fa valere motivi derivanti dalla stessa sentenza impugnata e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

78

Orbene, nel caso di specie, come risulta dal punto 73 della presente sentenza, la Commissione cerca, con la sua impugnazione, in particolare con i suoi motivi primo e secondo, considerati nelle loro prime parti, di rimettere in discussione le ragioni in base alle quali il Tribunale ha giudicato, nella sentenza impugnata, che l’aiuto di Stato di cui alla decisione controversa era stato attribuito nel momento dell’abrogazione da parte della Romania, in presunta violazione del TBI, del regime di incentivi fiscali di cui trattasi, prima dell’adesione di tale Stato all’Unione, cosicché tale istituzione non era competente ad adottare detta decisione ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

79

Un simile argomento, vertente sulla motivazione di tale sentenza, è ricevibile in sede di impugnazione, indipendentemente dalla motivazione della decisione controversa e, in particolare, dai profili esatti della misura che la Commissione ha considerato, in tale decisione, un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

80

Per contro, occorre sottolineare al riguardo che, poiché la competenza della Corte in sede di impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 47 e giurisprudenza ivi citata), quest’ultima non può statuire, nell’ambito della presente impugnazione, su motivi e argomenti che non siano stati esaminati dal Tribunale, in particolare quelli vertenti sulla questione di stabilire se la misura in esame costituisse materialmente un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

81

Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sulla violazione dell’Accordo europeo, oggetto del secondo motivo, considerato nella sua seconda parte, esso deve essere ritenuto ricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 77 della presente sentenza. In esso, infatti, la Commissione sostiene che il Tribunale, al punto 87 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in un errore di diritto quando ha escluso, in violazione degli articoli 267 e 344 TFUE, la rilevanza della sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), in quanto il tribunale arbitrale non sarebbe stato tenuto ad applicare il diritto dell’Unione ai fatti di cui era investito, avvenuti prima dell’adesione della Romania all’Unione. Al riguardo è irrilevante che tale argomento sia, eventualmente, privo di nesso con le constatazioni effettuate dalla Commissione nella decisione controversa, dato che quest’ultima, come ricordato al punto 77 della presente sentenza, non è oggetto dell’impugnazione.

82

Di conseguenza, il primo motivo, considerato nella sua prima parte, e il secondo motivo, considerato nelle sue due parti, sono ricevibili.

Nel merito

Argomenti delle parti

– Sul primo motivo, considerato nella sua prima parte

83

Con la prima parte del suo primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente giudicato, ai punti da 68 a 80 e 86 della sentenza impugnata, che il diritto all’indennizzo dei ricorrenti in arbitrato concesso dal lodo è stato conferito a questi ultimi il 22 febbraio 2005, vale a dire prima dell’adesione della Romania all’Unione, quando tale Stato ha abrogato il regime di incentivi fiscali di cui trattasi e che, pertanto, l’abrogazione di detto regime costituisce la misura di aiuto di Stato in questione, mentre tale aiuto sarebbe costituito dal versamento del suddetto indennizzo dopo tale adesione.

84

Ne risulterebbe che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, consistente nell’interpretazione e nell’applicazione erronee della giurisprudenza della Corte relativa alla data in cui un aiuto di Stato è attribuito ai fini dell’esercizio della competenza che essa detiene in forza dell’articolo 108 TFUE. Da tale errore deriverebbe un altro errore di diritto, consistente in un’erronea qualificazione giuridica dei fatti riguardo alla misura con la quale la Romania ha concesso il presunto aiuto di Stato di cui trattasi.

85

La questione di stabilire se la Commissione fosse competente ad adottare la decisione controversa ai sensi dell’articolo 108 TFUE dipenderebbe dalla data in cui la Romania ha adottato la misura idonea a costituire l’aiuto di Stato. A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke (C‑129/12, EU:C:2013:200, punti 4041), risulterebbe che l’esistenza di un titolo giuridico in base al quale può essere richiesto il versamento immediato di un aiuto costituisce il criterio giuridico di qualificazione di un aiuto di Stato.

86

Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti in arbitrato avrebbero ottenuto il diritto all’indennizzo di cui trattasi solo quando il lodo è divenuto esecutivo in forza del diritto nazionale. Infatti, il diritto incondizionato al versamento del risarcimento danni concesso in seguito all’abrogazione del regime di incentivi fiscali di cui trattasi risulterebbe da detto lodo, in combinato disposto con il diritto nazionale che obbliga la Romania a darvi esecuzione. Di conseguenza, il versamento da parte della Romania, sia esso volontario o mediante esecuzione forzata, di tale indennizzo sarebbe stato giustamente qualificato come aiuto di Stato dalla decisione controversa. Poiché detto aiuto di Stato è stato concesso dopo l’adesione della Romania all’Unione, la Commissione sarebbe quindi stata competente ad adottare tale decisione.

87

In ogni caso, occorrerebbe tener conto della necessità di garantire che il divieto di aiuti di Stato previsto all’articolo 64, paragrafo 1, iii), dell’Accordo europeo e all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non sia eluso mediante una clausola compromissoria contenuta in un TBI che vincoli taluni Stati membri. Il Tribunale avrebbe ignorato tale contesto nella sentenza impugnata.

88

European Food e a. nonché Viorel Micula e a. ritengono che il Tribunale abbia proceduto a una corretta applicazione dei principi relativi alla data in cui gli aiuti di Stato sono attribuiti, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte.

89

Infatti, dalla sentenza del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke (C‑129/12, EU:C:2013:200, punti 4041), risulterebbe che gli aiuti di Stato devono essere considerati concessi nel momento in cui il diritto di riceverli è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile. Per quanto riguarda il risarcimento danni, si dovrebbe ritenere che il diritto al risarcimento di un danno sorga nel momento in cui si è verificato il fatto generatore di tale danno, poiché ogni evento successivo sarebbe accessorio e non modificherebbe la natura o il valore dei diritti stabiliti alla data del fatto generatore.

90

Il Tribunale avrebbe quindi correttamente dichiarato, al punto 75 della sentenza impugnata, che il diritto all’indennizzo, confermato dal lodo, è sorto il 22 febbraio 2005, al momento dell’abrogazione da parte della Romania, in violazione del TBI, del regime di incentivi fiscali di cui trattasi e che, pertanto, la Commissione non era competente ad adottare la decisione controversa, ai sensi dell’articolo 108 TFUE. Così facendo, il Tribunale avrebbe avuto ragione nel giudicare che la Commissione aveva erroneamente concluso che il presunto aiuto di Stato era stato attribuito mediante il versamento dell’indennizzo concesso da tale lodo.

91

In particolare, la data in cui il lodo è stato integrato nell’ordinamento giuridico nazionale sarebbe irrilevante. Infatti, tale lodo non avrebbe dato origine a diritti che non esistevano prima dell’adesione della Romania all’Unione, poiché una decisione, sia essa giudiziaria o arbitrale, che concede un risarcimento danni a titolo di un danno causato da un atto illecito non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo nei confronti di diritti e obblighi sorti quando tale atto illecito è stato commesso. Inoltre, in forza dell’articolo 54 della Convenzione ICSID, la Romania sarebbe tenuta a riconoscere e ad eseguire il lodo, indipendentemente dallo status del medesimo nel diritto processuale rumeno.

92

Il Tribunale avrebbe quindi correttamente giudicato che l’attuazione del lodo rappresenta soltanto l’esecuzione di un diritto che è sorto il 22 febbraio 2005, dato che né tale lodo o la sua registrazione in Romania né la sua successiva esecuzione nei confronti di quest’ultima conferirebbero ai ricorrenti in arbitrato un qualsivoglia vantaggio supplementare rispetto ai diritti di cui essi avrebbero già goduto a tale data.

93

Peraltro, non sarebbe l’abrogazione del regime di incentivi fiscali di cui trattasi, bensì la violazione del TBI da parte della Romania ad aver conferito ai ricorrenti in arbitrato il diritto di ricevere l’indennizzo il cui versamento è stato qualificato dalla decisione controversa come costitutivo di un aiuto di Stato. Il tribunale arbitrale avrebbe quindi potuto dichiarare definitivamente la responsabilità della Romania a causa di detta violazione prima dell’adesione di tale Stato all’Unione. Né il lodo né il calcolo dell’importo esatto del risarcimento concesso sarebbero quindi rilevanti al fine di determinare la data in cui il diritto di ricevere l’aiuto di Stato è conferito ai suoi beneficiari.

– Sul secondo motivo

94

Con la prima parte del secondo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale, avendo dichiarato, ai punti 66, 67 e da 80 a 88 della sentenza impugnata, che il diritto dell’Unione non era applicabile ratione temporis all’indennizzo concesso dal lodo, per il motivo che tutti gli eventi che hanno dato origine a tale indennizzo si sono verificati prima dell’adesione della Romania all’Unione, avrebbe violato l’articolo 2 dell’Atto di adesione, letto alla luce della giurisprudenza della Corte, quale risulta, segnatamente, dalla sentenza del 12 settembre 2013, Kuso (C‑614/11, EU:C:2013:544, punto 25), secondo cui il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente. In particolare, a partire dalla data di adesione di un nuovo Stato membro, il diritto dell’Unione si applicherebbe a tutte le situazioni in corso.

95

Orbene, nel caso di specie, poiché il procedimento arbitrale era pendente alla data di adesione della Romania all’Unione, il processo di adozione della decisione del tribunale arbitrale avrebbe costituito una situazione in corso a tale data. Inoltre, secondo le constatazioni effettuate da tale tribunale, i ricorrenti in arbitrato avrebbero subìto progressivamente, nel corso di un periodo compreso tra il 2005 e il 2011, il danno di cui chiedono il risarcimento.

96

Ne conseguirebbe che la pronuncia del lodo avrebbe comportato l’applicazione del diritto dell’Unione, in quanto avrebbe creato diritti che non sarebbero esistiti prima dell’adesione della Romania all’Unione e avrebbe determinato, mediante una valutazione economica complessa, l’importo dell’indennizzo. Gli effetti di tale lodo costituirebbero quindi gli effetti futuri di una situazione sorta prima di tale adesione. Detto lodo non potrebbe quindi essere considerato il riconoscimento di un diritto che sarebbe sorto alla data in cui la Romania ha abrogato il regime di incentivi fiscali di cui trattasi.

97

Al contrario, l’abrogazione di tale regime e il lodo costituirebbero due atti giuridici distinti, in quanto il primo garantirebbe il rispetto dell’articolo 64, paragrafo 1, iii), dell’Accordo europeo e il secondo concederebbe un indennizzo a causa dell’abrogazione di un regime di aiuti di Stato incompatibile con tale disposizione. Tale situazione sarebbe paragonabile a quella esaminata nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 giugno 2004, Commissione/Consiglio (C‑110/02, EU:C:2004:395), con la quale la Corte ha statuito che il diritto dell’Unione vieta di eludere una decisione della Commissione, che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, mediante un secondo atto giuridico che conceda un indennizzo destinato a compensare i rimborsi ai quali i beneficiari di tale aiuto di Stato sono tenuti in forza di tale decisione.

98

Con la seconda parte del secondo motivo, la Commissione sostiene che, in ogni caso, il Tribunale, quando ha statuito che il diritto dell’Unione non era applicabile ratione temporis all’indennizzo concesso dal lodo, avrebbe violato l’Accordo europeo, in quanto quest’ultimo, che fa parte del diritto dell’Unione, sarebbe stato applicabile a tutti gli eventi anteriori all’adesione che hanno dato luogo a tale indennizzo. L’articolo 64, paragrafo 1, iii), di tale accordo avrebbe vietato alla Romania di concedere aiuti di Stato non autorizzati nel periodo precedente la sua adesione all’Unione.

99

Tale errore avrebbe indotto il Tribunale a incorrere in un altro errore di diritto, al punto 87 della sentenza impugnata, quando ha statuito che la situazione di cui trattasi nella presente causa era, per tale ragione, diversa da quella che ha dato luogo alla sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158). Infatti, lo stesso tribunale arbitrale avrebbe riconosciuto che l’Accordo europeo rientrava nel diritto che doveva applicare alla controversia di cui era investito. La presente causa costituirebbe quindi un caso di arbitrato privato che si sarebbe sostituito al sistema giurisdizionale dell’Unione per risolvere controversie in materia di diritto dell’Unione. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe violato gli articoli 267 e 344 TFUE.

100

European Food e a. nonché Viorel Micula e a. sostengono che la prima parte del secondo motivo si basa, nella sua interezza, sull’affermazione erronea secondo cui il diritto all’indennizzo, che sarebbe sorto in occasione della violazione del TBI, produrrebbe effetti futuri dopo l’adesione della Romania all’Unione.

101

Dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze del 15 giugno 1999, Andersson e Wåkerås-Andersson (C‑321/97, EU:C:1999:307, punto 31), nonché del 10 gennaio 2006, Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9, punto 36), risulterebbe che il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 107 e 108 TFUE, non si applica alle misure di aiuto concesse prima dell’adesione della Romania all’Unione. Infatti, le circostanze limitate nelle quali la Commissione può esaminare simili misure di aiuto deriverebbero dalle disposizioni degli atti di adesione rilevanti e non da un principio generale del diritto dell’Unione.

102

Orbene, nel caso di specie, il lodo non avrebbe creato diritti che non esistevano prima dell’adesione della Romania all’Unione, ma dovrebbe essere inteso come una dichiarazione secondo la quale diritti esistenti prima di tale adesione sono stati violati. Il risarcimento dei danni non avrebbe neppure prodotto effetti futuri, ma avrebbe rappresentato solo l’esecuzione del diritto all’indennizzo, che sarebbe stato semplicemente confermato e valutato dal lodo.

103

Infatti, il diritto all’indennizzo di cui trattasi sarebbe sorto dalla violazione del TBI da parte della Romania a causa del modo in cui quest’ultima ha abrogato, prima della sua adesione all’Unione, il regime di incentivi fiscali di cui trattasi. Tutti gli eventi necessari per stabilire la responsabilità della Romania si sarebbero così verificati prima dell’adesione. Sarebbe irrilevante, al riguardo, il fatto che il calcolo dell’importo del risarcimento abbia richiesto un’analisi economica complessa.

104

La violazione del TBI e l’attribuzione di un indennizzo non costituirebbero quindi due atti giuridici distinti. Di conseguenza, non potrebbe essere effettuata alcuna analogia con la causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 giugno 2004, Commissione/Consiglio (C‑110/02, EU:C:2004:395), nella quale lo Stato membro interessato, da un lato, aveva previsto un regime di aiuti abrogato a seguito di una decisione della Commissione, che dichiarava quest’ultimo incompatibile con il mercato interno e imponeva a tale Stato membro di recuperare gli aiuti individuali concessi a titolo di detto regime, e, dall’altro, aveva concesso, ai beneficiari di questi ultimi, aiuti nuovi di importo equivalente, destinati a neutralizzare le conseguenze dei rimborsi a cui essi erano tenuti. Per contro, l’indennizzo concesso dal lodo sarebbe diretto a risarcire un danno subìto a causa della violazione del TBI. Inoltre tale lodo, essendo stato adottato da un tribunale arbitrale indipendente, non sarebbe un atto imputabile allo Stato rumeno.

105

In ogni caso, la Commissione non sarebbe competente a esigere il recupero dell’indennizzo concesso dal lodo nella parte in cui esso mira a risarcire il danno subìto prima dell’adesione della Romania all’Unione. Infatti, se il regime di incentivi fiscali di cui trattasi non fosse stato abrogato, gli aiuti concessi in forza di detto regime nel corso di tale periodo sarebbero sfuggiti ai poteri di controllo che la Commissione detiene ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

106

Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, il Tribunale non sarebbe incorso in errori di interpretazione o applicazione dell’Accordo europeo. È vero che tale accordo, poiché costituisce un accordo internazionale concluso dall’Unione, dai suoi Stati membri e dalla Romania, costituirebbe parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tuttavia, prima dell’adesione della Romania all’Unione, un simile accordo non farebbe parte, per tale Stato, del diritto dell’Unione. Esso rientrerebbe nell’ambito del diritto dell’Unione solo nei confronti dell’Unione stessa e degli Stati membri.

107

Inoltre, il Tribunale non avrebbe violato gli articoli 267 e 344 TFUE quando ha giudicato, al punto 87 della sentenza impugnata, che le constatazioni effettuate dalla Corte nella sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), non si applicavano al caso di specie. Infatti tale sentenza riguarderebbe la situazione in cui uno Stato membro accetta di sottrarre al sistema giurisdizionale dell’Unione controversie vertenti sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto dell’Unione. Orbene, ciò non si verificherebbe nel caso di specie dal momento che, da un lato, la Romania non avrebbe avuto la qualità di Stato membro quando il ricorso è stato proposto dinanzi al tribunale arbitrale e, dall’altro, l’Accordo europeo non sarebbe rientrato nell’ambito del diritto dell’Unione per la Romania.

Giudizio della Corte

108

Con i suoi motivi primo e secondo, considerati nelle loro prime parti, la Commissione fa sostanzialmente valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, avendo statuito che essa non era competente ai sensi dell’articolo 108 TFUE ad adottare la decisione controversa, decisione con cui la Commissione ha considerato che il versamento del risarcimento concesso dal tribunale arbitrale, con il suo lodo pronunciato dopo l’adesione della Romania all’Unione, a titolo di risarcimento del danno che i ricorrenti in arbitrato affermano di aver subìto a causa dell’abrogazione da parte di tale Stato, prima di detta adesione, del regime di incentivi fiscali di cui trattasi, asseritamente in violazione del TBI, costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che è illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

109

Occorre ricordare che l’articolo 108 TFUE istituisce una procedura di controllo delle misure che possono costituire «aiuti di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE prevede un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti. Il regime a carattere preventivo così organizzato mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

110

L’obbligo di notifica costituisce uno degli elementi fondamentali di tale procedura di controllo. Nell’ambito della medesima, gli Stati membri hanno l’obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione qualsiasi misura intesa a istituire o a modificare un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, dall’altro, di non dare attuazione a una simile misura, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, fintantoché detta istituzione non abbia adottato una decisione finale in merito alla misura stessa (sentenza del 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK, C‑445/19, EU:C:2020:952, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

111

Quest’ultimo obbligo ha un’efficacia diretta vincolante per tutte le autorità degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti 8890).

112

Come giustamente ricordato dal Tribunale ai punti 66, 67 e 79 della sentenza impugnata, il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 108 TFUE, è divenuto applicabile in Romania, conformemente all’articolo 2 dell’Atto di adesione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, data di adesione di tale Stato all’Unione, alle condizioni previste da tale atto (v., per analogia, sentenza del 29 novembre 2012, Kremikovtzi, C‑262/11, EU:C:2012:760, punto 50).

113

Ne consegue che, come parimenti rilevato dal Tribunale, ai punti 67 e 79 della sentenza impugnata, è a partire da tale data che la Commissione ha acquisito la competenza che le consente di controllare, ai sensi dell’articolo 108 TFUE, le misure adottate da tale Stato membro che possono costituire «aiuti di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

114

Il Tribunale ne ha, in sostanza, correttamente dedotto, al punto 68 di detta sentenza, che, al fine di determinare se la Commissione fosse competente ad adottare la decisione controversa, ai sensi dell’articolo 108 TFUE, occorresse definire la data in cui è stata adottata la misura dalla quale, secondo tale decisione, è derivato un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

115

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, a cui il Tribunale fa riferimento al punto 69 della stessa sentenza, gli aiuti di Stato devono essere considerati «concessi», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla data in cui il diritto a riceverli è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 40; del 6 luglio 2017, Nerea, C‑245/16, EU:C:2017:521, punto 32, nonché del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 36).

116

Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, in particolare dai suoi punti da 74 a 78 e 80, il Tribunale ha considerato che il diritto di ricevere l’indennizzo concesso dal lodo, il cui versamento, secondo la decisione controversa, ha dato luogo all’attribuzione di un aiuto di Stato, è sorto e ha cominciato a produrre i suoi effetti allorché la Romania ha abrogato, asseritamente in violazione del TBI, il regime di incentivi fiscali di cui trattasi. Secondo il Tribunale, tale lodo costituisce solo un elemento accessorio di detto indennizzo dal momento che, limitandosi a determinare il danno esatto subìto dai ricorrenti in arbitrato a causa di tale abrogazione, esso costituisce il mero riconoscimento di un diritto sorto al momento di quest’ultima, mentre i versamenti effettuati successivamente rappresentano solo l’esecuzione del suddetto diritto.

117

A tale riguardo, occorre rilevare che, certamente, come considerato dal Tribunale ai punti 72 e 73 della sentenza impugnata, l’indennizzo concesso dal lodo, poiché mira a risarcire il danno che i ricorrenti in arbitrato affermano di aver subìto a causa dell’abrogazione, asseritamente in violazione del TBI, del regime di incentivi fiscali di cui trattasi da parte della Romania, trae origine da tale abrogazione, la quale costituisce il fatto generatore del danno per il quale tale indennizzo è stato concesso.

118

Altrettanto certamente non si può escludere che, secondo i principi derivanti dagli ordinamenti nazionali in materia di responsabilità civile, un simile diritto al risarcimento sorga alla data di abrogazione di tale regime, come ritenuto dal Tribunale ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata.

119

Occorre tuttavia ricordare che le norme istituite dal Trattato FUE in materia di aiuti di Stato hanno per obiettivo di preservare la concorrenza nel mercato interno (sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

120

A tal fine, il Trattato FUE, in particolare l’articolo 108 TFUE, ha attribuito alla Commissione, come ricordato ai punti 109 e 110 della presente sentenza, la competenza a determinare se una misura costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, pertanto, le ha conferito il potere di garantire che misure che soddisfano le condizioni enunciate in tale disposizione non siano attuate dagli Stati membri o siano attuate da questi ultimi solo dopo essere state dichiarate compatibili con il mercato interno.

121

A tale riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone che siano soddisfatte quattro condizioni, ovvero che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza. Inoltre, tale vantaggio deve essere imputabile allo Stato (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2021, Poste Italiane e Agenzia delle entrate – Riscossione, C‑434/19 e C‑435/19, EU:C:2021:162, punti 3739 nonché giurisprudenza ivi citata).

122

Occorre anche ricordare che la nozione di «vantaggio», inerente alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato, riveste carattere oggettivo, indipendentemente dalle motivazioni degli ideatori della misura di cui trattasi. La natura degli obiettivi perseguiti tramite le misure statali e la loro giustificazione sono quindi prive di ogni rilievo ai fini della loro qualificazione come aiuto di Stato. Infatti, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

123

Alla luce di tali considerazioni, risulta che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, l’elemento determinante per stabilire la data in cui il diritto di ricevere un aiuto di Stato è stato conferito ai suoi beneficiari mediante una determinata misura attiene all’acquisizione, da parte di tali beneficiari, di un diritto certo a ricevere tale aiuto e al correlativo impegno, a carico dello Stato, di concedere detto aiuto. Infatti, è in tale data che una simile misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

124

Orbene, nel caso di specie, occorre constatare che il diritto all’indennizzo concesso a titolo di risarcimento del danno che i ricorrenti in arbitrato affermano di aver subìto a causa dell’abrogazione, asseritamente in violazione del TBI, del regime di incentivi fiscali di cui trattasi è stato concesso solo con il lodo. Infatti, è solo al termine del procedimento arbitrale avviato a tal fine da questi ultimi, sulla base della clausola compromissoria contenuta all’articolo 7 del TBI, che i ricorrenti in arbitrato hanno potuto ottenere il versamento effettivo di tale indennizzo.

125

Ne consegue che, anche se, come più volte rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, l’abrogazione, asseritamente in violazione del TBI, del regime di incentivi fiscali di cui trattasi costituisce il fatto generatore del danno, il diritto all’indennizzo in questione è stato concesso solo dal lodo il quale, avendo accolto la domanda proposta dai ricorrenti in arbitrato, non solo ha constatato l’esistenza di tale diritto, ma ne ha anche valutato l’importo.

126

Ne risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo statuito, ai punti 75 e 78 della sentenza impugnata, che l’aiuto di Stato oggetto della decisione controversa è stato concesso alla data d’abrogazione del regime di incentivi fiscali di cui trattasi.

127

Di conseguenza, il Tribunale è altresì incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti 79 e 92 della sentenza impugnata, che la Commissione non era competente ad adottare la decisione controversa, ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

128

Nessuno degli argomenti dedotti da European Food e a. nonché da Viorel Micula e a. è tale da rimettere in discussione tale valutazione.

129

In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale il tribunale arbitrale, che era stato adito prima dell’adesione della Romania all’Unione, avrebbe potuto pronunciarsi prima di tale adesione, esso è puramente speculativo e deve pertanto essere respinto.

130

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il lodo non mirerebbe, a differenza della situazione di cui alla sentenza del 29 giugno 2004, Commissione/Consiglio (C‑110/02, EU:C:2004:395), a ripristinare un regime di aiuti di Stato precedentemente dichiarato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, ma concederebbe un risarcimento per un danno subìto a causa dell’asserita violazione del TBI e non sarebbe, per di più, imputabile allo Stato, cosicché detto lodo non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tale argomento deve essere respinto in quanto irrilevante ai fini dell’esame della presente impugnazione.

131

Come infatti risulta dal punto 80 della presente sentenza, la questione di stabilire se l’indennizzo concesso da tale lodo possa costituire un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare, alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 27 settembre 1988, Asteris e a. (da 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457, punti 2324), secondo la quale un simile aiuto ha una natura giuridica fondamentalmente diversa dal risarcimento dei danni che le autorità nazionali sarebbero eventualmente condannate a versare ai privati a titolo di risarcimento per un danno che abbiano loro causato, non costituisce l’oggetto della presente impugnazione ed esula quindi dalla competenza della Corte nell’ambito di essa.

132

Del resto, la competenza della Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE non può in alcun caso dipendere dall’esito dell’esame della questione di stabilire se l’indennizzo di cui trattasi possa costituire un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che il controllo preventivo esercitato dalla Commissione in applicazione dell’articolo 108 TFUE ha segnatamente lo scopo, come risulta dai punti 109 e 120 della presente sentenza, di determinare se ciò si verifichi.

133

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che l’indennizzo concesso dal lodo mira, in parte, come rilevato dal Tribunale ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, a risarcire il danno che i ricorrenti in arbitrato asseriscono di aver subìto nel corso di un periodo anteriore all’adesione della Romania all’Unione, anch’esso deve essere respinto in quanto irrilevante.

134

Infatti una simile circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 91 di tale sentenza, non è tale da rimettere in discussione la competenza della Commissione ad adottare la decisione controversa ai sensi dell’articolo 108 TFUE, dal momento che, come risulta dai punti da 124 a 127 della presente sentenza, il diritto a tale indennizzo è stato effettivamente concesso dopo tale adesione, con l’adozione del lodo.

135

È irrilevante, al riguardo, il fatto che la Commissione non sarebbe stata competente, ai sensi di tale disposizione, a controllare, prima dell’adesione della Romania all’Unione, il regime di incentivi fiscali di cui trattasi se quest’ultimo non fosse stato abrogato da tale Stato. Al riguardo è sufficiente constatare che, con la decisione controversa, la Commissione ha esaminato, alla luce delle norme del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, non tale regime di incentivi fiscali, il quale, essendo stato abrogato prima di tale adesione, non era peraltro più in vigore, come rilevano gli stessi European Food e a. nonché Viorel Micula e a., bensì il risarcimento dei danni effettuato in esecuzione del lodo pronunciato dopo detta adesione.

136

Ne consegue che la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto per quanto riguarda la determinazione, da un lato, della data in cui l’aiuto di Stato oggetto della decisione controversa è stato concesso e, dall’altro, della competenza della Commissione ad adottare tale decisione ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

137

Del resto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto anche quando ha statuito, al punto 87 della sentenza impugnata, che la sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), non è rilevante nel caso di specie.

138

Occorre ricordare che, in tale sentenza, la Corte ha statuito che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra due Stati membri, in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi a un tribunale arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare (sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 60).

139

Infatti, mediante la conclusione di un simile accordo, gli Stati membri che ne sono parte acconsentono a sottrarre alla competenza dei propri organi giurisdizionali, e quindi al sistema di rimedi giurisdizionali che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone loro di stabilire nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, controversie che possono riguardare l’applicazione o l’interpretazione di tale diritto. Un accordo del genere può quindi sfociare in una situazione in cui tali controversie non siano decise in modo da garantire la piena efficacia di detto diritto (sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C‑109/20, EU:C:2021:875, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

140

Nel caso di specie, a partire dalla data di adesione della Romania all’Unione, il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 107 e 108 TFUE, era applicabile a tale Stato membro. Come risulta dagli elementi del fascicolo richiamati al punto 27 della presente sentenza, è pacifico che l’indennizzo richiesto dai ricorrenti in arbitrato non riguardava esclusivamente i danni asseritamente subìti prima di tale data di adesione, di modo che non si può ritenere che la controversia sottoposta al tribunale arbitrale sia limitata in tutti i suoi elementi a un periodo durante il quale la Romania, non avendo ancora aderito all’Unione, non era ancora vincolata dalle norme e dai principi ricordati ai punti 138 e 139 della presente sentenza.

141

Orbene, è pacifico che il tribunale arbitrale al quale è stata sottoposta tale controversia non si colloca nel sistema giurisdizionale dell’Unione che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di stabilire nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, il quale sistema giurisdizionale, a partire dall’adesione della Romania all’Unione, si è sostituito alla procedura di risoluzione delle controversie che possono riguardare l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione.

142

Infatti, da un lato, tale tribunale arbitrale non costituisce una «giurisdizione di uno degli Stati membri», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, e, dall’altro, il lodo pronunciato da quest’ultimo non è soggetto, conformemente agli articoli 53 e 54 della Convenzione ICSID, ad alcun controllo da parte di un giudice di uno Stato membro quanto alla sua conformità al diritto dell’Unione.

143

Contrariamente a quanto sostenuto da European Food e a. nonché da Viorel Micula e a. all’udienza di discussione, tale valutazione non può essere contestata per il fatto che la Romania aveva acconsentito alla possibilità che fosse promossa nei suoi confronti una controversia nell’ambito della procedura di arbitrato prevista dal TBI.

144

Infatti, un simile consenso, a differenza di quello che sarebbe stato concesso nell’ambito di una procedura di arbitrato commerciale, non trova origine in un accordo specifico che rifletta l’autonomia della volontà delle parti in causa, ma risulta da un trattato concluso tra due Stati, nell’ambito del quale questi ultimi hanno, in via generale e anticipatamente, acconsentito a sottrarre alla competenza dei propri giudici controversie che possono riguardare l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione, a vantaggio della procedura di arbitrato (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punti 5556, nonché del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldavia, C‑741/19, EU:C:2021:655, punti 5960).

145

In tali circostanze, poiché a partire dall’adesione della Romania all’Unione il sistema dei mezzi di ricorso giurisdizionale previsto dai Trattati UE e FUE si è sostituito a tale procedura di arbitrato, il consenso dato a tal fine da detto Stato è ormai privo di qualsiasi oggetto.

146

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere il primo motivo, considerato nella sua prima parte, e il secondo motivo, considerato nelle sue due parti, senza che sia necessario statuire né sugli altri argomenti dedotti in tale ambito né sulla seconda parte del primo motivo.

147

Poiché con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione controversa, come risulta dai punti da 36 a 38 della presente sentenza, sostanzialmente per il solo motivo che la Commissione non era competente ad adottare tale decisione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, poiché il diritto dell’Unione non era applicabile ratione temporis all’indennizzo concesso con il lodo, gli errori di diritto, rilevati ai punti 126, 127 e 136 di tale sentenza, che inficiano tale ragionamento, giustificano, di per sé, l’annullamento integrale della sentenza impugnata.

148

In tali circostanze, occorre annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare né il terzo motivo dell’impugnazione principale né l’impugnazione incidentale, con la quale ultima il Regno di Spagna fa valere, da un lato, la violazione dell’articolo 19 TUE e degli articoli 267 e 344 TFUE nonché, dall’altro, l’irricevibilità del ricorso in primo grado, essendo divenuto privo di oggetto (v., per analogia, sentenza del 22 aprile 2008, Commissione/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, punto 17).

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

149

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

150

Ciò si verifica nel caso di specie per la prima parte del primo motivo nella causa T‑704/15, vertente sull’assenza di competenza della Commissione ad adottare la decisione controversa ai sensi dell’articolo 108 TFUE, nonché per la prima parte del secondo motivo nelle cause T‑624/15 e T‑694/15, vertente sull’assenza di un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, conferito dal risarcimento dei danni, in quanto che tale parte mira, parzialmente, a rimettere in discussione detta competenza, per il motivo che l’asserito vantaggio sarebbe stato attribuito prima dell’adesione della Romania all’Unione.

151

Infatti, per i motivi esposti ai punti da 123 a 127 della presente sentenza, la Commissione è competente ad adottare la decisione controversa, ai sensi dell’articolo 108 TFUE, dal momento che il diritto all’aiuto di Stato oggetto di tale decisione è stato concesso mediante il lodo dopo l’adesione della Romania all’Unione.

152

È irrilevante, al riguardo, il fatto che l’articolo 1 della decisione controversa, come sottolineato da European Food e a. e da Viorel Micula e a., qualifichi come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non il diritto all’indennizzo derivante dalla pronuncia del lodo, come i punti 137 e 144 di tale decisione potrebbero, a loro avviso, suggerire, bensì il versamento di tale indennizzo. Infatti, detti motivi non incidono sulla data di pronuncia di tale lodo e, pertanto, non possono rimettere in discussione la competenza della Commissione ad adottare detta decisione ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

153

Occorre, pertanto, respingere la prima parte del primo motivo nella causa T‑704/15 nonché la prima parte del secondo motivo nelle cause T‑624/15 e T‑694/15, nella parte in cui esse mirano a rimettere in discussione la competenza della Commissione ad adottare la decisione controversa, ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

154

Per contro, il Tribunale non ha esaminato gli altri argomenti, parti e motivi dedotti da European Food e a. nonché da Viorel Micula e a. a sostegno dei loro ricorsi, che riguardano la fondatezza della decisione controversa, in particolare la questione di stabilire se la misura oggetto di quest’ultima soddisfi, sul piano materiale, le condizioni enunciate all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Orbene, l’esame di tale parte del ricorso implica valutazioni di fatto complesse, per le quali la Corte non dispone di tutti gli elementi di fatto necessari (v., per analogia, sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International, C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punto 170).

155

Di conseguenza, la Corte giudica che, per quanto riguarda tali altri argomenti, parti e motivi, la controversia non è matura per la decisione e che occorre, pertanto, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca su di essi.

Sulle spese

156

Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese relative alla presente impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 giugno 2019, European Food e a./Commissione (T‑624/15, T‑694/15 e T‑704/15, EU:T:2019:423), è annullata.

 

2)

Non vi è luogo di statuire sull’impugnazione incidentale.

 

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, affinché statuisca sui motivi e sugli argomenti proposti dinanzi a esso sui quali la Corte di giustizia dell’Unione europea non si è pronunciata.

 

4)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Top