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Document 62019CJ0620

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020.
Land Nordrhein-Westfalen contro D.-H. T. en tant que liquidateur de J & S Service UG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.
Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 23 – Limitazione dei diritti dell’interessato – Rilevante interesse finanziario – Esecuzione delle azioni civili – Normativa nazionale che rinvia alle disposizioni del diritto dell’Unione – Dati fiscali riguardanti una persona giuridica – Incompetenza della Corte.
Causa C-620/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:1011

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 dicembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 23 – Limitazione dei diritti dell’interessato – Rilevante interesse finanziario – Esecuzione delle azioni civili – Normativa nazionale che rinvia alle disposizioni del diritto dell’Unione – Dati fiscali riguardanti una persona giuridica – Incompetenza della Corte»

Nella causa C‑620/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 4 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 20 agosto 2019, nel procedimento

Land Nordrhein-Westfalen

contro

D.‑H.T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG,

con l’intervento di:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice), M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Land Nordrhein-Westfalen, da M. Kottmann e C. Mensching, Rechtsanwälte;

per il governo tedesco, da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, O. Serdula e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, inizialmente da H. Kranenborg, D. Nardi e K. Kaiser e, successivamente, da H. Kranenborg, D. Nardi e F. Erlbacher, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Land Nordrhein-Westfalen (Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania) e D.‑H.T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG, in merito a una richiesta di dati fiscali riguardanti tale società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 2, 4, 14 e 73 del RGPD così recitano:

«(2)

I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. (...)

(...)

(4)

Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea], sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(...)

(14)

(...) Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.

(...)

(73)

Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell’Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l’ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla [Carta dei diritti fondamentali] e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

4

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e finalità», prevede quanto segue:

«1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2.   Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3.   La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali».

5

L’articolo 4 del suddetto regolamento, intitolato «Definizioni», al punto 1, dispone che per «dato personale» deve intendersi «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

6

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento, intitolato «Diritto di accesso dell’interessato», quest’ultimo ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e a determinate informazioni elencate in tale articolo.

7

L’articolo 23 del RGPD, intitolato «Limitazioni», al paragrafo 1, così dispone:

«Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

(...)

e)

altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

(...)

j)

l’esecuzione delle azioni civili».

Diritto tedesco

Codice tributario

8

L’Abgabenordnung (codice tributario tedesco, BGBl. 2002 I, pag. 3866), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice tributario»), all’articolo 2a, intitolato «Ambito di applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali», prevede quanto segue:

«(...)

3.   Le norme della presente legge e delle leggi tributarie relative al trattamento dei dati personali non si applicano nel caso in cui risulti direttamente applicabile il diritto dell’Unione europea, segnatamente il [RGPD], o esso trovi applicazione ai sensi del paragrafo 5 [del presente articolo].

(...)

5.   Salvo quanto altrimenti disposto, le disposizioni del [RGPD], della presente legge e delle leggi tributarie relative al trattamento dei dati personali di persone fisiche si applicano mutatis mutandis alle informazioni relative:

1)

alle persone fisiche decedute o

2)

agli organismi, associazioni di persone dotate o meno di personalità giuridica o masse patrimoniali identificati o identificabili».

9

L’articolo 32b del codice tributario, intitolato «Obbligo di informazione dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato», dispone quanto segue:

«1.   L’obbligo dell’amministrazione finanziaria di informare l’interessato ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, del [RGPD] non sussiste, ad integrazione delle eccezioni elencate nell’articolo 14, paragrafo 5, del [RGPD], e nell’articolo 31c, paragrafo 2, [della presente legge],

1)

nei casi in cui la comunicazione dell’informazione di cui trattasi

a)

pregiudicherebbe il regolare adempimento dei compiti che rientrano nella competenza dell’amministrazione finanziaria o di altre autorità pubbliche ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere da d) a h), del [RGPD], oppure

(...)

e pertanto l’interesse dell’interessato a ottenere l’informazione passa in secondo piano. L’articolo 32a, paragrafo 2, [della presente legge] si applica analogamente.

(...)».

10

Ai sensi dell’articolo 32c di detto codice, intitolato «Diritto di accesso dell’interessato»:

«1.   Il diritto dell’interessato a ottenere informazioni da un’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 15 del [RGPD] non sussiste se

1)

l’interessato non dev’essere informato ai sensi dell’articolo 32b, paragrafo 1 o 2, [della presente legge];

2)

la comunicazione dell’informazione pregiudicherebbe l’invocazione, l’esercizio o la difesa di diritti rientranti nel diritto civile da parte del soggetto giuridico cui fa capo l’amministrazione finanziaria o la difesa dell’amministrazione finanziaria contro pretese rientranti nel diritto civile ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del [RGPD] fatte valere nei suoi confronti; restano impregiudicati gli obblighi di informazione dell’amministrazione finanziaria ai sensi del diritto civile,

(...)».

11

L’articolo 32e del medesimo codice, intitolato «Rapporto con altri diritti di accesso e comunicazione di informazioni», così recita:

«Ove l’interessato o un terzo abbia nei confronti dell’amministrazione finanziaria un diritto di accesso ad informazioni ai sensi del [Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (legge sull’accesso alle informazioni federali)], del 5 settembre 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 2722), nella versione applicabile, o ai sensi delle corrispondenti normative vigenti dei Länder, si applicano corrispondentemente gli articoli da 12 a 15 del [RGPD] in combinato disposto con gli articoli da 32a a 32d [della presente legge]. Sono al riguardo esclusi più ampi diritti in relazione a dati fiscali. L’articolo 30, paragrafo 4, punto 2, [della presente legge] non trova applicazione a tale riguardo».

Legge in materia di procedure di insolvenza

12

Ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1, dell’Insolvenzordnung (legge in materia di procedure di insolvenza), del 5 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2866), nella sua versione applicabile al procedimento principale:

«L’“Insolvenzverwalter” [amministratore delle procedure di insolvenza] può impugnare, alle condizioni di cui agli articoli da 130 a 146, gli atti giuridici anteriori all’apertura della procedura d’insolvenza e pregiudizievoli per i creditori».

Legge sulla libertà d’informazione

13

Il Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Nordrhein-Westfalen (legge sulla libertà d’informazione del Land Renania settentrionale-Vestfalia), del 27 novembre 2001, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla libertà d’informazione»), all’articolo 2, intitolato «Campo di applicazione», prevede quanto segue:

«1)   La presente legge si applica all’attività amministrativa delle pubbliche autorità (...). Ai fini della presente legge, per autorità pubblica si intende qualsiasi organismo che svolge compiti di pubblica amministrazione.

(...)».

14

Ai sensi dell’articolo 4 della legge sulla libertà d’informazione, intitolato «Diritto all’informazione»:

«1)   Qualsiasi persona fisica può far valere, nei confronti degli organismi di cui all’articolo 2, in conformità della presente legge, il diritto di accesso alle informazioni ufficiali in possesso dell’organismo.

2)   Eventuali disposizioni di legge speciali riguardanti l’accesso alle informazioni amministrative, la fornitura di informazioni o la concessione dell’accesso al fascicolo hanno la precedenza sulle disposizioni della presente legge. Il dovere di riservatezza non si applica nell’ambito della presente legge».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

D.‑H.T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service, una società di diritto tedesco, ha chiesto all’amministrazione finanziaria, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge sulla libertà d’informazione, dati fiscali su tale società al fine di poter esaminare l’opportunità di proporre azioni revocatorie nell’ambito della procedura di insolvenza.

16

Tali dati riguardavano gli atti di esecuzione forzata che potevano essere compiuti nei confronti della J & S Service, quelli già effettuati e i pagamenti ricevuti nonché la data in cui l’amministrazione finanziaria era venuta a conoscenza dello stato di insolvenza di tale società. D.‑H.T. ha altresì chiesto la comunicazione di estratti della contabilità in relazione a tutte le imposte e le tasse gestite dall’amministrazione finanziaria per i periodi imponibili compresi tra marzo 2014 e giugno 2015.

17

Poiché l’amministrazione finanziaria ha respinto tale domanda, D.‑H.T. ha adito il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania) competente, che ha accolto, in sostanza, il suo ricorso.

18

L’Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo superiore del Land, Germania) competente ha respinto l’appello interposto dal Land Renania settentrionale-Vestfalia avverso la sentenza di primo grado. Tale giudice ha ritenuto, in particolare, che il diritto di accesso alle informazioni, esercitato sulla base della legge sulla libertà d’informazione, non venisse meno in presenza di norme specifiche esistenti in materia tributaria e che esso non fosse in contrasto con alcun motivo di esclusione.

19

Secondo detto giudice, dal momento che, nell’ambito della procedura di insolvenza, il potere di disporre delle informazioni fiscali era stato trasferito al curatore fallimentare, tale trasferimento comprendeva anche i segreti aziendali e le informazioni fiscali nella misura necessaria alla buona gestione del patrimonio del debitore insolvente. Pertanto, sebbene le informazioni richieste fossero coperte dal segreto fiscale, D.‑H.T. aveva il diritto, in qualità di curatore fallimentare, di chiedere alla J & S Service tutte le informazioni connesse alla procedura di insolvenza. L’obbligo di collaborazione del debitore insolvente comprenderebbe anche il dovere di liberare l’amministrazione finanziaria dal segreto fiscale.

20

Il Land Renania settentrionale-Vestfalia ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso la decisione dell’Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo superiore del Land) competente dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania).

21

In via preliminare, tale giudice osserva che il RGPD non è direttamente applicabile nel caso di specie, in quanto il procedimento principale non verte su dati personali relativi a una persona fisica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4, punto 1, di tale regolamento, né sul diritto di accesso conferito all’interessato, ai sensi dell’articolo 15 di detto regolamento. Secondo il giudice del rinvio, il diritto di accesso previsto da quest’ultimo articolo è un diritto strettamente personale del soggetto interessato dal trattamento dei dati personali che non rientra nella massa fallimentare e, pertanto, è sottratto al trasferimento al curatore fallimentare dei poteri di gestione e di disposizione.

22

Tuttavia, detto giudice ricorda che, al fine di garantire l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, la Corte si è già dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni di tale diritto in situazioni puramente interne, nelle quali tali disposizioni erano state rese direttamente e incondizionatamente applicabili dal diritto nazionale.

23

Orbene, tale presupposto sarebbe soddisfatto nel caso di specie, poiché l’articolo 2a, paragrafo 5, del codice tributario rinvia, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali delle persone giuridiche, alle disposizioni del RGPD.

24

In tale contesto, con la sua prima questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla possibilità per l’amministrazione finanziaria di limitare l’accesso ai dati fiscali di un debitore d’imposta sulla base dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del RGPD, al quale l’articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, del codice tributario rinvia espressamente.

25

Nell’ipotesi in cui si ritenesse che l’amministrazione finanziaria possa invocare l’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del RGPD, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se la nozione di «esecuzione delle azioni civili» contenuta in tale disposizione includa anche la difesa contro pretese rientranti nel diritto civile.

26

A tale riguardo, il giudice del rinvio osserva che, nel diritto nazionale, l’articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, del codice tributario include espressamente la difesa contro pretese rientranti nel diritto civile al fine di limitare il diritto di accesso dell’interessato. Tale disposizione mira a garantire che l’amministrazione finanziaria non sia trattata in modo diverso rispetto agli altri creditori o debitori. Gli obblighi di informazione ad essa incombenti dovrebbero pertanto essere disciplinati unicamente dal diritto civile e soggetti alla condizione che una pretesa revocatoria sia accertata nel merito e che restino soltanto da determinare la natura e l’entità del credito.

27

Infine, il giudice del rinvio si chiede se una disposizione nazionale che limita il diritto di accesso conferito dall’articolo 15 del RGPD al fine di opporsi ad azioni revocatorie che possono essere proposte nell’ambito di una procedura di insolvenza nei confronti dell’amministrazione finanziaria trovi fondamento nell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.

28

A tale riguardo, detto giudice rileva che l’obiettivo dell’articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, del codice tributario consiste nel trattare l’amministrazione finanziaria allo stesso modo di altri creditori e debitori quando si tratta di crediti di diritto civile nonché nel favorire una tassazione uniforme e legittima e, di conseguenza, la salvaguardia del gettito fiscale. Tali obiettivi potrebbero costituire importanti obiettivi di interesse pubblico generale in materia di bilancio e tributaria ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del RGPD.

29

Tuttavia, secondo tale giudice, mediante l’articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, del codice tributario, il legislatore nazionale si è avvalso della limitazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del RGPD. Infatti, i dati fiscali richiesti presenterebbero un interesse non già per i crediti fiscali in sé, bensì per le operazioni di pagamento che interessano il diritto fallimentare, in quanto atti che possono essere eventualmente revocati in applicazione della legge in materia di procedure di insolvenza, del 5 ottobre 1994, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

30

Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del [RGPD] miri a tutelare anche gli interessi dell’amministrazione finanziaria.

2)

In caso di risposta affermativa, se l’espressione “esecuzione delle azioni civili” comprenda anche la difesa da parte dell’amministrazione finanziaria contro azioni civili e se i relativi diritti debbano già essere stati fatti valere.

3)

Se la disposizione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del [RGPD] sulla salvaguardia di un rilevante interesse finanziario di uno Stato membro in materia tributaria, consenta una limitazione del diritto di accesso di cui all’articolo 15 del medesimo regolamento a difesa dalle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza nei confronti dell’amministrazione finanziaria».

Sulla competenza della Corte

31

Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punti 3435, nonché del 14 febbraio 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

32

Tuttavia, sempre secondo costante giurisprudenza, spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza (sentenza del 16 giugno 2016, Rodríguez Sánchez, C‑351/14, EU:C:2016:447, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

33

A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in fattispecie in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori del suo ambito di applicazione, ed erano pertanto di competenza esclusiva degli Stati membri, ma nelle quali dette disposizioni del diritto dell’Unione erano rese applicabili dal diritto nazionale per effetto di un rinvio di quest’ultimo al loro contenuto (sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

34

Una siffatta competenza è giustificata dall’interesse manifesto dell’ordinamento giuridico dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme [v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 37, nonché del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. (Minaccia per l’ordine pubblico), C‑381/18 e C‑382/18, EU:C:2019:1072, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

35

La competenza della Corte è tuttavia limitata unicamente al vaglio delle disposizioni del diritto dell’Unione. Nel risolvere le questioni sottopostele dai giudici nazionali, essa non può tener conto del sistema generale delle disposizioni di diritto interno le quali, nel rinviare al diritto dell’Unione, determinano l’ampiezza del rinvio. I limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione del diritto dell’Unione a situazioni puramente interne, cui si applica solo per il tramite della legge nazionale, vanno presi in considerazione in conformità al diritto interno e sono pertanto di esclusiva competenza dei giudici dello Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 42).

36

Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, in forza del rinvio operato dall’articolo 2a, paragrafo 5, punto 2, del codice tributario, le disposizioni del RGPD relative al trattamento dei dati personali delle persone fisiche si applicano mutatis mutandis alle persone giuridiche.

37

In particolare, l’articolo 32b di tale codice prevede che l’amministrazione finanziaria non è tenuta a fornire informazioni nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, se tali informazioni possono pregiudicare il regolare adempimento dei compiti che rientrano nella competenza dell’amministrazione finanziaria o di altre autorità pubbliche, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere da d) a h), del RGPD.

38

Secondo l’articolo 32c, paragrafo 1, punto 2, di detto codice, il diritto dell’interessato a ottenere informazioni da un’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 15 del RGPD non sussiste se la comunicazione dell’informazione pregiudicherebbe l’invocazione, l’esercizio o la difesa di diritti rientranti nel diritto civile da parte del soggetto giuridico cui fa capo detta amministrazione o la difesa di quest’ultima contro pretese rientranti nel diritto civile ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento fatte valere nei suoi confronti.

39

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le disposizioni del codice tributario di cui trattasi nel procedimento principale rinviano all’articolo 23 del RGPD al fine di delimitare l’obbligo di informazione dell’amministrazione finanziaria nonché il diritto di accesso dell’interessato nei confronti di tale amministrazione, al fine di porre rimedio alla situazione sfavorevole in cui si troverebbe tale amministrazione rispetto ai creditori di diritto privato nell’ambito delle procedure di insolvenza e di contribuire in tal modo alla salvaguardia del gettito fiscale.

40

Nel procedimento principale, l’interessato cui si riferiscono le informazioni richieste è una persona giuridica, ossia una società soggetta a procedura di insolvenza.

41

Orbene, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del RGPD, tale regolamento stabilisce norme relative alla protezione dei dati personali delle persone fisiche e non concerne i dati riguardanti le persone giuridiche.

42

L’articolo 23 di tale regolamento, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, disciplina le situazioni in cui il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possono limitare la portata dei diritti concessi agli interessati, definiti come persone fisiche identificate o identificabili, e degli obblighi corrispondenti imposti ai responsabili del trattamento.

43

Nel caso di specie, le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD in una situazione in cui tali disposizioni sono state rese applicabili alle persone giuridiche al fine di inquadrare gli obblighi di informazione incombenti alle autorità pubbliche in forza della legge sulla libertà d’informazione.

44

Tuttavia, le disposizioni del codice tributario di cui al procedimento principale non si limitano a rendere applicabili le disposizioni del RGPD al di fuori dell’ambito di applicazione di tale regolamento, ma ne modificano l’oggetto e la portata.

45

Infatti, se è vero che le disposizioni del codice tributario di cui al procedimento principale derivano da una riproduzione quasi letterale di talune disposizioni del RGPD, la finalità e il contesto nel quale quest’ultimo è stato adottato differiscono sostanzialmente dalla finalità e dal contesto della normativa interna di cui al procedimento principale, in quanto tale regolamento mira, in particolare, a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti alle persone fisiche e, al contempo, a contemperare tali diritti con la necessità di salvaguardare altri interessi legittimi in una società democratica.

46

A tale riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che la nozione di informazioni relative alle persone giuridiche è rigorosamente distinta dalla nozione di dati personali delle persone fisiche quale definita dal diritto dell’Unione. Il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano è un diritto fondamentale stabilito dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Di conseguenza, le limitazioni apportate a tale diritto devono essere previste dalla legge, rispettare l’essenza delle libertà e dei diritti fondamentali e costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare taluni interessi pubblici e privati, come ricordato dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD. Per contro, le informazioni relative alle persone giuridiche non beneficiano di una tutela analoga nel diritto dell’Unione.

47

Pertanto, il diritto tedesco si riferisce, in realtà, non alla tutela dei dati personali delle persone fisiche, disciplinata dal RGPD nel diritto dell’Unione, bensì alla nozione, propria del diritto nazionale, di protezione dei dati personali delle persone giuridiche. In tali circostanze, le questioni pregiudiziali vertono, in realtà, non sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione che sarebbe stata resa applicabile, al di là del suo ambito di applicazione, da una disposizione di diritto nazionale, bensì su una nozione di diritto nazionale senza equivalenti nel diritto dell’Unione.

48

In secondo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 86 e 88 delle sue conclusioni, l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD mira a garantire un giusto equilibrio tra il rispetto dei diritti fondamentali delle persone fisiche interessate dal trattamento dei dati personali e la necessità di salvaguardare altri interessi legittimi in una società democratica. L’interpretazione delle limitazioni ivi previste richiede, pertanto, un bilanciamento tra i diritti fondamentali riconosciuti alle persone fisiche e gli interessi alla cui tutela tali limitazioni concorrono.

49

Di conseguenza, l’articolo 23 del RGPD non può essere letto prescindendo dal fatto che esso mira specificamente a salvaguardare i diritti fondamentali delle persone fisiche.

50

L’interpretazione di disposizioni di detto regolamento non può, pertanto, essere effettuata nello stesso modo per quanto riguarda le persone fisiche e per quanto riguarda le persone giuridiche il cui diritto alla protezione dei dati non è stato definito dal RGPD. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del rinvio, non si può quindi concludere che esista, nel caso di specie, un manifesto interesse a che la Corte interpreti tali disposizioni al fine di garantire la loro uniformità di interpretazione.

51

Dato quanto sopra, non si può ritenere che le disposizioni del diritto dell’Unione sottoposte all’interpretazione della Corte siano state rese applicabili in quanto tali dal diritto nazionale, sia pure al di fuori dell’ambito di applicazione del suddetto regolamento (v., per analogia, sentenza del 28 marzo 1995, Kleinwort Benson, C‑346/93, EU:C:1995:85, punto 19).

52

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la Corte non è competente a rispondere alle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale).

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

La Corte non è competente a rispondere alle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 4 luglio 2019.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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