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Document 62019CJ0540

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2020.
    WV contro Landkreis Harburg.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera b) – Autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti – Azione di regresso proposta da un ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti.
    Causa C-540/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:732

     SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    17 settembre 2020 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera b) – Autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti – Azione di regresso proposta da un ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti»

    Nella causa C‑540/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 5 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2019, nel procedimento

    WV

    contro

    Landkreis Harburg,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, L.S. Rossi (relatrice), F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

    avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, U. Bartl e E. Lankenau, in qualità di agenti;

    per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 giugno 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WV, residente a Vienna (Austria), e il Landkreis Harburg (circondario di Harburg, Germania) (in prosieguo: «l’ente richiedente») in merito al versamento di un credito alimentare a vantaggio della madre di WV, che risiede in Germania e nei cui diritti tale ente è legalmente surrogato.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Convenzione di Bruxelles

    3

    L’articolo 2, primo comma, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), così recita:

    «Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

    4

    L’articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles prevede quanto segue:

    «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

    (...)

    2)

    in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale».

    Protocollo dell’Aia

    5

    Il Protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, è stato approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17) (in prosieguo: il «Protocollo dell’Aia»).

    6

    L’articolo 3 di tale Protocollo, intitolato «Norma generale sulla legge applicabile», così dispone:

    «1.   Salvo disposizioni contrarie [di detto Protocollo], disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

    2.   In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento».

    7

    L’articolo 10 del Protocollo dell’Aia prevede che il diritto dell’ente pubblico di chiedere il rimborso della prestazione erogata al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legge cui è soggetto tale ente.

    Regolamento n. 4/2009

    8

    I considerando 8, 9, 10, 11, 14, 15, 44 e 45 del regolamento n. 4/2009 sono così formulati:

    «(8)

    Nel quadro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, la Comunità [europea] e gli Stati membri hanno partecipato a negoziati che sono sfociati il 23 novembre 2007 nell’adozione (...) del [Protocollo dell’Aia]. È pertanto opportuno tener conto di [questo] (...) [strumento] nell’ambito del presente regolamento.

    (9)

    Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.

    (10)

    Per raggiungere tale obiettivo è opportuno creare uno strumento comunitario in materia di obbligazioni alimentari che raggruppi le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l’esecutività, l’esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra autorità centrali.

    (11)

    L’ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di «obbligazione alimentare» dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma.

    (...)

    (14)

    È opportuno che il presente regolamento preveda che il termine «creditore» comprende, ai fini di una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, gli enti pubblici che hanno il diritto di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti. Se l’ente pubblico agisce in tal veste, dovrebbe aver diritto agli stessi servizi e allo stesso patrocinio a spese dello Stato al pari del creditore.

    (15)

    Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)]. La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria.

    (...)

    (44)

    Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento [n. 44/2001] sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento [n. 44/2001] a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

    (45)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una serie di misure che permettano di garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e agevolare in tal modo la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. (...)».

    9

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 prevede quanto segue:

    «Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».

    10

    L’articolo 2 di tale regolamento così dispone:

    «1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    “decisione”: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per “decisione” s’intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo;

    (...)

    10)

    “creditore”: qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;

    (...)».

    11

    L’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 è così formulato:

    «Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

    a)

    l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

    b)

    l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

    c)

    l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

    d)

    l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

    12

    L’articolo 15 di tale regolamento, intitolato «Determinazione della legge applicabile», così dispone:

    «La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il [Protocollo dell’Aia] negli Stati membri vincolati da tale strumento».

    13

    L’articolo 64 di tale regolamento rubricato «Enti pubblici in qualità di istanti», prevede quanto segue:

    «1.   Ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, il termine «creditore» comprende l’ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.

    2.   Il diritto di un ente pubblico di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legislazione cui è soggetto l’ente.

    3.   Un ente pubblico può chiedere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di:

    a)

    una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti;

    b)

    una decisione emessa tra il creditore e il debitore a concorrenza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti.

    4.   L’ente pubblico che chiede il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di una decisione fornisce, su richiesta, qualsiasi documento necessario per accertare il suo diritto ai sensi del paragrafo 2 e l’erogazione di prestazioni al creditore».

    Diritto tedesco

    14

    L’articolo 1601 del Bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile), rubricato «Debitori di alimenti», così dispone:

    «I parenti in linea retta sono tenuti, reciprocamente, a un’obbligazione alimentare».

    15

    L’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del Sozialgesetzbuch XII (dodicesimo libro del Codice della previdenza sociale; in prosieguo: il «SGB XII»), intitolato «Trasferimento di diritti nei confronti di una persona tenuta, in forza del diritto civile, a un’obbligazione alimentare», è così formulato:

    «Se, per il periodo di erogazione delle prestazioni, la persona avente diritto alla prestazione vanta, in base al diritto civile, crediti alimentari, questi si trasferiscono in capo al soggetto responsabile dell’assistenza sociale, sino a concorrenza delle spese sostenute unitamente al diritto di ricevere informazioni previsto dalla normativa in materia di alimenti».

    16

    Secondo il paragrafo 5, terza frase, dall’articolo 94 del SGB XII, i diritti ceduti in forza del paragrafo 1, prima frase, di tale articolo devono essere esercitati dinanzi ai giudici civili.

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    17

    La madre di WV, che alloggia in un istituto di cura per anziani a Colonia (Germania), è titolare di un assegno alimentare in qualità di ascendente in linea retta, in forza dell’articolo 1601 del Codice civile, al cui versamento è tenuto WV, che risiede a Vienna (Austria). La madre di WV, tuttavia, riceve regolarmente dall’ente richiedente prestazioni sociali in applicazione del SGB XII. Tale ente sostiene, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del SGB XII, di essere surrogato nel diritto della beneficiaria della prestazione sociale nei confronti di WV, per le prestazioni alimentari di cui si è fatto carico a favore della madre di WV dal mese di aprile 2017.

    18

    Adito dall’ente richiedente con un’azione di regresso in materia di alimenti diretta contro WV, l’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania), ha ritenuto, in primo grado, che i giudici tedeschi non fossero competenti a livello internazionale a pronunciarsi su tale azione. Secondo tale giudice, la competenza basata sull’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 potrebbe essere invocata solo dalla persona fisica alla quale sono dovuti gli alimenti.

    19

    Nel procedimento in appello, l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land di Colonia, Germania) ha annullato la sentenza di primo grado. Tale giudice ha ritenuto che l’opzione offerta al creditore di alimenti dall’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 poteva essere esercitata anche dall’ente richiedente quale cessionario dei crediti alimentari.

    20

    Adito con un ricorso in cassazione («Revision») proposto da WV avverso la decisione dell’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land di Colonia), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) si chiede se l’ente pubblico che ha versato la prestazione sociale possa avvalersi della competenza del giudice del luogo in cui il creditore risiede abitualmente in applicazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, qualora, mediante surrogazione legale, tale ente faccia valere nei confronti del debitore di alimenti un credito fondato sulle disposizioni del diritto civile nazionale vertenti sugli assegni alimentari.

    21

    A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva, in via preliminare, che il credito in cui l’ente richiedente è surrogato soddisfa le condizioni per costituire un’obbligazione alimentare ai sensi del regolamento n. 4/2009, e che tale ente deve fare valere un siffatto credito in sede civile.

    22

    Considerando che l’azione di regresso in materia di alimenti proposta dall’ente richiedente rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009, il giudice del rinvio indica che, se è vero che, per quanto riguarda tale regolamento, la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione sollevata al punto 20 della presente sentenza, la dottrina tedesca è divisa sulla risposta da fornire ad essa. Infatti, secondo il giudice del rinvio, taluni autori risponderebbero a tale questione in senso affermativo evidenziando una preoccupazione relativa all’efficacia dell’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, al fine, in particolare, di evitare che il debitore di alimenti residente all’estero possa beneficiare di un trattamento preferenziale derivante dall’intervento di un ente pubblico. Altri autori, invece, sosterrebbero la soluzione opposta, quale delineata nella sentenza del 15 gennaio 2004, Blijdenstein (C‑433/01, EU:C:2004:21), riguardante l’interpretazione dell’articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, e che sarebbe altresì destinata ad applicarsi nel contesto del regolamento n. 4/2009, il che avrebbe come conseguenza che un ente pubblico che intende recuperare, mediante un’azione di regresso, un credito alimentare non potrebbe avvalersi, nei confronti del debitore di alimenti, della possibilità d’invocare la competenza delle autorità giurisdizionali della residenza abituale di detto creditore.

    23

    Il giudice del rinvio ritiene che, a differenza del rapporto del tipo «regola/eccezione» che prevale nell’ambito della Convenzione di Bruxelles, le norme sulla competenza previste dall’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 sarebbero norme di competenza generali e alternative e pertanto di rango identico. Inoltre, e nonostante il fatto che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 10), del regolamento n. 4/2009 designi il creditore quale persona fisica, detto giudice ritiene che tanto le disposizioni di tale regolamento relative all’esecuzione dei crediti alimentari, segnatamente il suo articolo 64, quanto gli obiettivi perseguiti da detto regolamento militino a favore di una soluzione che garantisce l’efficacia del recupero dei crediti alimentari, concedendo all’ente pubblico legalmente surrogato nei diritti del creditore di alimenti la possibilità di avvalersi della norma sulla competenza prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.

    24

    Nutrendo tuttavia dubbi in merito all’interpretazione da esso caldeggiata, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se un ente pubblico, erogatore di prestazioni di assistenza sociale ad un beneficiario di alimenti conformemente alle disposizioni di diritto pubblico, possa far valere il foro della residenza abituale del beneficiario medesimo a norma dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 laddove agisca in via di regresso, nei confronti del debitore dell’obbligazione alimentare, ai fini del recupero del credito alimentare di diritto civile del beneficiario di alimenti, credito trasferitosi all’ente pubblico stesso per effetto di surroga legale conseguente all’erogazione delle prestazioni di assistenza sociale».

    Sulla questione pregiudiziale

    25

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un ente pubblico che intende recuperare, mediante un’azione di regresso, somme versate in luogo di alimenti a un creditore di alimenti, nei cui diritti esso è surrogato nei confronti del debitore di alimenti, possa legittimamente avvalersi della competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui detto creditore risiede abitualmente, prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.

    26

    In via preliminare, si deve rilevare che gli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte consentono di concludere nel senso dell’applicabilità delle disposizioni del regolamento n 4/2009 nell’ambito di un’azione di regresso proposta da un ente pubblico, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.

    27

    Infatti, come osservano il governo tedesco e la Commissione europea, il diritto dell’ente pubblico che agisce quale richiedente trae origine dalle obbligazioni alimentari che derivano dalle relazioni di famiglia e di parentela e che, nella causa di cui al procedimento principale, incombono a WV nei confronti della madre. L’esercizio di un siffatto diritto comporta, nei confronti del debitore, obbligazioni alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009.

    28

    Tuttavia, si deve rammentare che, poiché le disposizioni relative alle norme sulla competenza devono essere interpretate in modo autonomo in riferimento, segnatamente, agli obiettivi e al sistema del regolamento considerato, si deve interpretare l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 alla luce del suo tenore letterale, delle sue finalità, nonché del sistema all’interno del quale esso si colloca (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punti 2425).

    29

    Dalla formulazione dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Disposizioni generali», risulta che esso stabilisce criteri generali di attribuzione della competenza per le autorità giurisdizionali degli Stati membri che si pronunciano in materia di obbligazioni alimentari. A differenza delle pertinenti disposizioni della Convenzione di Bruxelles, che sono state esaminate dalla Corte nella causa che ha portato alla sentenza del 15 gennaio 2004, Blijdenstein (C‑433/01, EU:C:2004:21), detto articolo 3 non contiene né un principio generale, quale la competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto, né norme derogatorie, da interpretare restrittivamente, come quella prevista dall’articolo 5, punto 2, di tale Convenzione, bensì una pluralità di criteri, di pari rango e alternativi, come risulta dall’utilizzo della congiunzione coordinativa «o», dopo l’indicazione di ciascuno di essi [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019R (Competenza sulla responsabilità genitoriale e l’obbligazione alimentare), C‑468/18, EU:C:2019:666, punto 29].

    30

    L’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 offre così al creditore di alimenti, qualora agisca come richiedente, la possibilità di presentare la propria domanda relativa a un obbligo alimentare sulla base di diversi criteri di competenza, segnatamente, o dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, conformemente alla lettera a) di tale articolo 3, o dinanzi al giudice del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, conformemente alla lettera b), di detto articolo [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, R (Competenza sulla responsabilità genitoriale e l’obbligazione alimentare), C‑468/18, EU:C:2019:666, punti 3031].

    31

    Poiché la formulazione dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 non specifica, tuttavia, che le autorità giurisdizionali designate alle lettere a) e b) devono essere adite dal creditore di alimenti medesimo, tale articolo non vieta, fatto salvo il rispetto degli obiettivi e del sistema di tale regolamento, che una domanda relativa a un’obbligazione alimentare possa essere presentata da un ente pubblico legalmente surrogato nei diritti di detto creditore dinanzi all’una o all’altra di tali autorità giurisdizionali.

    32

    Orbene, come hanno sostenuto sia il giudice del rinvio sia tutti gli interessati nella presente causa, né gli obiettivi né il sistema del regolamento n. 4/2009 ostano a che l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente sia competente a pronunciarsi sulla domanda relativa a un’obbligazione alimentare presentata da un siffatto ente pubblico, in applicazione dell’articolo 3, lettera b), di tale regolamento.

    33

    Infatti, in primo luogo, ammettere la competenza dell’autorità giurisdizionale di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 a pronunciarsi su tale domanda è conforme agli obiettivi perseguiti da detto regolamento, tra i quali figurano, come la Corte ha già avuto modo di sottolineare, sia la prossimità tra il giudice competente e il creditore di alimenti sia l’obiettivo, rammentato al considerando 45 di detto regolamento, di facilitare il più possibile il recupero dei crediti alimentari internazionali [v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punti 26, 28, 4041, nonché del 4 giugno 2020, FX (Opposizione all’esecuzione di un credito alimentare), C‑41/19, EU:C:2020:425, punti 4041].

    34

    In particolare, la concessione all’ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti della possibilità di adire l’autorità giurisdizionale del luogo della residenza abituale di tale creditore è idonea a garantire l’efficacia del recupero dei crediti alimentari internazionali, obiettivo che sarebbe, invece, intaccato se un siffatto ente pubblico fosse privato del diritto di avvalersi dei criteri di competenza alternativi previsti, a favore del richiedente in materia di obbligazioni alimentari, dall’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, sia all’interno dell’Unione europea sia, se del caso, nel caso di residenza del convenuto nel territorio di uno Stato terzo.

    35

    A tal riguardo, si deve segnatamente rilevare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi 38 e 40 delle sue conclusioni, che, nei limiti in cui l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009 non subordina l’applicabilità delle sue norme in materia di competenza giurisdizionale internazionale al requisito secondo cui il convenuto deve essere domiciliato in uno Stato membro, non autorizzare l’ente pubblico surrogato nei diritti del creditore ad adire l’autorità giurisdizionale del luogo della residenza abituale di quest’ultimo, qualora il debitore di alimenti sia domiciliato in uno Stato terzo, significherebbe, con un elevato grado di probabilità, obbligare detto ente pubblico ad agire in giudizio al di fuori dell’Unione. Tale situazione, nonché le difficoltà giuridiche e pratiche che ne deriverebbero, quali quelle evidenziate dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, potrebbero compromettere l’efficace recupero dei crediti alimentari.

    36

    Inoltre, ammettere che l’organismo pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti possa validamente adire l’autorità giurisdizionale designata all’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, non altera affatto l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, anch’esso perseguito da tale regolamento.

    37

    A tal riguardo, come già giudicato dalla Corte, tale obiettivo deve essere inteso non soltanto dal punto di vista di un’ottimizzazione dell’organizzazione giudiziaria, ma anche in riferimento all’interesse delle parti, senza distinzione tra attore o convenuto in giudizio, i quali devono avere la possibilità di beneficiare, in particolare, di un accesso facilitato alla giustizia e di una prevedibilità delle norme sulla competenza [v., sentenze del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 29, nonché del 4 giugno 2020, FX (Opposizione all’esecuzione di un credito alimentare), C‑41/19, EU:C:2020:425, punto 40].

    38

    Orbene, il trasferimento dei diritti del creditore di alimenti a favore di un siffatto ente pubblico non pregiudica né gli interessi del debitore di alimenti né la prevedibilità delle norme sulla competenza applicabili, in quanto quest’ultimo deve infatti aspettarsi, in ogni caso, di essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui risiede abitualmente o dinanzi a quello del luogo di residenza abituale del creditore.

    39

    In secondo luogo, la circostanza che l’ente pubblico surrogato legalmente nei diritti del creditore di alimenti sia autorizzato ad adire l’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale di quest’ultimo è anche coerente con il sistema del regolamento n. 4/2009 nonché con il suo impianto sistematico, quali risultano segnatamente dal considerando 14.

    40

    A tal riguardo, si deve rammentare che l’articolo 64 del regolamento n. 4/2009 prevede precisamente l’intervento di un ente pubblico, quale istante, che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o cui è dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo di alimenti. Infatti, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n 4/2009, un ente del genere è incluso nella definizione del termine «creditore» ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, termine che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 10, di detto regolamento, designa, in linea di principio, unicamente una persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti. Inoltre e soprattutto, l’articolo 64, paragrafo 3, lettera a), di tale medesimo regolamento precisa che tale ente pubblico è legittimato a chiedere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.

    41

    Tale disposizione implica che un siffatto ente pubblico sia stato previamente messo in condizione di adire l’autorità giurisdizionale designata conformemente all’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 affinché quest’ultima possa adottare una decisione in materia di obbligazioni alimentari, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, di detto regolamento.

    42

    Dall’insieme delle disposizioni sopra citate risulta che, mentre un ente pubblico surrogato legalmente nei diritti di un creditore di alimenti non può avvalersi direttamente dello status di «creditore» per far constatare l’esistenza di un’obbligazione alimentare, esso deve tuttavia essere messo in condizione di adire, a tal fine, l’autorità giurisdizionale competente della residenza abituale del creditore di alimenti, in forza dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009. Una volta emessa la decisione da parte di tale autorità giurisdizionale nello Stato di origine, un siffatto ente pubblico sarà legittimato a vedersi riconoscere lo status di creditore ai fini, se del caso, di una domanda di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di tale decisione nello Stato richiesto, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 64 di detto regolamento.

    43

    Infine, ammettere che l’ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti abbia la possibilità di avvalersi del foro previsto dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 è altresì coerente con il Protocollo dell’Aia, al quale si fa riferimento all’articolo 15 di tale regolamento, in merito alla determinazione della legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari. Infatti, nei limiti in cui, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 1, di tale Protocollo prevede che, in linea di principio, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore e, dall’altro, l’articolo 10 di detto Protocollo, ripreso dall’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento in parola, dispone che il diritto al rimborso dell’ente pubblico che ha erogato al creditore una prestazione in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legge cui è soggetto detto ente, una siffatta possibilità consente di garantire, nella grande maggioranza dei casi, che è quella in cui la sede dell’ente pubblico e la residenza abituale del creditore si trovano nel medesimo Stato membro, un parallelismo tra le norme sulla designazione del foro e quelle relative al diritto sostanziale applicabile, favorevole alla definizione delle cause in materia di obbligazioni alimentari.

    44

    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che un ente pubblico che intende recuperare, mediante un’azione di regresso, somme versate in luogo di alimenti a un creditore di alimenti, nei cui diritti esso è surrogato nei confronti del debitore di alimenti, è legittimato ad avvalersi della competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui detto creditore risiede abitualmente, prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.

    Sulle spese

    45

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per tali motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    Un ente pubblico che intende recuperare, mediante un’azione di regresso, somme versate in luogo di alimenti a un creditore di alimenti, nei cui diritti esso è surrogato nei confronti del debitore di alimenti, è legittimato ad avvalersi della competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui detto creditore risiede abitualmente, prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 (CE) del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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