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Document 62019CJ0420

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 gennaio 2021.
    Maksu- ja Tolliamet contro Heavyinstall OÜ.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/24/UE – Articolo 16 – Recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Assistenza reciproca – Domanda di misure cautelari – Decisione giudiziaria dello Stato membro richiedente ai fini dell’adozione di misure cautelari – Competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro adito a valutare e riesaminare la giustificazione di tali misure – Principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento.
    Causa C-420/19.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:33

     SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    20 gennaio 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/24/UE – Articolo 16 – Recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Assistenza reciproca – Domanda di misure cautelari – Decisione giudiziaria dello Stato membro richiedente ai fini dell’adozione di misure cautelari – Competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro adito a valutare e riesaminare la giustificazione di tali misure – Principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento»

    Nella causa C‑420/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 29 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2019, nel procedimento

    Maksu- ja Tolliamet

    contro

    Heavyinstall OÜ,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente de la Corte, L. Bay Larsen, C. Toader e N. Jääskinen, giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Heavyinstall OÜ, da S. Koivuaho, in qualità di mandatario;

    per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

    per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

    per il governo svedese, da H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg e A. Falk, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da W. Roels e E. Randvere, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 settembre 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Maksu-ja Tolliamet (amministrazione tributaria e doganale, Estonia) (in prosieguo: la «MTA») alla Heavyinstall OÜ in merito all’adozione, in Estonia, di misure cautelari richieste dall’amministrazione finanziaria finlandese nei confronti di tale società.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    I considerando 1, 4 e 6 della direttiva 2010/24 così recitano:

    «(1)

    L’assistenza reciproca tra gli Stati membri ai fini del recupero dei rispettivi crediti e di quelli dell’Unione derivanti da determinate imposte e altre misure contribuisce al buon funzionamento del mercato interno. Oltre a garantire la neutralità fiscale, ha permesso agli Stati membri di eliminare misure di protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni transfrontaliere per prevenire frodi e perdite di bilancio.

    (...)

    (4)

    Per garantire meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno, è necessario estendere l’ambito di applicazione dell’assistenza reciproca in materia di recupero ai crediti derivanti da imposte e dazi che ancora non vi rientrano, mentre per far fronte alle crescenti domande di assistenza e produrre risultati migliori è necessario rendere l’assistenza più efficace ed efficiente e facilitarla nella pratica. (...)

    (...)

    (6)

    La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di determinazione delle misure di recupero applicabili nell’ambito della legislazione nazionale. Occorre tuttavia assicurare che né le disparità fra le leggi nazionali né la mancanza di coordinamento fra le autorità competenti pregiudichino il buon funzionamento del sistema di assistenza reciproca previsto dalla presente direttiva».

    4

    L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:

    «1.   Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, l’autorità adita informa tale soggetto che l’azione deve essere da esso promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.

    2.   Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro adito sono portate dinanzi all’organo competente di tale Stato membro in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti».

    5

    A termini dell’articolo 16 della direttiva in parola:

    «1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, purché l’adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente.

    Il documento redatto, se del caso, ai fini dell’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente e relativo al credito per cui è domandata l’assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato membro adito. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito.

    2.   La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente».

    6

    L’articolo 17 della medesima direttiva così dispone:

    «Per l’attuazione dell’articolo 16 si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 14 e 15».

    7

    L’articolo 18 della direttiva 2010/24 prevede quanto segue:

    «1.   L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 10 a 16 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato membro adito, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in detto Stato membro consentano tale eccezione per i crediti nazionali.

    2.   L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza prevista all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 10 o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data della suddetta domanda iniziale.

    Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente si stabilisce che il credito o il titolo che consente l’esecuzione non possono più essere oggetto di contestazione.

    Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è concesso dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dell’intero termine di pagamento.

    Tuttavia, in tali casi l’autorità adita non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente.

    3.   Uno Stato membro non è tenuto a concedere assistenza se l’importo totale dei crediti contemplati dalla presente direttiva per i quali è richiesta assistenza è inferiore a 1500 [euro].

    4.   L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza».

    8

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24 (GU 2011, L 302, pag. 16), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione, del 27 ottobre 2017 (GU 2017, L 279, pag. 38) (in prosieguo: il «regolamento n. 1189/2011»), stabilisce, come risulta dal suo articolo 1, le modalità di applicazione, in particolare, dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24.

    9

    Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 1189/2011:

    «1.   La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l’avvio della procedura di assistenza reciproca.

    2.   Nel caso di una richiesta di misure cautelari, tale dichiarazione può essere integrata da una dichiarazione che specifichi le ragioni e le circostanze della richiesta, elaborata conformemente al modello che figura nell’allegato III».

    10

    Conformemente ai punti 2.2 e 2.3 del modello di cui all’allegato III al regolamento n. 1189/2011, la richiesta di misure cautelari può essere accompagnata da una decisione amministrativa che consente l’adozione di misure cautelari o da una convalida giudiziaria a conferma del fatto che le misure cautelari sono giustificate.

    Diritto estone

    11

    L’articolo 130, paragrafo 1, del Maksukorralduse seadus (codice tributario estone; in prosieguo: il «MKS») prevede le misure che possono essere adottate dall’amministrazione tributaria al fine di procedere al recupero dei crediti mediante esecuzione forzata, qualora il soggetto passivo non adempia al proprio obbligo pecuniario entro il termine previsto da tale legge.

    12

    L’articolo 1361 del MKS, rubricato «Misure cautelari anteriori all’accertamento del credito pecuniario o dell’obbligazione», enuncia quanto segue:

    «(1)   Se, in sede di controllo del corretto versamento delle imposte, sorge il fondato sospetto che, in ragione della condotta tenuta dal soggetto passivo, l’esecuzione forzata di un’obbligazione o di un credito pecuniario derivanti da una normativa in materia fiscale possa risultare – successivamente al loro accertamento – molto più difficile se non impossibile, il direttore dell’amministrazione tributaria o un funzionario da questi delegato possono presentare al giudice amministrativo una domanda di autorizzazione a procedere con le misure esecutive previste nell’articolo 130, paragrafo 1, della presente legge».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    13

    L’8 febbraio 2018 il Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Keski-Pohjanmaa, Finlandia) ha adottato una decisione provvisoria relativa al sequestro di taluni beni di proprietà della Heavyinstall, al fine di garantire un credito fiscale di un importo prevedibile pari a EUR 320022, detenuto dall’amministrazione tributaria finlandese nei confronti di tale società (in prosieguo: la «decisione giudiziaria di sequestro finlandese»).

    14

    Secondo tale decisione, sussisteva il rischio che la Heavyinstall dissimulasse, distruggesse o cedesse i suoi beni o agisse in modo da impedire il recupero del credito dell’amministrazione tributaria finlandese. Inoltre, il socio della Heavyinstall avrebbe consapevolmente ingannato detta autorità sin dal 2010 per sottrarsi agli obblighi fiscali incombenti a tale società in Finlandia.

    15

    Il 13 marzo 2018, l’amministrazione tributaria finlandese ha presentato alla MTA una domanda di assistenza riguardante misure cautelari da adottare nei confronti della Heavyinstall (in prosieguo: la «domanda di assistenza») sulla base dell’articolo 16 della direttiva 2010/24. Dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che la decisione giudiziaria di sequestro era allegata a tale domanda.

    16

    Al fine di dar seguito alla domanda di assistenza, la MTA ha presentato, il 29 marzo 2018, una domanda dinanzi al Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia), per il sequestro degli autoveicoli della Heavyinstall, ovvero due rimorchi per un valore di EUR 7500 e un autocarro del valore di EUR 9500, e dei conti bancari di tale società aperti in tutti gli istituti di credito estoni, per un importo pari a EUR 297304 (in prosieguo: la «domanda di misure cautelari»).

    17

    Con ordinanza del 3 aprile 2018, il Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn) ha respinto la richiesta di misure cautelari in quanto non era stata fornita la prova che fosse soddisfatto il requisito di cui all’articolo 1361, paragrafo 1, del MKS. Conformemente a tale disposizione, l’applicazione di misure cautelari richiederebbe che si possa fondatamente ritenere che, dopo la determinazione del credito, l’esecuzione forzata di quest’ultimo rischi di essere considerevolmente più difficile, se non impossibile, in ragione della condotta tenuta dal soggetto passivo.

    18

    Il MTA ha proposto impugnazione contro detta ordinanza dinanzi alla Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn, Estonia), la quale ha respinto il ricorso con ordinanza dell’8 maggio 2018.

    19

    Secondo tale giudice, dall’articolo 16 della direttiva 2010/24 risulta che lo Stato membro adito è legittimato a valutare la fondatezza e la proporzionalità della richiesta di applicazione di misure cautelari alla luce della propria legislazione, e a verificare se l’adozione di tali misure sia conforme a tale legislazione e alle proprie prassi amministrative.

    20

    La Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn), sulla base di questa premessa, ha esaminato se i presupposti per l’applicazione dell’articolo 1361 del MKS fossero soddisfatti e ha concluso, come il tribunale di primo grado, che così non era. Inoltre, secondo la Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn), l’applicazione delle misure cautelari richieste nei confronti della Heavyinstall sarebbe sproporzionata.

    21

    Peraltro, la MTA è stata informata dall’amministrazione tributaria finlandese che, con decisione del 21 giugno 2020, il Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Keski-Pohjanmaa) aveva confermato la decisione giudiziaria di sequestro finlandese.

    22

    La MTA ha proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, la Riigikohus (Corte Suprema, Estonia), con la quale ha chiesto a tale giudice di annullare l’ordinanza dell’8 maggio 2018 della Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn) e di accogliere la sua domanda di adozione di misure cautelari a carico di Heavyinstall.

    23

    Secondo il giudice del rinvio, nel procedimento principale occorre stabilire se i giudici estoni, nel pronunciarsi sulla domanda di applicazione di misure cautelari, possano valutare essi stessi le prove dedotte e stabilire, in base al proprio convincimento, se siano soddisfatti i presupposti per l’adozione di tali misure, o se, al contrario, detti giudici siano tenuti a basarsi sulle valutazioni effettuata nella decisione giudiziaria di sequestro finlandese.

    24

    La Riigikohus (Corte Suprema) privilegia l’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 fornita dai giudici di primo grado e di appello, secondo la quale, in sostanza, la decisione giudiziaria di sequestro finlandese costituirebbe solo un elemento di prova che deve essere esaminato in sede di valutazione dei presupposti stabiliti all’articolo 1361 del MKS. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva altresì che i principi di cooperazione, di fiducia reciproca e di effettività del diritto dell’Unione potrebbero suggerire di accogliere l’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 effettuata dalla MTA nel procedimento principale.

    25

    In tale contesto, la Riigikohus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 16 della direttiva [2010/24] debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro destinatario della domanda di misure cautelari, nel pronunciarsi in merito in base alla legge nazionale (come consentito al giudice adito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1), sia vincolato alla posizione accolta dal giudice dello Stato di stabilimento del richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare la misura cautelare qualora al giudice medesimo sia stato prodotto un documento recante tale posizione (articolo 16[, paragrafo 1], secondo comma, ultima frase, secondo cui il documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione nello Stato membro adito)».

    Sulla questione pregiudiziale

    26

    Con la sua questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 16 della direttiva 2010/24 debba essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro adito, che statuiscono su una domanda di misure cautelari, sono vincolati dalla valutazione relativa all’osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l’applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente, quando la summenzionata valutazione figura nel documento di cui al paragrafo 1, secondo comma, del citato articolo 16, allegato a tale domanda, o, al contrario, se essi possano effettuare una propria valutazione, tenuto conto del loro diritto nazionale.

    27

    A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza dell’11 giugno 2020, ratiopharm, C‑786/18, EU:C:2020:459, punto 28).

    28

    Per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 16 della direttiva 2010/24, in primo luogo, dalla formulazione del paragrafo 1, primo comma, di quest’ultimo risulta che l’autorità adita procede all’adozione di misure cautelari, in particolare, «se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative» e «purché l’adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente».

    29

    Pertanto, tale formulazione si limita a menzionare la necessità che tali misure cautelari siano, da un lato, autorizzate nello Stato membro adito e, dall’altro, possibili nello Stato membro richiedente, senza fornire ulteriori precisazioni quanto alla portata dei poteri dei giudici dello Stato membro adito per quanto riguarda la valutazione dei presupposti per l’applicazione di dette misure cautelari.

    30

    In secondo luogo, va rilevato che, secondo la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24, qualora alla domanda di assistenza sia allegato un documento redatto ai fini dell’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, «tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito».

    31

    Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, l’analisi contenuta in tale documento di accompagnamento, la quale generalmente riguarda il rispetto dei presupposti per l’adozione di misure cautelari alla luce del diritto nazionale dello Stato membro richiedente, non deve e non può essere completata, né sostituita nello Stato membro adito, il che depone nel senso di un’interpretazione secondo la quale tale analisi vincola i giudici dello Stato membro adito.

    32

    Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 alla luce del contesto in cui esso si colloca, occorre rilevare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 17 di tale direttiva, l’articolo 14 della stessa si applica, per analogia, ai fini dell’attuazione di detto articolo 16.

    33

    L’articolo 14 della direttiva 2010/24 prevede una ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato membro richiedente e quelli dello Stato membro adito per giudicare delle controversie concernenti, da un lato, il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente nonché, dall’altro, le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente di quest’ultimo. Tale ripartizione delle competenze è il corollario del fatto che il credito e i titoli che consentono l’esecuzione del suo recupero sono stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello Stato membro richiedente, mentre le misure di esecuzione sono adottate nello Stato membro adito, conformemente alle disposizioni di legge applicabili in quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Metirato, C‑695/17, EU:C:2019:209, punti 3334).

    34

    Pertanto, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/24, qualsiasi contestazione del credito nonché del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente deve essere promossa dinanzi agli organi competenti di tale Stato membro e non dinanzi a quelli dello Stato membro adito, il cui sindacato giurisdizionale è limitato esplicitamente, in tale articolo 14, paragrafo 2, agli atti di quest’ultimo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Metirato, C‑695/17, EU:C:2019:209, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    35

    L’applicazione di tale giurisprudenza, relativa all’articolo 14 di detta direttiva, alle controversie vertenti sulle misure cautelari, di cui all’articolo 16 della stessa, depone altresì nel senso di un’interpretazione secondo la quale i giudici dello Stato membro adito non possono valutare tali misure alla luce dei presupposti sostanziali stabiliti dal loro diritto nazionale per l’adozione di tali misure, dal momento che dette misure cautelari sono state adottate sulla base delle norme di diritto in vigore nello Stato membro richiedente.

    36

    Di conseguenza, come ha osservato l’Avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, l’analisi contestuale dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 porta a giudicare che i giudici dello Stato membro adito sono competenti a conoscere della conformità della procedura di adozione delle misure cautelari alle disposizioni legislative e alle prassi amministrative di tale Stato membro, ma non della sussistenza dei presupposti sostanziali per l’adozione di tali misure.

    37

    In secondo luogo, occorre ricordare che l’articolo 18 della direttiva 2010/24 elenca alcuni casi specifici in cui lo Stato membro adito può rifiutare di concedere l’assistenza reciproca prevista da tale direttiva. Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, tali casi, in quanto eccezioni al principio della fiducia reciproca, devono essere interpretati restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 29).

    38

    Nello stesso senso, la Corte ha ammesso che l’autorità adita può decidere, in via eccezionale, di non accordare la sua assistenza all’autorità richiedente qualora risulti che l’esecuzione della domanda di assistenza possa essere lesiva dell’ordine pubblico dello Stato membro dell’autorità adita (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, punto 47).

    39

    Risulta quindi dall’analisi del contesto in cui si inserisce l’articolo 16 della direttiva 2010/24 che solo in casi precisi e circoscritti, fondati su una deroga espressamente prevista da tale direttiva o dalla giurisprudenza della Corte, i giudici dello Stato membro adito possono rifiutare di concedere l’assistenza per l’adozione di misure cautelari.

    40

    Per quanto riguarda l’interpretazione teleologica della direttiva 2010/24, si deve constatare che quest’ultima, pur rientrando nel settore del mercato interno e non in quello dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si fonda sul principio della fiducia reciproca. Infatti, l’attuazione del sistema di assistenza reciproca istituito dalla direttiva 2010/24 dipende dall’esistenza di una siffatta fiducia tra le autorità nazionali interessate (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, punto 41).

    41

    A tale proposito, va anzitutto ricordato che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sul primo di tali principi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, punto 40).

    42

    Peraltro, da un lato, risulta dal considerando 4 della direttiva 2010/24 che, per far fronte alle crescenti domande di assistenza e produrre risultati migliori, è necessario rendere l’assistenza più efficace ed efficiente e facilitarla nella pratica.

    43

    Dall’altro lato, conformemente al considerando 6 di tale direttiva, occorre assicurare che né le disparità fra le leggi nazionali né la mancanza di coordinamento fra le autorità competenti pregiudichino il buon funzionamento del sistema di assistenza reciproca previsto da quest’ultima.

    44

    Orbene, un’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24 che consenta ai giudici dello Stato membro adito di effettuare un nuovo esame dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari, alla luce del loro diritto nazionale, in particolare quando la valutazione di tali condizioni figura nel documento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, sarebbe contraria al principio della fiducia reciproca, sul quale si fonda detta direttiva, nonché alle esigenze connesse al buon funzionamento e all’efficacia del sistema di assistenza reciproca istituito da detta direttiva.

    45

    Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, tale nuovo esame sarebbe altresì contrario sia alle esigenze di celerità che contraddistinguono la procedura di adozione di misure cautelari, sia all’esigenza di evitare, nell’ambito della procedura di assistenza, valutazioni contradditorie da parte degli organi giurisdizionali dei due Stati membri coinvolti in merito alle medesime circostanze di fatto.

    46

    Di conseguenza, da un’interpretazione letterale dell’articolo 16 della direttiva 2010/24, nonché dal contesto in cui tale disposizione si inserisce e dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva, deriva che i giudici dello Stato membro adito sono, in linea di principio, vincolati dalla valutazione effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente del rispetto dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari, in particolare quando tale valutazione figura nel documento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24, allegato alla domanda di assistenza.

    47

    Nella fattispecie, si deve rilevare che la decisione giudiziaria di sequestro finlandese può essere considerata come il documento di cui all’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24. Infatti, come deriva dalla sezione 2.3 dell’allegato III al regolamento di esecuzione n. 1189/2011, che contiene un modello di dichiarazione indicante le ragioni e le circostanze di una richiesta di misure cautelari, una siffatta domanda, fondata sull’articolo 16 della direttiva 2010/24, può derivare da una decisione giudiziaria che conferma che le misure cautelari sono giustificate. Detto modello prevede inoltre che tale decisione giudiziaria sia allegata alla suddetta dichiarazione.

    48

    È quindi sulla base dell’analisi contenuta in tale documento e non sulla base della loro valutazione dei fatti di cui trattasi nonché dei presupposti per l’applicazione, ai sensi dell’articolo 1361 della MKS, delle misure cautelari che i giudici estoni devono statuire sulla domanda di assistenza ad essi sottoposta.

    49

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 16 della direttiva 2010/24 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro adito, che statuiscono su una domanda di misure cautelari, sono vincolati dalla valutazione relativa all’osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l’applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente, in particolare quando la summenzionata valutazione figura nel documento di cui al paragrafo 1, secondo comma, del citato articolo 16, allegato a detta domanda.

    Sulle spese

    50

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro adito, che statuiscono su una domanda di misure cautelari, sono vincolati dalla valutazione relativa all’osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l’applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente, in particolare quando la summenzionata valutazione figura nel documento di cui al paragrafo 1, secondo comma, del citato articolo 16, allegato a detta domanda.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’estone.

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