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Document 62019CJ0340

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 giugno 2020.
Valsts ieņēmumu dienests contro SIA “Hydro Energo”.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce tariffaria 7407 – Barre e profilati in rame – Lingotti in rame o in lega di rame di forma rettangolare laminati a caldo.
Causa C-340/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:488

 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

18 giugno 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce tariffaria 7407 – Barre e profilati in rame – Lingotti in rame o in lega di rame di forma rettangolare laminati a caldo»

Nella causa C‑340/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 18 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2019, nel procedimento

Valsts ieņēmumu dienests

contro

SIA «Hydro Energo»,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, L. Bay Larsen e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo lettone, da V. Soņeca e V. Kalniņa, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, inizialmente da E. Kalniņš, A. Caeiros, L. Ozola e M. Salyková, successivamente da E. Kalniņš, L. Ozola e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce tariffaria 7407 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU 2011, L 282, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione fiscale, Lettonia) (in prosieguo: il «VID») e la SIA «Hydro Energo», con riferimento alla classificazione doganale di lingotti in rame o in lega di rame laminati a caldo.

Contesto normativo

Il SA e le note esplicative al SA

3

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato creato dalla convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna, in particolare, a far sì che le proprie nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. La stessa disposizione impone alle parti contraenti l’obbligo di applicare le norme generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezione, di capitolo e di sottovoce del medesimo e a non modificarne la portata.

5

L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6

La nota esplicativa del SA relativa al capitolo 74 di tale sistema, intitolato «Rame e lavori di rame», prevede quanto segue:

«1. In questo capitolo, si intendono per:

(…)

d)

Barre

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i “cerchi appiattiti” e i “rettangoli modificati” nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione“rettangolare modificata”) supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 74.03, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l’introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.

(…)

Questo capitolo comprende:

A)

Le matte e altri prodotti intermedi della metallurgia del rame, le forme gregge sotto le quali è ottenuto il metallo, i cascami e i rottami (voci da 74.01 a 74.05).

B)

Le polveri e le pagliette di rame (voce 74.06).

C)

I semiprodotti, generalmente ottenuti per laminazione, per trafilatura, per stiramento o per fucinatura del rame della voce 74.03 (voce da 74.07 a 74.10).

(…)».

7

La nota esplicativa del SA relativa alla voce 74.03 dispone quanto segue:

«Rientrano ugualmente in questa voce le bramme, bacchette, barre, lingotti, ecc. gettati, stampati o sinterizzati, a condizione che non abbiano ricevuto una successiva lavorazione superiore a una grossolana sbavatura, o decapati per asportazione dello strato superficiale (composto in maggior parte di ossido di rame) o che hanno subìto un’operazione di rasatura, di scriccatura, di molatura, ecc., al fine di eliminare i difetti apparsi al momento della solidificazione o della colata o che presentano una faccia lavorata per controllo della qualità.

I prodotti sinterizzati sono ottenuti a partire dalla polvere di rame o di lega di rame o di polvere di rame mescolata a polveri di altri metalli, per pressione (compressione) e sinterizzazione (riscaldamento a una temperatura appropriata, al di sotto del punto di fusione dei metalli). Allo stato di sinterizzazione, i prodotti sono porosi e di scarsa qualità meccanica e sono generalmente laminati, trafilati, fucinati, ecc., per portarli alla densità adeguata. Tali ultimi prodotti sono esclusi da questa voce (voci 74.07, 74.09, ecc., secondo il caso).

Questa voce comprende anche le barre da trafila e le billette appuntite all’estremità o altrimenti lavorate al solo fine di facilitarne l’introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella (fil machine) o in tubi.

Con riserva delle suddette disposizioni relative alle lavorazioni che esse possono subire dopo la fabbricazione, le barre della specie consistono in particolare:

1.

Sia in prodotti chiamati comunemente getti pieni, di sezione rotonda, quadrata o esagonale, di lunghezza generalmente non superiore al metro, ottenuti da un getto di precisione in stampi speciali.

2.

Sia in prodotti di maggior lunghezza ottenuti con il processo della colata continua verticale; in quest’ultimo processo il metallo in fusione è versato in uno stampo raffreddato ad acqua e nel quale si solidifica rapidamente.

I getti e le barre ottenuti per colata continua sono spesso destinati agli stessi usi delle barre laminate o trafilate».

8

Secondo la nota esplicativa del SA relativa alla voce 74.07:

«(…)

Le barre sono definite dalla Nota 1 d) di questo Capitolo e i profilati dalla Nota 1 e).

Questi semiprodotti sono ottenuti abitualmente per laminazione, estrusione, o trafilatura, ma talvolta anche per fucinatura (alla pressa o al martello). Possono essere rifiniti a freddo (ove sia il caso, dopo ricottura), per trafilatura a freddo, raddrizzatura o con altri procedimenti che conferiscono al semiprodotto una migliore rifinitura. Possono ugualmente aver subito lavorazioni (quali la foratura, la torsione, l’ondulazione) purché queste operazioni non abbiano l’effetto di conferire ai prodotti in parola il carattere di lavori previsti altrove. Restano compresi qui i profilati presentanti un profilo chiuso (profilati cavi). Sono ugualmente compresi in questa voce i tubi ad alette ottenuti per estrusione. Tuttavia i tubi sui quali le alette sono state rapportate, per esempio per saldatura, sono esclusi (generalmente voce 74.19).

Le barre e le bacchette ottenute per colata (compresi i prodotti detti getti e le barre ottenute per colata continua) o per sinterizzazione rientrano nella voce 74.03 a condizione che non abbiano ricevuto, dopo la fabbricazione, una lavorazione superiore a una grossolana sbavatura o ad un decapaggio. Quelle che hanno ricevuto una lavorazione più spinta restano classificate in questa voce a condizione che detta lavorazione non conferisca al semiprodotto il carattere di oggetti o di lavori che rientrano in altre voci.

Le barre da trafila e le billette appuntite alle estremità o altrimenti lavorate al solo fine di facilitarne l’introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella (fil machine), o in tubi, rientrano tuttavia nella voce 74.03».

Diritto dell’Unione

9

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, che si fonda sul SA.

10

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.

11

La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti nel procedimento principale, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, è quella relativa all’anno 2012, risultante dal regolamento n. 1006/2011.

12

La prima parte della NC, attinente alle disposizioni preliminari, comprende un titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così dispone:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1)

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

13

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XV, rubricata «Metalli comuni e loro lavori».

14

Tale sezione contiene un capitolo 74, intitolato «Metalli comuni e loro lavori», la cui nota 1 così prevede:

«In questo capitolo, si intendono per:

(…)

d)

“Barre”:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i “cerchi appiattiti” e i “rettangoli modificati” nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione “rettangolare modificata”) supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l’introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi».

(…)

h)

“Tubi”:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro (…)».

15

Il capitolo 74 della NC comprende la voce 7403, la quale è strutturata come segue:

«7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

(…)

(…)

742 7403 21 00

a‐ ‐ base di rame-zinco (ottone)

(…)

(…)»

16

Tale capitolo comprende anche la voce 7407, la quale è strutturata come segue:

«7407

Barre e profilati di rame:

7407 10 00

‐di rame raffinato

 

‐di leghe di rame:

7407 21

‐ ‐a base di rame-zinco (ottone):

7407 21 10

‐ ‐ ‐ Barre

7407 21 90

‐ ‐ ‐ Profilati

(…)

(…)»

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

Nell’aprile 2012, la Hydro Energo ha dichiarato, a fini di immissione in libera pratica, talune lamiere in ottone laminate a caldo, da essa collegate alla sottovoce 74032100 della NC, la quale riguarda le leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) ed è esente da dazi doganali.

18

In seguito ad un controllo doganale, il VID ha considerato che il prodotto dichiarato dalla Hydro Energo dovesse essere classificato non nella sottovoce 74032100, dato che la voce 7403 esclude i prodotti laminati, ma nella sottovoce 74072110 della NC, che riguarda le barre in leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) e la cui aliquota di dazi doganali si eleva al 4,8%. In base a tale constatazione, il VID ha disposto, con decisione del 10 settembre 2014, la riscossione presso la Hydro Energo di un dazio doganale per tale prodotto, nonché di interessi moratori.

19

L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), chiamata dalla Hydro Energo a decidere su un ricorso avverso tale decisione, con sentenza del 13 aprile 2017 ha annullato detta decisione.

20

Tale giudice anzitutto ha considerato che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale non poteva essere classificato in una delle sottovoci della voce 7407. Infatti, tenuto conto delle porosità, cavità e crepe irregolari osservabili sullo spaccato, esso non costituiva un prodotto finito ed era privo di sezione trasversale piena e costante su tutta la sua lunghezza, per cui non poteva essere considerato quale barra, ai sensi del capitolo 74 della NC.

21

Tale giudice ha sottolineato poi che il metallo che componeva il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale corrispondeva, tenuto conto del tenore rispettivo in rame e in zinco, alla definizione di rame raffinato e non a quella di lega di rame (ottone).

22

Il VID ha proposto un ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza dinanzi all’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia).

23

Il VID fa preliminarmente osservare che risolvere la questione se il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale sia rame raffinato o una lega di rame non sarebbe decisivo per la sua classificazione nella NC, poiché occorrerebbe previamente stabilire se tale prodotto sia conforme alla descrizione della voce 7403 o a quella della voce 7407. Soltanto le sottovoci dello stesso valore potrebbero essere comparate a tal fine.

24

Orbene, il VID sostiene che il fatto stesso che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale sia stato laminato a caldo escluderebbe la possibilità di classificarlo in una delle sottovoci della voce 7403 della NC.

25

Peraltro, secondo il VID, contrariamente a quanto dichiarato dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), la circostanza che la nota 1, lettera d), del capitolo 74 della NC faccia riferimento, nella definizione che essa fornisce del termine «barre», al requisito di una «sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza» non significherebbe che il prodotto di cui trattasi debba sempre presentare una forma ideale, priva di imperfezioni. D’altra parte, tale definizione non indicherebbe le varianti accettabili che consentano di ritenere che la sezione trasversale di un prodotto sia di forma rettangolare.

26

Infine, tanto i «getti» quanto le barre ottenuti col procedimento della colata continua sarebbero spesso destinati agli stessi usi delle barre laminate, estruse o fucinate. Il fine ulteriore della merce sarebbe dunque irrilevante.

27

Dal canto suo, la Hydro Energo sostiene che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale non rientrerebbe nella nozione di «barre» ai sensi della NC in quanto, a causa delle porosità, cavità e crepe importanti che vi incidono e che sono visibili nello spaccato, esso non potrebbe essere considerato dotato di una sezione trasversale piena e costante su tutta la sua lunghezza. Inoltre, la laminatura in forma rettangolare sarebbe stata effettuata al solo scopo di facilitare il trasporto e il prodotto non potrebbe essere utilizzato ad uno scopo diverso dalla rifusione. Orbene, secondo la Hydro Energo, che fa riferimento al riguardo alla nota 1, lettera d), secondo comma, del capitolo 74 della NC, la classificazione di un prodotto nella voce 7403 o nella voce 7407 della NC non dipenderebbe soltanto dalla forma e dalla lavorazione anteriore, ma anche dal suo grado di lavorazione e dal suo possibile utilizzo. Di conseguenza, la Hydro Energo ritiene che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale debba essere classificato nella sottovoce 74032100 della NC.

28

Secondo il giudice del rinvio, anche se la composizione chimica del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un elemento di fatto che spetta al giudice del rinvio accertare, è decisivo nella fattispecie stabilire se tale prodotto possa essere considerato una barra, ai sensi del capitolo 74 della NC.

29

Orbene, se è pur vero che, come fa osservare il VID, talune caratteristiche del prodotto di cui al procedimento principale corrispondono a quelle che deve presentare una barra, il che consentirebbe di classificarlo nella voce 7407 della NC, sussisterebbero ragionevoli dubbi in merito alla circostanza se tale prodotto presenti una sezione trasversale piena e costante su tutta la sua lunghezza, come richiesto dalla nota 1, lettera d), del capitolo 74 della NC.

30

Anche se il fatto che il prodotto di cui al procedimento principale è laminato potrebbe costituire un motivo supplementare, in forza delle note esplicative al SA, per classificarlo nella voce 7407 della NC, tali note esplicative non sarebbero tuttavia sufficienti a dissipare i dubbi riguardanti la circostanza se tale prodotto presenti una sezione trasversale piena e costante su tutta la sua lunghezza.

31

In tale contesto, l’Augstākā tiesa (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che la voce 7407 (barre e profilati di rame) comprende lingotti di rame o in lega di rame di forma rettangolare il cui spessore supera il decimo della larghezza e che sono stati laminati a caldo, ma nella cui sezione trasversale vi sono porosità, cavità e crepe irregolari».

Sulla questione pregiudiziale

32

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la voce 7407 della NC debba essere interpretata nel senso che in essa rientrano i lingotti di rame o in lega di rame, di forma rettangolare, il cui spessore eccede il decimo della larghezza e che sono stati laminati a caldo, ma la cui sezione trasversale presenta porosità, cavità e crepe irregolari.

33

Occorre anzitutto ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo e spetta quindi al giudice del rinvio procedere alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi, alla luce degli elementi di risposta forniti dalla Corte alle questioni dal medesimo sollevate (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punti 3334; del 16 maggio 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punti da 67 a 69, nonché ordinanza del 27 febbraio 2020, Gardinia Home Decor, C‑670/19, EU:C:2020:117, punto 35).

34

Peraltro, è opportuno, da una parte, ricordare che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente, dall’altra, che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della NC e delle relative note di sezione o di capitolo (v., in tal senso, sentenze del 3 marzo 2016, Customs Support Holland, C‑144/15, EU:C:2016:133, punti 2627; del 16 maggio 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punti 5051, nonché del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punto 26).

35

Dalla giurisprudenza della Corte risulta, inoltre, che, se la classificazione non può effettuarsi esclusivamente sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, la destinazione di tale prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, fermo restando che è sufficiente prendere in considerazione la destinazione essenziale del prodotto e che l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo (ordinanza del 27 febbraio 2020, Gardinia Home Decor, C‑670/19, EU:C:2020:117, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

36

Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, pur non avendo forza vincolante, le note esplicative della NC e del SA costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e forniscono, come tali, un rilevante contributo alla sua interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, punto 40; del 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, punto 55, e del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punto 35). Al riguardo, va precisato che la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre soltanto la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa proprie [v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2019, B.S. (Malto nella composizione della birra), C‑195/18, EU:C:2019:197, punto 10, e del 16 maggio 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punto 44].

37

Nella fattispecie, il giudice del rinvio s’interroga, in particolare, sulla circostanza se i lingotti di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano barre, ai sensi del capitolo 74 della NC, in modo da poter essere classificati nella voce 7407 della NC, intitolata «Barre e profilati di rame».

38

Al riguardo, si deve constatare che la nota 1, lettera d), del capitolo 74 della NC prevede che le barre, ai sensi di tale capitolo, sono, segnatamente, prodotti laminati la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la loro lunghezza è in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare.

39

Orbene, come ha fatto valere la Commissione nelle sue osservazioni scritte, il requisito di una sezione trasversale «costante» rinvia alla forma e alle dimensioni trasversali del prodotto di cui trattasi, di modo che i lingotti di forma rettangolare e le cui dimensioni trasversali sono identiche in ogni punto, su tutta la loro lunghezza, soddisfano tale requisito.

40

Quanto al requisito di una sezione trasversale «piena», esso deve essere inteso nel senso che esclude soltanto i prodotti cavi. Infatti, dalla nota 1, lettera h), del capitolo 74 della NC risulta che un prodotto cavo la cui sezione trasversale è costante su tutta la sua lunghezza è un tubo, ai sensi di tale capitolo.

41

Quindi, nella fattispecie, anche se i lingotti di cui trattasi nel procedimento principale presentano, come osservato dal giudice del rinvio, porosità, cavità e crepe irregolari, tali imperfezioni interne non rendono tali lingotti, per questo solo motivo, prodotti cavi, di modo che non si può escludere che essi, laminati a caldo, costituiscano barre, ai sensi del capitolo 74 della NC, e quindi ricadano nella voce 7407 della NC, riguardante «barre e profilati di rame».

42

Si deve anche rilevare che la nota 1, lettera d), del capitolo 74 della NC dispone, riguardo alla nozione di «barra», ai sensi di detto capitolo, che lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare deve eccedere il decimo della larghezza, come accade nel caso dei lingotti di cui trattasi nel procedimento principale.

43

Peraltro, dalla nota esplicativa al SA relativa alla voce 7403 risulta che i prodotti laminati sono esclusi da tale voce e rientrano, ad esempio, nelle voci 7407 o 7409 del SA, il che, come sostenuto dallo stesso giudice del rinvio, costituisce un motivo supplementare di eventuale classificazione di lingotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale nella voce 7407 della NC.

44

Allo stesso modo, l’interpretazione secondo cui lingotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale sono idonei a rientrare nella voce 7407 della NC è corroborata dalla nota esplicativa al SA relativa alla voce 7407.

45

Infatti, da una parte, mentre tale nota esplicativa indica che le barre sono definite dalla nota 1, lettera d), del capitolo 74 del SA, è pacifico che la formulazione di quest’ultima nota è identica a quella della nota 1, lettera d), del capitolo 74 della NC.

46

D’altra parte, la nota esplicativa relativa alla voce 7407 del SA precisa che tali prodotti sono ottenuti abitualmente, tra le altre tecniche, mediante laminazione. Da essa risulta anche che le barre ottenute per colata o per sinterizzazione rientrano nella voce 7403 del SA a condizione che non abbiano ricevuto, dopo la fabbricazione, una lavorazione superiore a una grossolana sbavatura o ad un decapaggio. Quelle che hanno ricevuto una lavorazione più spinta restano, in linea di principio, classificate nella voce 7407 del SA. Orbene, nella fattispecie, lingotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale sono stati laminati a caldo.

47

Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che la voce 7407 della NC deve essere interpretata nel senso che lingotti di rame o in lega di rame, di forma rettangolare, il cui spessore eccede il decimo della larghezza e che sono stati laminati a caldo, ma la cui sezione trasversale presenta porosità, cavità e crepe irregolari, sono idonei a rientrare in tale voce.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

La voce 7407 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che lingotti di rame o in lega di rame, di forma rettangolare, il cui spessore eccede il decimo della larghezza e che sono stati laminati a caldo, ma la cui sezione trasversale presenta porosità, cavità e crepe irregolari, sono idonei a rientrare in tale voce.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone

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