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Document 62019CJ0301

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 gennaio 2021.
    Commissione europea contro Printeos, SA.
    Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Ammende – Annullamento – Rimborso dell’importo di base dell’ammenda – Articolo 266 TFUE – Interessi moratori – Distinzione tra interessi moratori e interessi compensativi – Calcolo degli interessi – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
    Causa C-301/19 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:39

     SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    20 gennaio 2021 ( *1 )

    «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Ammende – Annullamento – Rimborso dell’importo di base dell’ammenda – Articolo 266 TFUE – Interessi moratori – Distinzione tra interessi moratori e interessi compensativi – Calcolo degli interessi – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012»

    Nella causa C‑301/19 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 aprile 2019,

    Commissione europea, rappresentata da F. Dintilhac, P. Rossi e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Printeos SA, con sede in Alcalá de Henares (Spagna), rappresentata da H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, abogados,

    ricorrente in primo grado,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T‑201/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:81), con la quale quest’ultimo, accogliendo parzialmente il ricorso della Printeos SA, ha condannato l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a risarcire il danno subito da tale società per il mancato versamento a quest’ultima di una somma pari a EUR 184592,95 che le era dovuta a titolo d’interessi moratori, maturati durante il periodo compreso tra il 9 marzo 2015 e il 1o febbraio 2017, in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in esecuzione della sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T‑95/15, EU:T:2016:722), e ha ordinato che tale risarcimento fosse maggiorato di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della sentenza impugnata e fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento (in prosieguo: il «tasso di rifinanziamento della BCE»), maggiorato di 3,5 punti percentuali.

    2

    La Printeos ha proposto un’impugnazione incidentale con cui chiede l’annullamento parziale del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, relativo al dies a quo di detta maggiorazione.

    Contesto normativo

    Regolamento (CE) n. 1/2003

    3

    L’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), rubricato «Controllo della Corte di giustizia» così dispone:

    «La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

    Regolamento finanziario

    4

    All’interno del titolo «Accertamento dei crediti», l’articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298; pag. 1, in prosieguo: il «regolamento finanziario»), così disponeva:

    «1.   L’accertamento di un credito è l’atto con cui l’ordinatore responsabile:

    a)

    verifica l’esistenza dei debiti;

    b)

    determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito;

    c)

    verifica l’esigibilità del debito.

    2.   Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile sono oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore responsabile.

    3.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di accertamento dei crediti, compresi la procedura e i documenti giustificativi, e degli interessi di mora».

    5

    L’articolo 83 del regolamento finanziario, rubricato «Ammende, penali e interessi imposti dalla Commissione», prevedeva quanto segue:

    «1.   Gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono registrati come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    2.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono registrati come entrate di bilancio con la massima tempestività e al più tardi nell’esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione. Gli importi che devono essere restituiti all’entità che li ha versati a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea non sono registrati come entrate di bilancio.

    (...)

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati (...) riguardo a norme dettagliate concernenti gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e interessi».

    6

    L’articolo 92 del regolamento finanziario, intitolato «Termini», così disponeva:

    «1.   I pagamenti sono effettuati entro:

    a)

    90 giorni di calendario per gli accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato;

    b)

    60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall’approvazione di una relazione o di un certificato;

    c)

    30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione.

    (...)

    5.   Tranne nel caso degli Stati membri, alla scadenza dei termini fissati al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i termini di pagamento e la specificazione delle condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale».

    Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012

    7

    Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario (GU 2012, L 362, pag. 1), è stato adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

    8

    L’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 1268/2012 prevedeva quanto segue:

    «Con la nota di addebito il debitore viene informato di quanto segue:

    (...)

    b)

    non sono applicati interessi di mora se il pagamento viene effettuato entro la scadenza;

    (...)».

    9

    Ai sensi dell’articolo 83 di tale regolamento, rubricato «Interessi di mora»:

    «1.   Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    2.   Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è [il tasso di rifinanziamento della BCE], in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:

    a)

    otto punti percentuali quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto pubblico di forniture e di servizi di cui al titolo V;

    b)

    tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi.

    3.   L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente.

    L’ordine di riscossione corrispondente all’importo degli interessi di mora è emesso quando gli interessi sono effettivamente percepiti.

    4.   Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento, il tasso d’interesse da applicare con decorrenza dalla scadenza cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è il tasso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in vigore il primo giorno del mese di adozione della decisione che infligge l’ammenda e maggiorato soltanto di un punto percentuale e mezzo».

    10

    L’articolo 90 di detto regolamento, rubricato «Recupero di ammende o altre penali», così disponeva:

    «1.   Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è intentata un’azione legale contro una decisione della Commissione intesa a comminare un’ammenda o altre penali previste dal [trattato FUE] o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono state esaurite tutte le vie di ricorso, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda o le altre penali ed è esigibile alla prima richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell’articolo 83, paragrafo 4.

    2.   La Commissione garantisce gli importi incassati in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo.

    (...)

    4.   Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso e l’ammenda o la penale è stata annullata o ridotta è adottata una delle seguenti misure:

    a)

    gli importi indebitamente riscossi e gli interessi prodotti sono rimborsati al terzo interessato; nei casi in cui il rendimento complessivo per il periodo in questione sia stato negativo è rimborsato il valore nominale degli importi indebitamente riscossi;

    b)

    se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa viene di conseguenza liberata».

    11

    L’articolo 111, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012 era così formulato:

    «Alla scadenza dei termini stabiliti all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento finanziario il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni:

    a)

    i tassi d’interesse sono quelli indicati all’articolo 83, paragrafo 2, del presente regolamento;

    b)

    gli interessi vengono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento finanziario fino alla data in cui il pagamento è effettuato

    (...)».

    Fatti all’origine della controversia

    12

    Ai fini del presente procedimento, i fatti all’origine della controversia, illustrati ai punti da 1 a 27 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

    13

    All’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della sua decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di conformità all’articolo 101 [TFUE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 – Buste) (in prosieguo: la «decisione del 2014»), la Commissione accertava che la Printeos aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), avendo partecipato, nel periodo compreso tra l’8 ottobre 2003 e il 22 aprile 2008, a un’intesa conclusa e posta in essere nel mercato europeo delle buste standard disponibili su catalogo e delle buste speciali stampate, comprendente la Danimarca, la Germania, la Francia, la Svezia, il Regno Unito e la Norvegia.

    14

    All’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), di tale decisione, la Commissione infliggeva alla Printeos, congiuntamente e solidalmente con alcune delle sue controllate, un’ammenda di importo pari a EUR 4729000 per l’infrazione accertata.

    15

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione, l’ammenda irrogata doveva essere pagata entro il termine di tre mesi dalla notifica della decisione stessa.

    16

    L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 2014 enunciava quanto segue:

    «Dopo la scadenza di detto termine, saranno automaticamente applicati gli interessi, al tasso [di rifinanziamento della BCE applicabile] il primo giorno del mese nel quale tale decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

    Qualora un’impresa di cui all’articolo 1 proponga un ricorso, tale impresa prevede una copertura dell’importo dell’ammenda alla data di scadenza o con la costituzione di una garanzia finanziaria accettabile o con il pagamento a titolo provvisorio dell’importo dell’ammenda conformemente all’articolo 90 del regolamento delegato [n. 1268/2012]».

    17

    La decisione del 2014 è stata notificata alla Printeos l’11 dicembre 2014. Con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2015 la Commissione le ha rammentato che l’ammenda irrogata con tale decisione doveva essere pagata entro il termine di tre mesi a decorrere dalla notifica di detta decisione e che, nel caso in cui la Printeos avesse deciso di presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, essa doveva costituire una garanzia bancaria sufficiente oppure effettuare il pagamento provvisorio di tale ammenda.

    18

    La Commissione ha allegato a detto messaggio di posta elettronica una nota intitolata «Information Note on Provisionally Paid or Guaranteed Fines» (nota informativa sulle ammende oggetto di un pagamento provvisorio o di una garanzia) del 20 luglio 2002 che precisava, segnatamente, quanto segue:

    «(...) il contabile riscuote a titolo provvisorio gli importi oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea dall’impresa interessata oppure può esigere che quest’ultima costituisca una garanzia. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi riscossi a titolo provvisorio e gli interessi da essi prodotti sono iscritti in bilancio oppure rimborsati in tutto o in parte all’impresa interessata.

    (...)

    Nel caso delle ammende irrogate dalla Commissione a partire dal 2010 quest’ultima investirà gli importi versati a titolo provvisorio in un fondo costituito da un portafoglio di attivi la cui esposizione al rischio sarà limitata a quella legata a crediti sovrani di elevata qualità di una durata residua di massimo [due] anni, e che sarà gestita dai servizi della Commissione.

    Se la Corte annulla l’ammenda totalmente o parzialmente, la Commissione rimborsa l’importo annullato in tutto o in parte, maggiorato di un rendimento garantito.

    Tale rendimento garantito è basato sulla performance del riferimento specifico, misurata sulla durata dell’investimento. (...)».

    19

    La Printeos, da un lato, ha presentato, il 20 febbraio 2015, un ricorso dinanzi al Tribunale diretto, in via principale, all’annullamento della decisione del 2014, nella parte in cui la riguardava, e, dall’altro, ha pagato a titolo provvisorio, il 9 marzo 2015, l’ammenda che le era stata irrogata con tale decisione.

    20

    L’importo dell’ammenda pagata dalla Printeos è stato versato in un fondo di attivi finanziari (in prosieguo: il «fondo BUFI»), creato in forza della decisione C(2009) 4264 definitivo della Commissione, del 15 giugno 2009, relativa alla riduzione dei rischi in materia di gestione delle ammende incassate a titolo provvisorio, e gestito dalla direzione generale (DG) «Affari economici e finanziari». Tale decisione si fondava sull’articolo 74 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), sostituito dall’articolo 83 del regolamento finanziario.

    21

    Con la sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T‑95/15, EU:T:2016:722), il Tribunale ha annullato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione del 2014. Non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso tale sentenza entro il termine previsto, essa è passata in giudicato.

    22

    Il 26 gennaio 2017 è avvenuto uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la Commissione e la Printeos. La Commissione ha informato la Printeos che, in seguito all’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione del 2014 nella parte in cui questa le aveva irrogato un’ammenda, essa le avrebbe rimborsato l’ammenda pagata a titolo provvisorio. La Printeos ha chiesto che il rimborso includesse gli interessi sull’importo di tale ammenda, calcolati a partire dalla data del suo pagamento provvisorio, il 9 marzo 2015, al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia allo stesso tasso di interesse previsto all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 2014, in caso di ritardato pagamento dell’ammenda. Con due messaggi di posta elettronica dello stesso giorno, la Commissione ha respinto tale domanda, ricordando che, come indicato nella nota informativa allegata al suo messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2015, le ammende oggetto di incasso a titolo provvisorio sono investite in un fondo e, in caso di annullamento, sono rimborsate, maggiorate di un rendimento garantito sulla base della performance dell’indice di riferimento. Orbene, tale performance sarebbe stata negativa per il periodo durante il quale l’importo dell’ammenda pagata dalla Printeos era investito nel fondo BUFI, cosicché solo il capitale di tale ammenda avrebbe dovuto esserle rimborsato.

    23

    Il 27 gennaio 2017 la Printeos, fondandosi sull’articolo 266 TFUE nonché sulla sentenza del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione (T‑171/99, EU:T:2001:249), ha reiterato la sua domanda diretta al pagamento di interessi.

    24

    Il 1o febbraio 2017 la Commissione ha rimborsato alla Printeos l’ammenda pagata da quest’ultima il 9 marzo 2015. Per contro, con messaggio di posta elettronica del 3 febbraio 2017, essa ha respinto gli argomenti dedotti da quest’ultima a sostegno della sua domanda di pagamento di interessi, sottolineando che la scelta di effettuare un pagamento provvisorio dell’ammenda piuttosto che costituire una garanzia finanziaria era una decisione della Printeos stessa e che, inoltre, quest’ultima era perfettamente conscia del fatto che l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio sarebbe stato investito in un fondo, il cui funzionamento e la nozione di rendimento garantito erano stati chiariti in dettaglio nella nota informativa allegata al messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2015.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    25

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017 la Printeos ha presentato un ricorso diretto, in via principale, a condannare la Commissione a versarle, da un lato, un risarcimento dell’importo di EUR 184592,95 corrispondente agli interessi compensativi calcolati sull’importo di EUR 4729000 al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 2 punti percentuali, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2015 e il 1o febbraio 2017, o, in mancanza, al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà opportuno e, dall’altro lato, degli interessi compensativi sull’importo di EUR 184592,95 per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2017 e la data di effettivo pagamento da parte della Commissione di detto importo, al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, o, in mancanza, al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà opportuno e, in subordine, all’annullamento dei due messaggi di posta elettronica della Commissione del 26 gennaio 2017.

    26

    I primi due capi delle conclusioni del ricorso della Printeos si fondavano, in via principale, sull’articolo 266, primo comma, TFUE e, in subordine, sugli articoli 266, primo comma, 268 e 340, secondo comma, TFUE nonché sull’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    27

    All’udienza dinanzi al Tribunale, in risposta ai quesiti orali di quest’ultimo, la Printeos, da un lato, ha indicato di non voler più mantenere l’articolo 266, primo comma, TFUE, quale fondamento giuridico principale, come mezzo di ricorso autonomo, del primo capo di conclusioni del suo ricorso e, dall’altro, ha confermato che l’espressione «interessi compensativi» ivi menzionata doveva essere intesa come riguardante «interessi moratori» ai sensi del punto 30 della sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83). Inoltre, la Printeos ha contestualmente chiesto di estendere la maggiorazione del tasso di rifinanziamento della BCE, di cui al primo capo delle conclusioni del suo ricorso, a 3,5 punti percentuali.

    28

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso della Printeos e ha condannato l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a risarcire il danno subito da tale società, per il mancato versamento a quest’ultima di una somma pari a EUR 184592,95 che le era dovuta a titolo d’interessi moratori, maturati durante il periodo compreso tra il 9 marzo 2015 e il 1o febbraio 2017, in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in esecuzione della sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T‑95/15, EU:T:2016:722). Esso, inoltre, ha indicato che il risarcimento dovuto alla Printeos sarebbe stato maggiorato di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della sentenza impugnata e fino al pagamento integrale, calcolati al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, e ha respinto il ricorso quanto al resto.

    29

    Il Tribunale ha esaminato, ai punti da 55 a 68 della sentenza impugnata, l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE.

    30

    In tale contesto, facendo riferimento, in particolare, alla sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punti 2930), il Tribunale ha rilevato, al punto 56 della sentenza impugnata, che, in caso di annullamento di una decisione che irroga un’ammenda o di una decisione che dispone la ripetizione dell’indebito, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto della parte interessata a ottenere il suo ripristino nella situazione in cui si trovava prima di tale decisione, cosa che implica, in particolare, il rimborso dell’importo di base indebitamente pagato a motivo della decisione annullata nonché il versamento di interessi moratori; tale versamento costituisce un provvedimento di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore a eseguire quanto prima la sentenza di annullamento.

    31

    Ai punti da 60 a 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la questione se il mancato pagamento di interessi moratori da parte della Commissione alla Printeos e l’attuazione dell’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato n. 1268/2012 costituissero un’esecuzione della sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T‑95/15, EU:T:2016:722), conforme ai requisiti derivanti dall’articolo 266, primo comma, TFUE. A seguito di tale esame, il Tribunale ha rilevato, al punto 66 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva erroneamente ritenuto che tale disposizione le impedisse di adempiere al proprio obbligo assoluto e incondizionato di versare interessi moratori in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE. Esso ha aggiunto che gli «interessi prodotti», ai sensi di detto articolo 90, paragrafo 4, lettera a), non potevano essere qualificati come «interessi moratori» o come risarcimento forfettario, ma designavano esclusivamente un rendimento positivo reale dell’investimento dell’importo in questione.

    32

    Il Tribunale ha quindi ritenuto, al punto 67 della sentenza impugnata, che, a norma dell’articolo 266, primo comma, TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza, la Commissione fosse tenuta, a titolo di misura di esecuzione della sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T‑95/15, EU:T:2016:722), non solo a rimborsare alla Printeos l’importo di base dell’ammenda in questione, ma altresì a versare a quest’ultima interessi moratori.

    33

    Al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento della Commissione vertente su un eventuale arricchimento senza causa della Printeos a motivo del rendimento negativo dell’importo di base dell’ammenda in questione nel periodo durante il quale quest’ultimo era stato depositato nel fondo BUFI, in quanto tale argomento era in contrasto diretto con la logica di risarcimento forfettario mediante la concessione di interessi moratori sottolineata dalla giurisprudenza.

    34

    Di conseguenza, il Tribunale ha constatato, al punto 69 della sentenza impugnata, l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE, che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi del secondo comma di tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma, TFUE.

    35

    Per quanto riguarda le altre condizioni del sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale ha rilevato, al punto 71 della sentenza impugnata, che la violazione da parte della Commissione del suo obbligo di concedere interessi moratori a titolo dell’articolo 266, primo comma, TFUE presentava un nesso causa-effetto sufficientemente diretto con il danno subito dalla ricorrente, equivalente alla perdita di detti interessi moratori.

    36

    Per quanto riguarda l’importo del danno da risarcire, il Tribunale, al punto 75 della sentenza impugnata, ha fissato l’importo di base risarcibile in EUR 184592,95, somma corrispondente agli interessi moratori, al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 2 punti percentuali, maturati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2015 e il 1o febbraio 2017. Il Tribunale ha osservato, al punto 73 di tale sentenza, che tale importo era stato menzionato dalla Printeos nel primo capo delle conclusioni del suo ricorso, senza essere contestato dalla Commissione.

    37

    Quanto alla domanda della Printeos, presentata in udienza, di estendere la maggiorazione del tasso di rifinanziamento della BCE a 3,5 punti percentuali, il Tribunale l’ha respinta, ritenendo, al punto 74 della sentenza impugnata, che essa fosse tardiva e contraria al principio di immutabilità delle conclusioni delle parti e che il principio ne ultra petita gli vietasse di andare al di là della pretesa della Printeos, quale risultava dal primo capo delle conclusioni del suo ricorso.

    38

    Per quanto riguarda la domanda di concessione di interessi moratori sulla base del secondo capo delle conclusioni, il Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, ha concesso alla Printeos interessi moratori a partire dalla pronuncia di tale sentenza fino al pagamento integrale da parte della Commissione e al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Ha respinto, invece, tale domanda nella parte in cui riguardava la concessione di interessi moratori a partire dal 1o febbraio 2017.

    Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

    39

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    statuire sul merito della causa e respingere in quanto infondate la domanda di risarcimento della Printeos e l’eccezione di illegittimità dell’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato n. 1268/2012, sollevata da quest’ultima, nonché in quanto irricevibile o, in subordine, infondata, la domanda di annullamento dei due messaggi di posta elettronica del 26 gennaio 2017, e

    condannare la Printeos alle spese dei due gradi di giudizio.

    40

    La Printeos chiede che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione;

    in mancanza, statuendo nel merito, accogliere la sua domanda di risarcimento, condannando la Commissione al pagamento di un risarcimento di EUR 184592,95 maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla data di proposizione del ricorso nella causa T‑201/17, ossia il 31 marzo 2017, fino al pagamento effettivo di tali interessi;

    in subordine, in caso di rigetto della sua domanda di risarcimento, annullare la decisione della Commissione come contenuta nei due messaggi di posta elettronica del 26 gennaio 2017, e

    condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

    41

    Con la sua impugnazione incidentale, la Printeos chiede che la Corte voglia:

    annullare parzialmente il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, relativo alla maggiorazione del risarcimento di EUR 184592,95 di interessi moratori a decorrere dalla pronuncia di detta sentenza e, statuendo nel merito, condannare la Commissione al pagamento di interessi moratori su tale risarcimento, calcolati al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, vale a dire il 31 marzo 2017, fino al pagamento effettivo di tali interessi, e

    condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

    42

    La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione incidentale in quanto irricevibile o, in subordine, infondata e la condanna della Printeos alle relative spese.

    Sull’impugnazione

    43

    A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce cinque motivi vertenti, il primo, su una violazione da parte del Tribunale dei diritti di difesa e del principio ne ultra petita, il secondo, su un’errata interpretazione dell’articolo 266 TFUE, il terzo, sull’omessa presa in considerazione da parte del Tribunale del nuovo quadro normativo nel settore della concorrenza, il quarto, su un errore di diritto riguardo alle condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e, il quinto, su una violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto.

    44

    Si deve esaminare, anzitutto, il primo motivo, in seguito, congiuntamente il secondo e il terzo motivo, poi il quinto motivo e, da ultimo, il quarto motivo.

    Sul primo motivo, vertente su una violazione da parte del Tribunale dei diritti della difesa e del principio ne ultra petita

    Argomenti delle parti

    45

    Con il suo primo motivo, la Commissione afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha violato i suoi diritti della difesa autorizzando la Printeos a modificare l’oggetto della controversia. Essa ricorda che, durante tutto il procedimento dinanzi al Tribunale e fino alla fase dei quesiti in udienza, la Printeos chiedeva la condanna della Commissione a versarle una somma da essa qualificata come «interessi compensativi». Solo in risposta a un quesito in tal senso del Tribunale la Printeos ha riqualificato tale somma come rappresentante «interessi moratori».

    46

    La Commissione ritiene, pertanto, che, procedendo in tal modo, il Tribunale abbia violato la giurisprudenza della Corte relativa all’obbligo del giudice dell’Unione di esaminare i capi delle conclusioni di una parte come formulati nelle sue memorie, senza modificarne né l’oggetto né la sostanza e ha statuito ultra petita.

    47

    La Printeos ammette di aver proceduto alla riqualificazione degli interessi richiesti nel suo ricorso su invito esplicito del Tribunale, ma sottolinea che si è trattato soltanto di una mera modifica della qualificazione giuridica degli interessi da essa richiesti, ininfluente sul petitum del suo ricorso, diretto al pagamento di EUR 184592,95, vale a dire la somma esatta menzionata nel dispositivo della sentenza impugnata.

    Giudizio della Corte

    48

    Occorre constatare che, con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, la Printeos chiedeva la condanna della Commissione a versarle la somma di EUR 184592,95 a titolo di interessi, da essa qualificati come «compensativi», ai quali essa asseriva di aver diritto per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio dell’ammenda che le è stata inflitta con la decisione del 2014 e la data del rimborso dell’importo di tale ammenda da parte della Commissione.

    49

    Tuttavia, come emerge dal punto 32 della sentenza impugnata, in risposta a un quesito orale del Tribunale in udienza, la Printeos ha confermato che l’espressione «interessi compensativi», utilizzata nel suo ricorso, doveva essere intesa come riguardante «interessi moratori», ai sensi della sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 30).

    50

    Secondo la Commissione, che si basa a tal riguardo, in particolare, sulla sentenza del 7 giugno 2018, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑463/17 P, EU:C:2018:411, punto 18), nell’ammettere la riqualificazione, da parte della Printeos, degli interessi da essa richiesti, il Tribunale ha avallato una modifica vietata dell’oggetto della controversia, in violazione dei diritti della difesa della Commissione, e, di conseguenza, ha statuito ultra petita.

    51

    Tale argomento non può essere accolto. Dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha effettivamente rispettato l’obbligo, cui fa riferimento il punto 18 della sentenza del 7 giugno 2018, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑463/17 P, EU:C:2018:411), di esaminare i diversi capi delle conclusioni e i motivi presentati dalla ricorrente, come formulati nelle sue memorie, senza modificarne né l’oggetto né la sostanza.

    52

    Infatti, per concedere alla Printeos interessi qualificati come «moratori», il Tribunale si è basato sui soli fatti dedotti dalla Printeos nel suo ricorso, vale a dire il pagamento provvisorio dell’ammenda di cui trattasi, l’annullamento della decisione del 2014 con la sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T‑95/15, EU:T:2016:722), e l’obbligo della Commissione di rimborsare, alla data della pronuncia di tale sentenza, l’ammenda pagata a titolo provvisorio.

    53

    Il Tribunale ha inoltre concesso alla Printeos, a titolo di interessi, l’importo esatto richiesto da quest’ultima nel suo ricorso. Come emerge dal punto 74 della sentenza impugnata, esso ha respinto, in quanto tardivo e contrario al principio dell’immutabilità delle conclusioni delle parti, una domanda della Printeos diretta all’aumento del tasso d’interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi richiesti, rispetto al tasso richiesto nel suo ricorso.

    54

    È vero che il Tribunale ha dato agli interessi richiesti dalla Printeos una qualificazione diversa da quella utilizzata da quest’ultima. Tuttavia, così facendo, esso si è limitato ad applicare la qualificazione giuridica che gli sembrava adeguata ai fatti addotti dalla Printeos, conformemente al principio iura novit curia.

    55

    A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo di versare interessi moratori mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore ad adempiere, quanto prima, l’obbligo di pagare tale credito (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 30). Un siffatto obbligo può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare, o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi oggettivi.

    56

    Quanto agli interessi compensativi, tale categoria di interessi è volta a compensare il decorso del tempo fino alla valutazione giudiziale dell’importo del danno, indipendentemente da qualsiasi ritardo imputabile al debitore. Essa rientra, pertanto, nel contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 266, secondo comma, e dell’articolo 340 TFUE (sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 37).

    57

    Nei limiti in cui il Tribunale ha ritenuto che i fatti addotti dalla Printeos nel suo ricorso, quand’anche dimostrati, giustificassero la condanna della Commissione a versare a tale società l’importo richiesto da quest’ultima a titolo di interessi moratori, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza, esso non ha violato il principio del ne ultra petita là dove ha potuto riqualificare la domanda diretta al pagamento di tale importo come riguardante il pagamento di interessi moratori, circostanza che, peraltro, la Printeos ha essa stessa confermato in risposta a un quesito del Tribunale.

    58

    Infatti, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare il quadro della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati da queste ultime a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 65 nonché giurisprudenza ivi citata).

    59

    Le circostanze della presente causa sono quindi diverse da quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 giugno 2018, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea (C‑463/17 P, EU:C:2018:411), invocata dalla Commissione. Come emerge dal punto 23 di tale sentenza, in tale causa il Tribunale aveva esaminato la questione se la convenuta avesse commesso un’irregolarità diversa da quella dedotta dalla ricorrente nel suo ricorso.

    60

    Per contro, come è già stato rilevato, nella presente causa, il Tribunale si è fondato esclusivamente sui fatti addotti dalla Printeos per attribuirle l’importo esatto che essa chiedeva con il suo ricorso. Così facendo, esso non ha né acconsentito a una modifica vietata dell’oggetto della controversia in corso di causa né violato i diritti della difesa della Commissione.

    61

    Di conseguenza, il primo motivo è infondato e deve essere respinto.

    Sul secondo e sul terzo motivo, vertenti, rispettivamente, su un’errata interpretazione dell’articolo 266 TFUE e sull’omessa presa in considerazione, da parte del Tribunale, del nuovo quadro normativo nel settore della concorrenza

    Argomenti delle parti

    62

    Nell’ambito del suo secondo motivo la Commissione afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, che, nelle circostanze del caso di specie, l’articolo 266, primo comma, TFUE imponeva alla Commissione un obbligo, assoluto e incondizionato, di versare interessi moratori, a partire dalla data del pagamento provvisorio dell’ammenda in questione. Tale interpretazione risulterebbe da una lettura errata sia della giurisprudenza della Corte sia di quella del Tribunale stesso.

    63

    Nell’ambito del suo terzo motivo la Commissione rileva che dall’articolo 266 TFUE discende che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione di una sentenza di annullamento. Orbene, l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 costituirebbe un meccanismo di attuazione di tale obbligo, nel caso di ammende inflitte per violazione delle regole di concorrenza. Dal momento che ha adottato una nuova decisione a seguito dell’annullamento della decisione del 2014 e ha applicato l’articolo 90 di tale regolamento delegato, per quanto riguarda il rimborso dell’ammenda di cui trattasi, la Commissione ritiene di essersi pienamente conformata ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 266 TFUE. A suo avviso, alla luce di tale articolo 90, la cui adozione è successiva ai fatti di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), gli insegnamenti di tale sentenza devono essere ridimensionati.

    64

    La Commissione ritiene che avrebbe dovuto versare interessi moratori alla Printeos solo in caso di ritardo nel rimborso dell’ammenda pagata da quest’ultima, a seguito dell’annullamento della decisione del 2014. Il Tribunale avrebbe, pertanto, ignorato, al punto 67 della sentenza impugnata, l’essenza e la finalità degli interessi moratori, i quali mirano a spingere il debitore ad adempiere senza indugio il proprio obbligo di pagamento. Il Tribunale avrebbe confuso interessi moratori e interessi compensativi, come dimostra il punto 56 della sentenza impugnata, e avrebbe effettuato, al punto 32 di tale sentenza, una lettura errata del punto 30 della sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83). A tal riguardo, la Commissione sottolinea che sarebbe stata tenuta a versare interessi compensativi solo in caso di rivalutazione monetaria tra la data di pagamento di tale ammenda e quella del suo rimborso. Orbene, nel caso di specie, non vi sarebbe stata siffatta rivalutazione.

    65

    La Printeos contesta l’argomento della Commissione e dichiara di mantenere l’eccezione di illegittimità dell’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012, da essa sollevata dinanzi al Tribunale.

    Giudizio della Corte

    66

    Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora talune somme siano state riscosse in violazione del diritto dell’Unione, da tale diritto discende un obbligo di restituirle corredate di interessi (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 26).

    67

    Ciò avviene, segnatamente, qualora talune somme siano state riscosse in applicazione di un atto dell’Unione dichiarato invalido o annullato dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    68

    Per quanto attiene, in particolare, all’annullamento, da parte del giudice dell’Unione, di un atto che ha comportato il versamento di una somma all’Unione, la Corte ha giudicato che il versamento di interessi moratori costituisce un provvedimento di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore a eseguire quanto prima la sentenza di annullamento (sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 30).

    69

    Pertanto, esponendo, in sostanza, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, le stesse considerazioni esposte ai punti da 66 a 68 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto.

    70

    Quanto all’argomento della Commissione vertente sull’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012, si deve rilevare, al pari del Tribunale al punto 61 della sentenza impugnata, che, trattandosi di una disposizione di diritto derivato, essa deve essere interpretata conformemente alle disposizioni del diritto primario, in particolare all’articolo 266 TFUE.

    71

    Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente ritenuto, al punto 66 della sentenza impugnata, che tale articolo 90 non impedisse alla Commissione di adempiere al proprio obbligo di versare interessi moratori.

    72

    Infatti, l’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 1268/2012 prevede che la Commissione investa gli importi incassati in via provvisoria in attivi finanziari, assicurando la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo. Inoltre, ai sensi del paragrafo 4, lettera a), di tale articolo, se l’ammenda o la penale in questione è stata annullata o ridotta, quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi indebitamente riscossi sono rimborsati maggiorati degli interessi prodotti.

    73

    Pertanto, dall’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 non discende che, quando la Commissione è tenuta a rimborsare l’importo di un’ammenda incassata a titolo provvisorio, essa sia, in ogni caso, dispensata dall’obbligo di corredare tale importo di interessi moratori.

    74

    Certamente, se gli «interessi prodotti» che la Commissione, conformemente al paragrafo 4 di tale articolo, è tenuta a versare all’interessato congiuntamente al rimborso del capitale indebitamente pagato da quest’ultimo sono eguali o superiori agli interessi moratori dovuti per tale capitale, la Commissione non è tenuta a versare all’interessato, oltre agli interessi maturati, interessi moratori.

    75

    Ciò non si verifica, tuttavia, nell’ipotesi in cui gli interessi prodotti siano di importo inferiore a quello degli interessi moratori dovuti o addirittura qualora non vi siano interessi prodotti, in quanto il rendimento del capitale investito è stato negativo.

    76

    In tale ipotesi, per adempiere il suo obbligo derivante dall’articolo 266 TFUE, la Commissione è tenuta a versare all’interessato la differenza tra l’importo degli «interessi prodotti», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012, e quello degli interessi moratori dovuti per il periodo compreso tra la data del pagamento della somma in questione e la data del suo rimborso.

    77

    Nel caso di specie, poiché è pacifico che l’investimento, da parte della Commissione, dell’importo dell’ammenda pagata dalla Printeos in esecuzione della decisione del 2014 non ha prodotto interessi, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la Commissione era tenuta a corredare di interessi il rimborso di tale importo alla Printeos, a seguito dell’annullamento di tale decisione, senza che vi osti l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012.

    78

    Il Tribunale ha altresì correttamente qualificato tali interessi come «moratori». Infatti, si trattava di interessi che dovevano corredare il pagamento di un credito principale certo quanto al suo importo, ossia l’importo dell’ammenda inflitta alla Printeos con la decisione del 2014, che quest’ultima aveva versato a titolo provvisorio e che doveva esserle rimborsato a seguito dell’annullamento di tale decisione. Come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza, gli interessi dovuti in una siffatta ipotesi sono interessi moratori.

    79

    Pertanto, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il Tribunale non ha confuso, nella sentenza impugnata, gli interessi moratori e gli interessi compensativi. Nei limiti in cui il credito principale che doveva essere rimborsato alla Printeos era certo e non doveva essere oggetto di una valutazione giudiziale, dalla giurisprudenza citata al punto 56 della presente sentenza emerge che non si può parlare, nel caso di specie, del pagamento di interessi compensativi.

    80

    Le considerazioni che precedono non sono contraddette dalla sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea (C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672), invocata dalla Commissione nelle sue memorie.

    81

    Dal punto 56 di tale sentenza emerge che, ai fini della determinazione dell’importo degli interessi di mora che devono essere versati a un’impresa che abbia pagato un’ammenda inflitta dalla Commissione, in seguito all’annullamento di tale ammenda, detta istituzione deve applicare il tasso fissato a tal fine dal regolamento delegato n. 1268/2012. Orbene, si tratta di un riferimento non all’articolo 90 di tale regolamento, che non menziona alcun tasso di interesse, bensì all’articolo 83 di detto regolamento, che fissa il tasso di interesse per i crediti non rimborsati alla scadenza.

    82

    Si deve, peraltro, ricordare che, come emerge dal punto 54 della sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea (C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672), nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Commissione aveva adottato una decisione relativa al rimborso, all’impresa interessata, della parte dell’ammenda annullata dal giudice dell’Unione, corredata di interessi moratori il cui importo non era stato contestato da tale impresa.

    83

    La Corte era solamente chiamata a stabilire se tale mancata contestazione impedisse a detta impresa di proporre un ricorso per risarcimento, al fine di ottenere il risarcimento del danno vertente su una privazione del godimento della somma indebitamente pagata non coperta dall’importo corrispondente agli interessi moratori che la Commissione doveva versare, questione alla quale la Corte ha risposto in senso negativo (sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 64).

    84

    Non può essere accolto neppure l’argomento della Commissione secondo cui il suo obbligo di rimborsare l’ammenda pagata a titolo provvisorio era sorto solo alla data della pronuncia della sentenza di annullamento di tale ammenda, cosicché gli interessi moratori, calcolati a decorrere dalla data del pagamento a titolo provvisorio di detta ammenda, non possono costituire un incentivo «ad eseguire quanto prima la sentenza di annullamento», ai sensi del punto 30 della sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83).

    85

    Da un lato, tale incentivo è solo uno dei due obiettivi del versamento di interessi moratori previsti dalla Corte in tale sentenza. Orbene, la concessione di interessi di mora a decorrere dalla data del pagamento provvisorio dell’ammenda di cui trattasi persegue l’altro obiettivo previsto dalla Corte, ossia il risarcimento forfettario dell’impresa che ha pagato tale ammenda per la privazione del godimento dei suoi fondi durante il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di detta ammenda e la data del rimborso di quest’ultima.

    86

    Dall’altro lato, l’obbligo, in caso di annullamento di una decisione che ha comportato il pagamento, a titolo provvisorio, di una somma quale un’ammenda inflitta per violazione delle regole della concorrenza, di rimborsare la somma pagata corredata di interessi di mora calcolati a partire dalla data del pagamento di tale somma costituisce un incentivo per l’istituzione interessata a prestare particolare attenzione al momento dell’adozione di decisioni siffatte, che possono comportare, per un singolo, l’obbligo di versare immediatamente somme considerevoli.

    87

    Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il secondo e il terzo motivo sono infondati e devono essere respinti.

    Sul quinto motivo, vertente su una violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto

    Argomenti delle parti

    88

    Con il suo quinto motivo, la Commissione afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha violato i principi di legalità e di certezza del diritto nel considerare che essa fosse tenuta a versare alla Printeos interessi sull’importo dell’ammenda da rimborsare, calcolati su una base diversa da quella prevista all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione del 2014. Essa sottolinea che tale disposizione non è stata contestata dalla Printeos ed è, quindi, definitiva. Essa ribadisce, inoltre, la sua argomentazione esposta nell’ambito del terzo e del quarto motivo, secondo cui non è tenuta a versare interessi alla Printeos, nei limiti in cui, a partire dall’annullamento della decisione del 2014, ha tempestivamente rimborsato l’ammenda pagata da quest’ultima e non vi è stata rivalutazione monetaria durante il periodo compreso tra la data del pagamento di tale ammenda e la data del rimborso di quest’ultima.

    89

    La Printeos contesta l’argomento della Commissione e ritiene che il quinto motivo debba essere respinto.

    Giudizio della Corte

    90

    Si deve anzitutto respingere, per i motivi esposti nell’ambito dell’esame del secondo e del terzo motivo, l’argomento della Commissione vertente, da un lato, sul fatto che essa ha tempestivamente rimborsato l’ammenda pagata dalla Printeos dopo l’annullamento della decisione del 2014 e, dall’altro, sulla presunta assenza di rivalutazione monetaria tra la data del pagamento di tale ammenda e la data del suo rimborso. Infatti, si tratta di una mera ripetizione degli argomenti già esaminati e respinti nell’ambito dell’analisi di tali due motivi.

    91

    Non può essere accolto neppure l’argomento della Commissione secondo cui, poiché l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione del 2014 non è stato né contestato dalla Printeos né annullato dal Tribunale, essa sarebbe tenuta a versare a tale società interessi solo alle condizioni previste dall’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012, menzionato a tale articolo 2, paragrafo 3, secondo comma.

    92

    Si deve rilevare che l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione del 2014 concerne soltanto le condizioni secondo le quali, in caso di proposizione di un ricorso da parte di un’impresa riguardata da tale decisione, tale impresa debba coprire l’importo dell’ammenda alla data di scadenza, costituendo una garanzia finanziaria accettabile oppure versando provvisoriamente l’importo dell’ammenda conformemente all’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012. Pertanto, detta disposizione non riguarda le condizioni alle quali la Commissione, in caso di annullamento di detta decisione, rimborserà l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio da detta impresa, corredata di interessi.

    93

    Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione del 2014 si limita a ribadire quanto già discende dall’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012. Orbene, come emerge dal punto 71 della presente sentenza, quest’ultimo articolo non può dispensare la Commissione dal suo obbligo di versare interessi moratori a un’impresa nella situazione della Printeos.

    94

    Infatti, come emerge dal punto 68 della presente sentenza, l’obbligo della Commissione, in caso di annullamento di una decisione che infligge un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, di rimborsare l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio corredato di interessi moratori per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di tale ammenda fino alla data del rimborso di quest’ultima discende direttamente dall’articolo 266 TFUE.

    95

    Ne consegue che la Commissione non dispone della competenza per stabilire, con una decisione individuale, le condizioni alle quali essa verserà interessi moratori in caso di annullamento della decisione che ha inflitto un’ammenda che è stata pagata a titolo provvisorio.

    96

    Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

    Sul quarto motivo, vertente su un errore di diritto riguardo alle condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione

    Argomenti delle parti

    97

    Con il suo quarto motivo la Commissione afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che il rifiuto di pagare interessi sull’importo dell’ammenda inflitta alla Printeos, per il periodo compreso tra la data del pagamento di tale ammenda a titolo provvisorio e la data del rimborso di quest’ultima, costituiva una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE, che ha causato alla Printeos un danno certo e quantificabile che essa era tenuta a risarcire.

    98

    La Commissione ribadisce, in tale contesto, il suo argomento esposto nell’ambito degli altri motivi di impugnazione, secondo il quale, da un lato, il Tribunale si è basato su un’interpretazione errata dell’articolo 266 TFUE e non ha tenuto conto a sufficienza dell’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 nonché dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione del 2014, non contestato dalla Printeos, e, dall’altro, non vi è stata rivalutazione monetaria tra la data del pagamento dell’ammenda in questione e la data del rimborso di quest’ultima.

    99

    Essa aggiunge che, in ogni caso, la Printeos non ha dimostrato di aver subito un danno a causa del pagamento provvisorio dell’ammenda che le è stata inflitta con la decisione del 2014. In particolare, la Printeos non avrebbe né invocato, nel corso del procedimento amministrativo, un’incapacità a pagare tale ammenda, né dimostrato che proprio per tale motivo essa ha dovuto ricorrere a un finanziamento esterno. La Commissione afferma, al riguardo, che, contrariamente a quanto indicato al punto 73 della sentenza impugnata, essa non ha mai accettato l’importo risarcibile richiesto dalla Printeos né, ancor meno, il titolo in forza del quale tale importo era richiesto da quest’ultima.

    100

    La Printeos contesta l’argomento delle Commissione e ritiene che il quarto motivo debba essere respinto.

    Giudizio della Corte

    101

    In via preliminare, si deve rilevare che, nei limiti in cui, nell’ambito del quarto motivo, la Commissione ribadisce argomenti da essa già dedotti nell’ambito degli altri motivi dell’impugnazione, già esaminati, tali argomenti devono essere respinti per gli stessi motivi che giustificano il rigetto dei motivi dell’impugnazione.

    102

    Pertanto, devono essere esaminati solo gli argomenti della Commissione secondo cui il suo mancato versamento di interessi moratori alla Printeos non costituisce una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE e non ha causato alcun danno a quest’ultima.

    103

    A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, quando un’istituzione dell’Unione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto, tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione [sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 44, nonché del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 47].

    104

    Orbene, dai punti 67 e 68 della presente sentenza emerge che, in seguito all’annullamento della decisione del 2014, la Commissione era tenuta a rimborsare alla Printeos l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio, corredata di interessi moratori, e non disponeva di alcun margine discrezionale quanto all’opportunità di versare siffatti interessi.

    105

    Inoltre, nei limiti in cui la Commissione ha omesso di versare siffatti interessi alla Printeos, è evidente che quest’ultima ha subito un danno pari all’importo degli interessi non percepiti. Il Tribunale non è quindi incorso in un errore di diritto nel condannare la Commissione al versamento di tale importo.

    106

    Dalle considerazioni che precedono emerge che il quarto motivo è infondato e deve essere respinto, al pari dell’impugnazione nella sua interezza.

    Sull’impugnazione incidentale

    Argomenti delle parti

    107

    La Printeos rammenta che, statuendo sul suo secondo capo delle conclusioni, il Tribunale, ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata, ha deciso di attribuirle interessi moratori calcolati al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, sull’importo di EUR 184592,95, solo a partire dalla pronuncia di tale sentenza e fino al pagamento integrale da parte della Commissione, e non, come essa reclamava, a decorrere dal 1o febbraio 2017, data del rimborso dell’ammenda in questione.

    108

    Orbene, secondo la Printeos, per gli stessi motivi esposti nella sentenza impugnata riguardanti gli interessi moratori applicabili all’importo dell’ammenda da rimborsare, il Tribunale avrebbe dovuto condannare la Commissione al pagamento di interessi moratori sul risarcimento di EUR 184592,95 a decorrere dalla data del rimborso dell’ammenda indebitamente pagata o, al più tardi, a partire dalla data di proposizione del ricorso, ossia il 31 marzo 2017.

    109

    La Printeos chiede, pertanto, alla Corte di concederle interessi moratori, al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, sull’importo di EUR 184592,95 a decorrere dalla data di deposito del ricorso nella causa T‑201/17, ossia il 31 marzo 2017.

    110

    La Commissione replica, in via principale, che l’impugnazione incidentale è irricevibile, dal momento che implica una modifica delle conclusioni presentate dalla Printeos dinanzi al Tribunale.

    111

    In ogni caso, la Commissione ritiene che l’impugnazione incidentale sia infondata e debba essere respinta, dal momento che, per i motivi esposti nella sua impugnazione, la Printeos non ha diritto agli interessi. Essa aggiunge che la Printeos sostiene erroneamente che la somma di EUR 184592,95 fosse liquida, dato che l’unico importo liquido e determinato prima della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale era quello dell’ammenda pagata a titolo provvisorio dalla Printeos. Di conseguenza, gli interessi che tale importo avrebbe potuto produrre sarebbero stati fissati solamente nella sentenza impugnata, peraltro in modo errato.

    112

    Secondo la Commissione, gli interessi richiesti dalla Printeos a titolo del suo secondo capo delle conclusioni presentato dinanzi al Tribunale sono interessi sugli interessi. Orbene, dalla sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punti 5476), emergerebbe che la capitalizzazione degli interessi non è giustificata.

    Giudizio della Corte

    113

    Si deve innanzitutto respingere l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione incidentale sollevata dalla Commissione.

    114

    Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, con il suo secondo capo delle conclusioni dinanzi al Tribunale, la Printeos chiedeva la condanna della Commissione a versarle interessi sull’importo di EUR 184592,95 per il periodo dal 1o febbraio 2017 fino alla data del pagamento effettivo di tale importo.

    115

    Tale periodo include il periodo compreso tra il 31 marzo 2017, data di deposito del ricorso della Printeos dinanzi al Tribunale, fino alla data del pagamento effettivo dell’importo di base richiesto con tale ricorso.

    116

    Ne consegue che, chiedendo alla Corte, a seguito del parziale annullamento della sentenza impugnata, di condannare la Commissione al pagamento di interessi sull’importo di EUR 184592,95 per il periodo menzionato al punto precedente, la Printeos non ha modificato l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. Essa ha semplicemente rinunciato a una parte del suo secondo capo delle conclusioni dinanzi al Tribunale, vale a dire la parte che riguardava il versamento di interessi per il periodo compreso tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2017.

    117

    L’impugnazione incidentale è pertanto ricevibile e deve essere esaminata nel merito. Tuttavia, nella misura in cui la Printeos contesta il rigetto, da parte del Tribunale, della sua domanda di versamento degli interessi sull’importo di base richiesto con il suo ricorso unicamente per il periodo a partire dal 31 marzo 2017, data di proposizione del suo ricorso dinanzi al Tribunale, ci si deve riferire solo a tale periodo.

    118

    Si deve rilevare che, al punto 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che occorreva attribuire alla Printeos interessi moratori al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, a partire dalla pronuncia di tale sentenza fino alla data del pagamento integrale da parte della Commissione, citando la sentenza del 10 gennaio 2017, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, EU:T:2017:1, punti 178179).

    119

    Al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che occorreva respingere il secondo capo delle conclusioni della Printeos, nella parte in cui riguardava la concessione di interessi moratori a partire dal 1o febbraio 2017.

    120

    Occorre quindi constatare che, al di fuori del rinvio ai punti 178 e 179 della sentenza del 10 gennaio 2017, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, EU:T:2017:1), il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione per il rigetto della domanda della Printeos di cui al punto precedente della presente sentenza. Orbene, come risulta dai punti da 171 a 173, la sentenza del 10 gennaio 2017, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, EU:T:2017:1), riguarda un caso diverso da quello di cui alla presente causa, in quanto, in tale sentenza, erano stati attribuiti interessi compensativi a partire dalla data di proposizione del ricorso, cosicché la concessione di interessi moratori per lo stesso periodo non era giustificata.

    121

    Inoltre, contrariamente a quanto afferma la Commissione, ai punti 54 e 76 della sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), la Corte non ha escluso in ogni caso la capitalizzazione degli interessi che un’istituzione dell’Unione deve versare, ma si è limitata a constatare che nessuna circostanza particolare della causa che ha dato luogo a tale sentenza giustificava una capitalizzazione del genere.

    122

    Orbene, nel caso di specie, occorre constatare, da un lato, che l’obbligo della Commissione di maggiorare di interessi moratori il rimborso dell’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio dalla Printeos discende dall’articolo 266 TFUE e dalla giurisprudenza della Corte ad essa relativa, in particolare dalla sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punti 3171).

    123

    Dall’altro lato, dai punti 22 e 25 della sentenza impugnata emerge che la Printeos aveva chiaramente ricordato alla Commissione i suoi obblighi discendenti dall’articolo 266 TFUE e dalla relativa giurisprudenza e chiesto non solo il rimborso dell’importo dell’ammenda che essa aveva pagato a titolo provvisorio, ma anche il pagamento di interessi su tale importo, a decorrere dalla data del pagamento di detto importo fino alla data del rimborso di quest’ultimo. La Commissione ha tuttavia rifiutato di versare siffatti interessi e si è limitata a rimborsare l’importo di detta ammenda.

    124

    Tali particolari circostanze della presente causa giustificavano la capitalizzazione degli interessi richiesti dalla Printeos con il suo ricorso dinanzi al Tribunale. Infatti, in mancanza di una siffatta capitalizzazione, la Printeos non sarebbe affatto risarcita per la privazione del godimento, durante il periodo compreso tra la data di proposizione del suo ricorso e la data di pronuncia della sentenza impugnata, dell’importo degli interessi che essa, conformemente all’articolo 266 TFUE, aveva diritto a percepire congiuntamente al rimborso dell’importo dell’ammenda da essa pagata a titolo provvisorio alla Commissione, e ciò sebbene essa abbia chiaramente chiesto a quest’ultima il versamento di siffatti interessi, che questa ha illegittimamente rifiutato di versare.

    125

    Ne consegue che, respingendo, al punto 77 della sentenza impugnata, il secondo capo delle conclusioni della Printeos, per il periodo a partire dal 31 marzo 2017, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

    126

    Di conseguenza, si deve accogliere l’impugnazione incidentale e annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata.

    Sul ricorso dinanzi al Tribunale

    127

    Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

    128

    Ciò si verifica nel caso di specie, per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni del ricorso della Printeos.

    129

    Per i motivi esposti ai punti da 122 a 124 della presente sentenza, si deve accogliere il secondo capo delle conclusioni del ricorso della Printeos e attribuire a quest’ultima interessi moratori sull’importo di EUR 184592,95 a decorrere dal 31 marzo 2017 fino alla data del pagamento integrale da parte della Commissione, al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, in analogia con l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012.

    Sulle spese

    130

    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    131

    Nel caso di specie, poiché la Printeos ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, e quest’ultima è risultata soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Printeos relative sia al procedimento in primo grado nella causa T‑201/17 sia al procedimento dinanzi alla Corte.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T‑201/17, EU:T:2019:81), è annullato.

     

    3)

    La Commissione europea è condannata a versare alla Printeos SA interessi, calcolati al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, sull’importo di EUR 184592,95 per il periodo dal 31 marzo 2017 fino alla data del pagamento integrale.

     

    4)

    La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑201/17 sia al procedimento dinanzi alla Corte, quelle sostenute dalla Printeos SA relative a tali medesimi procedimenti.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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