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Document 62019CJ0275

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 ottobre 2020.
Sportingbet PLC e Internet Opportunity Entertainment Ltd contro Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça.
Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di “regola tecnica” – Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Inopponibilità ai singoli della regola tecnica non notificata – Inapplicabilità ai prestatori di servizi.
Causa C-275/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:856

 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

22 ottobre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di “regola tecnica” – Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Inopponibilità ai singoli della regola tecnica non notificata – Inapplicabilità ai prestatori di servizi»

Nella causa C‑275/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 21 marzo 2019, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2019, nel procedimento

Sportingbet PLC,

Internet Opportunity Entertainment Ltd

contro

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,

con l’intervento di:

Sporting Clube de Braga,

Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Piçarra, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), presidente di sezione e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2020,

considerate le osservazioni presentate:

per la Sportingbet PLC, da B. Mendes e S. Ribeiro Mendes, advogados;

per la Internet Opportunity Entertainment Ltd, da L. Marçal e M. Mendes Pereira, advogados;

per la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da S. Estima Martins, T. Alexandre e P. Faria, advogados;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, J. Gomes de Almeida, A. Pimenta, P. Barros da Costa e A. Silva Coelho, in qualità di agenti;

per il governo belga, da L. Van den Broeck, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti, assistite da P. Vlaemminck e R. Verbeke, advocaten;

per la Commissione europea, da G. Braga da Cruz e M. Jáuregui Gómez, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 11, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Sportingbet PLC e la Internet Opportunity Entertainment Ltd (in prosieguo: la «IOE») e, dall’altro, la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (in prosieguo: la «Santa Casa»), in merito alla legittimità della gestione online, da parte della Sportingbet e della IOE, del gioco d’azzardo, nonché della promozione di tale attività in Portogallo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 83/189/CEE

3

L’articolo 1 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1983, L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU 1988, L 81, pag. 75) (in prosieguo: la «direttiva 83/189»), dispone quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)

“specificazione tecnica”: la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura, nonché i metodi e procedimenti di produzione per i prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1[,] del trattato, per i prodotti destinati all’alimentazione umana ed animale nonché per i medicinali (...);

(...)

5)

“regola tecnica”: le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l’utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali;

(...)».

4

Il successivo articolo 8, paragrafo 1, così recita:

«Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. (...)

(...)».

La direttiva 98/34

5

L’articolo 1 della direttiva 98/34 prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(...)

2)

“servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

“a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

“per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

“a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

(...)

3)

“specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

(...)

4)

“altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

5)

“regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(...)

Ai fini della presente definizione:

una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.

(...)

11)

“regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

(...)».

6

L’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

(...)».

La direttiva 98/48

7

I considerando 7 e 8 della direttiva 98/48 così recitano:

«(7)

considerando che le vigenti normative nazionali applicabili agli attuali servizi dovrebbero essere adeguate ai nuovi servizi della società dell’informazione allo scopo di assicurare una migliore tutela degli interessi generali o, piuttosto, per alleggerire le normative stesse quando la loro applicazione si riveli sproporzionata rispetto agli obiettivi che si prefiggono;

(8)

considerando che, in assenza di coordinamento a livello comunitario, la prevedibile attività normativa a livello nazionale potrebbe determinare restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno, inflazione legislativa e incoerenze normative».

Diritto portoghese

8

Il Decreto-Lei n. 422/89 (decreto legge n. 422/89), del 2 dicembre 1989 (Diário da República I, serie I-A, n. 277, del 2 dicembre 1989), come modificato dal Decreto-Lei n. 10/95 (decreto legge n. 10/95), del 19 gennaio 1995 (in prosieguo: il «decreto legge n. 422/89»), all’articolo 3, intitolato «Zone di gioco», prevede quanto segue:

«1   – L’esercizio e la pratica del gioco d’azzardo sono consentiti esclusivamente nei casinò esistenti nelle zone di gioco permanente o temporaneo stabilite con decreto legge o, al di fuori di quelli, nei casi eccezionali di cui agli articoli da 6 a 8.

2   – Ai fini dell’esercizio e della pratica del gioco d’azzardo sono create zone di gioco nelle Azzorre, in Algarve, a Espinho, a Estoril, a Figueira da Foz, a Funchal, a Porto Santo, a Póvoa de Varzim, a Tróia e a Vidago-Pedras Salgadas.

3   – La distanza minima per garantire la tutela della concorrenza tra casinò siti in zone di gioco è stabilita, caso per caso, nel decreto di attuazione che determina le condizioni di aggiudicazione della singola concessione.

4   – Con autorizzazione del membro del governo competente, sentita l’Inspecção-Geral de Jogos [Ispettorato generale dei giochi], i concessionari di zone di gioco possono optare per l’esercizio del gioco del bingo in sale che soddisfano i requisiti di legge, in regime identico a quello dei casinò, ma al di fuori di quelli, a condizione che si trovino nell’area del comune in cui questi sono ubicati».

9

L’articolo 6 di detto decreto legge, intitolato «Esercizio di giochi in rotte turistiche e aeroporti», stabilisce quanto segue:

«1   – Il membro del Governo competente può autorizzare, per un periodo di tempo determinato, sentiti l’Ispettorato generale dei giochi e la Direcção-Geral do Turismo [Direzione generale del turismo], l’esercizio e la pratica di giochi d’azzardo a bordo di aeromobili o navi registrati in Portogallo, quando si trovino al di fuori del territorio nazionale.

2   – L’esercizio di cui al precedente paragrafo può essere concesso esclusivamente a imprese proprietarie o noleggiatrici di navi o aeromobili nazionali oppure a imprese concessionarie di zone di gioco, con autorizzazione di quelle.

3   – L’esercizio e la pratica dei giochi d’azzardo che siano autorizzati ai sensi del presente articolo sono soggetti alle norme stabilite per la loro realizzazione nei casinò, definendosi con atto del membro del Governo competente le condizioni specifiche che essi devono rispettare».

10

L’articolo 7 di detto decreto legge, intitolato «Esercizio di giochi senza banco e di macchine da gioco fuori dai casinò», prevede quanto segue:

«1   – In occasione di manifestazioni di rilevante interesse turistico, sentiti l’Ispettorato generale dei giochi e la Direzione generale del turismo, il membro del Governo competente può autorizzare l’esercizio e la pratica di giochi senza banco fuori dai casinò.

2   – In località in cui l’attività turistica è predominante, il membro del Governo competente, sentiti l’Ispettorato generale dei giochi e la Direzione generale del turismo, può autorizzare l’esercizio e la pratica del gioco d’azzardo su macchine da gioco in strutture alberghiere o complementari, con caratteristiche e dimensioni da definirsi con decreto di attuazione.

3   – Le autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi possono essere concesse esclusivamente all’impresa concessionaria della zona di gioco con il casinò, in linea retta, più vicino al luogo in cui ha luogo l’esercizio, indipendentemente da quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 3.

4   – L’esercizio e la pratica dei giochi nei termini indicati nei precedenti paragrafi sono soggetti alle norme previste per la loro realizzazione nei casinò, definendosi con decreto le condizioni specifiche che essi devono rispettare».

11

L’articolo 8 del medesimo decreto legge, intitolato «Gioco del bingo», stabilisce quanto segue:

«Al di fuori delle aree dei comuni in cui si trovano i casinò e dei comuni con essi confinanti, l’esercizio e la pratica del gioco del bingo possono anche svolgersi in sale apposite, conformemente alla legislazione speciale applicabile».

12

L’articolo 9 del decreto legge n. 422/89, intitolato «Regime di concessione», dispone quanto segue:

«Lo sfruttamento del gioco d’azzardo è riservato allo Stato e può essere esercitato esclusivamente da imprese costituite in forma di società per azioni a cui il Governo abbia attribuito la rispettiva concessione mediante contratto amministrativo, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 6, paragrafo 2».

13

Il Decreto-Lei n. 282/2003 (decreto legge n. 282/2003), dell’8 novembre 2003 (Diário da República I, serie-A, n. 259, dell’8 novembre 2003), all’articolo 2, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«La gestione di cui al precedente articolo spetta in esclusiva, per tutto il territorio nazionale, compreso lo spazio radioelettrico, lo spettro hertziano terrestre analogico e digitale, Internet e qualsiasi altra rete pubblica di telecomunicazioni, alla Santa Casa (...) tramite il suo Departamento de Jogos [dipartimento di giochi], ai sensi dei testi legislativi che disciplinano ciascun gioco e del decreto legge n. 322/91, del 26 agosto 1991».

14

L’articolo 3 del decreto legge n. 282/2003, intitolato «Contratto di gioco», stabilisce quanto segue:

«1   – Il contratto di gioco è stipulato direttamente tra il giocatore e il dipartimento di giochi della Santa Casa (...) con o senza l’intervento di mediatori.

2   – Si definisce contratto di gioco il contratto attraverso cui una delle parti, dietro pagamento di una somma determinata, acquista numeri o pronostici con cui acquisisce il diritto, come corrispettivo della propria prestazione, al ricevimento di un premio, di importo fisso o variabile, che l’altra parte ha l’obbligo di pagare, conformemente al risultato di un’operazione basata, esclusivamente o sostanzialmente, sulla fortuna e secondo regole predefinite.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

La Sportingbet è una società dedicata alla gestione, con mezzi elettronici, di giochi d’azzardo, di modalità affini a tali giochi, di scommesse e di lotterie. Tale società detiene il sito Internet «www.sportingbet.com», che offre agli utenti la possibilità di partecipare a questo tipo di giochi. Esiste una versione in lingua portoghese di detto sito, la quale appare automaticamente per tutti gli utenti situati in Portogallo.

16

La IOE è l’impresa che gestisce il sito Internet «www.sportingbet.com», debitamente incaricata dalla Sportingbet.

17

La Sportingbet ha conferito alla IOE un’autorizzazione per registrare a suo nome e utilizzare a suo vantaggio i domini «sportingbet.com» e «sportingbetplc.com», nonché i marchi Global Sportsbook & Casino sportingbet e sportingbet.

18

La Santa Casa è una persona giuridica di utilità pubblica nel settore amministrativo, a scopo non lucrativo, che realizza attività di interesse pubblico. La Repubblica portoghese le ha concesso il diritto esclusivo di gestire giochi sociali e di organizzare scommesse, in particolare con l’ausilio di mezzi elettronici.

19

Lo Sporting Clube de Braga (in prosieguo: lo «SC Braga») è un club sportivo che disputa gare sportive in vari settori, quali il calcio.

20

Lo Sporting Clube de Braga – Futebol SAD (in prosieguo: lo «SC Braga SAD») è una società creata per gestire il calcio professionistico dello SC Braga, la cui squadra, nella stagione 2006/2007, ha disputato il campionato della Primeira Liga portoghese di calcio professionistico.

21

La IOE e lo SC Braga SAD hanno concluso un contratto di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, avente ad oggetto la pubblicità e la promozione dell’attività della Sportingbet. Detta campagna pubblicitaria, realizzata dallo SC Braga e dallo SC Braga SAD, prevedeva la divulgazione del logo della Sportingbet nonché di un’immagine recante la menzione «www.sportingbet.com». Tali immagini sono state divulgate sul sito Internet dello SC Braga, contenente un link diretto al sito Internet della Sportingbet. Inoltre, durante una partita amichevole, sull’attrezzatura da calcio dello SC Braga figurava il logo della Sportingbet.

22

La Santa Casa ha proposto un ricorso contro lo SC Braga, lo SC Braga SAD, la Sportingbet e la IOE, chiedendo, in particolare, di dichiarare la nullità di detto contratto di sponsorizzazione, di dichiarare illegale l’attività della Sportingbet in Portogallo nonché la pubblicità di tale attività, di condannare questa società ad astenersi dal gestire lotterie e scommesse in Portogallo, di vietare alle convenute ogni pubblicità o promozione del sito Internet «www.sportingbet.com» e di condannare queste ultime a risarcirle i danni subiti a causa delle loro attività illegali.

23

In primo grado è stata emessa una sentenza che ha parzialmente accolto il ricorso della Santa Casa. Al riguardo, è stato deciso, in particolare, di accogliere integralmente le prime tre domande della Santa Casa menzionate nel punto precedente, di accogliere la quarta domanda formulata, ma soltanto in relazione alla Sportingbet e alla IOE, e di non accogliere la richiesta di risarcimento della ricorrente.

24

La Sportingbet e la IOE hanno proposto un appello contro la sentenza di primo grado dinanzi al Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d’appello di Guimarães, Portogallo). Con sentenza del 7 aprile 2016, tale giudice, tuttavia, ha mantenuto la sentenza di primo grado.

25

Pertanto, la Sportingbet e la IOE hanno proposto, ciascuna, un’impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento di tale sentenza. La IOE ha chiesto altresì che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) presentasse alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

26

Con decisione del 16 marzo 2017, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte dieci questioni pregiudiziali. Con le sue questioni dall’ottava alla decima, il giudice del rinvio ha chiesto sostanzialmente se le regole tecniche previste dalla regolamentazione di uno Stato membro, quali il decreto legge n. 422/89 e il decreto legge n. 282/2003, che quest’ultimo non aveva notificato alla Commissione, fossero applicabili ai singoli.

27

Con la sua ordinanza del 19 ottobre 2017, Sportingbet e Internet Opportunity Entertainment (C‑166/17, non pubblicata, EU:C:2017:790), la Corte ha dichiarato manifestamente irricevibili le questioni dall’ottava alla decima, per il motivo che non era in grado di rispondervi, data l’assenza di elementi necessari ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta.

28

La IOE ha chiesto che le questioni dall’ottava alla decima sollevate nella causa che ha dato luogo a detta ordinanza fossero nuovamente sottoposte alla Corte, ma includendo, questa volta, gli elementi mancanti nella domanda di pronuncia pregiudiziale precedente. La Santa Casa ha chiesto il rigetto di questa nuova domanda.

29

Il giudice del rinvio ritiene che dette questioni rimangano essenziali ai fini della soluzione della controversia principale e che la risposta a queste ultime resti incerta.

30

Infatti, secondo il giudice del rinvio, permane ancora la questione se l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale in forza della quale il diritto esclusivo di organizzare e di gestire lotterie e scommesse sull’intero territorio nazionale si estende a tutti i mezzi di comunicazione elettronica, in particolare Internet, costituisce una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione. Tale giudice, al pari delle ricorrenti nel procedimento principale, considera che, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, da una risposta affermativa a detta questione discenderebbe l’obbligo dello Stato membro di cui trattasi di notificare alla Commissione le disposizioni nazionali rilevanti, quali regole tecniche, salvo rendere tali disposizioni inapplicabili ai singoli.

31

È in tale contesto che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

[La Repubblica portoghese] non ha informato la Commissione (...) circa le regole tecniche previste nel [decreto legge n. 422/89]; conseguentemente, se dette regole – e in particolare gli articoli 3 (...) e 9 [di quest’ultimo] – debbano essere considerate inapplicabili e se i singoli possano far valere questa inapplicabilità.

2)

[La Repubblica portoghese] non ha informato la Commissione (...) circa le regole tecniche previste nel decreto legge n. 282/2003 (...); conseguentemente, se dette regole – e in particolare gli articoli 2 e 3 [di quest’ultimo] – debbano considerarsi inapplicabili ai prestatori di servizi in Portogallo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

32

La Santa Casa e il governo belga sostengono che le questioni poste sono irricevibili per il fatto che la IOE è una società stabilita in uno Stato terzo, vale a dire ad Antigua e Barbuda, e, in quanto tale, non può avvalersi delle libertà fondamentali né, di conseguenza, della direttiva 98/34. Infatti, tale società sarebbe l’unica delle due ricorrenti nel procedimento principale a basarsi su argomenti correlati alle questioni pregiudiziali.

33

Occorre ricordare che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

34

Ne consegue che le questioni sottoposte dai giudici nazionali sono assistite da una presunzione di rilevanza e che il rifiuto della Corte di statuire su tali questioni è possibile solo qualora risulti che l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o anche qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente a dette questioni (sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

35

Orbene, nel caso di specie, come rammentato al punto 29 della presente sentenza, il giudice del rinvio afferma che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni della direttiva 98/34 è necessaria ai fini della soluzione della controversia di cui è adito. Infatti, con le sue questioni, il giudice del rinvio intende, in sostanza, determinare se le disposizioni del diritto nazionale oggetto di tali questioni, le quali sanciscono il diritto esclusivo di organizzare e di gestire le lotterie e le scommesse sull’intero territorio nazionale, comprendente tutti i mezzi di comunicazione elettronica, segnatamente Internet, rientrino nell’ambito di applicazione, in particolare, di detta direttiva. In caso affermativo, esso si interroga sulle conseguenze da trarre qualora tali disposizioni rientrassero nella nozione di «regola tecnica» ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di detta direttiva.

36

Date tali circostanze, alla luce della giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza, gli argomenti addotti dalla Santa Casa e dal governo belga, riguardanti soprattutto l’applicabilità della stessa direttiva alla controversia principale, e quindi al merito del presente procedimento, sono pertanto irrilevanti per rovesciare la presunzione di rilevanza delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

37

Di conseguenza, le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

Osservazioni preliminari

38

Occorre rilevare che la prima e la seconda questione del giudice del rinvio riguardano rispettivamente le disposizioni del decreto legge n. 422/89 e quelle del decreto legge n. 282/2003.

39

Tenuto conto delle date di entrata in vigore, da un lato, di tali decreti legge e, dall’altro, delle direttive 83/189 e 98/34, occorre analizzare la prima questione pregiudiziale alla luce delle disposizioni della direttiva 83/189 e la seconda sotto il profilo delle disposizioni della direttiva 98/34.

Sulla prima questione

40

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se occorra interpretare l’articolo 1, punto 5, della direttiva 83/189 nel senso che una normativa nazionale che disponga che il diritto di gestire i giochi d’azzardo è riservato allo Stato e può essere esercitato unicamente da imprese costituite in forma di società per azioni, alle quali lo Stato membro interessato attribuisca la concessione corrispondente, e che preveda le condizioni e le zone di esercizio di tale attività costituisce una «regola tecnica» ai sensi di detta disposizione. In caso affermativo, esso si chiede se il fatto che tale normativa non sia stata comunicata alla Commissione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva renda la normativa summenzionata inopponibile ai singoli.

41

Ai sensi dell’articolo 1, punto 5, della direttiva 83/189, per regola tecnica si intendono le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l’utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni progetto di regola tecnica.

42

Secondo l’articolo 1, punto 1, della direttiva 83/189, per «specificazione tecnica» ai sensi di tale direttiva s’intende la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2001, van der Burg, C‑278/99, EU:C:2001:143, punto 20).

43

Orbene, nella misura in cui gli articoli 3 e 9 del decreto legge n. 422/89 prevedono un regime di concessione per l’esercizio del gioco d’azzardo nonché le condizioni e le zone di esercizio di tale attività, non risulta che dette disposizioni riguardino le caratteristiche richieste di un prodotto ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 83/189, cosicché esse non possono essere qualificate come «regole tecniche» a norma dell’articolo 1, punto 5, di tale direttiva.

44

Date tali circostanze, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, punto 5, della direttiva 83/189 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che disponga che il diritto di gestire i giochi d’azzardo è riservato allo Stato e può essere esercitato unicamente da imprese costituite in forma di società per azioni, alle quali lo Stato membro interessato attribuisca la concessione corrispondente, e che preveda le condizioni e le zone di esercizio di tale attività non costituisce una «regola tecnica» ai sensi di detta disposizione.

Sulla seconda questione

45

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, in combinato disposto con l’articolo 1, punto 5, della medesima, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che preveda che la gestione esclusiva di alcuni giochi d’azzardo attribuita ad un ente pubblico per l’intero territorio nazionale comprenda quella effettuata su Internet costituisce una «regola tecnica» ai sensi della prima di dette disposizioni. In caso affermativo, esso si chiede se il fatto che tale normativa non sia stata comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva renda la normativa summenzionata inopponibile ai singoli.

46

Occorre ricordare che la nozione di «regola tecnica» comprende, in primo luogo, la «specificazione tecnica», a norma dell’articolo 1, punto 3, di tale direttiva, in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito all’articolo 1, punto 4, di detta direttiva, in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi», di cui all’articolo 1, punto 5, della medesima direttiva e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 (sentenza del 26 settembre 2018, Van Gennip e a., C‑137/17, EU:C:2018:771, punto 37).

47

Secondo l’articolo 1, punto 5, della summenzionata direttiva, costituisce una «regola relativa ai servizi» qualsiasi requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizi di cui all’articolo 1, punto 2, della medesima direttiva, le quali designano «qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

48

Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che le disposizioni relative al divieto di proporre giochi d’azzardo su Internet, le eccezioni a tale divieto, le limitazioni apportate alla facoltà di proporre scommesse sportive su Internet, nonché il divieto di diffondere pubblicità per i giochi d’azzardo su Internet possono essere qualificate come «regole relative ai servizi», a norma dell’articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34, nella misura in cui esse concernono un «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 75).

49

Orbene, nel caso di specie, le norme previste agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 282/2003 riguardano specificamente i servizi della società dell’informazione. Inoltre, a causa dell’attribuzione alla Santa Casa della gestione esclusiva dei giochi d’azzardo su Internet, dette disposizioni vietano la prestazione di questi servizi a tutti gli operatori economici, ad eccezione di tale ente pubblico.

50

Di conseguenza, siffatte disposizioni rientrano nella quarta categoria coperta dalla nozione di «regola tecnica» che figura all’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, vale a dire le «disposizioni legislative (...) che vietano la prestazione (...) di un servizio».

51

Un’interpretazione del genere è conforme all’obiettivo di tale direttiva, quale risulta dai considerando 7 e 8 della direttiva 98/48, con la quale la direttiva 98/34 è stata modificata, di adeguare le vigenti normative nazionali ai nuovi servizi della società dell’informazione e di evitare le restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a., C‑255/16, EU:C:2017:983, punto 34).

52

Per quanto concerne la questione se gli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 282/2003 avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione prima della loro adozione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, occorre ricordare che l’obbligo previsto da tale disposizione, vale a dire che gli Stati membri comunichino alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, era già previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189, così come la sanzione dell’inapplicabilità delle regole tecniche non notificate (sentenza del 1o febbraio 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, punti 3536).

53

Infatti, l’obbligo di notifica prescritto all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34 costituisce un mezzo essenziale per l’attuazione del controllo dell’Unione europea volto a tutelare la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a., C‑255/16, EU:C:2017:983, punto 34). La violazione di detto obbligo costituisce quindi un vizio procedurale sostanziale nell’adozione delle regole tecniche in questione, sanzionato dall’inapplicabilità di tali regole, cosicché esse non possono essere opposte ai singoli (v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 67, e del 1o febbraio 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Questi ultimi possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 98/34 (sentenza del 10 luglio 2014, Ivansson e a., C‑307/13, EU:C:2014:2058, punto 48).

54

Pertanto, da quanto precede risulta che, non essendo state comunicate alla Commissione conformemente alla direttiva 98/34, le regole tecniche previste agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 282/2003 sono inapplicabili e, di conseguenza, non sono opponibili ai singoli. Al riguardo, è irrilevante, contrariamente a quanto fanno valere la Santa Casa e il governo belga, che un operatore commerciale possa avvalersi delle libertà fondamentali o di tale direttiva.

55

Date tali circostanze, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, in combinato disposto con l’articolo 1, punto 5, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che preveda che la gestione esclusiva di alcuni giochi d’azzardo attribuita ad un ente pubblico per l’intero territorio nazionale comprenda quella effettuata su Internet costituisce una «regola tecnica», ai sensi della prima di tali disposizioni, la cui mancata comunicazione alla Commissione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, rende detta normativa inopponibile ai singoli.

Sulle spese

56

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, punto 5, della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che disponga che il diritto di gestire i giochi d’azzardo è riservato allo Stato e può essere esercitato unicamente da imprese costituite in forma di società per azioni, alle quali lo Stato membro interessato attribuisca la concessione corrispondente, e che preveda le condizioni e le zone di esercizio di tale attività non costituisce una «regola tecnica» ai sensi di detta disposizione.

 

2)

L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l’articolo 1, punto 5, di tale direttiva, come modificata, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che preveda che la gestione esclusiva di alcuni giochi d’azzardo attribuita ad un ente pubblico per l’intero territorio nazionale comprenda quella effettuata su Internet costituisce una «regola tecnica», ai sensi della prima di tali disposizioni, la cui mancata comunicazione alla Commissione europea, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, come modificata, rende tale normativa inopponibile ai singoli.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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