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Document 62019CJ0220

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 marzo 2021.
    Promociones Oliva Park SL contro Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/118/CE – Regime generale delle accise – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 1 e articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché paragrafo 3, lettera a), quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k) – Direttiva 2009/72/CE – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Imposta sul valore della produzione dell’energia elettrica – Natura e struttura dell’imposta – Imposta gravante con le stesse modalità tanto sull’energia elettrica da fonti rinnovabili quanto su quella da fonti non rinnovabili.
    Causa C-220/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:163

     SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

    3 marzo 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/118/CE – Regime generale delle accise – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 1 e articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché paragrafo 3, lettera a), quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k) – Direttiva 2009/72/CE – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Imposta sul valore della produzione dell’energia elettrica – Natura e struttura dell’imposta – Imposta gravante con le stesse modalità tanto sull’energia elettrica da fonti rinnovabili quanto su quella da fonti non rinnovabili»

    Nella causa C‑220/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Corte superiore di giustizia della Comunità di Valencia, Spagna), con decisione del 22 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2019, nel procedimento

    Promociones Oliva Park SL

    contro

    Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana,

    LA CORTE (Decima Sezione),

    composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Lycourgos e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

    avvocato generale: E. Tanchev

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per Promociones Oliva Park SL, da J. Terrón Díaz e S.J. Llopis Nadal, abogados;

    per il governo spagnolo, inizialmente da A. Rubio González, successivamente da S. Centeno Huerta, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da A. Armenia, O. Beynet e P. Arenas, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), dell’articolo 1, dell’articolo 2, lettera k), e dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e del paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), e degli articoli da 32 a 34 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Promociones Oliva Park SL (in prosieguo: l’«Oliva Park») e il Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana (Tribunale economico amministrativo regionale della Comunità di Valencia, Spagna) (in prosieguo: il «TEAR») in merito al rigetto di una domanda di rettifica delle autoliquidazioni dell’imposta sul valore della produzione dell’energia elettrica (in prosieguo: l’«IVPEE») per gli anni dal 2013 al 2016.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Direttiva 2008/118

    3

    L’articolo 1 della direttiva 2008/118 prevede quanto segue:

    «1.   La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

    a)

    prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE [del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51)];

    (...)

    2.   Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali [dell’Unione] applicabili alle accise o all’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».

    (...)».

    Direttiva 2009/28

    4

    Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2009/28, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione»:

    «La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. (...)».

    5

    L’articolo 2, secondo comma, lettera k), di tale direttiva, intitolato «Definizioni», definisce la nozione di «regime di sostegno» riferendosi a ogni «strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni».

    6

    L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Obiettivi e misure nazionali generali obbligatori per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili», così dispone:

    «1.   Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per il 2020, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A. (...)

    2.   Gli Stati membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B.

    3.   Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono, tra l’altro, applicare le seguenti misure:

    a)

    regimi di sostegno;

    (...)».

    Direttiva 2009/72

    7

    L’articolo 1 della direttiva 2009/72, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue:

    «La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica [nell’Unione europea]. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. (...)».

    8

    Gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2009/72, contenuti nel capo VIII della stessa, intitolato «Organizzazione dell’accesso al sistema», disciplinano le modalità di tale accesso.

    9

    L’articolo 32 di detta direttiva, intitolato «Accesso dei terzi», prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema.

    10

    L’articolo 33 della direttiva succitata, intitolato «Apertura del mercato e reciprocità», riguarda l’apertura del mercato dell’energia elettrica e la reciprocità e l’articolo 34 della medesima direttiva, intitolato «Linee dirette», verte sulle misure che garantiscono l’accesso alle linee dirette a tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica e a tutti i clienti idonei stabiliti nel territorio di uno Stato membro interessato.

    Diritto spagnolo

    11

    Il preambolo della Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (legge 15/2012, sulle misure fiscali per la sostenibilità energetica), del 27 dicembre 2012 (BOE n. 312, del 28 dicembre 2012, pag. 88081), prevede quanto segue:

    «I. La presente legge è volta ad adeguare il nostro sistema fiscale a un uso più efficiente e rispettoso dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile (...).

    (...)

    La presente legge si fonda principalmente sull’articolo 45 della Costituzione (...). Pertanto, uno degli assi di questa riforma fiscale è l’internalizzazione dei costi ambientali risultanti dalla produzione di energia elettrica (...). La presente legge deve fungere da stimolo per migliorare i nostri livelli di efficienza energetica, garantendo nel contempo una migliore gestione delle risorse naturali e continuando a rafforzare il nuovo modello di sviluppo sostenibile, tanto dal punto di vista economico e sociale quanto dal punto di vista ambientale.

    (...)

    A tal fine, la presente legge istituisce tre nuove imposte: l’[IVPEE] (...).

    II. In tal senso e allo scopo di promuovere altresì l’equilibrio finanziario, il titolo I della presente legge istituisce un’imposta sul valore della produzione dell’energia elettrica, diretta e di natura reale, che grava sull’esercizio delle attività di produzione e di immissione di energia elettrica nel sistema elettrico spagnolo.

    Tale imposta grava sulla capacità economica dei produttori di energia elettrica i cui impianti, da un lato, sono all’origine di importanti investimenti realizzati nei sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica al fine di poter convogliare l’energia che detti impianti forniscono a questi ultimi e, dall’altro, comportano, essi stessi o a causa dell’esistenza stessa e dello sviluppo di detti sistemi, effetti indubitabili sull’ambiente, creando nel contempo costi considerevoli che sono necessari al mantenimento della garanzia di approvvigionamento. L’imposta si applica alla produzione di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica».

    12

    L’articolo 1 di detta legge così dispone:

    «L’[IVPEE] è un tributo di carattere diretto e di natura reale, che grava sullo svolgimento di attività di produzione e di immissione di energia elettrica (produzione netta di energia) nel sistema elettrico mediante ciascuno degli impianti di cui all’articolo 4 della presente legge».

    13

    L’articolo 2 di detta legge, relativo all’ambito di applicazione territoriale dell’IVPEE, dispone che tale imposta si applica su tutto il territorio spagnolo.

    14

    L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della legge 15/2012 definisce il fatto generatore dell’IVPEE come segue:

    «1.   Costituisce fatto generatore dell’imposta la produzione e l’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico, inclusi il sistema elettrico peninsulare e i territori insulari ed extrapeninsulari (produzione netta di energia), in uno qualsiasi degli impianti di cui al titolo IV della Ley 54/1997 del Sector Eléctrico [(legge 54/1997, relativa al settore dell’energia elettrica), del 27 novembre 1997 (BOE n. 285, del 28 novembre 1997, pag. 35097)].

    2.   La produzione netta, ai sensi della presente legge, corrisponde all’energia misurata ai terminali degli alternatori, da cui vanno sottratti i consumi ausiliari per la generazione di energia elettrica e le perdite subite fino al punto di allacciamento al sistema».

    15

    Ai sensi dell’articolo 5 della legge 15/2012:

    «Sono soggetti all’imposta le persone fisiche e giuridiche e le entità previste all’articolo 35, paragrafo 4, della Ley 58/2003 General Tributaria [(legge generale in materia tributaria 58/2003), del 17 dicembre 2003 (BOE n. 302, del 18 dicembre 2003, pag. 44987)], che svolgano le attività di cui all’articolo 4».

    16

    L’articolo 6 della legge 15/2012 dispone quanto segue:

    «1.   La base imponibile dell’imposta è costituita dall’importo complessivo che spetta al contribuente dalla produzione e dall’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico (produzione netta di energia) per ciascun impianto, nel periodo d’imposta.

    A tal fine, nel calcolo dell’importo complessivo sono prese in considerazione le remunerazioni previste da tutti i regimi economici che risultano da quanto disposto dalla [legge 54/1997] nel corrispondente periodo d’imposta, nonché quelle contemplate nel regime economico specifico per il caso di attività di produzione e di immissione di energia elettrica nel sistema elettrico nei territori insulari ed extrapeninsulari».

    17

    Ai sensi dell’articolo 8 della legge 15/2012, l’aliquota d’imposta dell’IVPEE è pari al 7%.

    18

    L’articolo 10 di detta legge prevede quanto segue:

    «1.   I contribuenti sono tenuti a procedere all’inversione contabile dell’imposta e a pagare il suo importo nel corso del mese di novembre successivo al mese in cui esso diventa esigibile (...).

    2.   Tra il 1o e il 20 dei mesi di maggio, settembre, novembre e febbraio dell’anno successivo, i contribuenti che realizzano il fatto imponibile devono effettuare un pagamento frazionato corrispondente al periodo dei tre, sei, nove o dodici mesi di ogni anno civile (...).

    3.   I pagamenti frazionati sono calcolati sulla base del valore della produzione netta di energia elettrica realizzata dall’inizio del periodo d’imposta fino alla fine del periodo di tre, sei, nove o dodici mesi di cui al paragrafo precedente, applicando l’aliquota d’imposta prevista all’articolo 8 della presente legge (...).

    A tal fine, per valore della produzione s’intende l’importo complessivo che spetta al contribuente dalla produzione e dall’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico (produzione netta di energia) per ciascun impianto, nel periodo corrispondente.

    (...)».

    19

    La seconda disposizione aggiuntiva di detta legge così dispone:

    «Ogni anno, la legge finanziaria dello Stato destina al finanziamento dei costi del sistema elettrico di cui all’articolo 13 della [legge 54/1997] un importo pari alla somma dei seguenti elementi:

    a)

    la stima della riscossione annuale derivante dai tributi e dai canoni di cui alla presente legge;

    (...)».

    20

    Nella sua risposta alla domanda di chiarimenti rivolta al giudice del rinvio dalla Corte, conformemente all’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, il giudice del rinvio ha indicato, per quanto riguarda la remunerazione dell’attività di produzione di energia elettrica che costituisce la base imponibile dell’IVPEE, ai sensi dell’articolo 6 della legge 15/2012, che tale remunerazione era inizialmente disciplinata dall’articolo 16 della legge 54/1997, la quale è stata parzialmente modificata dal Real Decreto-ley 9/2013 por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (regio decreto-legge 9/2013 sull’adozione di misure urgenti volte a garantire la stabilità finanziaria del sistema elettrico), del 12 luglio 2013 (BOE n. 167, del 13 luglio 2013, pag. 52106), e che tale decreto-legge è stato sostituito dalla Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (legge 24/2013 relativa al settore dell’energia elettrica), del 26 dicembre 2013 (BOE n. 310, del 27 dicembre 2013, pag. 105198), che è entrata in vigore il 28 dicembre 2013.

    21

    Il giudice del rinvio ha precisato, in tale risposta, che, ai sensi della prima disposizione transitoria, paragrafo 1, della legge 24/2013, fino all’adozione delle norme di attuazione di quest’ultima necessarie all’attuazione di talune delle sue disposizioni, le corrispondenti disposizioni della legge 54/1997 hanno continuato ad applicarsi. Pertanto, relativamente agli anni dal 2013 al 2016, la normativa che disciplinava la remunerazione dell’attività di produzione di energia elettrica ai sensi della legge 15/2012 era, per quanto riguarda tutti i punti che richiedevano norme di attuazione e per i quali dette norme non erano state adottate prima della scadenza degli esercizi in parola, quella risultante dalla legge 54/1997. A tale riguardo, dalle risposte fornite dagli interessati partecipanti al presente procedimento ai quesiti posti dalla Corte risulta che le componenti di siffatta retribuzione previste dalle leggi 15/2012 e 54/1997 sono sostanzialmente le stesse.

    22

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 5 e 7, della legge 24/2013:

    «5.   La remunerazione dell’attività di produzione comprende i seguenti elementi:

    a)

    l’energia elettrica negoziata sui mercati giornaliero e infragiornaliero. L’energia elettrica negoziata sul mercato giornaliero e sui mercati infragiornalieri è remunerata sulla base del prezzo di equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica su tali mercati, ottenuto grazie ai meccanismi istituiti.

    L’energia elettrica negoziata sui mercati bilaterali, fisici o a termine è remunerata in base al prezzo delle operazioni concluse in modo definitivo sui mercati in questione. Tale elemento di remunerazione è definito tenendo conto delle perdite subite nei sistemi nonché delle spese causate dalle perturbazioni del normale funzionamento del sistema di offerte;

    b)

    i servizi di adeguamento, compresi i servizi poco frequenti e i servizi di bilanciamento del sistema, necessari per garantire un adeguato approvvigionamento del consumatore;

    (...)

    c)

    se del caso, la remunerazione in base al meccanismo di capacità (...);

    d)

    se del caso, la remunerazione supplementare di cui al paragrafo 6 per l’attività di produzione di energia elettrica nei sistemi elettrici dei territori extrapeninsulari;

    e)

    se del caso, la remunerazione specifica di cui al paragrafo 7 per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da cogenerazione ad alto rendimento e da residui.

    6.   Il governo può definire un elemento di remunerazione supplementare per coprire la differenza tra i costi di investimento e di esercizio dell’attività di produzione di energia elettrica svolta nei sistemi elettrici dei territori extrapeninsulari e i proventi derivanti da tale attività di produzione (...).

    7.   In via eccezionale, il governo può istituire un regime di remunerazione specifico destinato a incentivare la produzione da fonti energetiche rinnovabili, da cogenerazione ad alto rendimento e da residui, qualora esista un obbligo di conseguire obiettivi energetici previsti dalle direttive o da altre disposizioni del diritto dell’Unione europea o qualora l’introduzione di tale regime presupponga una riduzione del costo energetico e della dipendenza energetica esterna (...).

    (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    23

    L’Oliva Park ha presentato all’Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Valencia (ufficio tributi competente per le accise di Valencia, Spagna) una domanda di rettifica delle autoliquidazioni dell’IVPEE per gli anni dal 2013 al 2016, nonché una domanda di rimborso dell’importo di EUR 12609,58.

    24

    Poiché tali domande non sono state accolte, l’Oliva Park ha adito il TEAR con un reclamo, che è stato respinto con decisione del 28 settembre 2017.

    25

    L’Oliva Park ha proposto un ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Corte superiore di giustizia della Comunità di Valencia, Spagna) avverso quest’ultima decisione.

    26

    A sostegno del suo ricorso, l’Oliva Park afferma, segnatamente, che l’IVPEE sarebbe contraria al diritto dell’Unione, in particolare alle direttive 2008/118, 2009/28 e 2009/72.

    27

    Per quanto riguarda più specificamente l’asserita contrarietà dell’IVPEE alla direttiva 2008/118, l’Oliva Park fa valere che tale imposta, che si aggiunge ad altre imposte che colpiscono lo stesso bene o servizio, costituisce di fatto un’imposta indiretta gravante sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con la conseguenza di sfavorirla rispetto alla produzione di energia da fonti non rinnovabili, senza distinguere in funzione dell’intensità e dell’inquinamento ambientale. Detta società fa altresì valere l’assenza di finalità comportamentale dell’IVPEE e la violazione della libertà di mercato e della libertà d’impresa.

    28

    Dal canto suo, il governo spagnolo contesta l’argomento in parola, sostenendo che l’IVPEE è un tributo diretto gravante sulla produzione e sull’immissione di energia nel sistema elettrico, senza alcuna ripercussione sul consumatore, con finalità specifica di tutela ambientale e svincolato dal principio di «chi inquina paga», in quanto le imprese produttrici di energie rinnovabili non sono discriminate relativamente alla possibilità di recuperare il costo dell’IVPEE. Pertanto, tale imposta non violerebbe il diritto dell’Unione.

    29

    Il giudice del rinvio sottolinea che vari motivi lo inducono ad interrogare la Corte in via pregiudiziale. Infatti, benché l’IVPEE sia disciplinata come un’imposta diretta, la sua natura e i suoi elementi essenziali sarebbero specifici di un’imposta indiretta. Parimenti, pur avendo tale imposta ufficialmente una finalità di tutela ambientale, si tratterebbe in sostanza di un’imposta senza fini specifici, diretta a incrementare il gettito fiscale, e non di un’imposta comportamentale. Infine, oltre al fatto che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarebbe oggetto di una discriminazione, l’IVPEE falserebbe il mercato interno dell’energia elettrica e violerebbe la libera concorrenza.

    30

    Detto giudice rileva che, sebbene la legge 15/2012 abbia concepito l’IVPEE come un’imposta diretta avente ad oggetto, come precisato nel suo preambolo, «l’internalizzazione dei costi ambientali risultanti dalla produzione di energia elettrica», esso ritiene tuttavia che tale designazione non corrisponda alla sua effettiva natura. In primo luogo, infatti, l’imposta di cui trattasi non terrebbe affatto conto delle caratteristiche proprie del contribuente, della fonte di produzione di energia elettrica o dell’intensità dell’utilizzo dei sistemi di trasmissione e di distribuzione.

    31

    In secondo luogo, a differenza delle imposte dirette, la sua base imponibile sarebbe costituita non dai redditi netti, bensì dai redditi lordi dei contribuenti, giacché essa grava su tutte le remunerazioni economiche derivanti dall’attività di produzione e di immissione dell’energia elettrica nel sistema.

    32

    In terzo luogo, mentre il principio di progressività esige che l’operatore economico che inquina maggiormente paghi di più, l’aliquota dell’IVPEE sarebbe del 7% per tutti i contribuenti.

    33

    In quarto luogo, non sarebbe prevista alcuna esenzione o agevolazione in funzione dell’uso di fonti rinnovabili per la produzione di elettricità o dell’impatto delle attività dei contribuenti sull’ambiente. Gli operatori che producono elettricità da fonti non rinnovabili sarebbero così favoriti.

    34

    In quinto luogo, la conclusione secondo cui l’IVPEE costituisce un’imposta indiretta sarebbe corroborata dal fatto che la gestione della riscossione di tale imposta spetta alla Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (Agenzia dogane e accise dell’amministrazione fiscale, Spagna), essendo le accise, per definizione, imposte indirette.

    35

    In sesto luogo, l’onere fiscale rappresentato dall’IVPEE graverebbe sui consumatori tramite il prezzo finale dell’energia elettrica. Inoltre, il regime di remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avrebbe espressamente incluso tale imposta come costo di esercizio destinato ad essere sopportato dai consumatori.

    36

    Ne consegue, secondo il giudice del rinvio, che l’IVPEE presenta caratteristiche proprie di un’imposta sul consumo, poiché i suoi elementi essenziali hanno indubbiamente un rapporto con il consumo. In effetti, essa colpirebbe l’energia elettrica prodotta e immessa nel sistema elettrico per il suo utilizzo da parte di soggetti economici distinti dal produttore, mentre i consumi ausiliari per la generazione di energia elettrica e le perdite fino al punto di allacciamento al sistema sarebbero espressamente esclusi dalla sua base imponibile.

    37

    Il giudice del rinvio ritiene altresì che l’IVPEE sia contraria al diritto dell’Unione a causa dell’assenza in essa di un fine specifico. Invero, nonostante l’indicazione, contenuta nel preambolo della legge 15/2012, secondo cui tale imposta ha come obiettivo l’armonizzazione dell’ordinamento fiscale spagnolo ai fini di un uso più efficace e rispettoso dell’ambiente, la sua riscossione non avrebbe alcuna finalità specifica o comportamentale e sarebbe destinata non a finanziare politiche ambientali concrete, bensì esclusivamente a incrementare il gettito fiscale. A tale riguardo, il prelievo dell’IVPEE sarebbe inteso a far fronte ai costi molto elevati necessari al mantenimento della garanzia di fornitura e, in particolare, a remunerare le attività di produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione dell’energia elettrica. Del resto, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) avrebbe dichiarato che nessuno degli elementi strutturali dell’IVPEE riflette una finalità di tutela ambientale.

    38

    Inoltre, il fatto generatore dell’imposta in esame sarebbe privo di qualsiasi nesso con l’obiettivo di tutela ambientale e non opererebbe alcuna differenziazione in funzione dell’impatto ambientale della tecnologia utilizzata per la produzione di energia elettrica.

    39

    Il giudice del rinvio esprime altresì dubbi quanto alla compatibilità dell’IVPEE con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/28. Infatti, dato che il prelievo non è proporzionale ai costi, potrebbe avere l’effetto di scoraggiare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

    40

    Peraltro, poiché l’energia importata in Spagna non è assoggettata all’IVPEE, tale imposta favorirebbe i produttori di energia elettrica degli altri Stati membri e sarebbe quindi all’origine di una distorsione della concorrenza, vietata dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La creazione di un siffatto vantaggio anticoncorrenziale a favore dei produttori non nazionali pregiudicherebbe anche la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, disciplinati dalla direttiva 2009/72, la quale richiede che l’accesso dei terzi al sistema in questione sia garantito in modo obiettivo e non discriminatorio.

    41

    Ciò considerato, il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Corte superiore di giustizia della Comunità di Valencia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    1)

    [S]e l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [2008/118] debba essere interpretato nel senso che osta ed è in contrasto con un’imposta formalmente diretta quale l’IVPEE che, alla luce della sua effettiva natura, risulta essere un’imposta indiretta senza finalità specifica, volta esclusivamente a incrementare il gettito fiscale, senza che la qualificazione attribuitale dal diritto nazionale possa prevalere sull’interpretazione del diritto [dell’Unione], che è disciplinata dagli obiettivi propri di tale ordinamento giuridico e sulla base delle caratteristiche oggettive del tributo.

    2)

    [S]e, nonostante la qualificazione dell’IVPEE come imposta ambientale, tale tributo miri essenzialmente a incrementare il gettito fiscale, giacché grava secondo le stesse modalità sulle attività di produzione e di immissione nel sistema elettrico di energia elettrica a prescindere dalla sua intensità e dal suo impatto sull’ambiente, in violazione degli articoli 1, 3, paragrafi 1, 2 e 3, lettera a), quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), della direttiva [2009/28].

    3)

    [S]e il principio di libera concorrenza e quello della promozione dell’energia da fonti rinnovabili debba[no] essere interpretat[i] nel senso che osta[no] all’IVPEE, giacché concede[no] lo stesso trattamento fiscale tanto all’energia da fonti non rinnovabili quanto a quella da fonti rinnovabili, discriminando queste ultime e in violazione del regime di sostegno previsto all’articolo 2, lettera k) e conformi [al disposto] della direttiva [2009/28].

    4)

    [I]nfine, se il suddetto principio di libera concorrenza e gli articoli [da 32 a 34] (...) della direttiva [2009/72] ostino all’IVPEE, giacché essa consente di operare una discriminazione positiva nei confronti dei produttori di energia elettrica non nazionali, a scapito dei produttori spagnoli, con distorsione del mercato interno dell’energia elettrica e dell’accesso al sistema».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    42

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio nazionale e la cui base imponibile è costituita dall’importo complessivo dei redditi del contribuente derivanti dallo svolgimento di tali attività.

    43

    In via preliminare, occorre rilevare che l’IVPEE è qualificata, nel preambolo della legge 15/2012, come un’imposta diretta che grava «sull’esercizio delle attività di produzione e di immissione di energia elettrica nel sistema elettrico», vale a dire sulla «capacità economica dei produttori di energia elettrica». Il governo spagnolo precisa, al riguardo, che tale imposta è stata concepita come un’imposta diretta e che il suo onere non può ripercuotersi sul consumatore finale, tenuto conto del funzionamento del mercato spagnolo dell’energia elettrica.

    44

    Tuttavia, il giudice del rinvio, al pari della ricorrente nel procedimento principale, ritiene che, nonostante suddetta qualificazione come imposta diretta, l’IVPEE costituisca, in considerazione delle sue caratteristiche proprie, un’imposta indiretta il cui onere fiscale si ripercuote sul consumatore finale di energia elettrica, e rientri, in quanto tale, nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.

    45

    A tale riguardo, la qualificazione di un’imposta, tassa, dazio o prelievo con riferimento al diritto dell’Unione incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale (v. sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS – Fondazione Santa Lucia, C‑189/15, EU:C:2017:17, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    46

    Pertanto, al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre stabilire se l’IVPEE possa essere qualificata come altra imposta indiretta gravante su un prodotto sottoposto ad accisa, nel caso di specie l’energia elettrica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.

    47

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, quest’ultima stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di determinati prodotti sottoposti ad accisa, tra i quali è annoverata l’elettricità di cui alla direttiva 2003/96. L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prevede che gli Stati membri possano applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili alle accise o all’imposta sul valore aggiunto.

    48

    Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il suddetto articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, il quale mira a tenere conto della diversità delle tradizioni fiscali degli Stati membri in materia e del ricorso frequente alle imposte indirette per l’attuazione di politiche non di bilancio, consente agli Stati membri di istituire, in aggiunta all’accisa minima, altre imposte indirette che perseguono una finalità specifica. La nozione di «altre imposte indirette», ai sensi di tale disposizione, designa quindi le imposte indirette che gravano sul consumo dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, diverse dalle «accise», di cui a quest’ultima disposizione, e che vengono prelevate per finalità specifiche (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punti 5859).

    49

    Pertanto, al fine di stabilire se l’IVPEE possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, occorre verificare se tale imposta costituisca un’imposta indiretta gravante direttamente o indirettamente sul consumo di elettricità di cui alla direttiva 2003/96 (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 60).

    50

    Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che costituisce fatto generatore dell’IVPEE la produzione e l’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico, vale a dire la produzione netta di energia, definita, ai sensi della legge 15/2012, come l’energia da cui vanno sottratti i consumi ausiliari per la generazione di energia elettrica e le perdite subite fino al punto di allacciamento al sistema.

    51

    Inoltre, è pacifico che l’IVPEE è riscossa non direttamente in capo a consumatori di energia elettrica, bensì in capo agli operatori economici che la producono e la immettono nel sistema (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 64).

    52

    Invero, il peso economico di tale imposta può, in linea di principio, essere indirettamente sopportato nella sua interezza dal consumatore finale dell’energia elettrica qualora il produttore includa l’importo dell’imposta nel prezzo di ciascun quantitativo di prodotto immesso in consumo, di modo che detta imposta sarebbe neutra per detto produttore (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 64).

    53

    Tuttavia ciò non si verifica nel caso di specie.

    54

    Infatti, in primo luogo, come evidenziato dal giudice del rinvio, non esiste alcun meccanismo formale di ripercussione dell’imposta. Orbene, in una situazione del genere, il fatto che l’applicazione dell’IVPEE comporti un aumento del prezzo dell’energia e, di conseguenza, della fattura elettrica per tutti i consumatori finali non appare, di per sé, sufficiente per concludere che l’imposta in parola si ripercuota integralmente su tali consumatori. In caso contrario, qualsiasi imposta gravante sui produttori di elettricità che abbia un’incidenza, anche minima, sul prezzo finale dell’elettricità pagato dai consumatori, dovrebbe essere considerata un’imposta indiretta, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, nonostante l’assenza di un nesso diretto e indissolubile tra una siffatta imposta e il consumo di energia elettrica.

    55

    In secondo luogo, occorre rilevare, per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’IVPEE, che la base imponibile di tale imposta è costituita dall’importo complessivo che spetta al contribuente dalla produzione e dall’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico, cui è applicata un’aliquota d’imposta uniforme pari al 7%.

    56

    Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, il calcolo di tale importo include, ai sensi dell’articolo 6 della legge 15/2012, la remunerazione dell’attività di produzione di energia elettrica. In virtù delle pertinenti disposizioni delle leggi 54/1997 e 24/2013, detta remunerazione comprende l’energia elettrica negoziata sui mercati giornaliero e infragiornaliero, remunerata in base al prezzo di equilibrio tra offerta e domanda, i servizi di adeguamento necessari a garantire un rifornimento adeguato del consumatore, la remunerazione per i meccanismi di capacità nonché le remunerazioni supplementari per le rispettive attività di produzione di energia elettrica nei territori extrapeninsulari e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    57

    Tutte le parti interessate hanno indicato, nelle loro risposte ai quesiti posti dalla Corte, che taluni elementi costitutivi della base imponibile dell’IVPEE, quali elencati al punto precedente, non dipendono dal quantitativo di energia elettrica effettivamente prodotto e immesso nel sistema. Come indicato dal governo spagnolo, ciò avviene, in particolare, nel caso dei servizi di adeguamento, nell’ambito dei quali è remunerata la disponibilità di una determinata capacità produttiva, nonché dei meccanismi di capacità, nell’ambito dei quali l’importo che costituisce la remunerazione dei produttori interessati è fissato in una certa somma di euro per megawatt ed è fondato, rispettivamente, sulla messa a disposizione di una determinata capacità produttiva nonché sulle dimensioni e sulla capacità produttiva dell’impianto. Secondo tale governo, ciò vale anche per le remunerazioni specifiche per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da cogenerazione ad alto rendimento e da residui, nonché per la produzione di elettricità nei territori extrapeninsulari, per i quali è previsto un pagamento supplementare rispetto ai proventi percepiti dai produttori interessati sul mercato dell’energia elettrica.

    58

    Dalle considerazioni che precedono risulta che l’IVPEE è calcolata in funzione della sola qualità di produttore di energia elettrica, sulla base dei redditi dei contribuenti parzialmente fissi e quindi indipendentemente dal quantitativo di energia elettrica effettivamente prodotto e immesso nel sistema elettrico. Pertanto, non è possibile ravvisare un nesso diretto e indissolubile tra tale imposta e il consumo di elettricità.

    59

    Di conseguenza, poiché l’IVPEE non costituisce un’imposta indiretta che grava direttamente o indirettamente sul consumo dell’elettricità di cui alla direttiva 2003/96, essa non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 66).

    60

    In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio nazionale e la cui base imponibile è costituita dall’importo complessivo dei redditi del contribuente derivanti dallo svolgimento delle attività in parola, senza prendere in considerazione il quantitativo di energia elettrica effettivamente prodotto e immesso in tale sistema.

    Sulle questioni seconda e terza

    61

    Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28, quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera k), della suddetta direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante con un’aliquota unica sulla produzione di elettricità e sulla sua immissione nel sistema elettrico, anche quando tale elettricità sia prodotta da fonti rinnovabili, e il cui obiettivo non è tutelare l’ambiente, bensì incrementare il volume del gettito fiscale.

    62

    A tal proposito va rilevato che la direttiva 2009/28, come risulta dal suo articolo 1, ha lo scopo di definire un quadro comune per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, fissando, inter alia, obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.

    63

    Così, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva, gli Stati membri hanno l’obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel corso del 2020 sia almeno pari all’obiettivo nazionale generale, come previsto nell’allegato I, parte A, di tale direttiva, il quale deve essere coerente con l’obiettivo consistente nel raggiungere, nel consumo finale lordo di energia dell’Unione, una quota di energia da fonti rinnovabili di almeno il 20%.

    64

    Inoltre, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/28, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella «traiettoria indicativa» di cui all’allegato I, parte B, di detta direttiva.

    65

    Al fine di conseguire tali obiettivi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera k), della stessa, potendo questi ultimi consistere nella concessione di sovvenzioni agli investimenti, nella fissazione di esenzioni o di sgravi fiscali, nella previsione di restituzioni d’imposta o nell’imposizione dell’obbligo di utilizzare l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

    66

    Il giudice del rinvio ritiene che l’IVPEE possa avere l’effetto di scoraggiare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, poiché grava su tutti i produttori nazionali ed è calcolata senza prendere in considerazione i costi di produzione.

    67

    Occorre rilevare, a detto riguardo, che nessuna delle disposizioni della direttiva 2009/28 menzionate ai punti da 62 a 65 della presente sentenza vieta agli Stati membri di istituire un’imposta, quale l’IVPEE, gravante sulla produzione di energia elettrica e sulla sua immissione nel sistema, anche nel caso in cui tale energia elettrica sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2017, Elecdey Carcelen e a., C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16, EU:C:2017:705, punto 30).

    68

    Infatti, come risulta dal testo stesso dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28, e in particolare dal termine «possono», gli Stati membri non sono assolutamente obbligati, al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ad adottare regimi di sostegno, né, a fortiori, se scelgono di adottare siffatti regimi, a predisporli in forma di esenzioni o di sgravi fiscali. Gli Stati membri dispongono così di un margine di discrezionalità quanto alle misure che ritengono appropriate per raggiungere gli obiettivi nazionali generali obbligatori previsti nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, letto in combinato disposto con l’allegato I di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2017, Elecdey Carcelen e a.,C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16, EU:C:2017:705, punti 3132, nonché dell’11 luglio 2019, Agrenergy e Fusignano Due, C‑180/18, C‑286/18 e C‑287/18, EU:C:2019:605, punto 27).

    69

    Pertanto, la possibilità per gli Stati membri, prevista all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28, di adottare regimi di sostegno destinati a promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, eventualmente sotto forma di esenzioni o di sgravi fiscali, non implica affatto che ad essi sia impedito di tassare le imprese che sviluppano siffatte fonti di energia (sentenza del 20 settembre 2017, Elecdey Carcelen e a., C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16, EU:C:2017:705, punto 33).

    70

    Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28, quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera k), della direttiva stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante con un’aliquota unica sulla produzione di energia elettrica e sulla sua immissione nel sistema elettrico, anche nel caso in cui tale energia elettrica sia prodotta da fonti rinnovabili, e il cui obiettivo non è tutelare l’ambiente, bensì incrementare il volume del gettito fiscale.

    Sulla quarta questione

    71

    Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2009/72 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio di uno Stato membro, nel caso in cui detta imposta non sia applicabile all’immissione, in tale sistema, dell’energia elettrica prodotta negli altri Stati membri.

    72

    Il giudice del rinvio rileva, a tale riguardo, che l’IVPEE favorisce i produttori di energia elettrica stabiliti negli altri Stati membri, dato che grava soltanto sui produttori nazionali, concludendo che ciò darebbe luogo a una distorsione della concorrenza, in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    73

    Poiché dalla risposta alla prima questione risulta che l’IVPEE costituisce un’imposta diretta gravante sull’attività di produzione e di immissione di energia elettrica nel sistema elettrico, occorre ricordare che, sebbene la materia delle imposte dirette rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione (sentenza del 22 dicembre 2010, Tankreederei I, C‑287/10, EU:C:2010:827, punto 14).

    74

    A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, risulta da costante giurisprudenza della Corte che le imposte non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, a meno che esse costituiscano la modalità di finanziamento di una misura di aiuto, formandone così parte integrante (sentenza del 20 settembre 2018, Carrefour Hypermarchés e a., C‑510/16, EU:C:2018:751, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

    75

    Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che i proventi della riscossione dell’IVPEE costituiscano la modalità di finanziamento di una misura di aiuto di Stato, ai sensi di tale giurisprudenza. Ne consegue che non si può ritenere che detta imposta rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato.

    76

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la direttiva 2009/72, occorre considerare che gli articoli da 32 a 34 della direttiva in parola riguardano il principio generale di non discriminazione nel settore del mercato interno dell’energia elettrica, disciplinando l’accesso dei terzi al sistema in modo obiettivo e non discriminatorio.

    77

    Nella fattispecie, il giudice del rinvio ritiene che la normativa relativa all’IVPEE consenta una discriminazione positiva dei produttori di energia elettrica non nazionali, a danno dei produttori spagnoli, con una distorsione del mercato interno dell’energia elettrica e di accesso alla rete.

    78

    Orbene, è sufficiente rilevare al riguardo che, in quanto la direttiva 2009/72 non costituisce una misura relativa al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri, il principio di non discriminazione previsto dagli articoli da 32 a 34 di tale direttiva non si applica a una normativa nazionale che istituisce un’imposta gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio di uno Stato membro (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 51).

    79

    Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta nazionale gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio di uno Stato membro, nel caso in cui tale imposta non sia applicabile all’immissione, nel suddetto sistema, dell’energia elettrica prodotta negli altri Stati membri.

    Sulle spese

    80

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio nazionale e la cui base imponibile è costituita dall’importo complessivo dei redditi del contribuente derivanti dallo svolgimento delle attività in parola, senza prendere in considerazione il quantitativo di energia elettrica effettivamente prodotto e immesso in tale sistema.

     

    2)

    L’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera k), della direttiva stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante con un’aliquota unica sulla produzione di energia elettrica e sulla sua immissione nel sistema elettrico, anche nel caso in cui tale energia elettrica sia prodotta da fonti rinnovabili, e il cui obiettivo non è tutelare l’ambiente, bensì incrementare il volume del gettito fiscale.

     

    3)

    L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta nazionale gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio di uno Stato membro, nel caso in cui tale imposta non sia applicabile all’immissione, nel suddetto sistema, dell’energia elettrica prodotta negli altri Stati membri.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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