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Document 62019CJ0208

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 maggio 2020.
    NK contro MS e AS.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Diritti dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) – Nozione di “contratti per la costruzione di nuovi edifici” – Articolo 16, lettera c) – Nozione di “beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati” – Contratto tra un architetto e un consumatore per l’elaborazione di un progetto di una casa unifamiliare di nuova costruzione.
    Causa C-208/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:382

     SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    14 maggio 2020 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Diritti dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) – Nozione di “contratti per la costruzione di nuovi edifici” – Articolo 16, lettera c) – Nozione di “beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati” – Contratto tra un architetto e un consumatore per l’elaborazione di un progetto di una casa unifamiliare di nuova costruzione»

    Nella causa C‑208/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale civile del Land, Graz, Austria), con decisione del 5 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2019, nel procedimento

    NK

    contro

    MS,

    AS,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da M. Safjan, presidente di sezione, L. Bay Larsen e N. Jääskinen (relatore), giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per NK, da F. Schubert, Rechtsanwalt;

    per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e C. Valero, in qualità di agenti;

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punti 3 e 4, dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), e dell’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la NK, da un lato, e MS e AS, dall’altro, in merito al versamento, da parte di MS ed AS, di un corrispettivo per servizi di architettura loro forniti da NK.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    I considerando 3, 4, 7, 21 e 26 della direttiva 2011/83 così recitano:

    «(3)

    L’articolo 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevedono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 del medesimo.

    (4)

    (...) L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

    (...)

    (7)

    L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. (...) Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione.

    (...)

    (21)

    Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. Fuori dei locali commerciali il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto o meno la visita del professionista. (...)

    (...)

    (26)

    I contratti relativi al trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili o alla creazione o all’acquisizione di tali beni immobili o di tali diritti, i contratti per la costruzione di nuovi edifici, per la trasformazione sostanziale di edifici esistenti nonché i contratti per la locazione di alloggi a scopo residenziale sono già soggetti a una serie di requisiti specifici nella legislazione nazionale. Tali contratti includono ad esempio la vendita di immobili ancora da progettare e la locazione finanziaria con opzione di acquisto (hire-purchase). Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per detti contratti che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito d’applicazione. Una trasformazione sostanziale è una trasformazione paragonabile alla costruzione di un nuovo edificio, per esempio quando viene conservata solo la facciata di un vecchio edificio. I contratti di servizi, in particolare quelli relativi alla costruzione di annessi di edifici (ad esempio un garage o una veranda) e quelli relativi alla riparazione e ristrutturazione di edifici diverse dalla trasformazione sostanziale, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, così come i contratti relativi ai servizi di un agente immobiliare e quelli relativi alla locazione di alloggi a scopo non residenziale».

    4

    L’articolo 1 della direttiva medesima così dispone:

    «La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

    5

    A termini del successivo articolo 2:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)

    “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

    2)

    “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

    3)

    “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

    4)

    “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;

    5)

    “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

    6)

    “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;

    (...)

    8)

    “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

    a)

    concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; oppure

    (...)».

    6

    Il successivo articolo 3 così dispone:

    «1.   La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. (...)

    (...)

    3.   La presente direttiva non si applica ai contratti:

    (...)

    f)

    per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;

    (...)».

    7

    L’articolo 6 della direttiva medesima prevede quanto segue:

    «1.   Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

    (...)

    h)

    in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

    (...)

    k)

    se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 16, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

    (...)».

    8

    Ai sensi del successivo articolo 7, paragrafo 3:

    «Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole».

    9

    L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva de qua così recita:

    «Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14».

    10

    A termini del successivo articolo 10, paragrafo 1:

    «Se in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 9, paragrafo 2».

    11

    Ai sensi dell’articolo 12 della direttiva medesima:

    «L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

    a)

    di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure

    (...)».

    12

    Il successivo articolo 14, paragrafi 3 e 4, così dispone:

    «3.   Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, o dell’articolo 8, paragrafo 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l’importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

    4.   Il consumatore non sostiene alcun costo per:

    a)

    la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:

    i)

    il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j); oppure

    ii)

    il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 8; oppure

    (...)».

    13

    Il successivo articolo 16 così recita:

    «Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:

    a)

    i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;

    (...)

    c)

    la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

    (...)».

    Diritto austriaco

    14

    L’articolo 1 del Bundesgesetz über Fernabsatz- und ausserhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (legge federale sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali, BGBl. I, 33/2014; in prosieguo: il «FAGG»), con cui è stata trasposta la direttiva 2011/83 nell’ordinamento giuridico austriaco, così recita:

    «1.   La presente legge federale si applica ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali (transazioni a distanza e negoziate fuori dai locali commerciali) tra professionisti e consumatori (...).

    2.   La presente legge federale non si applica – (…) – ai contratti

    (...)

    7)

    per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti o per la locazione di alloggi a scopo residenziale,

    (...)».

    15

    L’articolo 4 del FAGG così dispone:

    «1.   Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o dalla propria dichiarazione di volontà a contrarre, il professionista è tenuto a fornirgli, in maniera chiara e comprensibile, le informazioni seguenti:

    (...)

    8)

    laddove sia previsto il diritto di recesso, le condizioni, i termini e le modalità di esercizio di tale diritto,

    (...)

    10)

    se del caso, [le informazioni relative all’] obbligo, a carico dello stesso consumatore in caso di suo recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 16, di corrispondere una somma in proporzione delle prestazioni già fornite,

    11)

    se del caso, [le informazioni relative alla] mancata previsione di un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 18 o alle circostanze che implicano per il consumatore la decadenza dal diritto di recesso,

    (...)».

    16

    L’articolo 10 della legge medesima prevede quanto segue:

    «Nel caso in cui il contratto a distanza o concluso al di fuori dei locali commerciali abbia ad oggetto una prestazione (...) ed il consumatore desideri che il professionista inizi a dare esecuzione al contratto anteriormente al decorso del termine di recesso di cui all’articolo 11, il professionista deve invitare il consumatore a formulare nei propri confronti un’esplicita richiesta di esecuzione anticipata del contratto, da effettuarsi, nel caso di un contratto concluso al di fuori dei locali commerciali, su un supporto durevole».

    17

    A termini del successivo articolo 11, paragrafo 1:

    «Il consumatore può recedere da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali entro quattordici giorni senza dover fornire alcuna motivazione».

    18

    Il successivo articolo 12, paragrafo 1, così dispone:

    «Se il professionista non adempie l’obbligo di informazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, il termine di recesso previsto nell’articolo 11 è prorogato di dodici mesi».

    19

    L’articolo 16 della legge medesima così recita:

    «1.   Il consumatore, ove si avvalga del proprio diritto di recesso da un contratto di servizi a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, (...), dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 10 e dopo che il professionista, a seguito della medesima, abbia iniziato a dare esecuzione al contratto, è tenuto a corrispondere al professionista una somma proporzionale alle prestazioni da questi fornite fino al momento del recesso, rispetto al costo complessivo previsto dal contratto. (...)

    2.   L’obbligo di corresponsione di una somma proporzionale ai sensi del paragrafo 1 non sussiste se il professionista non ha adempiuto il proprio obbligo di informazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 8 e 10.

    (...)».

    20

    Il successivo articolo 18 del FAGG così dispone:

    «1.   Il consumatore non dispone di diritto di recesso in caso di contratti a distanza o di contratti negoziati fuori dai locali commerciali aventi ad oggetto:

    1)

    prestazioni di servizi, nel caso in cui il professionista – a fronte di esplicita richiesta del consumatore ai sensi dell’articolo 10 nonché a fronte della conferma da parte del consumatore medesimo del riconoscimento della decadenza dal diritto di recesso in caso di piena esecuzione del contratto – abbia iniziato a dare esecuzione alla prestazione ancor prima del decorso del termine di recesso ai sensi dell’articolo 11 e la prestazione sia stata poi integralmente fornita.

    (...)

    3)

    beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati,

    (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    21

    Dalla decisione di rinvio risulta che, il 22 dicembre 2016, MS ed AS, consumatori ai sensi della direttiva 2011/83, concludevano con NK, architetto e professionista ai sensi della direttiva stessa, fuori dei locali dello studio del medesimo, un contratto per la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione.

    22

    Il 2 febbraio 2017, NK trasmetteva a MS ed AS il progetto di costruzione elaborato, una sintesi sommaria dei costi nonché una fattura di EUR 3780 per le prestazioni fornite.

    23

    Con messaggio di posta elettronica del 12 febbraio 2017, MS ed AS comunicavano a NK la loro insoddisfazione in merito alla qualità della prestazione comunicando la risoluzione con effetto immediato del rapporto di lavoro e la revoca dell’incarico di progettazione.

    24

    NK adiva il Bezirksgericht Graz-Ost (Tribunale circoscrizionale di Graz-Est, Austria) al fine di ottenere la condanna di MS ed AS al pagamento a suo favore degli onorari per le prestazioni di progettazione effettuate. Nella propria domanda NK deduceva, in via principale, l’inapplicabilità del FAGG al contratto di servizi di architettura stipulato con le controparti, essendo le prestazioni erogate collegate alla costruzione di un nuovo edificio e, di conseguenza, ricomprese nella deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto 7, del FAGG. In ogni caso, anche supponendo che il FAGG fosse applicabile, NK sosteneva che a MS ed AS non sarebbe spettato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, punto 3, del FAGG, il diritto di recesso dal contratto de quo, in quanto quest’ultimo presupponeva l’elaborazione di progetti chiaramente personalizzati in funzione delle loro esigenze. Infine, NK precisava che i progetti elaborati erano beni ai sensi dell’articolo 2, punti 3 e 4, della direttiva 2011/83.

    25

    MS ed AS chiedevano il rigetto della domanda, rilevando che il FAGG era applicabile al contratto oggetto del procedimento principale. Infatti, oltre al fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83 – trasposto nell’ordinamento giuridico austriaco all’articolo 1, paragrafo 2, punto 7, del FAGG – riguarda i lavori edili e non le prestazioni di progettazione, i contratti di servizi di architettura non sarebbero menzionati nell’elenco dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva, contenuto nel considerando 26 della medesima.

    26

    MS ed AS sottolineavano che, considerato che NK non aveva rispettato i propri obblighi di informazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 8 e 10, del FAGG, il termine di recesso di quattordici giorni previsto all’articolo 11, paragrafo 1, del FAGG risultava prorogato di dodici mesi a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del FAGG, cosicché il recesso effettuato il 12 febbraio 2017 sarebbe stato valido. Inoltre, NK avrebbe iniziato a dare esecuzione al contratto prima del decorso del termine di recesso, senza invitare i resistenti a presentare esplicita richiesta di esecuzione anticipata del contratto conformemente all’articolo 10 del FAGG. Infine, l’obbligo di pagamento di una somma proporzionale gravante su MS ed AS in caso di recesso dal contratto, quale prevista nell’articolo 16, paragrafo 1, del FAGG, verrebbe meno per effetto della violazione, da parte di NK, dei propri obblighi di informazione. MS ed AS non sarebbero dunque tenuti a versare alcun corrispettivo.

    27

    Con sentenza del 12 giugno 2018, il Bezirksgericht Graz-Ost (Tribunale circoscrizionale di Graz-Est) respingeva in toto la domanda di NK. Il giudice medesimo riteneva che il contratto oggetto del procedimento principale ricadesse senz’altro nell’ambito di applicazione del FAGG, non riguardando la costruzione di un nuovo edificio, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, punto 7, della legge stessa. Il Tribunale rilevava parimenti che, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, punto 3, del FAGG, MS ed AS non disponessero del diritto di recesso, considerato che il progetto di costruzione della casa unifamiliare avrebbe dovuto essere redatto secondo gli specifici desiderata degli interessati. Tuttavia, il giudice medesimo dichiarava che, a fronte del mancato adempimento degli obblighi di informazione dettati dall’articolo 4, paragrafo 1, punti 8 e 10, del FAGG, MS ed AS non erano tenuti a versare alcun corrispettivo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del FAGG.

    28

    NK impugnava tale decisione dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale civile del Land, Graz, Austria).

    29

    Il giudice del rinvio nutre, anzitutto, dubbi sulla questione se un contratto relativo alla prestazione di un architetto consistente nel progettare un edificio di nuova costruzione ricada nella nozione di «contratto per la costruzione di un nuovo edificio», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83. Deporrebbe in favore di una risposta affermativa il fatto che, ai fini della costruzione di un nuovo edificio, sia sempre richiesta la progettazione unitamente alla predisposizione dei relativi progetti, cosicché un contratto avente ad oggetto le prestazioni di progettazione necessarie ai fini di un progetto edilizio farebbe necessariamente parte delle prestazioni connesse alla costruzione di un nuovo edificio. Tuttavia, una risposta negativa a tale questione potrebbe fondarsi sull’argomento secondo cui, nel caso in cui la prestazione principale prevista da un contratto di servizi di architettura preveda unicamente l’elaborazione dei progetti, la prestazione stessa non rientrerebbe, strictu sensu, nella costruzione di un edificio.

    30

    Qualora si accogliesse la risposta negativa con conseguente applicabilità del FAGG al procedimento principale, occorrerebbe poi acclarare la legittimità del recesso di MS ed AS dal contratto oggetto del procedimento principale e se essi siano tenuti al versamento di un corrispettivo per i servizi già forniti da NK. In tale contesto, si porrebbe in particolare la questione se tale contratto rientri nella categoria di quelli riguardanti «la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati», per i quali l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 esclude qualsiasi diritto di recesso.

    31

    Ciò premesso, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunale civile del Land, Graz) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se un contratto concluso tra un architetto e un consumatore in base al quale l’architetto sia (unicamente) tenuto a progettare una casa unifamiliare di nuova costruzione, unitamente alla predisposizione di progetti, rappresenti un contratto «per la costruzione di nuovi edifici», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva [2011/83].

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione:

    Se un contratto concluso tra un architetto e un consumatore in base al quale l’architetto sia tenuto a progettare una casa unifamiliare di nuova costruzione conformemente alle istruzioni e ai desiderata del committente provvedendo, in tale contesto, a predisporre i [relativi] progetti costituisca un contratto sulla fornitura di «beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati» ai sensi degli articoli 16, lettera c), e 2, punti 3 e 4, della direttiva [2011/83]».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    32

    Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che un contratto stipulato tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo si impegni ad effettuare unicamente, a favore del secondo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, costituisca un contratto per la costruzione di un nuovo edificio, ai sensi della disposizione medesima.

    33

    La direttiva 2011/83 non si applica, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 3, lettera f), in particolare, ai contratti per la costruzione di nuovi edifici.

    34

    Occorre anzitutto rilevare che la nozione di «contratto per la costruzione di un nuovo edificio» non è definita dalla direttiva stessa.

    35

    Tuttavia, nel considerando 26 della direttiva 2011/83 si afferma che i contratti riguardanti, in particolare, la costruzione di nuovi edifici o la trasformazione sostanziale di edifici esistenti, e quelli riguardanti, ad esempio, la vendita di immobili ancora da progettare e la locazione finanziaria con opzione di acquisto (hire-purchase), sono già soggetti a un certo numero di requisiti specifici nella legislazione nazionale e che, poiché le disposizioni di tale direttiva non sono appropriate per tali contratti, essi dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva. Il considerando richiamato precisa, in proposito, che una trasformazione sostanziale di un edificio esistente è una trasformazione paragonabile alla costruzione di un nuovo edificio, ad esempio, quando viene conservata solo la facciata di un vecchio edificio.

    36

    Per contro, ai sensi del medesimo considerando, i contratti di servizi, in particolare quelli relativi alla costruzione di annessi di edifici (ad esempio un garage o una veranda) e quelli relativi alla riparazione e ristrutturazione di edifici diverse dalla trasformazione sostanziale, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/83, così come i contratti relativi ai servizi di un agente immobiliare e quelli relativi alla locazione di alloggi a scopo non residenziale.

    37

    Nelle proprie osservazioni scritte, NK si richiama al considerando 26 della direttiva 2011/83 per sostenere che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, come quello oggetto del procedimento principale, in forza del quale il primo si impegni ad effettuare unicamente, a favore del secondo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, costituirebbe un contratto per la costruzione di un nuovo edificio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva stessa e risulterebbe pertanto escluso dalla sua sfera d’applicazione.

    38

    Tale argomento non può essere accolto.

    39

    Infatti, come emerge dall’articolo 1 della direttiva 2011/83, letto alla luce dei considerando 3, 4 e 7 della medesima, la direttiva intende garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. Inoltre, nelle politiche dell’Unione, la tutela dei consumatori, che si trovano in una posizione di inferiorità rispetto ai professionisti, dovendosi ritenere che siano meno informati, economicamente più deboli e giuridicamente meno esperti delle loro controparti, è sancita all’articolo 169 TFUE e all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 27 marzo 2019, slewo, C‑681/17, EU:C:2019:255, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    40

    Peraltro, qualora i termini da interpretare ricorrano nell’ambito di una disposizione che costituisce una deroga a un principio o, più specificamente, a norme del diritto dell’Unione dirette a tutelare i consumatori, essi devono essere interpretati restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2005, EasyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, punto 21; del 27 marzo 2019, slewo, C‑681/17, EU:C:2019:255, punto 34, e del 12 marzo 2020, Verbraucherzentrale Berlin, C‑583/18, EU:C:2020:199, punto 27).

    41

    Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83, nella parte in cui esclude dall’ambito di applicazione della direttiva stessa i contratti per la costruzione di nuovi edifici, dev’essere interpretato restrittivamente.

    42

    A tal riguardo, a fronte del tenore letterale della disposizione de qua che menziona espressamente i «contratti per la costruzione di nuovi edifici», l’oggetto di tali contratti deve necessariamente essere la costruzione di un nuovo edificio. Dal considerando 26 della direttiva 2011/83 risulta che le disposizioni di quest’ultima, quali gli articoli da 9 a 16 relativi al diritto di recesso, non sono applicabili a contratti di tale natura.

    43

    Orbene, un contratto in forza del quale l’architetto s’impegni ad effettuare, per il consumatore, unicamente la progettazione di una casa unifamiliare da costruire, la quale potrebbe non essere mai seguita dall’effettiva costruzione, si colloca troppo a monte del processo di costruzione di un nuovo edificio per poter ricadere nella nozione di «contratto per la costruzione di un nuovo edificio», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83.

    44

    Nel caso di specie, dagli atti a disposizione della Corte emerge che NK si è limitata, conformemente al contratto oggetto del procedimento principale, a progettare per MS ed AS una casa unifamiliare di nuova costruzione, predisponendo taluni progetti a tal fine. Il giudice del rinvio, del resto, ha formulato le proprie questioni pregiudiziali nell’assunto che il ruolo dell’architetto si sia limitato a tale incarico.

    45

    Ciò premesso, un contratto come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato come un contratto per la costruzione di un nuovo edificio.

    46

    Peraltro, l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/83 di tutti i contratti di servizi di architettura connessi alla costruzione di nuovi edifici, come i contratti, in forza dei quali l’architetto si impegni ad effettuare unicamente, per il consumatore, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione, potrebbe risultare, anche in assenza di uno stretto collegamento tra contratti stessi e la costruzione effettiva di edifici nuovi, solo da un’interpretazione estensiva dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83 risultando in tal modo in contrasto con l’obiettivo di tale direttiva.

    47

    Pertanto, se è pur vero che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s’impegni ad effettuare unicamente, per il secondo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, può precedere la futura costruzione di un nuovo edificio, un contratto di tal genere non può tuttavia essere considerato quale contratto per la costruzione di un nuovo edificio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83.

    48

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83 dev’essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s’impegni ad effettuare unicamente, per il secondo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la costruzione di un nuovo edificio, ai sensi della disposizione medesima.

    Sulla seconda questione

    49

    Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punti 3 e 4, nonché l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 debbano essere interpretati nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s’impegni ad effettuare per il secondo, in base alle esigenze e ai desiderata di quest’ultimo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, costituisca un contratto per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, ai sensi della disposizione medesima.

    50

    A tal riguardo, occorre ricordare che gli articoli da 9 a 16 della direttiva 2011/83 riconoscono al consumatore il diritto di recesso in seguito, segnatamente, alla conclusione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva stesa, stabilendo le condizioni e le modalità per l’esercizio di tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, punto 32).

    51

    L’obiettivo di tali disposizioni è espresso, in particolare, nel considerando 21 della direttiva de qua, secondo cui, quando il consumatore si trova fuori dei locali commerciali, può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbia richiesto o meno la visita del professionista (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, punto 33).

    52

    Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16 della medesima, il consumatore dispone altresì di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali senza dover, in particolare, sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14 di detta direttiva.

    53

    Dall’articolo 12, lettera a), della direttiva 2011/83, risulta che l’esercizio del diritto di recesso pone termine all’obbligo delle parti di eseguire il contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

    54

    Tuttavia, l’articolo 16 di detta direttiva prevede deroghe al diritto di recesso, in particolare nell’ipotesi, di cui alla lettera c) di tale articolo, dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.

    55

    Nelle proprie osservazioni scritte, NK sostiene che tale deroga al diritto di recesso sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto i progetti edilizi oggetto del procedimento principale ricadrebbero in tale categoria di beni.

    56

    A tale riguardo, l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83, che costituisce un’eccezione al diritto di recesso, in quanto disposizione del diritto dell’Unione che limita i diritti riconosciuti a fini di tutela dei consumatori, dev’essere interpretata restrittivamente, come si evince dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 40.

    57

    Dalle definizioni di cui all’articolo 2, punti 3 e 4, della direttiva 2011/83 risulta che la nozione di «bene prodotto secondo le indicazioni del consumatore» dev’essere intesa nel senso che si riferisce a un bene mobile materiale, non prefabbricato e realizzato in base a una scelta o decisione individuale del consumatore.

    58

    È ben vero che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s’impegni ad effettuare per il secondo, in base alle esigenze e ai desiderata di quest’ultimo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione, implica necessariamente l’elaborazione da parte dell’architetto di progetti edilizi, che vengono poi consegnati al consumatore affinché quest’ultimo possa utilizzarli ai fini dei successivi lavori di costruzione. Tali progetti possono essere forniti come documenti in formato cartaceo o assumere la forma di file digitali. Nel primo caso essi costituiscono beni mobili materiali realizzati dall’architetto sulla base delle indicazioni e delle scelte del consumatore.

    59

    Ciò non toglie che l’oggetto principale di tale contratto consiste nella realizzazione, da parte dell’architetto, di una prestazione intellettuale costituita dalla progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione, dato che la fornitura dei progetti come beni è solo secondaria rispetto alla prestazione principale da realizzare.

    60

    Un contratto come quello oggetto del procedimento principale non può, pertanto, essere considerato quale contratto per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, ai sensi dell’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83.

    61

    Per contro, un contratto di tal genere rientra nella nozione di «contratto di servizi», contratto per il quale la direttiva de qua prevede parimenti, all’articolo 16, lettera a), una deroga al diritto di recesso nel caso di piena esecuzione del servizio, a condizione, tuttavia, che l’esecuzione abbia avuto inizio con l’accordo espresso del consumatore e previo suo riconoscimento della decadenza dal diritto di recesso per effetto della piena esecuzione del contratto da parte del professionista.

    62

    Infatti, la nozione di «contratto di servizi» è definita all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83 in termini ampi, come riguardante qualsiasi contratto distinto da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegni a fornire un servizio al consumatore e il consumatore versi o si impegni a versarne il prezzo. Dalla formulazione di tale disposizione risulta che detta nozione dev’essere intesa nel senso che essa include tutti i contratti non ricompresi nella nozione di «contratto di vendita», definita all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2020, Verbraucherzentrale Berlin, C‑583/18, EU:C:2020:199, punto 22).

    63

    Orbene, un contratto come quello oggetto del procedimento principale, avente unicamente ad oggetto la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione, non verte sul trasferimento della proprietà di beni, ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83.

    64

    Nella specie, sembra che le condizioni di applicazione della deroga al diritto di recesso prevista all’articolo 16, lettera a), della direttiva 2011/83, ossia il previo accordo espresso del consumatore in merito all’esecuzione del servizio in questione, da un lato, e l’informazione da parte del professionista in ordine all’esercizio del diritto di recesso, dall’altro, non siano state soddisfatte, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

    65

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, punti 3 e 4, nonché l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s’impegni ad effettuare, per il secondo, in base alle esigenze ed ai desiderata di quest’ultimo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, ai sensi di tale disposizione.

    Sulle spese

    66

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s’impegni ad effettuare unicamente, per il secondo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la costruzione di un nuovo edificio, ai sensi della disposizione medesima.

     

    2)

    L’articolo 2, punti 3 e 4, nonché l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s’impegni ad effettuare, per il secondo, in base alle esigenze ed ai desiderata di quest’ultimo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, ai sensi di tale disposizione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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