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Document 62019CJ0147

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020.
    Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. contro Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo.
    Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti connessi al diritto d’autore – Direttiva 92/100/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Comunicazione al pubblico di un’opera audiovisiva che incorpora un fonogramma o una riproduzione di un fonogramma – Remunerazione equa e unica.
    Causa C-147/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:935

     SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    18 novembre 2020 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti connessi al diritto d’autore – Direttiva 92/100/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Comunicazione al pubblico di un’opera audiovisiva che incorpora un fonogramma o una riproduzione di un fonogramma – Remunerazione equa e unica»

    Nella causa C‑147/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 13 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2019, nel procedimento

    Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA

    contro

    Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),

    Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore), E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

    avvocato generale: E. Tanchev

    cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2020,

    considerate le osservazioni presentate:

    per l’Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA, da C. Aguilar Fernández, L.J. Vidal Calvo e M. González Gordon, abogados;

    per l’Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), da J.J. Marín López, abogado;

    per l’Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), da A. López Sánchez, abogado;

    per il governo spagnolo, inizialmente da A. Rubio González e, successivamente da S. Jiménez García, in qualità di agenti,

    per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier e J. Samnadda, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61), e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone l’Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA (in prosieguo: l’«Atresmedia»), un’impresa che detiene diversi canali televisivi, all’Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e all’Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), enti che gestiscono, rispettivamente, i diritti di proprietà intellettuale di produttori di fonogrammi e simili diritti di artisti interpreti o esecutori, in merito al versamento da parte dell’Atresmedia, di un compenso equo ed unico per la diffusione, su canali televisivi gestiti da quest’ultima, di opere audiovisive che incorporano fonogrammi.

    Contesto normativo

    Diritto internazionale

    La convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    3

    L’articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1155, pag. 331), così recita:

    «Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi:

    a)

    ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;

    (...)».

    La Convenzione di Roma

    4

    L’Unione europea non è parte della Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), contrariamente a tutti gli Stati membri dell’Unione con l’eccezione della Repubblica di Malta.

    5

    L’articolo 3 di detta Convenzione dispone quanto segue:

    «Ai fini della presente Convenzione, s’intende per:

    (...)

    b)

    “fonogramma”, qualunque registrazione esclusivamente sonora dei suoni provenienti da una esecuzione o da altri suoni;

    (...)

    e)

    «riproduzione», la realizzazione di un esemplare o di più esemplari di una fissazione;

    (...)».

    Il TIEF

    6

    L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «TIEF»). Questi due trattati sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6), e sono entrati in vigore, per quanto riguarda l’Unione, il 14 marzo 2010.

    7

    L’articolo 2, lettera b), del TIEF prevede quanto segue:

    «Ai sensi del presente trattato, si intende per:

    (...)

    b)

    “fonogramma”, qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica o in altra opera audiovisiva».

    8

    La conferenza diplomatica su alcune questioni di diritto d’autore e di diritti connessi, del 20 dicembre 1996, ha adottato la seguente dichiarazione comune sull’articolo 2, lettera b), del TIEF:

    «Resta inteso che la definizione di fonogramma di cui all’articolo 2, lettera b) non determina alcun pregiudizio dei diritti sui fonogrammi per effetto della loro fissazione in un’opera cinematografica o altra opera audiovisiva».

    Diritto dell’Unione

    La direttiva 92/100

    9

    Il settimo e il decimo considerando della direttiva 92/100 così recitavano:

    «considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti;

    (...)

    considerando che occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d’autore e i diritti connessi in molti Stati membri».

    10

    L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», così disponeva al paragrafo 2:

    «Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione».

    11

    La direttiva 92/100 è stata codificata e abrogata dalla direttiva 2006/115.

    La direttiva 2001/29/CE

    12

    L’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), intitolato «Diritto di riproduzione» così dispone:

    «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

    a)

    agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

    b)

    agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

    c)

    ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

    (...)».

    La direttiva 2006/115

    13

    I considerando 5 e 7 della direttiva 2006/115 così recitano:

    «(5)

    Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

    (...)

    (7)

    Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi».

    14

    Il testo dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 è identico a quello dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100.

    Diritto spagnolo

    15

    L’articolo 108, paragrafo 4, del Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (regio decreto legislativo 1/1996 recante approvazione del testo codificato della legge sulla proprietà intellettuale, che stabilisce, precisa e armonizza le disposizioni di legge in vigore in tale settore), del 12 aprile 1996 (BOE n. 97, del 22 aprile 1996, pag. 14369) nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «LPI») così dispone:

    «Gli utenti di un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o di una riproduzione del medesimo, utilizzato per una qualsiasi comunicazione al pubblico, devono versare una remunerazione equa e unica agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi, e detta remunerazione è ripartita tra gli stessi. In caso di mancato accordo tra essi, la remunerazione è ripartita in parti uguali (...)». In mancanza di accordo tra loro su tale ripartizione, quest’ultima sarà effettuata in parti uguali (...)».

    16

    L’articolo 114, paragrafo 1, della LPI prevede quanto segue:

    «Si intende per fonogramma qualunque fissazione esclusivamente sonora dell’esecuzione di un’opera o di altri suoni».

    17

    L’articolo 116, paragrafo 2, della LPI, che figura sotto il titolo che disciplina i diritti dei produttori di fonogrammi, ha un testo identico a quello dell’articolo 108, paragrafo 4, della medesima.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    18

    Il 29 luglio 2010 l’AGEDI e l’AIE hanno intentato, dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil núm. 4 Bis de Madrid (Tribunale commerciale di Madrid, Spagna), un’azione contro l’Atresmedia affinché quest’ultima fosse condannata a versare loro un indennizzo per atti di comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a fini commerciali, o di riproduzioni di questi ultimi, tra il 1o giugno 2003 e il 31 dicembre 2009 sui canali televisivi gestiti dall’Atresmedia e la riproduzione non autorizzata di fonogrammi realizzati per tali atti di comunicazione al pubblico.

    19

    Poiché tale azione è stata dichiarata infondata dallo Juzgado de lo Mercantil de Madrid (tribunale commerciale di Madrid), l’AGEDI e l’AIE hanno interposto appello avverso la sentenza pronunciata da tale giudice dinanzi all’Audiencia Provincial de Madrid (Corte provinciale di Madrid, Spagna), la quale ha annullato tale sentenza e ha accolto integralmente la loro domanda.

    20

    L’Atresmedia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dall’Audiencia Provincial de Madrid (Corte provinciale di Madrid) dinanzi al giudice del rinvio.

    21

    Tale giudice rileva che l’impugnazione verte esclusivamente sulla questione se la comunicazione al pubblico di opere audiovisive realizzata dall’Atresmedia sui suoi canali televisivi conferisca il diritto all’equa ed unica remunerazione prevista, nel diritto spagnolo, dall’articolo 108, paragrafo 4, e dall’articolo 116, paragrafo 2, della LPI, i quali corrispondono, nel diritto dell’Unione, all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. In particolare, detto giudice afferma di essere tenuto a stabilire se, a partire dal momento in cui un fonogramma pubblicato a fini commerciali, o una riproduzione di tale fonogramma, sia stato incorporato o «sincronizzato» in una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva, gli artisti interpreti o esecutori nonché i produttori di fonogrammi interessati possano esigere tale remunerazione equa e unica.

    22

    Lo stesso giudice aggiunge che, poiché l’AGEDI e l’AIE reclamano dall’Atresmedia un indennizzo per la comunicazione al pubblico di opere audiovisive effettuata tra il 1o giugno 2003 e il 31 dicembre 2009, sia la direttiva 92/100 sia la direttiva 2006/115 sono applicabili ratione temporis alla controversia principale.

    23

    Date tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la nozione di “riproduzione di un fonogramma pubblicato a scopi commerciali” di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 [...] e della direttiva 2006/115 [...] includa la riproduzione, in una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva, di un fonogramma pubblicato a scopi commerciali.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia tenuta al pagamento della remunerazione equa e unica prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, delle menzionate direttive un’emittente televisiva che utilizzi, per una qualsiasi comunicazione al pubblico, una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera cinematografica o audiovisiva nella quale sia stato riprodotto un fonogramma pubblicato a scopi commerciali».

    Sulle questioni pregiudiziali

    24

    Occorre rilevare, in via preliminare, che è pacifico, nel procedimento principale, che fonogrammi pubblicati a fini commerciali, o riproduzioni di tali fonogrammi, sono stati incorporati in registrazioni audiovisive contenenti la fissazione di opere audiovisive, in quanto tali registrazioni audiovisive sono state successivamente oggetto di una comunicazione al pubblico su canali televisivi detenuti dalla Atresmedia.

    25

    A tal riguardo, l’interrogativo del giudice del rinvio non verte sulla riproduzione di simili fonogrammi in occasione della loro incorporazione in dette registrazioni audiovisive. Infatti, tale giudice precisa che una siffatta incorporazione è stata effettuata con l’autorizzazione dei titolari dei diritti interessati e in cambio di un corrispettivo versato a questi ultimi conformemente agli accordi contrattuali applicabili.

    26

    Ciò premesso, detto giudice chiede se gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi interessati debbano riscuotere l’equa e unica remunerazione prevista all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, qualora siffatte registrazioni audiovisive siano successivamente oggetto di una comunicazione al pubblico.

    27

    Date tali circostanze, va ritenuto che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 debbano essere interpretati nel senso che la remunerazione equa e unica, prevista da tali disposizioni, debba essere versata dall’utente allorché costui effettua una comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stata incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma.

    28

    Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che sia versata dall’utente una remunerazione equa e unica allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico.

    29

    Come la Corte ha già avuto occasione di ricordare, tale remunerazione rappresenta la controprestazione dell’utilizzo di un fonogramma commerciale in occasione di una siffatta radiodiffusione o comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2003, SENA, C‑245/00, EU:C:2003:68, punto 37, e del 14 luglio 2005, Lagardère Active Broadcast, C‑192/04, EU:C:2005:475, punto 50).

    30

    Tali disposizioni conferiscono alle persone da esse considerate un diritto di natura compensativa, il cui fattore causale è la comunicazione al pubblico dell’interpretazione o dell’esecuzione dell’opera fissata su un fonogramma pubblicato a fini commerciali o su una riproduzione di tale fonogramma (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 54 e giurisprudenza citata).

    31

    Ciò premesso, occorre stabilire se una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva, come quella di cui al punto 27 della presente sentenza, debba essere qualificata come «fonogramma» o «riproduzione di tale fonogramma», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 o dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

    32

    In primo luogo, occorre rilevare che né le direttive 92/100 e 2006/115 né le altre direttive dell’Unione nel settore del diritto d’autore definiscono la nozione di «fonogramma» o contengono un rinvio espresso al diritto degli Stati membri per determinare la portata di tale nozione.

    33

    Secondo una giurisprudenza costante, i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce, in particolare della sua genesi e del diritto internazionale, nonché degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza dell’8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 46 e giurisprudenza citata).

    34

    A tal riguardo, occorre ricordare che le disposizioni della direttiva 92/100 e della direttiva 2006/115 devono essere interpretate alla luce del diritto internazionale, e in particolare del diritto convenzionale che tali strumenti mirano precisamente ad attuare, come espressamente ricordato al decimo considerando della direttiva 92/100 e al considerando 7 della direttiva 2006/115 (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 51 e giurisprudenza citata).

    35

    Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, si evince dall’esposizione dei motivi della proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi [COM (90) 586 def.], che ha preceduto l’adozione della direttiva 92/100, che, ai sensi di tale direttiva, occorreva riferirsi, alla luce della circostanza che i termini utilizzati in detta direttiva erano fondamentali nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi e che il loro significato era già stato in larga misura armonizzato dal diritto convenzionale, ai concetti contenuti nella Convenzione di Roma.

    36

    È vero che le disposizioni di tale Convenzione non fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, dal momento che l’Unione non è parte di detta convenzione. Tuttavia, la Corte ha già avuto occasione di ricordare che la Convenzione di Roma produce effetti indiretti all’interno dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punti 4250).

    37

    Secondo la formulazione dell’articolo 3, lettera b), della Convenzione di Roma, la nozione di «fonogramma» è definita come qualsiasi fissazione «esclusivamente sonora» dei suoni di un’esecuzione o di altri suoni. Ne consegue che non può rientrare in tale nozione la fissazione di immagini e suoni, dato che una siffatta fissazione non può essere qualificata come «esclusivamente sonora».

    38

    Occorre inoltre ricordare che la nozione di «fonogramma», contenuta nell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, che ha sostituito senza modifiche l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel rispetto della nozione equivalente contenuta nel TIEF [v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 58, e dell’8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 62], poiché le disposizioni di tale trattato costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e vi sono pertanto applicabili (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punti 3839).

    39

    Orbene, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del TIEF, per «fonogramma» s’intende «qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica o in altra opera audiovisiva».

    40

    A tal proposito emerge dalla «Guida ai trattati sul diritto d’autore e sui diritti connessi amministrati dall’OMPI», documento interpretativo redatto dall’OMPI che, senza essere giuridicamente vincolante, contribuisce nondimeno all’interpretazione del TIEF [v., per analogia, per quanto riguarda la guida alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 201 e giurisprudenza ivi citata], che il TIEF ha aggiornato la definizione di «fonogramma» di cui all’articolo 3, lettera b), della Convenzione di Roma, con l’effetto, in particolare, «che, nel caso in cui una fissazione audiovisiva non sia qualificata come opera, una fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, incorporata in una siffatta fissazione audiovisiva deve essere considerata un “fonogramma”», come ha anche sostanzialmente ricordato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni.

    41

    Si deve pertanto considerare che tanto la formulazione dell’articolo 2, lettera b), del TIEF, quanto il documento di cui al punto precedente escludono che la fissazione di suoni incorporata in un’opera cinematografica o in un’altra opera audiovisiva rientri nella nozione di «fonogramma», ai sensi di tale disposizione.

    42

    È vero che, come hanno sottolineato l’AGEDI e l’AIE e anche il governo spagnolo, la dichiarazione comune relativa all’articolo 2, lettera b), del TIEF adottata dalla conferenza diplomatica su talune questioni di diritto d’autore e di diritti connessi del 20 dicembre 1996, che costituisce, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, un elemento essenziale ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, precisa che «la definizione del fonogramma contenuta nell’articolo 2.b) non implica che l’incorporazione in un’opera cinematografica o in un’altra opera audiovisiva abbia una qualsiasi incidenza sui diritti sul fonogramma».

    43

    Tuttavia, tale dichiarazione comune non può mettere in discussione le considerazioni che precedono.

    44

    Infatti, da tale dichiarazione comune si può dedurre che un fonogramma incorporato in un’opera cinematografica o in un’altra opera audiovisiva perde la sua qualità di «fonogramma» in quanto fa parte di una simile opera, senza tuttavia che tale circostanza abbia una qualche incidenza sui diritti su tale fonogramma in caso di utilizzo di quest’ultimo indipendentemente dall’opera di cui trattasi.

    45

    Tale interpretazione è, del resto, corroborata dal documento menzionato al punto 40 della presente sentenza, da cui risulta che questa stessa dichiarazione comune mira a chiarire che «i fonogrammi possono essere utilizzati in [un’opera cinematografica o in un’altra opera audiovisiva] solo mediante la conclusione di accordi contrattuali appropriati, tenendo debitamente conto dei diritti dei produttori di fonogrammi previsti nel [TIEF]. Se sono riutilizzati in modo indipendente dall’opera audiovisiva, devono essere considerati fonogrammi».

    46

    Nel caso di specie, da un lato, è già stato rilevato al punto 25 della presente sentenza che l’incorporazione dei fonogrammi di cui trattasi nel procedimento principale in opere audiovisive è stata effettuata con l’autorizzazione dei titolari dei diritti interessati e in cambio di una remunerazione versata a questi ultimi conformemente agli accordi contrattuali applicabili. Dall’altro, non è affatto sostenuto che tali fonogrammi siano riutilizzati in modo indipendente dall’opera audiovisiva in cui sono stati incorporati.

    47

    Ciò premesso, si deve considerare che la registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva non può essere qualificata come «fonogramma» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

    48

    In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «riproduzione [di un] fonogramma», ai sensi di tali disposizioni, che non è definita da dette direttive, le quali non contengono neppure un rinvio espresso al diritto degli Stati membri per definirne la portata, occorre rilevare che l’articolo 3, lettera e), della Convenzione di Roma, di cui occorre tener conto per i motivi esposti ai punti da 34 a 36 della presente sentenza, definisce la «riproduzione» come la «realizzazione di un esemplare o di più esemplari di una fissazione».

    49

    Tuttavia, è giocoforza constatare che tale definizione riguarda l’atto consistente nella realizzazione di una riproduzione della fissazione di cui si tratta, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni.

    50

    Un atto del genere, oggetto del diritto di natura preventiva di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29, non è oggetto delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, le quali prevedono non un siffatto diritto di natura preventiva, bensì un diritto di natura compensativa, il cui elemento scatenante, come ricordato al punto 30 della presente sentenza, è la comunicazione al pubblico dell’interpretazione o dell’esecuzione di un’opera fissata su un fonogramma o su una riproduzione di quest’ultimo, giacché una riproduzione del genere deve essere ritenuta, nel contesto di tali disposizioni, un esemplare del fonogramma ricavato da un simile atto di riproduzione.

    51

    Orbene, dal momento che, per i motivi esposti ai punti da 34 a 41 della presente sentenza, la registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva non può essere qualificata come «fonogramma», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 o dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, neppure una siffatta registrazione può, per gli stessi motivi, costituire un esemplare di tale fonogramma e, pertanto, rientrare nella nozione di «riproduzione» di detto fonogramma, ai sensi di tali disposizioni.

    52

    Date tali circostanze, si deve ritenere che la registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva non possa essere qualificata come «fonogramma» o «riproduzione di tale fonogramma», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 o dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

    53

    Ne consegue che la comunicazione al pubblico di una siffatta registrazione non conferisce il diritto alla remunerazione previsto da tali disposizioni.

    54

    Occorre aggiungere che una siffatta interpretazione non viola gli obiettivi della direttiva 92/100 o della direttiva 2006/115, precisati rispettivamente al settimo considerando della direttiva 92/100 e al considerando 5 della direttiva 2006/115, che mirano ad assicurare la continuità delle attività creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, prevedendo una tutela giuridica armonizzata che garantisce la possibilità di percepire un reddito adeguato e di ammortizzare gli investimenti, e quindi a consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l’interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi a percepire un compenso per la diffusione di un determinato fonogramma e l’interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma o comunicarlo al pubblico in condizioni ragionevoli (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2003, SENA, C‑245/00, EU:C:2003:68, punto 36).

    55

    Infatti, in circostanze come quelle controverse nel procedimento principale, tali obiettivi devono essere raggiunti mediante la conclusione, in occasione dell’incorporazione dei fonogrammi o delle riproduzioni di tali fonogrammi nelle opere audiovisive interessate, di opportuni accordi contrattuali tra i titolari dei diritti sui fonogrammi e i produttori di tali opere, cosicché la remunerazione dei diritti connessi sui fonogrammi in occasione di una siffatta incorporazione sia realizzata mediante simili accordi contrattuali.

    56

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 devono essere interpretati nel senso che la remunerazione equa e unica, prevista in tali disposizioni, non deve essere versata dall’utente allorché questi effettua una comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma.

    Sulle spese

    57

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che la remunerazione equa e unica, prevista in tali disposizioni, non deve essere versata dall’utente allorché questi effettua una comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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