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Document 62019CJ0130

    Sentenza della Corte (Seduta plenaria) del 30 settembre 2021.
    Corte dei conti europea contro Karel Pinxten.
    Articolo 286, paragrafo 6, TFUE – Violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti europea – Decadenza dal diritto alla pensione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Regolarità dell’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Procedura interna della Corte dei conti – Attività incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti – Spese di missione e indennità giornaliere – Spese di rappresentanza e per ricevimenti – Utilizzo dell’automobile di servizio – Ricorso al servizio di un autista – Conflitto di interessi – Proporzionalità della sanzione.
    Causa C-130/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:782

     SENTENZA DELLA CORTE (Seduta plenaria)

    30 settembre 2021 ( *1 )

    Indice

     

    I. Contesto normativo

     

    A. Diritto dell’Unione

     

    1. Trattato FUE

     

    2. Lo Statuto

     

    3. Regolamento n. 2290/77

     

    4. Direttiva 2008/118/CE

     

    5. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

     

    6. Norme interne adottate dalla Corte dei conti

     

    a) Il regolamento interno

     

    b) Decisione n. 1‑2003

     

    c) Decisione n. 7‑2004

     

    d) Decisione n. 33‑2004

     

    e) Codice di condotta del 2004

     

    f) Decisione n. 19‑2009

     

    g) Decisione n. 66‑2011

     

    h) Codice di condotta del 2012

     

    i) Modalità di applicazione del regolamento interno

     

    B. Diritto lussemburghese

     

    II. Fatti

     

    III. Indagini e procedimenti avviati

     

    A. Misure preliminari adottate dalla Corte dei conti

     

    B. Indagine dell’OLAF

     

    C. L’avvio del presente procedimento in seno alla Corte dei conti

     

    D. Il procedimento penale avviato dalle autorità lussemburghesi

     

    IV. Conclusioni delle parti

     

    V. Sulla domanda di sospensione del presente procedimento

     

    A. Argomenti delle parti

     

    B. Giudizio della Corte

     

    VI. Sulla domanda di ordinare la produzione di taluni documenti

     

    A. Argomenti delle parti

     

    B. Giudizio della Corte

     

    VII. Sulla domanda di stralcio di un documento dal fascicolo

     

    A. Argomenti delle parti

     

    B. Giudizio della Corte

     

    VIII. Sul ricorso

     

    A. Sulla ricevibilità del ricorso

     

    1. Sull’asserita incompatibilità del presente procedimento con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

     

    a) Argomenti delle parti

     

    b) Giudizio della Corte

     

    2. Sull’asserita irregolarità dell’indagine dell’OLAF

     

    a) Argomenti delle parti

     

    b) Giudizio della Corte

     

    3. Sull’asserita irregolarità della procedura seguita in seno alla Corte dei conti per autorizzare la presentazione del presente ricorso

     

    a) Argomenti delle parti

     

    b) Giudizio della Corte

     

    4. Sull’asserito ritardo con il quale è stato proposto il ricorso della Corte dei conti

     

    a) Argomenti delle parti

     

    b) Giudizio della Corte

     

    B. Sulle censure

     

    1. Sulla quarta censura, vertente sull’esercizio non dichiarato e illegittimo di un’attività politica e di un’attività di gestione di una società immobiliare

     

    a) Sulla prima parte della quarta censura, vertente sull’esercizio non dichiarato e illegittimo di un’attività politica

     

    1) Argomenti delle parti

     

    2) Giudizio della Corte

     

    b) Sulla seconda parte della quarta censura, vertente sull’esercizio non dichiarato e illegittimo di un’attività di gestione di una società immobiliare

     

    1) Argomenti delle parti

     

    2) Giudizio della Corte

     

    2. Sulla prima censura, vertente sull’uso abusivo delle risorse della Corte dei conti per finanziare attività non connesse o incompatibili con le funzioni di membro di tale istituzione

     

    a) Sulla ricevibilità della prima censura

     

    1) Sull’esercizio da parte della Corte dei conti del suo potere discrezionale

     

    i) Argomenti delle parti

     

    ii) Giudizio della Corte

     

    2) Sulla presentazione del ricorso e sulla ricevibilità della tabella prodotta in allegato alla replica

     

    i) Argomenti delle parti

     

    ii) Giudizio della Corte

     

    b) Sulla fondatezza della prima censura

     

    1) Argomenti delle parti

     

    2) Giudizio della Corte

     

    i) Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

     

    ii) Sulle spese di missione e sulle indennità giornaliere

     

    – Sul soggiorno a Crans‑Montana

     

    – Sul soggiorno a Cuba

     

    – Sulle relazioni intrattenute con responsabili e movimenti politici

     

    – Sulle relazioni con i responsabili di operatori economici privati

     

    – Sulle relazioni con organismi rappresentativi e associazioni

     

    – Sull’esercizio di un’attività esterna autorizzata

     

    – Sulla partecipazione a battute di caccia

     

    – Sulle altre missioni menzionate dalla Corte dei conti

     

    iii) Sulle spese di rappresentanza e per ricevimenti

     

    – Sulle spese di rappresentanza connesse alle relazioni con i responsabili politici

     

    – Sulle spese di rappresentanza connesse ai rapporti con altre persone

     

    – Sulle spese relative ai ricevimenti organizzati presso il domicilio del sig. Pinxten

     

    iv) Sull’uso dell’automobile di servizio e sul ricorso al servizio di un autista

     

    – Sulle spese di trasporto sostenute al di fuori delle funzioni del sig. Pinxten

     

    – Sulle spese di trasporto sostenute in occasione delle missioni del sig. Pinxten

     

    – Sull’uso dell’automobile di servizio senza ricorso ai servizi di un autista

     

    3. Sulla seconda censura, vertente sull’uso abusivo e illegittimo di privilegi fiscali

     

    a) Sulla prima parte della seconda censura, vertente sul possesso e utilizzo di una carta carburante da parte di un figlio del sig. Pinxten sebbene egli non fosse più membro del nucleo familiare di quest’ultimo

     

    1) Argomenti delle parti

     

    2) Giudizio della Corte

     

    b) Sulla seconda parte della seconda censura, vertente sull’utilizzo di una carta carburante per l’acquisto di carburante destinati a veicoli appartenenti a terzi

     

    1) Argomenti delle parti

     

    2) Giudizio della Corte

     

    4. Sulla terza censura, vertente su false dichiarazioni di sinistro all’assicurazione nell’ambito di presunti incidenti in cui erano coinvolti l’automobile di servizio e l’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten

     

    a) Argomenti delle parti

     

    b) Giudizio della Corte

     

    5. Sulla quinta censura, vertente su una situazione di conflitto di interessi creata dal sig. Pinxten nell’ambito di un rapporto con il dirigente di un’entità sottoposta ad audit

     

    a) Argomenti delle parti

     

    b) Giudizio della Corte

     

    C. Sulla decadenza dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi

     

    1. Argomenti delle parti

     

    2. Giudizio della Corte

     

    IX. Sulla domanda di risarcimento presentata dal sig. Pinxten

     

    A. Argomenti delle parti

     

    B. Giudizio della Corte

     

    Sulle spese

    «Articolo 286, paragrafo 6, TFUE – Violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti europea – Decadenza dal diritto alla pensione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Regolarità dell’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Procedura interna della Corte dei conti – Attività incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti – Spese di missione e indennità giornaliere – Spese di rappresentanza e per ricevimenti – Utilizzo dell’automobile di servizio – Ricorso al servizio di un autista – Conflitto di interessi – Proporzionalità della sanzione»

    Nella causa C‑130/19,

    avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, proposto il 15 febbraio 2019,

    Corte dei Conti europea, rappresentata inizialmente da C. Lesauvage, J. Vermer e É. von Bardeleben, successivamente da C. Lesauvage, in qualità di agenti,

    ricorrente,

    contro

    Karel Pinxten, rappresentato da L. Levi, avvocato,

    convenuto,

    LA CORTE (Seduta Plenaria),

    composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen (relatore) e N. Piçarra, presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, P.G. Xuereb, L.S. Rossi e I. Jarukaitis, giudici,

    avvocato generale: G. Hogan

    cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 settembre 2020,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2020,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il suo ricorso, la Corte dei conti europea chiede alla Corte di constatare che il sig. Karel Pinxten non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica e di pronunciare, di conseguenza, la sanzione prevista all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    I. Contesto normativo

    A. Diritto dell’Unione

    1.   Trattato FUE

    2

    L’articolo 285 TFUE dispone quanto segue:

    «La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’Unione [europea].

    Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione».

    3

    L’articolo 286, paragrafi 1, 3, 4 e 6, TFUE è così formulato:

    «1.   I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza.

    (...)

    3.   Nell’adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

    4.   I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

    (...)

    6.   I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica».

    4

    L’articolo 287, paragrafo 2, TFUE così dispone:

    «La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell’esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

    (...)».

    2.   Lo Statuto

    5

    L’articolo 11, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU 2004, L 124, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto»), prevede quanto segue:

    «Senza l’autorizzazione dell’autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all’istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e in relazione a tali servizi».

    6

    L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto precisa, al primo comma, quanto segue:

    «È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario».

    7

    L’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto prevede quanto segue:

    «Quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell’autorità giudiziaria».

    3.   Regolamento n. 2290/77

    8

    L’articolo 7 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU 1977, L 268, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1293/2004 del Consiglio, del 30 aprile 2004 (GU 2004, L 243, pag. 26; in prosieguo: il «regolamento n. 2290/77»), disponeva quanto segue:

    «Il membro della Corte dei conti che, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori dal luogo provvisorio di lavoro della Corte beneficia:

    a)

    del rimborso delle spese di viaggio,

    b)

    del rimborso delle spese d’albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa),

    c)

    di un’indennità per giornata intera di trasferta pari al 105% dell’indennità giornaliera di missione prevista nello [Statuto]».

    4.   Direttiva 2008/118/CE

    9

    L’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12) è formulato come segue:

    «1.   I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell’accisa quando sono destinati a essere utilizzati:

    a)

    nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

    b)

    da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

    (...)

    2.   Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l’esenzione mediante rimborso dell’accisa».

    5.   Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

    10

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1), così recita:

    «Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (...), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode [OLAF] esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione [europea].

    (...)».

    11

    L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2013 prevede quanto segue:

    «1.   Nei settori di cui all’articolo 1, l’[OLAF] svolge indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi (...)

    Tali indagini interne sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti.

    2.   Nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1:

    a)

    l’[OLAF] ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione pertinente, ivi incluse le informazioni contenute in banche dati, detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi nonché ai locali dei medesimi (...). L’[OLAF] può riprodurre ed ottenere estratti di qualsiasi documento e del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi (...)

    (...)».

    12

    L’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del medesimo regolamento così recita:

    «1.   Il direttore generale può avviare un’indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. (...)

    2.   (...)

    La decisione di avviare le indagini interne è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo in cui l’indagine dovrà svolgersi o di uno Stato membro.

    3.   Finché il direttore generale valuta se avviare o no un’indagine interna a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso un’indagine interna dell’[OLAF], le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un’indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l’[OLAF]».

    13

    L’articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento così dispone:

    «Il personale dell’[OLAF] svolge le proprie mansioni presentando un’autorizzazione scritta, che ne indica l’identità e la qualifica. Il direttore generale rilascia tale autorizzazione, indicando l’oggetto e la finalità dell’indagine, le basi giuridiche per svolgere l’indagine e i poteri d’indagine che ne derivano».

    14

    L’articolo 9, paragrafo 4, del citato regolamento precisa quanto segue:

    «Fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 7, paragrafo 6, una volta terminata l’indagine e prima che siano redatte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, a tale persona è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano.

    (...)».

    15

    L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013 è formulato come segue:

    «Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un’indagine interna ed ogni pertinente documento ad esse connesso sono trasmessi all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini interne il seguito, in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l’[OLAF] entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell’[OLAF]».

    6.   Norme interne adottate dalla Corte dei conti

    a)   Il regolamento interno

    16

    L’articolo 4 del regolamento interno della Corte dei conti (in prosieguo: il «regolamento interno») prevede quanto segue:

    «1.   Qualora la Corte [dei conti] ritenga, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono, che le informazioni ad essa sottoposte consentono di stabilire che un membro non risponda più ai requisiti richiesti o non ottemperi agli obblighi derivanti dalla sua carica (articolo 286, paragrafo 6, [TFUE]), dà incarico al presidente (...) di predisporre una relazione preliminare.

    2.   La relazione preliminare è trasmessa, corredata di documenti giustificativi, a tutti i membri, compreso il membro in causa, il quale risponde trasmettendo le proprie osservazioni scritte entro un termine ragionevole fissato dal presidente o, qualora il presidente sia il membro in causa, dal membro che lo segue in ordine di precedenza.

    3.   Il membro interessato è anche invitato a presentare oralmente le proprie osservazioni dinanzi alla Corte [dei conti].

    4.   La decisione di adire la Corte di giustizia per destituire il membro in causa dalle proprie funzioni e/o di dichiararlo decaduto dal suo diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi viene adottata, con scrutinio segreto, a maggioranza dei quattro quinti dei membri della Corte [dei conti]. Il membro in causa non partecipa al voto».

    17

    L’articolo 23 del regolamento interno così recita:

    «Per ciascuna seduta della Corte [dei conti] viene redatto un verbale».

    18

    L’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno dispone quanto segue:

    «Fatti salvi gli articoli 4, paragrafo 4, e 7, paragrafo 2, le altre decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti alla seduta della Corte [dei conti]. Tuttavia, su proposta di un membro, la Corte [dei conti] può dichiarare, a maggioranza dei membri presenti alla seduta, che per una determinata questione in merito alla quale essa è chiamata a pronunciarsi la decisione sarà presa a maggioranza dei membri che la compongono».

    b)   Decisione n. 1‑2003

    19

    L’articolo 1 della decisione n. 1‑2003 della Corte dei conti, del 16 gennaio 2003, relativa alle spese di missione dei Membri della Corte, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso (in prosieguo: la «decisione n. 1‑2003»), precisava quanto segue:

    «Gli impegni giuridici (vale a dire gli ordini di missione) relativi alle spese di missione devono essere richiesti il più presto possibile. L’ordinatore, per le spese di missione dei Membri, è il presidente della Corte [dei conti]. (...)».

    20

    L’articolo 3 di tale decisione era così formulato:

    «Nel corso delle loro missioni i Membri possono spostarsi con l’automobile di servizio, in aereo, in treno o in nave».

    21

    L’articolo 5 di detta decisione così disponeva:

    «Il rimborso delle spese di missione è chiesto non appena possibile dopo il ritorno del Membro. Le spese d’albergo (esclusi i pasti) sono rimborsabili».

    22

    L’articolo 6 della medesima decisione era formulato come segue:

    «Le missioni che durano meno di dodici ore in uno stesso giorno danno luogo al pagamento della metà dell’indennità giornaliera ad esse relativa. In tutti gli altri casi, l’indennità giornaliera è versata integralmente».

    c)   Decisione n. 7‑2004

    23

    L’articolo 2 della decisione n. 7‑2004 della Corte dei conti, del 22 aprile 2004, relativa alle spese di rappresentanza e per ricevimenti dei suoi Membri, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso (in prosieguo: la «decisione n. 7‑2004»), stabiliva quanto segue:

    «All’inizio di ogni esercizio e previa consultazione dei Membri, i crediti sono suddivisi in due parti:

    (...)

    Una seconda parte, detta B, sarà riservata alle spese di rappresentanza e per ricevimenti di carattere generale sostenute dai Membri nella loro qualità di Membro di un’istituzione. Il rimborso di tali spese sarà effettuato alla fine di ogni trimestre sulla base delle relative dichiarazioni alle quali sono allegati le ricevute o altri documenti giustificativi scritti ritenuti equivalenti e indicanti, alla data dell’invito, il numero degli invitati e la qualità dell’invitato principale. (...)».

    24

    L’articolo 6 di tale decisione prevedeva quanto segue:

    «Per i ricevimenti a domicilio, la Corte [dei conti] rimborsa le spese sostenute fino a concorrenza dei documenti giustificativi prodotti».

    25

    Detta decisione era accompagnata da una nota all’attenzione dei Membri della Corte dei conti, del 22 aprile 2004, contenente «suggerimenti sulle spese di rappresentanza e per ricevimenti» (in prosieguo: la «nota del 22 aprile 2004»). Secondo tale nota:

    «(...)

    Le spese di rappresentanza sono essenzialmente destinate a favorire le relazioni esterne della Corte [dei conti].

    I Membri rappresentano la Corte [dei conti] in particolare quando, nell’interesse della Corte [dei conti], intrattengono relazioni professionali con persone che esercitano funzioni all’interno dell’Unione (...), degli Stati membri o di altri paesi.

    (...)

    Le spese relative a ogni manifestazione devono dipendere dall’importanza di quest’ultima e dalla qualità dei partecipanti.

    Quando i Membri rappresentano la Corte [dei conti], anche il loro coniuge/partner può essere invitato a partecipare alla manifestazione. Anche gli invitati possono essere accompagnati.

    Agli amici o alle relazioni personali devono essere rivolti inviti privati.

    (...)

    Orientamenti in materia sono forniti nell’allegato 1.

    Le spese devono essere dichiarate in modo chiaro e sintetico mediante l’allegato 2».

    26

    L’allegato 1 di detta nota precisava che «la rappresentanza/i ricevimenti al di fuori della Corte [dei conti] devono, di norma, riguardare persone che esercitano funzioni di primo piano all’interno dell’Unione (...), degli Stati membri o di altri paesi» e le spese di rappresentanza/ricevimenti nella residenza privata del Membro «non devono eccedere quanto necessario a tal fine, compresi gli addobbi floreali».

    27

    Tale allegato stabiliva altresì che, «[q]uando la lista degli invitati, oltre alle persone esterne all’istituzione, comprende agenti della Corte [dei conti], occorre mantenere un giusto equilibrio tra le due categorie» e «agli amici personali e ai familiari (ad eccezione dei coniugi/partner) devono essere rivolti inviti privati a spese del Membro».

    d)   Decisione n. 33‑2004

    28

    L’articolo 1 della decisione n. 33‑2004 della Corte dei conti, del 15 giugno 2004, relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti europea, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso fino all’entrata in vigore della decisione n. 19‑2009 della Corte dei conti, del 20 aprile 2009, relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti europea (in prosieguo: la «decisione n. 33-2004»), così disponeva:

    «Automobili di servizio sono messe a disposizione permanente dei Membri e del Segretario generale della Corte [dei conti] per i loro spostamenti nell’esercizio delle loro funzioni».

    29

    L’articolo 4 di tale decisione è formulato come segue:

    «La Corte [dei conti] si fa carico, oltre che del costo del noleggio, delle spese derivanti dall’uso del veicolo da parte dei Membri e del Segretario generale nell’esercizio delle loro funzioni.

    Sono considerati spostamenti nell’esercizio delle funzioni:

    gli spostamenti in forza di un ordine di missione,

    gli altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni valutati forfettariamente in 15000 km/anno».

    30

    L’articolo 5 di detta decisione era così formulato:

    «Quando i Membri o il Segretario generale utilizzano l’automobile di servizio per gli spostamenti diversi da quelli di cui all’articolo 4, le spese corrispondenti (pedaggi, costi di carburante ed eventuale costo supplementare di noleggio per un superamento complessivo di 45000 km/anno previsto nel contratto quadro) sono a loro carico».

    31

    L’articolo 6 della medesima decisione prevedeva quanto segue:

    «Gli autisti beneficiano del rimborso delle spese di missione (...) quando conducono i Membri o il Segretario generale nei loro spostamenti nell’esercizio delle funzioni».

    32

    La decisione n. 33‑2004 era accompagnata da un documento intitolato «Osservazioni sulla decisione n. 33‑2004 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti» (in prosieguo: le «osservazioni sulla decisione n. 33‑2004»).

    33

    Secondo le osservazioni sulla decisione n. 33‑2004 concernenti l’articolo 4 di tale decisione:

    «Sono considerati “altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni”

    i tragitti domicilio (nel luogo della sede di servizio)/luogo di lavoro,

    i tragitti sede di servizio/residenza e aeroporto,

    gli obblighi protocollari che intervengono in un perimetro ridotto e non rientranti in un ordine di missione,

    i casi di forza maggiore (malattia, controlli medici, incapacità di guidare, ecc.)».

    e)   Codice di condotta del 2004

    34

    L’articolo 4 del codice di condotta per i Membri della Corte dei conti, adottato da tale istituzione il 16 dicembre 2004 (in prosieguo: il «codice di condotta del 2004»), stabiliva quanto segue:

    «1.   I Membri della Corte [dei conti] si dedicano completamente all’adempimento del proprio mandato. Non possono svolgere alcuna funzione politica e si astengono dall’espletare qualsiasi attività professionale esterna e qualsiasi altra attività esterna incompatibile con il dovere di disponibilità nell’esercizio delle loro funzioni.

    (...)

    3.   I Membri dichiarano le loro attività esterne (...)».

    f)   Decisione n. 19‑2009

    35

    Il testo degli articoli 1 e da 4 a 6 della decisione n. 19‑2009 riprendeva quello dei corrispondenti articoli della decisione n. 33‑2004.

    36

    L’articolo 7 della decisione n. 19‑2009 disponeva quanto segue:

    «La presente decisione abroga e sostituisce la decisione n. 33‑2004. Essa entra in vigore alla stessa data del nuovo contratto quadro interistituzionale che disciplina il noleggio di autovetture».

    37

    La decisione n. 19‑2009 era accompagnata da un documento intitolato «Osservazioni sulla decisione n. 19‑2009 relativa alla gestione e all’utilizzo del parco veicoli della Corte dei conti» (in prosieguo: le «osservazioni sulla decisione n. 19‑2009»).

    38

    Il testo delle osservazioni sulla decisione n. 19‑2009 concernenti l’articolo 4 di tale decisione riprendeva quello dell’osservazione sull’articolo 4 della decisione n. 33‑2004 contenuto nelle osservazioni su quest’ultima decisione.

    g)   Decisione n. 66‑2011

    39

    L’articolo 1 della decisione n. 66‑2011 della Corte dei conti, del 26 ottobre 2011, recante gli orientamenti deontologici della Corte dei conti europea, stabilisce quanto segue:

    «Gli orientamenti deontologici allegati si applicano alla Corte dei conti (...)».

    40

    Gli orientamenti deontologici allegati a detta decisione (in prosieguo: gli «orientamenti deontologici») prevedono quanto segue:

    «(...)

    2.2. Dobbiamo gestire le risorse della Corte in modo legittimo e regolare e secondo i principi della sana gestione finanziaria. La Corte deve fungere da modello di gestione finanziaria: le sue risorse devono essere gestite nel pieno rispetto del regolamento finanziario e di qualsiasi altra norma applicabile; i suoi obiettivi devono essere conseguiti in modo economico, efficiente ed efficace.

    (...)

    3.3. Dobbiamo evitare qualsiasi conflitto di interesse, sia esso reale o tale da apparire reale. Questa situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di appartenenza ad organizzazioni politiche o qualora si ricoprano incarichi politici o si faccia parte di consigli di amministrazione oppure si detengano interessi finanziari nelle entità controllate. Dobbiamo prestare particolare attenzione a tali situazioni e al modo in cui potrebbero essere percepite da terzi.

    3.4. Non dobbiamo avere alcun rapporto con l’entità controllata tale da compromettere la nostra indipendenza. Rientrano tra questi i rapporti personali o familiari con dipendenti dell’entità controllata, che potrebbero influenzare i risultati del lavoro svolto. Prima di eseguire l’incarico di audit, dobbiamo valutare il potenziale impatto di tali relazioni ed informarne il nostro superiore; a tal fine, la Corte [dei conti] ha posto in essere una procedura annuale di conferma.

    (...)

    3.7. Dobbiamo svolgere eventuali attività esterne unicamente nel quadro previsto dallo statuto e tenendo sempre presente il dovere di lealtà nei confronti della Corte [dei conti]. Dobbiamo astenerci dallo svolgere attività che possano nuocere alla reputazione della Corte [dei conti], dare adito a dubbi sulla nostra imparzialità o interferire con il nostro lavoro.

    (...)».

    h)   Codice di condotta del 2012

    41

    L’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, del codice di condotta per i membri della Corte dei conti, adottato da tale istituzione l’8 febbraio 2012 (in prosieguo: il «codice di condotta del 2012»), era così formulato:

    «1.   I Membri evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Essi non si occupano di questioni in cui abbiano un qualsiasi interesse personale, familiare o finanziario in particolare, tale da compromettere la loro imparzialità. (...)

    2.   I Membri della Corte [dei conti] dichiarano tutti gli interessi e le attività in campo finanziario che possano creare un conflitto di interessi nell’esercizio delle loro funzioni, sia sotto forma di partecipazione individuale al capitale sociale di un’impresa, in particolare le partecipazioni azionarie, sia si altro tipo, quali le obbligazioni convertibili o i certificati di investimento. (...) Deve essere dichiarata qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare, ad eccezione delle residenze destinate all’uso esclusivo del proprietario o della sua famiglia.

    (...)

    4.   Al momento dell’entrata in carica, i Membri trasmettono al Presidente della Corte [dei conti] la dichiarazione di cui ai paragrafi precedenti utilizzando il modulo contenuto nell’allegato. (...) La dichiarazione deve essere riveduta qualora si verifichino cambiamenti significativi e deve essere presentata una nuova dichiarazione. (...)».

    42

    L’articolo 4 del codice di condotta del 2012 disponeva quanto segue:

    «1.   I Membri della Corte [dei conti] si dedicano all’adempimento dei loro compiti. Essi non possono esercitare alcuna carica politica.

    2.   I Membri si astengono dall’espletare qualsiasi attività professionale esterna o qualsiasi altra attività esterna incompatibile con l’esercizio delle proprie funzioni.

    (...)

    6.   I Membri elencano le proprie attività esterne, ad eccezione di quelle menzionate al paragrafo 4, nella dichiarazione d’interessi di cui all’articolo 2».

    i)   Modalità di applicazione del regolamento interno

    43

    Nel corso dei due mandati del sig. Pinxten quale membro della Corte dei conti, alcune modalità di applicazione del regolamento interno sono state definite in successione dalla decisione n. 92‑2004 della Corte dei conti, dell’8 dicembre 2004, dalla decisione n. 26‑2010 della Corte dei conti, dell’11 marzo 2010, e dalla decisione n. 38‑2016 della Corte dei conti, del 2 giugno 2016 (in prosieguo: le «modalità di applicazione del regolamento interno»). Ciascuna di tali decisioni è stata modificata prima di essere abrogata.

    44

    Le disposizioni rilevanti ai fini della presente causa non sono state sostanzialmente modificate durante tale periodo.

    45

    L’articolo 5 delle modalità di applicazione del regolamento interno era così formulato:

    «1.   I Membri si astengono dall’espletare attività professionali esterne e qualsiasi altra attività esterna incompatibile con i principi di indipendenza e disponibilità nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 286, paragrafi 3 e 4, (...) TFUE.

    2.   A tal fine, qualsiasi attività esterna effettiva o prevista sarà valutata in base ai seguenti criteri generali, per accertare che:

    a)

    non pregiudichi l’imparzialità della Corte [dei conti];

    b)

    non vi siano conflitti d’interessi;

    c)

    non comporti un impegno eccessivo in termini di tempo;

    d)

    non apporti introiti».

    46

    L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, delle modalità di applicazione del regolamento interno prevedeva quanto segue:

    «1.   Entro un termine massimo di trenta giorni lavorativi dall’inizio del suo mandato, ogni Membro deve dichiarare al presidente della Corte [dei conti] le proprie attività esterne, descrivendole con la massima precisione possibile in relazione ai quattro criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    2.   Ogni nuova attività esterna diversa da quelle indicate al paragrafo 1 (...) dev[e] essere dichiarat[a] senza indugio al presidente della Corte [dei conti] (...)».

    47

    L’articolo 8, primo comma, delle modalità di applicazione del regolamento interno stabiliva quanto segue:

    «Le riunioni convocate nel quadro della procedura di cui all’articolo 4 del regolamento interno sono tenute a porte chiuse ai sensi dell’articolo 49 delle presenti modalità di applicazione».

    48

    L’articolo 39, paragrafo 1, delle modalità di applicazione del regolamento interno precisava quanto segue:

    «Quale responsabile del Segretariato della Corte [dei conti], il segretario generale ha, tra l’altro, il compito di redigere i progetti di verbale delle riunioni della Corte [dei conti] (...). Assiste il presidente per quanto riguarda la preparazione delle riunioni della Corte [dei conti] e del comitato amministrativo, assicurando il rispetto delle procedure e la regolare esecuzione delle decisioni del collegio».

    49

    L’articolo 49, paragrafo 3, delle modalità di applicazione del regolamento interno disponeva quanto segue:

    «Salvo decisione contraria adottata in occasione di una precedente riunione della Corte [dei conti] o della Sezione, le riunioni a porte chiuse sono tenute senza interpreti o personale della Corte [dei conti]».

    50

    L’articolo 50, paragrafo 1, delle modalità di applicazione del regolamento interno era così formulato:

    «I progetti di verbale delle sedute della Corte [dei conti] sono redatti dal segretario generale o da qualsiasi altra persona designata a tal fine. Sono trasmessi quanto prima ai Membri e sono approvati dalla Corte [dei conti] in una seduta successiva».

    B. Diritto lussemburghese

    51

    Il regolamento ministeriale del 18 marzo 2010, recante pubblicazione della legge belga del 22 dicembre 2009, relativa al regime generale delle accise che traspone la direttiva 2008/118 e abroga la direttiva 92/12/CEE in materia (in prosieguo: il «regolamento ministeriale del 18 marzo 2010»), al suo articolo 1, così dispone:

    «La legge belga del 22 dicembre 2009 relativa al regime generale delle accise è pubblicata sul Mémorial per essere eseguita nel Granducato di Lussemburgo».

    52

    L’articolo 13 della legge belga del 22 dicembre 2009, relativa al regime generale delle accise, applicabile in Lussemburgo in forza dell’articolo 1 del regolamento ministeriale del 18 marzo 2010, così recita:

    «Nell’ambito del procedimento inerente all’esenzione dall’accisa loro concessa, i diplomatici, i funzionari consolari, le forze armate e gli organismi di cui all’articolo 20, [punti da 7 a 12], della legge generale del 18 luglio 1977 sulle dogane e sulle accise sono abilitati a ricevere, in provenienza da altri Stati membri, prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa (...)».

    53

    L’articolo 20, punto 7, della legge generale belga del 18 luglio 1977, sulle dogane e sulle accise, prevede quanto segue:

    «La franchigia dall’accisa è concessa alle condizioni ed entro i limiti eventuali, tra cui i quantitativi ragionevoli, che devono essere determinati dal Re, a meno che una convenzione internazionale o un accordo relativo alla sede non disponga diversamente:

    (...)

    per i quantitativi ragionevoli di merci destinate all’uso personale – compreso l’uso da parte dei familiari appartenenti al loro nucleo familiare – degli agenti diplomatici e dei funzionari consolari di carriera, del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche e degli impiegati consolari, in servizio nel paese, purché gli interessati non siano cittadini o residenti permanenti del Belgio e non vi esercitino alcuna attività professionale o commerciale a proprio vantaggio».

    54

    L’articolo 1, lettere c) e f), del regolamento granducale del 7 febbraio 2013, relativo alle franchigie e alle esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto concesse alle missioni diplomatiche e agli uffici consolari, nonché agli agenti diplomatici, ai funzionari consolari e agli agenti di cancelleria (in prosieguo: il «regolamento granducale del 7 febbraio 2013»), è così formulato:

    «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento si intende per:

    (...)

    c)

    agenti diplomatici: i capi delle missioni diplomatiche, i ministri consiglieri, i consiglieri, i segretari e gli addetti alle missioni diplomatiche, purché gli interessati non siano cittadini o residenti permanenti del Granducato di Lussemburgo e non vi esercitino alcuna attività privata di carattere lucrativo;

    (...)

    f)

    uso personale degli agenti diplomatici, dei funzionari consolari e degli agenti di cancelleria: l’utilizzo diretto, effettivo ed esclusivo all’interno del paese per le necessità proprie e private di tali agenti e funzionari nonché per quelle dei familiari appartenenti al loro nucleo familiare, purché questi ultimi non siano cittadini o residenti permanenti del Granducato di Lussemburgo e non vi esercitino alcuna attività privata di carattere lucrativo».

    55

    L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento granducale precisa quanto segue:

    «Sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo, al netto dell’imposta, pari ad almeno EUR 240 ciascuna, ivi comprese quelle il cui luogo si trova in un altro Stato membro, effettuate a favore di agenti diplomatici, di funzionari consolari e di agenti di cancelleria di cui il Granducato di Lussemburgo è il paese ospitante (...)».

    II. Fatti

    56

    Il sig. Pinxten è stato membro della Corte dei conti dal 1o marzo 2006 al 30 aprile 2018, compiendo due mandati.

    57

    Durante i suoi mandati, è stato assegnato alla Sezione III di tale istituzione, responsabile per il controllo delle spese dell’Unione europea in materia di relazioni esterne, allargamento e aiuti umanitari. A partire dal 4 aprile 2011 e fino al termine del suo ultimo mandato, il sig. Pinxten ha ricoperto la carica di decano di tale Sezione III.

    58

    Dopo il parere favorevole del comitato incaricato di valutare le attività esterne dei membri della Corte dei conti, il sig. Pinxten è stato autorizzato, con decisione del 30 aprile 2015, ad esercitare la presidenza della Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen (Fondazione fiamminga per la conservazione della natura e dell’ambiente, Belgio; in prosieguo: la «SBNL‑V»).

    59

    Nel corso dei suoi mandati, il sig. Pinxten disponeva di un’automobile di servizio e di una carta carburante che consentiva di fatturare alla Corte dei conti il carburante utilizzato per tale autovettura. Egli beneficiava altresì, su sua richiesta, di due carte carburante supplementari.

    60

    Tra il 2006 e il marzo 2014 la Corte dei conti ha messo a disposizione del sig. Pinxten un autista. Dall’aprile 2014 il sig. Pinxten poteva richiedere la messa a disposizione di un autista assegnato al «pool degli autisti» sotto la responsabilità del direttore delle finanze della Corte dei conti.

    61

    Inoltre, durante i suoi mandati, al sig. Pinxten sono state rimborsate spese di rappresentanza e per ricevimenti, varie spese sostenute nel corso di missioni autorizzate, su sua richiesta, dal presidente della Corte dei conti e gli sono state versate indennità giornaliere relative a tali missioni.

    III. Indagini e procedimenti avviati

    A. Misure preliminari adottate dalla Corte dei conti

    62

    La Corte dei conti dichiara che, nel corso del 2016, le sono pervenute informazioni relative a diverse gravi irregolarità imputate al sig. Pinxten. Il 18 luglio 2016 il segretario generale di tale istituzione ha informato oralmente il sig. Pinxten della denuncia intervenuta a suo carico.

    63

    Nel corso dell’estate 2016 i servizi della Corte dei conti hanno effettuato un’analisi delle missioni del sig. Pinxten e di quelle degli autisti di tale istituzione per i quali egli ha emanato ordini di missione, al fine di individuare eventuali irregolarità. Successivamente, sono state scambiate diverse lettere tra tali servizi e il sig. Pinxten, a proposito dell’asserita irregolarità di talune missioni di quest’ultimo o di tali autisti. Tali scambi non hanno portato al rimborso, da parte del sig. Pinxten, delle somme richieste dalla Corte dei conti.

    64

    Il 26 luglio 2016 la Corte dei conti sarebbe stata informata del fatto che il sig. Pinxten aveva commesso una frode assicurativa nel corso del 2011, a seguito di un incidente tra la sua automobile di servizio e la sua automobile privata. Il 1o settembre 2016 il segretario generale di tale istituzione ha comunicato oralmente tali accuse al sig. Pinxten. In una nota dello stesso giorno, quest’ultimo ha sostenuto che l’incidente in questione era stato causato da una collisione tra la sua automobile di servizio, guidata dall’autista assegnato al suo ufficio, e la sua automobile privata, guidata da suo figlio.

    B. Indagine dell’OLAF

    65

    Il 14 ottobre 2016 il segretario generale della Corte dei conti, su istruzione del presidente di tale istituzione, ha trasmesso all’OLAF un fascicolo concernente le attività del sig. Pinxten che avrebbero potuto comportare spese ingiustificate a carico del bilancio dell’Unione.

    66

    Il 31 marzo 2017 il direttore generale dell’OLAF ha formalmente notificato al presidente della Corte dei conti l’avvio di un’indagine in merito a possibili irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione in cui era coinvolto il sig. Pinxten, riguardanti l’utilizzo delle risorse della Corte dei conti e le missioni effettuate o autorizzate in violazione delle norme applicabili.

    67

    Il 22 settembre 2017 il sig. Pinxten è stato informato dall’OLAF dell’avvio di tale indagine e del suo status di «persona interessata» ai fini di quest’ultima.

    68

    Il 20 novembre 2017 l’OLAF ha effettuato un’ispezione dei locali nell’ufficio del sig. Pinxten e ha raccolto, in tale occasione, diversi documenti. Dopo una prima analisi di questi ultimi, il 15 dicembre 2017, l’OLAF ha informato il sig. Pinxten che l’oggetto dell’indagine era stato esteso a possibili conflitti di interesse e ad altre violazioni degli articoli 285 e 286 TFUE nonché delle disposizioni del codice di condotta del 2012.

    69

    Il sig. Pinxten è stato sentito dagli investigatori dell’OLAF il 22 dicembre 2017. Dopo aver ricevuto dall’OLAF una sintesi dei fatti accertati al termine dell’indagine, il 15 maggio 2018 il sig. Pinxten ha trasmesso all’OLAF osservazioni scritte.

    70

    Il 2 luglio 2018 la Corte dei conti ha ricevuto dall’OLAF la relazione finale a seguito della chiusura delle indagini (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»). Tale relazione conclude imputando al sig. Pinxten l’uso abusivo delle risorse della Corte dei conti nell’ambito di attività non connesse alle sue funzioni, l’uso abusivo di carte carburante, l’uso abusivo del contratto di assicurazione relativo alla sua automobile di servizio, assenze ingiustificate, l’omessa dichiarazione di attività esterne, la comunicazione di informazioni riservate e l’esistenza di conflitti di interesse.

    71

    Alla luce delle constatazioni effettuate in detta relazione, l’OLAF ha raccomandato alla Corte dei conti di avviare procedimenti disciplinari nei confronti del sig. Pinxten, di adottare i provvedimenti idonei a garantire il recupero di EUR 472869,09, corrispondenti ai costi indebitamente sostenuti dalla Corte dei conti, e di considerare il recupero di EUR 97954,52, corrispondenti alla retribuzione versata per i periodi di assenza ingiustificata del sig. Pinxten.

    72

    Inoltre, ritenendo che taluni fatti emersi dalle indagini potessero configurare reati, l’OLAF ha trasmesso informazioni e le sue raccomandazioni alle autorità giudiziarie lussemburghesi.

    C. L’avvio del presente procedimento in seno alla Corte dei conti

    73

    Il 3 luglio 2018 il presidente della Corte dei conti ha trasmesso ai membri di tale istituzione una copia della relazione dell’OLAF e delle raccomandazioni formulate da tale organismo.

    74

    Il 5 ottobre 2018 il presidente della Corte dei conti ha inviato una relazione preliminare ai membri di tale istituzione. La relazione raccomandava a detta istituzione di chiedere alla Corte «di esaminare i fatti accertati e di stabilire se il sig. Pinxten sia venuto meno agli obblighi derivanti dalla sua carica». Tale relazione e la relazione dell’OLAF sono state comunicate al sig. Pinxten nella stessa data. Gli allegati della relazione dell’OLAF gli sono stati inoltre trasmessi il 17 ottobre 2018.

    75

    Il 19 novembre 2018 il sig. Pinxten ha trasmesso alla Corte dei conti osservazioni scritte. Il 26 novembre 2018 egli è stato ascoltato dai membri di tale istituzione nell’ambito di una riunione a porte chiuse.

    76

    Il 29 novembre 2018, nel corso di una riunione a porte chiuse, la Corte dei conti ha deciso di rinviare il caso del sig. Pinxten alla Corte ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    D. Il procedimento penale avviato dalle autorità lussemburghesi

    77

    Alla luce delle informazioni trasmesse dall’OLAF, il procuratore di Stato del tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo), con lettera del 1o ottobre 2018, ha chiesto alla Corte dei conti di revocare l’immunità giurisdizionale del sig. Pinxten. Il 15 novembre 2018 tale istituzione ha accolto la richiesta.

    IV. Conclusioni delle parti

    78

    La Corte dei conti chiede che la Corte voglia:

    respingere la domanda del sig. Pinxten diretta ad ottenere che la Corte sospenda il procedimento;

    dichiarare che il sig. Pinxten non soddisfa più gli obblighi derivanti dalla sua carica ai sensi degli articoli 285 e 286 TFUE e delle norme adottate in applicazione di questi ultimi;

    infliggere, di conseguenza, la sanzione prevista all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE; la Corte dei conti rimette la determinazione della portata della sanzione all’equo apprezzamento della Corte;

    dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento dei danni presentata dal sig. Pinxten;

    condannare il sig. Pinxten alle spese.

    79

    Il sig. Pinxten chiede che la Corte voglia:

    invitare la Corte dei conti a produrre la relazione di audit interno, per il periodo dal 2012 al 2018, riguardante le spese di missione dei membri della Corte dei conti e l’utilizzo dei veicoli ufficiali da parte di tutti i membri, e a precisare le misure adottate a seguito di tale relazione nonché a produrre ogni nota relativa alle pressioni esercitate sul revisore interno;

    respingere il ricorso proposto dalla Corte dei conti;

    condannare la Corte dei conti al pagamento di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, e

    condannare la Corte dei conti alle spese.

    V. Sulla domanda di sospensione del presente procedimento

    A. Argomenti delle parti

    80

    Il sig. Pinxten sottolinea che in Lussemburgo è pendente un procedimento penale. In tale contesto, l’adagio «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova» o, quanto meno, il principio di buona amministrazione imporrebbero alla Corte di non pronunciarsi prima delle autorità penali lussemburghesi.

    81

    Una sospensione dell’esame del presente procedimento consentirebbe così, al contempo, di non incidere sulla posizione del sig. Pinxten nell’ambito dei procedimenti penali avviati in Lussemburgo e di garantire una presa in considerazione dei fatti accertati dalle autorità penali lussemburghesi, le quali disporrebbero di poteri di indagine più ampi rispetto alla Corte.

    82

    La Corte dei conti si è opposta a tale domanda.

    B. Giudizio della Corte

    83

    Occorre rilevare, anzitutto, che nessuna disposizione di diritto dell’Unione prevede che un procedimento avviato dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE debba essere sospeso qualora sia stato avviato un procedimento penale vertente, in tutto o in parte, sugli stessi fatti.

    84

    È vero che l’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto dispone che, quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione, sotto il profilo disciplinare, sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell’autorità giudiziaria.

    85

    Tuttavia, i procedimenti relativi alla violazione, da parte di un membro della Corte dei conti, degli obblighi derivanti dalla sua carica rientrano in un mezzo di ricorso autonomo, previsto all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, e tali procedimenti non sono quindi disciplinati dalle norme relative al procedimento disciplinare enunciate dallo Statuto (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punto 118).

    86

    Occorre poi sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, il procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE svolge una funzione specifica, in quanto mira a garantire il buon funzionamento delle istituzioni europee, che si distingue da quella di un procedimento penale nazionale.

    87

    Infine, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito del procedimento previsto da tale disposizione, la Corte non è vincolata dalla qualificazione giuridica dei fatti effettuata nel contesto del procedimento penale ed è suo compito valutare, nella pienezza dei suoi poteri discrezionali, se i fatti contestati al membro della Corte dei conti di cui trattasi costituiscano una violazione degli obblighi derivanti dalla sua carica (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punto 121).

    88

    Un’eventuale sospensione del presente procedimento in attesa dell’esito del procedimento penale avviato in Lussemburgo non è quindi necessaria dal momento che, in ogni caso, l’esito di tale procedimento non è tale da limitare la portata delle valutazioni che la Corte è tenuta ad effettuare al fine di statuire sul presente ricorso.

    89

    Ciò premesso, occorre respingere la domanda di sospensione del presente procedimento presentata dal sig. Pinxten.

    VI. Sulla domanda di ordinare la produzione di taluni documenti

    A. Argomenti delle parti

    90

    Il sig. Pinxten afferma che la Corte dei conti ha effettuato un audit interno completo, per il periodo dal 2012 al 2018, delle spese di missione dei membri di tale istituzione e dell’utilizzo dei veicoli ufficiali da parte di tali membri.

    91

    Nella controreplica egli chiede alla Corte di ordinare, quale mezzo istruttorio, alla Corte dei conti di produrre la relazione redatta in esito a tale audit interno e di descrivere i provvedimenti adottati a seguito di tale relazione. Siffatto mezzo istruttorio consentirebbe, secondo il sig. Pinxten, di fornire chiarimenti alla Corte sulla valutazione della sua situazione da parte del servizio di audit interno della Corte dei conti, sull’esistenza di irregolarità commesse da altri membri di tale istituzione nonché sul trattamento riservato, da detta istituzione, a tali irregolarità.

    92

    Inoltre, il sig. Pinxten sostiene che l’indipendenza del revisore interno è stata minacciata dal segretario generale di detta istituzione e che sarebbe utile alla Corte ricevere comunicazione di qualsiasi nota relativa a tale situazione, al fine di poter determinare come debbano essere valutate le censure formulate contro il sig. Pinxten.

    B. Giudizio della Corte

    93

    In via preliminare, occorre ricordare che la Corte è competente in via esclusiva a valutare la pertinenza di una domanda diretta alla produzione di documenti rispetto all’oggetto della controversia e la necessità dei documenti richiesti ai fini della pronuncia su detta controversia (v., in tal senso, ordinanza del 3 marzo 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, non pubblicata, EU:C:2020:147, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

    94

    A tal riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che spetta alla Corte, al fine di statuire sul presente ricorso, determinare la portata degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti e valutare, sulla base delle prove fornite dalle parti, se una violazione di tali obblighi da parte del sig. Pinxten debba essere considerata dimostrata.

    95

    In tali circostanze, anche supponendo che la relazione di audit interno menzionata dal sig. Pinxten comprenda effettivamente una valutazione della regolarità del comportamento di quest’ultimo, resta il fatto che la posizione adottata, al riguardo, da un organo interno della Corte dei conti non è tale da costituire un elemento determinante per statuire sul ricorso di tale istituzione.

    96

    In secondo luogo, occorre ricordare che il presente procedimento verte esclusivamente sulle irregolarità addebitate al sig. Pinxten dalla Corte dei conti.

    97

    Orbene, la circostanza che irregolarità paragonabili o più gravi siano state commesse da altri membri di tale istituzione, quand’anche fosse dimostrata, non implica che il comportamento del sig. Pinxten sia stato regolare o che tale comportamento possa essere considerato conforme agli obblighi derivanti dalla sua carica, ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    98

    In terzo luogo, alla luce delle funzioni che incombono alla Corte nell’ambito del presente procedimento, quali risultano dal punto 94 della presente sentenza, l’eventuale esistenza di un conflitto in seno alla Corte dei conti a proposito dell’esecuzione di un audit interno successivo alla scadenza del secondo mandato del sig. Pinxten in quanto membro di tale istituzione è irrilevante ai fini della trattazione del ricorso di detta istituzione.

    99

    Alla luce di quanto precede, si deve constatare che le motivazioni formulate dal sig. Pinxten a sostegno della sua domanda di produzione di documenti non dimostrano l’interesse che tali documenti potrebbero rivestire per il presente procedimento e che tale domanda deve essere, pertanto, respinta.

    VII. Sulla domanda di stralcio di un documento dal fascicolo

    A. Argomenti delle parti

    100

    La Corte dei conti chiede lo stralcio dal fascicolo della copia di un messaggio di posta elettronica del presidente di tale istituzione inviato, il 13 febbraio 2019, agli altri membri di quest’ultima e al suo segretario generale, prodotto dal sig. Pinxten nell’allegato B.10 del suo controricorso (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2019»).

    101

    Essa fa valere che si tratta di un messaggio di posta elettronica strettamente riservato, inviato unicamente ai membri della Corte dei conti in data successiva alla scadenza del secondo mandato del sig. Pinxten quale membro di tale istituzione. Essa ne deduce che tale documento è stato necessariamente ottenuto in modo irregolare, il che viola, in particolare, il diritto al rispetto della riservatezza delle comunicazioni di cui gode la Corte dei conti.

    102

    Il sig. Pinxten sostiene che tale domanda di stralcio dal fascicolo del messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2019 deve essere respinta.

    103

    A tal riguardo, egli sostiene, anzitutto, di non aver ottenuto tale messaggio di posta elettronica in modo irregolare. Egli ritiene, inoltre, che detto messaggio non fosse realmente riservato, dal momento che le regole di condotta della Corte dei conti escludono l’invio di informazioni riservate mediante posta elettronica e che tale messaggio è ricevuto da tutti i membri degli uffici dei destinatari. Infine, il carattere riservato di un documento o il fatto che esso sia stato ottenuto in modo irregolare non giustificherebbe il suo stralcio dal fascicolo qualora lo stesso sia necessario affinché la Corte si pronunci, come avverrebbe nel caso di specie.

    B. Giudizio della Corte

    104

    Occorre ricordare che il principio vigente nel diritto dell’Unione è quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva che la ricevibilità di un elemento di prova prodotto in tempo utile può essere contestata dinanzi ai giudici dell’Unione solo basandosi sul fatto che quest’ultimo è stato ottenuto in modo irregolare (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

    105

    In tale contesto, la Corte ha già deciso di stralciare un documento dal fascicolo di una causa per il motivo, in particolare, che sussisteva un dubbio sulla questione se la parte che se ne avvaleva l’avesse ottenuto per vie legittime (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 1981, Ludwigshafener Walzmühle Erling e a./Consiglio e Commissione, da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, EU:C:1981:311, punto 16).

    106

    La stessa soluzione è stata adottata riguardo a un parere giuridico elaborato, per un uso interno, da un’amministrazione nazionale che non lo aveva comunicato alla parte che se ne avvaleva, né aveva autorizzato la comunicazione di tale parere a detta parte (ordinanza del 23 marzo 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten, C‑221/06, EU:C:2007:185, punti da 19 a 23).

    107

    Inoltre, la Corte ha dichiarato che un parere giuridico emesso dal servizio giuridico di un’istituzione che non sia stato ottenuto regolarmente presso quest’ultima dalla parte che se ne avvaleva deve essere escluso dal fascicolo, salvo che un interesse pubblico prevalente giustifichi la presentazione di tale parere giuridico ad opera di detta parte (v., in tal senso, ordinanza del 29 gennaio 2009, Donnici/Parlamento, C‑9/08, non pubblicata, EU:C:2009:40, punti da 17 a 23).

    108

    Nel caso di specie, sebbene il sig. Pinxten contesti formalmente l’affermazione della Corte dei conti secondo cui si è necessariamente procurato il messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2019 in modo irregolare, egli non fornisce alcuna spiegazione quanto al modo in cui si è procurato tale messaggio e si limita a sottolineare che detto messaggio era accessibile a numerosi agenti della Corte dei conti.

    109

    Orbene, il messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2019 costituisce una comunicazione interna tra i membri della Corte dei conti che si presenta esplicitamente come avente carattere strettamente riservato.

    110

    È inoltre pacifico che tale messaggio non è stato inviato al sig. Pinxten, in quanto quest’ultimo non era più membro della Corte dei conti a decorrere dal 30 aprile 2018.

    111

    Pertanto, si deve ritenere che sussista un dubbio sulla questione se il sig. Pinxten abbia ottenuto detto messaggio con mezzi legittimi.

    112

    Inoltre, il sig. Pinxten fa valere il messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2019 al fine di dimostrare che altri membri della Corte dei conti hanno beneficiato di un trattamento più favorevole di quello a lui riservato.

    113

    Tuttavia, anche supponendo che altri membri di tale istituzione abbiano effettivamente beneficiato, da parte di quest’ultima, di un trattamento più favorevole, per quanto riguarda le irregolarità che essi avrebbero commesso nell’esercizio delle loro funzioni, rispetto a quello riservato al sig. Pinxten, tale circostanza non può, in ogni caso, dimostrare che quest’ultimo non ha violato gli obblighi derivanti dalla sua carica ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    114

    Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta, inoltre, che il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenze del 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 e C‑260/10, EU:C:2011:719, punto 62, nonché del 13 settembre 2017, Pappalardo e a./Commissione, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, punto 52).

    115

    Ne consegue che il sig. Pinxten non ha dimostrato la presenza di un interesse pubblico prevalente che possa giustificare la presentazione del documento di cui trattasi.

    116

    Di conseguenza, si deve accogliere la domanda della Corte dei conti di stralciare dal fascicolo il messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2019 contenuto nell’allegato B.10 del controricorso.

    VIII. Sul ricorso

    A. Sulla ricevibilità del ricorso

    117

    Il sig. Pinxten ha presentato, in via preliminare, quattro argomenti volti a contestare la ricevibilità del presente ricorso, vertenti, rispettivamente, sull’incompatibilità del procedimento previsto all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sull’irregolarità dell’indagine dell’OLAF, sull’irregolarità della procedura seguita in seno alla Corte dei conti per autorizzare la presentazione di tale ricorso e sull’eccessivo ritardo con il quale detto ricorso è stato proposto.

    1.   Sull’asserita incompatibilità del presente procedimento con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

    a)   Argomenti delle parti

    118

    Con il suo primo argomento di irricevibilità, il sig. Pinxten fa valere che, nell’ambito del presente procedimento, il suo diritto di adire un giudice non sarà rispettato e che non potrà beneficiare di un doppio grado di giudizio, in violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 2 del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

    119

    Sebbene abbia già respinto un argomento vertente sulla mancanza di un doppio grado di giudizio nella sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), la Corte avrebbe omesso di rilevare che essa interviene nel caso di specie in qualità di autorità disciplinare, e non in quanto giudice.

    120

    Pertanto, se l’azione della Corte dei conti dovesse essere esaminata nel contesto definito dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, il sig. Pinxten sarebbe privo di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale, il che implicherebbe che tale disposizione non possa fondare l’azione della Corte dei conti.

    121

    La Corte dei conti ritiene che tale motivo sia irricevibile, in quanto chiede, in realtà, alla Corte di dichiarare l’invalidità di una disposizione di diritto primario. In ogni caso, detto motivo sarebbe già stato respinto nella sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455).

    b)   Giudizio della Corte

    122

    In via preliminare, per quanto riguarda la mancanza di un doppio grado di giudizio, è sufficiente ricordare che l’impossibilità di esperire un ricorso contro la decisione della Corte nel procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE non costituisce una carenza tale da ledere il diritto del membro o dell’ex membro interessato della Corte dei conti ad una tutela giurisdizionale effettiva quale garantita dall’articolo 47 della Carta (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punti 112113).

    123

    Inoltre, dato che il sig. Pinxten sostiene che il suo argomento si distingue da quello esaminato dalla Corte nella sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), in quanto fa riferimento a una mancanza totale di tutela giurisdizionale e non a una violazione del diritto ad un doppio grado di giudizio, occorre sottolineare che la Corte statuisce nel presente procedimento, dopo aver sentito il sig. Pinxten, in qualità di giudice indipendente e imparziale istituito dai Trattati UE e FUE, e non come un’autorità amministrativa che statuisce in materia disciplinare.

    124

    Pertanto, l’esame da parte della Corte, in primo e ultimo grado, delle censure relative all’asserita violazione, da parte del sig. Pinxten, degli obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti è sufficiente a garantire a quest’ultimo una tutela giurisdizionale effettiva.

    2.   Sull’asserita irregolarità dell’indagine dell’OLAF

    a)   Argomenti delle parti

    125

    Con il suo secondo argomento di irricevibilità, il sig. Pinxten sostiene che il ricorso della Corte dei conti è fondato sulla relazione dell’OLAF e che tale relazione è stata redatta al termine di un procedimento irregolare.

    126

    In primo luogo, l’OLAF avrebbe illegittimamente esteso l’ambito della sua indagine.

    127

    Infatti, dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2013 deriverebbe che un’ispezione dei locali di un’istituzione deve essere condotta sulla base di un mandato scritto in cui siano menzionate le attività dell’indagine autorizzata il cui ambito sia stato definito da una decisione di avvio dell’indagine.

    128

    L’OLAF non potrebbe, pertanto, procedere ad un’ispezione avente per oggetto o per effetto di scoprire eventuali infrazioni di cui non era a conoscenza e che eccedono l’ambito dell’indagine condotta. Nel caso di specie, l’OLAF non avrebbe quindi potuto validamente estendere l’ambito della sua indagine basandosi sull’analisi dei dati raccolti durante l’ispezione dell’ufficio del sig. Pinxten.

    129

    In secondo luogo, l’OLAF avrebbe violato il diritto alla vita privata del sig. Pinxten. Da un lato, tale ufficio non avrebbe confermato di essersi astenuto dall’acquisizione della corrispondenza tra il sig. Pinxten e il suo difensore, la quale sarebbe coperta dal segreto professionale. D’altro lato, l’OLAF avrebbe acquisito fascicoli privati ed esplicitamente presentati come tali, che avrebbero riguardato, in particolare, la partecipazione dell’interessato a battute di caccia e la locazione di un appartamento di cui è proprietario.

    130

    In terzo luogo, l’OLAF non avrebbe rispettato i diritti della difesa del sig. Pinxten.

    131

    Sotto un primo profilo, la sintesi dei fatti presentata al sig. Pinxten prima dell’adozione della relazione dell’OLAF sarebbe stata estremamente breve, le tabelle che l’accompagnavano sarebbero state poco comprensibili e i relativi documenti giustificativi non sarebbero stati comunicati in tempo utile.

    132

    Sotto un secondo profilo, tale relazione sarebbe basata su una serie di fatti e di colloqui di cui il sig. Pinxten non sarebbe stato informato quando è stato sentito dall’OLAF.

    133

    Sotto un terzo profilo, l’esercizio dei suoi diritti della difesa sarebbe stato meramente formale, in quanto gli argomenti dedotti in difesa non sarebbero, salvo rare eccezioni, discussi, ma sarebbero semplicemente riprodotti alla fine della relazione.

    134

    Sotto un quarto profilo, la ex assistente del sig. Pinxten non avrebbe ricevuto alcun verbale in seguito alla sua audizione, mentre l’OLAF sarebbe stato tenuto a consegnargliene una copia, il che confermerebbe che l’OLAF ha indagato senza raccogliere elementi sia a carico sia a discarico.

    135

    La Corte dei conti ritiene che il motivo vertente sull’irregolarità dell’indagine dell’OLAF sia inoperante, in quanto la relazione di tale ufficio non costituisce l’elemento determinante sul quale si fonda il ricorso alla Corte.

    136

    In subordine, tale motivo sarebbe infondato.

    137

    In primo luogo, la Corte dei conti sostiene che nulla vieta all’OLAF di estendere la portata di un’indagine e che esso deve poter procedere a siffatta estensione qualora emergano gravi sospetti a seguito di un’ispezione dei locali di un’istituzione. Del resto, l’indagine in questione sarebbe stata estesa in base a sospetti strettamente connessi al suo ambito iniziale.

    138

    In secondo luogo, il diritto alla vita privata del sig. Pinxten sarebbe stato rispettato. Da un lato, nessun elemento prodotto da quest’ultimo dimostrerebbe che l’OLAF si sia basato su un documento coperto dalla riservatezza dei rapporti tra un avvocato e il suo cliente. D’altro lato, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2013 autorizzerebbe l’OLAF ad accedere senza indugio a qualsiasi informazione detenuta dalle istituzioni e ad ottenere copia di qualsiasi documento detenuto da queste ultime. Esso godrebbe quindi di un margine di discrezionalità e le sue attribuzioni non potrebbero essere limitate dalla circostanza che taluni documenti sono presentati come «privati».

    139

    In terzo luogo, spetterebbe al sig. Pinxten dimostrare che il procedimento di cui trattasi avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso se non si fosse verificata l’asserita violazione dei suoi diritti della difesa, cosa che egli non avrebbe fatto. In ogni caso, nella fattispecie, l’OLAF si sarebbe conformato ai suoi obblighi trasmettendo una sintesi dei fatti sufficiente per consentirgli di presentare le sue osservazioni, cosa che il sig. Pinxten avrebbe peraltro fatto. Inoltre, quest’ultimo avrebbe avuto anche occasione di presentare la propria difesa nel corso della procedura interna alla Corte dei conti, sulla base dell’intera relazione dell’OLAF. Inoltre, l’OLAF non sarebbe stato tenuto a consegnare un verbale alla ex assistente del sig. Pinxten, in quanto quest’ultima era sentita come testimone.

    b)   Giudizio della Corte

    140

    In via preliminare, occorre esaminare l’argomento della Corte dei conti secondo cui non è necessario valutare la regolarità dell’indagine dell’OLAF, in quanto la relazione dell’OLAF non è l’elemento determinante su cui si fonda il ricorso alla Corte ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    141

    A tal riguardo, occorre rilevare che le cinque censure presentate dalla Corte dei conti a sostegno del suo ricorso riprendono constatazioni effettuate dall’OLAF nella sua relazione.

    142

    Al fine di dimostrare la fondatezza di tali censure, la Corte dei conti presenta elementi di prova che sono costituiti, in gran parte, da documenti acquisiti dall’OLAF durante la sua indagine e riportati in allegato alla sua relazione. L’allegato A.37 del ricorso, al quale la Corte dei conti rinvia ampiamente nelle sue memorie, è del resto esplicitamente presentato come composto dagli «[a]llegati [della] relazione dell’OLAF trasmessa il 2 luglio 2018 al presidente della Corte dei conti».

    143

    Inoltre, in risposta ad alcuni quesiti posti dalla Corte sul motivo per cui la Corte dei conti aveva modificato la sua valutazione iniziale sulla regolarità delle spese di missione, di rappresentanza e per ricevimenti nonché delle indennità giornaliere versate al sig. Pinxten, tale istituzione ha sostenuto che la sua nuova valutazione era basata sugli elementi acquisiti dall’OLAF durante la sua indagine.

    144

    In tali circostanze, si deve considerare che la ricevibilità del presente ricorso non dipende dalla regolarità dell’indagine dell’OLAF.

    145

    Tuttavia, un’eventuale irregolarità di tale indagine potrebbe comportare che tutti o parte degli elementi di prova presentati dalla Corte dei conti a sostegno del suo ricorso siano stati raccolti in violazione delle norme giuridiche applicabili, il che imporrebbe alla Corte di stabilire se tale irregolarità abbia conseguenze sulla ricevibilità di tali elementi nell’ambito del presente procedimento.

    146

    Pertanto, prima di pronunciarsi sulle censure dedotte dalla Corte dei conti, è necessario valutare la fondatezza degli argomenti del sig. Pinxten relativi all’irregolarità dell’indagine dell’OLAF.

    147

    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita estensione illegittima dell’oggetto dell’indagine dell’OLAF, occorre sottolineare che l’OLAF, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 883/2013, può avere accesso a qualsiasi informazione pertinente detenuta dalle istituzioni dell’Unione nonché ai locali di queste ultime.

    148

    In applicazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, tale potere può essere esercitato solo nell’ambito di un’indagine interna e deve essere esercitato conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

    149

    Orbene, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il direttore generale dell’OLAF può avviare un’indagine in presenza di un sufficiente sospetto che induca a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

    150

    Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2013 dispone che gli agenti dell’OLAF effettuano un’ispezione dei locali di un’istituzione previa presentazione di un’autorizzazione scritta che indichi, in particolare, l’oggetto e la finalità dell’indagine, le basi giuridiche per svolgere l’indagine e i poteri di indagine che ne derivano.

    151

    Ne consegue, da un lato, che un’ispezione dei locali di un’istituzione condotta dall’OLAF senza che quest’ultimo disponga previamente di elementi che consentano validamente di sospettare l’esistenza di attività illecite rientranti nella sua competenza sarebbe irregolare e, dall’altro, che siffatta ispezione deve mirare a raccogliere prove relative alle attività illecite sospettate (v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans Francia/Commissione, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, punto 37).

    152

    Per contro, dagli articoli 4, 5 e 7 del regolamento n. 883/2013 non risulta che sia vietato all’OLAF prendere in considerazione elementi rilevati incidentalmente nel corso di un’ispezione regolare dei locali di un’istituzione, che rivelino l’esistenza di attività illecite rientranti nella sua competenza di cui non era a conoscenza prima di tale ispezione e che differiscono dalle attività illecite sulle quali verteva inizialmente l’indagine nell’ambito della quale detta ispezione è stata condotta.

    153

    Inoltre, l’interpretazione delle norme che disciplinano le attività dell’OLAF proposta dal sig. Pinxten sarebbe tale da conferire, in pratica, l’impunità agli autori di attività illecite rilevate in occasione di un’indagine dell’OLAF, senza che tale conseguenza sia necessaria per evitare un abuso dei poteri di indagine affidati a tale organismo o per preservare i diritti della difesa della persona interessata, il che comporterebbe il rischio di contrastare la realizzazione dell’obiettivo di potenziamento della lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, menzionato all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013.

    154

    Pertanto, quando un’ispezione regolare dei locali di un’istituzione porta l’OLAF a rilevare incidentalmente elementi tali da far sorgere sospetti sufficienti che inducano a supporre l’esistenza di attività illecite rientranti nell’ambito della sua competenza investigativa diverse da quelle sulle quali verteva inizialmente l’indagine nell’ambito della quale tale ispezione è stata condotta, spetta all’OLAF avviare una nuova indagine, qualora intenda indagare a tal proposito al fine di accertare l’esattezza o di completare le informazioni di cui esso sia venuto incidentalmente a conoscenza nel corso di tale ispezione (v., per analogia, sentenze del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione, 85/87, EU:C:1989:379, punto 19, nonché del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C 252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 301) oppure, se del caso, estendere l’oggetto iniziale della sua indagine, qualora le attività illecite incidentalmente rilevate siano sufficientemente connesse a quelle oggetto dell’indagine iniziale per giustificare il fatto che esse siano oggetto del medesimo procedimento di indagine.

    155

    Nel caso di specie, il sig. Pinxten non contesta né la regolarità della decisione di avviare un’indagine interna adottata dal direttore generale dell’OLAF a seguito della trasmissione di informazioni da parte della Corte dei conti, né quella dell’ispezione dei locali di tale istituzione condotta dall’OLAF, il 20 novembre 2017, nell’ambito di tale indagine.

    156

    Inoltre, egli non sostiene che gli elementi rilevati dall’OLAF durante tale ispezione non fossero tali da far sorgere sospetti sufficienti che lasciassero supporre l’esistenza di attività illecite rientranti nella competenza dell’OLAF.

    157

    Pertanto, la circostanza che la decisione dell’OLAF di estendere l’oggetto dell’indagine, inizialmente avviata in merito a eventuali irregolarità, che coinvolgono il sig. Pinxten e ledono gli interessi finanziari dell’Unione, nell’utilizzo dei beni della Corte dei conti e nelle missioni effettuate o autorizzate in violazione delle norme applicabili, a possibili conflitti di interesse e ad altre violazioni degli articoli 285 e 286 TFUE nonché delle disposizioni del codice di condotta del 2012 sia fondata su elementi rilevati durante l’ispezione condotta il 20 novembre 2017 non può comportare l’irregolarità di tale decisione.

    158

    In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti vertenti sulla violazione del diritto alla vita privata del sig. Pinxten, occorre rilevare che, alla luce dell’oggetto del presente procedimento, spetta nella fattispecie alla Corte pronunciarsi non già su qualsiasi violazione di tale diritto che l’OLAF avrebbe potuto commettere nel corso della sua indagine, bensì unicamente sulle asserite violazioni di detto diritto che si riferirebbero alla raccolta di elementi di prova presentati dalla Corte dei conti a sostegno del presente ricorso. Infatti, eventuali irregolarità procedurali commesse dall’OLAF durante la raccolta di elementi di prova potrebbero, in ogni caso, influire sull’esame del presente ricorso solo in quanto quest’ultimo si basa sugli elementi di prova illegittimamente ottenuti dall’OLAF.

    159

    A tal riguardo, occorre anzitutto constatare che il sig. Pinxten non individua, tra gli elementi di prova prodotti dalla Corte dei conti, alcun documento che sia coperto dal principio di riservatezza dei rapporti tra un avvocato e il suo cliente.

    160

    Pertanto, il fatto che l’OLAF non abbia confermato di non aver acquisito alcun elemento della corrispondenza tra il sig. Pinxten e il suo difensore, quand’anche fosse dimostrato, è irrilevante nel caso di specie.

    161

    Inoltre, per quanto riguarda gli elementi di prova relativi alla partecipazione del sig. Pinxten a battute di caccia, occorre rilevare che la Corte dei conti ha prodotto dinanzi alla Corte documenti relativi a tale attività che sono direttamente connessi a varie missioni effettuate in qualità di membro della Corte dei conti.

    162

    Orbene, nonostante la conservazione di tali documenti in un raccoglitore espressamente designato come «privato», non si può ritenere che essi, a causa del loro collegamento con tali missioni, si riferiscano alle attività svolte dal sig. Pinxten a titolo puramente privato.

    163

    Inoltre, dalla constatazione effettuata al punto 158 della presente sentenza deriva che non è necessario, ai fini del presente procedimento, pronunciarsi sull’affermazione del sig. Pinxten secondo cui l’OLAF avrebbe altresì ottenuto o copiato una serie di documenti relativi a battute di caccia non rientranti in ordini di missione.

    164

    Infine, occorre certamente constatare che la lettera, datata 20 novembre 2014, inviata dal sig. Pinxten all’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al fine di offrirle di prendere in locazione un appartamento a Bruxelles (Belgio) si riferiva alla gestione dei beni privati del sig. Pinxten e l’inserimento nel fascicolo dell’OLAF di una copia di tale lettera costituisce quindi una limitazione del suo diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 della Carta.

    165

    Tuttavia, l’uso di tale lettera da parte dell’OLAF è limitato e disciplinato dalla legge, in quanto essa può essere utilizzata solo nell’ambito dell’indagine dell’OLAF e dei procedimenti avviati a seguito di tale indagine.

    166

    Di conseguenza, gli argomenti presentati dal sig. Pinxten non sono tali da dimostrare, ai fini del presente procedimento, che l’OLAF abbia illegittimamente violato il suo diritto al rispetto della vita privata.

    167

    In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dei diritti della difesa del sig. Pinxten, occorre ricordare che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dispone che il diritto ad una buona amministrazione comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

    168

    Tale principio è attuato all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013, il quale prevede che l’OLAF, una volta terminata l’indagine e prima che siano redatte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, debba dare in linea di principio a tale persona la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano.

    169

    Inoltre, la Corte ha dichiarato, nell’ambito di un procedimento analogo a quello previsto all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE riguardante un membro della Commissione, che era necessario verificare se il membro della Commissione interessato fosse stato informato, in tempo utile, delle accuse che gli erano mosse e se avesse avuto la possibilità di essere ascoltato (sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punto 105). Siffatto obbligo è del resto previsto anche dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento interno.

    170

    In tali circostanze, se è vero che spetta sia all’OLAF che alla Corte dei conti conformarsi ai rispettivi obblighi, il rispetto del diritto di essere ascoltato del membro o dell’ex membro interessato di tale istituzione deve, ai fini del procedimento previsto all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, essere valutato globalmente, dal momento che non si può escludere che a tale membro o ex membro abbia potuto essere offerta, dalla Corte dei conti, una sufficiente possibilità di essere sentito su elementi che non avrebbe potuto effettivamente commentare prima dell’adozione della relazione dell’OLAF.

    171

    Nel caso di specie, è pacifico che il sig. Pinxten è stato sentito oralmente dall’OLAF il 22 dicembre 2017, che hanno avuto luogo diversi scambi scritti tra l’OLAF e il legale del sig. Pinxten e che quest’ultimo, a seguito della trasmissione di una sintesi dei fatti accertati al termine dell’indagine, ha potuto inviare all’OLAF un documento scritto diretto a confutare le affermazioni contenute in tale sintesi.

    172

    Successivamente, il 5 ottobre 2018, il sig. Pinxten ha ricevuto comunicazione della relazione dell’OLAF e della relazione preliminare inviata ai membri della Corte dei conti dal presidente di tale istituzione. Egli ha potuto prendere posizione su tali relazioni contemporaneamente mediante la trasmissione di osservazioni scritte e nel corso di un’audizione dinanzi a tale istituzione.

    173

    In tale contesto, sebbene sostenga che l’indagine dell’OLAF era viziata da quattro irregolarità distinte, considerate ai punti da 131 a 134 della presente sentenza, le quali gli avrebbero impedito di essere effettivamente sentito dall’OLAF, egli non presenta alcun argomento diretto a dimostrare di non essere stato in grado di esprimersi in maniera sufficiente, dinanzi alla Corte dei conti, su taluni elementi assunti a suo carico prima dell’adozione della relazione dell’OLAF.

    174

    In tali circostanze, risulta che gli argomenti dedotti dal sig. Pinxten non possono dimostrare, ai fini della presente causa, che i suoi diritti della difesa siano stati violati.

    175

    Ne consegue che tutti gli argomenti del sig. Pinxten vertenti sull’irregolarità dell’indagine dell’OLAF devono essere respinti e non è quindi necessario, al fine di statuire sul presente ricorso, stabilire se elementi di prova ottenuti in modo illegittimo possano essere invocati nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    3.   Sull’asserita irregolarità della procedura seguita in seno alla Corte dei conti per autorizzare la presentazione del presente ricorso

    a)   Argomenti delle parti

    176

    Con il suo terzo argomento di irricevibilità, il sig. Pinxten fa valere, in primo luogo, che la sua audizione da parte della Corte dei conti è stata condotta, nonostante le sue proteste, in presenza del segretario generale e del capo del servizio giuridico di tale istituzione, mentre l’articolo 49, paragrafo 3, delle modalità di applicazione del regolamento interno richiedeva che l’audizione di un membro di detta istituzione, prima della presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, fosse condotta senza interpreti o personale di tale istituzione.

    177

    Orbene, la presenza del personale in questione avrebbe potuto influenzare i dibattiti, tenuto conto in particolare della responsabilità del segretario generale della Corte dei conti nell’insufficienza del controllo esercitato da tale istituzione e del ruolo «sorprendente» del capo del servizio giuridico di quest’ultima durante l’indagine.

    178

    Il sig. Pinxten ritiene, in secondo luogo, che un numero insufficiente di membri della Corte dei conti abbia votato a favore della proposizione del presente ricorso.

    179

    Infatti, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno richiederebbe la maggioranza dei quattro quinti di tali membri, ossia ventitré di essi, per autorizzare la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. Orbene, solo ventidue di detti membri avrebbero votato a favore della proposizione del presente ricorso.

    180

    Anche se due membri della Corte dei conti si sono ricusati, tale circostanza sarebbe irrilevante. Dato che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno imporrebbe una maggioranza calcolata rispetto al numero totale di tali membri, la situazione dei membri della Corte dei conti che si sono ricusati sarebbe paragonabile a quella dei membri di tale istituzione che si sono astenuti.

    181

    La Corte dei conti si interroga sulla pertinenza degli argomenti del sig. Pinxten relativi alla decisione di investire la Corte del presente ricorso, in quanto tale decisione non può essere assimilata all’atto con il quale quest’ultima viene adita, come precisato dall’ordinanza del 9 settembre 2005, Commissione/Cresson (C‑432/04, non pubblicata, EU:C:2005:539).

    182

    In ogni caso, il segretario generale della Corte dei conti parteciperebbe a tutte le riunioni di tale istituzione, al fine di redigere il verbale, conformemente all’articolo 23 del regolamento interno e all’articolo 39 delle modalità di applicazione del regolamento interno. Inoltre, l’articolo 50, paragrafo 1, di tali modalità di applicazione avrebbe consentito alla Corte dei conti di designare una persona incaricata di redigere il progetto di verbale. Tale competenza sarebbe stata esercitata, il 12 febbraio 2015, per affidare tale compito al capo del suo servizio giuridico.

    183

    Inoltre, la maggioranza richiesta per presentare un ricorso ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE dovrebbe essere calcolata in base al numero totale dei membri della Corte dei conti, ad eccezione del membro interessato e di quelli che hanno deciso di ricusarsi. È vero che il caso dei membri di tale istituzione che si trovano in una situazione di conflitto di interessi non sarebbe previsto dal regolamento interno. Tuttavia, se tali membri fossero considerati astenuti, essi parteciperebbero, de facto, al processo decisionale da cui dovrebbero essere esclusi.

    b)   Giudizio della Corte

    184

    In via preliminare, occorre sottolineare che la Corte, quando è investita di un’eccezione di irricevibilità vertente sulla violazione delle norme che disciplinano l’adozione, da parte della Corte dei conti, della decisione di proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, deve statuire su tale eccezione prima di esaminare, se del caso, la fondatezza di tale ricorso.

    185

    Siffatta eccezione di irricevibilità non può essere respinta sulla base della constatazione, effettuata al punto 4 dell’ordinanza del 9 settembre 2005, Commissione/Cresson (C‑432/04, non pubblicata, EU:C:2005:539), secondo la quale, nell’ambito di un ricorso fondato sull’articolo 213, paragrafo 2, CE, la decisione della Commissione di adire la Corte non può essere equiparata all’atto con quale quest’ultima viene adita.

    186

    Infatti, tale constatazione, che mirava unicamente a stabilire che la Corte era investita solo degli elementi riportati in tale ricorso e che essa non era quindi chiamata a prendere in considerazione i motivi che avevano indotto la Commissione a ritenere opportuno adire la Corte, non implica affatto che l’eventuale irregolarità di una decisione di proporre detto ricorso sia priva di conseguenze riguardo alla ricevibilità di quest’ultimo.

    187

    Pertanto, occorre esaminare gli argomenti del sig. Pinxten relativi all’asserita irregolarità della procedura seguita in seno alla Corte dei conti per autorizzare la proposizione del presente ricorso.

    188

    Per quanto riguarda, in primo luogo, lo svolgimento dell’audizione del sig. Pinxten dinanzi alla Corte dei conti, occorre rilevare che dall’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento interno risulta che, qualora tale istituzione ritenga che le informazioni ad essa sottoposte consentano di stabilire che uno dei suoi membri non risponda più ai requisiti richiesti o non ottemperi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, quest’ultimo è invitato a presentare oralmente le proprie osservazioni dinanzi a tale istituzione, prima che quest’ultima decida se occorra adire la Corte affinché sia destituito dalle sue funzioni o dichiarato decaduto dal suo diritto alla pensione o dagli altri vantaggi sostitutivi.

    189

    L’articolo 8 delle modalità di applicazione del regolamento interno precisava che le riunioni convocate nel quadro della procedura di cui all’articolo 4 del regolamento interno sono tenute a porte chiuse ai sensi dell’articolo 49 di tali modalità di applicazione.

    190

    Tali riunioni, conformemente all’articolo 49, paragrafo 3, di dette modalità di applicazione, erano tenute senza interpreti o personale della Corte dei conti, salvo decisione contraria adottata in occasione di una precedente riunione di tale istituzione.

    191

    Da tali disposizioni risulta che l’audizione del sig. Pinxten avrebbe dovuto svolgersi in presenza dei soli membri della Corte dei conti.

    192

    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Corte dei conti secondo cui la presenza del segretario generale di tale istituzione nel corso di tale audizione era nondimeno giustificata, in quanto spettava a quest’ultimo redigere il verbale della riunione a porte chiuse durante la quale detta audizione si era svolta e assistere il presidente di detta istituzione.

    193

    È vero che l’articolo 23 del regolamento interno dispone che è redatto un verbale per ciascuna seduta della Corte dei conti. Inoltre, l’articolo 39, paragrafo 1, delle modalità di applicazione di tale regolamento prevedeva che il segretario generale della Corte dei conti avesse, tra l’altro, il compito di redigere i progetti di verbale delle riunioni di tale istituzione e di assistere il presidente di detta istituzione per quanto riguarda la preparazione delle riunioni di quest’ultima e il rispetto delle procedure. Analogamente, l’articolo 50, paragrafo 1, di tali modalità di applicazione precisava che il progetto di verbale di ogni seduta della Corte dei conti è redatto dal segretario generale di tale istituzione o da qualsiasi altra persona designata a tal fine.

    194

    Tuttavia, dalle disposizioni menzionate al punto precedente non risulta che il segretario generale della Corte dei conti dovesse essere necessariamente presente alla riunione a porte chiuse di tale istituzione nel corso della quale ha avuto luogo l’audizione del sig. Pinxten al fine di redigere il verbale di tale seduta, dal momento che un membro della Corte dei conti avrebbe potuto, se necessario, essere designato, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, di dette modalità di applicazione, per redigere il verbale della stessa seduta.

    195

    Inoltre, occorre sottolineare che l’articolo 49, paragrafo 3, delle modalità di applicazione del regolamento interno costituiva una norma speciale che derogava alle modalità ordinarie di organizzazione delle sedute della Corte dei conti al fine, in particolare, di assicurare una discussione del tutto libera tra i membri di tale istituzione.

    196

    Pertanto, le norme che investono il segretario generale della Corte dei conti di una funzione generale di assistenza del presidente di tale istituzione non possono giustificare la presenza di tale segretario generale a una riunione a porte chiuse di detta istituzione, tanto più che l’articolo 49, paragrafo 3, delle modalità di applicazione del regolamento interno prevedeva una procedura specifica che consentiva di autorizzare la presenza di un agente della stessa istituzione nel corso di una riunione a porte chiuse, procedura alla quale non si sostiene che la Corte dei conti abbia fatto ricorso nel caso di specie.

    197

    In tali circostanze, neppure la presenza del capo del servizio giuridico della Corte dei conti alla riunione a porte chiuse di cui trattasi poteva essere giustificata dalla funzione di elaborazione dei progetti di verbale delle sedute della Corte dei conti che gli sarebbe stata affidata, secondo tale istituzione, con una decisione adottata il 12 febbraio 2015 sulla base dell’articolo 50, paragrafo 1, delle modalità di applicazione del regolamento interno.

    198

    Risulta del resto dalla trascrizione di tale riunione a porte chiuse che il presidente della Corte dei conti aveva giustificato la presenza del capo del servizio giuridico di tale istituzione non già con tale funzione, ma facendo riferimento al suo ruolo di consulente.

    199

    Sebbene risulti da quanto precede che la presenza del segretario generale e del capo del servizio giuridico della Corte dei conti alla riunione a porte chiuse di tale istituzione nel corso della quale ha avuto luogo l’audizione del sig. Pinxten era irregolare, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che siffatta irregolarità potrebbe rivelarsi decisiva solo nei limiti in cui il sig. Pinxten riesca a dimostrare che, in mancanza di tale irregolarità, la procedura svolta in seno alla Corte dei conti sarebbe potuta giungere a un risultato diverso [v., per analogia, sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 76, e del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

    200

    Orbene, il sig. Pinxten non ha dimostrato in che modo la presenza di tali agenti della Corte dei conti, che, come risulta dalla trascrizione della registrazione di tale riunione a porte chiuse, non si sono espressi nel corso di detta seduta, abbia potuto influire sullo svolgimento della stessa seduta o, a fortiori, sulla decisione infine adottata da tale istituzione.

    201

    In particolare, anche se il sig. Pinxten fa valere che la responsabilità del segretario generale della Corte dei conti potrebbe sorgere a causa delle carenze nel controllo che egli era tenuto a garantire sulle spese di tale istituzione, è giocoforza constatare che la riunione a porte chiuse di cui trattasi mirava esclusivamente a consentire al sig. Pinxten di prendere posizione sui fatti che gli erano addebitati.

    202

    Inoltre, le critiche espresse contro l’atteggiamento del capo del servizio giuridico della Corte dei conti nel corso dell’indagine sono sostanzialmente suffragate da un progetto di lettera dettato, come affermato, dall’autista del sig. Pinxten e prodotto da quest’ultimo, ma che, fatto assodato, non è stato firmato da tale autista. Il sig. Pinxten non ha quindi sufficientemente dimostrato che la presenza del capo del servizio giuridico della Corte dei conti alla riunione a porte chiuse di cui trattasi avrebbe potuto, a causa dell’atteggiamento di detto agente, influire sullo svolgimento di tale riunione.

    203

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, il voto espresso in seno alla Corte dei conti per decidere di proporre il presente ricorso, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno dispone che tale decisione doveva essere adottata, a scrutinio segreto, a maggioranza dei quattro quinti dei membri di tale istituzione.

    204

    Sebbene tale disposizione preveda altresì che il membro interessato della Corte dei conti non partecipi al voto, tale norma è irrilevante nel caso di specie, dal momento che detta decisione è stata adottata in una data in cui il sig. Pinxten non era più membro di tale istituzione.

    205

    Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, il confronto della formulazione utilizzata, rispettivamente, all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno e all’articolo 25, paragrafo 3, di quest’ultimo dimostra che la maggioranza richiesta per adottare siffatta decisione doveva essere calcolata sulla base del numero totale di membri della Corte dei conti, e non del numero dei membri di tale istituzione presenti alla seduta di cui trattasi di detta istituzione.

    206

    Nondimeno, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta stabilisce, segnatamente, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

    207

    Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare il requisito di imparzialità, sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

    208

    Al fine di garantire il rispetto di tale requisito, i membri della Corte dei conti che non sono in grado di partecipare in modo imparziale alla procedura relativa all’eventuale rinvio di uno dei membri o di uno degli ex membri di tale istituzione dinanzi alla Corte, in particolare a causa dei legami personali che essi intrattengono con il membro o l’ex membro interessato, devono potersi assicurare di non esercitare alcuna influenza sull’esito di tale procedura e devono disporre, a tal fine, della possibilità di ricusarsi.

    209

    Orbene, se l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno fosse interpretato nel senso che implica che la maggioranza richiesta da tale disposizione sia calcolata senza sottrarre dal numero totale dei membri della Corte dei conti il numero di tali membri che si sono ricusati, la loro decisione di ricusarsi produrrebbe, di fatto, un’influenza potenzialmente determinante sull’esito della procedura prevista da detta disposizione.

    210

    Inoltre, tenuto conto della maggioranza richiesta dalla medesima disposizione, interpretare quest’ultima in tal modo renderebbe, in pratica, l’avvio di tale procedura estremamente difficile, se non impossibile, qualora un certo numero di membri di tale istituzione ritenesse di doversi ricusare.

    211

    Pertanto, occorre interpretare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno, in conformità con l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, nel senso che la maggioranza dei quattro quinti dei membri della Corte dei conti prevista dalla prima disposizione deve essere calcolata in base al numero totale dei membri di tale istituzione che potevano legittimamente partecipare al voto di cui trattasi senza violare il requisito di imparzialità.

    212

    Nel caso di specie, è pacifico che due membri della Corte dei conti si sono ricusati al fine di garantire il rispetto di tale requisito, per motivi che non sono stati oggetto di alcuna contestazione.

    213

    Di conseguenza, il voto di 22 membri della Corte dei conti espresso a favore della proposizione del presente ricorso era sufficiente per raggiungere la maggioranza richiesta dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento interno.

    214

    Ne consegue che gli argomenti del sig. Pinxten vertenti sull’irregolarità della procedura seguita in seno alla Corte dei conti per autorizzare la proposizione del presente ricorso devono essere respinti.

    4.   Sull’asserito ritardo con il quale è stato proposto il ricorso della Corte dei conti

    a)   Argomenti delle parti

    215

    Con il suo quarto argomento di irricevibilità, il sig. Pinxten ritiene che la Corte dei conti abbia violato il principio del rispetto di un termine ragionevole, sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, rimettendo in discussione la regolarità delle domande di pagamento dallo stesso presentate dal 2006, mentre tale istituzione disponeva, sin dalla presentazione di tali domande, di tutte le informazioni utili per assicurarsi che dette domande fossero legittime o per decidere di chiedere chiarimenti.

    216

    Il principio della certezza del diritto esigerebbe, per analogia con le norme previste dalla normativa finanziaria dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte ad essa relativa, che un’istituzione proceda alla comunicazione di una nota di addebito entro un termine non superiore normalmente a cinque anni a decorrere dal momento in cui tale istituzione era in grado di far valere il proprio credito, termine che può essere tuttavia ridotto o prorogato a seconda delle circostanze.

    217

    Non sarebbe inoltre necessario, nel caso di specie, dimostrare un’incidenza del superamento del termine ragionevole sul contenuto di un atto dell’Unione, poiché il presente ricorso non è diretto all’annullamento di tale atto. In tale contesto, si dovrebbe ritenere che la Corte dei conti sia decaduta per tutte le censure anteriori di oltre tre anni, o almeno di oltre cinque anni, a decorrere dal 5 ottobre 2018, data di presentazione della relazione preliminare del presidente di tale istituzione ai membri di quest’ultima.

    218

    Secondo la Corte dei conti, il ricorso alla Corte è avvenuto entro un termine ragionevole. Infatti, essa sarebbe stata in grado di avviare tale procedimento solo dopo aver ricevuto la relazione dell’OLAF, ossia il 2 luglio 2018. Alla luce della portata delle asserite irregolarità, un termine di otto mesi a decorrere da tale data non sarebbe eccessivo. Inoltre, le norme relative alla prescrizione in materia di recupero dei crediti non sarebbero trasponibili al presente procedimento.

    b)   Giudizio della Corte

    219

    Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la Corte dei conti deve adoperarsi per non ritardare indefinitamente la presentazione di un ricorso ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, al fine di rispettare l’esigenza fondamentale della certezza del diritto e al fine di non violare i diritti della difesa della persona interessata aumentando le difficoltà incontrate per confutare gli argomenti presentati in tale ricorso (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punto 90).

    220

    Tuttavia, dal momento che tale disposizione non fissa un termine preciso, il carattere ragionevole del termine che deve essere rispettato dalla Corte dei conti non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, ma deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie, in particolare della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti in causa (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, Réexamen Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti 2829).

    221

    Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 104 delle sue conclusioni, la presunzione relativa secondo cui un termine di oltre cinque anni a decorrere dai fatti di cui trattasi sarebbe irragionevole, sancita dalla Corte al punto 105 della sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437), e alla quale fa riferimento il sig. Pinxten, non può essere applicata nell’ambito della presente causa.

    222

    Infatti, tale presunzione trae origine dalle norme relative al recupero dei crediti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punti da 101 a 103).

    223

    Orbene, quand’anche un ricorso ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE sia, in parte, fondato su una censura relativa a un uso abusivo delle risorse della Corte dei conti, resta il fatto che siffatto ricorso non ha lo scopo di ottenere il rimborso di pagamenti effettuati a favore del membro interessato di tale istituzione che essa riterrebbe indebiti.

    224

    Pertanto, occorre stabilire se il ricorso della Corte dei conti sia stato proposto entro un termine ragionevole alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 220 della presente sentenza.

    225

    Nel caso di specie, occorre certamente rilevare che i fatti più risalenti addebitati al sig. Pinxten risalgono al 2006, vale a dire più di dodici anni prima della presentazione del presente ricorso.

    226

    Inoltre, sebbene dal fascicolo di cui dispone la Corte risulti che un controllo più rigoroso della Corte dei conti sulle domande di pagamento presentate dai suoi membri avrebbe potuto consentirle di individuare prima almeno una parte rilevante delle asserite irregolarità nei confronti del sig. Pinxten, resta il fatto che il riesame sistematico della situazione di quest’ultimo è stato giustificato dagli elementi messi in luce durante l’indagine dell’OLAF.

    227

    Orbene, il ricorso della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE è fondato sulla combinazione di tutti gli elementi di cui tale istituzione ha disposto al termine di tale riesame sistematico. Di conseguenza, non è dimostrato che la Corte dei conti avrebbe potuto decidere, in mancanza delle informazioni raccolte dall’OLAF, di proporre il presente ricorso.

    228

    Inoltre, a seguito della ricezione, nel corso del 2016, di informazioni che chiamavano in causa il sig. Pinxten, la Corte dei conti ha svolto, nel corso del medesimo anno, un’indagine interna. A partire dalla trasmissione alla Corte dei conti, il 27 ottobre 2016, da parte del direttore dell’OLAF, dell’informazione secondo cui quest’ultimo valutava l’opportunità di avviare un’indagine e fino alla presentazione della sua relazione alla Corte dei conti, il 2 luglio 2018, tale istituzione non poteva, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2013, proseguire le sue indagini, salvo diversi accordi con l’OLAF. Una volta ricevuta tale relazione, la Corte dei conti ha avviato la procedura in più fasi prevista dall’articolo 4 del regolamento interno, procedura che si è svolta dal 12 luglio al 29 novembre 2018.

    229

    Ne consegue che la Corte dei conti ha reagito rapidamente alla ricezione di informazioni relative ad asserite irregolarità commesse dal sig. Pinxten e ha successivamente svolto le procedure rientranti nelle sue attribuzioni con una certa celerità, sebbene l’articolo 286, paragrafo 6, TFUE non fosse stato ancora mai applicato e la relazione dell’OLAF menzionasse un numero assai elevato di irregolarità commesse dal sig. Pinxten.

    230

    Di conseguenza, pur spettando alla Corte di giustizia tener conto, se del caso, del lasso di tempo intercorso tra taluni fatti di cui trattasi e la formulazione delle censure precise da parte della Corte dei conti al fine di valutare in quale misura ci si possa attendere che il sig. Pinxten presenti spiegazioni o prove supplementari relative a tali fatti, non si può ritenere che la proposizione del presente ricorso sia avvenuta, in generale, dopo un termine irragionevole o che la Corte dei conti sia decaduta dal diritto di far valere, ai fini del presente procedimento, talune irregolarità denunciate in tale ricorso.

    231

    Occorre pertanto respingere gli argomenti del sig. Pinxten relativi al ritardo con il quale è stato proposto il presente ricorso.

    232

    Poiché nessuno dei quattro argomenti relativi alla ricevibilità del ricorso è stato accolto, si deve constatare che il presente ricorso è ricevibile.

    B. Sulle censure

    233

    A sostegno del suo ricorso, la Corte dei conti fa valere cinque censure, relative, in primo luogo, all’uso abusivo delle risorse di tale istituzione, in secondo luogo, all’uso abusivo e illegittimo di privilegi fiscali, in terzo luogo, a false dichiarazioni di sinistro all’assicurazione, in quarto luogo, all’esercizio non dichiarato e illegittimo di talune attività, nonché, in quinto luogo, alla creazione di una situazione di conflitto di interessi.

    234

    Al fine di esaminare tali censure, occorre precisare che l’articolo 286, paragrafo 6, TFUE consente alla Corte dei conti di chiedere alla Corte di destituire i membri di tale istituzione dalle loro funzioni o di dichiararli decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi, qualora tali membri non siano più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

    235

    La natura di tali obblighi è precisata, in particolare, agli articoli 285 e 286 TFUE.

    236

    Tali membri, conformemente all’articolo 285 TFUE, devono quindi esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.

    237

    Inoltre, dall’articolo 286, paragrafo 3, TFUE risulta che i membri della Corte dei conti devono, in particolare, astenersi da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

    238

    L’articolo 286, paragrafo 4, TFUE vieta, peraltro, a tali membri l’esercizio di qualsiasi attività professionale, remunerata o meno, per la durata delle loro funzioni, al fine, in particolare, di garantire la disponibilità di detti membri nell’esercizio di tali funzioni. Tale disposizione precisa altresì che detti membri devono assumere l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o determinati vantaggi.

    239

    Poiché questi ultimi doveri sono citati solo a titolo esemplificativo, la nozione di «obblighi derivanti dalla loro carica», ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, va intesa in senso ampio. Considerate le alte responsabilità conferite ai membri della Corte dei conti, è importante che essi ispirino al massimo rigore il loro comportamento e facciano prevalere in ogni momento l’interesse generale dell’Unione non solo sugli interessi nazionali, ma anche sugli interessi personali (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punti 7071).

    240

    In tale prospettiva, gli obblighi dei membri della Corte dei conti enunciati dal diritto primario sono ripresi e concretizzati nelle norme adottate da tale istituzione, alle quali detti membri sono tenuti a conformarsi rigorosamente.

    241

    In particolare, i membri della Corte dei conti devono osservare scrupolosamente gli obblighi di dichiarazione previsti da tali norme, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 286, paragrafi 3 e 4, TFUE, e assicurare così un’informazione completa di tale istituzione riguardo alle domande dirette a impegnare risorse di detta istituzione, in particolare a titolo di spese di missione, di rappresentanza e per ricevimenti.

    242

    In caso di dubbi circa l’esatta portata degli obblighi derivanti dalla loro carica, spetta ai membri della Corte dei conti rivolgersi ai servizi competenti di tale istituzione al fine di dissipare tali dubbi.

    243

    Tuttavia, se è vero che i membri della Corte dei conti devono fare in modo di comportarsi in maniera irreprensibile, ciò non significa che un minimo scostamento dalle norme ad essi imposte possa essere condannato in forza dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. È necessario a tal fine che sia stata commessa una violazione di una certa gravità (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punto 72).

    244

    L’esame delle cinque censure presentate dalla Corte dei conti deve quindi mirare a stabilire se il fascicolo di cui dispone la Corte consenta di accertare, nei confronti del sig. Pinxten, un inadempimento di una certa gravità degli obblighi derivanti dalla carica di membro di tale istituzione, quali definiti dal diritto primario e precisati dalle norme adottate da detta istituzione.

    245

    A tal fine, spetta alla Corte esaminare tutti gli elementi di prova che le sono stati sottoposti sia dalla Corte dei conti, la quale ha l’onere di provare l’esistenza dell’inadempimento da essa imputato al sig. Pinxten, sia da parte di quest’ultimo. La Corte deve, in particolare, valutare l’esattezza materiale e l’attendibilità di tali elementi, al fine di stabilire se essi siano sufficienti per constatare un inadempimento di una certa gravità ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    1.   Sulla quarta censura, vertente sull’esercizio non dichiarato e illegittimo di un’attività politica e di un’attività di gestione di una società immobiliare

    246

    Con la sua quarta censura, la Corte dei conti fa valere che il sig. Pinxten è venuto meno ai suoi obblighi di condotta disinteressata, indipendenza, imparzialità, impegno, onestà, responsabilità, condotta esemplare e trasparenza esercitando in modo irregolare, nel corso dei suoi mandati, due attività esterne.

    247

    Poiché l’uso abusivo delle risorse della Corte dei conti oggetto della prima censura si riferisce, in parte, ad impegni di risorse di tale istituzione, presentati da quest’ultima come connessi a tali attività esterne, occorre esaminare anzitutto la quarta censura.

    248

    A tal riguardo, come ricordato al punto 238 della presente sentenza, i membri della Corte dei conti non devono, in applicazione dell’articolo 286, paragrafo 4, TFUE, esercitare un’attività professionale, remunerata o meno, per la durata delle loro funzioni.

    249

    Inoltre, al fine, in particolare, di garantire, conformemente all’articolo 285 TFUE, l’indipendenza di tali membri e di assicurare, in applicazione dell’articolo 286, paragrafo 3, TFUE, che detti membri si astengano da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni, le norme adottate dalla Corte dei conti, che gli stessi membri, come rilevato al punto 241 della presente sentenza, devono osservare scrupolosamente, precisano a quali condizioni questi ultimi possono esercitare un’attività esterna per la durata delle loro funzioni.

    250

    Così, il punto 3.7 degli orientamenti deontologici prevede che i membri della Corte dei conti debbano svolgere attività esterne unicamente nel quadro previsto dallo statuto e debbano astenersi dallo svolgere attività che possano nuocere alla reputazione di tale istituzione, dare adito a dubbi sulla loro imparzialità o interferire con il loro lavoro.

    251

    L’articolo 4, paragrafo 1, del codice di condotta del 2004 e l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del codice di condotta del 2012 stabilivano che i membri della Corte dei conti si dedicano all’adempimento dei loro compiti, non possono esercitare alcuna carica politica e si astengono da qualsiasi attività professionale esterna nonché da qualsiasi altra attività esterna incompatibile con l’esercizio delle loro funzioni.

    252

    L’articolo 5, paragrafo 1, delle modalità di applicazione del regolamento interno disponeva che i membri della Corte dei conti si astenessero dall’espletare attività professionali esterne e qualsiasi altra attività esterna incompatibile con i principi di indipendenza e di disponibilità nell’esercizio delle loro funzioni.

    253

    L’articolo 5, paragrafo 2, di tali modalità di applicazione precisava che qualsiasi attività esterna effettiva o prevista doveva essere valutata alla luce di quattro criteri generali relativi all’assenza, rispettivamente, di pregiudizio all’immagine della Corte dei conti per quanto riguarda la sua imparzialità, di conflitto di interessi, di impegno eccessivo in termini di tempo e di introiti.

    254

    Inoltre, su un piano procedurale, l’articolo 4, paragrafo 3, del codice di condotta del 2004, l’articolo 4, paragrafo 6, del codice di condotta del 2012 nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, delle modalità di applicazione del regolamento interno istituiscono un obbligo di dichiarazione al presidente della Corte dei conti di qualsiasi attività esterna non solo al momento dell’entrata in carica di un membro di tale istituzione, ma anche durante il resto del suo mandato.

    255

    Da quanto precede risulta che, al fine di statuire sulla quarta censura, occorre valutare se il sig. Pinxten abbia adempiuto gli obblighi di dichiarare qualsiasi attività esterna e di astenersi dall’esercitare un’attività esterna incompatibile con le sue funzioni per quanto riguarda le due attività esterne oggetto della prima e della seconda parte di tale censura.

    a)   Sulla prima parte della quarta censura, vertente sull’esercizio non dichiarato e illegittimo di un’attività politica

    1) Argomenti delle parti

    256

    Con la prima parte della quarta censura, la Corte dei conti sostiene che il sig. Pinxten ha esercitato un’intensa attività politica mentre era membro di tale istituzione. Egli avrebbe infatti partecipato a numerose riunioni del consiglio direttivo del partito politico Open VLD (in prosieguo: il «partito politico in questione»), per di più in qualità di membro con diritto di voto fino al 2008.

    257

    Tale attività non sarebbe stata né dichiarata né autorizzata dalla Corte dei conti e sarebbe, in ogni caso, incompatibile con le funzioni di membro di tale istituzione.

    258

    Il sig. Pinxten nega di aver svolto una qualsivoglia attività politica quando era membro della Corte dei conti. Sebbene abbia effettivamente assistito a talune riunioni del partito politico in questione, si tratterebbe di riunioni del consiglio «allargato» di tale partito, alle quali avrebbero altresì partecipato parlamentari di detto partito e durante le quali il sig. Pinxten non avrebbe goduto di un diritto di voto, in quanto non sarebbe stato un membro eletto di tale consiglio. La sua partecipazione a tali riunioni avrebbe avuto lo scopo di promuovere le attività della Corte dei conti e di mantenere relazioni professionali con responsabili politici nazionali.

    2) Giudizio della Corte

    259

    In primo luogo, occorre rilevare che l’affermazione della Corte dei conti secondo cui il sig. Pinxten avrebbe partecipato alle riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione in quanto membro con diritto di voto, fino al 2008, non può ritenersi dimostrata, dal momento che il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene alcuna prova a sostegno di tale affermazione.

    260

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la partecipazione del sig. Pinxten, a partire dal 2008, alle riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione senza disporre di un diritto di voto, la Corte dei conti produce, in particolare, un messaggio di posta elettronica inviato il 24 novembre 2008 dal direttore politico di tale partito in cui si assicura al sig. Pinxten che egli sarà sistematicamente invitato alle riunioni del consiglio direttivo di detto partito, nonché verbali di tali riunioni che menzionano la partecipazione del sig. Pinxten ad almeno 30 di dette riunioni tra il 9 marzo 2009 e il 26 aprile 2010.

    261

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 182 delle sue conclusioni, da tali verbali risulta altresì che le riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione alle quali il sig. Pinxten ha partecipato avevano lo scopo di discutere questioni di vario tipo rientranti nelle politiche belga ed europea.

    262

    Inoltre, sebbene i verbali delle riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione successive al 26 aprile 2010 non figurino nel fascicolo di cui dispone la Corte, da una serie di elementi emersi da tale fascicolo risulta che la partecipazione del sig. Pinxten a tali riunioni è proseguita dopo tale data.

    263

    In particolare, da scambi di messaggi di posta elettronica del maggio 2012 risulta che il sig. Pinxten si preoccupava di non ricevere più inviti a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione e che gli è stato risposto che si trattava di un problema tecnico. L’interesse del sig. Pinxten per tali riunioni è altresì indicato da uno scambio di messaggi di posta elettronica del gennaio 2016, nei quali quest’ultimo si lamentava che gli inviti a dette riunioni gli pervenivano troppo tardi per potersi organizzare al fine di assistervi.

    264

    Messaggi di posta elettronica inviati nel settembre 2014 nonché nei mesi di settembre e di ottobre 2015 confermano, inoltre, la partecipazione del sig. Pinxten a talune riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione.

    265

    Successivamente, diversi messaggi di posta elettronica datati 2016 e 2017 dimostrano che gli inviti a tali riunioni continuavano ad essere trasmessi al sig. Pinxten, mentre i documenti relativi a varie missioni effettuate da quest’ultimo indicano la sua partecipazione ad almeno quattro di tali riunioni durante questi due anni.

    266

    Peraltro, nel corso della sua audizione dinanzi alla Corte dei conti e successivamente in udienza, il sig. Pinxten ha ammesso di aver partecipato regolarmente alle riunioni del consiglio «allargato» del partito politico in questione, con una media di circa otto‑dieci riunioni all’anno.

    267

    Da tali elementi risulta che il sig. Pinxten, per gran parte dei suoi due mandati alla Corte dei conti, ha esercitato un’attività politica attiva, manifestata in particolare dalla partecipazione diretta e regolare ad un organo direttivo di un partito politico nazionale.

    268

    L’argomento del sig. Pinxten secondo cui egli partecipava a tali riunioni in quanto invitato o in qualità di osservatore, allo stesso titolo dei parlamentari del partito interessato, senza essere stato eletto a tal fine né disporre di un diritto di voto, non è tale da rimettere in discussione detta valutazione.

    269

    Infatti, la regolare presenza a riunioni di direzione di un partito politico, anche senza diritto di voto, offre una reale possibilità, in particolare attraverso la partecipazione alle discussioni svolte in tale sede, di influenzare l’attività politica di tale partito. L’equivalenza tra lo status dei parlamentari del partito interessato e quello del sig. Pinxten, per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni di cui trattasi, che quest’ultimo fa valere, conferma del resto il collegamento di tale partecipazione ad un’attività politica.

    270

    Orbene, oltre al fatto che tale attività non è stata affatto dichiarata dal sig. Pinxten, si deve constatare che siffatta attività è chiaramente incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti.

    271

    Infatti, oltre al tempo necessario per recarsi e per assistere, durante i giorni lavorativi, a riunioni politiche, mentre il membro interessato è tenuto a un obbligo di disponibilità, un’attività di tal genere pregiudica l’indipendenza di quest’ultimo e, se nota, può nuocere all’immagine formatasi nel pubblico dell’imparzialità della Corte dei conti.

    272

    Siffatta attività è quindi incompatibile con gli obblighi istituiti dal diritto primario ed è altresì contraria alle norme adottate dalla Corte dei conti menzionate ai punti da 250 a 253 della presente sentenza. L’esercizio di una carica politica è, in particolare, esplicitamente vietato dai codici di condotta del 2004 e del 2012, mentre il punto 3.3 degli orientamenti deontologici menziona la necessità di evitare qualsiasi conflitto di interessi che possa verificarsi in caso di appartenenza ad un consiglio direttivo di un’organizzazione politica.

    273

    Occorre sottolineare che il mantenimento di un’attività politica da parte di un membro della Corte dei conti per gran parte della durata dei suoi mandati costituisce una violazione di particolare gravità degli obblighi più elementari derivanti dalla sua carica.

    274

    La gravità della violazione di tali obblighi è ulteriormente accentuata, nel caso di specie, dalla circostanza che il sig. Pinxten non poteva in nessun caso ignorare l’irregolarità del suo comportamento, dato che il comitato incaricato di valutare le attività esterne dei membri della Corte dei conti aveva respinto, al momento della sua entrata in carica, la sua domanda di mantenere il titolo di sindaco del comune di Overpelt (Belgio), basandosi, in particolare, su una nota del 10 maggio 2006 del servizio giuridico di tale istituzione in cui si sottolinea che i membri di quest’ultima non possono esercitare alcuna carica politica.

    275

    Di conseguenza, la prima parte della quarta censura è fondata.

    b)   Sulla seconda parte della quarta censura, vertente sull’esercizio non dichiarato e illegittimo di un’attività di gestione di una società immobiliare

    1) Argomenti delle parti

    276

    Con la seconda parte della quarta censura, la Corte dei conti sostiene che il sig. Pinxten ha creato, nel corso del 2016, una società privata, da cui ricavava profitti, destinata a gestire un vigneto in Costa d’Oro (Francia).

    277

    Tale attività non sarebbe stata né dichiarata né autorizzata dalla Corte dei conti e sarebbe, in ogni caso, incompatibile con le funzioni di membro di tale istituzione, in quanto si tratta di un’attività professionale lucrativa.

    278

    Secondo il sig. Pinxten, la società menzionata dalla Corte dei conti è una società immobiliare che non esercita un’attività commerciale e che si limita a percepire un canone di locazione per un bene riportato nella sua dichiarazione di interessi. Essa costituirebbe quindi semplicemente una forma di proprietà immobiliare del tutto trasparente.

    2) Giudizio della Corte

    279

    Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il sig. Pinxten ha effettivamente svolto la funzione di amministratore di una società immobiliare a partire dalla costituzione di tale società, nel corso del 2016, e fino al termine del suo secondo mandato.

    280

    Il sig. Pinxten e sua moglie possedevano il 97% delle quote della detta società immobiliare, mentre il restante 3% era in possesso dei loro tre figli.

    281

    Inoltre, dagli atti notarili e dai messaggi di posta elettronica prodotti dalla Corte dei conti risulta che, il 12 settembre 2016, la stessa società immobiliare ha acquistato diversi lotti che sono stati dati immediatamente in affitto rurale per la loro gestione da parte di terzi.

    282

    Orbene, si deve constatare, per quanto riguarda la compatibilità della carica così esercitata dal sig. Pinxten con le sue funzioni, che nessuno dei principi che disciplinano lo status dei membri della Corte dei conti osta al possesso, diretto o indiretto, di beni immobili o alla riscossione di redditi da locazione relativi a tali beni.

    283

    Dall’articolo 2, paragrafo 2, del codice di condotta del 2012, che assoggettava al medesimo regime dichiarativo «qualsiasi proprietà posseduta direttamente o tramite una società immobiliare», risulta inoltre che le norme interne della Corte dei conti prevedevano esplicitamente la possibilità del possesso diretto o indiretto di beni immobili da parte dei suoi membri.

    284

    Poiché non è né asserito né a fortiori dimostrato che la società immobiliare di cui trattasi abbia avviato un’attività che va al di là della gestione dei lotti agricoli menzionati al punto 281 della presente sentenza, risulta che, in quanto amministratore di tale società, il sig. Pinxten si limitava ad amministrare tali lotti che detta società non gestiva direttamente, gestione cui sarebbe stato tenuto se avesse avuto il possesso diretto di detti lotti.

    285

    In tali circostanze, e in mancanza di altri elementi idonei a dimostrare la fondatezza dell’addebito mosso al sig. Pinxten dalla Corte dei conti a tal riguardo, l’attività di amministratore di una società immobiliare familiare esercitata da quest’ultimo non sembra tale da ledere i principi di indipendenza e imparzialità, da ridurre la sua disponibilità o da procurargli redditi superiori a quelli che avrebbe potuto ottenere quale proprietario dei beni detenuti da tale società.

    286

    Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la Corte dei conti, tale attività non può essere considerata un’attività incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti.

    287

    Per quanto riguarda la questione se il sig. Pinxten si sia conformato al suo obbligo di dichiarazione di tale attività, dall’articolo 2, paragrafi 2 e 4, del codice di condotta del 2012 risulta che un membro della Corte dei conti il quale, nel corso del suo mandato, avesse acquistato tramite una società immobiliare un bene immobile che non costituiva una residenza destinata al suo uso esclusivo, era tenuto a presentare una nuova dichiarazione dei suoi interessi finanziari e degli elementi del suo patrimonio in cui veniva menzionato tale bene.

    288

    Alla luce dell’esistenza di tale obbligo dichiarativo specifico, relativo al possesso di beni immobili, e del riferimento operato in tale contesto, dal codice di condotta del 2012, alle società immobiliari, si deve ritenere che una dichiarazione di interessi finanziari e degli elementi patrimoniali di un membro della Corte dei conti in cui si menzionava il bene posseduto tramite una società immobiliare fosse sufficiente per consentire a tale membro della Corte, qualora svolgesse la funzione di amministratore di tale società, di adempiere i propri obblighi dichiarativi nei confronti di tale istituzione.

    289

    Del resto, dal momento che, da un lato, la funzione di amministratore di una società immobiliare non è di per sé incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti e che, dall’altro, un eventuale conflitto di interessi connesso a tale funzione deriverebbe per sua natura dal possesso del bene di cui trattasi e non dall’esercizio stesso di detta funzione, la dichiarazione supplementare di quest’ultima come attività esterna nell’ambito della procedura di cui al punto 254 della presente sentenza non è necessaria per consentire alla Corte di verificare che i suoi membri rispettino gli obblighi derivanti dalla loro carica.

    290

    Nel caso di specie, è pacifico che i lotti agricoli detenuti dalla società immobiliare di cui trattasi sono stati effettivamente menzionati in una nuova dichiarazione di interessi finanziari e degli elementi patrimoniali presentata dal sig. Pinxten in seguito all’acquisto di tali lotti.

    291

    Di conseguenza, la seconda parte della quarta censura deve essere respinta in quanto infondata.

    292

    Pertanto, tale censura deve essere accolta in parte.

    2.   Sulla prima censura, vertente sull’uso abusivo delle risorse della Corte dei conti per finanziare attività non connesse o incompatibili con le funzioni di membro di tale istituzione

    a)   Sulla ricevibilità della prima censura

    293

    Il sig. Pinxten ha presentato due argomenti volti a contestare la ricevibilità della prima censura, vertenti, rispettivamente, sul mancato esercizio da parte della Corte dei conti del suo potere discrezionale e su difetti formali di presentazione del ricorso nonché sull’irricevibilità della tabella presentata in allegato alla replica.

    1) Sull’esercizio da parte della Corte dei conti del suo potere discrezionale

    i) Argomenti delle parti

    294

    Il sig. Pinxten sostiene che la Corte dei conti si è limitata a fare riferimento alla relazione dell’OLAF senza analizzarla e, in particolare, senza indicare con precisione in che modo ciascuna spesa censurata sarebbe irregolare. Tale istituzione avrebbe quindi omesso di esercitare il potere discrezionale conferitole dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE. Tale carenza sarebbe aggravata dalla circostanza che la Corte dei conti chiede infine al sig. Pinxten solo il 27% circa dell’importo stabilito dall’OLAF, senza spiegare le ragioni per le quali essa, tuttavia, fa propri tutti gli addebiti mossi al sig. Pinxten nella relazione dell’OLAF.

    295

    La Corte dei conti ritiene che fosse tenuta ad analizzare la relazione dell’OLAF e a farvi riferimento. Tuttavia, essa avrebbe effettuato una propria analisi dei fatti di cui trattasi, come mostrerebbero del resto la relazione preliminare e il ricorso.

    ii) Giudizio della Corte

    296

    Dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE risulta che solo la Corte dei conti può avviare il procedimento previsto da tale disposizione.

    297

    Spetta quindi a tale istituzione valutare se gli elementi di cui essa dispone riguardo al comportamento adottato dal membro o dall’ex membro interessato di detta istituzione siano sufficienti per giustificare l’avvio di tale procedimento. L’articolo 4 del regolamento interno prevede, del resto, una procedura interna volta a consentire l’adozione di una decisione informata al riguardo da parte della stessa istituzione.

    298

    Inoltre, l’esistenza di una relazione dell’OLAF relativa al comportamento del membro o dell’ex membro interessato della Corte dei conti non può limitare il potere discrezionale di cui tale istituzione dispone al riguardo, dal momento che dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013 discende che spetta all’istituzione alla quale tale relazione è trasmessa determinare il seguito da dare a tale relazione e alle raccomandazioni che la accompagnano.

    299

    Nel caso di specie, come risulta in particolare dai punti da 188 a 214 della presente sentenza, la procedura prevista all’articolo 4 del regolamento interno è stata attuata, il che ha consentito alla Corte dei conti di decidere di proporre il presente ricorso tenendo conto di tutti gli elementi di cui essa disponeva, compresa la relazione dell’OLAF.

    300

    Ciò premesso, la circostanza che il ricorso sia ampiamente fondato sulle constatazioni effettuate nella relazione dell’OLAF non può rimettere in discussione la ricevibilità della prima censura, in quanto la Corte dei conti non è affatto tenuta a discostarsi da tali constatazioni.

    301

    Del resto, la Corte dei conti non ha riportato, nel suo ricorso, tutti gli addebiti formulati nella relazione dell’OLAF. Essa non ha infatti formulato, in particolare, censure vertenti su assenze ingiustificate del sig. Pinxten e ha inoltre respinto l’analisi dell’OLAF relativa all’irregolarità di talune missioni del sig. Pinxten.

    302

    Ne consegue che l’argomento del sig. Pinxten relativo al mancato esercizio da parte della Corte dei conti del suo potere discrezionale deve essere respinto.

    2) Sulla presentazione del ricorso e sulla ricevibilità della tabella prodotta in allegato alla replica

    i) Argomenti delle parti

    303

    Il sig. Pinxten sostiene che la Corte dei conti non ha adempiuto il suo obbligo, in quanto autorità giudiziaria, di accertare i fatti dimostrando che ciascuna delle spese censurate nell’ambito della prima censura è effettivamente irregolare.

    304

    Siffatta dimostrazione non potrebbe essere fornita mediante un rinvio di principio e automatico alla relazione dell’OLAF e ai suoi numerosi allegati, essendo tale rinvio irricevibile. Analogamente, tale istituzione non potrebbe validamente sostenere i suoi argomenti rinviando alla tabella contenuta nell’allegato C.1 della replica, tanto più che tale tabella sarebbe successiva alla sua decisione di adire la Corte.

    305

    Secondo la Corte dei conti, il ricorso è sufficientemente motivato. Esso presenterebbe quindi esempi rappresentativi degli inadempimenti addebitati al sig. Pinxten riprendendo, al contempo, ogni censura e producendo, in allegato, una tabella più dettagliata. A seguito della trasmissione, in data 4 febbraio 2019, di osservazioni del sig. Pinxten, la Corte dei conti avrebbe, inoltre, effettuato un nuovo esame di ciascuna spesa e avrebbe redatto una tabella allegata alla sua decisione dell’11 aprile 2019 di accertamento del credito e di recupero.

    ii) Giudizio della Corte

    306

    In via preliminare, occorre rilevare che l’affermazione del sig. Pinxten secondo cui la Corte dei conti non avrebbe dimostrato i fatti sui quali si fonda la prima censura deve essere valutata in sede di esame della fondatezza di tale censura, e non in sede di esame della sua ricevibilità.

    307

    Per il resto, per quanto riguarda, in primo luogo, la presentazione del ricorso, occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 120, lettera c), del suo regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente nonché i motivi e gli argomenti dedotti.

    308

    Il rispetto di tale obbligo deve consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda tale ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’atto di ricorso e le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo non equivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita oppure ometta di pronunciarsi su una censura.

    309

    Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, la Corte dei conti deve quindi presentare le censure in modo coerente e preciso, al fine di consentire al membro o all’ex membro interessato della Corte dei conti di conoscere esattamente la natura della violazione degli obblighi derivanti dalla sua carica che gli viene addebitata, condizione necessaria affinché tale membro o tale ex membro possa far valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’asserita violazione.

    310

    Se è vero che il contenuto del ricorso può, a tal fine, essere suffragato e completato, in punti specifici, con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nel ricorso stesso (v., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

    311

    Pertanto, non spetta alla Corte ricercare e individuare, negli allegati del ricorso, le censure e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato (v., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    312

    Nel caso di specie, il ricorso della Corte dei conti contiene un’esposizione generale della prima censura in cui sono presentate, in particolare, le categorie di situazioni nelle quali le risorse di tale istituzione sono state, a suo avviso, utilizzate abusivamente dal sig. Pinxten.

    313

    Tale esposizione è completata da allegati assai voluminosi ai quali il ricorso rinvia ripetutamente.

    314

    A tal riguardo, occorre certamente rilevare che le modalità dei rinvii a tali allegati operati nel ricorso sono censurabili, in quanto la Corte dei conti fonda frequentemente i propri argomenti su un rinvio non sufficientemente preciso all’allegato A.37 del ricorso, che è composto da numerosi documenti, spesso presentati in modo disordinato, e comprende varie migliaia di pagine.

    315

    Sebbene tale prassi non consenta alla Corte di disporre di un’analisi precisa e dettagliata, ciò non toglie che il ricorso consente comunque di comprendere la natura della prima censura presentata dalla Corte dei conti e gli argomenti che essa intende far valere per dimostrare l’irregolarità del comportamento del sig. Pinxten.

    316

    Pertanto, si deve ritenere che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda il presente ricorso risultino, in modo sufficiente, dal testo del ricorso e che i molteplici rinvii agli allegati del ricorso non abbiano quindi lo scopo di supplire a una carenza di quest’ultimo al riguardo.

    317

    Per quanto riguarda, più specificamente, la produzione da parte della Corte dei conti della tabella contenuta nell’allegato A.47 del ricorso, occorre rilevare che tale tabella consente a detta istituzione di suffragare e di completare il ricorso descrivendo, in modo esaustivo e preciso, le situazioni concrete in cui si sarebbero verificate le irregolarità che sono menzionate, nell’ambito della prima censura, nel ricorso.

    318

    Tale tabella consente, inoltre, di garantire una continuità con il procedimento amministrativo preliminare, nel corso del quale gli stessi riferimenti erano utilizzati, sia dalla Corte dei conti sia dal sig. Pinxten, per individuare le situazioni di cui trattasi.

    319

    Del resto, tenuto conto del gran numero di situazioni concrete oggetto della prima censura, una presentazione completa di queste ultime nel testo del ricorso era, di fatto, difficilmente concepibile.

    320

    Orbene, siffatto obbligo formale non può imporre alla Corte dei conti di rinunciare a presentare alla Corte tutti i fatti che concorrono, a suo avviso, ad accertare le violazioni, da parte del sig. Pinxten, degli obblighi derivanti dalla sua carica.

    321

    In tali circostanze, si deve ritenere che la presentazione della prima censura nell’atto introduttivo del ricorso consenta al sig. Pinxten di esercitare i suoi diritti della difesa, come ha fatto, del resto, in modo dettagliato nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, e a quest’ultima di pronunciarsi sulla fondatezza di tale censura.

    322

    Ne consegue che i difetti formali di presentazione del ricorso non consentono di ritenere che la prima censura sia, in tutto o in parte, irricevibile.

    323

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui la tabella prodotta nell’allegato C.1 della replica è irricevibile in quanto è stata redatta successivamente al ricorso e presentata in sede di replica, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 127 del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Inoltre, l’articolo 128, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che le parti possono produrre prove o offerte di prova in sede di replica a sostegno dei propri argomenti, motivando il ritardo nella presentazione dei suddetti elementi.

    324

    A tal riguardo, occorre constatare che la tabella prodotta nell’allegato C.1 della replica costituisce una nuova presentazione della tabella contenuta nell’allegato A.47 del ricorso, destinata a facilitare l’individuazione degli elementi di prova relativi a ciascuna delle situazioni considerate in tale tabella e a prendere in considerazione gli argomenti presentati dal sig. Pinxten nel suo controricorso.

    325

    Poiché non è dimostrato che la tabella prodotta nell’allegato C.1 della replica contenga censure nuove o che essa rinvii a prove che non erano state presentate in allegato al ricorso, non si può ritenere, ai sensi degli articoli 127 o 128 del regolamento di procedura, che essa sia, in tutto o in parte, irricevibile.

    b)   Sulla fondatezza della prima censura

    1) Argomenti delle parti

    326

    Con la sua prima censura, la Corte dei conti sostiene che, utilizzando abusivamente le risorse di tale istituzione, il sig. Pinxten è venuto meno ai suoi obblighi di condotta disinteressata, indipendenza, imparzialità, impegno, onestà, responsabilità, condotta esemplare e trasparenza.

    327

    In primo luogo, la Corte dei conti contesta al sig. Pinxten di aver chiesto il rimborso di spese di missione e il pagamento di indennità giornaliere per attività non connesse alle sue funzioni.

    328

    La Corte dei conti sottolinea, a tal riguardo, che dall’articolo 7 del regolamento n. 2290/77 e dalla decisione n. 1‑2003 risultava che tale rimborso e tale pagamento potevano essere effettuati solo per compiti assegnati a un membro dall’istituzione e riguardanti l’esercizio delle sue funzioni.

    329

    Orbene, il sig. Pinxten avrebbe chiesto, anzitutto, il rimborso di spese di missione e il pagamento di indennità giornaliere per attività di divertimento, vale a dire attività ricreative, come un soggiorno nella località di montagna di Crans‑Montana (Svizzera), attività di svago, in particolare battute di caccia, viaggi turistici, come un viaggio a Cuba, o ancora ricevimenti e matrimoni dei suoi amici.

    330

    Il sig. Pinxten avrebbe poi chiesto rimborsi e pagamenti per attività concernenti i suoi interessi patrimoniali, in particolare in relazione all’acquisto di un vigneto.

    331

    Inoltre, il sig. Pinxten avrebbe effettuato missioni per attività incompatibili con le sue funzioni, quali attività nell’ambito del partito politico in questione, la cui veridicità sarebbe dimostrata sia dalla frequenza degli incontri con i membri di tale partito sia dagli elementi raccolti dall’OLAF.

    332

    Infine, il sig. Pinxten avrebbe dichiarato «missioni senza indennità» per attività che egli riconosce come non connesse alle sue funzioni, al fine di assicurarsi che il chilometraggio dell’automobile di servizio destinata alle sue missioni non fosse contabilizzato nel massimale annuo dei 15000 km il cui superamento era posto a suo carico.

    333

    Sebbene il sig. Pinxten giustifichi numerose missioni con il ricevimento di un invito formale, tale giustificazione non può essere accolta, dal momento che, da un lato, tale carattere formale, in particolare il fatto che un invito si riferisca alla qualità di membro della Corte dei conti del suo destinatario, potrebbe essere un segno di cortesia che non dimostra un nesso con le sue funzioni di membro della Corte dei conti e, dall’altro, sarebbe dimostrato che, in taluni casi, l’invito in questione era stato chiesto dal sig. Pinxten. Analogamente, la posizione o il titolo delle persone incontrate in occasione di una missione non costituirebbero un valido motivo, in quanto non sarebbero sufficienti a dimostrare il carattere ufficiale dell’evento. Il presidente della Corte dei conti sarebbe del resto incaricato di garantire la rappresentanza esterna di tale istituzione, con l’assistenza, a partire dal 2016, dei membri incaricati delle relazioni istituzionali e del controllo di qualità dell’audit.

    334

    In secondo luogo, la Corte dei conti afferma che il sig. Pinxten ha indicato, nei rendiconti trimestrali delle sue spese di rappresentanza e per ricevimenti, alcune spese che avevano carattere privato o che erano incompatibili con le sue funzioni.

    335

    Orbene, dall’articolo 2 della decisione n. 7‑2004 risulterebbe che il rimborso delle spese di rappresentanza era limitato alle spese che i membri della Corte dei conti sostenevano in tale qualità e che agli amici o alle relazioni personali dovevano essere rivolti inviti privati.

    336

    La Corte dei conti sottolinea, in particolare, che il sig. Pinxten ha organizzato una serie di cene nella sua residenza il cui collegamento con le sue funzioni di membro di tale istituzione non è dimostrato e che, alla luce del contenuto di una lettera datata 28 aprile 2015 e inviata al primo ministro del Regno del Belgio per invitarlo a tale cena (in prosieguo: la «lettera del 28 aprile 2015»), devono essere considerate come aventi l’obiettivo concreto di riunire alcuni amici del sig. Pinxten.

    337

    In terzo luogo, il sig. Pinxten avrebbe utilizzato la sua automobile di servizio e avrebbe fatto ricorso ai servizi di autisti della Corte dei conti per attività non connesse o incompatibili con le sue funzioni, anche in casi in cui non era in missione.

    338

    Orbene, dagli articoli 1 e 4 della decisione n. 33‑2004 risulterebbe che la Corte dei conti doveva farsi carico delle spese causate dall’uso dell’automobile di servizio solo nell’esercizio delle funzioni dei membri di tale istituzione. Ciò si sarebbe verificato, in forza di tali disposizioni, quando gli spostamenti in questione erano oggetto di un ordine di missione o, entro un limite di 15000 km all’anno, per taluni spostamenti specifici considerati connessi all’esercizio delle funzioni. Inoltre, i membri della Corte dei conti avrebbero potuto ricorrere ai servizi di un autista soltanto per i loro spostamenti nell’esercizio delle funzioni.

    339

    Lo stato di salute del sig. Pinxten non sarebbe stato tale da giustificare il ricorso agli autisti della Corte dei conti per spostamenti privati. Del resto, il certificato medico che attestava la controindicazione della guida su lunghe distanze sarebbe stato redatto solo il 31 ottobre 2016.

    340

    Secondo la Corte dei conti, le disposizioni regolamentari applicabili per tutto il periodo controverso sarebbero state chiare, precise, prevedibili e perfettamente note al sig. Pinxten. Esse avrebbero costantemente escluso qualsiasi pagamento relativo ad attività private o ad attività incompatibili con la qualità di membro della Corte dei conti. In tale contesto, il sig. Pinxten non può far ricadere la responsabilità delle sue violazioni sulla Corte dei conti, che avrebbe disposto di meccanismi di controllo interni adeguati.

    341

    Nel caso di specie non potrebbe ravvisarsi alcuna violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dal momento che il silenzio dell’amministrazione o pagamenti indebiti non dovrebbero essere considerati assicurazioni precise, incondizionate e concordanti.

    342

    In ogni caso, una prassi irregolare non può creare un legittimo affidamento. Orbene, la convalida, da parte del presidente della Corte dei conti, degli ordini di missione emessi dal sig. Pinxten sarebbe stata fondata su informazioni che non consentivano di comprendere che questi ultimi non riguardavano compiti relativi all’esercizio delle sue funzioni. Il consenso di tale presidente sarebbe stato quindi viziato dalle omissioni volontarie o dal dolo del sig. Pinxten.

    343

    Il sig. Pinxten chiede il rigetto della prima censura.

    344

    Egli fa valere, in primo luogo, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

    345

    Egli sostiene, al riguardo, che le norme applicabili, fino al 2018, in seno alla Corte dei conti non definivano le nozioni di «missione», di «esercizio delle funzioni» o di «interesse della Corte dei conti». L’unico testo utile a tale data sarebbe stato costituito dalle osservazioni sull’articolo 4 della decisione n. 33‑2004, le quali dimostrerebbero che l’esercizio delle funzioni deve essere inteso in senso ampio.

    346

    Inoltre, il sig. Pinxten avrebbe sistematicamente comunicato al presidente della Corte dei conti le informazioni richieste dalla decisione n. 1-2003. Egli l’avrebbe inoltre informato del suo ricorso a un autista per motivi di salute, concretizzatosi nella dichiarazione di «missioni senza indennità». Egli avrebbe, per giunta, risposto a tutti i quesiti che potevano essergli posti dai servizi della Corte dei conti. Alla luce della prassi trasparente che avrebbe così seguito, egli non può essere considerato responsabile delle carenze nel controllo di tali servizi che non gli hanno consentito di rilevare eventuali errori.

    347

    In tale contesto, il sig. Pinxten avrebbe ricevuto, attraverso le autorizzazioni concesse e la prassi della Corte dei conti, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti affidabili, per oltre dieci anni, tali da generare la legittima aspettativa che i pagamenti effettuati fossero regolari. Il ricorso della Corte dei conti violerebbe quindi il principio di tutela del legittimo affidamento.

    348

    In secondo luogo, le valutazioni effettuate dalla Corte dei conti nell’ambito della sua prima censura sarebbero viziate da una serie di errori manifesti.

    349

    La Corte dei conti avrebbe infatti rimesso in discussione, a seguito dell’OLAF, lo scopo di numerose missioni e si sarebbe basata su ciò che essa considera l’«obiettivo concreto» di tali missioni, senza fornire spiegazioni riguardo ai documenti che giustificavano il suo approccio.

    350

    Il sig. Pinxten fa valere, in particolare, di non aver mai esercitato alcuna attività politica durante i suoi mandati di membro della Corte dei conti. Egli avrebbe incontrato alcuni membri del partito politico in questione in quanto membro della Corte dei conti e al fine, in particolare, di assicurare la promozione dei lavori di tale istituzione. Analogamente, le missioni svolte in seno alla SBNL‑V avrebbero contribuito a far conoscere i lavori della Corte dei conti alle parti interessate.

    351

    Per quanto riguarda le battute di caccia, il sig. Pinxten dichiara che le sue missioni al castello di Chambord (Francia) si collocavano nell’ambito di giornate europee che riunivano personalità europee di primo piano. Più in generale, la circostanza che una riunione ufficiale sia accompagnata da elementi più informali non può rimettere in discussione il suo collegamento con le funzioni di membro della Corte dei conti.

    352

    La missione a Crans‑Montana sarebbe stata autorizzata dal presidente della Corte dei conti senza richiedere alcuna informazione supplementare. Essa avrebbe consentito al sig. Pinxten di partecipare al «Forum di Crans‑Montana», il cui scopo sarebbe quello di riunire personalità di primo piano per discussioni di carattere generale. Del resto, il convenuto avrebbe appreso dell’esistenza di tale forum dal presidente della Corte dei conti.

    353

    Il viaggio a Cuba sarebbe stato altresì giustificato, con il consenso del presidente della Corte dei conti, dalla volontà di incontrare operatori locali, sapendo che la natura del regime cubano avrebbe imposto di prendere contatti una volta sul posto. L’organizzazione del viaggio sarebbe stata inoltre complicata dalla mancanza di cooperazione da parte della delegazione dell’Unione a Cuba.

    354

    Le visite mediche, per le quali non avrebbe percepito alcuna indennità, si riferirebbero ai casi, previsti dall’articolo 4 della decisione n. 33‑2004, nei quali è autorizzato il ricorso a un autista.

    355

    Inoltre, il sig. Pinxten fornisce precisazioni dettagliate riguardo a una serie di missioni il cui scopo sarebbe stato descritto in modo errato nel ricorso o riguardo alle quali la Corte dei conti avrebbe formulato affermazioni di fatto inesatte.

    356

    Quanto alle spese di rappresentanza e per ricevimenti, il sig. Pinxten sottolinea, basandosi sulla decisione n. 7‑2004 e su comunicazioni della Corte dei conti, che era nell’interesse di tale istituzione che i suoi membri avessero contatti con operatori di primo piano. Nessuna norma avrebbe vietato che attività di rappresentanza fossero dirette verso persone già note, poiché solo gli amici personali e i familiari devono essere invitati privatamente.

    357

    Egli si oppone, a tal riguardo, all’orientamento propugnato dalla Corte dei conti secondo cui le attività di rappresentanza spettavano unicamente al suo presidente. Tale approccio non corrisponderebbe alla prassi di tale istituzione o ai suoi obiettivi strategici e non sarebbe coerente con il fatto che i suoi membri sono autorizzati a sostenere spese di rappresentanza.

    358

    Le missioni ordinate agli autisti dal sig. Pinxten sarebbero connesse alle missioni di quest’ultimo o sarebbero giustificate dall’articolo 4 della decisione n. 33‑2004 e dall’articolo 4 della decisione n. 19‑2009. L’amministrazione della Corte dei conti sarebbe stata del resto perfettamente informata delle attività degli autisti interessati.

    2) Giudizio della Corte

    359

    In via preliminare, occorre rilevare che la prima censura verte su varie centinaia di addebiti distinti relativi ad altrettante situazioni di fatto in cui le risorse della Corte dei conti, secondo quest’ultima, sono state impegnate in modo abusivo su richiesta del sig. Pinxten.

    360

    In tali circostanze, al fine di consentire un’analisi completa di tali addebiti in modo comprensibile alle parti, questi saranno individuati facendo riferimento alla numerazione stabilita dalla Corte dei conti, a fini di recupero, proposta nella tabella contenuta nell’allegato A.47 del ricorso e ripresa nella tabella contenuta nell’allegato C.1 della replica.

    361

    Occorre ricordare, a tal riguardo, che spetta alla Corte pronunciarsi sulla prima censura, in base agli elementi di prova messi a sua disposizione e alla luce dei criteri stabiliti dall’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, al fine di determinare se le asserite irregolarità possano essere qualificate come violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti ai sensi di tale disposizione.

    362

    Pertanto, benché la Corte dei conti, l’11 aprile 2019, abbia adottato nei confronti del sig. Pinxten una decisione di accertamento del credito e di recupero relativa alle asserite irregolarità oggetto della prima censura, la posizione adottata dalla Corte, nell’ambito del presente procedimento, su tale censura non verte sulla determinazione di somme di cui il sig. Pinxten sarebbe eventualmente debitore e non pregiudica quindi la valutazione che dovrà essere effettuata su tale decisione nell’ambito del ricorso di annullamento avverso quest’ultima, proposto dal sig. Pinxten dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

    363

    Prima di esaminare in successione gli addebiti della Corte dei conti relativi, in primo luogo, alle spese di missione e alle indennità giornaliere, in secondo luogo, alle spese di rappresentanza e per ricevimenti nonché, in terzo luogo, all’utilizzo dell’automobile di servizio e al ricorso al servizio di un autista, occorre esaminare l’argomento del sig. Pinxten secondo cui la prima censura viola il principio di tutela del legittimo affidamento.

    i) Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

    364

    Occorre sottolineare che, anche se il sig. Pinxten si avvale formalmente tanto del principio della certezza del diritto quanto del principio di tutela del legittimo affidamento, il suo argomento si riferisce in realtà esclusivamente al secondo di tali principi, come conferma del resto la riformulazione di tale argomento contenuto nella controreplica.

    365

    Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione (sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 144 e giurisprudenza ivi citata).

    366

    L’applicabilità di tale principio deve essere esclusa, anzitutto, per quanto riguarda le risorse impegnate dalla Corte dei conti a titolo di spese di rappresentanza e per ricevimenti nonché di utilizzo dell’automobile di servizio e di ricorso al servizio di un autista.

    367

    Da un lato, conformemente alla giurisprudenza della Corte, pagamenti come quelli effettuati a titolo di spese di rappresentanza e per ricevimenti non possono, in mancanza di qualsiasi altro elemento pertinente e anche quando sia trascorso un lungo periodo tra tali pagamenti e la messa in discussione della loro regolarità, far sorgere, nei confronti del loro beneficiario, un legittimo affidamento sul fatto che detti pagamenti non potevano più essere rimessi in discussione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 79).

    368

    Orbene, la prassi della Corte dei conti consistente nel procedere al rimborso di spese di rappresentanza e per ricevimenti, sulla base degli elementi forniti dal sig. Pinxten, senza chiedere ulteriori informazioni e senza contestare la fondatezza delle sue domande di rimborso, non può essere sufficiente a dimostrare che tale istituzione ha fornito a quest’ultimo assicurazioni precise, incondizionate e concordanti quanto alla regolarità di tali domande.

    369

    D’altro lato, l’utilizzo, da parte del sig. Pinxten, della sua automobile di servizio o il ricorso al servizio di un autista non è stato oggetto di alcuna decisione esplicita della Corte dei conti e dinanzi alla Corte non è stata menzionata alcun’altra forma di presa di posizione specifica della Corte dei conti quanto alla prassi che il sig. Pinxten doveva seguire al riguardo.

    370

    Pertanto, anche supponendo che la Corte dei conti abbia lasciato perdurare in materia, come sostiene il sig. Pinxten, prassi di cui essa non poteva ignorare l’esistenza, tale circostanza non può essere, in ogni caso, sufficiente a dimostrare che tale istituzione ha fornito a quest’ultimo assicurazioni precise, incondizionate e concordanti al riguardo.

    371

    Per contro, gli ordini di missione emessi espressamente, su richiesta del sig. Pinxten, dal presidente della Corte dei conti costituiscono assicurazioni sufficienti, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 365 della presente sentenza, affinché quest’ultimo potesse fondare, in linea di principio, un legittimo affidamento sulla regolarità delle missioni di cui trattasi.

    372

    Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un singolo non può far valere un legittimo affidamento sul mantenimento di una situazione che consente la frode (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Santogal M‑Comércio e Reparação de Automóveis, C‑26/16, EU:C:2017:453, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

    373

    Inoltre, alla luce dell’obbligo incombente ai membri della Corte dei conti, come risulta dal punto 241 della presente sentenza, di osservare scrupolosamente gli obblighi di dichiarazione previsti dalle norme adottate dalla Corte dei conti al fine di garantire un’informazione completa di tale istituzione riguardo alle domande dirette a impegnare le risorse di detta istituzione, un ordine di missione emesso sulla base di una domanda che ometta informazioni essenziali per consentire al presidente della stessa istituzione di valutare la regolarità della missione di cui trattasi non può, anche in mancanza di frode, fondare il legittimo affidamento del membro interessato su tale irregolarità.

    374

    Infine, il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un soggetto che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente (sentenze del 16 maggio 1991, Commissione/Paesi Bassi, C‑96/89, EU:C:1991:213, punto 30 nonché del 14 luglio 2005, ThyssenKrupp/Commissione, C‑65/02 P e C‑73/02 P, EU:C:2005:454, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    375

    Ne consegue, in primo luogo, che il sig. Pinxten non può far valere un legittimo affidamento fondato su ordini di missione ottenuti in modo fraudolento o, anche in mancanza di intento fraudolento accertato, su ordini di missione emessi dal presidente della Corte dei conti sulla base di una domanda che ometta informazioni essenziali per consentire a quest’ultimo di valutare la regolarità della missione di cui trattasi.

    376

    Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Corte dei conti, non si può ritenere che le autorizzazioni concesse al sig. Pinxten, che sono rimesse in discussione nell’ambito della prima censura, siano state sistematicamente concesse sulla base di tali informazioni. Al contrario, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che numerose domande di autorizzazione di missioni descrivevano in modo chiaro e trasparente uno scopo che la Corte dei conti considera ormai irregolare in quanto tale.

    377

    In secondo luogo, nel caso in cui un ordine di missione emesso dal presidente della Corte dei conti, su richiesta del sig. Pinxten, sia manifestamente irregolare, senza tuttavia essere stato ottenuto in modo fraudolento o sulla base di una domanda contenente informazioni incomplete, il principio di tutela del legittimo affidamento non può escludere la possibilità, per la Corte, di constatare che il sig. Pinxten, chiedendo tale autorizzazione, e poi facendola valere per ottenere un pagamento, ha violato gli obblighi derivanti dalla sua carica.

    378

    Siffatto approccio deriva del resto dall’obbligo dei membri della Corte dei conti, ricordato al punto 239 della presente sentenza, di ispirare al massimo rigore il loro comportamento.

    379

    Infatti, quando l’irregolarità di una missione risulta manifestamente, essa non poteva essere stata ragionevolmente ignorata dal sig. Pinxten. Quest’ultimo non poteva, in tali circostanze, chiedere un’autorizzazione o avvalersene senza cercare, di fatto, di approfittare di una tolleranza esistente per prassi irregolari o carenze nel controllo esercitato in seno alla Corte dei conti.

    380

    Per contro, alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte dei conti, ai fini del presente procedimento, non può validamente contestare al sig. Pinxten di aver beneficiato del pagamento di spese di missione o di indennità giornaliere in forza di una missione autorizzata dal presidente della Corte dei conti, sulla base di una domanda che non presentava un carattere fraudolento e che non ometteva informazioni essenziali, e la cui irregolarità non risulta manifesta.

    381

    In tali circostanze, la questione se gli ordini di missione emessi, su richiesta del sig. Pinxten, dal presidente della Corte dei conti fossero tali da fondare un legittimo affidamento dell’interessato sulla regolarità delle missioni di cui trattasi deve costituire l’oggetto di una valutazione caso per caso, fondata, in particolare, sul confronto tra il motivo annunciato nella domanda di autorizzazione e l’obiettivo concreto della missione, quale risulta dalle prove presentate alla Corte. Tale valutazione si confonde con l’esame nel merito della prima censura fatta valere dalla Corte dei conti.

    382

    Peraltro, sebbene il sig. Pinxten faccia valere anche l’imprecisione delle norme applicabili ai membri della Corte dei conti, tale argomento non può giustificare il rigetto della prima censura nel suo insieme.

    383

    Certamente, si deve constatare che le norme applicabili alle situazioni oggetto della prima censura sono caratterizzate da una certa indeterminatezza relativa, in particolare, alla mancanza di precisione quanto alle situazioni in cui una missione può essere autorizzata, ai documenti che devono essere forniti a sostegno di una domanda di autorizzazione di missione oppure alle condizioni alle quali un invito rivolto a terzi può essere collegato alla qualità di membro della Corte dei conti, in particolare per quanto riguarda i motivi di rappresentanza ammissibili e gli elementi che devono essere prodotti per giustificare l’effettività del motivo invocato.

    384

    Tale indeterminatezza implica che gli organi competenti della Corte dei conti disponevano di un ampio margine di discrezionalità per stabilire se il pagamento di spese di missione, di indennità giornaliere o di spese di rappresentanza e per ricevimenti fosse giustificato.

    385

    La Corte dovrà quindi tener conto, caso per caso, nel valutare la regolarità del comportamento del sig. Pinxten o, a fortiori, il carattere manifestamente irregolare di tale comportamento, di tale margine di discrezionalità.

    386

    Per contro, l’indeterminatezza relativa delle norme pertinenti non può essere sufficiente a dimostrare, in generale, che le affermazioni della Corte dei conti relative all’uso abusivo delle sue risorse da parte del sig. Pinxten sono infondate.

    ii) Sulle spese di missione e sulle indennità giornaliere

    387

    All’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso, il regime delle spese di missione e delle indennità giornaliere era previsto, nell’ambito stabilito agli articoli da 285 a 287 TFUE, dall’articolo 7 del regolamento n. 2290/77, che prevedeva il rimborso di tali spese e il pagamento di tali indennità quando il membro interessato della Corte dei conti era chiamato, nell’esercizio delle sue funzioni, a spostarsi fuori dal luogo di lavoro di tale istituzione.

    388

    Per quanto riguarda le funzioni cui sono tenuti i membri della Corte dei conti, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 285 TFUE, il compito principale di tale istituzione consiste nell’assicurare il controllo dei conti dell’Unione. A tal fine, essa è chiamata, conformemente all’articolo 287, paragrafi 1 e 2, TFUE, a controllare la legittimità e la regolarità della totalità delle entrate e delle spese dell’Unione e ad accertare una sana gestione finanziaria.

    389

    Il regime applicabile alle spese di missione e alle indennità giornaliere era precisato dalla decisione n. 1‑2003.

    390

    L’articolo 1 di tale decisione stabiliva, da un lato, che gli ordini di missione dovevano essere richiesti il più presto possibile e, dall’altro, che l’ordinatore competente per le spese di missione dei membri era il presidente di tale istituzione.

    391

    L’articolo 3 di detta decisione autorizzava gli spostamenti con l’automobile di servizio nell’ambito di una missione, mentre gli articoli 5 e 6 della medesima decisione prevedevano, rispettivamente, il rimborso delle spese di missione e il pagamento di indennità giornaliere.

    392

    Pertanto, una domanda di rimborso di spese di missione o di pagamento di indennità giornaliere deve essere considerata irregolare se è dimostrato che l’attività effettivamente svolta in forza dell’ordine di missione di cui trattasi non può essere collegata all’esercizio delle funzioni del sig. Pinxten. Alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 371 a 381 della presente sentenza, tale irregolarità potrà essere presa in considerazione ai fini del presente causa o quando l’ordine di missione sia stato ottenuto in modo fraudolento o sulla base di una domanda che ometta un’informazione essenziale, o quando la mancanza di un nesso tra tale attività e tali funzioni presenti un carattere manifesto.

    393

    Prima di valutare in dettaglio la regolarità di ciascuna delle missioni oggetto della prima censura, occorre ancora esaminare l’argomento della Corte dei conti secondo cui il sig. Pinxten avrebbe riconosciuto, nel corso della sua audizione da parte dell’OLAF, che tutte le missioni presentate esplicitamente, nelle domande di ordine di missione, come «missioni senza indennità» erano prive di qualsiasi connessione con le sue funzioni.

    394

    Dal verbale di tale audizione risulta che il sig. Pinxten si è limitato a dichiarare che egli ricorreva a siffatta presentazione di tali domande, a fini di trasparenza, quando una missione «aveva un obiettivo legato alla [sua] funzione ma anche un aspetto privato» o quando nutriva «dubbi sull’opportunità» della missione in base all’oggetto e all’importanza dell’attività in questione.

    395

    Poiché tale posizione è stata ribadita dinanzi alla Corte, occorre esaminare le missioni presentate esplicitamente dal sig. Pinxten come «missioni senza indennità» allo stesso modo delle altre missioni oggetto della prima censura.

    – Sul soggiorno a Crans‑Montana

    396

    È pacifico che il sig. Pinxten ha risieduto nella località di montagna di Crans‑Montana, con la moglie, dal 22 al 25 agosto 2013, al fine di partecipare alle sessioni estive del «Forum di Crans‑Montana», nell’ambito della missione di cui alla riga n. 252.

    397

    Tale missione ha giustificato il rimborso di spese di iscrizione e di albergo nonché il pagamento di indennità giornaliere, mentre le spese di soggiorno della moglie del sig. Pinxten non sono state pagate dalla Corte dei conti.

    398

    La domanda di autorizzazione di detta missione indicava che quest’ultima era finalizzata alla partecipazione alle sessioni estive del «Forum di Crans‑Montana», un’organizzazione non governativa svizzera. Tale domanda era accompagnata da una breve nota interna, firmata dal sig. Pinxten, in cui si precisava che tali sessioni costituivano un’occasione per discutere questioni attuali di politica internazionale con dirigenti provenienti da tutto il mondo. L’ordine di missione è stato emesso in base a tali elementi, senza chiedere informazioni supplementari relative, ad esempio, al programma di tale evento.

    399

    A tal riguardo, occorre certamente rilevare che la circostanza che una missione consenta la partecipazione di un membro della Corte dei conti ad un evento che comprende, in via accessoria, un’attività che può rientrare nel turismo o nel tempo libero non implica necessariamente che tale missione sia priva di collegamenti con le funzioni di tale membro qualora tale evento sia nondimeno principalmente incentrato su attività di ordine professionale.

    400

    Tuttavia, l’evento in questione era descritto dai suoi organizzatori, in un prospetto prodotto dalla Corte dei conti, come interamente dedicato ai contatti, all’amicizia, a piacevoli escursioni e a incontri informali. Tale descrizione è confermata dal programma dettagliato di tale evento, che comprende unicamente attività ricreative, in particolare escursioni e una serata animata.

    401

    Un messaggio di posta elettronica degli organizzatori di detto evento, datato 29 maggio 2013, indica altresì che le sessioni estive del «Forum di Crans‑Montana» presentano un carattere informale che le distinguono dalle altre sessioni di tale forum.

    402

    Inoltre, sebbene il sig. Pinxten sostenga dinanzi alla Corte che tali sessioni estive presentavano una vera e propria dimensione professionale, quest’ultimo non produce elementi di prova che consentano di suffragare tale affermazione.

    403

    Pertanto, il solo fatto che la partecipazione a dette sessioni possa eventualmente favorire incontri e scambi con responsabili internazionali, circostanza che del resto non è stata dimostrata, non è tale da provare l’esistenza di un collegamento effettivo tra la missione di cui trattasi e le funzioni del sig. Pinxten.

    404

    Tale missione deve essere pertanto considerata manifestamente irregolare.

    405

    Ciò premesso, la circostanza che il presidente della Corte dei conti abbia trasmesso ai membri di tale istituzione informazioni relative al «Forum di Crans‑Montana», circostanza che tale istituzione non contesta, è irrilevante, dal momento che essa può tutt’al più indicare che detta missione è stata autorizzata da tale istituzione con piena cognizione di causa, il che non può essere sufficiente, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 374 della presente sentenza, per fondare un legittimo affidamento del sig. Pinxten idoneo a contestare la presa in considerazione della sua irregolarità manifesta ai fini del presente procedimento.

    – Sul soggiorno a Cuba

    406

    È pacifico che il sig. Pinxten ha soggiornato a Cuba, con la moglie, dal 30 marzo al 14 aprile 2015, il che ha giustificato, nell’ambito della missione di cui alla riga n. 343, il rimborso, in particolare, delle spese di trasporto e di alloggio nonché il pagamento di indennità giornaliere, mentre le spese di soggiorno della moglie del sig. Pinxten non sono state pagate dalla Corte dei conti.

    407

    Tale missione è stata autorizzata dalla Corte dei conti a seguito della trasmissione, da parte del sig. Pinxten, di informazioni supplementari richieste dal presidente di tale istituzione, da cui risultava che l’obiettivo di detta missione era quello di raccogliere informazioni sulle relazioni tra l’Unione e Cuba, attraverso contatti con la società civile locale e visite a progetti finanziati dall’Unione.

    408

    Occorre stabilire se gli elementi di prova di cui dispone la Corte consentano di dimostrare la fondatezza dell’affermazione della Corte dei conti secondo cui il soggiorno del sig. Pinxten a Cuba è stato effettuato a fini essenzialmente privati.

    409

    A tal riguardo, da un programma predisposto dall’ufficio del sig. Pinxten e acquisito dall’OLAF risulta che il soggiorno di cui trattasi era dedicato, in modo pressoché esclusivo, ad attività turistiche.

    410

    Gli unici elementi di tale programma che potrebbero essere eventualmente collegati alle funzioni esercitate dal sig. Pinxten erano costituiti da un incontro con l’ambasciatore dell’Unione a Cuba, il 31 marzo 2015, un pranzo con tale ambasciatore in presenza del responsabile del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) e dell’ambasciatore del Regno del Belgio a Cuba, il 2 aprile 2015, nonché un incontro con quest’ultimo ambasciatore, il 3 aprile 2015.

    411

    Le informazioni fornite all’OLAF dall’ambasciatore dell’Unione a Cuba indicano tuttavia che il pranzo del 2 aprile 2015 era stato organizzato per pura cortesia e che non si trattava di un pranzo di lavoro. Tale ambasciatore ha altresì precisato che il soggiorno del sig. Pinxten non poteva essere, in ogni caso, considerato di natura professionale, in quanto non è possibile effettuare siffatto soggiorno a Cuba muniti di un visto turistico.

    412

    Quest’ultimo elemento è stato confermato all’OLAF da un altro membro della delegazione dell’Unione a Cuba, il quale ha inoltre precisato che il sig. Pinxten non aveva tenuto conto di avvertimenti ricevuti quanto alle date inappropriate del suo soggiorno e che le discussioni con quest’ultimo erano prive di qualsiasi carattere tecnico.

    413

    Orbene, si deve constatare che il sig. Pinxten non ha contestato utilmente le prove presentate dalla Corte dei conti al fine di dimostrare che il suo soggiorno a Cuba era dedicato, in modo pressoché esclusivo, ad attività turistiche o, a fortiori, non ha presentato alla Corte altri documenti che potessero suffragare la sua posizione, secondo cui il suo soggiorno a Cuba aveva effettivamente uno scopo collegato alle sue funzioni.

    414

    In particolare, sebbene si riferisca alla qualità dei diversi responsabili con i quali ha potuto avere scambi nel corso di tale soggiorno, risulta che tali persone sono state incontrate, per la maggior parte, durante il pranzo presso l’ambasciata dell’Unione a Cuba, il quale, come risulta dal punto 411 della presente sentenza, non presentava il carattere di un pranzo di lavoro.

    415

    L’attendibilità delle informazioni fornite sul punto dal sig. Pinxten è del resto tanto più ridotta in quanto, tra i responsabili citati, figura un «uomo d’affari» che è, in realtà, il proprietario dell’alloggio preso in locazione dal sig. Pinxten durante il suo soggiorno.

    416

    Per quanto riguarda la circostanza, invocata dal sig. Pinxten in una nota consegnata dopo la sua missione al presidente della Corte dei conti, secondo la quale talune visite hanno dovuto essere annullate all’ultimo minuto, detta affermazione non è tale da spiegare la mancanza di una dimensione professionale effettiva del suo soggiorno a Cuba.

    417

    Da un lato, dagli elementi del fascicolo relativi alla preparazione di tale soggiorno risulta che quest’ultimo era originariamente previsto come un soggiorno puramente turistico.

    418

    Occorre in particolare menzionare, a tal riguardo, alcuni messaggi di posta elettronica inviati, il 28 e il 29 gennaio 2015, dall’assistente del sig. Pinxten all’ambasciatore dell’Unione a Cuba, nei quali quest’ultima precisa che il sig. Pinxten intende acquisire informazioni per un viaggio privato in tale paese che non ha mai visitato, senza menzionare in alcun modo una qualsivoglia finalità professionale del soggiorno previsto.

    419

    D’altro lato, le iniziative intraprese prima del viaggio a Cuba per organizzare attività eventualmente connesse alle funzioni del sig. Pinxten in seno alla Corte dei conti non sono tali da rimettere in discussione il carattere privato del suo soggiorno in tale paese.

    420

    In particolare, risulta che tali iniziative sono state compiute assai tardivamente, il che è difficilmente compatibile con l’organizzazione di una missione di studio in un paese terzo, come Cuba, in cui l’interessato intendeva recarsi per la prima volta. Risulta quindi dai messaggi di posta elettronica di cui dispone la Corte che il PNUS è stato contattato solo il 18 marzo 2015 e che nessun programma ufficiale era fissato il 19 marzo 2015, ossia meno di due settimane prima della partenza del sig. Pinxten per Cuba.

    421

    Inoltre, sia gli ambasciatori dell’Unione e del Regno del Belgio a Cuba sia gli agenti del PNUS in tale paese avevano chiaramente segnalato al sig. Pinxten, in messaggi di posta elettronica prodotti dalla Corte dei conti, che era difficile prevedere di combinare attività di tipo sia professionale che turistico in detto paese, che qualsiasi visita ufficiale doveva essere previamente notificata alle autorità cubane e realizzata con un visto appropriato e che era molto improbabile poter incontrare responsabili cubani in un contesto informale.

    422

    Il sig. Pinxten non può quindi validamente sostenere che egli ignorava, al momento della partenza per Cuba, che il suo soggiorno in tale paese terzo non poteva effettivamente consentire la realizzazione di attività connesse alle sue funzioni di membro della Corte dei conti.

    423

    Alla luce di tutti questi elementi, sebbene la mancanza di un controllo supplementare ex ante ed ex post per una missione che impegna fondi ingenti meriti di essere rilevata, resta il fatto che gli elementi forniti alla Corte dei conti prima e dopo la missione di cui alla riga n. 343 erano ampiamente fuorvianti, quanto all’obiettivo concreto del soggiorno del sig. Pinxten a Cuba, e che tale missione deve essere considerata irregolare, in quanto tale soggiorno era privo collegamenti con le funzioni del sig. Pinxten.

    424

    Ne consegue che si deve ritenere irregolare anche la missione menzionata alla riga n. 341, che aveva lo scopo dell’incontro di diverse personalità al fine di preparare il soggiorno a Cuba.

    – Sulle relazioni intrattenute con responsabili e movimenti politici

    425

    Numerose missioni del sig. Pinxten che hanno comportato il rimborso di spese di missione o il pagamento di indennità giornaliere, denunciate dalla Corte dei conti come irregolari nell’ambito della prima censura, si riferivano ad incontri con responsabili politici.

    426

    Al fine di statuire su tali missioni, è necessario stabilire se tali incontri potessero, in linea di principio, costituire oggetto di missioni dei membri della Corte dei conti.

    427

    A tal riguardo, come risulta dal punto 387 della presente sentenza, la normativa dell’Unione applicabile all’epoca dei fatti oggetto del presente ricorso prevedeva che le missioni dei membri della Corte dei conti dovessero riferirsi a spostamenti «nell’esercizio delle funzioni» di tali membri.

    428

    Orbene, si deve ritenere che, come sostiene il sig. Pinxten, l’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti possa comprendere attività protocollari, dirette in particolare a far conoscere e a promuovere i lavori di quest’ultima nonché a intrattenere, nell’interesse dell’istituzione, relazioni con responsabili di primo piano.

    429

    Siffatte attività protocollari possono riguardare più frequentemente i responsabili provenienti dallo stesso Stato membro del membro interessato della Corte dei conti, in particolare, per l’eventuale esistenza di contatti precedenti all’entrata in carica di quest’ultimo, per ragioni pratiche, in particolare di natura linguistica, oppure per una migliore conoscenza delle questioni nazionali che possono riguardare l’approvazione dei lavori della Corte dei conti.

    430

    La Corte dei conti disponeva di un certo potere discrezionale per stabilire in quale misura e a quali condizioni le missioni dei suoi membri relative ad incontri con responsabili politici potessero essere autorizzate al fine di garantire la realizzazione di tali attività protocollari, purché tali missioni non avessero come obiettivo concreto quello di svolgere un’attività politica, la quale, come risulta dal punto 272 della presente sentenza, è incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti.

    431

    Sebbene dal punto 383 della presente sentenza risulti che le norme interne della Corte dei conti relative alle missioni dei suoi membri non contenevano una decisione chiara adottata da tale istituzione al riguardo, indicazioni utili quanto all’orientamento seguito in seno a tale istituzione possono essere dedotte dalle norme relative alle spese di rappresentanza e per ricevimenti.

    432

    Infatti, l’importanza che la Corte dei conti attribuiva alle relazioni intrattenute dai suoi membri con i responsabili politici traspare dalla nota del 22 aprile 2004, la quale precisava che «i membri rappresentano la Corte [dei conti] in particolare quando, nell’interesse della Corte [dei conti], intrattengono relazioni professionali con persone che esercitano funzioni all’interno dell’Unione (...), degli Stati membri o di altri paesi».

    433

    Analogamente, sia la strategia 2013‑2017 della Corte dei conti sia la sua strategia di comunicazione e di relazioni con le parti interessate adottata il 12 dicembre 2013 attestavano la necessità, per la Corte dei conti, di garantire i rapporti con vari attori tra cui le autorità politiche nazionali ed europee incaricate di controllare l’utilizzo dei fondi dell’Unione. Il secondo di tali documenti enunciava, inoltre, che i rapporti con i parlamenti nazionali dovevano essere assicurati dai membri e dal loro ufficio.

    434

    La prassi seguita dalla Corte dei conti per quanto riguarda le missioni del sig. Pinxten conferma che quest’ultima aveva esercitato il suo potere discrezionale nel senso del riconoscimento, in linea di principio, di un nesso tra le missioni destinate a incontrare i responsabili politici nazionali e le funzioni dei suoi membri.

    435

    Anzitutto, nel corso dei suoi due mandati, sono state autorizzate diverse decine di missioni del sig. Pinxten, sebbene il loro unico scopo fosse quello di incontrare un responsabile politico belga.

    436

    Inoltre, in occasione del primo riesame delle missioni del sig. Pinxten assicurato dai servizi della Corte dei conti prima dell’indagine dell’OLAF, tali missioni non sono state affatto identificate come missioni potenzialmente problematiche che dovevano essere oggetto di giustificazioni supplementari.

    437

    Infine, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, al di fuori delle missioni denunciate come irregolari nell’ambito della prima censura, altre missioni del sig. Pinxten finalizzate a incontrare personalità politiche belghe rimangono, dal punto di vista della Corte dei conti, del tutto regolari.

    438

    Alla luce di quanto precede, le missioni autorizzate, in modo trasparente, al fine di incontrare responsabili politici non possono essere considerate, in generale, a causa del loro scopo, manifestamente irregolari.

    439

    Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Corte dei conti secondo cui la rappresentanza di tale istituzione era garantita dal suo presidente e dai suoi membri incaricati delle relazioni istituzionali e del controllo di qualità dell’audit.

    440

    Da un lato, tale argomento è direttamente contraddetto dai documenti emessi da tale istituzione, menzionati al punto 433 della presente sentenza. D’altro lato, detto argomento non è neppure coerente con il fatto che la decisione n. 7‑2004 prevedeva che tutti i membri di detta istituzione potessero beneficiare delle spese di rappresentanza e per ricevimenti sostenute nella loro qualità di membro.

    441

    Di conseguenza, occorre valutare se le spiegazioni e le prove presentate dalla Corte dei conti dimostrino, per ciascuna delle missioni il cui scopo riguardava un incontro con un responsabile politico, un motivo che consente di ritenere che la missione di cui trattasi non riguardasse un obiettivo protocollare legittimo.

    442

    In tale prospettiva, risulta, in primo luogo, che varie missioni presentate dal sig. Pinxten come volte a incontrare responsabili politici belgi possono essere direttamente collegate all’attività politica di quest’ultimo incompatibile con le sue funzioni, il cui effettivo svolgimento è stato constatato in sede di esame della quarta censura, in quanto miravano, in realtà, a consentirgli di partecipare a una riunione del consiglio direttivo del partito politico in questione.

    443

    Siffatte missioni, che sono state autorizzate sulla base di domande che omettevano informazioni essenziali e che erano, in realtà, connesse a un’attività incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti, non possono essere considerate regolari.

    444

    Una constatazione di tal genere può essere effettuata per le missioni di cui alle righe nn. 54, 60, 61, 70, 81, 84, 85, 88 e 94, dal momento che la Corte dei conti produce verbali che attestano la presenza del sig. Pinxten a riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione nel corso di tali missioni, riunioni che non erano tuttavia menzionate nelle domande di autorizzazione di missione.

    445

    La circostanza che la missione di cui alla riga n. 94 avesse lo scopo non solo di incontrare personalità politiche belghe, ma anche di partecipare a una riunione al Parlamento europeo non può dimostrare la regolarità di tale missione, in quanto i verbali redatti rispettivamente dal partito politico in questione e dal Parlamento europeo dimostrano che il sig. Pinxten ha partecipato soltanto alla riunione organizzata da tale partito.

    446

    Anche le missioni menzionate alle righe nn. 95, 396, 410, 413 e 414 devono essere considerate come aventi l’obiettivo concreto di consentire al sig. Pinxten di partecipare a riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione, alla luce delle indicazioni contenute nell’agenda del sig. Pinxten e in messaggi di posta elettronica scambiati con i responsabili di tale partito. Lo stesso vale per le missioni di cui alle righe nn. 299 e 369, solo in base alle indicazioni chiare che possono essere rilevate in tale agenda.

    447

    Sebbene non abbiano lo scopo dichiarato di incontrare una personalità politica belga, varie missioni devono essere menzionate, per analogia, in questa sede, in quanto hanno consentito la partecipazione del sig. Pinxten alle riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione e, per tale motivo, devono essere considerate, in parte, irregolari.

    448

    Così avviene per le missioni di cui alle righe nn. 39, 45 e 86. Mentre queste tre missioni avevano come scopo dichiarato di incontrare operatori economici privati o responsabili di associazioni, la Corte dispone di verbali di riunioni del consiglio direttivo del partito politico in questione che attestavano la presenza del sig. Pinxten a tali riunioni nelle date corrispondenti a quelle di dette missioni.

    449

    Analogamente, la missione menzionata alla riga n. 68, sebbene riguardasse anche un’attività di rappresentanza la cui regolarità non è contestata, deve essere considerata parzialmente irregolare, in quanto il sig. Pinxten ha partecipato, durante il periodo assegnato a tale missione, ad una riunione del consiglio direttivo del partito politico in questione, come attestato dal verbale di tale riunione.

    450

    In secondo luogo, una serie di missioni effettuate dal sig. Pinxten erano finalizzate alla partecipazione ad attività o a ricevimenti organizzati dal partito politico in questione diversi dalle riunioni del suo consiglio direttivo.

    451

    Infatti, tenuto conto degli inviti ricevuti dal sig. Pinxten e delle indicazioni contenute nella sua agenda, risulta che, con il pretesto di motivi ufficiali relativi a incontri con personalità politiche belghe, le missioni di cui alle righe nn. 120, 175, 221 e 365 erano finalizzate alla partecipazione alle giornate parlamentari del partito politico in questione, le missioni menzionate alle righe nn. 207, 298 e 381 nonché, in parte, la missione citata alla riga n. 229, ai ricevimenti per il Nuovo Anno di tale partito, la missione di cui alla riga n. 258 alla visita di una città organizzata per i membri di detto partito, o ancora, le missioni menzionate alle righe nn. 260 et 289, rispettivamente, a una giornata di studio e a un congresso del medesimo partito.

    452

    Inoltre, attività dello stesso genere sono state talvolta condotte sulla base di motivazioni diverse dall’incontro di personalità politiche belghe.

    453

    Così, risulta anzitutto dall’agenda del sig. Pinxten che la missione n. 69, presentata come finalizzata alla partecipazione a un «congresso», si riferiva al congresso del partito politico in questione.

    454

    Inoltre, sebbene la missione di cui alla riga n. 275 fosse giustificata dall’invito di un soggetto le cui funzioni non sono indicate, una fattura prodotta dalla Corte dei conti e un’indicazione in tale agenda dimostrano che essa aveva l’obiettivo concreto della partecipazione ad un «caffè politico» organizzato da tale partito politico.

    455

    Infine, occorre constatare, sulla base di detta agenda e di un messaggio di posta elettronica di un’assistente del sig. Pinxten datato 25 luglio 2017, che, con il pretesto di un invito del gruppo politico ALDE al Parlamento europeo, le missioni di cui alle righe nn. 308 e 416 erano finalizzate alla partecipazione alle giornate parlamentari del partito politico in questione.

    456

    Quanto alla missione menzionata alla riga n. 269, il cui scopo ufficiale era «Invito formale, Ministro di Stato, Herman de Croo Centrum», deve essere anch’essa collegata all’attività politica del sig. Pinxten, dal momento che tale missione riguardava una visita ad un’istituzione che si presenta come creata per rendere omaggio all’ex presidente del partito politico in questione.

    457

    Le missioni menzionate ai punti da 451 a 456 della presente sentenza devono essere considerate inscindibili dall’attività politica del sig. Pinxten oggetto della prima parte della quarta censura e, per tale motivo, manifestamente irregolari.

    458

    La circostanza che gli eventi organizzati dal partito politico in questione che costituiscono lo scopo di talune di queste missioni non miravano, a priori, alla discussione della linea politica di tale partito, ma presentavano piuttosto una dimensione di festa non è tale da rimettere in discussione tale valutazione, dal momento che il nesso tra tali eventi e un movimento politico all’interno del quale il sig. Pinxten esercitava un’attività incompatibile con le sue funzioni non consentiva a quest’ultimo di parteciparvi senza violare il suo obbligo di indipendenza.

    459

    Pertanto, il fatto che talune di dette missioni siano state autorizzate sulla base di una domanda che descriveva in maniera sufficientemente trasparente il loro scopo è irrilevante ai fini del presente procedimento.

    460

    Per contro, nel caso della missione di cui alla riga n. 34, la circostanza che l’agenda del sig. Pinxten indichi che quest’ultimo doveva partecipare al ricevimento per il Nuovo Anno del partito politico in questione, il 19 gennaio 2009, non è tale da dimostrare che il suo arrivo a Bruxelles in tale data, mentre tale missione era finalizzata alla partecipazione ad una riunione del Parlamento europeo l’indomani mattina, fosse manifestamente scindibile dallo scopo dichiarato di detta missione, dal momento che una scelta siffatta poteva essere giustificata da ragioni pratiche.

    461

    Analogamente, sebbene la Corte dei conti menzioni, a proposito della missione di cui alla riga n. 74, la partecipazione del sig. Pinxten ad una riunione del consiglio direttivo del partito politico in questione, dall’ordine di missione risulta che tale missione ha avuto inizio solo varie ore dopo lo svolgimento di tale riunione.

    462

    In terzo luogo, altre missioni aventi lo scopo dichiarato dell’incontro con responsabili politici belgi non possono essere collegate, alla luce del fascicolo di cui dispone la Corte, a riunioni o ad altre attività organizzate dal partito politico in questione.

    463

    È vero che, nella maggior parte dei casi, i responsabili politici menzionati negli ordini di tali missioni sono presentati dalla Corte dei conti, in modo credibile, come appartenenti a tale partito politico.

    464

    Tuttavia, gli stretti legami constatati tra il sig. Pinxten e il partito politico in questione non possono bastare, nell’ambito del presente procedimento, a stabilire una presunzione che consenta di dedurre sistematicamente il carattere manifestamente irregolare di una missione finalizzata all’incontro con un responsabile politico per il solo fatto che quest’ultimo è un membro di tale partito politico.

    465

    Infatti, tenuto conto, in particolare, del ruolo rilevante svolto da detto partito nella vita politica belga e delle relazioni di cui poteva legittimamente disporre il sig. Pinxten in seno a quest’ultimo a causa delle sue attività precedenti alla sua entrata in carica, l’organizzazione di varie missioni protocollari riguardanti responsabili politici appartenenti allo stesso partito non può essere considerata priva di plausibilità.

    466

    Se è vero che la Corte dei conti fa valere dinanzi alla Corte che essa ignorava l’affiliazione partitica di tali responsabili politici prima dell’indagine dell’OLAF, tale argomento non può essere sufficiente per dimostrare che le domande del sig. Pinxten avevano carattere fraudolento o omettevano di menzionare un’informazione essenziale, tanto più che le missioni di cui trattasi riguardavano il più delle volte un numero limitato di persone la cui appartenenza politica era di pubblico dominio e che molte di tali missioni erano finalizzate all’incontro con responsabili politici espressamente individuati come svolgenti le funzioni di «capo di partito».

    467

    Ciò premesso, si deve ritenere che la Corte dei conti non abbia assolto l’onere della prova ad essa incombente nei casi in cui essa propone alla Corte di constatare l’irregolarità di una missione basandosi sulla sola circostanza che il responsabile politico considerato nell’ordine di missione di cui trattasi era membro del partito politico in questione, senza fornire alcuna prova che consenta di dimostrare che tale missione non rispondeva ai criteri applicati in seno alla Corte dei conti, nel periodo pertinente, per considerare regolare una missione protocollare.

    468

    Una situazione del genere può essere rilevata per una serie di missioni nelle quali il sig. Pinxten è stato autorizzato a incontrare un responsabile politico che svolgeva funzioni di primo piano, che si trattasse di un membro del Parlamento europeo, nelle missioni di cui alle righe nn. 19, 301, 330, 355 e 402, nonché, in parte, nella missione di cui alla riga n. 296, di un membro di un governo belga, nelle missioni menzionate alle righe nn. 43, 66, 92, 97, 169, 211, 215, 248, 303, 352 et 395 nonché, in parte, nelle missioni citate alle righe nn. 118, 326 e 339, oppure di un membro del Parlamento belga, nelle missioni di cui alle righe nn. 41, 59, 171, 203, 204, 208, 211, 238, 313, 331, 334, 336, 346, 354 nonché, in parte, nella missione menzionata alla riga n. 326.

    469

    Tale soluzione è necessaria anche per le missioni di cui alle righe nn. 1 e 7, finalizzate all’incontro con un membro di un gabinetto ministeriale.

    470

    Per quanto riguarda le missioni citate alle righe nn. 319 e 320, il membro di un gabinetto ministeriale considerato nell’ordine di missione non è descritto dalla Corte dei conti come appartenente al partito politico in questione. Tale istituzione ritiene tuttavia che tali missioni debbano essere collegate ad un’attività politica o privata, a causa del loro legame con il settore dei trasporti. Tale elemento è tuttavia insufficiente per dimostrare il carattere manifestamente irregolare di dette missioni.

    471

    In quarto luogo, la logica adottata per quanto riguarda le missioni finalizzate all’incontro con responsabili politici che svolgevano funzioni di primo piano non può essere trasposta a missioni finalizzate all’incontro con persone che avevano svolto tali funzioni, ma che avevano cessato di svolgerle alla data della missione di cui trattasi, dal momento che un incontro di tal genere deve essere considerato, salvo circostanze specifiche, manifestamente privo di interesse di natura protocollare per la Corte dei conti.

    472

    Analogamente, si deve ritenere che un incontro con un responsabile politico locale, salvo circostanze particolari, non presenti manifestamente alcun nesso con l’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti.

    473

    Sulla base di tali criteri, e in mancanza di produzione, da parte del sig. Pinxten, di elementi tali da dimostrare l’esistenza di circostanze particolari, le missioni di cui alle righe nn. 15 e 253 devono essere considerate manifestamente irregolari, poiché risulta dallo scopo stesso di tali missioni, quale dichiarato dal sig. Pinxten, che queste ultime erano finalizzate all’incontro, rispettivamente, con un ex ministro e un ex membro del Parlamento belga.

    474

    Per quanto riguarda la missione menzionata alla riga n. 232, occorre constatare che la qualità di «Ministro di Stato», attribuita alla persona con cui doveva avvenire l’incontro nell’ambito di tale missione, costituisce un titolo onorifico che non implica l’esercizio effettivo di una funzione politica di primo piano. Il motivo di tale missione risulta quindi ingannevole e, in ogni caso, dev’essere considerato manifestamente irregolare.

    475

    Analogamente, anche la partecipazione a un ricevimento organizzato dal comune di Overpelt, che costituiva in parte lo scopo della missione di cui alla riga n. 378, deve essere considerata manifestamente priva di collegamenti con le funzioni di membro della Corte dei conti.

    – Sulle relazioni con i responsabili di operatori economici privati

    476

    Parecchie missioni che hanno portato al rimborso di spese di missione o al pagamento di indennità giornaliere oggetto della prima censura si riferivano alle relazioni intrattenute dal sig. Pinxten con responsabili di operatori economici privati.

    477

    Il regime giuridico delle missioni dei membri della Corte dei conti finalizzate all’incontro con tali responsabili deve essere distinto da quello delle missioni che si riferiscono alle relazioni intrattenute con i responsabili politici.

    478

    Infatti, poiché, ai sensi dell’articolo 285 TFUE, la Corte dei conti ha la funzione di assicurare il controllo dei conti dell’Unione, le relazioni intrattenute con gli operatori economici privati possono presentare un interesse minore per tale istituzione rispetto alle relazioni intrattenute con i responsabili pubblici.

    479

    Tale constatazione è corroborata dal fatto che la nota del 22 aprile 2004 non menziona, come suggerimento di uso regolare dei fondi corrispondenti a spese di rappresentanza e per ricevimenti dei membri della Corte dei conti, inviti rivolti a responsabili di operatori economici privati.

    480

    Neppure i documenti destinati a stabilire la strategia di comunicazione della Corte dei conti, citati al punto 433 della presente sentenza, si riferiscono a tali responsabili come parti interessate alle quali tale istituzione intende rivolgersi per garantire la promozione dei suoi lavori.

    481

    L’argomento del sig. Pinxten secondo cui le missioni destinate all’incontro con i responsabili di operatori economici privati sarebbero giustificate dalla necessità di scambiare idee con operatori del mondo economico al fine di alimentare i dibattiti in seno alla Corte dei conti non può stabilire, in tale contesto, un nesso con le funzioni di membro di tale istituzione sufficiente per giustificare l’impegno delle risorse di quest’ultima.

    482

    Di conseguenza, sebbene la maggior parte delle missioni destinate all’incontro con responsabili di operatori privati siano state autorizzate dalla Corte dei conti in base a domande del tutto trasparenti del sig. Pinxten, quest’ultimo non poteva ignorare che, salvo circostanze specifiche che potessero dimostrare un nesso particolare tra le rispettive attività, dell’operatore privato interessato e di tale istituzione, siffatto motivo non era manifestamente tale da costituire un nesso sufficiente con l’esercizio delle sue funzioni di membro di detta istituzione.

    483

    In tale contesto, occorre, in primo luogo, considerare manifestamente irregolari le missioni giustificate da un invito rivolto da un responsabile di un operatore economico privato di dimensione multinazionale.

    484

    Tale conclusione si impone, in particolare, per quanto riguarda ile missioni di cui alle righe nn. 33 e 104, connesse a inviti provenienti da responsabili di gruppi industriali, la missione citata alla riga n. 45, che aveva come scopo un pranzo con una persona descritta dal sig. Pinxten come membro di diversi consigli di amministrazione, e la missione menzionata alla riga n. 325, che aveva come scopo un incontro con un dirigente di una banca d’affari.

    485

    Analogamente, sebbene le affermazioni della Corte dei conti relative all’obiettivo concreto delle missioni di cui alle righe nn. 257 e 259 non risultino dimostrate alla luce del fascicolo di cui dispone la Corte, esse devono essere considerate, nondimeno, manifestamente irregolari, in quanto miravano a rispondere agli inviti inviati, rispettivamente, da uno studio legale internazionale e da un operatore di energia elettrica.

    486

    Ciò vale anche per la missione menzionata alla riga n. 74, che era giustificata dall’invito di un responsabile di un gruppo assicurativo e che aveva lo scopo, alla luce delle informazioni risultanti dall’agenda del sig. Pinxten, di assistere a un concerto.

    487

    Anche le missioni citate alle righe nn. 75 e 307 nonché, in parte, la missione di cui alla riga n. 86 devono essere considerate manifestamente irregolari, in quanto miravano all’incontro con il dirigente di un gruppo postale, tanto più che messaggi di posta elettronica forniti dalla Corte dei conti consentono di dimostrare che il sig. Pinxten ha fatto da intermediario per tale dirigente in un caso di aiuti di Stato.

    488

    In secondo luogo, l’irregolarità manifesta che si ricollega, in linea di principio, alle missioni dirette all’incontro con responsabili di operatori economici privati vale, a fortiori, per le missioni collegate ad operatori economici privati locali.

    489

    Ciò è quanto avviene, anzitutto, per le missioni di cui alle righe nn. 73, 76, 251 e 295, che erano destinate all’incontro con i responsabili di società di periti contabili della regione di origine del sig. Pinxten, nonché per la missione menzionata alla riga n. 130, finalizzata all’incontro con il responsabile di varie imprese di tale regione.

    490

    Analogamente, la missione citata alla riga n. 82 nonché, in parte, le missioni di cui alle righe nn. 121 e 310 devono essere considerate manifestamente irregolari, dal momento che incontri ripetuti con un promotore immobiliare attivo nella regione di origine del sig. Pinxten risultano privi di qualsiasi rapporto con le sue funzioni in seno alla Corte dei conti.

    491

    È irrilevante, al riguardo, che tale istituzione non dimostri la fondatezza dell’affermazione secondo cui il sig. Pinxten avrebbe incontrato tale promotore immobiliare a causa del suo interesse per un determinato progetto immobiliare.

    492

    Inoltre, celebrazioni locali organizzate da operatori economici privati come l’anniversario di una società portuale di Anversa, che costituisce lo scopo della missione di cui alla riga n. 363, o l’inaugurazione di una linea di imbottigliamento in uno stabilimento, che ha giustificato la missione menzionata alla riga n. 390, non possono essere manifestamente considerate connesse alle funzioni del sig. Pinxten in seno alla Corte dei conti.

    493

    Infine, anche le missioni di cui alle righe nn. 100, 239, 283, 287, 359 e 406 devono essere considerate manifestamente irregolari per lo stesso motivo, dal momento che erano destinate all’incontro con un uomo d’affari belga descritto dal sig. Pinxten, nel corso della sua audizione da parte dell’OLAF, come amministratore di un gruppo di cui è azionista e come un «amico di lunga data». L’impegno delle risorse della Corte dei conti per finanziare tali missioni dimostra una confusione tra gli interessi di tale istituzione e gli interessi privati del sig. Pinxten, tanto più che dai documenti presentati alla Corte risulta che quest’ultimo svolgeva funzioni di consulenza presso tale uomo d’affari per quanto riguarda i rapporti tra quest’ultimo e la Commissione.

    494

    Per contro, in terzo luogo, non si può ritenere che missioni destinate allo scambio con responsabili di studi internazionali di audit siano manifestamente irregolari.

    495

    Infatti, dal momento che i compiti concreti svolti da tali studi sono, in parte, analoghi a quelli affidati ai membri e agli agenti della Corte dei conti e che tale istituzione è indotta a collaborare con detti studi, non si può escludere che i membri di detta istituzione possano effettuare missioni volte a intrattenere relazioni professionali con i medesimi studi.

    496

    La Corte dei conti ha riconosciuto, del resto, nel corso del presente procedimento, l’esistenza di contatti regolari tra gli agenti di tale istituzione e quelli degli studi internazionali di audit.

    497

    Anche se detta istituzione fa valere che tali contatti devono essere disciplinati da appalti pubblici o avvenire in attività di formazione, è giocoforza constatare che siffatti principi non sono previsti dalle norme interne menzionate dalla stessa istituzione e non corrispondono alla sua prassi, quale risulta dagli ordini di missione del sig. Pinxten.

    498

    Ne consegue che le missioni di cui alle righe nn. 47, 103, 161, 210 e 277, che miravano, in modo trasparente, a consentire la partecipazione del sig. Pinxten ad un evento organizzato da uno studio internazionale di audit e destinato ai responsabili delle istituzioni europee, non possono essere considerate manifestamente irregolari.

    499

    Lo stesso vale per quanto riguarda la missione menzionata alla riga n. 237 nonché, in parte, per le missioni di cui alle righe nn. 373 e 374, in quanto tali missioni erano finalizzate all’incontro con responsabili di studi internazionali di audit. La circostanza che la missione citata alla riga n. 157 e, in parte, la missione menzionata alla riga n. 339, che avevano il medesimo fine, abbiano avuto luogo presso la sede, rispettivamente, di un circolo privato e di una grande impresa non può essere sufficiente, in mancanza di informazioni supplementari, per giustificare una diversa conclusione riguardo a tali missioni.

    500

    Quanto alla missione di cui alla riga n. 199, anch’essa finalizzata all’incontro con il responsabile di uno studio internazionale di audit, la Corte dei conti sostiene che essa aveva come obiettivo concreto la discussione di un’offerta di lavoro che poteva interessare un figlio del sig. Pinxten.

    501

    I documenti prodotti da tale istituzione non consentono tuttavia di dimostrare sufficientemente che tale incontro era stato organizzato a tal fine o che riguardava principalmente gli interessi familiari del sig. Pinxten né, pertanto, di dimostrare l’irregolarità manifesta di tale missione. È vero che da messaggi di posta elettronica comunicati da detta istituzione risulta che la persona incontrata nel corso di detta missione ha ricevuto, dopo il suo colloquio con il sig. Pinxten, il curriculum vitae di uno dei figli di quest’ultimo e ha comunicato potenziali prospettive di lavoro per tale figlio. Tuttavia, la giustificazione fornita dal sig. Pinxten, secondo la quale un pranzo di lavoro può essere accompagnato da discussioni più informali relative, in particolare, alla situazione familiare dei commensali, che possono spiegare tali messaggi di posta elettronica, non appare priva di plausibilità.

    – Sulle relazioni con organismi rappresentativi e associazioni

    502

    Quaranta missioni che hanno portato al rimborso di spese di missione o al pagamento di indennità giornaliere denunciate come irregolari dalla Corte dei conti nell’ambito della prima censura si riferivano ad attività del sig. Pinxten collegate ad organismi rappresentativi o ad associazioni.

    503

    Siffatte missioni si collocano in una situazione intermedia tra le missioni riguardanti le relazioni con responsabili politici e quelle riguardanti le relazioni con responsabili di operatori economici privati.

    504

    Pertanto, sebbene gli organismi che rappresentano la società civile non fossero menzionati nelle norme della Corte dei conti che disciplinano le spese di rappresentanza e per ricevimenti o nei documenti che definiscono la strategia di comunicazione di tale istituzione di cui dispone la Corte, tali organismi possono tuttavia esprimere posizioni relative al funzionamento delle istituzioni che possono essere prese in considerazione dalla Corte dei conti al momento della redazione di relazioni vertenti su tale funzionamento.

    505

    Ciò premesso, non si può del tutto escludere che la Corte dei conti possa validamente ritenere, in casi particolari, che missioni connesse a tali organismi debbano essere ricollegate all’esercizio delle funzioni dei suoi membri.

    506

    Tuttavia, l’esame della prassi seguita dal sig. Pinxten, quale traspare dagli ordini di missione pertinenti, consente di concludere che, nonostante la ripetuta concessione di autorizzazioni da parte della Corte dei conti su una base generalmente trasparente, quest’ultimo non poteva ignorare che le sue missioni connesse ad organismi rappresentativi o ad associazioni non presentavano manifestamente alcun interesse concreto per tale istituzione.

    507

    Anzitutto, come risulta dal punto 502 della presente sentenza, il sig. Pinxten ha realizzato, nel corso dei suoi mandati, varie decine di missioni di questo tipo.

    508

    Risulta, inoltre, che tali missioni sono state effettuate in modo pressoché sistematico presso organismi locali il cui campo d’azione si limitava al Limburgo o alle Fiandre (Belgio).

    509

    Infine, dette missioni sono state in realtà effettuate presso un numero assai limitato di operatori, che hanno ricevuto ripetutamente la visita del sig. Pinxten.

    510

    Orbene, poiché il nesso indiretto tra le attività della Corte dei conti e gli organismi rappresentativi o le associazioni consente di prevedere la regolarità di tali missioni solo in casi particolari, non si può manifestamente ritenere che fosse nell’interesse della Corte dei conti garantire, ripetutamente, la promozione dei suoi lavori presso operatori locali o scambi di opinioni con tali operatori.

    511

    A tale titolo, le missioni di cui alle righe nn. 48, 132, 170, 192, 209, 217, 224, 228, 242, 256, 271, 292, 304, 305, 318, 328, 353, 361, 380 e 398 nonché, in parte, la missione menzionata alla riga n. 155 devono essere considerate manifestamente irregolari, dal momento che avevano lo scopo di intrattenere relazioni con la Vlaams netwerk van ondernemingen Limburg (camera di commercio e d’industria del Limburgo, Belgio), mediante incontri con i suoi dirigenti o la partecipazione a riunioni annuali, ricevimenti per il Nuovo Anno, feste estive e altre attività sociali organizzate da tale organismo.

    512

    La stessa conclusione si impone per le missioni citate alle righe nn. 83, 174, 219 e 311 nonché, in parte, per la missione di cui alla riga n. 118, relative a inviti provenienti da un’associazione di datori di lavoro del Limburgo, e per le missioni menzionate alle righe nn. 131, 227, 261 nonché, in parte, per le missioni di cui alle righe nn. 326 e 378, che erano finalizzate alla partecipazione a riunioni di un gruppo di imprese del settore industriale operanti a Overpelt.

    513

    Benché la missione di cui alla riga n. 93 e, in parte, la missione menzionata alla riga n. 310 si riferissero ad organismi del Limburgo che sono stati oggetto soltanto di una missione unica, vale a dire un’associazione di inserimento professionale e un gruppo informale di dirigenti locali, il contesto descritto nei punti da 506 a 509 della presente sentenza consente di considerarle anch’esse come manifestamente irregolari.

    514

    Tale analisi deve essere trasposta alle missioni di cui alle righe nn. 154 e 230, che si riferivano ad un organismo avente lo scopo di promuovere gli interessi fiamminghi a Bruxelles, nonché alle missioni citate alle righe nn. 134 e 135, che erano finalizzate alla partecipazione al ricevimento per il Nuovo Anno di un fondo di investimento della Regione fiamminga.

    515

    Per contro, il ruolo importante riconosciuto alle associazioni di imprese aventi portata nazionale implica che le missioni menzionate alle righe nn. 137 e 143, che miravano all’incontro con il presidente della federazione delle imprese belghe, nonché la missione di cui alla riga n. 290 e, in parte, la missione citata alla riga n. 155, relative alla partecipazione a forum organizzati da tale federazione, non devono essere considerate manifestamente irregolari.

    – Sull’esercizio di un’attività esterna autorizzata

    516

    Come risulta dal punto 58 della presente sentenza, con decisione del 30 aprile 2015, la Corte dei conti ha autorizzato il sig. Pinxten a svolgere un’attività esterna compatibile con le sue funzioni di membro di tale istituzione consistente nel ricoprire la carica di presidente della SBNL‑V.

    517

    Tale fondazione era descritta, nella domanda che ha portato a tale decisione, come un’organizzazione senza scopo di lucro destinata a promuovere il contributo dei proprietari fondiari alla biodiversità e alla buona gestione ecologica in Belgio.

    518

    Poiché un’attività esterna è, per definizione, distinta dalle funzioni esercitate da un membro della Corte dei conti in seno a tale istituzione, essa non può dar luogo allo svolgimento di missioni in tale qualità di membro.

    519

    L’irregolarità di missioni direttamente connesse a un’attività esterna autorizzata deve essere, inoltre, considerata manifesta, poiché deriva dalla natura stessa di siffatta attività.

    520

    Occorre stabilire, sulla base di tali considerazioni, se talune delle missioni autorizzate dalla Corte dei conti rientrino, in realtà, nell’attività esterna esercitata dal sig. Pinxten.

    521

    Pertanto, anche se la missione di cui alla riga n. 368 e, in parte, la missione menzionata alla riga n. 392 sono state autorizzate dalla Corte dei conti sulla base di una domanda assolutamente trasparente, esse devono essere considerate manifestamente irregolari in quanto avevano lo scopo di rispondere a un invito della SBNL‑V, alla quale si riferiva il loro ordine di missione.

    522

    Oltre a queste due missioni, le missioni citate alle righe nn. 323, 360, 385 e 405 nonché, in parte, la missione di cui alla riga n. 392 possono essere collegate all’attività esterna autorizzata del sig. Pinxten consistente nella presidenza di tale fondazione.

    523

    Infatti, la missione menzionata alla riga n. 405 e, in parte, la missione di cui alla riga n. 385 si riferivano a un incontro con il responsabile di un fondo che garantiva il finanziamento del principale premio conferito ogni anno dalla SBNL‑V.

    524

    Per quanto riguarda le missioni citate alle righe nn. 323 e 360 nonché, in parte, le missioni menzionate alle righe nn. 385 e 392, esse riguardavano un’attività organizzata dall’European Landowners Organisation (Organizzazione europea dei proprietari fondiari; in prosieguo: l’«ELO»), oppure un incontro con un responsabile di tale organizzazione, in una data in cui il sig. Pinxten era presidente della SBNL‑V.

    525

    Orbene, mentre il sig. Pinxten non fornisce alcuna spiegazione precisa quanto al nesso tra l’ELO e le sue funzioni di membro della Corte dei conti, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che tale organizzazione è strettamente connessa alla SBNL‑V.

    526

    Pertanto, dalla descrizione dello scopo della SBNL‑V, menzionata al punto 517 della presente sentenza, risulta anzitutto che quest’ultima e l’ELO hanno entrambe come scopo la difesa degli interessi dei proprietari fondiari.

    527

    Inoltre, il responsabile dell’ELO incontrato dal sig. Pinxten nell’ambito di missioni autorizzate dalla Corte dei conti aveva firmato, in qualità di segretario generale della SBNL‑V, il documento consegnato dal sig. Pinxten a tale istituzione per essere autorizzato a ricoprire la carica di presidente di tale fondazione. Da un verbale prodotto dalla Corte dei conti risulta altresì che tale responsabile dell’ELO ha fatto parte dell’assemblea generale della SBNL‑V.

    528

    Infine, messaggi di posta elettronica contenuti nel fascicolo di cui dispone la Corte dimostrano l’esistenza di altri collegamenti tra la SBNL‑V e l’ELO, quali la partecipazione di quest’ultima alla procedura di autorizzazione dell’attività esterna summenzionata o alla preparazione del conferimento del principale premio concesso ogni anno dalla SBNL‑V.

    529

    Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che le missioni menzionate al punto 524 della presente sentenza siano manifestamente irregolari.

    530

    Tale valutazione deve essere trasposta alla missione menzionata alla riga n. 296, dal momento che quest’ultima mirava, in parte, a consentire al sig. Pinxten di incontrare dirigenti dell’ELO e della SBNL‑V poco prima della sua nomina come presidente di tale fondazione.

    531

    Inoltre, nel caso della missione di cui alla riga n. 393, anche se la partecipazione all’assemblea generale del Consiglio internazionale per la caccia a Bruxelles era chiaramente annunciata nell’ordine di missione, occorre rilevare che il sig. Pinxten era presentato, nel programma di tale assemblea generale, come non solo membro della Corte dei conti, ma anche come presidente della SBNL‑V e che, in tale programma, veniva precisato che avrebbe pronunciato alcune parole di benvenuto «a nome del Belgio».

    532

    Per giunta, da scambi di messaggi di posta elettronica precedenti a tale missione risulta che il sig. Pinxten doveva pronunciare, in origine, un discorso comune con un ministro belga e che la sua partecipazione a detta assemblea generale era stata preparata, in particolare, dall’ELO.

    533

    Pertanto, si deve constatare che l’intervento del sig. Pinxten dinanzi all’assemblea generale del Consiglio internazionale per la caccia deve essere collegato alle sue funzioni di presidente della SBNL‑V e non alla sua qualità di membro della Corte dei conti, il che implica che la missione citata alla riga n. 393 deve essere considerata manifestamente irregolare.

    534

    Per contro, sebbene sia esplicitamente collegata all’ELO, la missione di cui alla riga n. 128 non può essere considerata, per ciò solo, manifestamente irregolare, dal momento che essa si è svolta parecchi anni prima che il sig. Pinxten fosse autorizzato a diventare presidente della SBNL‑V.

    535

    In tali circostanze, la partecipazione, sulla base di un ordine di missione trasparente, ad una conferenza organizzata al Parlamento europeo in collegamento con un’organizzazione rappresentativa di dimensione europea non può essere contestata al sig. Pinxten.

    536

    Lo stesso vale per le missioni menzionate alle righe nn. 411 e 412, che si riferivano ad eventi organizzati rispettivamente dall’associazione «Friends of the Countryside» (amici della campagna) e dalla Fondazione vallona per la conservazione degli habitat, dal momento che la Corte dei conti fonda le sue censure su presunti collegamenti tra tali organismi e la SBNL‑V che non sono suffragati da elementi di prova trasmessi alla Corte.

    – Sulla partecipazione a battute di caccia

    537

    Undici missioni che hanno portato al rimborso di spese di missione o al pagamento di indennità giornaliere oggetto della prima censura avevano come obiettivo concreto, secondo la Corte dei conti, di consentire al sig. Pinxten di partecipare a battute di caccia.

    538

    Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il sig. Pinxten ha effettivamente praticato la caccia nel corso di tali diverse missioni.

    539

    Orbene, occorre rilevare che l’insieme di dette missioni è stato autorizzato sulla base di domande presentate dal sig. Pinxten che si riferivano a un invito ricevuto o a un’attività prevista senza contenere alcun riferimento alla caccia.

    540

    Di conseguenza, poiché la circostanza che una missione implichi la partecipazione a una battuta di caccia costituisce un’informazione essenziale per valutarne la regolarità, il sig. Pinxten, alla luce delle considerazioni di cui ai punti 372 e 374 della presente sentenza, non può avvalersi validamente di un legittimo affidamento nel mantenimento dell’autorizzazione delle missioni di cui trattasi e non si può quindi pretendere che la Corte dei conti dimostri il carattere manifesto dell’irregolarità di queste ultime.

    541

    In tale contesto, se è evidente che la partecipazione ad una battuta di caccia non presenta, in quanto tale, alcun rapporto con l’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti, occorre ricordare che dai punti 399 e 428 della presente sentenza risulta, da un lato, che una missione di un membro di tale istituzione può validamente autorizzare la partecipazione di quest’ultimo a un evento di natura essenzialmente professionale che comprende anche un’attività accessoria ricreativa e, dall’altro, che una missione di tale membro può essere giustificata da un obiettivo protocollare.

    542

    Di conseguenza, al fine di valutare la regolarità delle missioni del sig. Pinxten che implicavano la sua partecipazione a una battuta di caccia, occorre stabilire se tali missioni si riferissero effettivamente ad un evento essenzialmente di natura professionale o se presentassero una vera e propria dimensione protocollare.

    543

    A tal riguardo, siffatta missione, in primo luogo, non può essere considerata regolare quando ha semplicemente lo scopo ufficiale di rispondere ad un invito di una persona le cui funzioni non presentano uno stretto legame con le attività della Corte dei conti.

    544

    Le missioni di cui alle righe nn. 309, 327 e 366 devono essere quindi considerate irregolari, in quanto l’unico motivo addotto per giustificarle attiene a un invito da parte di una persona la cui qualità non risulta dall’ordine di missione e non è stata chiarita nel corso del presente procedimento.

    545

    Lo stesso vale per le missioni menzionate alle righe nn. 329 e 377, in quanto queste ultime facevano seguito a un invito da parte di un responsabile dell’ELO ed erano quindi connesse, tutt’al più, all’attività esterna autorizzata del sig. Pinxten.

    546

    Inoltre, l’interesse che possono presentare, per la Corte dei conti, le relazioni professionali intrattenute con gli studi internazionali di audit non può essere sufficiente per giustificare la missione citata alla riga n. 321, presentata come diretta a rispondere ad un invito di un responsabile di tale studio, dal momento che dai documenti prodotti dalla Corte dei conti risulta che tale missione aveva come unico scopo la partecipazione a una battuta di caccia organizzata da tale responsabile.

    547

    In secondo luogo, le missioni di cui alle righe nn. 337 e 386 nonché, in parte, la missione menzionata alla riga n. 229 si distinguono dalle altre missioni connesse a battute di caccia in quanto erano presentate come dirette alla partecipazione a «giornate delle istituzioni europee» organizzate al castello di Chambord.

    548

    Occorre constatare, sulla base di un’attestazione redatta dal direttore della tenuta nazionale di Chambord e di elementi acquisiti dall’OLAF, in particolare un messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2012 che menziona una «battuta europea» e un elenco dei partecipanti a uno degli eventi in questione, che, contrariamente a quanto sostiene la Corte dei conti, risulta che eventi che riunivano persone che occupavano posti di responsabilità all’interno delle istituzioni europee sono stati effettivamente organizzati al castello di Chambord nelle date interessate da tali missioni.

    549

    Ciò premesso, nessuno dei documenti acquisiti dall’OLAF o prodotti dal sig. Pinxten dimostra che tali eventi abbiano presentato una qualsiasi dimensione professionale. Al contrario, i programmi acquisiti dall’OLAF prevedono soltanto l’organizzazione di «battute di caccia», di pasti e «onori alla selvaggina».

    550

    Inoltre, né la domanda di autorizzazione delle missioni in questione né altri documenti sottoposti alla Corte contengono elementi che indichino che detti eventi fossero organizzati da un organismo con il quale la Corte dei conti avrebbe un interesse a intrattenere relazioni o dal responsabile di siffatto organismo. Orbene, in mancanza di tali elementi, o, del resto, di affermazioni del sig. Pinxten al riguardo, questi stessi eventi non possono giustificare l’organizzazione di missioni a fini protocollari.

    551

    Pertanto, le missioni di cui alle righe nn. 337 e 386 nonché, in parte, la missione menzionata alla riga n. 229 devono essere considerate irregolari.

    552

    In terzo luogo, il motivo delle missioni di cui alle righe nn. 315 e 371 si riferiva a inviti provenienti, rispettivamente, dai servizi della corona belga e da un membro della famiglia reale belga.

    553

    Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il sig. Pinxten è stato effettivamente invitato dalla famiglia belga a partecipare a «battute di caccia reali» a Ciergnon (Belgio).

    554

    Tuttavia, in mancanza, nel fascicolo di cui dispone la Corte, di elementi che possano dimostrare la fondatezza dell’affermazione del sig. Pinxten secondo cui tali battute di caccia assumerebbero, all’interno del Regno del Belgio, una dimensione protocollare rilevante, la sola circostanza che gli inviti presentati provengano dalla famiglia reale belga deve essere considerata insufficiente per dimostrare un nesso con l’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti.

    555

    Ne consegue che l’irregolarità delle missioni di cui alle righe nn. 315 e 371 deve essere considerata dimostrata.

    – Sulle altre missioni menzionate dalla Corte dei conti

    556

    Una serie di missioni cui è conseguito il rimborso di spese di missione o il pagamento di indennità giornaliere oggetto della prima censura non rientra nelle categorie già esaminate e la loro regolarità deve quindi essere valutata caso per caso.

    557

    Gli addebiti della Corte dei conti, relativi a quattordici di tali missioni, devono essere respinti in quanto infondati.

    558

    In primo luogo, in mancanza di qualsiasi precisazione da parte della Corte dei conti quanto al motivo dell’asserita irregolarità, la missione di cui alla riga n. 310 non può essere considerata manifestamente irregolare, in quanto si riferiva, in parte, ad una visita in un’università.

    559

    Analogamente, per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 347, l’incontro con un responsabile della Banca nazionale del Belgio nonché con un parlamentare belga e con un avvocato, che svolge anche funzioni in seno a tale banca, essa non può essere qualificata come manifestamente irregolare soltanto in base all’affermazione della Corte dei conti secondo cui tale missione era «priva di nesso con le funzioni del sig. Pinxten» e alla circostanza che tale parlamentare era membro del partito politico in questione.

    560

    In secondo luogo, in diversi casi, le prove presentate dalla Corte dei conti sono insufficienti per dimostrare l’irregolarità fatta valere da tale istituzione.

    561

    Anzitutto, per quanto riguarda le missioni di cui alle righe nn. 57 e 391, che avevano come scopo riunioni con un membro della Commissione, è pacifico che siffatta riunione poteva, in linea di principio, essere collegata all’esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti.

    562

    Orbene, da un lato, non è dimostrata la fondatezza dell’affermazione di tale istituzione secondo cui la missione menzionata alla riga n. 57 era, in realtà, collegata all’organizzazione di un festival musicale che interessava il sig. Pinxten a titolo privato.

    563

    Infatti, tale missione si è svolta il 13 luglio 2009, mentre i messaggi di posta elettronica relativi a tale festival, prodotti dalla Corte dei conti, riguardano una sovvenzione per il 2011 e risalgono al settembre e all’ottobre 2011. Inoltre, il rapporto tra detta missione e tale sovvenzione risulta ancor meno plausibile in quanto il membro interessato della Commissione ha ricevuto l’incarico di responsabile per la cultura solo a partire dal 10 febbraio 2010.

    564

    D’altro lato, la Corte dei conti non produce alcun documento specifico a sostegno dell’affermazione secondo cui la missione di cui alla riga n. 391 riguardava un «pranzo privato».

    565

    La circostanza, del resto non dimostrata, che il membro interessato della Commissione sia un compagno di caccia del sig. Pinxten non può consentire, di per sé, di dimostrare il carattere privato del pranzo di cui trattasi. Neppure il fatto che a tale pranzo avrebbe partecipato anche un responsabile dell’ELO è tale da dimostrare la fondatezza della posizione della Corte dei conti, tanto più che è pacifico che la lista degli invitati a tale pranzo, che si teneva presso la sede della Commissione, non è stata redatta dal sig. Pinxten.

    566

    Inoltre, sebbene la Corte dei conti non contesti la giustificazione della partecipazione del sig. Pinxten ad una cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico al Collegio d’Europa a Bruges (Belgio), che costituiva lo scopo della missione menzionata alla riga n. 63, essa fa tuttavia valere che il sig. Pinxten non aveva assistito a tale cerimonia.

    567

    A tal riguardo, si deve tuttavia considerare che l’estratto di un sito Internet prodotto dalla Corte dei conti non appare sufficiente per dimostrare l’assenza del sig. Pinxten a detta cerimonia, tenuto conto sia della natura di tale documento, che non può essere assimilato a un verbale contenente un elenco delle presenze, sia dei termini utilizzati in detto documento, i quali dimostrano che quest’ultimo cita solo una parte delle personalità presenti alla stessa cerimonia.

    568

    Inoltre, se è dimostrato che il sig. Pinxten, alla data in cui aveva luogo la missione di cui trattasi, ha pranzato a Bruxelles, le prove prodotte dalla Corte dei conti non consentono di dimostrare l’ora di tale pranzo.

    569

    Infine, cinque missioni connesse ad incontri con diplomatici, che potevano, in linea di principio, essere collegate alle funzioni di membro della Corte dei conti facente parte della sezione incaricata delle relazioni esterne dell’Unione, sono descritte come aventi carattere privato senza che tale affermazione sia sufficientemente dimostrata.

    570

    Così, nel caso della missione di cui alla riga n. 56, la Corte dei conti afferma che un pranzo con un console della Federazione russa era legato a un intervento condotto a favore di una coppia belga che intendeva adottare un figlio in tale paese.

    571

    Orbene, i documenti prodotti al riguardo dalla Corte dei conti, successivi di diversi mesi alla data di tale missione e che non si riferiscono né a tale pranzo né a un qualsiasi fatto avvenuto precedentemente, non consentono di dimostrare con certezza che quest’ultima abbia avuto uno scopo indipendente dalle funzioni del sig. Pinxten.

    572

    Le missioni di cui alle righe nn. 138, 196 e 382 riguardavano, in modo assolutamente trasparente per le ultime due, la partecipazione del sig. Pinxten a una «cena diplomatica» che si teneva ogni anno a Bruxelles.

    573

    Dato che è pacifico che tale cena riunisce un gran numero di diplomatici belgi, essa sembra poter costituire, in linea di principio, un’occasione per procedere a scambi di opinioni su argomenti che interessano la Corte dei conti nonché per far conoscere e per promuovere i lavori di quest’ultima presso alti funzionari nazionali.

    574

    Ciò premesso, la circostanza che detta cena fosse organizzata da un organismo avente lo scopo di promuovere gli interessi fiamminghi a Bruxelles non è, di per sé, sufficiente per dimostrare la fondatezza dell’affermazione della Corte dei conti secondo la quale la stessa cena avrebbe avuto come obiettivo «di consentire agli imprenditori fiamminghi di incontrare diplomatici belgi in servizio all’estero». Pertanto, le missioni di cui trattasi non possono essere considerate manifestamente irregolari.

    575

    Quanto al pranzo con l’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, che costituiva lo scopo della missione di cui alla riga n. 284, anche se la Corte dei conti sostiene che tale pranzo presentava un carattere privato, facendo valere il rapporto di amicizia tra tale ambasciatore e il sig. Pinxten e l’identità degli altri commensali, si deve constatare che tale carattere non è dimostrato in mancanza di qualsiasi elemento di prova idoneo a informare la Corte in merito allo scopo di detto pranzo e allorché la mera esistenza di siffatto rapporto non è, in ogni caso, sufficiente per escludere che il medesimo pranzo abbia potuto avere una dimensione professionale.

    576

    In terzo luogo, la partecipazione ai funerali del padre di un’assistente del sig. Pinxten, che costituiva lo scopo della missione di cui alla riga n. 335, la quale è stata autorizzata dal presidente della Corte dei conti in base a informazioni comunicate in modo trasparente, può essere ricollegata all’esercizio delle funzioni di membro di tale istituzione, dal quale ci si può ragionevolmente attendere che fornisca il suo sostegno personale in tale occasione a uno dei suoi stretti collaboratori in seno a detta istituzione.

    577

    In quarto e ultimo luogo, gli addebiti relativi alle missioni menzionate alle righe nn. 102, 293 e 294 devono essere respinti in quanto le irregolarità imputate al sig. Pinxten dalla Corte dei conti possono essere considerate come costituenti errori scusabili da parte di quest’ultimo.

    578

    Così, l’irregolarità denunciata della missione di cui alla riga n. 102 riguarda la mancata dichiarazione di un pasto offerto per un importo pari a una trentina di euro, senza che alcun elemento consenta di ritenere che siffatto incidente isolato non sia una semplice dimenticanza.

    579

    Per quanto riguarda le missioni citate alle righe nn. 293 e 294, sebbene appaia fondata l’affermazione della Corte dei conti secondo cui tali missioni sarebbero state mantenute nonostante l’annullamento dell’incontro che le giustificava, alla luce di una menzione contenuta nell’agenda del sig. Pinxten, l’esistenza di una frode al riguardo non è dimostrata, dal momento che, all’ora prevista inizialmente per l’esecuzione di dette missioni, si è svolto un pranzo dichiarato alla Corte dei conti.

    580

    Per contro, 31 delle missioni menzionate al punto 556 della presente sentenza possono essere, in tutto o in parte, validamente contestate al sig. Pinxten nell’ambito del presente procedimento.

    581

    In primo luogo, una visita a un centro medico locale, nell’ambito della missione menzionata alla riga n. 286, al fine di partecipare ad una cerimonia in cui si celebrava il ventesimo anniversario della sua creazione, non può essere manifestamente ricollegata alle funzioni di membro della Corte dei conti.

    582

    In secondo luogo, diverse missioni oggetto della prima censura erano finalizzate all’incontro con una persona la cui qualità non è precisata nell’ordine di missione e non è stata chiaramente spiegata dal sig. Pinxten nel corso del presente procedimento.

    583

    Sebbene l’emissione di un ordine di missione, e successivamente il rimborso di spese di missione o il pagamento di indennità giornaliere in tali casi dimostrino una notevole mancanza di controllo da parte della Corte dei conti, resta il fatto che una missione finalizzata all’incontro con una persona che non presenta un nesso individuabile con tale istituzione deve essere considerata manifestamente irregolare.

    584

    Pertanto, per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 49, anche se la Corte dei conti non dimostra il nesso che essa afferma tra la persona oggetto dell’ordine di missione di cui trattasi e l’organizzazione di un festival di musica, occorre constatare che nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di individuare le funzioni esercitate da tale persona.

    585

    Le missioni menzionate alle righe nn. 39, 234, 235, 297, 348 e 389 devono essere anch’esse qualificate come manifestamente irregolari, in quanto miravano all’incontro con persone la cui qualità non è precisata, al pari della missione citata alla riga n. 79, che era giustificata facendo soltanto riferimento a un «invito formale».

    586

    La stessa conclusione si impone per quanto riguarda la missione di cui alla riga n. 306, senza che sia necessario pronunciarsi sull’affermazione della Corte dei conti secondo cui la persona interessata da tale missione era un notaio e, in parte, la missione menzionata alla riga n. 347, indipendentemente dalla fondatezza dell’argomento di tale istituzione che collega tale missione a un ricevimento di nozze.

    587

    Analogamente, le missioni citate alle righe nn. 40, 44, 262 e 351 nonché, in parte, la missione di cui alla riga n. 86 devono essere considerate manifestamente irregolari, in quanto si riferivano a incontri con persone semplicemente designate, rispettivamente, come «direttore», «barone», «giurista e revisore», «magistrato» e «maestro».

    588

    In terzo luogo, talune missioni finalizzate all’incontro con una persona la cui qualità potrebbe eventualmente presentare un legame sufficiente con la Corte dei conti devono essere tuttavia considerate autorizzate sulla base di una domanda che omette un’informazione essenziale e irregolari, in quanto tale istituzione presenta elementi di prova che consentono di dimostrare che lo scopo dell’incontro di cui trattasi era di carattere privato.

    589

    Ciò si verifica nel caso della missione di cui alla riga n. 108, che si riferiva a una riunione con un membro della Commissione, dal momento che da messaggi di posta elettronica scambiati per preparare tale riunione risulta che quest’ultima riguardava gli orientamenti che un organismo rappresentativo intendeva far valere presso la Commissione.

    590

    La missione menzionata alla riga n. 122 è strettamente connessa alla missione di cui alla riga n. 108, in quanto mirava all’incontro con il dirigente di tale organismo rappresentativo e un messaggio di posta elettronica ricevuto il giorno successivo a tale incontro dimostra che essa aveva il medesimo scopo di quest’ultima missione.

    591

    La cena con un ammiraglio, oggetto della missione di cui alla riga n. 280, non può essere chiaramente ricollegata alle funzioni del sig. Pinxten in seno alla Corte dei conti, in quanto messaggi di posta elettronica acquisiti dall’OLAF dimostrano che tale cena era organizzata da un operatore economico privato al fine, in particolare, di ringraziare il sig. Pinxten per l’aiuto che gli avrebbe fornito ai fini della firma di un contratto nel settore della difesa.

    592

    Nel caso della missione citata alla riga n. 404, anche se non è noto lo scopo del pranzo organizzato con un membro del governo belga, la circostanza che un messaggio di posta elettronica del 10 maggio 2016 indichi che quest’ultimo è stato invitato dal sig. Pinxten e dalla nuora consente di dimostrare il carattere privato di tale pranzo.

    593

    In quarto luogo, le missioni relative a un’attività ricreativa o che rientrano in rapporti di amicizia devono essere considerate, alla luce delle considerazioni esposte al punto 399 della presente sentenza, manifestamente irregolari quando sono prive di relazione con un evento incentrato su attività di natura professionale.

    594

    A tale titolo, occorre menzionare la missione di cui alla riga n. 80, che si riferiva a un incontro con il direttore di un’istituzione culturale, e la missione menzionata alla riga n. 322, che, con il pretesto di un invito da parte di un operatore economico privato, aveva come obiettivo concreto, alla luce delle indicazioni contenute nell’agenda del sig. Pinxten, di consentire a quest’ultimo di assistere alla rappresentanza di un’opera.

    595

    Nonostante la trasparenza degli ordini di missione di cui trattasi, la missione n. 101, che riguardava la partecipazione al garden party dell’orchestra da camera reale della Vallonia (Belgio), nonché le missioni di cui alle righe nn. 288, 345 e 394, che erano collegate alla partecipazione a un festival musicale, non possono essere manifestamente ricollegate alle funzioni di membro della Corte dei conti, senza che la circostanza che tale festival si rivolgesse ai «giovani europei» possa giustificare una soluzione opposta.

    596

    Tale conclusione si impone a maggior ragione per quanto riguarda la missione menzionata alla riga n. 364, che ha consentito una breve visita a un festival dedicato alla cultura scozzese, in base a un ordine di missione in cui si menzionava unicamente un invito formale della rappresentanza fiamminga.

    597

    Sebbene si riferisse a una cerimonia svoltasi in ambito universitario, neppure la missione citata alla riga n. 99 può essere ricollegata alle funzioni del sig. Pinxten, in quanto i documenti prodotti dalla Corte dei conti indicano che tale cerimonia aveva lo scopo di onorare artisti e terminava con un concerto.

    598

    Inoltre, è pacifico che la missione di cui alla linea n. 202 si riferiva alla partecipazione del sig. Pinxten al matrimonio di un figlio del giudice belga alla Corte.

    599

    Lo scopo di tale missione non era descritto in modo chiaro nell’ordine di missione, che si riferiva semplicemente a un invito formale di tale giudice, senza precisare che quest’ultimo si riferiva ad una cerimonia familiare.

    600

    Orbene, la qualità delle persone di cui trattasi non può consentire di dimostrare la regolarità della missione menzionata alla riga n. 202.

    601

    Tale ragionamento deve essere trasposto alla missione citata alla riga n. 300 e, in parte, alla missione di cui alla riga n. 362, dal momento che dall’agenda del sig. Pinxten risulta che tali missioni riguardavano i matrimoni di figli di personalità belghe.

    iii) Sulle spese di rappresentanza e per ricevimenti

    602

    Durante i due mandati del sig. Pinxten, il rimborso delle spese di rappresentanza e per ricevimenti sostenute dai membri della Corte dei conti era disciplinato dalla decisione n. 7‑2004.

    603

    L’articolo 2 di tale decisione prevedeva il rimborso delle spese di rappresentanza e per ricevimenti di carattere generale che tali membri «sostengono nella loro qualità di membro di un’istituzione».

    604

    Tale articolo disponeva, inoltre, che tale rimborso è effettuato dietro presentazione di dichiarazioni che indicano la data dell’invito, il numero degli invitati nonché la qualità dell’invitato principale e alle quali sono allegate le ricevute o altre giustificazioni scritte ritenute equivalenti.

    605

    L’articolo 6 di detta decisione stabiliva, inoltre, che le spese sostenute per i ricevimenti a domicilio sono rimborsate fino a concorrenza dei documenti giustificativi prodotti.

    606

    Da tali disposizioni discende che il rimborso delle spese di rappresentanza e per ricevimenti era subordinato, da un lato, alla presentazione di documenti giustificativi e, dall’altro, alla condizione che tali spese fossero state sostenute in qualità di membro della Corte dei conti.

    607

    La nozione di «spese di rappresentanza e per ricevimenti» era precisata nella nota del 22 aprile 2004, che completava la decisione n. 7‑2004.

    608

    A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene dall’oggetto di tale nota risulti che essa non produceva, in quanto tale, effetti obbligatori, ciò non toglie che spettava ai membri della Corte dei conti, al fine di conformarsi al loro obbligo di comportarsi in maniera irreprensibile ricordato al punto 243 della presente sentenza, tenere debitamente conto dei principi enunciati in detta nota.

    609

    Orbene, dalla nota del 22 aprile 2004 risulta, anzitutto, che le spese di rappresentanza e per ricevimenti erano essenzialmente destinate a favorire le relazioni esterne della Corte dei conti e che i membri di quest’ultima la rappresentavano, in particolare, quando intrattenevano, nell’interesse di tale istituzione, relazioni professionali con persone che esercitavano funzioni all’interno dell’Unione, degli Stati membri o di paesi terzi.

    610

    Tale nota precisava, poi, che le spese relative a ogni manifestazione dovevano dipendere dall’importanza di quest’ultima e della qualità dei partecipanti.

    611

    Infine, detta nota prevedeva che i coniugi e i partner dei membri della Corte dei conti nonché dei loro invitati potessero essere invitati a partecipare alle manifestazioni per le quali erano sostenute spese di rappresentanza e per ricevimenti. Per contro, agli amici o alle relazioni personali di tali membri dovevano essere rivolti inviti privati, il che implica che le spese relative al loro invito dovevano essere sostenute da detti membri.

    612

    L’allegato 1 della nota del 22 aprile 2004 forniva orientamenti supplementari relativi alle spese di rappresentanza e per ricevimenti.

    613

    In particolare, da tale allegato risulta che le spese sostenute al di fuori della Corte dei conti dovevano riguardare, di norma, persone che esercitavano funzioni di primo piano all’interno dell’Unione, degli Stati membri o dei paesi terzi e che le spese sostenute nella residenza privata di un membro della Corte dei conti non dovevano eccedere quanto necessario a tal fine.

    614

    L’allegato 2 di tale nota era costituito da un modulo che consentiva di dichiarare spese di rappresentanza e per ricevimenti precisando la data, l’ora, il tipo e il motivo della manifestazione nonché il numero e la qualità dei partecipanti.

    615

    Dai punti da 609 a 614 della presente sentenza risulta che il motivo della rappresentanza o del ricevimento e la qualità della persona invitata o delle persone invitate costituivano i principali criteri utilizzati nella nota del 22 aprile 2004 e nel suo allegato 1 per attuare la condizione enunciata all’articolo 2 della decisione n. 7‑2004, secondo la quale tali spese possono essere rimborsate se sono state sostenute in qualità di membro della Corte dei conti.

    616

    Le uniche informazioni rilevanti che, conformemente alla decisione n. 7‑2004 e all’allegato 2 della nota del 22 aprile 2004, dovevano essere fornite al fine di ottenere il rimborso di tali spese si riferivano ugualmente a questi due elementi.

    617

    È quindi sulla base di detti elementi che occorre valutare se le spese di rappresentanza e per ricevimenti di cui il sig. Pinxten ha chiesto il rimborso siano giustificate.

    618

    Tuttavia, per quanto riguarda l’onere della prova, si deve ritenere che, qualora le relazioni professionali intrattenute con una persona appaiano, tenuto conto della qualità di quest’ultima, idonee a presentare un interesse per la Corte dei conti, un invito rivolto a tale persona deve essere considerato regolare, salvo che la Corte dei conti abbia presentato elementi che consentano di dimostrare il carattere privato di tale invito.

    – Sulle spese di rappresentanza connesse alle relazioni con i responsabili politici

    619

    L’analisi esposta ai punti da 427 a 438 della presente sentenza riguardo ai pagamenti relativi alle spese di missione e alle indennità giornaliere nell’ambito delle missioni relative ad incontri con responsabili politici vale anche per quanto riguarda il rimborso di spese di rappresentanza connesse a tali incontri.

    620

    Infatti, da un lato, dalla nota del 22 aprile 2004 risulta esplicitamente che le spese riguardanti le persone che esercitano funzioni di primo piano all’interno dell’Unione, degli Stati membri o dei paesi terzi, tra le quali figurano i responsabili politici che svolgono funzioni importanti, costituivano spese ammissibili in quanto spese di rappresentanza.

    621

    D’altro lato, sebbene l’assunzione di spese di rappresentanza non presupponesse la concessione di autorizzazioni preliminari, resta il fatto che il rimborso sistematico di tali spese quando erano collegate a inviti rivolti dal sig. Pinxten a responsabili politici identificati chiaramente in tale qualità dimostra che la Corte dei conti aveva esercitato il potere discrezionale di cui dispone nel senso che era nel suo interesse che i suoi membri intrattenessero relazioni professionali con tali responsabili.

    622

    Pertanto, le domande formulate dal sig. Pinxten dirette al rimborso delle spese di rappresentanza sostenute a titolo di inviti rivolti a responsabili politici non possono, in linea di principio, essergli addebitate, salvo che i documenti prodotti dalla Corte dei conti dimostrino che l’invito in questione poteva essere separato dalle sue funzioni.

    623

    Contrariamente a quanto sostiene la Corte dei conti, siffatta separabilità dalle funzioni, per i motivi esposti ai punti da 464 a 467 della presente sentenza, non si può presumere per il solo fatto che la persona invitata è membro del partito politico in questione.

    624

    In tali circostanze, in mancanza di presentazione, da parte della Corte dei conti, di motivi o di prove supplementari di irregolarità, devono essere considerate regolari le domande di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute a titolo di inviti rivolti a membri del Parlamento europeo, di cui alle righe nn. 2, 14, 19, 24, 65, 257, 314, 323, 338, 350, 357, 382 e 408, a membri del governo belga, cui si riferivano le righe nn. 12, 23, 27, 57 e 168, oppure a membri del Parlamento belga, menzionate alle righe nn. 23, 116, 117, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 204, 218, 236, 276, 293, 294, 336, 354, 358, 367 e 381.

    625

    Benché meno centrali, le funzioni svolte da un membro del gabinetto del presidente di un gruppo politico al Parlamento europeo o di quello di un membro del governo belga sono sufficientemente importanti da giustificare la regolarità dei rimborsi richiesti dal sig. Pinxten nei casi citati alle righe nn. 27, 63, 150 e 168. Lo stesso vale per quanto riguarda un invito rivolto al capo di gabinetto del Re dei Belgi, di cui alla riga n. 339.

    626

    Per quanto riguarda le spese di cui alle righe nn. 89 e 111, il fatto che gli inviti in questione siano stati rivolti a membri del governo belga durante un periodo di congedo non è tale da dimostrare l’irregolarità delle domande di rimborso formulate a tal riguardo, dal momento che la libertà di cui dispone un membro della Corte dei conti di recarsi nel suo Stato membro d’origine durante tali periodi implica che questi ultimi sono particolarmente favorevoli agli incontri di rappresentanza volti a intrattenere relazioni professionali con i responsabili di tale Stato membro.

    627

    Inoltre, poiché l’articolo 2 della decisione n. 7‑2004 richiedeva soltanto l’indicazione dell’invitato principale al fine di giustificare l’assunzione di spese di rappresentanza, la presenza di un invitato supplementare, la cui qualità non giustificherebbe di per sé tale spesa, a una cena con un parlamentare nazionale o ad un pranzo con un membro del governo belga, considerati rispettivamente alle righe nn. 90 e 281, non è sufficiente per dimostrare l’irregolarità dell’intera domanda di rimborso delle spese di rappresentanza di cui trattasi.

    628

    Peraltro, la presenza del coniuge del sig. Pinxten e di quelli dei suoi invitati a una cena con membri del Parlamento europeo, cui si riferiva la riga n. 370, non può dimostrare il carattere privato di tale cena, dal momento che, come risulta dal punto 611 della presente sentenza, la nota del 22 aprile 2004 autorizzava esplicitamente tale prassi.

    629

    Per contro, in primo luogo, per le ragioni indicate ai punti 471 e 472 della presente sentenza, le spese di rappresentanza, in linea di principio, non possono essere validamente sostenute in connessione con inviti rivolti a ex responsabili politici di primo piano che abbiano cessato le loro funzioni o a responsabili politici locali.

    630

    Siffatta irregolarità deve essere constatata, in particolare, per quanto riguarda le spese di rappresentanza menzionate alle righe nn. 15, 152, 201 e 253, che si riferivano a inviti rivolti a ex membri del Parlamento belga o del governo belga.

    631

    Lo stesso vale per le spese di cui alla riga n. 341, relativa a una cena con un ex ministro, che costituiva anch’essa lo scopo di una missione la cui irregolarità è stata constatata al punto 424 della presente sentenza.

    632

    Inoltre, la circostanza che l’assunzione delle spese menzionate alla riga n. 302 sia stata motivata da una cena alla quale erano invitati alcuni rappresentanti eletti a livello locale consente di dimostrare l’irregolarità della domanda di rimborso di tali spese.

    633

    In secondo luogo, talune domande di rimborso di spese di rappresentanza formulate a seguito di inviti rivolti dal sig. Pinxten a responsabili politici devono essere considerate irregolari in quanto le circostanze relative a tali inviti consentono di collegarle direttamente all’attività politica svolta dal sig. Pinxten, oggetto della prima parte della quarta censura.

    634

    Ciò si verifica nel caso delle domande di rimborso relative alle spese menzionate alle righe nn. 16, 20 e 29, in quanto esse si riferivano a inviti rivolti a persone presentate dal sig. Pinxten come svolgenti funzioni in seno al partito politico in questione e per le quali nulla indica che esse avessero, peraltro, responsabilità politiche di primo piano.

    635

    La domanda di rimborso delle spese di cui alla riga n. 70, che corrispondevano a un pranzo con un membro del gabinetto di un commissario europeo, deve essere considerata anch’essa irregolare, dal momento che tale pranzo è stato organizzato a seguito di una riunione del consiglio direttivo del partito politico in questione e dal verbale di tale riunione risulta che sia tale commissario sia il sig. Pinxten vi avevano assistito.

    636

    Lo stesso vale per le domande di rimborso delle spese citate alle righe nn. 34, 54, 84, 85 e 88, che riguardavano tutte inviti rivolti a responsabili politici belgi, membri del partito politico in questione, a margine di riunioni o di eventi festivi organizzati da tale partito politico ai quali è accertato che il sig. Pinxten ha partecipato.

    637

    Il rimborso, come spese di rappresentanza, del pagamento, menzionato alla riga n. 275, di un «contributo» che consentiva, alla luce delle indicazioni contenute nella fattura ad esso relativa, di partecipare a un «caffè politico» organizzato dal partito politico in questione deve essere considerato, anch’esso, irregolare a causa del suo collegamento diretto con l’attività politica esercitata dal sig. Pinxten.

    – Sulle spese di rappresentanza connesse ai rapporti con altre persone

    638

    Per quanto riguarda le spese di rappresentanza connesse ai rapporti con persone diverse dai responsabili politici, occorre rilevare che, in mancanza di qualsiasi riferimento esplicito, negli atti della Corte dei conti relativi al rimborso di tali spese, ai responsabili di operatori economici privati, di organismi rappresentativi o di associazioni, i principi enunciati ai punti da 476 a 515 della presente sentenza per quanto riguarda le spese di missione e le indennità giornaliere devono essere applicati, mutatis mutandis, per valutare il rapporto con le funzioni del sig. Pinxten delle spese di rappresentanza sostenute a seguito di inviti rivolti a tali responsabili.

    639

    Su tale base si deve constatare che, in dieci casi relativi a inviti rivolti a persone diverse dai responsabili politici, la Corte dei conti non è riuscita a dimostrare che le domande di rimborso di spese di rappresentanza formulate dal sig. Pinxten riguardassero spese che non erano state sostenute nella sua qualità di membro della Corte dei conti.

    640

    Pertanto, per quanto riguarda alcune spese di cui alla riga n. 17, un invito rivolto ad un alto funzionario amministrativo incaricato di presiedere un comitato presso la direzione del Service public fédéral – Finances (Servizio pubblico federale – Finanze, Belgio), in mancanza di prove del carattere privato di tale invito, si deve ritenere rientrante in tale categoria.

    641

    Per quanto riguarda la qualità delle persone di cui trattasi, tale conclusione si impone anche per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 35, 373 e 374, che si riferivano a inviti rivolti al rettore di un’università e a una persona che esercitava funzioni nell’ambito di un’organizzazione internazionale.

    642

    Lo stesso vale per quanto riguarda le spese di cui alle righe nn. 28 e 290, in quanto inviti rivolti rispettivamente al direttore di un gruppo rappresentativo di dimensione europea e al responsabile di uno studio internazionale di audit potevano, in base alle considerazioni di cui ai punti da 495 a 497 e 515 della presente sentenza, essere collegati alle funzioni di membro della Corte dei conti.

    643

    Inoltre, alla luce delle considerazioni esposte al punto 638 della presente sentenza, le domande di rimborso delle spese relative al pranzo e alle cene menzionate alle righe nn. 56, 138, 284 e 382 devono essere considerate regolari, dal momento che è stato constatato ai punti da 570 a 575 della presente sentenza che l’irregolarità delle missioni nel corso delle quali tali spese sono state sostenute non era stata accertata dalla Corte dei conti.

    644

    Peraltro, le spese sostenute in relazione alla cena con il capo di gabinetto di un membro della Commissione di cui alla riga n. 98 devono essere considerate, in linea di principio, alla luce delle funzioni esercitate dall’invitato, come sostenute in qualità di membro della Corte dei conti.

    645

    Gli elementi prodotti al riguardo dalla Corte dei conti non sono sufficienti per dimostrare la fondatezza della sua affermazione secondo cui tale cena avrebbe avuto carattere privato.

    646

    Da un lato, sebbene tale istituzione si avvalga di uno scambio di messaggi di posta elettronica del 20 maggio 2010, si deve constatare che da tale scambio risulta che le questioni specifiche ivi menzionate sono state risolte prima di tale cena e che nessun elemento indica che esse avrebbero costituito lo scopo di detta cena.

    647

    D’altro lato, l’argomento della Corte dei conti secondo cui il costo della cena in questione implicava una violazione, da parte della persona invitata, degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 11 dello Statuto non è tale, in ogni caso, da dimostrare il carattere privato di tale cena.

    648

    Per contro, in 26 casi relativi a inviti rivolti a persone diverse dai responsabili politici, le domande di rimborso delle spese di rappresentanza presentate dal sig. Pinxten devono essere considerate irregolari.

    649

    Infatti, alla luce delle constatazioni già effettuate ai punti 484, 487, 489 e 493 della presente sentenza quanto all’irregolarità delle missioni di cui alle righe nn. 45, 251, 283, 287, 307 e 325, in quanto erano finalizzate all’incontro con responsabili di operatori economici privati, le spese di rappresentanza sostenute nell’ambito di tali missioni, il cui rimborso è stato chiesto dal sig. Pinxten, non possono essere considerate sostenute in qualità di membro della Corte dei conti.

    650

    Devono essere considerate irregolari anche le domande di rimborso connesse alle spese di rappresentanza menzionate alle righe nn. 13, 79, 115, 154, 178 e 318, che si riferivano a inviti rivolti a responsabili di operatori economici o di organismi rappresentativi.

    651

    Inoltre, le spese di rappresentanza sostenute nell’ambito di un’attività esterna autorizzata non possono essere considerate, per definizione, come sostenute in qualità di membro della Corte dei conti.

    652

    Orbene, la cena di cui alla riga n. 385 deve essere ricollegata alla funzione di presidente della SBNL‑V esercitata dal sig. Pinxten quale attività esterna autorizzata, dal momento che, da un lato, la qualità dell’invitato a tale cena indicata nella dichiarazione delle spese rinvia alle sue funzioni nell’ambito del fondo che assicura il finanziamento del principale premio conferito ogni anno dalla SBNL‑V e, dall’altro, uno scambio di messaggi di posta elettronica del 2 febbraio 2016 consente di dimostrare che detta cena aveva come obiettivo di discutere dell’organizzazione del concorso «L’albero europeo dell’anno», il quale presenta un nesso diretto con il campo d’azione della SBNL‑V.

    653

    Alla luce dei collegamenti tra la SBNL‑V e l’ELO, rilevati ai punti da 525 a 528 della presente sentenza, anche le spese di rappresentanza di cui alla riga n. 409, che si riferivano a una cena offerta al segretario generale dell’ELO, devono essere ricollegate all’attività del sig. Pinxten in seno alla SBNL‑V.

    654

    Si deve constatare l’irregolarità di una domanda di rimborso delle spese di rappresentanza anche quando quest’ultima non precisava chiaramente la qualità dell’invitato e non è stata fornita dal sig. Pinxten alcuna informazione supplementare al riguardo nel corso della presente causa.

    655

    Siffatta irregolarità deve essere ammessa per quanto riguarda le spese di rappresentanza menzionate alle righe nn. 39, 262 e 297, in base alle constatazioni già effettuate ai punti 585 e 587 per quanto riguarda l’irregolarità delle missioni nel corso delle quali tali spese sono state sostenute.

    656

    Neppure la qualità di «direttore di studio» o di «direttore», utilizzata per uno stesso invitato nelle domande di rimborso delle spese di rappresentanza alle quali rinviano le righe nn. 21 e 40, può essere sufficiente per dimostrare che tali spese sono state sostenute in qualità di membro della Corte dei conti. Lo stesso vale per le qualità di «Dott. Prof» e di «Dott.» utilizzate nelle domande di rimborso relative alle spese di rappresentanza menzionate alle righe nn. 37, 254 e 255.

    657

    Benché la qualità degli invitati sia indicata con precisione nelle domande di rimborso delle spese di rappresentanza di cui alle righe nn. 36 e 42, il rapporto con le funzioni del sig. Pinxten di inviti rivolti al direttore di un’istituzione culturale o a un procuratore non può, tuttavia, ritenersi dimostrato.

    658

    Le prove fornite dalla Corte dei conti consentono, inoltre, di dimostrare il carattere privato di taluni inviti rivolti a persone la cui qualità avrebbe potuto giustificare, in linea di principio, l’assunzione di spese di rappresentanza.

    659

    Ciò si verifica per quanto riguarda l’invito rivolto all’ambasciatore del Regno del Belgio in Francia, oggetto della riga n. 268, dal momento che esso si riferiva a una cena organizzata in un ristorante vicino a una tenuta viticola, mentre diversi messaggi di posta elettronica indicano che la trasferta del sig. Pinxten nonché del suo invitato nella regione aveva lo scopo di visitare tale tenuta viticola.

    660

    Il carattere privato dell’invito rivolto a un membro del governo belga cui si riferiva la riga n. 404 si deve considerare anch’esso dimostrato, alla luce delle constatazioni effettuate al punto 592 della presente sentenza.

    – Sulle spese relative ai ricevimenti organizzati presso il domicilio del sig. Pinxten

    661

    Nel corso dei suoi due mandati in qualità di membro della Corte dei conti, il sig. Pinxten ha organizzato dieci ricevimenti presso la sua residenza per i quali ha formulato domande di rimborso di spese di ricevimento descritte dalla Corte dei conti, nell’ambito del presente procedimento, come irregolari.

    662

    Come risulta dal punto 605 della presente sentenza, l’articolo 6 della decisione n. 7‑2004 prevedeva che le spese sostenute per i ricevimenti a domicilio fossero rimborsate fino a concorrenza dei documenti giustificativi prodotti.

    663

    Nel caso di specie, l’irregolarità asserita dalla Corte dei conti non attiene né al carattere eccessivo delle spese di cui il sig. Pinxten ha chiesto il rimborso per i ricevimenti organizzati presso il suo domicilio, né ad un’insufficienza dei documenti giustificativi prodotti al riguardo, ma attiene unicamente all’asserito carattere privato di tali ricevimenti.

    664

    Dato che le norme interne della Corte dei conti non stabilivano criteri specifici relativi ai ricevimenti organizzati presso il domicilio di un membro di tale istituzione, le spese generate da tale ricevimento devono essere considerate come sostenute in qualità di membro di detta istituzione quando tale ricevimento ha consentito di garantire, nell’interesse della medesima istituzione, relazioni professionali con le persone invitate a tale ricevimento.

    665

    Come risulta dal punto 618 della presente sentenza, l’esistenza di siffatto interesse per la Corte dei conti deve, ai fini della presente causa, essere valutata, in linea di principio, in base alla qualità delle persone invitate ai ricevimenti organizzati presso il domicilio del sig. Pinxten.

    666

    Dagli orientamenti di cui all’allegato 1 della nota del 22 aprile 2004 risulta che tali invitati dovevano essere, in particolare, persone che esercitavano funzioni di primo piano all’interno dell’Unione, degli Stati membri o dei paesi terzi. Nel caso in cui alcuni agenti della Corte dei conti figurassero tra detti invitati, doveva essere garantito un giusto equilibrio tra tali agenti e le persone esterne a tale istituzione.

    667

    Inoltre, poiché da tali orientamenti risulta che agli amici personali e ai familiari del membro della Corte dei conti, ad eccezione del coniuge o del partner, dovevano essere rivolti inviti privati, le spese relative all’invito di tali persone a un ricevimento presso il domicilio di un membro di tale istituzione non potevano essere validamente rimborsate da detta istituzione.

    668

    Inoltre, si deve considerare, per le ragioni indicate al punto 627 della presente sentenza, che la circostanza che l’articolo 2 della decisione n. 7‑2004 attribuisse un ruolo preponderante alla «qualità dell’invitato principale» implica che la presenza, a un ricevimento organizzato presso il domicilio di un membro della Corte dei conti, di uno o più invitati la cui qualità non avrebbe potuto, in quanto tale, giustificare l’assunzione di spese per ricevimenti non è tale da dimostrare che tale ricevimento fosse privo, nel suo insieme, di collegamenti con le funzioni di tale membro.

    669

    Poiché le norme interne della Corte dei conti non stabilivano chiaramente il regime applicabile a tali invitati, qualora non fossero né amici personali né familiari del membro interessato di tale istituzione, la formulazione di una domanda di rimborso delle spese che non distingue tali invitati dagli altri, ma contiene informazioni complete sulla qualità dei diversi invitati, non può essere considerata, in quanto tale, pertinente ai fini della valutazione dell’esistenza di una violazione, da parte del sig. Pinxten, degli obblighi derivanti dalla sua carica.

    670

    In tale contesto, occorre rilevare, in primo luogo, che le domande di rimborso delle spese per ricevimenti emesse dal sig. Pinxten contenevano, in linea generale, informazioni precise su ciascuna delle persone invitate ai ricevimenti organizzati presso il suo domicilio e fornivano quindi maggiori informazioni rispetto a quanto richiesto dall’articolo 2 della decisione n. 7‑2004.

    671

    La Corte dei conti era quindi in grado di valutare, con piena cognizione di causa, la regolarità delle spese per ricevimenti oggetto di tali domande quando si è pronunciata sulle stesse.

    672

    In secondo luogo, in applicazione delle norme interne della Corte dei conti, la presenza sistematica, nei ricevimenti di cui trattasi, del coniuge del sig. Pinxten e di quelli delle persone invitate non può costituire un’irregolarità o indicare che tali ricevimenti avevano carattere privato.

    673

    In terzo luogo, occorre esaminare la pertinenza della lettera del 28 aprile 2015.

    674

    Secondo la Corte dei conti, i termini di tale lettera consentono di dimostrare, in generale, che i ricevimenti organizzati presso il domicilio del sig. Pinxten servivano in realtà a riunire i suoi amici e non presentavano quindi alcun rapporto con le sue funzioni di membro di tale istituzione.

    675

    È vero che, in detta lettera, il sig. Pinxten menzionava il fatto che egli invitava regolarmente «un certo numero di amici per condividere una cena informale [a casa sua]» che riuniva «una o due personalità politiche di primo piano, nonché alcuni amici che occupano una posizione elevata nell’imprenditoria» al fine di «trascorrere una serata piacevole, rilassante e utile in buona compagnia». Pertanto, gli invitati avrebbero fatto «tutti parte della [sua] cerchia personale» e la cena avrebbe offerto l’occasione per una «serata simpatica, calorosa, entusiasmante con personalità fiamminghe scelte con la massima cura». La stessa lettera elencava infine i nomi delle persone che avrebbero potuto essere invitate alla cena prevista.

    676

    Tuttavia, occorre rilevare, anzitutto, che nessuna delle domande di rimborso delle spese per ricevimenti contenute nel fascicolo di cui dispone la Corte riguardava una cena alla quale avrebbe partecipato il Primo ministro del Regno del Belgio e le altre persone menzionate nella lettera del 28 aprile 2015.

    677

    Ne consegue che tale lettera si riferiva a una cena che non è stata organizzata o, quanto meno, che non è stata oggetto di una domanda di rimborso considerata irregolare dalla Corte dei conti.

    678

    Inoltre, sebbene detta lettera contenesse una descrizione generale delle cene organizzate dal sig. Pinxten presso il suo domicilio, è giocoforza constatare che tale descrizione non corrisponde realmente agli elementi che emergono dalle domande di rimborso trasmesse dalla Corte dei conti, in quanto l’elenco delle persone invitate a tali cene non si limitava a «personalità fiamminghe» e comprendeva frequentemente una o più persone che esercitavano funzioni in seno alle istituzioni europee.

    679

    Infine, i termini «amici» e «cerchia personale», che potrebbero lasciar pensare, a prima vista, che le cene organizzate dal sig. Pinxten presso il suo domicilio fossero di natura privata, non devono essere intese necessariamente in senso letterale, dal momento che la lettera del 28 aprile 2015 aveva manifestamente lo scopo di presentare sotto una luce seducente le cene organizzate dal sig. Pinxten e non di descrivere la prassi effettivamente seguita da quest’ultimo.

    680

    Del resto, è giocoforza constatare che il destinatario di tale lettera non sembra essere esso stesso un amico del sig. Pinxten e la circostanza che quasi 40 persone diverse siano state invitate all’una o all’altra di tali cene è difficilmente compatibile con un’interpretazione letterale dei termini «amici» e «cerchia personale».

    681

    Da quanto precede risulta che la lettera del 28 aprile 2015 non può essere sufficiente per dimostrare che tutti i ricevimenti organizzati dal sig. Pinxten presso il suo domicilio avessero carattere privato.

    682

    In quarto luogo, risulta che, in otto casi, considerati alle righe nn. 22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 e 279, le qualità della maggior parte degli invitati ad un ricevimento organizzato presso la residenza del sig. Pinxten erano tali da dimostrare che quest’ultimo poteva legittimamente cercare di intrattenere, nell’interesse della Corte dei conti, relazioni professionali con questi ultimi.

    683

    Infatti, tra tali invitati figuravano persone che esercitavano funzioni di primo piano in seno alle istituzioni europee, vale a dire membri del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte e della Corte dei conti, e in seno agli Stati membri, quali membri del Parlamento belga, del governo belga e del gabinetto del Re dei Belgi nonché ambasciatori o alti funzionari.

    684

    Per contro, gli invitati al ricevimento di cui alla riga n. 123 non presentano un nesso sufficiente con la Corte dei conti per ritenere che le spese relative a tale ricevimento siano state sostenute dal sig. Pinxten in qualità di membro di tale istituzione.

    685

    Infatti, se è vero che un membro del Parlamento belga faceva parte di tali invitati, gli altri ospiti esercitavano tutti funzioni in seno ad operatori economici privati. Occorre inoltre sottolineare che, tra questi, figuravano in particolare l’uomo d’affari belga descritto dal sig. Pinxten come un «amico di lunga data» e menzionato al punto 493 della presente sentenza nonché un dirigente di un gruppo di cui il sig. Pinxten era amministratore prima della sua entrata in carica come membro della Corte dei conti.

    686

    La stessa conclusione si impone per quanto riguarda il ricevimento di cui alla riga n. 376. Infatti, oltre a un membro della Commissione, le altre quattro persone invitate, insieme ai rispettivi coniugi, alla cena in questione esercitavano tutte la loro funzione in seno a operatori economici privati o ad organismi rappresentativi. Inoltre, occorre rilevare che l’uomo d’affari citato al punto precedente e un responsabile dell’ELO, di cui è già stato rilevato il collegamento con l’attività esterna autorizzata esercitata dal sig. Pinxten, rientravano tra tali persone.

    iv) Sull’uso dell’automobile di servizio e sul ricorso al servizio di un autista

    687

    Nel corso dei due mandati del sig. Pinxten in quanto membro della Corte dei conti, l’uso delle automobili di servizio e il ricorso al servizio di autisti erano disciplinati, in successione, dalla decisione n. 33‑2004, e poi dalla decisione n. 19‑2009.

    688

    Le disposizioni di tali decisioni, rilevanti ai fini della presente causa, erano sostanzialmente simili.

    689

    L’articolo 1 di ciascuna di dette decisioni stabiliva che gli autoveicoli di servizio erano messi a disposizione permanente dei membri della Corte dei conti per i loro spostamenti nell’esercizio delle loro funzioni.

    690

    L’articolo 4, primo comma, della decisione n. 33‑2004 e l’articolo 4, primo comma, della decisione n. 19‑2009 prevedevano che la Corte dei conti si facesse carico, oltre che del costo del noleggio, delle spese derivanti dall’uso del veicolo da parte dei membri di tale istituzione nell’esercizio delle loro funzioni.

    691

    L’articolo 4, secondo comma, di ciascuna di tali decisioni disponeva che sono considerati spostamenti nell’esercizio delle funzioni gli spostamenti in forza di un ordine di missione e gli altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni, i quali sono valutati forfettariamente a 15000 km all’anno.

    692

    La nozione di «altri spostamenti nell’esercizio delle funzioni» era precisata nelle osservazioni sulla decisione n. 33‑2004 e nelle osservazioni sulla decisione n. 19‑2009. Da tali osservazioni risultava che erano considerati come spostamenti di tal genere i tragitti fra il domicilio nella sede di servizio e il luogo di lavoro, i tragitti fra la sede di servizio o di residenza e un aeroporto, i tragitti necessari per gli obblighi protocollari che intervengono in un perimetro ridotto e non rientranti in un ordine di missione nonché «i casi di forza maggiore (malattia, controlli medici, incapacità di guidare, ecc.)».

    693

    L’articolo 5 della decisione n. 33‑2004 e l’articolo 5 della decisione n. 19‑2009 prevedevano che, quando i membri della Corte dei conti utilizzavano l’automobile di servizio per gli spostamenti diversi da quelli di cui all’articolo 4 di ciascuna di tali decisioni, le spese corrispondenti, vale a dire le spese relative ai pedaggi, al carburante e all’eventuale costo supplementare di noleggio, fossero a loro carico.

    694

    Pertanto, anche se i membri della Corte dei conti potevano utilizzare la loro automobile di servizio sia per gli spostamenti nell’esercizio delle loro funzioni sia per spostamenti di carattere privato, il regime applicabile alle spese derivanti rispettivamente da questi due tipi di utilizzo differiva.

    695

    Inoltre, l’articolo 6 della decisione n. 33‑2004 e l’articolo 6 della decisione n. 19‑2009 disponevano che gli autisti beneficiano del rimborso delle loro spese di missione quando conducono i membri della Corte dei conti nei loro spostamenti nell’esercizio delle loro funzioni.

    696

    Sebbene dal tenore letterale di tali articoli non risulti che essi avevano lo scopo di definire, in generale, le condizioni alle quali un membro della Corte dei conti poteva ricorrere al servizio di un autista, da detti articoli risulta che un ordine di missione poteva essere redatto per un autista, affinché accompagnasse un membro di tale istituzione, solo a condizione che lo spostamento del membro interessato costituisse uno «spostamento nell’esercizio delle funzioni», ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 33‑2004 e dell’articolo 4 della decisione n. 19‑2009.

    697

    La redazione irregolare di un ordine di missione per un autista, diretta a far sì che quest’ultimo accompagnasse un membro della Corte dei conti per altri tipi di spostamento, poteva generare costi rilevanti per la Corte dei conti, poiché, in particolare, ciò implicava che tale autista potesse beneficiare del rimborso delle sue spese di missione nonché del pagamento di indennità giornaliere.

    698

    Orbene, è pacifico che, nell’ambito dell’organizzazione attuata in seno alla Corte dei conti fino al 5 ottobre 2016, spettava a un membro di tale istituzione firmare gli ordini di missione degli autisti dei quali utilizzava i servizi.

    699

    Nel caso di specie, le missioni di autista di cui la Corte dei conti denuncia l’irregolarità hanno avuto luogo prima di tale data e sono state autorizzate dal sig. Pinxten.

    700

    Poiché il sig. Pinxten era chiamato a determinare le mansioni dell’autista assegnato al suo ufficio, in qualità di superiore gerarchico, e a firmare gli ordini di missione degli autisti, in qualità di ordinatore, rientrava negli obblighi derivanti dalla sua carica redigere tali ordini di missione nel rispetto delle norme applicabili e, in particolare, non ordinare missioni dirette ad accompagnarlo per uno spostamento privo di nesso con l’esercizio delle sue funzioni.

    – Sulle spese di trasporto sostenute al di fuori delle funzioni del sig. Pinxten

    701

    In 90 casi gli ordini di missione di autista firmati dal sig. Pinxten non riguardavano tragitti rientranti in un ordine di missione di quest’ultimo.

    702

    In primo luogo, 81 di tali missioni avevano, secondo la Corte dei conti, lo scopo di fornire un servizio di guida al sig. Pinxten.

    703

    Poiché dette missioni non riguardavano tragitti rientranti in un ordine di missione del sig. Pinxten, la loro regolarità può essere dimostrata, conformemente agli articoli 4 e 6 della decisione n. 33‑2004 e agli stessi articoli della decisione n. 19‑2009, solo se lo spostamento di cui trattasi poteva essere qualificato come «altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni».

    704

    A tal riguardo, il sig. Pinxten fa valere, in particolare, che i suoi spostamenti dovevano essere qualificati in tal modo, in generale, in quanto il suo stato di salute non gli consentiva di guidare la sua automobile di servizio su lunghe distanze.

    705

    Certamente, si deve constatare che le osservazioni sulla decisione n. 33‑2004 e le osservazioni sulla decisione n. 19‑2009 prevedevano che uno spostamento potesse essere considerato collegato all’esercizio delle funzioni per cause di forza maggiore e citavano, tra i casi di forza maggiore, la «malattia» e l’«incapacità di guidare».

    706

    Tuttavia, i certificati medici prodotti dal sig. Pinxten dinanzi all’amministrazione della Corte dei conti non sono sufficienti, a tal riguardo, per dimostrare che quest’ultimo, per motivi di salute, non sarebbe stato in grado di guidare su lunghe distanze durante il periodo rilevante.

    707

    Infatti, il primo di tali certificati medici, datato 5 dicembre 2008, precisa unicamente che il sig. Pinxten deve utilizzare un sedile apposito quando rimane a lungo in un’automobile.

    708

    Quanto al secondo di detti certificati medici, datato 31 ottobre 2016, esso indica che, a causa del «problema medico» del sig. Pinxten che avanza lentamente con il tempo, a partire da tale data è fortemente raccomandato che quest’ultimo si astenga dal guidare un’automobile su tragitti che superino un’ora o 100 km. Questo secondo certificato medico non fornisce quindi alcuna informazione quanto al suo stato di salute all’epoca in cui sono state ordinate le missioni controverse.

    709

    Ne consegue che il sig. Pinxten non può far valere validamente il suo stato di salute per giustificare gli ordini di missione di autista da lui redatti.

    710

    In tale contesto, le missioni di un autista della Corte dei conti relative a tragitti durante i quali lo stesso sig. Pinxten non era coperto da un ordine di missione possono essere suddivise in tre gruppi.

    711

    In primo luogo, in dodici casi, la missione dell’autista interessato è consistita nel guidare per il sig. Pinxten per un motivo ignoto o chiaramente separabile dalle sue funzioni.

    712

    Così, nell’ambito delle missioni di autista di cui alle righe nn. 149, 166, 182, 189, 193 e 198, l’autista interessato si è recato a Bruxelles in treno per riportare il sig. Pinxten a Lussemburgo in automobile, senza che fosse fornita alcuna giustificazione, in origine o nel corso della presente causa, quanto alla ragione per cui quest’ultimo si trovava a Bruxelles.

    713

    Per contro, le missioni di autista menzionate alle righe nn. 78, 212, 342 e 384 consistevano nel condurre il sig. Pinxten a Bruxelles in automobile da Lussemburgo, senza un motivo professionale dichiarato, laddove l’autista interessato ripartiva successivamente per il Lussemburgo in treno.

    714

    Inoltre, la missione di autista di cui alle righe nn. 254 e 255 aveva lo scopo di condurre il sig. Pinxten a Overpelt a una cena che, come constatato al punto 656 della presente sentenza, non può essere ricollegata alle sue funzioni di membro della Corte dei conti.

    715

    Inoltre, la missione di autista menzionata alla riga n. 64, in quanto collegata a uno spostamento del sig. Pinxten per una riunione del consiglio direttivo del partito politico in questione tenutasi a Bruxelles, non può essere considerata regolare. Il fatto che i documenti prodotti da tale istituzione indichino che l’autista interessato si trovava su un treno all’ora di tale riunione e che è giunto a Bruxelles solo successivamente non modifica affatto tale valutazione, poiché quest’ultimo si è recato in tale città allo scopo di guidare per il sig. Pinxten dopo detta riunione.

    716

    Nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente quindi di dimostrare che le missioni di autista di cui ai punti da 712 a 715 della presente sentenza si riferissero a spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni del sig. Pinxten. Tali missioni devono essere pertanto considerate irregolari.

    717

    Per contro, anche se la motivazione, asserita dalla Corte dei conti, della missione di autista menzionata alla riga n. 38, ossia andare a prendere il sig. Pinxten nel suo luogo di vacanza, sarebbe tale da dimostrare l’irregolarità di tale missione, occorre rilevare che quest’ultimo nega di aver autorizzato siffatta missione e la Corte dei conti non ha dimostrato che tale missione avesse effettivamente avuto luogo, dato che il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene un ordine di missione firmato di suo pugno.

    718

    In secondo luogo, 57 missioni di autista hanno come scopo un tragitto fra la città di Lussemburgo, sede della Corte dei conti, e il comune di Overpelt, luogo d’origine del sig. Pinxten.

    719

    Infatti, le missioni di autista di cui alle righe nn. 107, 126, da 144 a 146, 148, 156, 158, 165, 179, 180, 188, 213, 220, 231, 238, 240, 241, 244, 246, da 263 a 265, 267, 270, 272, 273, 278, 291, 293, 294, 296, 305, 312, 316, 340, 356, 372, 375, 388, 399 e 400 consistevano nel condurre il sig. Pinxten da Lussemburgo a Overpelt, e l’autista interessato ritornava l’indomani a Lussemburgo in treno.

    720

    Per contro, nelle missioni di autista menzionate alle righe nn. 112, 136, 140, 206 e 387, l’autista interessato si recava in treno a Overpelt per condurre il sig. Pinxten a Lussemburgo.

    721

    Altri tragitti fra Lussemburgo e Overpelt, indipendentemente da qualsiasi missione del sig. Pinxten, possono essere rilevati nelle missioni di autista di cui alle righe nn. 77, 109, 127, 226, 233, 285, 324, 349, 378 e 383, secondo modalità diverse, come un’andata e ritorno in automobile di servizio o un tragitto verso Overpelt con una tappa a Bruxelles.

    722

    Queste diverse missioni di autista non possono essere collegate ad uno spostamento del sig. Pinxten nell’esercizio delle sue funzioni.

    723

    In particolare, sebbene le osservazioni sulla decisione n. 33‑2004 e le osservazioni sulla decisione n. 19‑2009 indichino che, tra gli «altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni», figuravano i tragitti fra il domicilio e il luogo di lavoro, tali osservazioni indicavano chiaramente, e per giunta in corsivo, che il domicilio menzionato deve collocarsi «nella sede di servizio», il che implica che i tragitti fra la sede di servizio e il luogo di origine non dovevano essere considerati come «altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni» ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 33‑2004 e dell’articolo 4 della decisione n. 19‑2009.

    724

    È vero che, come sottolinea il sig. Pinxten, l’amministrazione della Corte dei conti era necessariamente informata della prassi, seguita da quest’ultimo per anni, consistente nel ricorrere al servizio di un autista per recarsi nel proprio luogo d’origine, tenuto conto dei numerosi pagamenti di cui hanno beneficiato, a tale titolo, gli autisti interessati e dell’acquisto, da parte di tale amministrazione, dei biglietti ferroviari utilizzati da tali autisti in detto contesto.

    725

    Tuttavia, la tolleranza così dimostrata per tale prassi non può consentire al sig. Pinxten di sottrarsi alla sua responsabilità a tal riguardo, mentre, come risulta dal punto 370 della presente sentenza, essa non è tale da ingenerare un legittimo affidamento sulla regolarità di detta prassi e il sig. Pinxten non poteva, del resto, ignorare l’incompatibilità della stessa prassi con le norme interne della Corte dei conti.

    726

    Occorre inoltre precisare, a proposito delle missioni di autista relative a tragitti verso o da Overpelt, che, sebbene non si possa del tutto escludere, alla luce dell’imprecisa formulazione degli ordini di missione di cui trattasi, che talune di dette missioni abbiano avuto come unico scopo quello di portare al sig. Pinxten la sua automobile di servizio, affinché potesse disporne nel proprio luogo di origine, tale scopo sarebbe servito solo agli interessi privati del sig. Pinxten e non può essere considerato regolare.

    727

    In terzo luogo, la regolarità di undici missioni di autista è parzialmente contestata dalla Corte dei conti in quanto tali missioni comportavano un tragitto tra Overpelt e un luogo in cui si è svolta una missione del sig. Pinxten.

    728

    Una situazione del genere risulta effettivamente nel caso delle missioni di autista di cui alle righe nn. 62, 181, 191 e 336, nelle quali l’autista interessato ha condotto il sig. Pinxten a Overpelt al termine di una delle sue missioni, nonché nelle missioni di autista menzionate alle righe nn. 173 e 366, nelle quali l’autista interessato è andato a prendere il sig. Pinxten a Overpelt per portarlo nel luogo in cui doveva svolgersi una missione di quest’ultimo.

    729

    Occorre altresì equiparare a tali casi la missione di autista di cui alla riga n. 195, nella quale la Corte dei conti ammette che il sig. Pinxten ha svolto, a Bruxelles, un compito rientrante nelle sue funzioni, senza tuttavia essere coperto da un ordine di missione, prima che l’autista assegnato al suo ufficio lo conducesse a Overpelt.

    730

    Orbene, anche nel caso in cui la regolarità della missione del sig. Pinxten non sia affatto contestata, si deve constatare che un tragitto di quest’ultimo tra Overpelt e il luogo in cui si è svolta tale missione non rientra nel suo ordine di missione.

    731

    Ne consegue che tale tragitto non può essere considerato uno «spostamento in forza di un ordine di missione», ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 33‑2004 e dell’articolo 4 della decisione n. 19‑2009.

    732

    Dato che, alla luce delle considerazioni di cui ai punti 709 e 723 della presente sentenza, siffatto tragitto non costituisce neppure un «altro spostamento connesso all’esercizio delle funzioni», ai sensi di tali articoli, le missioni di autista di cui ai punti 728 e 729 della presente sentenza devono essere considerate irregolari in quanto includono un tragitto verso o da Overpelt.

    733

    Tale ragionamento deve essere trasposto, mutatis mutandis, alla missione di autista di cui alla riga n. 124, nella quale l’autista interessato ha condotto il sig. Pinxten a Overpelt dall’aeroporto di Francoforte sul Meno (Germania), a seguito di una missione di diversi giorni svoltasi a Macao (Repubblica popolare cinese).

    734

    Infatti, anche se le osservazioni sulla decisione n. 33‑2004 e le osservazioni sulla decisione n. 19‑2009 menzionavano, tra gli «altri spostamenti connessi all’esercizio delle funzioni», i tragitti fra la sede di servizio o il luogo di residenza e un aeroporto, questi non riguardano affatto i tragitti fra il luogo di origine e un aeroporto.

    735

    Per contro, l’irregolarità delle missioni di autista menzionate alle righe nn. 176, 317, 373 e 374 non può ritenersi dimostrata, dal momento che il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene gli ordini di missione del sig. Pinxten ai quali fa riferimento la Corte dei conti e non consente quindi di dimostrare che i tragitti contestati non rientravano, in modo giustificato, in tali ordini di missione.

    736

    In secondo luogo, nove delle missioni dell’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten la cui irregolarità è denunciata dalla Corte dei conti avevano uno scopo diverso da quello di fornire un servizio di guida a quest’ultimo.

    737

    A tal riguardo, occorre certamente rilevare che la realizzazione di tali missioni da parte di un autista non era esplicitamente prevista nella normativa interna della Corte dei conti di cui dispone la Corte.

    738

    Tuttavia, l’articolo 6 della decisione n. 33‑2004 e l’articolo 6 della decisione n. 19‑2009 non possono essere interpretati nel senso che implicano l’irregolarità delle missioni di tale natura, dal momento che tali articoli disciplinavano solo le missioni degli autisti aventi lo scopo di fornire un servizio di guida ai membri della Corte dei conti o il segretario generale di tale istituzione.

    739

    Pertanto, non si può escludere che gli ordini di missione firmati dal sig. Pinxten, relativi a missioni dell’autista assegnato al suo ufficio aventi uno scopo diverso da quello di fornirgli un servizio di guida, possano essere considerati regolari, purché tali missioni servissero effettivamente gli interessi della Corte dei conti.

    740

    Ciò potrebbe avvenire, in linea di principio, per le missioni dell’autista interessato volte a garantire il trasporto di documenti.

    741

    Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta del resto che diverse missioni dell’autista interessato aventi tale scopo erano inizialmente contestate al sig. Pinxten, ma la Corte dei conti ha infine rinunciato a denunciare la loro irregolarità nell’ambito del presente ricorso.

    742

    Ciò premesso, dal momento che un trasporto di documenti garantito da un autista della Corte dei conti deve avere lo scopo di contribuire alla realizzazione dei compiti di quest’ultima e non può portare a impegnare eccessivamente le risorse di tale istituzione per un trasporto su lunghe distanze, siffatto trasporto non può avvenire, salvo circostanze eccezionali, tra il luogo di lavoro e il luogo di origine di uno dei membri di tale istituzione.

    743

    Se tale istituzione sostiene che le missioni presentate come dirette a trasportare documenti sulle quali verte la prima censura avevano avuto, in realtà, un altro scopo, si deve constatare, da un lato, che essa non precisa, salvo in un caso, quale sarebbe stato tale scopo e, dall’altro, che l’autista interessato ha confermato, nel corso della sua audizione da parte dell’OLAF del 3 ottobre 2017, di aver compiuto missioni consistenti nel trasportare documenti e in seguito nel riportarli, dopo la firma, presso la sede della Corte dei conti.

    744

    In tali circostanze, l’irregolarità delle missioni di autista menzionate alle righe nn. 172, 222 e 249 deve essere considerata dimostrata, dal momento che è pacifico che tali missioni avevano lo scopo di portare documenti nel luogo di origine del sig. Pinxten.

    745

    Quanto alla missione di autista di cui alla riga n. 141, sebbene non sia dimostrata la fondatezza dell’affermazione della Corte dei conti secondo cui tale missione era collegata a un incidente, resta il fatto che, poiché dall’ordine di tale missione risulta che all’autista interessato era stato chiesto di portare documenti a Overpelt, detta missione deve essere considerata irregolare.

    746

    Per quanto riguarda la missione di autista menzionata alla riga n. 250, sebbene la Corte dei conti affermi che, con il pretesto di un trasporto di documenti, tale missione aveva in realtà lo scopo di trasportare bottiglie di champagne per il matrimonio di un figlio del sig. Pinxten, quest’ultimo smentisce formalmente tale affermazione.

    747

    A tal riguardo, non è necessario, per la Corte, stabilire se gli elementi di prova presentati a sostegno di detta affermazione siano sufficienti a dimostrarne la fondatezza. Infatti, la missione di autista menzionata alla riga n. 250 dovrebbe essere, in ogni caso, considerata irregolare anche se avesse realmente lo scopo di trasportare documenti, in quanto dall’ordine di missione dell’autista interessato risulta che egli doveva recarsi a Overpelt, luogo di origine del sig. Pinxten.

    748

    Oltre alle missioni relative ai trasporti di documenti, la missione di autista di cui alla riga n. 247 mirava, secondo il sig. Pinxten, a portare la sua automobile di servizio in un’autofficina per effettuarne la manutenzione.

    749

    A tal riguardo, l’argomento della Corte dei conti secondo cui tale giustificazione non può essere ammessa in quanto la manutenzione di tale autovettura era garantita da un’autofficina situata in un’altra città non può essere accolto, in mancanza di qualsiasi documento a sostegno di tale argomento.

    750

    Per contro, non si può ritenere che sia stata svolta nell’interesse di tale istituzione la missione di autista di cui alla riga n. 129, il cui scopo era chiaramente quello di andare a prendere la moglie del sig. Pinxten a Overpelt affinché potesse partecipare a una cena ufficiale organizzata dalla Corte dei conti a Lussemburgo.

    751

    Analogamente, l’irregolarità della missione di autista menzionata alla riga n. 197 deve essere considerata dimostrata, dal momento che dalle dichiarazioni rese dall’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten durante la sua audizione del 16 ottobre 2017, da parte dall’OLAF, e da un certificato di rimozione risulta che, nell’ambito di tale missione, l’autista interessato è andato a prelevare un’autovettura nuova che era stata ordinata dal sig. Pinxten per uso privato.

    752

    Inoltre, benché l’irregolarità della missione di autista citata alla riga n. 142 non sia contestata, tale irregolarità non può essere addebitata al sig. Pinxten nell’ambito del presente procedimento.

    753

    A tal riguardo, occorre rilevare che è pacifico che, in occasione di tale missione, l’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten si è recato, in Svizzera, nel luogo di vacanza di quest’ultimo.

    754

    Sebbene le parti non concordino sullo scopo preciso di tale missione, l’affermazione del sig. Pinxten secondo cui detta missione mirava, d’accordo con il responsabile degli autisti della Corte dei conti, a recuperare l’automobile di servizio a seguito di un incidente corrisponde, in sostanza, alle dichiarazioni rese dall’autista interessato durante la sua audizione, da parte dell’OLAF, del 16 ottobre 2017.

    755

    Inoltre, è dimostrato che, dopo essere stato informato di una possibile irregolarità della missione dell’autista di cui trattasi, il sig. Pinxten ha chiesto all’amministrazione della Corte dei conti, nel corso del 2011, di rimborsare le somme che sarebbero state indebitamente poste a carico di tale istituzione in occasione di tale missione e tali somme sono state detratte dal suo stipendio.

    – Sulle spese di trasporto sostenute in occasione delle missioni del sig. Pinxten

    756

    Gli altri ordini di missione per l’autista firmati dal sig. Pinxten e denunciati come irregolari dalla Corte dei conti nell’ambito del presente procedimento riguardavano tragitti rientranti in un ordine di missione di quest’ultimo.

    757

    Orbene, la missione di un autista finalizzata a fornire al sig. Pinxten un servizio di guida su un tragitto rientrante in un ordine di missione di quest’ultimo deve essere considerata, in linea di principio, regolare, in applicazione degli articoli 4 e 6 della decisione n. 33‑2004 e degli stessi articoli della decisione n. 19‑2009.

    758

    Tuttavia, la situazione è diversa per quanto riguarda siffatta missione di un autista se è dimostrato, nell’ambito definito ai punti da 387 a 392 della presente sentenza, che la missione del sig. Pinxten cui si riferiva la missione di tale autista era, a seconda dei casi, irregolare o manifestamente irregolare.

    759

    Pertanto, si deve ritenere che gli ordini di missione di un autista firmati dal sig. Pinxten per farsi accompagnare da un conducente nel corso di una delle sue missioni che è stata dichiarata, a seconda dei casi, irregolare o manifestamente irregolare, nel corso dell’esame effettuato ai punti da 396 a 601 della presente sentenza, devono essere considerati anch’essi irregolari, costituendo così un abuso di risorse.

    760

    Per il resto, risulta in primo luogo che, in tre casi, l’irregolarità di missioni di autista contemplate dalla prima censura non sembra dimostrata, in quanto le missioni del sig. Pinxten alle quali esse si riferivano non possono essere considerate irregolari, sulla base degli elementi di cui dispone la Corte.

    761

    Ciò si verifica nel caso delle missioni di autista menzionate alle righe nn. 3, 31 e 281, dal momento che le missioni corrispondenti del sig. Pinxten avevano lo scopo di incontrare responsabili politici membri del governo belga o di un gabinetto ministeriale, e il carattere poco trasparente dell’ordine della missione di cui alla linea n. 281 non è sufficiente a comportare l’irregolarità di quest’ultima.

    762

    Per contro, in secondo luogo, 31 missioni dell’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten devono essere considerate irregolari, in quanto si riferivano a missioni di quest’ultimo che non sono state ancora esaminate nella presente sentenza, ma che non risultano connesse all’esercizio delle funzioni del sig. Pinxten, in applicazione dei criteri indicati ai punti da 396 a 601 della presente sentenza.

    763

    Pertanto, la missione di autista di cui alla riga n. 344, consistente nel fornire al sig. Pinxten un servizio di guida dall’aeroporto di Francoforte sul Meno a seguito del suo viaggio a Cuba, si riferiva a una missione irregolare del sig. Pinxten.

    764

    Lo stesso vale per la missione di autista menzionata alla riga n. 133, dato che la missione corrispondente del sig. Pinxten aveva lo scopo ufficiale di un incontro con il presidente del partito politico in questione e consentiva in pratica al sig. Pinxten, alla luce delle indicazioni contenute nella sua agenda, di partecipare al ricevimento per il Nuovo Anno di tale partito politico.

    765

    Anche le missioni di autista di cui alle righe nn. 115, 163, 164, 177 e 178 devono essere considerate irregolari in quanto dirette a condurre il sig. Pinxten a incontri con responsabili di operatori economici privati, al pari delle missioni di autista menzionate alle righe nn. 18 e 114, che erano connesse a missioni del sig. Pinxten il cui scopo era incontrare l’uomo d’affari belga descritto dal sig. Pinxten come un «amico di lunga data» e menzionato al punto 493 della presente sentenza.

    766

    I criteri elaborati riguardo alle relazioni con i responsabili di organismi rappresentativi e di associazioni portano ad escludere la regolarità delle missioni di autista di cui alle righe nn. 32 e 121, che corrispondevano a missioni del sig. Pinxten volte, rispettivamente, alla partecipazione al ricevimento per il Nuovo Anno della camera di commercio e d’industria del Limburgo e a un evento organizzato da una fondazione operante nel settore della ricerca medica.

    767

    Il sig. Pinxten si è avvalso anche del servizio di un autista nell’ambito di missioni che si riferivano, in realtà, ad attività familiari o ricreative.

    768

    Ciò si verifica nel caso delle missioni di autista menzionate alle righe nn. 36 e 268, per le ragioni indicate ai punti 657 e 659 della presente sentenza, della missione di autista di cui alla riga n. 225, che aveva l’obiettivo concreto di consentire al sig. Pinxten di assistere a un’opera, nonché della missione di autista citata alla riga n. 53, che corrispondeva ad una missione del sig. Pinxten presentata semplicemente come una visita presso un’università belga, ma la cui finalità, come indicato nell’agenda di quest’ultimo, era quella di assistere alla consegna del diploma di uno dei suoi figli.

    769

    Inoltre, alla luce delle considerazioni esposte al punto 554 della presente sentenza, la partecipazione a una battuta di caccia reale consentita dalle missioni menzionate alle righe nn. 67 e 223 implica l’irregolarità degli ordini di missione dell’autista interessato diretti a che il sig. Pinxten usufruisse del servizio di guida da questi prestato in tale contesto.

    770

    Altre missioni dell’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten si riferivano a missioni di quest’ultimo risultanti direttamente connesse agli interessi patrimoniali del sig. Pinxten.

    771

    Da un lato, la missione di autista n. 404 mirava infatti a condurre il sig. Pinxten a un appuntamento con un notaio a Digione (Francia), il quale era incaricato, come dimostrano i messaggi di posta elettronica prodotti dalla Corte dei conti, di acquistare il bene immobile menzionato nel corso dell’esame della seconda parte della quarta censura e di creare gli strumenti giuridici destinati a consentire la gestione di tale bene.

    772

    D’altro lato, una serie di missioni dell’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten può essere collegata al progetto immobiliare detto «Kaïros», nel quale, come risulta alla luce di una serie di messaggi di posta elettronica contenuti nel fascicolo di cui dispone la Corte, il sig. Pinxten aveva previsto di investire.

    773

    Infatti, oltre alla missione di autista di cui alla riga n. 113, che corrispondeva a una missione il cui scopo ufficiale è «Kaïros», le missioni di autista menzionate alle righe nn. 51 e 205 erano finalizzate a condurre il sig. Pinxten ad incontri con persone identificate rispettivamente, in lettere datate 10 aprile 2012 e 9 febbraio 2012, come l’ex responsabile di tale progetto immobiliare e come un architetto che aveva assistito il sig. Pinxten al momento dell’approvazione di lavori connessi a tale progetto.

    774

    Inoltre, le missioni di autista di cui alle righe nn. 25, 26, 50, 139, 266 e 397 devono essere considerate irregolari, in quanto corrispondevano a missioni del sig. Pinxten il cui scopo non era sufficientemente preciso, poiché si riferiva, a seconda dei casi, a una «cena formale», a persone la cui qualità era ignota oppure a un «consulente».

    775

    Siffatta mancanza di precisione deve essere rilevata anche per le missioni di autista menzionate alle righe nn. 46, 52, 159 e 162, in quanto tali missioni erano dirette a condurre il sig. Pinxten a visitare un istituto di istruzione secondaria e un istituto di istruzione superiore che impartivano una formazione artistica, senza che i motivi che giustificavano tali visite fossero indicati nel fascicolo di cui dispone la Corte.

    776

    In terzo luogo, occorre esaminare le missioni di autista di cui alle righe nn. 106, 151, 153, 167, 214 e 330, che avevano lo scopo di fornire al sig. Pinxten il relativo servizio di guida nell’ambito di missioni di quest’ultimo relative a visite mediche.

    777

    Le missioni del sig. Pinxten di cui trattasi non possono essere considerate connesse all’esercizio delle sue funzioni di membro della Corte dei conti, dal momento che non viene né affermato, né a fortiori dimostrato che tali appuntamenti abbiano riguardato visite mediche obbligatorie effettuate in tale qualità.

    778

    Tuttavia, occorre rilevare che il sig. Pinxten non ha reclamato, per tali missioni, il rimborso di spese di missione o il pagamento di indennità giornaliere. Gli unici costi determinati, per la Corte dei conti, da dette missioni attenevano quindi all’utilizzo dell’automobile di servizio e al ricorso al servizio di un autista.

    779

    Orbene, da un lato, le osservazioni sulla decisione n. 33‑2004 e le osservazioni sulla decisione n. 19‑2009 presentano una notevole ambiguità per quanto riguarda la possibilità di considerare un tragitto per recarsi a una visita medica come un «altro spostamento connesso all’esercizio delle funzioni», ai sensi dell’articolo 4 di ciascuna di tali decisioni.

    780

    Infatti, nell’elenco dei «casi di forza maggiore» che potevano essere considerati come uno spostamento di tal genere figuravano i «controlli medici».

    781

    Da una giurisprudenza costante della Corte, pronunciata in vari settori del diritto dell’Unione, emerge certamente che la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

    782

    Se l’uso del concetto di «forza maggiore» implica quindi normalmente l’imprevedibilità, il testo sia delle osservazioni sulla decisione n. 33‑2004 sia delle osservazioni sulla decisione n. 19‑2009 racchiudeva, al riguardo, un’incoerenza, poiché la nozione di «controlli medici» esclude qualsiasi dimensione di urgenza o di imprevedibilità.

    783

    D’altro lato, sebbene il ricorso a un autista nell’ambito di un «altro spostamento connesso all’esercizio delle funzioni» non richieda, per definizione, che il membro interessato della Corte dei conti sia in missione, è giocoforza constatare che, chiedendo in modo trasparente un’autorizzazione di tale istituzione per recarsi, nell’ambito di una missione, ad una visita medica, il sig. Pinxten ha consentito a quest’ultima di procedere a un controllo preventivo e di opporsi, se lo riteneva opportuno, all’uso delle risorse della Corte dei conti che egli prevedeva.

    784

    Alla luce di questi due elementi, l’irregolarità delle missioni del sig. Pinxten e dell’autista assegnato al suo ufficio menzionate al punto 776 della presente sentenza non presenta un carattere manifesto che consenta di contestarla al sig. Pinxten nell’ambito del presente procedimento.

    785

    Tale ragionamento non può essere tuttavia trasposto alla missione di autista di cui alla riga n. 363, che si ritiene corrisponda anch’essa a una missione del sig. Pinxten per recarsi a una visita medica, dal momento che la destinazione inserita nell’ordine di missione dell’autista interessato non corrisponde a quella che compare nell’ordine di missione del sig. Pinxten.

    786

    In quarto luogo, dieci missioni dell’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten erano connesse a missioni di quest’ultimo che non hanno comportato il rimborso di spese di missione o il pagamento di indennità giornaliere e il cui principio stesso non è utilmente rimesso in discussione, ma la cui regolarità è contestata in quanto includevano uno o più tragitti da o verso Overpelt, luogo di origine del sig. Pinxten.

    787

    Siffatta situazione può essere rilevata nelle missioni di autista menzionate alle righe nn. 200, 214, 274, 280, 281, 313, 333, 355, 369 e 401.

    788

    Tali casi si distinguono da quelli esaminati ai punti da 727 a 735 della presente sentenza, in quanto il tragitto che transitava per Overpelt era chiaramente annunciato negli ordini di missione corrispondenti del sig. Pinxten ed era stato quindi previamente approvato dalla Corte dei conti.

    789

    Tuttavia, in mancanza di un’attività connessa alle funzioni del sig. Pinxten che si svolgeva a Overpelt, un ordine di missione non poteva validamente prevedere uno o più tragitti da o verso tale città.

    790

    La circostanza che una missione del sig. Pinxten fosse stata autorizzata lo stesso giorno non può, in particolare, giustificare l’aggiunta, per motivi personali, di siffatto tragitto al suo ordine di missione, comportando costi supplementari per la Corte dei conti.

    791

    Benché le missioni considerate del sig. Pinxten siano state autorizzate senza alcuna forma di frode o di omissione, la loro irregolarità deve essere considerata manifesta, alla luce del regime generale chiaramente stabilito per gli spostamenti verso il luogo di origine, i quali non possono rientrare validamente in un ordine di missione.

    – Sull’uso dell’automobile di servizio senza ricorso ai servizi di un autista

    792

    Con la sua prima censura, la Corte dei conti contesta altresì al sig. Pinxten di aver effettuato dichiarazioni di missione irregolari, senza ricorrere ai servizi di un autista, con l’unico fine di far rientrare spostamenti privati, per quanto riguarda i costi relativi all’uso dell’automobile di servizio, nell’ambito di applicazione del regime applicabile agli spostamenti nell’esercizio delle funzioni.

    793

    È vero che, in forza dell’articolo 5 della decisione n. 33‑2004 e dell’articolo 5 della decisione n. 19‑2009, il sig. Pinxten era chiamato a pagare le spese inerenti agli spostamenti privati realizzati utilizzando l’automobile di servizio e, in particolare, a farsi carico di un costo supplementare di noleggio in caso di superamento del massimale previsto dal contratto di noleggio di 45000 km all’anno. Una sovrastima delle distanze percorse nell’ambito di spostamenti connessi all’esercizio delle sue funzioni era quindi tale da presentare per esso un interesse finanziario.

    794

    Inoltre, dagli ordini di missione del sig. Pinxten prodotti dalla Corte dei conti risulta che, in numerosi casi, l’automobile di servizio era utilizzata per portare a termine gli spostamenti realizzati in occasione di tali missioni.

    795

    Il fascicolo di cui dispone la Corte non comprende tuttavia alcuna valutazione dell’entità della dichiarazione in eccesso degli spostamenti effettuati a titolo professionale che consenta di valutare il carattere intenzionale di tale prassi o la gravità di quest’ultima.

    796

    Inoltre, le missioni del sig. Pinxten menzionate a sostegno della prima censura che non comportano né il rimborso di spese di missione o il pagamento di indennità giornaliere né il ricorso ai servizi di un autista appaiono del tutto marginali.

    797

    Pertanto, sebbene una dichiarazione in eccesso degli spostamenti effettuati a titolo professionale sia senza dubbio irregolare, non risulta utile, ai fini del presente procedimento, stabilire se la Corte dei conti potesse validamente imputare siffatta prassi al sig. Pinxten.

    798

    Per le stesse ragioni, non è necessario esaminare l’addebito della Corte dei conti, relativo alle missioni menzionate alle righe nn. 147, 187 e 330, secondo cui il fatto che il sig. Pinxten abbia mantenuto presso di sé il suo veicolo di servizio avrebbe comportato un tragitto in treno dell’autista che avrebbe dovuto essere evitato.

    799

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre constatare che la prima censura è, in parte, fondata.

    3.   Sulla seconda censura, vertente sull’uso abusivo e illegittimo di privilegi fiscali

    800

    Con sua seconda censura, la Corte dei conti sostiene che, utilizzando in modo abusivo e illegittimo le carte carburante messe a sua disposizione, il sig. Pinxten è venuto meno ai suoi obblighi di onestà e di condotta esemplare e disinteressata.

    801

    In via preliminare, occorre rilevare che dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che ai membri della Corte dei conti e a taluni loro familiari sono messe a disposizione carte carburante al fine di consentire loro di acquistare carburanti venduti a un prezzo negoziato da tale istituzione e senza dover versare alcuna accisa o imposta sul valore aggiunto (IVA).

    802

    Pertanto, sebbene un uso irregolare di tale carta carburante non implichi spese particolari per la Corte dei conti, ciò non toglie che esso costituisce un abuso delle esenzioni fiscali concesse a tale istituzione, che pregiudica le risorse degli Stati membri nonché dell’Unione.

    803

    Al fine di statuire sulla seconda censura, occorre quindi stabilire se le affermazioni e gli elementi di prova presentati dalla Corte dei conti consentano di dimostrare che il sig. Pinxten ha utilizzato in modo irregolare carte carburante messe a sua disposizione, come sostiene la Corte dei conti con la prima e con la seconda parte di tale censura.

    a)   Sulla prima parte della seconda censura, vertente sul possesso e utilizzo di una carta carburante da parte di un figlio del sig. Pinxten sebbene egli non fosse più membro del nucleo familiare di quest’ultimo

    1) Argomenti delle parti

    804

    Con la prima parte della seconda censura, la Corte dei conti afferma che il sig. Pinxten ha consentito a uno dei suoi figli di tenere per sé e di utilizzare una carta carburante dopo il 1o settembre 2012, data a partire dalla quale quest’ultimo non era più considerato come uno dei figli a carico del sig. Pinxten.

    805

    Quest’ultimo avrebbe così violato le norme pertinenti, stabilite in particolare dalla direttiva 2008/118, dal regolamento granducale del 7 febbraio 2013 e dal regolamento ministeriale del 18 marzo 2010, facendo beneficiare di esenzioni fiscali una persona che non era membro del suo nucleo familiare. La sola circostanza che tale figlio abbia continuato a risiedere con lui in Lussemburgo, il che non sarebbe del resto dimostrato, non implicherebbe che egli potesse sempre beneficiare delle esenzioni fiscali in questione.

    806

    Secondo il sig. Pinxten, il figlio di cui trattasi ha fatto parte del suo nucleo familiare fino al 2018, dal momento che tale qualità non si confonde con quella di figlio a carico e che tale figlio risiedeva presso di lui fino al febbraio 2018. Il fatto che egli abbia svolto un’attività lavorativa durante tale periodo sarebbe irrilevante nel caso di specie.

    2) Giudizio della Corte

    807

    Anzitutto, è pacifico che una carta carburante messa a disposizione dalla Corte dei conti è stata tenuta per sé dal figlio di cui trattasi dopo il 1o settembre 2012, sebbene la data in cui tale situazione è cessata non risulti chiaramente dal fascicolo di cui dispone la Corte.

    808

    Da una nota comunicata dalla Corte dei conti risulta poi che tale figlio, a partire da tale data, non era più considerato a carico del sig. Pinxten, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto, ai fini del versamento dell’assegno per figlio a carico, poiché aveva finito gli studi e iniziato a esercitare un’attività lucrativa.

    809

    Infine, l’affermazione del sig. Pinxten secondo cui lo stesso figlio avrebbe continuato a risiedere presso il suo domicilio deve essere considerata dimostrata, alla luce, da un lato, di una dichiarazione di residenza legale in Lussemburgo datata 27 novembre 2011 e, dall’altro, di un certificato di residenza principale rilasciato dall’amministrazione belga che attesta un’iscrizione nei registri della popolazione di Bruxelles a partire dal 9 febbraio 2018.

    810

    In tale contesto, occorre rilevare che la Corte dei conti non menziona alcuna norma interna di tale istituzione che definisca le condizioni alle quali un familiare di uno dei membri di detta istituzione può disporre di una carta carburante.

    811

    Tuttavia, il possesso e l’utilizzo di una carta carburante da parte del figlio di cui trattasi, dopo il 1o settembre 2012, deve essere considerata comunque irregolare se dalle norme che disciplinano le esenzioni fiscali, applicabili al momento dell’utilizzo di tale carta, risulta che il figlio di un membro della Corte dei conti considerato non più a carico di tale membro, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto, ma che continuava tuttavia a risiedere presso detto membro, non poteva beneficiare di tali esenzioni fiscali.

    812

    Per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento dell’accisa, l’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/118 prevede che i prodotti sottoposti ad accisa siano esentati dal pagamento di quest’ultima quando sono destinati ad essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari oppure da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante nonché dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede.

    813

    L’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che le esenzioni dal pagamento dell’accisa previste da tale articolo siano applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante.

    814

    Tale disposizione è attuata all’articolo 1 del regolamento ministeriale del 18 marzo 2010, ai sensi del quale la legge belga del 22 dicembre 2009 relativa al regime generale delle accise è pubblicata sul Mémorial per essere eseguita nel Granducato di Lussemburgo.

    815

    Sebbene la Corte dei conti non precisi quale disposizione di tale legge sia, a suo avviso, applicabile nel caso di specie, occorre rilevare che l’articolo 13 di detta legge si riferisce a un’esenzione dall’accisa a favore dei diplomatici, dei funzionari consolari, delle forze armate e degli organismi di cui all’articolo 20, punti da 7 a 12, della legge generale belga del 18 luglio 1977 sulle dogane e sulle accise.

    816

    Dall’articolo 20, punto 7, di tale legge generale, quale applicabile in Lussemburgo, risulta che una franchigia dalle accise è concessa, a determinate condizioni, per le quantità ragionevoli di merci destinate all’uso personale, compreso l’uso da parte dei familiari che fanno parte del loro nucleo familiare, degli agenti diplomatici e dei funzionari consolari, in servizio in Lussemburgo, purché gli interessati non siano cittadini o residenti permanenti del Granducato del Lussemburgo e non vi esercitino alcuna attività professionale o commerciale per loro vantaggio personale.

    817

    Per quanto riguarda l’IVA, dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 del regolamento granducale del 7 febbraio 2013 risulta che gli agenti diplomatici e i funzionari consolari possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA per l’uso diretto, effettivo ed esclusivo all’interno del Lussemburgo di determinati prodotti, per le necessità proprie e private di tali agenti e funzionari nonché per quelle dei familiari appartenenti al loro nucleo familiare, purché questi ultimi non siano cittadini o residenti permanenti del Granducato di Lussemburgo e non vi esercitino alcuna attività di carattere lucrativo.

    818

    Sebbene le disposizioni pertinenti di diritto lussemburghese che definiscono le condizioni di applicazione delle esenzioni dall’accisa e dall’IVA di cui trattasi riguardino i familiari facenti parte del «nucleo familiare» del beneficiario principale delle esenzioni fiscali di cui trattasi, da tali disposizioni non risulta che tale nozione corrisponda a quella di «famiglia» ai sensi dello Statuto.

    819

    Orbene, in mancanza di produzione, da parte della Corte dei conti, di elementi precisi relativi alla portata della nozione di «nucleo familiare» nel diritto lussemburghese, non è dimostrato che il figlio in questione, rispetto al quale non è stato affermato né a fortiori dimostrato che avrebbe esercitato un’attività lucrativa in Lussemburgo, non potesse più beneficiare dei privilegi fiscali concessi ai familiari di un membro della Corte dei conti.

    820

    La Corte dei conti non ha dunque dimostrato che il possesso e l’utilizzo di una carta carburante da parte di tale figlio dopo il 1o settembre 2012 sarebbe stata irregolare.

    821

    Ne consegue che la prima parte della seconda censura deve essere respinta in quanto infondata.

    b)   Sulla seconda parte della seconda censura, vertente sull’utilizzo di una carta carburante per l’acquisto di carburante destinati a veicoli appartenenti a terzi

    1) Argomenti delle parti

    822

    Con la seconda parte della seconda censura, la Corte dei conti fa valere che gli estratti relativi all’utilizzo delle carte carburante messe a disposizione del sig. Pinxten contengono anomalie che dimostrano che quest’ultimo ha consentito a terzi di servirsi di tali carte.

    823

    Il sig. Pinxten sostiene che solo i membri del suo nucleo familiare hanno beneficiato delle carte carburante fornite dalla Corte dei conti. Le anomalie rilevate dalla Corte dei conti si spiegherebbero con gli spostamenti in famiglia avvenuti con diverse autovetture e con l’uso di autovetture sostitutive. Anche se fosse stato agevole fornire spiegazioni precise all’epoca dei fatti, non sarebbe possibile fornire ulteriori chiarimenti a causa del tempo trascorso.

    2) Giudizio della Corte

    824

    Nel caso di specie, è pacifico che, mentre le autovetture di cui disponevano il sig. Pinxten e i suoi familiari erano dotate di motori diesel, le carte carburante messe a loro disposizione sono state utilizzate per acquistare non solo gasolio, ma anche benzina.

    825

    In particolare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 169 delle sue conclusioni, dagli estratti relativi all’uso di tali carte carburante nel corso del 2016 e del 2017 risulta che dette carte sono state utilizzate almeno dodici volte per acquistare benzina.

    826

    Orbene, nei limiti in cui le esenzioni fiscali che si applicano all’utilizzo di una carta carburante messa a disposizione di un membro della Corte dei conti devono avvantaggiare solo tale membro o taluni suoi familiari, siffatta carta deve essere utilizzata esclusivamente per rifornire di carburante i veicoli di cui dispongono tali persone.

    827

    Tali acquisti di benzina sono stati spiegati dal sig. Pinxten, nella sua audizione da parte dell’OLAF e poi nel corso della presente causa, con l’uso saltuario di autovetture sostitutive.

    828

    Tuttavia, dato che il sig. Pinxten è stato informato dell’esistenza di sospetti relativi alle anomalie di cui trattasi durante la sua audizione da parte dell’OLAF, avvenuta il 22 dicembre 2017, poi nella relazione preliminare della Corte dei conti, che gli è stata comunicata il 5 ottobre 2018, ci si può ragionevolmente attendere dal sig. Pinxten che egli fornisca elementi idonei a suffragare il suo argomento secondo il quale tali anomalie trovano la loro origine nell’uso ripetuto di autovetture sostitutive nel corso del 2016 e del 2017.

    829

    Orbene, è giocoforza constatare che il sig. Pinxten non ha prodotto alcun elemento a sostegno di tale argomento.

    830

    Ne consegue che occorre accogliere la seconda parte della seconda censura e quindi accogliere, in parte, tale censura.

    4.   Sulla terza censura, vertente su false dichiarazioni di sinistro all’assicurazione nell’ambito di presunti incidenti in cui erano coinvolti l’automobile di servizio e l’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten

    a)   Argomenti delle parti

    831

    Con la terza censura, la Corte dei conti contesta al sig. Pinxten di essere venuto meno ai suoi obblighi di onestà e di condotta esemplare e disinteressata beneficiando di risarcimenti da parte di una compagnia di assicurazioni sulla base di false dichiarazioni firmate, su richiesta del sig. Pinxten, dall’autista assegnato al suo ufficio.

    832

    Da un lato, egli avrebbe beneficiato di un risarcimento per un asserito incidente verificatosi nel gennaio 2010 e in occasione del quale l’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten avrebbe travolto una valigia appartenente a quest’ultimo contenente una bottiglia di vino e vari capi di abbigliamento. Tuttavia, dalle dichiarazioni di tale autista risulterebbe che detto incidente non ha mai avuto luogo.

    833

    D’altro lato, il sig. Pinxten avrebbe beneficiato di un risarcimento a seguito di una denuncia relativa a un incidente avvenuto il 17 gennaio 2011. Tuttavia, tale dichiarazione avrebbe menzionato un incidente verificatosi a Bruxelles tra la sua automobile privata guidata da uno dei suoi figli e la sua automobile di servizio guidata dall’autista assegnato al suo ufficio, mentre il danno di cui trattasi risulterebbe da un tamponamento avvenuto in Francia e il sig. Pinxten sarebbe stato alla guida di quest’ultima vettura.

    834

    Il sig. Pinxten non avrebbe fornito alcun elemento atto a dimostrare che i fatti dichiarati alla compagnia di assicurazioni erano esatti. Se le dichiarazioni rese a tale compagnia sono state firmate dall’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten, quest’ultimo avrebbe dovuto impedire a tale autista di agire in tal modo poiché egli sarebbe stato a conoscenza della situazione reale. Non facendolo, avrebbe costretto il suo subalterno a commettere un reato di cui sarebbe stato il mandante o il complice.

    835

    Inoltre, la Corte dei conti ritiene che le testimonianze dell’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten abbiano forza probatoria, tenuto conto della loro concordanza e del fatto che esse sono state formulate da una persona che si esponeva a procedimenti penali e disciplinari a causa di tali testimonianze.

    836

    Il sig. Pinxten sostiene che le dichiarazioni rese alla compagnia di assicurazioni riflettono esattamente la realtà.

    837

    Dalle dichiarazioni rese all’OLAF dal responsabile degli autisti della Corte dei conti risulterebbe che il suo servizio si occupava di gestire con la compagnia di assicurazioni i problemi relativi agli incidenti. Inoltre, nessuna delle dichiarazioni raccolte menzionerebbe un intervento del sig. Pinxten in tali pratiche.

    838

    Inoltre, le dichiarazioni dell’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten non sarebbero attendibili alla luce delle contraddizioni in esse contenute e delle circostanze che le accompagnano. Si sostiene quindi che l’autista è stato oggetto di pressioni da parte del capo del servizio giuridico della Corte dei conti, il quale l’avrebbe interrogato per tre volte e l’avrebbe spinto, senza successo, a firmare una denuncia che gli conferiva lo status di informatore.

    b)   Giudizio della Corte

    839

    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’incidente che si sarebbe verificato il 17 gennaio 2011, nella denuncia di sinistro inviata alla compagnia di assicurazioni si afferma che i due veicoli entrati in collisione erano guidati, rispettivamente, dal figlio interessato del sig. Pinxten e dall’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten, i quali hanno firmato tale denuncia.

    840

    A tal riguardo, occorre certamente rilevare che taluni elementi di prova indiretta sembrano tali da suffragare l’affermazione della Corte dei conti secondo cui i fatti riportati in detta denuncia sono inesatti.

    841

    Anzitutto, dopo aver sostenuto nel corso della sua audizione durante l’indagine interna della Corte dei conti che egli guidava effettivamente l’automobile di servizio del sig. Pinxten durante l’incidente di cui trattasi, l’autista assegnato all’ufficio di quest’ultimo ha sostenuto costantemente, nel corso delle sue tre audizioni da parte dell’OLAF, che non era presente al momento della collisione tra i due veicoli coinvolti.

    842

    Inoltre, taluni elementi indicano che la compagnia di assicurazioni ha ricevuto informazioni incoerenti quanto all’identità del conducente dell’automobile di servizio di cui trattasi.

    843

    Da un lato, da un messaggio di posta elettronica interno a tale compagnia, datato 28 gennaio 2011, risulta che uno dei suoi agenti era stato informato oralmente, prima della ricezione della denuncia di sinistro, che i veicoli coinvolti erano guidati dal sig. Pinxten e dal figlio.

    844

    D’altro lato, le risposte fornite da un agente di detta compagnia ai quesiti rivoltigli dalla Corte dei conti nel corso del 2017 e del 2018 confermano che la stessa compagnia era stata inizialmente informata del fatto che il sig. Pinxten guidava uno dei due veicoli coinvolti.

    845

    Occorre tuttavia rilevare che tali risposte contraddicono le dichiarazioni dell’autista dinanzi all’OLAF, in quanto quest’ultimo ha affermato che alla compagnia di assicurazioni erano state inviate due diverse denunce di sinistro, mentre dette risposte precisano che quest’ultima ha ricevuto una sola denuncia di sinistro.

    846

    Infine, è pacifico che il sig. Pinxten ha inviato alla compagnia di assicurazioni una lettera, datata 11 gennaio 2012, nella quale precisa di aver «avuto un tamponamento con la [s]ua auto di servizio» il 17 gennaio 2011 e critica la prassi di tale compagnia di rifiutare di farsi carico delle riparazioni di un veicolo quando «due persone della stessa famiglia» hanno firmato la denuncia di sinistro.

    847

    Tuttavia, anche supponendo che tali elementi siano sufficienti per dimostrare che la denuncia di sinistro trasmessa dalla Corte dei conti alla compagnia di assicurazioni conteneva informazioni errate, il fascicolo di cui dispone la Corte non consente di dimostrare che tali false dichiarazioni siano imputabili al sig. Pinxten.

    848

    Gli unici elementi prodotti dalla Corte dei conti al fine di dimostrare tale imputabilità riguardano una dichiarazione in tal senso dell’autista interessato, resa in occasione della sua audizione da parte dell’OLAF del 7 dicembre 2017 e la reiterazione di tale posizione nelle sue osservazioni, datate 20 aprile 2018, sulla sintesi dei fatti che gli era stata trasmessa dall’OLAF.

    849

    Occorre tuttavia sottolineare che la posizione adottata dall’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten è notevolmente mutata nel corso dell’indagine interna della Corte dei conti, e successivamente dell’indagine dell’OLAF.

    850

    Dopo aver sostenuto durante l’indagine interna della Corte dei conti che egli guidava effettivamente l’automobile di servizio durante l’incidente del 17 gennaio 2011, l’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten, nella sua prima audizione da parte dell’OLAF, il 3 ottobre 2017, ha affermato di non ritenere che il sig. Pinxten gli avesse chiesto di compilare la denuncia e di avere un «vago ricordo» di aver ricevuto istruzioni in tal senso dal responsabile degli autisti della Corte dei conti.

    851

    Nel corso della sua seconda audizione da parte dell’OLAF, il 16 ottobre 2017, l’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten ha precisato di non ricordare se la richiesta di compilare la denuncia provenisse da tale responsabile o dal sig. Pinxten, ma di ritenere «piuttosto» che essa provenisse da quest’ultimo.

    852

    Nella sua terza audizione da parte dell’OLAF, il 7 dicembre 2017, egli ha assicurato che, se nel corso della sua precedente audizione i suoi ricordi erano imprecisi, egli era ormai «categorico» e che era «proprio il sig. Pinxten che [gli aveva] chiesto di effettuare questa nuova denuncia».

    853

    Orbene, non vi è motivo di prestare fede esclusivamente alle ultime dichiarazioni dell’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten.

    854

    Inoltre, le risposte fornite da un agente della compagnia di assicurazioni ai quesiti rivoltigli dalla Corte dei conti nel corso del 2017 e del 2018 menzionano contatti esclusivi con il responsabile degli autisti della Corte dei conti, il quale avrebbe spontaneamente preso in considerazione, una volta menzionato un possibile rifiuto di presa in carico dei danni causati all’automobile di servizio del sig. Pinxten, una modifica del nome dei conducenti coinvolti.

    855

    Nel corso della sua audizione da parte dell’OLAF tale responsabile ha del resto escluso qualsiasi intervento del sig. Pinxten riguardo all’incidente di cui trattasi e ha menzionato l’esistenza di una prassi sistematica, nota ai suoi «superiori gerarchici», di false dichiarazioni all’assicurazione all’interno del servizio degli autisti della Corte dei conti, prassi alla quale l’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten ha fatto parimenti riferimento nel corso della sua audizione da parte dell’OLAF del 16 ottobre 2017.

    856

    Peraltro, occorre sottolineare che gli elementi menzionati dal sig. Pinxten nella sua lettera dell’11 gennaio 2012 tendono a indicare che egli non era a conoscenza del contenuto della denuncia di sinistro inviata dalla Corte dei conti alla compagnia di assicurazioni.

    857

    Alla luce di tutte queste considerazioni, si deve constatare che gli elementi presentati dalla Corte dei conti non sono sufficienti per dimostrare che il sig. Pinxten possa essere ritenuto responsabile, nell’ambito del presente procedimento, di una falsa dichiarazione all’assicurazione relativa all’incidente che si sarebbe verificato il 17 gennaio 2011.

    858

    Per quanto riguarda l’incidente occorso nel gennaio 2010, le dichiarazioni dell’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten nel corso della sua terza audizione da parte dell’OLAF, il 7 dicembre 2017, costituiscono l’unico elemento presentato dalla Corte dei conti a sostegno delle sue affermazioni, le quali sono fermamente contestate dal sig. Pinxten.

    859

    Orbene, da quanto precede risulta che alle dichiarazioni rese dinanzi all’OLAF dall’autista assegnato all’ufficio del sig. Pinxten, da sole considerate, non può essere attribuito un peso decisivo.

    860

    Inoltre, tale autista ha menzionato l’incidente del gennaio 2010 solo molto tardivamente nel corso del procedimento, mentre aveva già avuto occasione di menzionare in precedenza eventuali irregolarità commesse dal sig. Pinxten che non sarebbero state note all’OLAF.

    861

    In tali circostanze, si deve ritenere che non sia dimostrata la fondatezza delle affermazioni della Corte dei conti relative all’incidente del gennaio 2010.

    862

    Pertanto, la terza censura deve essere integralmente respinta.

    5.   Sulla quinta censura, vertente su una situazione di conflitto di interessi creata dal sig. Pinxten nell’ambito di un rapporto con il dirigente di un’entità sottoposta ad audit

    a)   Argomenti delle parti

    863

    Con la quinta censura, la Corte dei conti fa valere che, entrando in contatto con il dirigente di un’entità sottoposta ad audit, il sig. Pinxten è venuto meno ai suoi obblighi di indipendenza, di imparzialità, di onestà e di condotta disinteressata ed esemplare.

    864

    Egli avrebbe, infatti, reso dubbia la sua indipendenza e imparzialità o, quantomeno, avrebbe dato tale impressione, proponendo in locazione un appartamento privato all’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, entità rientrante nelle competenze della sezione III della Corte dei conti.

    865

    Il sig. Pinxten sottolinea che la proposta relativa alla locazione del suo alloggio non menzionava la sua qualità di membro della Corte dei conti. L’unico elemento collegato a tale istituzione nell’ambito di tale proposta sarebbe stato costituito dal suo indirizzo di posta elettronica, che sarebbe stato utilizzato anche a fini privati, in mancanza di un altro indirizzo di posta elettronica. Detta proposta sarebbe stata peraltro conforme alle normali condizioni di mercato.

    b)   Giudizio della Corte

    866

    Con lettera del 20 novembre 2014, il sig. Pinxten ha proposto all’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di concederle in locazione un appartamento a Bruxelles.

    867

    È pacifico che quest’ultima era la dirigente di un’entità sottoposta ad audit dalla Corte dei conti, e più precisamente dalla Sezione III di tale istituzione, di cui il sig. Pinxten era, in tale data, il decano.

    868

    Orbene, al fine di conformarsi all’obbligo, previsto all’articolo 285 TFUE, di esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione, i membri della Corte dei conti devono garantire di evitare qualsiasi conflitto di interessi.

    869

    Tale obbligo è richiamato all’articolo 2, paragrafo 1, del codice di condotta del 2012 e al punto 3.3 degli orientamenti deontologici. Il punto 3.4 di tali orientamenti prevede, inoltre, che i membri della Corte dei conti non debbano intrattenere con l’entità sottoposta ad audit alcun rapporto che possa compromettere la loro indipendenza.

    870

    Proponendo al dirigente di un’entità sottoposta ad audit di instaurare con lui un rapporto di natura finanziaria, il sig. Pinxten si è esposto potenzialmente ad un conflitto di interessi che poteva mettere in discussione la sua indipendenza e la sua imparzialità.

    871

    La circostanza che la lettera di cui trattasi non menzionasse esplicitamente la sua qualità di membro della Corte dei conti è irrilevante al riguardo.

    872

    Infatti, oltre al fatto che l’esistenza di un nesso tra il sig. Pinxten e la Corte dei conti poteva essere dedotta dall’indirizzo di posta elettronica menzionato in tale lettera, occorre rilevare, da un lato, che la qualità di membro di tale istituzione del sig. Pinxten era di pubblico dominio e, dall’altro, che, in caso di accettazione della proposta formulata in detta lettera dalla sua destinataria, un conflitto di interessi sarebbe, in ogni caso, oggettivamente esistito, anche se quest’ultima avesse continuato a ignorare le funzioni del sig. Pinxten.

    873

    Di conseguenza, la quinta censura è fondata.

    C. Sulla decadenza dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi

    1.   Argomenti delle parti

    874

    La Corte dei conti afferma che gli atti del sig. Pinxten sono particolarmente gravi e soddisfano quindi la condizione stabilita al riguardo nella sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455).

    875

    Infatti, tali atti arrecherebbero pregiudizio ai valori fondamentali dell’Unione, sarebbero intervenuti molto frequentemente, avrebbero causato un danno grave alla Corte dei conti, potrebbero essere qualificati penalmente e deriverebbero da un intento doloso reso manifesto da pratiche dissimulatorie.

    876

    La Corte dei conti si rimette alla discrezionalità della Corte per determinare la natura e l’entità della sanzione, prendendo in considerazione il principio di proporzionalità, il livello elevato delle responsabilità del sig. Pinxten, il pregiudizio all’immagine dell’istituzione, l’elevato grado di gravità delle violazioni e l’entità del danno finanziario per l’Unione.

    877

    Il sig. Pinxten sostiene di non essere venuto meno agli obblighi derivanti dalla sua carica, ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    878

    Il suo comportamento sarebbe stato paragonabile a quello degli altri membri della Corte dei conti. Sebbene non escluda di aver potuto commettere taluni errori, questi ultimi sarebbero marginali e avrebbero dovuto essere corretti da tale istituzione.

    2.   Giudizio della Corte

    879

    Dalla valutazione che precede deriva che, sebbene la terza censura dedotta dalla Corte dei conti debba essere respinta, la prima, la seconda, la quarta e la quinta censura sono, per contro, almeno parzialmente fondate, cosicché il sig. Pinxten deve essere ritenuto responsabile di una serie di irregolarità.

    880

    Esercitando un’attività non dichiarata, incompatibile con le sue funzioni di membro della Corte dei conti, utilizzando in modo abusivo le risorse di tale istituzione e agendo in modo tale da creare un conflitto di interessi con un’entità sottoposta a revisione, il sig. Pinxten si è reso responsabile di violazioni di notevole gravità e ha quindi violato gli obblighi derivanti dalla sua carica di membro di detta istituzione, ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    881

    La violazione di tali obblighi richiede, in linea di principio, l’applicazione di una sanzione in forza di tale disposizione (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punto 149).

    882

    Ai sensi di quest’ultima, la Corte può infliggere una sanzione che consiste nelle dimissioni d’ufficio o nella decadenza dal diritto alla pensione – o da altri vantaggi sostitutivi – dell’interessato. Tali dimissioni potranno essere applicate solo in caso di violazione commessa e continuata quando il membro interessato della Corte dei conti è ancora in carica. Per contro, la decadenza dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi si applicherà in particolare se la violazione è commessa durante il mandato di quest’ultimo e continuata dopo la scadenza di tale mandato, come avviene nel caso di specie (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punto 73).

    883

    Più precisamente, dato che dalle informazioni fornite dalle parti in udienza risulta che il sig. Pinxten beneficia unicamente di un diritto alla pensione, detta sanzione deve riguardare tale diritto e non altri vantaggi sostitutivi.

    884

    In mancanza di precisazioni, all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, sulla portata della decadenza dal diritto alla pensione prevista da tale disposizione, la Corte può pronunciare la decadenza totale o parziale da tale diritto (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, punto 73).

    885

    Tale sanzione deve essere tuttavia proporzionata alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti accertate dalla Corte.

    886

    Al fine di determinare la gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti accertate dalla Corte, occorre tener conto, in particolare, della natura di tali violazioni, delle circostanze in cui esse sono state commesse, dell’entità del danno arrecato all’integrità, alla reputazione o agli interessi dell’Unione nonché del grado di intenzionalità o di negligenza nella commissione di dette violazioni.

    887

    Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è altresì necessario prendere in considerazione tutte le circostanze che possono aggravare o, al contrario, attenuare la responsabilità del sig. Pinxten.

    888

    In tale contesto, occorre inoltre tener conto del fatto che la decadenza totale o parziale dal diritto alla pensione costituisce una limitazione del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta, in quanto ha l’effetto di privare la persona interessata della totalità o di una parte dei diritti a una pensione di vecchiaia che quest’ultima ha accumulato nel corso della sua carriera professionale, diritti che, peraltro, sono destinati a contribuire a garantire il sostentamento di tale persona al termine di tale carriera.

    889

    Risulta del resto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, giurisprudenza che occorre prendere in considerazione in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 17 di quest’ultima, quale soglia di protezione minima [sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 72 e giurisprudenza ivi citata], che una sanzione avente come effetto di privare una persona, in tutto o in parte, di una pensione di vecchiaia costituisce necessariamente un’ingerenza nel diritto di tale persona al rispetto di detti beni (v., in tal senso, Corte EDU, 14 giugno 2016, Philippou c. Cipro, CE:ECHR:2016:0614JUD007114810, § 65).

    890

    Si deve inoltre ritenere che una decadenza totale o parziale dal diritto alla pensione limiti il diritto alla sicurezza sociale e all’assistenza sociale previsto all’articolo 34 della Carta.

    891

    Orbene, una serie di circostanze sono tali da dimostrare che le irregolarità imputabili al sig. Pinxten presentano una gravità particolarmente elevata.

    892

    In primo luogo, dalle constatazioni effettuate in sede di esame della prima, della seconda, della quarta e della quinta censura presentate dalla Corte dei conti risulta che, nel corso dei suoi due mandati di membro di tale istituzione, il sig. Pinxten ha violato deliberatamente e ripetutamente le norme applicabili in seno a detta istituzione, violando così in modo sistematico gli obblighi più basilari derivanti dalla sua carica.

    893

    In secondo luogo, il sig. Pinxten ha spesso tentato di dissimulare tali violazioni di dette norme, in particolare presentando domande di autorizzazione di missioni che omettevano informazioni essenziali quanto alle effettive attività previste nell’ambito delle missioni di cui trattasi o che presentavano in modo ingannevole tali attività.

    894

    In terzo luogo, le irregolarità commesse dal sig. Pinxten avevano, in gran parte, l’effetto di contribuire al suo arricchimento personale, impegnando le risorse della Corte dei conti per finanziare le sue attività private.

    895

    In quarto luogo, il comportamento adottato dal sig. Pinxten ha inflitto alla Corte dei conti un danno grave non solo sul piano finanziario, ma anche per quanto riguarda la sua immagine e la sua reputazione.

    896

    In quinto luogo, occorre sottolineare che la Corte dei conti, in applicazione dell’articolo 287, paragrafo 2, TFUE, è incaricata di controllare la legittimità e la regolarità delle spese dell’Unione nonché di accertare la sana gestione finanziaria, riferendo in particolare su ogni caso di irregolarità.

    897

    Alla luce di tale funzione specifica, il punto 2.2 degli orientamenti deontologici prevede che la Corte dei conti debba fungere da modello di gestione finanziaria e che le sue risorse debbano essere gestite nel pieno rispetto delle norme applicabili.

    898

    Pertanto, se tutte le persone alle quali sono affidate alte cariche all’interno dell’Unione devono, come ricordato al punto 239 della presente sentenza, osservare le norme più rigorose in materia di comportamento, la funzione specifica che incombe alla Corte dei conti aumenta ulteriormente la gravità delle irregolarità commesse dal sig. Pinxten.

    899

    Tuttavia, altri elementi possono attenuare la responsabilità del sig. Pinxten.

    900

    Da un lato, il sig. Pinxten ha acquisito il suo diritto alla pensione a titolo di lavoro svolto per dodici anni di servizio presso la Corte dei conti.

    901

    Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la qualità di tale lavoro sia stata rimessa in discussione, tenuto conto che il sig. Pinxten è stato anche eletto dai suoi pari alla carica di decano della Sezione III della Corte dei conti a partire dal 2011.

    902

    D’altro lato, se è vero che le violazioni commesse dal sig. Pinxten degli obblighi derivanti dalla sua carica conseguono anzitutto a scelte personali di cui egli non poteva ignorare l’incompatibilità con gli obblighi più basilari derivanti dalla sua carica, ciò non toglie che la perpetuazione di tali irregolarità è stata favorita dall’imprecisione delle norme interne di tale istituzione e consentita dalle carenze nei controlli istituiti da quest’ultima.

    903

    In particolare, sebbene la Corte dei conti debba, in linea di principio, poter fare affidamento sulle dichiarazioni dei suoi membri, senza essere tenuta a verificare sistematicamente l’esattezza delle informazioni in esse contenute, dall’esame della prima censura risulta che un gran numero di missioni del sig. Pinxten è stato autorizzato nonostante la trasmissione da parte di quest’ultimo di informazioni chiaramente insufficienti per giustificare tale autorizzazione, mentre altre sono state autorizzate quando dal loro scopo risultava che esse erano manifestamente irregolari. Spese di rappresentanza e per ricevimenti sono state anch’esse rimborsate in condizioni analoghe.

    904

    Allo stesso modo, sebbene l’irregolarità sistematica del ricorso ai servizi di autisti per tutti i suoi due mandati non potesse essere ignorata dall’amministrazione della Corte dei conti, quest’ultima non ha ritenuto utile reagire, se non altro segnalando al sig. Pinxten l’irregolarità della prassi da lui posta in essere.

    905

    Alla luce di tutti questi elementi, si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie pronunciando la decadenza del sig. Pinxten da due terzi del suo diritto alla pensione a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

    IX. Sulla domanda di risarcimento presentata dal sig. Pinxten

    A. Argomenti delle parti

    906

    Il sig. Pinxten chiede che la Corte dei conti sia condannata al pagamento di una somma pari a EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno morale derivante dal comportamento di tale istituzione.

    907

    Tale danno deriverebbe in particolare dalle successive comunicazioni effettuate dalla Corte dei conti. Tali comunicazioni avrebbero distrutto la carriera e la reputazione del sig. Pinxten.

    908

    La Corte dei conti sostiene che tale domanda è irricevibile, in quanto è stata presentata dinanzi a un giudice incompetente.

    B. Giudizio della Corte

    909

    Dalla formulazione stessa dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE risulta che tale disposizione istituisce un mezzo di ricorso specifico in cui la Corte è chiamata esclusivamente a stabilire se un membro della Corte dei conti o un ex membro di tale istituzione non sia più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfi più gli obblighi derivanti dalla sua carica.

    910

    Sebbene la Corte debba pronunciarsi sulle censure presentate, in un ricorso ai sensi di tale disposizione, dalla Corte dei conti contro il membro o l’ex membro interessato di tale istituzione nonché, se del caso, sulle domande procedurali accessorie a tale ricorso, essa non è competente a statuire su conclusioni prive di qualsiasi rapporto con detto ricorso.

    911

    Pertanto, se il sig. Pinxten ritiene che la Corte dei conti gli abbia causato, con il suo comportamento, un danno e intenda ottenerne il risarcimento, egli è tenuto ad avviare un’azione autonoma, in applicazione degli articoli 268 e 340 TFUE, poiché il Tribunale è competente a pronunciarsi in primo grado su tale azione, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE. Per contro, egli non può validamente presentare una domanda riconvenzionale a tal fine nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE.

    912

    Ne consegue che la Corte non è competente a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento presentata dal sig. Pinxten.

    Sulle spese

    913

    A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’articolo 138, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

    914

    La Corte dei conti ha visto accogliere integralmente la quinta censura e, in parte, la prima, la seconda e la quarta censura. Per contro, essa è rimasta interamente soccombente nelle censure seconda e terza nonché, in parte, nelle censure prima e quarta.

    915

    Ciò premesso, tenuto conto della natura del presente procedimento nonché del fatto che è stato constatato che il sig. Pinxten aveva ripetutamente violato, in modo grave, gli obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti, si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie decidendo che il sig. Pinxten sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Corte dei conti.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seduta plenaria) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La domanda del sig. Karel Pinxten di sospendere il giudizio sino alla conclusione del procedimento penale avviato dalle autorità lussemburghesi a seguito della trasmissione alle stesse della relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), relativa al caso n. OC/2016/0069/A 1, è respinta.

     

    2)

    La domanda del sig. Karel Pinxten di ordinare alla Corte dei conti europea di comunicare una relazione redatta al termine di un audit interno e le misure adottate a seguito di tale relazione, nonché ogni nota di tale istituzione relativa a eventuali attentati all’indipendenza del revisore interno, è respinta.

     

    3)

    Il messaggio di posta elettronica del presidente della Corte dei conti europea inviato, il 13 febbraio 2019, agli altri membri di tale istituzione e al suo segretario generale, prodotto dal sig. Karel Pinxten nell’allegato B.10 del suo controricorso, è stralciato dal fascicolo.

     

    4)

    Il sig. Karel Pinxten ha violato gli obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti europea, ai sensi dell’articolo 286, paragrafo 6, TFUE, per quanto riguarda:

    l’esercizio non dichiarato e illegittimo di un’attività nell’organo direttivo di un partito politico;

    l’uso abusivo delle risorse della Corte dei conti per finanziare attività non connesse alle funzioni di membro di tale istituzione nella misura constatata ai punti da 387 a 799 della presente sentenza;

    l’uso di una carta carburante per l’acquisto di carburante destinato a veicoli appartenenti a terzi, e

    la creazione di un conflitto di interessi nel contesto di una relazione con il responsabile di un’entità sottoposta ad audit.

     

    5)

    Il sig. Karel Pinxten è dichiarato decaduto da due terzi del suo diritto alla pensione a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

     

    6)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

     

    7)

    La Corte non è competente a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento presentata dal sig. Karel Pinxten.

     

    8)

    Il sig. Karel Pinxten è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Corte dei conti europea.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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