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Document 62019CJ0119

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2020.
Commissione europea contro Francisco Carreras Sequeros e a.
Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Riforma del 1° gennaio 2014 – Articolo 6 dell’allegato X – Funzionari e agenti contrattuali con sede di servizio in un paese terzo – Nuove disposizioni relative alla concessione dei giorni di ferie annuali retribuite – Eccezione di illegittimità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Direttiva 2003/88/CE – Diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite.
Causa C-119/19 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:676

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

8 settembre 2020 ( *1 )

Indice

 

Contesto normativo

 

Carta sociale europea

 

Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

 

Direttiva 2003/88/CE

 

Statuto

 

Fatti

 

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

 

Sulle impugnazioni

 

Sul primo motivo delle impugnazioni principale e incidentale del Consiglio, vertente su errori di diritto relativi alla portata della competenza del Tribunale nell’esame del ricorso

 

Sulla prima parte, vertente su un errore di diritto consistente nella mancata riqualificazione dell’oggetto del ricorso in primo grado

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla seconda parte, vertente su errori di diritto relativi alla ricevibilità e alla portata dell’eccezione di illegittimità sollevata in primo grado

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sul primo motivo dell’impugnazione della Commissione e sul secondo motivo delle impugnazioni principale e incidentale del Consiglio, vertenti su errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e della direttiva 2003/88 nonché nella constatazione di una violazione del diritto alle ferie annuali retribuite

 

Sulle prime due parti, vertenti, rispettivamente, su un errore di diritto quanto all’invocabilità delle direttive nei confronti delle istituzioni dell’Unione e su un’erronea definizione della portata del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, letto alla luce della direttiva 2003/88

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sulla terza parte, vertente su un errore di diritto quanto alla natura e alla finalità del diritto sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta

 

– Argomenti delle parti

 

– Giudizio della Corte

 

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

 

Sul primo motivo, vertente sulla violazione della natura particolare e della finalità del diritto a ferie annuali

 

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento

 

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

 

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare

 

Sulle spese

«Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Riforma del 1o gennaio 2014 – Articolo 6 dell’allegato X – Funzionari e agenti contrattuali con sede di servizio in un paese terzo – Nuove disposizioni relative alla concessione dei giorni di ferie annuali retribuite – Eccezione di illegittimità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Direttiva 2003/88/CE – Diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite»

Nelle cause riunite C‑119/19 P e C‑126/19 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte, rispettivamente, il 14 febbraio 2019 e il 15 febbraio 2019,

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr, G. Gattinara e L. Vernier, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Francisco Carreras Sequeros, residente in Addis-Abeba (Etiopia),

Mariola de las Heras Ojeda, residente in Città del Guatemala (Guatemala),

Olivier Maes, residente in Skopje (Macedonia del Nord),

Gabrio Marinozzi, residente in Santo Domingo (Repubblica Dominicana),

Giacomo Miserocchi, residente in Islamabad (Pakistan),

Marc Thieme Groen, residente in Kampala (Uganda),

rappresentati da S. Orlandi e T. Martin, avocats,

ricorrenti in primo grado,

Parlamento europeo, rappresentato da O. Caisou-Rousseau, J. Steele ed E. Taneva, in qualità di agenti,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado (C‑119/19 P),

e

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Francisco Carreras Sequeros, residente in Addis-Abeba,

Mariola de las Heras Ojeda, residente in Città del Guatemala,

Olivier Maes, residente in Skopje,

Gabrio Marinozzi, residente in Santo Domingo,

Giacomo Miserocchi, residente in Islamabad,

Marc Thieme Groen, residente in Kampala,

rappresentati da S. Orlandi e T. Martin, avocats,

ricorrenti in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, T. Bohr e L. Vernier, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Parlamento europeo, rappresentato da O. Caisou-Rousseau, J. Steele ed E. Taneva, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado (C‑126/19 P),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, S. Rodin e L.S. Rossi (relatrice), presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, F. Biltgen, K. Jürimäe, A. Kumin, N. Jääskinen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 febbraio 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 dicembre 2018, Carreras Sequeros e a./Commissione (T‑518/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:873), con la quale esso ha annullato le decisioni della Commissione recanti fissazione, per l’anno 2014, del numero dei giorni di congedo annuale dei ricorrenti in primo grado, ossia del sig. Francisco Carreras Sequeros, della sig.ra Mariola de las Heras Ojeda e dei sigg. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi e Marc Thieme Groen (in prosieguo, congiuntamente: «Carreras Sequeros e a.»), tutti funzionari o agenti contrattuali della Commissione (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

Contesto normativo

Carta sociale europea

2

La Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, nell’ambito del Consiglio d’Europa, e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, è entrata in vigore nel corso del 1999. Tutti gli Stati membri sono firmatari di tale Convenzione, in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle sue due versioni.

3

Nella sua versione riveduta, l’articolo 2 della Carta sociale europea prevede quanto segue:

«Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s’impegnano (...) a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane (...)».

Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

4

Il punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo il 9 dicembre 1989, prevede quanto segue:

«Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite i cui periodi devono essere via via ravvicinati, in modo da ottenere un progresso, conformemente alle prassi nazionali».

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

5

L’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», prevede quanto segue:

«1.   Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2.   Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».

Direttiva 2003/88/CE

6

L’articolo 1 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), intitolato «Oggetto e campo di applicazione», è così formulato:

«1.   La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2.   La presente direttiva si applica:

a)

ai periodi minimi (...) di ferie annuali (...)

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali»:

«1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2.   Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

8

L’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Disposizioni comunitarie più specifiche», prevede quanto segue:

«La presente direttiva non si applica laddove altri strumenti comunitari contengano prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione dell’orario di lavoro per determinate occupazioni o attività professionali».

9

L’articolo 23 della medesima direttiva, intitolato «Livello di protezione», così dispone:

«Fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare, alla luce dell’evoluzione della situazione, disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e convenzionali diverse nel campo dell’orario di lavoro, a condizione che i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati, l’attuazione di quest’ultima non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori».

Statuto

10

Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») è fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

11

L’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, che figura tra le disposizioni generali di quest’ultimo, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in forza dell’articolo 80, paragrafo 4, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), così recita:

«I funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei trattati».

12

L’articolo 57, primo comma, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in forza degli articoli 16 e 91 del RAA, è così formulato:

«Il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell’Unione, previo parere del comitato dello statuto».

13

L’allegato X dello Statuto contiene disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi. In forza dell’articolo 118 del RAA, alcune di queste disposizioni si applicano per analogia agli agenti contrattuali che si trovano nella stessa situazione. È il caso dell’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto.

14

L’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, disponeva, per quanto riguarda il personale con sede di servizio in un paese terzo, quanto segue:

«Il funzionario ha diritto, per anno civile, ad un congedo annuale di tre giorni lavorativi e mezzo per mese di servizio».

15

Il considerando 27 del regolamento n. 1023/2013 così recita:

«È opportuno [modernizzare] le condizioni di lavoro del personale distaccato in paesi terzi e renderle più efficienti in termini di costi, conseguendo nel contempo risparmi sui costi. Il diritto al congedo annuale dovrebbe essere adeguato e dovrebbe essere possibile predisporre un’ampia gamma di parametri per fissare le indennità per condizioni di lavoro senza incidere sull’obiettivo generale di conseguire risparmi sui costi. Le condizioni per la concessione dell’indennità di alloggio dovrebbero essere riesaminate onde tenere meglio in conto le condizioni locali e ridurre gli oneri amministrativi».

16

A partire dall’entrata in vigore, il 1o gennaio 2014, dell’articolo 1, punto 70, lettera a), del regolamento n. 1023/2013, l’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto (in prosieguo: il «nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto») prevede, per quanto riguarda i funzionari con sede di servizio in un paese terzo, quanto segue:

«Il funzionario ha diritto, per anno civile, a un congedo annuale di due giorni lavorativi per mese di servizio.

In deroga al primo comma del presente articolo, i funzionari già assegnati a una sede di servizio ubicata in un paese terzo al 1o gennaio 2014 hanno diritto a beneficiare di:

tre giorni lavorativi, dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014,

due giorni lavorativi e mezzo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015».

Fatti

17

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 8 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue.

18

Carreras Sequeros e a. sono funzionari o agenti contrattuali della Commissione. Essi sono stati tutti assegnati a sedi di servizio ubicate in paesi terzi ed erano in tale situazione già prima del 1o gennaio 2014.

19

Poiché i fascicoli personali di Carreras Sequeros e a. erano stati aggiornati per tener conto del nuovo articolo 6, secondo comma, primo trattino, dell’allegato X dello Statuto, a questi ultimi erano stati concessi, per l’anno 2014, 36 giorni lavorativi di congedo annuale, invece dei 42 dell’anno precedente.

20

Carreras Sequeros e a. hanno presentato reclami tra il 17 febbraio e il 13 marzo 2014. Tali reclami sono stati respinti, a seconda dei casi, dall’autorità che ha il potere di nomina o dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, con decisioni del 23 maggio 2014, tutte redatte allo stesso modo.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

21

Nel loro ricorso proposto dinanzi al Tribunale, Carreras Sequeros e a. hanno chiesto, ai sensi del primo capo delle loro conclusioni, che fosse dichiarato illegittimo il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto e, ai sensi del secondo capo delle loro conclusioni, che fossero annullate le decisioni controverse, recanti riduzione dei loro congedi annuali «a partire dal [l’anno] 2014».

22

A sostegno del loro ricorso, Carreras Sequeros e a. hanno dedotto quattro motivi, vertenti su una violazione, rispettivamente, della natura particolare e della finalità del diritto a ferie annuali, del principio generale di parità di trattamento, del principio di tutela del legittimo affidamento e del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare.

23

Prima di procedere al loro esame, il Tribunale, in primo luogo, ai punti da 24 a 26 della sentenza impugnata, ha precisato che l’oggetto del ricorso riguardava la determinazione del diritto a un congedo annuale di Carreras Sequeros e a. per il solo anno 2014 e che, nell’ambito di tale ricorso, era stata eccepita l’illegittimità del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto.

24

In secondo luogo, il Tribunale ha valutato, ai punti da 27 a 39 della sentenza impugnata, la portata e la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità sollevata da Carreras Sequeros e a. A tale riguardo, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza, il Tribunale ha dichiarato, al punto 35 di tale sentenza, che «[a]lla luce del nesso che unisce le disposizioni transitorie alle disposizioni definitive, dato che le prime non hanno alcuna ragion d’essere senza le seconde, e alla luce dell’assenza di margine discrezionale dell’autorità competente, si deve considerare, nella fattispecie, che esiste un nesso giuridico diretto tra le decisioni [controverse] e il nuovo articolo 6, primo comma, dell’allegato X dello Statuto e che, poiché tale primo comma è lo sbocco finale del nuovo articolo 6, secondo comma, primo trattino, dell’allegato X dello Statuto, esso è almeno indirettamente applicabile [a] dette decisioni in quanto era rilevante per la loro adozione, essendo le stesse basate essenzialmente su quest’ultimo, che pure non ne costituiva formalmente il fondamento giuridico». Di conseguenza, secondo il punto 36 di detta sentenza, «le decisioni [controverse] costituivano nei confronti [di Carreras Sequeros e a.] la prima applicazione del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, con la conseguenza che, a partire dal 2016, essi avrebbero ormai beneficiato di soli 24 giorni di congedo».

25

Al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso il suo esame della portata e della ricevibilità dell’eccezione di illegittimità, dichiarando che, «anche se le decisioni [controverse] sono formalmente fondate sulla disposizione transitoria riguardante il solo anno 2014, che figura nel primo trattino del secondo comma del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, [Carreras Sequeros e a.] sono legittimati a contestare altresì, tramite eccezione, la legittimità del regime definitivo del congedo annuale determinato dal primo comma d[i] detto articolo».

26

Il Tribunale ha poi esaminato il primo motivo del ricorso di Carreras Sequeros e a., vertente su una violazione della natura particolare e della finalità del diritto a ferie annuali, ed ha concluso, al punto 113 della sentenza impugnata, che tale motivo era fondato. Esso ha, di conseguenza, accolto il ricorso di Carreras Sequeros e a., senza esaminarne gli altri motivi.

27

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale, ai punti da 60 a 70 della sentenza impugnata, ha, in primo luogo, verificato se, come sostenuto da Carreras Sequeros e a., fosse possibile opporre al legislatore dell’Unione la direttiva 2003/88. Pur constatando che una direttiva non vincola, in quanto tale, le istituzioni dell’Unione, esso, al punto 61 di detta sentenza, ha individuato tre ipotesi in cui tali istituzioni dovrebbero, nondimeno, tener conto delle direttive. In particolare, ha esaminato se la direttiva 2003/88 fosse opponibile al legislatore dell’Unione in quanto essa tradurrebbe un diritto fondamentale, nella fattispecie il diritto alle ferie annuali garantito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

28

Basandosi sulle spiegazioni del præsidium della Convenzione relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), il Tribunale ha dichiarato, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, che, «poiché la direttiva 2003/88 è espressione concreta del principio sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (...), il legislatore, tenuto a rispettare tale articolo che ha lo stesso valore dei trattati, non poteva fare astrazione dal contenuto d[i] detta direttiva», con la conseguenza che l’applicazione del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dovrebbe essere esclusa ove quest’ultimo «si rivelasse incompatibile con il diritto a ferie annuali, la cui natura e la cui finalità risultano dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta letto alla luce della direttiva 2003/88».

29

In secondo luogo, procedendo alla verifica, ai punti da 72 a 96 di detta sentenza, dell’esistenza di un pregiudizio, derivante dal nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, al diritto a ferie annuali, il Tribunale ha preso in considerazione il contenuto delle disposizioni della direttiva 2003/88 nonché l’obiettivo perseguito da quest’ultima. Esso ha dichiarato, ai punti 88 e 89 di tale sentenza, che, per sua natura, il diritto alle ferie annuali previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta tende, in linea di principio, a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, e che la circostanza che il numero di giorni di congedo annuale determinato dal nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto resti superiore al minimo richiesto dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 non basta, come sostiene la Commissione, per concludere che tale nuovo articolo non viola il diritto a ferie annuali.

30

Al contrario, il Tribunale, ai punti da 90 a 96 della sentenza impugnata, ha considerato, in sostanza, che la significativa riduzione della durata del congedo dei funzionari e degli agenti con sede di servizio in paesi terzi, la quale è passata, in tre anni, da 42 a 24 giorni, non può essere considerata compatibile con il principio diretto a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli interessati e che la portata della riduzione così operata non era attenuata dalle altre disposizioni dello Statuto e dei suoi allegati che formano il contesto nel quale si inserisce il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto. Infatti, tali disposizioni sono state giudicate dal Tribunale non pertinenti, oppure insufficienti o marginali per controbilanciare la riduzione del numero di giorni di congedo annuale risultante dal nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto.

31

In terzo luogo, il Tribunale ha verificato se il pregiudizio al diritto alle ferie annuali così constatato potesse essere adeguatamente giustificato, cosa che esso ha escluso, al termine dell’esame effettuato ai punti da 98 a 112 della sentenza impugnata.

32

In particolare, il Tribunale ha rilevato, ai punti 109 e 110 di detta sentenza, che, riducendo il congedo annuale a 24 giorni lavorativi a partire dal 2016, non risultava che il legislatore dell’Unione avesse tenuto conto della circostanza che i funzionari e gli agenti con sede di servizio in seno all’Unione godono di un congedo fino a 30 giorni lavorativi in relazione alla loro età e al loro grado, né che tale legislatore avesse verificato se il congedo di riposo, previsto all’articolo 8, primo comma, dell’allegato X dello Statuto, garantisse, come tale, ad ogni funzionario e ad ogni agente con sede di servizio in un paese terzo e che si trovi in una situazione particolarmente disagiata una protezione sufficiente della sua salute e della sua sicurezza, quando invece, ai sensi di tale disposizione, tale congedo di riposo può essere concesso solo in via eccezionale e deve formare oggetto di una decisione speciale e motivata.

33

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto, al punto 112 della sentenza impugnata, che il legislatore dell’Unione non avesse verificato se il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto costituisse un intervento sproporzionato nel diritto alle ferie annuali dei funzionari e degli agenti con sede di servizio nei paesi terzi. Esso ha, di conseguenza, considerato che la Commissione non poteva validamente fondarsi sul nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto per adottare le decisioni controverse e ha annullato queste ultime.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

34

Nella causa C‑119/19 P, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca sui motivi dal secondo al quarto del ricorso in primo grado, nonché di riservare la decisione sulle spese.

35

Nella causa C‑126/19 P, il Consiglio chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione, avocare a sé la causa e respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato, nonché di condannare Carreras Sequeros e a. alle spese sostenute dal Consiglio nell’ambito del presente procedimento.

36

Dal canto loro, Carreras Sequeros e a. chiedono alla Corte di respingere le impugnazioni e di condannare la Commissione e il Consiglio alle spese.

37

Il Parlamento europeo, interveniente in primo grado, chiede che la Corte voglia accogliere le impugnazioni.

38

Conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, il presidente della Corte ha deciso, il 12 marzo 2019, di riunire le cause C‑119/19 P e C‑126/19 P ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

39

Ai sensi dell’articolo 133, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione e il Consiglio hanno chiesto che le impugnazioni fossero trattate secondo il procedimento accelerato.

40

Con decisione del 12 marzo 2019, il presidente della Corte ha respinto tali istanze. Infatti, né il motivo vertente sull’asserita incertezza giuridica attorno al nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, che deriverebbe dalla sentenza impugnata, né quello relativo al numero di funzionari potenzialmente interessati dalle conseguenze da trarre dalla detta sentenza possono, in quanto tali, costituire circostanze eccezionali atte a giustificare che una causa sia sottoposta a procedimento accelerato (v., in tal senso, ordinanza del 7 aprile 2016, Consiglio/Front Polisario, C‑104/16 P, non pubblicata,EU:C:2016:232, punto 7 e giurisprudenza ivi citata). Un’identica valutazione si impone per quanto riguarda gli inconvenienti di natura amministrativa relativi alla gestione del personale in servizio presso una delegazione nei paesi terzi, anch’essi fatti valere a sostegno dell’istanza della Commissione.

41

Tuttavia, tenuto conto dell’importanza delle cause C‑119/19 P e C‑126/19 P per l’Unione e per le sue istituzioni, il presidente della Corte ha deciso che tali cause fossero trattate in via prioritaria, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

42

Con atto depositato il 30 aprile 2019, il Consiglio ha proposto un’impugnazione incidentale nella causa C‑119/19 P.

43

Carreras Sequeros e a. chiedono il rigetto di tale impugnazione incidentale e la condanna del Consiglio alle spese.

44

Con atto depositato il 20 maggio 2019, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha chiesto di intervenire nella causa C‑119/19 P, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

45

Con ordinanza del 29 luglio 2019, Commissione/Carreras Sequeros e a. (C‑119/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:658), il presidente della Corte ha respinto tale istanza.

Sulle impugnazioni

46

Le impugnazioni sono fondate, in sostanza, su tre motivi.

Sul primo motivo delle impugnazioni principale e incidentale del Consiglio, vertente su errori di diritto relativi alla portata della competenza del Tribunale nell’esame del ricorso

47

Tale motivo si divide in due parti.

Sulla prima parte, vertente su un errore di diritto consistente nella mancata riqualificazione dell’oggetto del ricorso in primo grado

– Argomenti delle parti

48

Secondo il Consiglio, al quale si associa la Commissione nelle sue risposte alle impugnazioni principale e incidentale del Consiglio, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 26 della sentenza impugnata e nel dispositivo di quest’ultima, che le decisioni controverse non hanno proceduto alla fissazione del numero di giorni di congedo annuale per l’anno 2014, in applicazione del nuovo articolo 6, secondo comma, primo trattino, dell’allegato X dello Statuto, bensì ad una riduzione del numero di giorni di congedo annuale.

49

Orbene, a parere del Consiglio, il Tribunale avrebbe dovuto, in quanto competente a farlo, qualificare correttamente l’oggetto del ricorso. L’omessa riqualificazione dell’oggetto del ricorso avrebbe avuto, secondo il Consiglio, una duplice conseguenza pregiudizievole.

50

Da un lato, avrebbe indotto il Tribunale a ingiungere alla Commissione di ripristinare il numero di giorni di congedo annuale a cui avrebbero avuto diritto Carreras Sequeros e a. prima della modifica dello Statuto. Orbene, il Consiglio ricorda, facendo riferimento, in particolare, all’ordinanza del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione (C‑199/94 P e C‑200/94 P, EU:C:1995:360, punto 24), che il giudice dell’Unione non è competente a emettere ingiunzioni nei confronti dell’amministrazione, o a imporre un’esecuzione specifica della propria sentenza. Inoltre, non esisterebbe più una base giuridica che consenta alla Commissione di adottare i provvedimenti che l’esecuzione del dispositivo della sentenza impugnata comporterebbe, poiché l’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, è stato abrogato da quest’ultimo.

51

Dall’altro lato, il Consiglio sostiene che l’annullamento delle decisioni controverse recanti «riduzione», per l’anno 2014, del numero di giorni di congedo annuale modifica il numero di giorni di congedo attribuibili ai funzionari e agli agenti interessati e, pertanto, la sostanza stessa delle decisioni controverse. La sentenza impugnata sostituirebbe dunque decisioni che fissano a 36 il numero di giorni di congedo annuale a cui hanno diritto Carreras Sequeros e a. ad altre decisioni che fissano tale numero, per l’anno 2014, a 42. Il Tribunale avrebbe così proceduto ad una riforma delle decisioni controverse, che lo avrebbe portato a eccedere le proprie competenze.

52

Carreras Sequeros e a. contestano l’argomento addotto dal Consiglio.

– Giudizio della Corte

53

Occorre osservare che, sebbene, al punto 25 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia riassunto l’oggetto del secondo capo delle conclusioni di Carreras Sequeros e a. come diretto all’annullamento delle decisioni controverse che hanno operato una «riduzione» del loro diritto ad un congedo annuale a partire dall’anno 2014, risulta, in particolare, dal punto 27 di detta sentenza che il Tribunale ha qualificato le decisioni controverse come decisioni che hanno «unicamente determinato il numero di giorni di congedo annuale per l’anno 2014». Il Consiglio procede dunque a una lettura quantomeno parzialmente erronea della motivazione della sentenza impugnata.

54

Inoltre, la circostanza che il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata dichiari l’annullamento delle suddette decisioni «recanti riduzione» per l’anno 2014 del numero di giorni di congedo annuale di Carreras Sequeros e a. non implica in alcun modo che, al di là dell’eventuale inesattezza formale di tale espressione, il Tribunale abbia travisato l’oggetto della controversia di cui era stato investito o abbia ingiunto alla Commissione di procedere a un’esecuzione specifica della sentenza impugnata.

55

Infatti, da un lato, per quanto riguarda l’oggetto della controversia, occorre rilevare che il Consiglio non contesta la constatazione effettuata dal Tribunale ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, secondo la quale, in sostanza, l’autorità competente non disponeva di alcun margine discrezionale per determinare il numero di giorni di congedo annuale in seguito all’entrata in vigore, il 1o gennaio 2014, del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, cosa che ha condotto, per Carreras Sequeros e a., a una riduzione di sei giorni del loro monte giorni di congedo annuale per l’anno 2014 rispetto a quello relativo all’anno 2013, in applicazione del nuovo articolo 6, secondo comma, primo trattino, dell’allegato X dello Statuto.

56

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’affermazione del Consiglio secondo cui il Tribunale avrebbe ecceduto le proprie competenze nella misura in cui avrebbe pronunciato nei confronti della Commissione ingiunzioni inerenti alle modalità di esecuzione della sentenza impugnata, occorre ricordare che, quando il Tribunale annulla un atto di un’istituzione, quest’ultima è tenuta, in forza dell’articolo 266 TFUE, a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporta.

57

L’articolo 266 TFUE non precisa, tuttavia, la natura dei provvedimenti che l’istituzione interessata deve prendere ai fini di siffatta esecuzione, cosicché spetta a tale istituzione identificarli (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punti 5253). Inoltre, l’articolo 266 TFUE obbliga l’istituzione da cui emana l’atto annullato solo nei limiti di quanto è necessario per assicurare l’esecuzione della sentenza di annullamento (sentenza del 6 marzo 2003, Interporc/Commissione, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, punto 30).

58

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo che, in violazione dell’articolo 266 TFUE, il Tribunale, al di là dell’annullamento delle decisioni controverse da esso pronunciato, abbia ingiunto alla Commissione di sostituire a queste ultime nuove decisioni che avrebbero concesso a Carreras Sequeros e a., per l’anno 2014, il numero di giorni di congedo annuale che spettava loro prima della modifica dello Statuto operata dal regolamento n. 1023/2013.

59

Inoltre, poiché il Tribunale si è limitato ad annullare le decisioni controverse, non gli si può addebitare di aver proceduto alla loro riforma.

60

Peraltro, dalle memorie della Commissione nonché da quelle di Carreras Sequeros e a. emerge che, fatto salvo il presente procedimento di impugnazione, tale istituzione ha individuato diverse modalità di esecuzione della sentenza impugnata, tra le quali un’eventuale compensazione economica di Carreras Sequeros e a.

61

Ne consegue che la prima parte del primo motivo delle impugnazioni principale e incidentale del Consiglio deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte, vertente su errori di diritto relativi alla ricevibilità e alla portata dell’eccezione di illegittimità sollevata in primo grado

– Argomenti delle parti

62

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal Parlamento, contesta al Tribunale di aver ecceduto la portata della propria competenza dichiarando ricevibile l’eccezione di illegittimità sollevata da Carreras Sequeros e a., la quale riguardava l’intero regime di congedo annuale previsto dal nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, inclusa la sua fase definitiva applicabile a partire dall’anno 2016, e non soltanto la disposizione attuata dalle decisioni controverse, vale a dire il nuovo articolo 6, secondo comma, primo trattino, di detto allegato dello Statuto.

63

Secondo il Consiglio, poiché le decisioni controverse erano state adottate sul fondamento dell’articolo 6, secondo comma, primo trattino, dell’allegato X dello Statuto, l’eccezione di illegittimità poteva riguardare solo tale disposizione, in quanto la Commissione non aveva applicato, nel caso di specie, direttamente o indirettamente, l’articolo 6, primo comma, del suddetto allegato X.

64

Il Consiglio rileva, a tale riguardo, che il fatto di disapplicare l’articolo 6, primo comma, dell’allegato X dello Statuto, applicabile a partire dal 1o gennaio 2016, non può avere effetto sulla legittimità delle decisioni controverse che fissano il numero di giorni di congedo annuale per l’anno 2014, oggetto del ricorso di annullamento. La circostanza che una disposizione possa, in maniera ipotetica, essere applicata ad un funzionario non può giustificare il fatto che quest’ultimo possa contestarne la legittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, salvo consentire ad una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di carattere generale a sostegno di un qualsivoglia ricorso, cosa che la giurisprudenza vieterebbe. Il Tribunale avrebbe in tal modo snaturato la giurisprudenza relativa alla ricevibilità e alla portata di un’eccezione di illegittimità, quale tuttavia correttamente citata ai punti 30 e 31 della sentenza impugnata.

65

Carreras Sequeros e a. ritengono che occorra respingere gli argomenti addotti dal Consiglio.

– Giudizio della Corte

66

Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.

67

Tale disposizione è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione, 92/78, EU:C:1979:53, pag. 777, punto 39, nonché del 19 gennaio 1984, Andersen e a./Parlamento, 262/80, EU:C:1984:18, punto 6).

68

Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 1966, Italia/Consiglio e Commissione, 32/65, EU:C:1966:42, pag. 297, in particolare pag. 323).

69

Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento proposti avverso decisioni individuali, la Corte ha ammesso che possono validamente costituire oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale che rappresentano la base di dette decisioni (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 28 ottobre 1981, Krupp Stahl/Commissione, 275/80 e 24/81, EU:C:1981:247, punto 32, nonché dell’11 luglio 1985, Salerno e a./Commissione e Consiglio, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, non pubblicata, EU:C:1985:318, punto 36) o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 31 marzo 1965, Macchiorlati Dalmas/Alta Autorità, 21/64, EU:C:1965:30, pagg. 223, in particolare pag. 238; del 9 settembre 2003, Kik/UAMI, C‑361/01 P, EU:C:2003:434, punto 76, nonché del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 237).

70

Per contro, la Corte ha dichiarato che è irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale di cui la decisione individuale impugnata non costituisca una misura di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2000, Consiglio/Chvatal e a., C‑432/98 P e C‑433/98 P, EU:C:2000:545, punto 33).

71

Nel caso di specie, il Consiglio sostiene che, al punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale, da un lato, ha erroneamente qualificato come «nesso giuridico diretto» il rapporto esistente tra le decisioni controverse e il nuovo articolo 6, primo comma, dell’allegato X dello Statuto e, dall’altro, ha erroneamente ritenuto che, poiché tale primo comma era lo sbocco finale del nuovo articolo 6, secondo comma, primo trattino, di tale allegato, esso fosse almeno indirettamente applicabile alle dette decisioni.

72

Tale argomentazione non può essere accolta.

73

È pacifico, infatti, che le decisioni controverse sono fondate sul nuovo articolo 6, secondo comma, primo trattino, dell’allegato X dello Statuto, il quale costituisce soltanto una disposizione transitoria che organizza la progressiva transizione al regime definitivo del congedo annuale istituito dal primo comma di tale articolo, al fine, in particolare, di evitare o attenuare gli effetti di una modifica repentina del regime anteriore per i membri del personale interessati, già assegnati a una sede di servizio ubicata in un paese terzo al 1o gennaio 2014, come Carreras Sequeros e a.

74

Essendo la natura stessa di un periodo transitorio quella di organizzare la progressiva transizione da un regime ad un altro, come il Tribunale ha giustamente constatato al punto 34 della sentenza impugnata, è, dunque, senza commettere errori di diritto che esso ha dedotto da tale constatazione l’esistenza di un nesso che unisse i due commi del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto. Infatti, il periodo transitorio previsto all’articolo 6, secondo comma, dell’allegato X dello Statuto trae la sua giustificazione soltanto dall’adozione del regime definitivo istituito dal primo comma di detto articolo.

75

Ciò premesso, il Tribunale ne ha giustamente dedotto, ai punti 35 e 39 della sentenza impugnata, che le decisioni controverse costituiscono misure di applicazione del regime istituito, a partire dal 1o gennaio 2014, dall’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto e presentano un nesso giuridico diretto con tale regime, cosicché Carreras Sequeros e a. erano legittimati ad eccepire l’illegittimità del regime definitivo del congedo annuale stabilito all’articolo 6, primo comma, dell’allegato X dello Statuto.

76

Occorre aggiungere che l’interpretazione opposta, sostenuta dal Consiglio, avrebbe l’effetto, ai fini dell’esame dell’eccezione di illegittimità del regime del congedo annuale stabilito a partire dal 1o gennaio 2014, di scindere artificialmente il periodo definitivo e i periodi transitori di tale unico regime.

77

Occorre dunque respingere la seconda parte del primo motivo delle impugnazioni principale e incidentale del Consiglio in quanto infondata, nonché, di conseguenza, il primo motivo nella sua interezza.

Sul primo motivo dell’impugnazione della Commissione e sul secondo motivo delle impugnazioni principale e incidentale del Consiglio, vertenti su errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e della direttiva 2003/88 nonché nella constatazione di una violazione del diritto alle ferie annuali retribuite

78

A sostegno di tali motivi, diretti contro le valutazioni del Tribunale che figurano ai punti da 61 a 97 della sentenza impugnata, la Commissione e il Consiglio sviluppano, in sostanza, quattro parti.

Sulle prime due parti, vertenti, rispettivamente, su un errore di diritto quanto all’invocabilità delle direttive nei confronti delle istituzioni dell’Unione e su un’erronea definizione della portata del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, letto alla luce della direttiva 2003/88

– Argomenti delle parti

79

Con la prima parte, il Consiglio contesta al Tribunale di aver individuato, al punto 61 della sentenza impugnata, tre ipotesi in cui una direttiva rivolta agli Stati membri può essere fatta valere nei confronti delle istituzioni dell’Unione, il che violerebbe il principio secondo cui un atto del genere non può, in quanto tale, imporre obblighi a tali istituzioni nei loro rapporti con il rispettivo personale, fatta salva solo la sfumatura, molto relativa, risultante dai punti 40 e 46 della sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570).

80

Secondo il Consiglio, nessuna delle tre ipotesi menzionate dal Tribunale è tale da giustificare l’invocabilità della direttiva 2003/88 nei confronti delle istituzioni dell’Unione. Inoltre, dalla sentenza impugnata non risulterebbe chiaramente quale ipotesi di invocabilità il Tribunale abbia inteso applicare nel caso di specie, né fino a che punto le affermazioni del punto 61 di detta sentenza sostengano il dispositivo di quest’ultima.

81

Nella sua risposta all’impugnazione incidentale del Consiglio, la Commissione ritiene che sia difficile comprendere se il punto 61 della sentenza impugnata serva da fondamento alle conclusioni secondo cui la direttiva 2003/88 sarebbe opponibile al legislatore dell’Unione e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dovrebbe essere letto alla luce di detta direttiva. Tuttavia, qualora la Corte ritenesse che il ragionamento nel merito del Tribunale sia fondato sulle condizioni di invocabilità delle direttive nei confronti delle istituzioni dell’Unione, quali indicate al punto 61 della sentenza impugnata, la Commissione precisa di contestare anche tale punto, al pari del Consiglio.

82

Con la seconda parte, la Commissione e il Consiglio, ai quali si associa il Parlamento, fanno valere che il legislatore dell’Unione non può essere vincolato, come avrebbe erroneamente considerato il Tribunale ai punti da 69 a 72 della sentenza impugnata, dall’intero contenuto della direttiva 2003/88 e che quest’ultima non può essere integrata nel diritto primario.

83

Infatti, secondo la Commissione, solo il contenuto sostanziale dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, quale regola di protezione minima, e non l’insieme delle disposizioni di tale direttiva, può, conformemente alla giurisprudenza della Corte, essere preso in considerazione nell’ambito del controllo incidentale della legittimità di una disposizione dello Statuto concernente il diritto alle ferie annuali alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

84

Il Consiglio aggiunge che, nel caso di specie, il Tribunale ha snaturato la portata dell’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, con un sofisma che sfocia in un controllo della legittimità del regolamento n. 1023/2013, che ha introdotto il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, alla luce delle disposizioni della direttiva 2003/88, integrando quest’ultima nel diritto primario, in violazione della gerarchia delle norme.

85

Secondo la Commissione e il Consiglio, tale errore di diritto è particolarmente manifesto in quanto ha indotto il Tribunale, ai punti da 73 a 83 della sentenza impugnata, a esaminare la legittimità del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto alla luce degli articoli 14 e 23 della direttiva 2003/88, nonostante tali disposizioni non possano essere prese in considerazione. A tal riguardo, la Commissione ricorda che l’articolo 336 TFUE attribuisce al legislatore dell’Unione la precisa competenza a stabilire le norme applicabili ai rapporti di lavoro tra il personale delle istituzioni dell’Unione e queste ultime. Così facendo, è lo stesso diritto primario che avrebbe conferito a tali istituzioni la competenza ad emanare il diritto applicabile al loro personale, senza assoggettare quest’ultimo ad altre disposizioni di diritto derivato.

86

Carreras Sequeros e a. fanno valere che queste due parti sono inconferenti e, in ogni caso, infondate.

– Giudizio della Corte

87

Dopo aver ricordato, al punto 60 della sentenza impugnata, che le disposizioni della direttiva 2003/88 non possono essere considerate nel senso che impongono, in quanto tali, obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il loro personale, il Tribunale ha individuato, al punto 61 di detta sentenza, tre ipotesi nelle quali le istituzioni non possono «escludere che le regole o i principi stabiliti nell’ambito di tale direttiva possano essere invocati nei [loro] confronti».

88

In primo luogo, esso ha indicato che ciò si verifica quando tali regole o tali principi «appaiono solo come l’espressione specifica di norme fondamentali del Trattato e di principi generali che si impongono direttamente alle suddette istituzioni». In secondo luogo, esso ha considerato che una «direttiva potrebbe vincolare un’istituzione quando quest’ultima, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione a un obbligo particolare enunciato da una direttiva, o, ancora, nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii esso stesso espressamente alle misure adottate dal legislatore dell’Unione in applicazione dei Trattati». Infine, in terzo luogo, ha ritenuto che «le istituzioni, in conformità al dovere di lealtà cui sono tenute, devono tenere conto, quando agiscono come datori di lavoro, delle disposizioni legislative adottate a livello dell’Unione».

89

Senza che sia necessario pronunciarsi in maniera generale sull’esattezza dell’individuazione, operata dal Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, di tre distinte ipotesi di invocabilità di una direttiva nei confronti di un’istituzione dell’Unione, occorre, innanzitutto, osservare, per quanto riguarda la direttiva 2003/88, l’unica in questione nella presente controversia, che il Tribunale ha respinto, al punto 64 di tale sentenza, l’argomento di Carreras Sequeros e a., secondo cui l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto costituiva un atto di portata generale di applicazione interna che rinviava a tale direttiva. Così facendo, il Tribunale ha escluso, come risulta esplicitamente da tale punto 64, che Carreras Sequeros e a. possano invocare l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e detta direttiva per far dichiarare inapplicabile, in via incidentale, il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto.

90

Di conseguenza, nei limiti in cui il Consiglio censura la seconda ipotesi evidenziata dal Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, poiché la relativa valutazione non sostiene il dispositivo di tale sentenza, occorre respingere l’argomento del Consiglio in quanto inconferente.

91

Inoltre, non risulta da alcun punto della motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale abbia applicato la terza ipotesi da esso individuata al punto 61 di detta sentenza e richiamata al punto 88 della presente sentenza. Pertanto, anche l’argomento del Consiglio, nei limiti in cui si riferisce a questa terza ipotesi, è inconferente.

92

Infine, per quanto riguarda la prima ipotesi di invocabilità della direttiva 2003/88 nei confronti di un’istituzione dell’Unione, individuata al punto 61 della sentenza impugnata, secondo la quale tale direttiva nel suo insieme sarebbe l’espressione specifica di norme fondamentali del Trattato e di principi generali, tale ipotesi è stata presa in considerazione dal Tribunale, in particolare ai punti da 69 a 83 di detta sentenza.

93

Tuttavia, è sufficiente rilevare che il dispositivo della sentenza impugnata si basa non sulle considerazioni di cui ai punti da 69 a 83 di tale sentenza, bensì sui motivi esposti ai punti da 84 a 113 di detta sentenza, con i quali il Tribunale ha constatato l’esistenza di un ingiustificato pregiudizio al diritto alle ferie annuali retribuite di Carreras Sequeros e a., fondato su una violazione della natura e della finalità di tale diritto, previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

94

Occorre dunque respingere le prime due parti del primo motivo dell’impugnazione della Commissione e del secondo motivo delle impugnazioni principale e incidentale del Consiglio in quanto inconferenti.

Sulla terza parte, vertente su un errore di diritto quanto alla natura e alla finalità del diritto sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta

– Argomenti delle parti

95

La Commissione e il Consiglio fanno valere che l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 88 della sentenza impugnata, secondo la quale il diritto alle ferie annuali previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta tende a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, è errata.

96

Una siffatta finalità non sarebbe menzionata in tale articolo, il cui titolo riguarderebbe soltanto le «[c]ondizioni di lavoro giuste ed eque». Come ricordato nella giurisprudenza della Corte, citata al punto 84 della sentenza impugnata, lo scopo del diritto alle ferie annuali sarebbe, secondo tali istituzioni, quello di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione.

97

La Commissione aggiunge che l’obiettivo di un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli interessati non deriva neppure da una lettura dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, alla luce della direttiva 2003/88, come considerato dal Tribunale, al punto 70 della sentenza impugnata. Infatti, nulla giustificherebbe l’integrazione, nel contenuto del diritto alle ferie annuali, garantito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, delle disposizioni della direttiva 2003/88 diverse dall’articolo 7 della stessa.

98

I riferimenti agli articoli 151 e 153 TFUE, di cui al punto 85 della sentenza impugnata, che riguardano certamente obiettivi di politica sociale dell’Unione, non modificherebbero tale conclusione. Dette disposizioni non sarebbero pertinenti nel caso di specie, poiché si tratterebbe di valutare la compatibilità con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta di un atto legislativo adottato sulla base dell’articolo 336 TFUE.

99

Infine, l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 90 della sentenza impugnata, secondo la quale la riduzione del numero di giorni di congedo annuale, operata dal nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, non può essere considerata compatibile con il principio diretto a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli interessati, sarebbe parimenti erronea per altre due ragioni.

100

Da un lato, secondo la Commissione, non risulterebbe da nessuna sentenza della Corte che il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro costituisca, di per sé, l’espressione specifica di una norma fondamentale dei Trattati o di un principio generale. Al contrario, la Corte avrebbe ammesso, nella sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione (C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti 6099), che, quando il legislatore agisce in forza dell’articolo 336 TFUE, i diritti dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento, anche qualora le disposizioni modificate siano meno favorevoli delle precedenti.

101

Dall’altro lato, a parere del Consiglio, la questione sarebbe di stabilire non se la riduzione del numero di giorni di congedo annuale sia compatibile con il principio del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ma se il numero di giorni di congedo annuale cui hanno diritto i funzionari e gli agenti dell’Unione arrechi pregiudizio al loro diritto a ferie annuali, alla loro salute e alla loro sicurezza.

102

Orbene, secondo la Commissione e il Consiglio, il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto rispetta il contenuto essenziale del diritto alle ferie annuali retribuite, come garantito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, poiché il numero di giorni di congedo annuale concesso dal nuovo articolo 6, vale a dire 24 giorni a partire dal 1o gennaio 2016, resta superiore al minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni, richiesto dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. Una riduzione del numero di giorni di congedo annuale in tale misura non può essere considerata di per sé illegittima, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata.

103

Il Parlamento condivide tale analisi. Esso aggiunge che, dal momento che i funzionari e gli agenti di cui trattasi dispongono di un numero di giorni di congedo sufficiente, nel caso di specie superiore alle prescrizioni minime in vigore nell’Unione, anche dopo la modifica dell’allegato X dello Statuto da parte del legislatore dell’Unione, il diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite non viene violato.

104

Carreras Sequeros e a. fanno valere, innanzitutto, che, nell’ambito delle presenti impugnazioni, le istituzioni interessate non spiegano chiaramente in che misura la loro argomentazione dovrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata. Infatti, anche supponendo che l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non miri a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, resterebbe il fatto che esso tende incontestabilmente a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 1, TFUE.

105

Orbene, il Tribunale avrebbe dichiarato che tale principio essenziale di diritto sociale dell’Unione sarebbe pregiudicato se il legislatore di quest’ultima fosse autorizzato a ridurre significativamente la durata delle ferie annuali retribuite senza dimostrare di aver effettivamente proceduto ad una ponderazione equilibrata degli interessi in gioco. Pertanto, secondo Carreras Sequeros e a., il Tribunale ha correttamente deciso che la riduzione del diritto alle ferie annuali retribuite degli agenti con sede di servizio nei paesi terzi era sproporzionata.

106

Carreras Sequeros e a. aggiungono che la sentenza impugnata rientra nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punti da 81 a 84), secondo la quale i lavoratori hanno diritto a ferie annuali retribuite i cui periodi devono essere via via ravvicinati, in modo da ottenere un progresso e, dunque, ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non può ricevere un’interpretazione diversa dal principio che esso dovrebbe riflettere.

107

Peraltro, le istituzioni dell’Unione dedurrebbero erroneamente dalla sentenza impugnata un asserito «principio di non regressione» anche se, al punto 90 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe esplicitamente dichiarato il contrario. Da tale sentenza risulterebbe, infatti, che l’unico limite che il Tribunale impone al legislatore dell’Unione quando esso intende ridurre la durata del congedo annuale consiste nel procedere quanto meno a una ponderazione equilibrata degli interessi in gioco.

108

Nel caso di specie, secondo Carreras Sequeros e a., i considerando del regolamento n. 1023/2013 non riflettono in alcun modo una qualche presa in considerazione della natura particolare e della finalità del diritto fondamentale a ferie annuali retribuite, cosicché il Tribunale ha, giustamente, accolto la loro eccezione di illegittimità. Inoltre, tale limite imposto alle istituzioni dell’Unione sarebbe conforme all’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

– Giudizio della Corte

109

Come risulta dai punti da 84 a 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, adottando il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto che riduce, in modo significativo, il numero di giorni di congedo annuale dei funzionari e degli agenti con sede di servizio nei paesi terzi, il legislatore dell’Unione aveva arrecato pregiudizio al diritto alle ferie annuali, quale tutelato dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, sebbene il numero di giorni di congedo annuale, determinato da tale nuovo articolo 6, rimanesse, in ogni caso, superiore alla durata del congedo annuale minimo di quattro settimane prevista all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.

110

Al riguardo si deve ricordare che, da un lato, come risulta dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano in particolare alle istituzioni dell’Unione, che sono quindi tenute a rispettare i diritti in essa sanciti. Dall’altro lato, poiché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, ha lo stesso valore giuridico delle disposizioni dei Trattati, il suo rispetto s’impone al legislatore dell’Unione in particolare quando quest’ultimo emana un atto come lo Statuto, sul fondamento dell’articolo 336 TFUE (sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punti 3958).

111

L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta sancisce, per ogni lavoratore, il diritto a un periodo di ferie annuali retribuite, ma non precisa la durata esatta di tale periodo (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 85, nonché del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 74). Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, il diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite sancito da tale disposizione della Carta richiede, almeno per quanto riguarda la durata di tali ferie, una precisazione normativa.

112

Secondo le spiegazioni relative all’articolo 31 della Carta, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere tenute in debito conto per l’interpretazione di quest’ultima, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta si ispira alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18), la quale è stata sostituita e codificata dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punti 27, 2839, nonché del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punti 5253).

113

Ciò premesso, il diritto alle ferie annuali retribuite in quanto principio essenziale e imperativo del diritto sociale dell’Unione, sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, trova origine, secondo le medesime spiegazioni, in vari atti, o elaborati dagli Stati membri a livello di Unione, come la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, o ai quali detti Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea, di cui tutti gli Stati membri sono parti, strumenti, questi ultimi, entrambi menzionati all’articolo 151 TFUE (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punti 2627, nonché del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punti da 70 a 73).

114

Più precisamente, le spiegazioni relative all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ricordano che tale disposizione è fondata sull’articolo 2 della Carta sociale europea nonché sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, che affermano entrambi il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite, laddove l’articolo 2 della Carta sociale europea garantisce la concessione di tali ferie per un periodo non inferiore a quattro settimane.

115

Pertanto, dalle spiegazioni relative all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta risulta che il riferimento operato da queste ultime alla direttiva 2003/88 non rinvia, come erroneamente ritenuto dal Tribunale ai punti da 69 a 83 della sentenza impugnata, a tale direttiva nel suo insieme, la quale ha, inoltre, un oggetto più ampio rispetto ai diritti sanciti all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, bensì alle disposizioni di tale direttiva che riflettono e precisano il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite, sancito da tale disposizione della Carta. Tale è il caso, secondo la giurisprudenza della Corte, dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, che prevede il diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2018, Dicu, C‑12/17, EU:C:2018:799, punti 2425, nonché del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punti 2223).

116

A tal riguardo, come confermato dall’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e come ammesso dalle istituzioni dell’Unione nelle presenti impugnazioni, le prescrizioni minime dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, nei limiti in cui garantiscono a ogni lavoratore il beneficio di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, costituiscono parte integrante dello Statuto e devono, fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute in quest’ultimo, essere applicate ai funzionari e agli agenti delle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punti 5156).

117

Una disposizione, come l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, che precisa, nel diritto dell’Unione, la durata minima del periodo annuale di ferie retribuite a cui ogni lavoratore ha diritto, allineandosi a tal fine alla durata prevista all’articolo 2 della Carta sociale europea su cui è fondato anche il diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite, sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, non può, per sua stessa natura, costituire una violazione di tale diritto fondamentale. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva si limita a concretizzare tale diritto fondamentale.

118

Ne consegue che non si può ritenere che una disposizione del diritto dell’Unione che, al pari del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, garantisce a taluni lavoratori un diritto alle ferie annuali retribuite di durata superiore alle quattro settimane minime previste all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, costituisca un pregiudizio al diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite.

119

A tal riguardo, occorre sottolineare che, in forza del nuovo articolo 6, secondo comma, dell’allegato X dello Statuto, il numero di giorni di ferie annuali retribuite concesso ai funzionari e agli agenti con sede di servizio nei paesi terzi era di 36 per l’anno 2014, anno al quale si riferiscono le decisioni controverse, e di 30 per l’anno 2015. In applicazione del primo comma di detto nuovo articolo 6, tale numero è stato ridotto a 24 a partire dal 1o gennaio 2016, con la precisazione, tuttavia, che, come risulta dall’allegato della decisione della Commissione del 16 dicembre 2013 relativa ai congedi, prodotto da tale istituzione a seguito di una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, e contrariamente a quanto quest’ultimo ha dichiarato al punto 109 della sentenza impugnata, tali funzionari e tali agenti beneficiano, a partire da detta data, al pari degli altri funzionari e agenti dell’Unione, dell’applicazione dell’articolo 57 dello Statuto, a norma del quale il funzionario ha diritto a giorni di congedo che vanno ad aggiungersi al suo diritto di base in funzione del grado e dell’età, per anno civile, fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi.

120

La circostanza che, a partire dall’entrata in vigore del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, i funzionari e gli agenti interessati siano stati gradualmente privati di un certo numero di giorni di ferie annuali retribuite non modifica in alcun modo le constatazioni effettuate ai punti 118 e 119 della presente sentenza, dal momento che, in vigenza di tale nuovo articolo 6, essi conservano il beneficio di un periodo di ferie annuali retribuite che eccede, in ogni caso, quello derivante dalle prescrizioni minime dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.

121

Occorre aggiungere che, fissando una durata delle ferie annuali retribuite superiore alle quattro settimane minime richieste all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, una disposizione come il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto è tale da garantire il soddisfacimento della duplice finalità del diritto alle ferie annuali, vale a dire, conformemente alla giurisprudenza della Corte, consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti che gli sono attribuiti e disporre di un periodo di distensione e di ricreazione (v., in particolare, sentenze del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 35, e del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 32).

122

La fissazione di una siffatta durata delle ferie annuali retribuite oltre le prescrizioni minime di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inoltre destinata a contribuire al rispetto dell’obiettivo fissato dall’articolo 2 della Carta sociale europea, che il Tribunale ha tuttavia omesso di prendere in considerazione nella motivazione della sentenza impugnata, in particolare al punto 87 di quest’ultima.

123

Infatti, da tale articolo della Carta sociale europea risulta che le parti contraenti di detta Carta hanno convenuto che un periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane consente «[di] assicurare l’effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro».

124

Infine, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, si deve ammettere, alla luce del punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, che, come constatato dal Tribunale, al punto 88 della sentenza impugnata, il diritto alle ferie annuali previsto all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta mira, in linea di principio, a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori.

125

Tuttavia, tale constatazione non può in alcun modo significare, contrariamente a quanto ritenuto, in sostanza, dal Tribunale, ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, che una disposizione che, pur conducendo ad una riduzione del numero di giorni di ferie annuali retribuite a cui i lavoratori interessati avevano diritto in vigenza di una disposizione anteriore, mantiene tale durata oltre le prescrizioni minime previste dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, debba essere considerata incompatibile con un siffatto obiettivo, né, del resto, che essa sia incompatibile con l’obiettivo di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, al quale tali prescrizioni minime contribuiscono direttamente (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 44).

126

Ne consegue che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, una disposizione del diritto dell’Unione, quale il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, il cui scopo è quello di precisare la durata del diritto alle ferie annuali di cui devono beneficiare i funzionari e gli agenti con sede di servizio nei paesi terzi, garantendo loro, in ogni caso, una durata superiore alle prescrizioni minime previste dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, non può essere considerata incompatibile con la natura e la finalità del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

127

Da tutte le considerazioni che precedono deriva che il Tribunale non poteva, senza che la sua valutazione risultasse viziata da errori di diritto, considerare che, adottando il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, il legislatore dell’Unione avesse arrecato pregiudizio al diritto fondamentale a ferie annuali retribuite, previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, quando la durata, fissata da tale nuovo articolo 6, delle ferie annuali retribuite dei funzionari e degli agenti contrattuali dell’Unione con sede di servizio nei paesi terzi rimane superiore, in ogni caso, al periodo minimo di quattro settimane richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.

128

In tali circostanze, la terza parte del primo motivo dell’impugnazione della Commissione e del secondo motivo delle impugnazioni principale e incidentale del Consiglio deve essere accolta. Occorre, pertanto, annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare la quarta parte di tali motivi né gli altri motivi delle impugnazioni principali della Commissione e del Consiglio, o dell’impugnazione incidentale di quest’ultimo, i quali riguardano la valutazione del Tribunale relativa alla giustificazione del pregiudizio al diritto alle ferie annuali.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

129

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

130

Nel caso di specie, tenuto conto in particolare della circostanza che il ricorso di annullamento di Carreras Sequeros e a. nella causa T‑518/16 è fondato su motivi che sono stati oggetto di discussione in contraddittorio dinanzi al Tribunale e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che lo stato degli atti consenta di statuire sul ricorso stesso e che occorra statuire definitivamente su quest’ultimo.

131

Tale ricorso si fonda su quattro motivi, vertenti su una violazione, rispettivamente, della natura e della finalità del diritto a ferie annuali, del principio generale di parità di trattamento, del principio di tutela del legittimo affidamento e del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione della natura particolare e della finalità del diritto a ferie annuali

132

Carreras Sequeros e a. sostengono, in sostanza, che, adottando il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, il legislatore dell’Unione non ha tenuto conto della natura particolare e della finalità del diritto a ferie annuali.

133

A tal riguardo, è tuttavia sufficiente constatare che, per i motivi esposti ai punti da 110 a 127 della presente sentenza, tale motivo deve essere respinto in quanto infondato, dal momento che la durata delle ferie annuali retribuite fissata dal nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto oltre le prescrizioni minime richieste dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non viola, effettivamente, la natura e la finalità del diritto fondamentale di Carreras Sequeros e a. a un periodo annuale di ferie retribuite, sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento

134

Carreras Sequeros e a. fanno valere, da un lato, che una riduzione del numero dei loro giorni di congedo annuale viola il principio della parità di trattamento in quanto non prende in considerazione la situazione particolare che distingue i funzionari e gli agenti con sede di servizio in un paese terzo dal personale con sede di servizio nell’Unione, e che riguarda essenzialmente il fatto che essi sono ivi soggetti a condizioni di vita più difficili, a una mobilità periodica più frequente e alla necessità di dover spesso mantenere due residenze, una, la sede di servizio, l’altra, quella familiare.

135

Essi sostengono, dall’altro lato, che, a differenza dei funzionari e degli agenti con sede di servizio nell’Unione, il legislatore di quest’ultima non ha previsto, per i funzionari e gli agenti con sede di servizio nei paesi terzi, la possibilità di beneficiare di giorni di congedo annuale supplementari, in funzione dell’età e del grado, entro il limite massimo dei 30 giorni lavorativi previsto all’articolo 57 dello Statuto.

136

La Commissione, sostenuta dal Consiglio e dal Parlamento, contesta la fondatezza di tale motivo.

137

A tal riguardo, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento, che è applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 76), esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2007, Lindorfer/Consiglio, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, punto 63, e del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 70).

138

Nel caso di specie, per quanto riguarda l’argomento di Carreras Sequeros e a. menzionato al punto 134 della presente sentenza, occorre rilevare che, a prescindere dagli altri vantaggi, messi in evidenza dalla Commissione, di cui godono, in forza degli articoli 5, 10 e 24 dell’allegato X dello Statuto, i funzionari e gli agenti con sede di servizio in un paese terzo in materia, rispettivamente, di alloggio, di indennità speciale correlata alle condizioni di vita e di copertura complementare di assicurazione malattia, il legislatore dell’Unione, al momento dell’adozione della riforma del 2014, ha mantenuto, in favore di tali funzionari e di tali agenti, la possibilità, tenuto conto della loro situazione particolare, di chiedere, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato X dello Statuto, un congedo speciale di riposo che può estendersi fino a 15 giorni in funzione del grado di difficoltà delle condizioni di vita esistenti nella sede di servizio, e che si aggiunge ai diritti alle ferie annuali retribuite riconosciuti dallo Statuto a qualsiasi funzionario o agente dell’Unione.

139

Quanto all’argomento di Carreras Sequeros e a. riprodotto al punto 135 della presente sentenza, esso deve essere respinto per i motivi esposti al punto 119 di tale sentenza.

140

Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

141

Carreras Sequeros e a. fanno valere che il numero di giorni di congedo annuale di cui beneficiavano prima del 1o gennaio 2014 costituiva una condizione essenziale e determinante delle loro condizioni di lavoro. Inoltre, il lungo periodo durante il quale le istituzioni dell’Unione hanno ritenuto tale numero di giorni di congedo necessario avrebbe fatto sorgere in capo ad essi una legittima aspettativa quanto alla possibilità di conciliare, nel corso della loro carriera, le loro vite professionali e private, e il legislatore dell’Unione avrebbe ostacolato tale aspettativa.

142

La Commissione e gli intervenienti contestano tale argomento.

143

A tal riguardo, occorre ricordare, da un lato, che il vincolo giuridico tra i funzionari e l’amministrazione è di natura statutaria e non contrattuale. Ne deriva che i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore (sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 60, nonché del 4 marzo 2010, Angé Serrano e a./Parlamento, C‑496/08 P, EU:C:2010:116, punto 82).

144

Dall’altro lato, si deve rammentare che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione (sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

145

Orbene, come sostenuto dalla Commissione e dagli intervenienti senza essere contraddetti su tale punto da Carreras Sequeros e a., questi ultimi non hanno dimostrato l’esistenza di una qualsivoglia rassicurazione che sia stata fornita loro dalle autorità competenti dell’Unione quanto al fatto che l’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto non sarebbe mai stato modificato.

146

Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare

147

Carreras Sequeros e a. fanno valere che il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto impedisce loro di mantenere, durante il loro congedo annuale, le loro attività familiari e sociali allo stesso modo in cui esse erano possibili in precedenza. A tal riguardo, menzionano l’esempio di uno di essi, con sede di servizio ubicata in Pakistan, ma residente a Milano (Italia), e che disporrebbe, in definitiva, di soli sedici giorni all’anno per mantenere un rapporto con le sue figlie che vivono ad Atene (Grecia) con la loro madre.

148

Secondo Carreras Sequeros e a., il deterioramento delle loro condizioni di lavoro che incidono sulla loro vita privata e familiare sarebbe sproporzionato.

149

La Commissione, ai cui argomenti si associano il Consiglio e il Parlamento, respinge tale argomento di Carreras Sequeros e a.

150

A tal riguardo, senza che occorra pronunciarsi, nel caso di specie, sul nesso che Carreras Sequeros e a. pretendono di stabilire tra i diritti sanciti, rispettivamente, all’articolo 7 e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, si deve rilevare che il nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto, di cui Carreras Sequeros e a. eccepiscono l’illegittimità, riguarda esclusivamente il numero di giorni di congedo annuale riconosciuto ai funzionari e agli agenti con sede di servizio nei paesi terzi.

151

Come fatto valere dalla Commissione, sostenuta dal Consiglio e dal Parlamento, tale nuovo articolo 6 lascia impregiudicate le disposizioni generali applicabili ai funzionari e agli agenti soggetti allo Statuto, che prendono in considerazione la vita privata e familiare dell’interessato, come quelle relative al calcolo delle spese per il viaggio annuo e ai giorni per il viaggio.

152

Del resto, altre disposizioni dell’allegato X dello Statuto tengono conto della situazione familiare dei funzionari e degli agenti con sede di servizio nei paesi terzi. Infatti, gli articoli 18, da 20 a 22, 24 e 25 di tale allegato, relativi, rispettivamente, al rimborso delle spese d’alloggio, al rimborso delle spese di viaggio, all’onere a carico dell’istituzione per le spese di trasloco, all’indennità di alloggio provvisorio, nonché alle prestazioni di assicurazione malattia complementare e di assicurazione contro gli infortuni che si possono verificare al di fuori dell’Unione, si applicano sia a tali funzionari e a tali agenti, che alla loro famiglia o alle persone a carico di questi ultimi.

153

Infine, per quanto riguarda l’esempio, menzionato al punto 147 della presente sentenza, dedotto da Carreras Sequeros e a. a sostegno di tale motivo, occorre ricordare che la valutazione della legittimità di un atto dell’Unione alla luce dei diritti fondamentali non può, in ogni caso, basarsi su affermazioni relative alle conseguenze di tale atto in un caso particolare (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punto 43).

154

Ne consegue che anche il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

155

Poiché nessuno dei motivi del ricorso è stato accolto, esso deve essere respinto.

Sulle spese

156

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

157

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

158

Nella specie, poiché Carreras Sequeros e a. sono rimasti soccombenti e il Consiglio ha chiesto la loro condanna alle spese, essi devono essere condannati a sopportare le spese del Consiglio relative alle presenti impugnazioni e al procedimento dinanzi al Tribunale. Poiché la Commissione ha chiesto dinanzi al Tribunale, ma non dinanzi alla Corte, la condanna alle spese di Carreras Sequeros e a., essi devono essere condannati a sopportare le spese della Commissione relative al procedimento dinanzi al Tribunale, mentre la Commissione dovrà sopportare le proprie spese relative alle presenti impugnazioni.

159

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Il Parlamento, interveniente nel procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale e che ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, dovrà dunque sopportare le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 dicembre 2018, Carreras Sequeros e a./Commissione (T‑518/16, EU:T:2018:873), è annullata.

 

2)

Il ricorso proposto dal sig. Francisco Carreras Sequeros, dalla sig.ra Mariola de las Heras Ojeda e dai sigg. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi e Marc Thieme Groen nella causa T‑518/16 è respinto.

 

3)

Il sig. Francisco Carreras Sequeros, la sig.ra Mariola de las Heras Ojeda e i sigg. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi e Marc Thieme Groen sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito delle presenti impugnazioni e del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito di quest’ultimo procedimento.

 

4)

La Commissione sopporterà le proprie spese sostenute nell’ambito delle presenti impugnazioni.

 

5)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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