EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CJ0112

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2020.
Marvin M. contro Kreis Heinsberg.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 4 – Patente di guida – Riconoscimento reciproco – Portata dell’obbligo di riconoscimento – Patente di guida che è stata oggetto di sostituzione – Sostituzione effettuata in un momento in cui l'autorizzazione alla guida era stata revocata dallo Stato membro di rilascio – Frode – Rifiuto di riconoscimento della patente rilasciata nell’ambito della sostituzione.
Causa C-112/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:864

 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

28 ottobre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 4 – Patente di guida – Riconoscimento reciproco – Portata dell’obbligo di riconoscimento – Patente di guida che è stata oggetto di sostituzione – Sostituzione effettuata in un momento in cui l'autorizzazione alla guida era stata revocata dallo Stato membro di rilascio – Frode – Rifiuto di riconoscimento della patente rilasciata nell’ambito della sostituzione»

Nella causa C‑112/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Aachen (Tribunale amministrativo di Aachen, Germania), con decisione del 4 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2019, nel procedimento

Marvin M.

contro

Kreis Heinsberg,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per M., da H.D. Gebauer, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da W. Mölls e N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire sulla causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Marvin M. al Kreis Heinsberg (distretto di Heinsberg, Germania), in merito alla decisione con cui quest’ultimo ha rifiutato di riconoscere la patente di guida rilasciata al sig. M. dalle autorità neerlandesi.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 2 e 8 della direttiva 2006/126 enunciano quanto segue:

«(2)

Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. (...)

(...)

(8)

Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un’armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l’esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all’allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell’emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida».

5

L’articolo 2 della direttiva in parola, intitolato «Riconoscimento reciproco», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

6

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 definisce le condizioni di rilascio della patente di guida attinenti alla capacità di guidare e alla residenza del richiedente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

7

L’articolo 11 della direttiva 2006/126 è così formulato:

«1.   Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2.   Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3.   Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata, precisandone i motivi.

4.   Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere, a una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel proprio territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

(...)».

8

L’articolo 15 della direttiva 2006/126, nel testo vigente alla data dei fatti in discussione nel procedimento principale, disponeva quanto segue:

«Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida istituita per questi fini (...)».

Diritto tedesco

9

L’articolo 29, paragrafo 1, della Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (regolamento relativo all’abilitazione delle persone alla guida di veicoli su strada), nel testo applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, ha il seguente tenore:

«1.   Il titolare di un'autorizzazione alla guida straniera può condurre veicoli a motore in Germania entro i limiti della sua legittimazione, qualora non abbia una residenza normale nel territorio tedesco ai sensi dell’articolo 7».

10

L’articolo 29, paragrafo 3, del citato regolamento così dispone:

«La legittimazione contemplata al paragrafo 1 non sussiste per i titolari di autorizzazioni alla guida straniere,

(...)

3.   la cui autorizzazione alla guida sia stata oggetto in Germania di un provvedimento di revoca provvisorio o passato in giudicato emesso da un organo giurisdizionale, ovvero di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo emesso da un’autorità amministrativa,

(...).

Nei casi contemplati dal primo periodo di cui sopra, l’autorità competente può adottare un atto che constata la mancanza di legittimazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

Le autorità tedesche hanno rilasciato al sig. M. un permesso di guida per i veicoli delle categorie AM e B, in data 3 luglio 2008, nonché per la categoria T, il 1o luglio 2015.

12

In occasione di un controllo stradale effettuato il 9 giugno 2016, è stato accertato che il sig. M. guidava sotto l’effetto di stupefacenti. Il 20 settembre 2016, egli è stato informato dell’intenzione delle autorità tedesche competenti di revocargli l'autorizzazione alla guida.

13

Dopo aver comunicato alle suddette autorità, in data 29 settembre 2016, che egli non era più residente in Germania, il sig. M. ha presentato, il 13 ottobre 2016, una dichiarazione di residenza nei Paesi Bassi, dove ha chiesto, il 1o novembre 2016, la sostituzione della propria patente di guida tedesca con una patente di guida neerlandese.

14

Con decreto in data 9 novembre 2016, immediatamente esecutivo e notificato al sig. M. il 12 novembre 2016, il Kreis Heinsberg (distretto di Heinsberg) ha disposto la revoca dell'autorizzazione alla guida dell’interessato e gli ha ingiunto di restituire immediatamente la propria patente di guida.

15

Dopo aver constatato, il 14 novembre 2016, la validità del diritto di guidare del sig. M. alla luce delle informazioni contenute nella base di dati della rete dell’Unione europea dei permessi di guida (RESPER), le autorità neerlandesi competenti per la sostituzione delle patenti di guida hanno rilasciato una patente di guida neerlandese al sig. M., in data 17 novembre 2016, in sostituzione della sua patente di guida tedesca. Tale sostituzione è stata notificata al Kreis Heinsberg (distretto di Heinsberg) con lettera del 5 dicembre 2016, alla quale era allegata la patente di guida tedesca del sig. M.

16

Le autorità neerlandesi, informate dal Kreis Heinsberg (distretto di Heinsberg) della revoca dell'autorizzazione alla guida tedesca del sig. M., hanno fatto sapere, il 4 gennaio 2017, a seguito di una domanda in proposito, che esse mantenevano ferma la conversione del permesso di guida del sig. M., per il fatto che, alla data della domanda di sostituzione, la suddetta base di dati non conteneva alcuna menzione riguardo ad una restrizione del diritto dell’interessato di condurre veicoli.

17

Il 17 gennaio 2017, in occasione di un controllo stradale effettuato in Germania, i servizi di polizia hanno rilevato che il sig. M. non era titolare di alcuna valida autorizzazione alla guida nel territorio di tale Stato membro.

18

Con una decisione in data 5 settembre 2017, il Kreis Heinsberg (distretto di Heinsberg) ha constatato che la patente di guida rilasciata al sig. M. nei Paesi Bassi non lo autorizzava a condurre veicoli in Germania.

19

Il sig. M. ha contestato tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Aachen (Tribunale amministrativo di Aachen, Germania).

20

Tale giudice ritiene che il riconoscimento di una patente di guida risultante dalla sostituzione di una prima patente di guida si imponga alle autorità tedesche allo stesso modo del riconoscimento di una patente di guida rilasciata a seguito del superamento di una prova di verifica delle capacità di condurre veicoli a motore. Tuttavia, detto giudice è incline a ritenere che, alla luce degli obiettivi di sicurezza in materia di circolazione stradale e di tutela della vita degli utenti della strada, uno Stato membro possa, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, rifiutare di riconoscere una patente di guida sostituita qualora la sostituzione sia intervenuta successivamente alla revoca dell'autorizzazione alla guida da parte dello Stato membro di rilascio della patente di guida.

21

Per il caso in cui si ritenesse che l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 non è applicabile, il giudice del rinvio si chiede se sia possibile una deroga al principio del riconoscimento reciproco, qualora lo Stato membro nel cui territorio si pone la questione del riconoscimento di una patente di guida possa dimostrare, sulla base di informazioni incontestabili, che al momento della sostituzione di tale patente non sussisteva più la legittimazione sostanziale alla guida di veicoli.

22

Alla luce di tali circostanze, il Verwaltungsgericht Aachen (Tribunale amministrativo di Aachen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva [2006/126] debba essere interpretato nel senso che un documento costituente una patente di guida, ivi incluse le legittimazioni alla guida di veicoli da esso attestate, deve essere senz’altro riconosciuto dagli Stati membri anche quando il suo rilascio risulti dalla sostituzione di un documento costituente una patente di guida ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se uno Stato membro possa rifiutare, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva [2006/126], il riconoscimento del documento costituente una patente di guida risultante dalla sostituzione, nel caso in cui la sostituzione da parte dello Stato del rilascio sia intervenuta in un momento in cui lo Stato membro da cui promana la legittimazione sostanziale alla guida di veicoli aveva già disposto la revoca di tale legittimazione.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione e ove sussista un obbligo di riconoscimento: se uno Stato membro possa comunque rifiutare il riconoscimento del documento costituente una patente di guida risultante da una sostituzione quando, sulla base di “informazioni incontestabili”, lo Stato membro nel cui territorio si pone la questione del riconoscimento di detto documento possa constatare che al momento della sostituzione di quest’ultimo non sussisteva più la legittimazione sostanziale alla guida di veicoli».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, da esso previsto è applicabile alla patente di guida rilasciata a seguito di una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva.

24

Occorre ricordare che, a mente dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

25

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione di cui sopra prevede il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri (sentenza del 26 ottobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

26

Poiché la disposizione summenzionata non opera alcuna distinzione in base alle modalità di rilascio della patente di guida, ossia a seconda che si tratti di rilascio a seguito del superamento delle prove previste dall’articolo 7 della direttiva 2006/126 oppure a seguito di sostituzione in virtù dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, il principio del riconoscimento reciproco si impone anche per quanto riguarda la patente di guida rilasciata all’esito di una sostituzione siffatta, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva in parola.

27

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, da esso previsto è applicabile alla patente di guida rilasciata a seguito di una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, fatte salve le eccezioni previste da quest’ultima.

Sulla seconda e sulla terza questione

28

Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida risultante da una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, adducendo il fatto che detto Stato membro, precedentemente a tale sostituzione, aveva revocato l'autorizzazione alla guida al titolare della patente che ha costituito l’oggetto della sostituzione stessa.

29

Tali questioni vengono sollevate dal giudice del rinvio in riferimento ad una situazione nella quale, da un lato, il sig. M., precedentemente al rilascio, da parte delle autorità neerlandesi, di una patente di guida in conformità della procedura di sostituzione prevista dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, ha commesso un’infrazione in Germania che ha dato luogo ad un provvedimento di revoca della sua autorizzazione alla guida, senza che la patente di guida fosse restituita alle autorità tedesche, e, dall’altro lato, le autorità neerlandesi, informate di tale provvedimento di revoca successivamente al rilascio della nuova patente di guida, hanno mantenuto ferma la patente di guida rilasciata al sig. M.

30

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente.

31

Ai sensi di tale disposizione, spetta, in proposito, allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente ancora valida. A tal fine, l’articolo 15 della direttiva summenzionata dispone che gli Stati membri si assistono reciprocamente e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate, utilizzando a tal fine la rete dell’Unione europea delle patenti di guida.

32

Nel caso di specie, come si è ricordato al punto 15 della presente sentenza, in data 14 novembre 2016 le autorità neerlandesi hanno verificato la validità della patente di guida del sig. M. consultando la base di dati della rete dell’Unione europea delle patenti di guida e, il 17 novembre 2016, hanno rilasciato una nuova patente di guida al sig. M.

33

Dato che, come risulta dalla risposta alla prima questione, il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, è applicabile alla patente di guida rilasciata da uno Stato membro a seguito di una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, gli Stati membri non possono in linea di principio verificare il rispetto delle condizioni di rilascio previste da quest’ultima. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come costituente la prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva le suddette condizioni (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

34

Certo, la Corte ha considerato che, nel caso in cui sia possibile accertare, non sulla scorta di informazioni promananti dallo Stato membro ospitante, bensì sulla base di menzioni figuranti sulla stessa patente di guida o di altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro di rilascio, che una delle condizioni di rilascio previste dalla direttiva 2006/126 non era soddisfatta, lo Stato membro ospitante, nel cui territorio il titolare della suddetta patente abbia subìto un provvedimento di revoca di una precedente autorizzazione alla guida, può rifiutare il riconoscimento della patente di guida (v., in tal senso, sentenze del 26 giugno 2008, Zerche e a., da C‑334/06 a C‑336/06, EU:C:2008:367, punti 6970, nonché del 26 giugno 2008, Wiedemann e Funk, C‑329/06 e C‑343/06, EU:C:2008:366, punto 72).

35

Tuttavia, nel caso di specie, come osservato dalla Commissione europea, il fatto che le autorità tedesche avessero già revocato al sig. M. l’autorizzazione alla guida nel momento in cui la patente di guida era stata oggetto di una sostituzione da parte delle autorità neerlandesi non risulta né dalla patente di guida stessa, né da altre informazioni promananti dallo Stato membro di rilascio.

36

In base al tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, «[u]no Stato membro rifiuta di riconoscere, a una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel proprio territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro».

37

Risulta dai termini «rifiuta di riconoscere» che tale disposizione prevede non una facoltà, bensì un obbligo (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 53, e del 21 maggio 2015, Wittmann, C‑339/14, EU:C:2015:333, punto 24).

38

La Corte ha statuito che il tenore letterale di tale disposizione autorizza qualsiasi Stato membro, e non soltanto lo Stato membro di residenza normale, a rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 55).

39

Più precisamente, la Corte ha considerato che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 consente a uno Stato membro, che non sia lo Stato membro di residenza, di adottare, in forza della propria normativa nazionale e a motivo dell’infrazione commessa nel suo territorio dal titolare di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro, misure la cui portata è circoscritta a tale territorio e il cui effetto è limitato al rifiuto di riconoscere, in quest’ultimo, la validità di detta patente (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 60).

40

A questo proposito, la Corte ha precisato che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 riguarda misure che sono adottate in applicazione delle leggi penali e di polizia di uno Stato membro e che incidono sulla validità, nel territorio di tale Stato membro, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 61).

41

Peraltro, la Corte ha già statuito che il fatto di imporre ad uno Stato membro di riconoscere la validità della patente di guida rilasciata ad una persona da un altro Stato membro, malgrado che il primo di questi Stati membri abbia adottato nei confronti di detta persona un provvedimento di divieto di ottenere una patente di guida in questo stesso Stato, per fatti antecedenti al rilascio della patente in questione da parte del secondo dei suddetti Stati membri, avrebbe il risultato di incentivare gli autori di infrazioni nel territorio di uno Stato membro, passibili di un provvedimento siffatto, a recarsi in un altro Stato membro al fine di ottenere una nuova patente e, dunque, di sfuggire alle conseguenze amministrative o penali di dette infrazioni, e comprometterebbe, in definitiva, la fiducia su cui si basa il sistema di riconoscimento reciproco delle patenti di guida (v. sentenza del 21 maggio 2015, Wittmann, C‑339/14, EU:C:2015:333, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

42

Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui la patente di guida sia stata rilasciata nell’ambito di una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126. Il rifiuto del riconoscimento di una patente di guida rilasciata a seguito di una siffatta sostituzione risponde altresì, in questo caso, all’obiettivo di interesse generale dell’Unione consistente nel miglioramento della sicurezza della circolazione stradale (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Glatzel, C‑356/12,EU:C:2014:350, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata), e al quale la direttiva 2006/126, ai sensi del suo considerando 2, contribuisce (sentenza del 26 ottobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, punto 51).

43

Nondimeno, risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non può essere invocato da uno Stato membro per rifiutare di riconoscere a tempo indefinito la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, nel caso in cui il titolare di tale patente sia stato sottoposto, nel territorio del primo Stato di cui sopra, ad un provvedimento restrittivo (sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).

44

Per quanto riguarda il seguito di un provvedimento siffatto, la Corte ha statuito che lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida in circostanze siffatte è competente a stabilire le condizioni cui il titolare di una patente di guida deve sottostare per recuperare il diritto di guidare nel suo territorio. La Corte ha dichiarato che spettava al giudice del rinvio esaminare se, mediante l’applicazione delle proprie norme, lo Stato membro in questione non si opponesse, in realtà, a tempo indefinito al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, e che, in quest’ottica, detto giudice era tenuto a verificare se le condizioni previste dalla normativa del primo di questi Stati membri, conformemente al principio di proporzionalità, non eccedessero i limiti di quanto è appropriato e necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel miglioramento della sicurezza della circolazione stradale (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Aykul, C‑260/13, EU:C:2015:257, punto 84).

45

Ciò premesso, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, un singolo non può avvalersi in modo fraudolento o abusivo di una norma del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C‑255/02, EU:C:2006:121, punto 68, nonché del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, punto 34).

46

Il principio del divieto delle frodi e degli abusi di diritto, espresso da tale giurisprudenza, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il cui rispetto si impone ai singoli. Infatti, l’applicazione della normativa dell’Unione non può essere estesa fino a ricomprendere le operazioni che vengono realizzate allo scopo di beneficiare in modo fraudolento o abusivo dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione (sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

47

In particolare, la constatazione di una frode si basa su un insieme concordante di indizi che dimostrano la sussistenza di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo. Più in particolare, per quanto riguarda le circostanze di cui si discute nel procedimento principale, da un lato, l’elemento oggettivo è costituito dal fatto che le condizioni richieste per la sostituzione della patente di guida ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 non sono soddisfatte. Dall’altro lato, l’elemento soggettivo è costituito dall’intenzione dell’interessato di aggirare o di eludere le condizioni richieste ai fini di tale sostituzione, al fine di ottenere il vantaggio che vi si ricollega (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punti da 50 a 52).

48

Ne consegue che, qualora risulti che una persona ha ottenuto in modo fraudolento il rilascio di una patente di guida, nell’ambito di una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, detta persona non può in alcun momento pretendere il riconoscimento, in uno Stato membro, della patente di guida così ottenuta.

49

Nel caso di specie, in base ai fatti descritti dal giudice del rinvio e ricordati ai punti da 12 a 15 della presente sentenza, il sig. M. è stato informato, in data 20 settembre 2016, dell’intenzione delle autorità tedesche di revocargli l’autorizzazione alla guida. Dopo tale notifica, il sig. M. ha dichiarato che lasciava il territorio tedesco ed ha presentato, il 13 ottobre 2016, una dichiarazione di residenza nei Paesi Bassi, dove ha chiesto, il 1o novembre 2016, la sostituzione della propria patente di guida tedesca con una patente di guida neerlandese, la quale gli è stata rilasciata il 17 novembre 2016.

50

Risulta da tali elementi nonché dalle risposte scritte fornite dai governi tedesco e neerlandese ai quesiti sottoposti dalla Corte che il sig. M. non ha fatto presente, in occasione del procedimento svolto dinanzi alle autorità neerlandesi, l’intenzione delle autorità tedesche di revocargli la sua autorizzazione alla guida, intenzione che gli era nondimeno stata comunicata, e che l’interessato neppure ha informato in un momento successivo le autorità neerlandesi che una decisione di revoca della legittimazione alla guida di veicoli gli era stata notificata il 12 novembre 2016, ancorché le suddette autorità neerlandesi non avessero ancora preso posizione in merito alla domanda di sostituzione di patente formulata dall’interessato.

51

Spetta al giudice del rinvio valutare, previa verifica delle informazioni indicate al punto precedente, se il comportamento del sig. M., mirante ad ottenere una nuova patente di guida mediante la sostituzione della propria patente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, durante il periodo che va dal controllo stradale in cui è incorso il 9 giugno 2016 fino al rilascio della nuova patente di guida intervenuto il 17 novembre 2016, costituisca un comportamento abusivo o fraudolento. Se così fosse, occorre considerare che la decisione di rifiuto del riconoscimento della sua patente di guida è definitiva.

52

Alla luce di tali circostanze, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 deve essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida risultante da una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, adducendo il fatto che detto Stato membro, precedentemente a tale sostituzione, aveva revocato l'autorizzazione alla guida al titolare della patente in questione.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, da esso previsto è applicabile alla patente di guida rilasciata a seguito di una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, fatte salve le eccezioni previste da quest’ultima.

 

2)

L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 deve essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida risultante da una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, adducendo il fatto che detto Stato membro, precedentemente a tale sostituzione, aveva revocato l'autorizzazione alla guida al titolare della patente in questione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Top