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Document 62019CJ0050

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021.
Sigma Alimentos Exterior, SL contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di “aiuto di Stato” – Criterio relativo alla selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento.
Causa C-50/19 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:792

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2021 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di “aiuto di Stato” – Criterio relativo alla selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento»

Nella causa C‑50/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 gennaio 2019,

Sigma Alimentos Exterior SL, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata inizialmente da M. Linares-Gil e M. Muñoz Pérez, abogados, successivamente da M. Muñoz Pérez, abogado,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata da R. Kanitz e J. Möller, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, A. Kumin e N. Wahl (relatore), presidenti di sezione, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, P.G. Xuereb e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 settembre 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 gennaio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Sigma Alimentos Exterior SL chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 novembre 2018, Sigma Alimentos Exterior/Commissione (T‑239/11, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:781), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e, in via subordinata, dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti

2

I fatti all’origine della controversia, esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.

3

Il 10 ottobre 2007 la Commissione europea, a seguito di svariate interrogazioni scritte postele nel corso del 2005 e del 2006 da membri del Parlamento europeo, nonché di una denuncia di un operatore privato di cui era stata destinataria nel corso del 2007, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione al dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge relativa all’imposta sulle società) dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge n. 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (BOE n. 313, del 31 dicembre 2001, pag. 50493), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (regio decreto legislativo n. 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951; in prosieguo: la «misura controversa»).

4

La misura controversa prevede che, qualora l’acquisizione di partecipazioni azionarie in una «società estera» da parte di un’impresa soggetta ad imposta in Spagna sia almeno del 5% e la medesima partecipazione sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l’avviamento finanziario che ne deriva può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell’imposta sulle società cui è soggetta l’impresa. Detta misura precisa che, per essere qualificata come «società estera», una società deve essere assoggettata ad un’imposta identica a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all’estero.

5

La Commissione ha concluso il procedimento, per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate in seno all’Unione europea, con la sua decisione 2011/5/CE, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).

6

Con tale decisione, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno la misura controversa, consistente in un’agevolazione fiscale che permette alle società spagnole di ammortizzare l’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in società non residenti, qualora essa si applichi ad acquisizioni di partecipazioni in società aventi sede all’interno dell’Unione.

7

La Commissione ha nondimeno mantenuto aperto il procedimento riguardo alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell’Unione, dato che le autorità spagnole si erano impegnate a trasmettere elementi aggiuntivi riguardanti gli ostacoli alle fusioni transfrontaliere esistenti al di fuori dell’Unione da esse segnalati.

8

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la decisione controversa. Con tale decisione, che è stata oggetto di rettifiche il 3 marzo e il 26 novembre 2011, la Commissione ha, fra l’altro, dichiarato incompatibile con il mercato interno la misura controversa qualora essa si applichi ad acquisizioni di partecipazioni azionarie in imprese stabilite al di fuori dell’Unione (articolo 1, paragrafo 1) e ha ingiunto al Regno di Spagna di recuperare gli aiuti concessi (articolo 4).

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2011 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e in via subordinata, dell’articolo 4 della decisione controversa.

10

Con ordinanza del 9 settembre 2013, il Tribunale ha deciso di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità, sollevata dalla Commissione, unitamente al merito della causa.

11

Il procedimento è stato sospeso dal 13 marzo al 7 novembre 2014, data in cui il Tribunale ha statuito nella causa che ha dato luogo alla sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938) e ha annullato la decisione controversa. Il procedimento è stato nuovamente sospeso dal 9 marzo 2015 al 21 dicembre 2016, data in cui la Corte si è pronunciata nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P; in prosieguo: la «sentenza WDFG, EU:C:2016:981).

12

Con la sentenza WDFG, la Corte ha annullato le sentenze del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), nonché del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938), rinviato le cause dinanzi al Tribunale, si è riservata la decisone su una parte delle spese e condannato la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna a sopportare le proprie spese.

13

Con lettera del 16 gennaio 2017, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulla sentenza WDFG. La Commissione ha presentato le proprie osservazioni entro il termine impartito. La ricorrente non ha presentato osservazioni.

14

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente.

15

Respingendo le due parti del motivo unico sollevato da quest’ultima, vertenti, la prima, sull’assenza di selettività prima facie della misura controversa (punti da 64 a 76 della sentenza impugnata) e, la seconda, sull’esistenza di ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri (punti da 77 a 170 della sentenza impugnata), il Tribunale ha dichiarato che occorreva respingere il ricorso nella sua interezza, senza che fosse necessario statuire sulla ricevibilità di quest’ultimo, peraltro contestata dalla Commissione (punti 27 e 172 della sentenza impugnata).

16

Per quanto riguarda, più in particolare, la prima parte del motivo unico, il Tribunale ha ricordato che, come risulta dalla sentenza WDFG, una misura fiscale che concede un vantaggio la cui concessione è subordinata alla realizzazione di un’operazione economica può essere selettiva anche qualora, tenuto conto delle caratteristiche dell’operazione di cui trattasi, qualsiasi impresa possa liberamente scegliere di realizzare tale operazione (punti da 64 a 76 della sentenza impugnata).

17

Quanto alla seconda parte del motivo unico, il Tribunale ha esaminato la misura controversa alla luce delle tre fasi del metodo di analisi della selettività di una misura fiscale nazionale, presentato ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, vale a dire, anzitutto, l’identificazione del regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, poi, la valutazione della questione se la misura fiscale di cui trattasi deroghi a detto regime comune, nella misura in cui essa introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale sistema comune, in una situazione di fatto e di diritto comparabile, e, infine, la valutazione se tale deroga sia giustificata dalla natura e dall’economia di tale sistema.

18

Per quanto riguarda la prima fase, il Tribunale ha dichiarato che l’ambito di riferimento definito nella decisione controversa, vale a dire «il trattamento fiscale dell’avviamento» (punto 79 della sentenza impugnata), costituiva il sistema di riferimento rilevante nel caso di specie in quanto, in particolare, le imprese che acquisiscono partecipazioni azionarie in società non residenti si trovano, rispetto all’obiettivo perseguito dal trattamento fiscale dell’avviamento, in una situazione di diritto e di fatto analoga a quella delle imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti. Secondo tale giudice, l’obiettivo di detto regime consisterebbe nel garantire un certo parallelismo tra il trattamento contabile e il trattamento fiscale dell’avviamento risultante per un’impresa dall’acquisizione di partecipazioni in una società (punti da 103 a 109 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha così respinto l’idea che la misura controversa costituisca un sistema di riferimento autonomo (punti da 112 a 126 della sentenza impugnata), e ha pertanto rigettato la censura relativa all’esistenza di ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri (punti 108, 124 e 127 della sentenza impugnata).

19

Per quanto riguarda la seconda fase, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva giustamente ritenuto, nella decisione controversa, che la misura controversa avesse introdotto una deroga rispetto al regime normale. Esso ha quindi respinto l’addebito secondo cui la Commissione non aveva adempiuto il proprio obbligo di dimostrare che le acquisizioni di partecipazioni azionarie in società residenti e quelle in società non residenti fossero comparabili alla luce dell’obiettivo di neutralità fiscale perseguito dalla misura controversa (punti da 128 a 134 della sentenza impugnata).

20

Per quanto riguarda la terza fase, il Tribunale ha sottolineato che nessuno degli argomenti specificamente dedotti nel caso di specie consentiva di giustificare la deroga stabilita da tale misura e, dunque, la differenza di trattamento constatata (punti da 135 a 170 della sentenza impugnata).

Conclusioni delle parti

21

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa, in quanto la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato illegittimo;

in via subordinata, annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa, in quanto detta misura non comporta elementi di aiuto di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni azionarie che presuppongono un’acquisizione del controllo;

in via ulteriormente subordinata, annullare l’articolo 4 della decisione controversa, nella parte in cui prevede il recupero degli aiuti concessi per operazioni anteriori alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione controversa, e

condannare la Commissione alle spese.

22

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

23

La Repubblica federale di Germania sostiene le conclusioni della ricorrente.

Sull’impugnazione

24

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte su un errore di interpretazione della sentenza WDFG, in quanto il Tribunale si sarebbe basato su criteri di comparabilità errati che, a loro volta, avrebbero condotto ad una valutazione erronea dell’esistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il metodo di analisi della selettività in tre fasi, là dove ha considerato che l’esistenza di eventuali ostacoli giuridici ai raggruppamenti transfrontalieri non consentiva di escludere la selettività della misura controversa.

25

La Repubblica federale di Germania condivide, in sostanza, la posizione sostenuta dalla ricorrente mettendo in discussione la griglia di analisi della selettività della misura controversa adottata nel caso di specie. La Repubblica federale di Germania fa valere, in particolare, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che la circostanza che la misura controversa costituisca una misura generale accessibile a qualsiasi impresa che ne soddisfi le condizioni sostanziali non è più un elemento rilevante nell’ambito della valutazione della selettività.

26

In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano interamente soddisfatte le seguenti condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza WDFG, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 16 marzo 2021, Commissione/Polonia, C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 27).

27

È indiscusso il fatto che misure nazionali che conferiscono un vantaggio fiscale, le quali, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, collochino i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti sono idonee a recare un vantaggio selettivo ai beneficiari e costituiscono, pertanto, aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza WDFG, punto 56, e sentenza del 19 dicembre 2018, A-Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punto 21).

28

Per quanto concerne il requisito relativo alla selettività del vantaggio, inerente alla qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che costituisce l’unico oggetto dell’argomentazione dedotta nell’ambito della presente impugnazione, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che tale requisito impone di stabilire se, nell’ambito di un determinato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia idonea a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito da detto regime, in situazioni di fatto e di diritto paragonabili e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato qualificabile, in sostanza, come discriminatorio (sentenza del 16 marzo 2021, Commissione/Polonia, C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

29

L’esame della questione se una tale misura presenti carattere selettivo coincide quindi, in sostanza, con quello se tale misura si applichi a tutti gli operatori economici in maniera non discriminatoria (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 53).

30

Quando la misura di cui trattasi è considerata un regime di aiuti e non un aiuto individuale, spetta alla Commissione dimostrare se tale misura, benché preveda un vantaggio di portata generale, ne attribuisca il beneficio esclusivo a talune imprese o a taluni settori di attività (sentenza WDFG, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

31

Ai fini della qualifica di una misura fiscale nazionale come «selettiva», la Commissione deve individuare, in un primo tempo, il sistema di riferimento, ossia il regime fiscale «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e dimostrare, in un secondo tempo, che la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale sistema di riferimento, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da tale sistema, in una situazione materiale e giuridica comparabile (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, A‑Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

32

La nozione di «aiuto di Stato» non riguarda tuttavia le misure che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico in questione, in una situazione materiale e giuridica comparabile, e pertanto a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato riesca a dimostrare che tale differenziazione è giustificata, nel senso che essa deriva dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali misure si inseriscono (sentenza del 19 dicembre 2018, A‑Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

33

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i due motivi d’impugnazione dedotti dalla ricorrente.

Sul primo motivo d’impugnazione

Argomenti delle parti

34

Con il suo primo motivo, la ricorrente, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la sentenza WDFG là dove ha affermato, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, che la selettività di una misura può essere stabilita in funzione del comportamento volontario delle imprese escluse dal vantaggio accordato da tale misura, senza considerare le circostanze nelle quali tali imprese si trovano o le loro peculiari caratteristiche.

35

Secondo la ricorrente, dai punti 67, 77 o 79 della sentenza WDFG emergerebbe che l’analisi della selettività deve essere condotta in base alla situazione delle imprese e non del regime che si applica alle operazioni che esse realizzano. Orbene, il fatto che certe imprese possano scegliere di effettuare determinate operazioni e che altre non lo possano implicherebbe che esse si trovano in situazioni diverse. Le imprese che investono in società spagnole sarebbero libere di decidere se procedere a un raggruppamento e, pertanto, se beneficiare dell’ammortamento dell’avviamento previsto dal diritto spagnolo in un caso del genere. Per tali imprese, solo la scelta di non procedere ad un siffatto raggruppamento condurrebbe ad un’impossibilità di ammortizzare l’avviamento. Al contrario, prima dell’entrata in vigore della misura controversa, l’impossibilità di un ammortamento in caso di acquisizione di partecipazioni di società estere sarebbe stata assoluta, specie in caso di acquisizioni al di fuori dell’Unione, e sarebbe dipesa dalla situazione dell’impresa acquirente e non dal suo comportamento. Le imprese che acquisiscono azioni in società residenti sarebbero dunque in una situazione più vantaggiosa, avendo la possibilità di scegliere di effettuare una determinata operazione.

36

La Commissione ritiene che il primo motivo d’impugnazione sia irricevibile poiché il ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale non avrebbe compreso nessuna censura relativa ai criteri in base ai quali comparare la situazione delle imprese beneficiarie della misura controversa con quella delle imprese escluse dalla sua applicazione. Secondo la Commissione, autorizzare la ricorrente a sollevare nuove censure in sede d’impugnazione significherebbe consentirle di investire la Corte di una controversia più ampia rispetto a quella dedotta in giudizio dinanzi al Tribunale. In ogni caso, il primo motivo d’impugnazione sarebbe infondato, poiché la misura controversa si applicherebbe non soltanto alle imprese che acquistano partecipazioni in società straniere allo scopo di realizzare una fusione, ma anche a quelle che acquistano partecipazioni di minoranza.

Giudizio della Corte

– Sulla ricevibilità

37

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

38

Pertanto, secondo una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

39

Ciò premesso, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenze del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, C‑176/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:730, punto 17, nonché del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 47).

40

Nel caso di specie, con la sua argomentazione, la ricorrente contesta, in sostanza, in modo preciso e circostanziato, la motivazione della sentenza impugnata, esposta ai punti 69 e 70 della stessa, con la quale il Tribunale ha fatto riferimento a talune conseguenze che, a suo avviso, dovevano essere tratte dalla sentenza WDFG ai fini dell’esame del carattere selettivo della misura in questione. Pertanto, posto che esso mette in discussione le conseguenze che il Tribunale ha tratto dalla soluzione giuridica da esso stesso fornita riguardo a un motivo dibattuto al suo cospetto, il primo motivo d’impugnazione non può essere considerato come una modifica dell’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.

41

Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo d’impugnazione è ricevibile.

– Nel merito

42

Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente critica la lettura effettuata dal Tribunale della sentenza WDFG, quale risulta dai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, per quanto riguarda i criteri di comparabilità che devono essere applicati in sede di esame della selettività di una misura come quella controversa.

43

A tal riguardo occorre rilevare che il Tribunale, applicando i principi stabiliti dalla Corte nella sentenza WDFG, ha respinto la prima parte del motivo unico di ricorso della ricorrente, con la quale quest’ultima faceva valere il difetto di selettività della misura controversa poiché quest’ultima sarebbe stata applicabile a tutte le imprese assoggettate all’imposta sulle società e non avrebbe riservato il beneficio da essa previsto ad un particolare tipo di imprese.

44

Difatti, al punto 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che discendeva dalla soluzione accolta dalla Corte nella sentenza WDFG che «una constatazione di selettività non deriva necessariamente da un’impossibilità per determinate imprese di beneficiare del vantaggio previsto dalla misura in questione per via di vincoli giuridici, economici o pratici che impediscono loro di realizzare l’operazione cui è subordinata la concessione di tale vantaggio, ma può derivare semplicemente dal rilievo che esiste un’operazione che, benché analoga a quella cui è subordinata la concessione del vantaggio in questione, non dà diritto a quest’ultimo». Il Tribunale ne ha dedotto, al medesimo punto 69, che «una misura fiscale può essere selettiva anche laddove qualsiasi impresa sia libera di scegliere di realizzare l’operazione cui è subordinata la concessione del vantaggio previsto dalla medesima misura». Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato, per quanto riguarda la soluzione così accolta, che «[s]i è quindi posto l’accento su una nozione di selettività fondata sulla distinzione tra imprese che scelgono di realizzare determinate operazioni e altre imprese che scelgono di non realizzarle, e non sulla distinzione tra imprese sulla base delle loro caratteristiche proprie».

45

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i punti 69 e 70 della sentenza impugnata non derivano né da un’interpretazione erronea della sentenza WDFG né da un’applicazione di criteri di valutazione della selettività della misura controversa non conformi a quest’ultima.

46

In tali punti, il Tribunale ha spiegato perché la Corte avesse attribuito alla nozione di «selettività» un senso diverso da quello che esso stesso aveva dato nelle sue sentenze del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), nonché del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938), sottolineando che la Corte aveva posto l’accento su un’interpretazione di tale nozione fondata sulla distinzione tra imprese che scelgono di effettuare determinate operazioni e altre imprese che scelgono di non effettuarle, e non sulla distinzione tra imprese in relazione alle loro caratteristiche proprie. Il Tribunale ha fondato tale constatazione, al punto 68 della sentenza impugnata, sulla circostanza che la Corte aveva dichiarato, al punto 87 della sentenza WDFG, che il fatto che le imprese residenti, quando acquisiscono partecipazioni azionarie in società fiscalmente domiciliate in Spagna, non avevano diritto al vantaggio previsto dalla misura controversa poteva consentire di riconoscere il carattere selettivo di tale misura.

47

Orbene, è senza discostarsi da tali insegnamenti della sentenza WDFG che il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente, vertente sul fatto che la misura contestata era una misura fiscale nazionale di portata generale accessibile a tutte le imprese soggette all’imposta sulle società in Spagna, vale a dire una misura prima facie non selettiva.

48

In effetti, è in applicazione di tali criteri, richiamati in particolare al punto 68 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha concluso, al punto 75 di tale sentenza, che la misura controversa, «che accorda un vantaggio la cui concessione è subordinata alla realizzazione di un’operazione economica, può essere selettiva anche laddove (…) qualsiasi impresa possa liberamente scegliere di realizzare tale operazione» e ha pertanto respinto la prima censura del motivo unico di ricorso della ricorrente.

49

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può evincere dai punti 69 e 70 della sentenza impugnata che il Tribunale abbia inteso affermare che la selettività di una misura fiscale può essere constatata in base al solo comportamento delle imprese escluse dal vantaggio attribuito dalla misura in esame, senza tener conto della situazione in cui si trovano tali imprese. Infatti, in tali punti, il Tribunale ha sottolineato, in sostanza, che una misura nazionale può essere selettiva anche nell’ipotesi in cui la fruizione del vantaggio che essa prevede dipenda non dalle caratteristiche specifiche dell’impresa ma dall’operazione che essa decide, o meno, di realizzare. Orbene, una misura può essere considerata selettiva anche qualora non identifichi ex ante una particolare categoria di beneficiari e qualora tutte le imprese stabilite sul territorio dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla loro dimensione, forma giuridica, settore di attività o altre caratteristiche ad esse peculiari, abbiano potenzialmente accesso al beneficio previsto da tale misura a condizione di procedere a un determinato tipo di investimento (v., in tal senso, sentenza WDFG, punto 78).

50

Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo d’impugnazione

51

Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente addebita al Tribunale di aver affermato che l’esistenza di eventuali ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri non invalidava la conclusione secondo cui la misura controversa ha carattere selettivo. Tale motivo è suddiviso in quattro parti.

Sulla prima parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

52

Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, nell’individuare il sistema fiscale nazionale comune di riferimento, avrebbe commesso un «grave» errore tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Più in particolare, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la finalità della misura controversa non fosse quella di garantire la neutralità fiscale e di evitare così situazioni di doppia imposizione. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che il trattamento fiscale dell’avviamento non è destinato a compensare l’esistenza di ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri di imprese o a garantire un trattamento uguale dei diversi tipi di acquisizioni di partecipazioni. Infatti, sarebbe in particolare chiaro che le società che scelgono di acquisire partecipazioni all’estero si trovano in situazioni di fatto e di diritto diverse che giustificano un trattamento fiscale diverso.

53

La ricorrente ritiene, in primo luogo, che il Tribunale abbia erroneamente concluso che obiettivo della deducibilità fiscale dell’avviamento era quello di assimilare il trattamento fiscale di quest’ultimo al suo trattamento contabile, indipendentemente dal fatto che l’impresa di cui trattasi acquisisse partecipazioni in società residenti o non residenti. In tal modo, il Tribunale non solo avrebbe perso di vista la reale finalità del trattamento fiscale dell’avviamento previsto dal regime controverso, che consisterebbe nel promuovere la neutralità fiscale rimuovendo gli ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri tra imprese, ma avrebbe altresì sostituito la propria motivazione a quella della decisione controversa, dal momento che in nessun passaggio di tale decisione figurerebbe un’analoga conclusione.

54

La ricorrente fa valere, in secondo luogo, che, nel diritto spagnolo, il trattamento fiscale e il trattamento contabile dell’avviamento in caso di acquisizione di partecipazioni, pur essendo collegati, resterebbero distinti e seguirebbero regole e criteri diversi.

55

In terzo luogo, essa, osserva che, ai punti 103 e 104 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe esso stesso riconosciuto che un avviamento contabile può apparire senza fusione, vale a dire senza che una tale contabilizzazione implichi un effetto fiscale.

56

In quarto luogo, la ricorrente ricorda che, tra il 2008 e il 2015, il diritto spagnolo non avrebbe permesso l’ammortamento contabile dell’avviamento, mentre la deducibilità fiscale di quello derivante da fusione sarebbe stato comunque permesso. Secondo la ricorrente, sarebbe in conseguenza dell’erronea valutazione dell’obiettivo perseguito dalla misura controversa che il Tribunale ha confermato la scelta operata dalla Commissione di identificare il sistema di riferimento nel trattamento fiscale dell’avviamento, escludendo che un tale sistema potesse essere costituito dalla misura controversa.

57

In quinto ed ultimo luogo la ricorrente fa valere che le imprese che acquistano partecipazioni azionarie in società spagnole, oltre a poter liberamente procedere ad un’aggregazione avvalendosi della deduzione fiscale dell’avviamento, beneficerebbero di ulteriori vantaggi, quali l’accesso a un regime d’integrazione fiscale, ai quali non sarebbero ammesse le imprese che acquistano partecipazioni in società estere. Riferendosi alle operazioni di acquisizione da essa realizzate negli Stati Uniti e in Perù, la ricorrente sottolinea che, anche qualora si dovesse accettare che non esistono ostacoli giuridici ai raggruppamenti transfrontalieri di imprese, il solo fatto che le società spagnole e quelle straniere abbiano una forma giuridica o societaria diversa costituirebbe di per sé un ostacolo. Le imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti si troverebbero dunque in una situazione giuridica e materiale diversa da quella in cui si trovano le imprese che acquisiscono partecipazioni in società estere, in particolare quando, come nel caso della ricorrente, si tratta di società di paesi terzi e di partecipazioni di controllo.

58

La Commissione, da un lato, eccepisce l’irricevibilità della prima parte del secondo motivo d’impugnazione per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo d’impugnazione e, dall’altro, fa valere la sua infondatezza. Essa sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la misura controversa non sarebbe tale da garantire la neutralità fiscale e non sarebbe proporzionata, poiché si applicherebbe anche ad acquisizioni transfrontaliere di partecipazioni di minoranza che non permetterebbero comunque di realizzare un raggruppamento transfrontaliero d’imprese. Il Tribunale avrebbe quindi correttamente concluso che la pretesa esistenza di ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri d’imprese in Perù o negli Stati Uniti era priva di rilevanza.

– Giudizio della Corte

59

Anzitutto, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 39 della presente sentenza, un ricorrente è legittimato a far valere in sede d’impugnazione motivi ed argomenti tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza. La ricorrente è quindi legittimata a rimettere in discussione le constatazioni del Tribunale sintetizzate al punto 52 della presente sentenza, indipendentemente dalla circostanza che essa non abbia sviluppato in primo grado un’argomentazione specificamente diretta a contestare la decisione controversa su tale punto.

60

Inoltre, nella misura in cui la ricorrente intende criticare la fondatezza della conclusione del Tribunale contenuta al punto 108 della sentenza impugnata, secondo cui «l’obiettivo del sistema di riferimento è di assicurare una certa coerenza tra il trattamento fiscale dell’avviamento e il suo trattamento contabile», si deve ritenere che essa metta in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale derivanti dall’interpretazione data da quest’ultimo ai principi fiscali e contabili applicabili in materia di avviamento in forza del diritto spagnolo.

61

Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova, salvo il caso dello snaturamento di tali fatti e di tali elementi di prova, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Solo una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, in forza dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte (sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a., C‑128/16 P, EU:C:2018:591, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

62

Pertanto, riguardo all’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, le quali, nel settore degli aiuti di Stato, costituiscono valutazioni di fatto, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto. Per contro, dato che l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, della qualificazione giuridica sulla base di una disposizione del diritto dell’Unione che è stata data a tale diritto nazionale dal Tribunale costituisce una questione di diritto, esso rientra nella competenza della Corte [sentenza del 28 giugno 2018, Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punto 78 e giurisprudenza ivi citata].

63

Inoltre, si deve ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, la Corte e il Tribunale sono competenti a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere. L’articolo 264 TFUE prevede che, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. La Corte e il Tribunale non possono quindi, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (sentenze del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 141, e del 28 febbraio 2013, Portogallo/Commissione, C‑246/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:118, punto 85). Pertanto, la Corte è competente, nell’ambito di un’impugnazione, a verificare se il Tribunale abbia effettuato una tale sostituzione ed abbia così commesso un errore di diritto.

64

Ne consegue che è ricevibile l’argomentazione, dedotta a sostegno della prima parte del secondo motivo, con cui la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver sostituito la propria motivazione a quella, contenuta nella decisione controversa, in merito all’«obiettivo» alla luce del quale deve essere effettuato l’esame della comparabilità delle situazioni delle imprese che beneficiano del vantaggio derivante dall’applicazione della misura controversa e di quelle che ne sono escluse.

65

Sotto tale profilo, la ricorrente adduce che l’obiettivo consistente nell’«assicurare una certa coerenza tra il trattamento fiscale dell’avviamento e il suo trattamento contabile», di cui al punto 108 della sentenza impugnata, non troverebbe alcun riscontro nella decisione controversa.

66

Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che in nessun passaggio della decisione controversa la Commissione ha menzionato, quale obiettivo del sistema di riferimento da essa identificato, il mantenimento di una certa coerenza tra il trattamento fiscale e il trattamento contabile dell’avviamento.

67

Il Tribunale ha certamente confermato alcune delle constatazioni contenute in tale decisione là dove ha sottolineato che il trattamento fiscale dell’avviamento si organizza intorno al criterio dell’esistenza, o meno, di un consorzio d’imprese (punti 103 e 105 della sentenza impugnata) e là dove ha spiegato, riferendosi ai considerando 28 e 123 della decisione in questione, che ciò è dovuto alla circostanza che, a seguito di un’acquisizione o di un conferimento di attivi detenuti da imprese indipendenti ovvero di una fusione o di una scissione, «un avviamento (...) risulta, come attività immateriale distinta, nella contabilità dell’impresa derivante dall’aggregazione» (punto 104 della sentenza impugnata). Del pari, l’affermazione secondo cui il trattamento fiscale dell’avviamento è «in linea con una logica contabile» (punto 103 della sentenza impugnata) è coerente con quanto accertato dalla Commissione nella decisione controversa, in particolare ai considerando da 121 a 124 di quest’ultima.

68

Tuttavia, è in modo autonomo rispetto a tale decisione, e sulla base di una propria interpretazione delle regole fiscali e contabili applicabili in forza del diritto spagnolo, che il Tribunale ha concluso che l’obiettivo delle norme sull’ammortamento dell’avviamento finanziario contenute nella legge relativa all’imposta sulle società, quale approvata dal regio decreto legislativo n. 4/2004, era quello di garantire la coerenza tra il trattamento fiscale e il trattamento contabile dell’avviamento e che, rispetto a tale obiettivo, la situazione delle imprese che investono in società spagnole era comparabile a quella delle imprese che investono in società non residenti.

69

Pertanto, sostituendo la propria motivazione a quella della decisione controversa, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

70

Occorre tuttavia esaminare se, malgrado l’errore di diritto commesso dal Tribunale, la seconda censura del motivo unico dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso dinanzi a quest’ultimo, nella parte in cui contestava alla Commissione di non aver dimostrato che le acquisizioni di partecipazioni azionarie in società residenti e quelle in società non residenti fossero comparabili alla luce dell’obiettivo di neutralità fiscale perseguito dalla misura contestata, dovesse essere, in ogni caso, respinta.

71

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, se la motivazione di una sentenza del Tribunale rivela una violazione del diritto dell’Unione, ma il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza (sentenze del 30 settembre 2003, Biret International/Consiglio, C‑93/02 P, EU:C:2003:517, punto 60 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione, C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

72

In proposito, si deve ricordare che, in base alla giurisprudenza richiamata al punto 31 della presente sentenza, alla quale il Tribunale ha giustamente fatto riferimento al punto 130 della sentenza impugnata, l’esame di comparabilità da effettuarsi nella seconda fase dell’analisi della selettività deve essere condotto alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento e non di quello della misura controversa.

73

Come la Corte ha già dichiarato, una misura, quale la misura contestata, diretta a favorire le esportazioni, può essere considerata selettiva se avvantaggia le imprese che realizzano operazioni transfrontaliere, in particolare operazioni di investimento, a discapito di altre imprese le quali, trovandosi in una situazione di fatto e di diritto analoga, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario interessato, effettuano operazioni del medesimo genere nel territorio nazionale (sentenza WDFG, punto 119).

74

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 109 della sentenza impugnata, che le imprese le quali acquisiscono partecipazioni in società non residenti si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito dal trattamento fiscale dell’avviamento, in una situazione di diritto e di fatto analoga a quella delle imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti. Infatti, nella misura in cui le imprese che acquisiscono partecipazioni transfrontaliere di minoranza possono essere beneficiarie della misura controversa persino qualora non siano colpite dai presunti ostacoli ai raggruppamenti di imprese cui fa riferimento la ricorrente, non è possibile affermare che, a causa di tali ostacoli, i beneficiari della misura di cui è causa si trovino in una situazione di diritto e di fatto diversa da quella delle imprese che rientrano nel regime fiscale normale.

75

Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che, nonostante l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale sostituendo la propria motivazione a quella contenuta nella decisione controversa nell’ambito dell’esame della determinazione dell’obiettivo del sistema di riferimento, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

76

La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe a torto respinto la possibilità di considerare la misura controversa come sistema di riferimento autonomo, basandosi in particolare sulle conclusioni dell’avvocato generale Warner nella causa Italia/Commissione (173/73; in prosieguo: le «conclusioni dell’avvocato generale Warner», EU:C:1974:52, pag. 728). In effetti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata, detta misura non mirerebbe a risolvere un problema puntuale di un determinato settore industriale, ma si applicherebbe a tutte le imprese assoggettate all’imposta sulle società.

77

Il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore nella misura in cui non ha considerato la misura controversa come una misura a carattere generale, destinata ad offrire agli operatori economici una soluzione pratica che assimilasse il trattamento fiscale delle operazioni transnazionali a quello previsto dagli articoli 89, paragrafo 3, e 11, paragrafo 4, della legge relativa all’imposta sulle società per le operazioni nazionali, affinché le decisioni d’investimento fossero adottate dalle imprese in base a criteri economici e non fiscali. Infatti, tale misura sarebbe chiaramente una misura di politica economica generale volta a preservare il principio di neutralità fiscale. In subordine, la ricorrente fa valere che tale misura sarebbe giustificata in base alla logica del sistema fiscale, alla luce del principio di neutralità fiscale.

78

La Commissione chiede il rigetto della seconda parte del secondo motivo. In primo luogo, essa eccepisce l’irricevibilità di tale parte in quanto essa solleverebbe una censura che non è stata dedotta nell’ambito del ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale. In secondo luogo, la Commissione ritiene che tale parte sia, in ogni caso, infondata. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la misura controversa non assicurerebbe la neutralità fiscale poiché accorderebbe all’acquisizione di partecipazioni in imprese estere condizioni di ammortamento dell’avviamento più favorevoli di quelle previste per le partecipazioni in imprese nazionali. Per le prime, infatti, l’ammortamento dell’avviamento sarebbe subordinato alla sola condizione dell’acquisto di una partecipazione del 5% nel capitale dell’impresa acquisita mentre, per le seconde, sarebbe richiesto anche il raggruppamento tra le imprese.

– Giudizio della Corte

79

Occorre anzitutto respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della seconda parte del secondo motivo. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata nel punto 39 della presente sentenza, una parte è legittimata a far valere motivi ed argomenti tratti dalla stessa sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza. La ricorrente è quindi legittimata a rimettere in discussione le constatazioni fatte dal Tribunale, indipendentemente dalla circostanza che essa non abbia sviluppato in primo grado un’argomentazione specificamente diretta a contestare la decisione controversa su tale punto.

80

Per quanto riguarda la fondatezza dell’argomento sollevato dalla ricorrente, si deve constatare che il Tribunale ha escluso che la misura controversa potesse costituire di per sé un sistema di riferimento autonomo. In particolare, dopo aver ricordato, ai punti da 113 a 119 della sentenza impugnata, le condizioni richieste affinché una misura fiscale possa costituire il proprio ambito di riferimento, esso ha constatato, al punto 120 di detta sentenza, che tale misura era solo una modalità particolare di applicazione di un’imposta più ampia, ossia l’imposta sulle società, e che, pertanto, essa non istituiva un regime fiscale chiaramente delimitato.

81

A tal riguardo, il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 121 della sentenza impugnata, che detta misura non introduceva, come rilevato dalla Commissione al considerando 124 della decisione controversa, una nuova norma contabile generale a tutti gli effetti, relativa all’ammortamento dell’avviamento, bensì un’«eccezione alla regola generale» secondo la quale solo i raggruppamenti di imprese possono contabilizzare l’ammortamento dell’avviamento; tale eccezione sarebbe destinata a porre rimedio, secondo il Regno di Spagna, agli effetti sfavorevoli per le acquisizioni di partecipazioni in società straniere che l’applicazione della norma generale avrebbe causato.

82

Di conseguenza, dalla sentenza impugnata risulta che, a sostegno della sua conclusione secondo cui il sistema di riferimento non poteva limitarsi alla sola misura controversa, il Tribunale non si è basato unicamente sulla circostanza che tale misura tendeva, al pari di quella di cui trattavasi nella causa che ha dato luogo alle conclusioni dell’avvocato generale Warner, al perseguimento di uno specifico obiettivo e, quindi, alla soluzione di un problema particolare. Ne deriva che gli argomenti della ricorrente diretti, da un lato, a contestare l’assimilazione della presente fattispecie a quella oggetto delle conclusioni dell’avvocato generale Warner e, dall’altro, a dimostrare che l’obiettivo della misura controversa fosse la salvaguardia del principio di neutralità fiscale e non la soluzione di un problema particolare, non sono idonei ad inficiare il ragionamento svolto dal Tribunale e sono, di conseguenza, inoperanti.

83

In ogni caso, occorre ricordare che la mera circostanza che la misura contestata presenti carattere generale, in quanto possono a priori beneficiarne tutte le imprese soggette all’imposta sulle società, non esclude che essa possa avere natura selettiva. Infatti, come la Corte ha già dichiarato, quando si tratta di una misura nazionale che attribuisce un vantaggio fiscale di portata generale, come la misura controversa, il requisito di selettività è soddisfatto quando la Commissione giunge a dimostrare che la misura in questione deroga al regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, introducendo in tal modo, tramite i suoi effetti concreti, un trattamento differenziato fra operatori, laddove gli operatori che beneficiano del vantaggio fiscale e quelli che ne sono esclusi si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal suddetto regime fiscale, in una situazione di fatto e di diritto analoga (sentenza WDFG, punto 67).

84

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto inoperante e, in ogni caso, infondata.

Sulla terza parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

85

La ricorrente fa valere che, anche supponendo che il sistema di riferimento sia stato correttamente definito, il Tribunale avrebbe commesso un errore di valutazione quando ha concluso, al punto 134 della sentenza impugnata, che la misura controversa introduceva una deroga al regime nazionale comune come ambito di riferimento. Infatti, niente consentirebbe di pervenire a una siffatta conclusione, poiché le imprese che acquistano partecipazioni all’estero e quelle che ne acquistano in società residenti non si troverebbero in una situazione di diritto e di fatto comparabile, a causa dell’esistenza di barriere ai raggruppamenti transfrontalieri.

86

La Commissione chiede il rigetto della terza parte del secondo motivo. In primo luogo, essa eccepisce l’irricevibilità di tale parte in quanto essa solleverebbe una censura che non è stata fatta valere nell’ambito del ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale. In secondo luogo, la Commissione ritiene che tale parte sia, in ogni caso, infondata.

– Giudizio della Corte

87

Occorre anzitutto respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della terza parte del secondo motivo. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata nel punto 39 della presente sentenza, una parte è legittimata a far valere in sede d’impugnazione motivi ed argomenti tratti dalla stessa sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza. La ricorrente è quindi legittimata a rimettere in discussione le constatazioni fatte dal Tribunale, indipendentemente dalla circostanza che essa non abbia sviluppato in primo grado un’argomentazione specificamente diretta a contestare la decisione controversa su tale punto.

88

Per quanto riguarda il merito dell’argomento della ricorrente, occorre rilevare che il Tribunale ha escluso la rilevanza dell’eventuale esistenza di ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri, ai fini dell’esame di comparabilità tra le imprese che acquisiscono partecipazioni in società con sede in Spagna e le imprese che acquisiscono partecipazioni in società estere, sulla base dei motivi esposti ai punti da 128 a 133 della sentenza impugnata.

89

A questo proposito, il Tribunale ha giustamente ricordato, ai punti da 128 a 130 della sentenza impugnata, che occorreva, ai fini del raffronto richiesto durante la seconda fase dell’analisi della selettività, tener conto dell’obiettivo perseguito non dalla misura di cui trattasi, bensì dal sistema fiscale comune o normale applicabile nello Stato membro interessato. Sempre senza incorrere in errore, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 130 a 133 della sentenza impugnata, che l’eventuale esistenza di ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri, trattandosi di circostanza estranea all’obiettivo perseguito dal regime di riferimento e collegata, piuttosto, a quello della misura controversa, era priva di rilevanza in sede di esame della seconda fase del metodo di analisi della selettività.

90

Orbene, è giocoforza constatare che la terza parte del secondo motivo di impugnazione non è affatto diretta contro tali punti della motivazione della sentenza impugnata, ma mira unicamente a contestare il punto 134 di tale sentenza, nel quale il Tribunale ha considerato «a titolo ultroneo» che la Commissione aveva correttamente ritenuto che la misura controversa introducesse una deroga al regime normale o di riferimento.

91

Poiché l’argomento della ricorrente è diretto pertanto contro un elemento ultroneo della motivazione della sentenza impugnata, esso deve essere dichiarato inoperante. Infatti, risulta da una costante giurisprudenza che, nell’ambito di un’impugnazione, un mezzo diretto contro un motivo ultroneo della sentenza in questione, il cui dispositivo sia adeguatamente giustificato in base ad altri motivi di diritto, è inoperante e dev’essere pertanto respinto (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punto 211 e giurisprudenza ivi citata).

92

Alla luce delle considerazioni che precedono, anche la terza parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto inoperante.

Sulla quarta parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

93

Con la quarta parte del suo secondo motivo, la ricorrente contesta il punto 155 della sentenza impugnata in cui il Tribunale, al termine dell’analisi svolta ai punti da 147 a 154 di tale sentenza, ha concluso che non era stato dimostrato che del vantaggio derivante dalla misura controversa avrebbero beneficiato le imprese che subivano la disparità di trattamento cui la medesima misura mirava a porre rimedio e che, pertanto, non erano stati provati «gli effetti neutralizzanti» di detta misura. Secondo la ricorrente, in assenza della correzione apportata da tale misura, il principio di neutralità fiscale sarebbe violato, poiché persisterebbero situazioni nelle quali gli ostacoli alle acquisizioni in società estere impedirebbero l’ammortamento dell’avviamento alle stesse condizioni alle quali sono assoggettate le acquisizioni di partecipazioni azionarie in società residenti. In merito all’esistenza di ostacoli alle fusioni con società statunitensi e peruviane, la ricorrente rinvia agli elementi già fatti valere nel suo ricorso dinanzi al Tribunale. Riguardo alla constatazione da quest’ultimo effettuata al punto 154 della sentenza impugnata, secondo cui il Regno di Spagna non aveva dimostrato «che le imprese che intendono procedere a fusioni transfrontaliere e che non possono farlo a causa di ostacoli, in particolare giuridici, all’aggregazione acquisiscono automaticamente partecipazioni in società non residenti o, quanto meno, conservano le partecipazioni di cui già dispongono», la ricorrente afferma che un test siffatto non figurerebbe nella decisione controversa e che si tratterebbe dunque di un’altra sostituzione dei motivi di tale decisione, effettuata dal Tribunale.

94

La Commissione chiede il rigetto della quarta parte del secondo motivo. In primo luogo, essa eccepisce l’irricevibilità di tale parte in quanto solleverebbe una censura che non sarebbe stata fatta valere nell’ambito del ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale. In secondo luogo, la Commissione ritiene che detta parte sia, in ogni caso, infondata.

– Giudizio della Corte

95

Occorre anzitutto respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della quarta parte del secondo motivo d’impugnazione. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata nel punto 39 della presente sentenza, una parte è legittimata a far valere in sede d’impugnazione motivi ed argomenti tratti dalla stessa sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza. La ricorrente è quindi legittimata a rimettere in discussione le constatazioni fatte dal Tribunale, indipendentemente dalla circostanza che essa non abbia sviluppato in primo grado un’argomentazione specificamente diretta a contestare la decisione controversa su tale punto.

96

Per quanto riguarda la fondatezza di tale parte, che si riferisce alla terza fase dell’esame della selettività, effettuata dal Tribunale ai punti da 135 a 169 della sentenza impugnata, essa è diretta a contestare al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che la misura controversa mira a garantire il rispetto del principio di neutralità fiscale.

97

A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 139 della sentenza impugnata, che il Regno di Spagna poteva validamente basarsi sul principio di neutralità fiscale, al fine di giustificare la differenziazione introdotta dalla misura contestata tra le acquisizioni di partecipazioni in società residenti e le acquisizioni di partecipazioni in società non residenti.

98

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che non risultasse dagli atti di causa che la deroga introdotta dalla misura controversa fosse giustificata alla luce del principio di neutralità fiscale, e ciò per due ragioni autonome, esposte ai punti da 145 a 165 della sentenza impugnata.

99

In primo luogo, il Tribunale, partendo dalla constatazione che la misura controversa si basava necessariamente sull’assunto, ricordato al punto 149 della sentenza impugnata, che le imprese che intendono effettuare fusioni transfrontaliere e che non possono farlo a causa di ostacoli al raggruppamento acquisiscono automaticamente partecipazioni azionarie in società non residenti o, quanto meno, conservano le partecipazioni di cui già dispongono, ha concluso che il Regno di Spagna, al quale incombeva giustificare la deroga apportata al sistema di riferimento dalla misura controversa, non aveva dimostrato la fondatezza di un tale assunto. Il Tribunale ha considerato, in sostanza, ai punti da 152 a 154 della sentenza impugnata, che, poiché l’acquisizione di partecipazioni è un’operazione distinta dalla fusione e non costituisce un’alternativa a quest’ultima, la misura controversa conferiva effettivamente un vantaggio alle imprese che intendevano investire in società straniere, ma che non avevano necessariamente per obiettivo di procedere ad una fusione, vale a dire ad imprese diverse da quelle che subirebbero, secondo quanto affermato dal Regno di Spagna, le conseguenze sfavorevoli delle regole generali sull’ammortamento dell’avviamento. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 155 di tale sentenza, che gli «effetti neutralizzanti» della misura controversa non erano stati dimostrati.

100

In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 157 a 165 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che la misura controversa avesse come conseguenza di neutralizzare gli effetti asseritamente penalizzanti del regime normale, connessi all’esistenza di ostacoli alle fusioni transfrontaliere, essa avrebbe presentato un carattere sproporzionato e, dunque, ingiustificato.

101

Orbene, l’argomentazione dalla ricorrente nell’ambito della quarta parte del suo secondo motivo di impugnazione, poiché non riguarda le considerazioni svolte nell’ambito del secondo motivo, che hanno indotto il Tribunale a concludere che la Commissione non era incorsa in errore nel constatare che il Regno di Spagna non aveva giustificato la differenziazione introdotta dalla misura controversa, non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Infatti, come ricordato al punto 91 della presente sentenza, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un’impugnazione, un mezzo diretto contro un motivo ultroneo della sentenza impugnata, il cui dispositivo è adeguatamente giustificato in base ad altri motivi di diritto, è inoperante e dev’essere pertanto respinto.

102

Non può essere accolto neppure l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe proceduto ad una sostituzione della motivazione, facendo riferimento, al punto 154 della sentenza impugnata, a considerazioni che non figurano nella decisione controversa. Benché sia vero che il ragionamento del Tribunale non è formulato negli stessi termini utilizzati nella decisione controversa, esso è conforme alla logica di quest’ultima e alla posizione dedotta dalla Commissione per concludere nel senso della mancanza di coerenza e di proporzionalità della misura controversa rispetto all’asserito obiettivo di neutralizzazione degli effetti sfavorevoli del regime normale di ammortamento dell’avviamento per le imprese che acquistano partecipazioni azionarie in società estere e che si trovano nell’impossibilità di procedere a fusioni transfrontaliere.

103

Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere la quarta parte del secondo motivo in quanto inoperante e, pertanto, tale motivo nel suo insieme.

104

Da tutto quanto precede consegue che la presente impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

105

In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

106

Nel caso di specie, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda della Commissione.

107

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, la Repubblica federale di Germania, che è intervenuta nel procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale ed ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Sigma Alimentos Exterior SL è condannata alle spese.

 

3)

La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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