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Document 62019CC0510

Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 25 giugno 2020.
Procedimento penale a carico di AZ.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal hof van beroep te Brussel.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Nozione di “autorità giudiziaria dell’esecuzione” – Articolo 27, paragrafo 2 – Regola della specialità – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Deroga – Azione penale per un “reato diverso” da quello che ha motivato la consegna – Assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Assenso del pubblico ministero dello Stato membro di esecuzione.
Causa C-510/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:494

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 25 giugno 2020 ( 1 )

Causa C‑510/19

Openbaar Ministerie,

YU,

ZV

contro

AZ

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Nozione di autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 27, paragrafi 3, lettera g), e 4 – Richiesta di assenso supplementare accordato dal pubblico ministero dello Stato membro dell’esecuzione»

1. 

La Corte di giustizia si è pronunciata in varie occasioni sulla nozione di «autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 2 ), precisando i requisiti che devono concorrere nell’autorità che emette un mandato d’arresto europeo (MAE) ( 3 ).

2. 

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale le offre l’opportunità di interpretare la medesima nozione, ma ora in relazione all’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 27, della decisione quadro, su richiesta di un giudice belga, il quale domanda, in sintesi, se il pubblico ministero dei Paesi Bassi possa essere qualificato come «autorità giudiziaria» che dà l’assenso all’estensione dei reati indicati in un MAE precedente, già eseguito.

I. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione. Decisione quadro 2002/584

3.

I considerando 5, 6 e 8 così recitano:

«(5)

L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

Il [MAE] previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(…)

(8)

Le decisioni relative all’esecuzione di un [MAE] devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».

4.

L’articolo 1 («Definizione del [MAE] ed obbligo di darne esecuzione») dispone quanto segue:

«1.   Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».

5.

L’articolo 6 («Determinazione delle autorità giudiziarie competenti») così prevede:

«1.   Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un [MAE].

2.   Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del [MAE].

3.   Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

6.

Ai sensi dell’articolo 14 («Audizione del ricercato»):

«Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all’articolo 13 l’arrestato ha diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell’esecuzione».

7.

L’articolo 15 («Decisione sulla consegna») così recita:

«1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

(…)».

8.

L’articolo 19 («Audizione della persona in attesa della decisione») stabilisce quanto segue:

«1.   L’audizione della persona ricercata è effettuata da un’autorità giudiziaria, assistita da un’altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

2.   L’audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e [al]le condizioni determinate di comune accordo dall’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

3.   La competente autorità giudiziaria dell’esecuzione può incaricare un’altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite».

9.

Ai sensi dell’articolo 27 («Eventuali azioni penali per altri reati»):

«1.   Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.   Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

(…)

g)

qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4.   La richiesta di assenso è presentata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

(…)».

B.   Diritto nazionale

1. Diritto belga. Legge sul MAE ( 4 )

10.

L’articolo 37 così dispone:

«1.   La persona consegnata sulla base di un [MAE] emesso da un’autorità giudiziaria belga non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello per il quale è stata consegnata.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

(…)

Qualora, al di fuori dei casi previsti al primo comma, il giudice istruttore, il pubblico ministero o il giudice intenda, a seconda dei casi, sottoporre a un procedimento penale, condannare o privare della libertà la persona consegnata, per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello oggetto della consegna, deve presentare una richiesta di assenso all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, nonché, se del caso, di una traduzione».

2. Diritto dei Paesi Bassi

a) Legge del 29 aprile 2004 sull’attuazione della decisione quadro ( 5 )

11.

L’articolo 14 così dispone:

«1.   La consegna è autorizzata unicamente alla condizione generale che la persona ricercata non sarà sottoposta a un procedimento penale, condannata o non subirà in altro modo restrizioni alla libertà personale per reati commessi anteriormente alla consegna e per i quali essa non è stata consegnata, salvo che:

(…)

f)

sia stato richiesto e ottenuto il preventivo assenso del pubblico ministero.

(…)

3.   Su richiesta dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione e sulla base del [MAE] trasmesso con la relativa traduzione, il pubblico ministero dà l’assenso di cui al paragrafo 1, lettera f), (...) per i reati per cui la consegna avrebbe potuto essere autorizzata in forza della presente legge. (…)».

12.

L’articolo 35, paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«La persona ricercata è effettivamente consegnata il prima possibile dopo la decisione che acconsente in tutto o in parte alla consegna. Il pubblico ministero, previo accordo con l’autorità giudiziaria emittente, stabilisce il momento e il luogo della consegna».

13.

Nella versione anteriore al 13 luglio 2019, l’articolo 44 disponeva quanto segue:

«Il pubblico ministero può agire come autorità giudiziaria emittente».

14.

Nella versione vigente dal 13 luglio 2019, l’articolo 44 è così redatto:

«Il giudice‑commissario [rechter-commissaris] può agire come autorità giudiziaria emittente».

b) Legge sull’organizzazione giudiziaria ( 6 )

15.

Ai sensi dell’articolo 127, il Ministro della Giustizia e della Sicurezza può impartire istruzioni generali e particolari relative all’esercizio delle funzioni e competenze del pubblico ministero.

II. Fatti all’origine della controversia e questioni pregiudiziali

16.

Il 26 settembre 2017, il giudice istruttore del rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Tribunale di primo grado di Lovanio, Belgio) ha emesso un MAE nei confronti di AZ, cittadino belga, ai fini dell’esercizio di un’azione penale per reati di falso e truffa commessi in Belgio nel 2017.

17.

Dopo essere stato arrestato nei Paesi Bassi in esecuzione di tale MAE, il 13 dicembre 2017 AZ è stato consegnato alle autorità belghe con decisione del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi).

18.

Il 26 gennaio 2018, il medesimo giudice istruttore di Lovanio ha emesso un secondo MAE, con il quale chiedeva la consegna di AZ per reati di falso e truffa diversi da quelli indicati nel primo.

19.

Il 13 febbraio 2018, l’officier van justitie (funzionario della procura dei Paesi Bassi incaricato di indagare e perseguire i reati) dell’arrondissementsparket Amsterdam (procura di Amsterdam, Paesi Bassi) ha accordato il suo assenso a che AZ fosse perseguito per tutti i reati indicati nei due MAE.

20.

AZ è stato infine condannato a tre anni di detenzione.

21.

AZ ha impugnato la condanna dinanzi allo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), contestando che il pubblico ministero dei Paesi Bassi possa essere considerato un’«autorità giudiziaria» ai sensi degli articoli 6, paragrafo 2, e 27, paragrafi 3, lettera g), e 4, della decisione quadro.

22.

In tale contesto, lo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.1. Se l’espressione “autorità giudiziaria”, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro, costituisca una nozione autonoma di diritto dell’Unione.

1.2. In caso di risposta affermativa alla questione 1.1., sulla base di quali criteri si possa stabilire se un’autorità dello Stato membro di esecuzione configuri l’autorità giudiziaria in parola e se pertanto il [MAE] da essa eseguito configuri una siffatta decisione giudiziaria.

1.3. In caso di risposta affermativa alla questione 1.1., se il pubblico ministero dei Paesi Bassi, più precisamente l’officier van justitie (funzionario della procura dei Paesi Bassi incaricato di indagare e perseguire i reati), rientri nella nozione di autorità giudiziaria, di cui all’articolo 6.2 della decisione quadro e se dunque il [MAE] eseguito da detta autorità configuri una decisione giudiziaria.

1.4. In caso di risposta affermativa alla questione 1.3., se possa essere consentito che la consegna originaria sia valutata da un’autorità giudiziaria, più precisamente dall’Overleveringskamer te Amsterdam (Sezione per la consegna del tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), ai sensi dell’articolo 15 della decisione quadro, se in detta valutazione sono rispettati a favore della persona interessata, tra l’altro, il diritto di essere ascoltata e il diritto di accesso alla giustizia, mentre la consegna supplementare, ai sensi dell’articolo 27 della decisione quadro, viene attribuita ad un’altra autorità, segnatamente l’officier van justitie, e ai fini di quest’ultima alla persona interessata non è garantito il diritto di essere ascoltata o il diritto di accesso alla giustizia, cosicché all’interno della decisione quadro viene a crearsi una palese mancanza di coerenza senza alcuna giustificazione ragionevole.

1.5. In caso di risposta affermativa alle questioni 1.3. e 1.4., se gli articoli 14, 19 e 27 della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che un pubblico ministero che interviene quale autorità giudiziaria dell’esecuzione debba rispettare il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso alla giustizia prima di poter accordare il suo assenso al perseguimento, alla condanna o al mantenimento in stato di custodia di una persona ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà, per un reato commesso anteriormente alla sua consegna in forza di un [MAE], diverso dal reato per il quale viene richiesta la sua consegna.

2. Se l’officier van justitie van het openbaar ministerie van het arrondissementsparket Amsterdam (funzionario del pubblico ministero della procura di Amsterdam, Paesi Bassi), che agisce in attuazione dell’articolo 14 [dell’Olw], configuri l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 6 [paragrafo 2,] della decisione quadro, che ha consegnato la persona ricercata e che può accordare l’assenso ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 3, lettera g) e 4, della decisione quadro».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

23.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 4 luglio 2019.

24.

Hanno presentato osservazioni scritte AZ, l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero), i governi dei Paesi Bassi, spagnolo, tedesco e ungherese nonché la Commissione.

25.

Si è ritenuta non necessaria la celebrazione di un’udienza.

IV. Analisi

A.   Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

26.

Il governo tedesco esprime dubbi in ordine alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (pur senza opporsi formalmente alla sua ammissione), in quanto le questioni sollevate non sarebbero rilevanti per consentire al giudice del rinvio di definire il procedimento penale pendente dinanzi ad esso.

27.

Dette questioni riguardano atti definitivi adottati nei Paesi Bassi (la consegna di AZ e l’assenso di un pubblico ministero dei Paesi Bassi a che AZ sia perseguito per fatti commessi prima di detta consegna), più che il procedimento avviato dinanzi al giudice del rinvio belga. Quest’ultimo non potrebbe riesaminare la decisione di consegna adottata da un giudice dei Paesi Bassi (vale a dire, dello Stato di esecuzione del MAE).

28.

Certamente, il giudice del rinvio non può pronunciarsi sulla validità delle decisioni delle autorità dei Paesi Bassi, che deve essere accertata nell’ambito del diritto interno dello Stato membro di esecuzione (i Paesi Bassi) e dai suoi stessi organi giurisdizionali.

29.

Tuttavia, il giudice del rinvio è competente a valutare gli effetti che le decisioni delle autorità dei Paesi Bassi, adottate in esecuzione del MAE emesso da quelle belghe, devono avere nel diritto belga. Partendo dalla validità di tali decisioni – che esso deve dare per certa in ragione del principio della fiducia reciproca –, il giudice del rinvio può, ripeto, ponderare le loro conseguenze nel suo diritto nazionale.

30.

La persona sottoposta a procedimento penale dai giudici belgi gode del diritto, conferitole dall’articolo 27 della decisione quadro, «di essere incriminata, condannata o privata della libertà unicamente per il reato che ha determinato la sua consegna», con le eccezioni previste in detta disposizione ( 7 ).

31.

Muovendo da tale premessa, AZ non potrebbe essere condannato o privato della libertà, in Belgio, per fatti diversi da quelli contemplati dal (primo) MAE eseguito dal Tribunale di Amsterdam, a meno che le autorità dei Paesi Bassi abbiano acconsentito all’estensione indicata nel (secondo) MAE emesso dalle autorità belghe.

32.

In quanto titolare di tale diritto, riconosciuto dalla decisione quadro, AZ è legittimato a farlo valere dinanzi ai giudici belgi competenti a sottoporlo a un procedimento penale, condannarlo o privarlo della libertà. Pertanto, egli può invocare in suo favore gli effetti derivanti, nel diritto belga, da un’eventuale irregolarità della decisione dello Stato di esecuzione con la quale è stato dato l’assenso all’estensione dei reati indicati nel MAE.

33.

L’impugnazione di AZ, ovviamente, potrebbe essere proposta dinanzi alle autorità dei Paesi Bassi, che hanno accordato l’assenso controverso ( 8 ) e possono pertanto annullarlo all’origine. Tuttavia, poiché AZ è stato consegnato alle autorità belghe, obbligarlo ad impugnare l’assenso dinanzi al giudice di uno Stato membro di esecuzione (i Paesi Bassi) dal quale è già uscito potrebbe rendere difficile l’esercizio del suo diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e determinare una dilazione del procedimento penale.

34.

I giudici belgi, senza dover esaminare la validità dell’assenso accordato dalle autorità dei Paesi Bassi, possono valutarlo nella prospettiva del diritto dell’Unione, con la collaborazione della Corte di giustizia in caso di dubbio. In altri termini, essi possono analizzare gli elementi di tale assenso condizionati in maniera esclusiva dalla direttiva quadro.

35.

In particolare, e per quanto qui rileva, il giudice del rinvio può verificare se l’assenso sia stato accordato da un’«autorità giudiziaria» ai sensi degli articoli 6, paragrafo 2, e 27 della decisione quadro, in quanto tale concetto (come esporrò nel prosieguo) corrisponde a una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

36.

Qualora l’esito di questa verifica fosse contrario al riconoscimento al pubblico ministero dei Paesi Bassi dell’idoneità ad agire come autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 2, e 27 della decisione quadro, il giudice del rinvio potrebbe trarne le dovute conseguenze nel diritto belga.

37.

In sintesi, limitando la discussione alla questione di stabilire se l’autorità dei Paesi Bassi che ha accordato l’assenso, su richiesta delle autorità belghe, possa essere qualificata come «giudiziaria», nel contesto del MAE e secondo il diritto dell’Unione, ritengo che il rinvio pregiudiziale sia ricevibile.

B.   Nel merito

1. La nozione autonoma di «autorità giudiziaria» (prima parte della questione pregiudiziale)

38.

Ad eccezione del governo ungherese, che non si è espressamente pronunciato al riguardo, le parti intervenute nel procedimento pregiudiziale concordano sul fatto che la locuzione «autorità giudiziaria» di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

39.

Condivido tale affermazione senza riserve. Anche se, fino ad ora, la Corte si è pronunciata su detta nozione nell’ambito del paragrafo 1 dell’articolo 6 della decisione quadro (autorità emittente), ritengo che le sue argomentazioni possano essere trasposte all’interpretazione del paragrafo 2 di detto articolo (autorità dell’esecuzione).

40.

Secondo la giurisprudenza della Corte, sebbene, conformemente al principio di autonomia processuale, gli Stati membri possano designare, in base al loro diritto nazionale, l’«autorità giudiziaria» competente a emettere un MAE, non spetta loro stabilire il senso e la portata di tale nozione, la quale «richiede, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme che deve essere ricercata tenendo conto, al contempo, dei termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (...), del contesto in cui esso si inserisce e della finalità perseguita da tale decisione quadro» ( 9 ).

41.

Le stesse ragioni si impongono quanto alla nozione di «autorità giudiziaria» competente ad eseguire un MAE e, per estensione, ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 3, lettera g), e 4, della decisione quadro, ad accordare l’assenso cui si riferiscono queste ultime disposizioni.

42.

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima parte della questione pregiudiziale in senso affermativo, il che consente di analizzare le altre parti, che esaminerò congiuntamente.

2. Il pubblico ministero come autorità dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro

a) Il pubblico ministero in quanto autorità giudiziaria emittente: la giurisprudenza della Corte di giustizia

43.

La Corte ha già definito i requisiti che deve soddisfare l’autorità giudiziaria legittimata ad emettere un MAE. Tali requisiti risultano da un’elaborazione interpretativa fondata su tre elementi a) i termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro; b) il contesto nel quale si inserisce tale disposizione e c) l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro ( 10 ).

44.

Su tale base, la Corte ha dichiarato che l’espressione «autorità giudiziaria»«non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma consente di ricomprendere, più in generale, le autorità chiamate a partecipare all’amministrazione della giustizia nell’ordinamento giuridico in questione» ( 11 ).

45.

Per precisare a chi spetti, tra i partecipanti all’amministrazione della giustizia, la qualificazione di «autorità giudiziaria», la Corte ha considerato che la decisione quadro è «uno strumento della cooperazione giudiziaria in materia penale, che riguarda il riconoscimento reciproco non solo delle decisioni definitive emesse dagli organi giurisdizionali penali, ma, più in generale, delle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri nell’ambito del procedimento penale, compresa la fase di tale procedimento relativa all’azione penale» ( 12 ).

46.

La Corte ha inoltre rilevato che, in particolare, «[i]l termine “procedimento”, da intendersi in senso lato, può ricomprendere il procedimento penale nel suo complesso, vale a dire la fase preliminare al processo penale, il processo penale stesso e la fase di esecuzione della decisione definitiva di un organo giurisdizionale penale emessa a carico di una persona riconosciuta colpevole di un reato» ( 13 ).

47.

Poiché il MAE è uno strumento al servizio della cooperazione giudiziaria, può essere emesso nell’ambito dei procedimenti penali, in senso lato, compresi quelli nei quali alle procure «è conferita la funzione (...) di porre in essere le condizioni preliminari all’esercizio del potere giudiziario da parte degli organi giurisdizionali penali» ( 14 ).

48.

Pertanto, la nozione di «autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro comprende, in linea di principio, il pubblico ministero.

49.

Orbene, poiché la fiducia reciproca e il riconoscimento reciproco sono fondamentali per il sistema della decisione quadro ( 15 ), «l’autorità giudiziaria emittente deve poter assicurare all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che, alla luce delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, essa agisce in modo indipendente nell’esercizio delle sue funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo» ( 16 ).

50.

Di conseguenza, il pubblico ministero può essere qualificato come «autorità giudiziaria», ai fini dell’emissione di un MAE, se gode di uno status che ne garantisce l’indipendenza, anche se quest’ultima, secondo la Corte, non deve essere necessariamente identica all’indipendenza dei giudici.

51.

In quest’ottica, è sufficiente «che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell’ambito dell’adozione di una decisione di emettere un tale mandato d’arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo» ( 17 ).

52.

Ai suddetti requisiti – partecipazione all’amministrazione della giustizia e indipendenza consistente nell’esclusione di istruzioni individuali da parte del potere esecutivo – la Corte ne aggiunge un terzo, relativo al procedimento nel quale il pubblico ministero è legittimato a disporre un MAE: l’emissione del MAE da parte del pubblico ministero deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale ( 18 ).

53.

Riassumendo, il pubblico ministero che partecipa all’amministrazione della giustizia è considerato «autorità giudiziaria emittente» soltanto se gode di uno status organico che esclude la possibilità di ricevere istruzioni individuali dal potere esecutivo. In tal caso, esso è legittimato ad emettere un MAE, purché la sua decisione sia impugnabile dinanzi a un organo giurisdizionale ( 19 ).

b) L’applicazione della succitata giurisprudenza al pubblico ministero in quanto autorità di esecuzione del MAE

54.

I requisiti sin qui illustrati, relativi al carattere di autorità emittente del pubblico ministero, sono applicabili al medesimo anche ai fini della sua qualificazione come «autorità giudiziaria dell’esecuzione» di un MAE?

55.

Mentre AZ e i governi tedesco e spagnolo rispondono a tale questione in senso affermativo, il governo dei Paesi Bassi propende per un’applicazione meno rigorosa in relazione ai requisiti di indipendenza e assoggettamento al controllo giurisdizionale.

56.

Ricordo che, secondo la decisione di rinvio:

AZ è stato consegnato in virtù della decisione di un tribunale di Amsterdam, che ha agito in qualità di «autorità giudiziaria dell’esecuzione» di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

l’assenso di cui all’articolo 27 della decisione quadro è invece stato accordato da un pubblico ministero, parimenti di Amsterdam, la cui idoneità a tal fine è oggetto di discussione nel procedimento principale.

57.

In seguito a questi fatti, il giudice del rinvio chiede, specificamente, se il pubblico ministero dei Paesi Bassi possa eseguire un MAE, ossia agire come «autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro.

58.

Orbene, tale questione risulta logica se si muove dalla premessa che l’«autorità giudiziaria che dà l’assenso» (articolo 27 della decisione quadro) coincide con l’«autorità giudiziaria che esegue» (articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro). Ho appena osservato che, nel caso di specie, è stato un giudice dei Paesi Bassi a disporre l’esecuzione del MAE, mentre la procura dei Paesi Bassi si è limitata ad accordare, successivamente, l’assenso richiesto dalle autorità belghe per estendere i reati imputabili a AZ.

59.

Ciò che rileva nel caso di specie non è, pertanto, se il pubblico ministero dei Paesi Bassi avesse, in astratto, lo status di «autorità giudiziaria dell’esecuzione», bensì se esso potesse dare l’assenso, in forza dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro, a tale estensione dei reati punibili.

60.

L’interpretazione testuale dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro conferma che può dare l’assenso solo chi ha eseguito il MAE. L’assenso cui fa riferimento il legislatore in tale disposizione spetta precisamente all’«autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona». La chiarezza del tenore letterale non ammette, a mio avviso, ulteriori discussioni.

61.

L’articolo 27 della decisione quadro esclude quindi che, nelle circostanze del caso di specie, il pubblico ministero possa dare l’assenso all’estensione dei reati che hanno comportato la consegna di AZ. Ai sensi di tale disposizione, l’assenso spettava all’autorità dell’esecuzione dei Paesi Bassi (nel caso di specie, il Tribunale di Amsterdam) che aveva già consegnato detta persona alle autorità belghe.

62.

Se è così, la questione posta dal giudice del rinvio è slegata dalle circostanze concrete della controversia. Qualunque sia, in astratto, la posizione del pubblico ministero in quanto autorità giudiziaria dell’esecuzione – quale era il giudice dei Paesi Bassi che, nel caso di specie, ha consegnato la persona ricercata –, il pubblico ministero di Amsterdam non poteva accordare l’assenso cui fa riferimento l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro.

63.

L’Openbaar Ministerie (pubblico ministero) sostiene, al contrario, che, al di là del tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro, l’autonomia processuale degli Stati membri consente loro di designare quale «autorità giudiziaria che dà l’assenso» un’«autorità giudiziaria» diversa da quella che esegue.

64.

Ritengo che la menzionata disposizione non consenta un’interpretazione siffatta. Semmai, la esclude.

65.

È indubbio che gli Stati membri possano liberamente stabilire quale autorità giudiziaria sia competente ad eseguire un MAE. Tuttavia, una volta risolta tale questione, il nesso [posto dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro] fra tale autorità e quella che acconsente all’estensione del MAE non può essere spezzato nel nome del principio di autonomia processuale.

66.

La decisione quadro istituisce tra le due autorità una relazione di identità, indisponibile per i legislatori nazionali. L’autonomia di questi ultimi si esaurisce nella designazione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ma non si estende fino al punto di prescindere dalla regola fissata dalla decisione quadro (l’autorità che esegue deve anche essere quella che dà l’assenso).

67.

Tale relazione di identità risponde inoltre a motivi ragionevoli.

Da un lato, l’autorità che ha già eseguito il MAE si trova nella posizione migliore per valutare l’opportunità di estenderlo, dal momento che ha avuto modo di conoscerne i dettagli.

Dall’altro, se l’autorità che dà l’assenso fosse diversa da quella che ha già eseguito il MAE, la sua decisione richiederebbe del tempo da cui potrebbe prescindere quest’ultima, la quale avrebbe già familiarità con il caso. Tale dilazione comporterebbe, probabilmente, il protrarsi della procedura di estensione e, nella stessa misura, della situazione giuridica della persona consegnata, che, per definizione, è anomala sotto il profilo dell’effettivo godimento dei suoi diritti ( 20 ).

68.

Sebbene non condivida, in definitiva, la premessa da cui muove l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero), esaminerò il suo argomento in subordine, iniziando dalle condizioni cui esso dovrebbe rispondere per dare esecuzione ad un MAE. Analizzerò poi quelle che esso dovrebbe soddisfare per acconsentire all’estensione dei fatti indicati in un MAE già eseguito.

c) I requisiti necessari per l’esecuzione di un MAE e lo status di pubblico ministero nei Paesi Bassi

69.

Ritengo che i tre requisiti, illustrati in precedenza, necessari affinché il pubblico ministero possa emettere un MAE (vale a dire: partecipazione all’amministrazione della giustizia, indipendenza e possibilità di controllo giurisdizionale) ( 21 ) si applichino all’esecuzione di un MAE.

70.

Ricordo che, secondo la Corte, «[p]er quanto riguarda una misura che, come l’emissione di un [MAE], è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, diritto sancito all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di detta protezione, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva» ( 22 ).

71.

Il medesimo criterio deve valere per l’esecuzione di un MAE, dato che con essa si può privare l’interessato del suo diritto alla libertà personale. Certamente, ciò accadrà quando l’esecuzione comporti, indirettamente, una pena detentiva, al termine del procedimento avviato nei confronti della persona consegnata. Ma ciò accadrà anche, ancor prima, a motivo della privazione (temporanea) della libertà che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può disporre fino a quando non abbia deciso in merito alla consegna, ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro.

72.

A differenza di quanto accade nel caso dell’emissione del MAE, la protezione della tutela giurisdizionale della persona interessata dall’esecuzione dello stesso non si sdoppia in due livelli: nella procedura di esecuzione del MAE manca l’equivalente della procedura di adozione del mandato d’arresto nazionale ( 23 ). Tuttavia, all’unico livello esistente, quello della decisione sull’esecuzione, occorre rispettare la garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

73.

Di conseguenza, l’«autorità giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro, deve poter esercitare tale funzione in modo obiettivo e indipendente. Essa non potrà essere esposta, come non doveva esserlo nemmeno l’autorità giudiziaria emittente, «al rischio che il suo potere decisionale sia soggetto a ordini o istruzioni esterni, in particolare provenienti dal potere esecutivo, di modo che non vi sia alcun dubbio sul fatto che la decisione di [eseguire] il [MAE] spetta a tale autorità e non, in definitiva, al predetto potere» ( 24 ).

74.

Da quanto suesposto si evince che il pubblico ministero è legittimato ad eseguire un MAE conformemente al diritto dell’Unione soltanto se non può ricevere ordini o istruzioni dal potere esecutivo. Ciò non accadeva nei Paesi Bassi al momento in cui si sono verificati i fatti della presente controversia, dato che, ai sensi dell’articolo 127 della Wet RO, la procura dei Paesi Bassi poteva ricevere istruzioni individuali emanate dal potere esecutivo.

75.

A questo punto non occorrerebbe verificare anche se, nella procedura di esecuzione del MAE da parte del pubblico ministero dei Paesi Bassi, sia previsto un ricorso giurisdizionale equivalente a quello richiesto dalla Corte per i MAE che detta istituzione potrebbe emettere se fosse indipendente dal potere esecutivo ( 25 ).

76.

Se così fosse, la medesima condizione si applicherebbe all’esecuzione di un MAE da parte del pubblico ministero. Anche il ricorso contro le sue decisioni dinanzi a un organo giurisdizionale mirerebbe «a garantire che il controllo del rispetto delle condizioni necessarie all’[esecuzione] di un [MAE] (...) rispetti i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva» ( 26 ).

d) Le condizioni alle quali il pubblico ministero dei Paesi Bassi può dare il suo assenso all’estensione dei fatti indicati in un MAE già eseguito

77.

Per quanto riguarda l’assenso previsto all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro, ritengo che debbano valere le medesime condizioni applicabili per l’esecuzione dei MAE, la seconda delle quali (la piena indipendenza dal potere esecutivo) non è soddisfatta dal pubblico ministero dei Paesi Bassi.

78.

Pertanto, il pubblico ministero dei Paesi Bassi non potrebbe nemmeno accordare detto assenso, non potendosi relativizzare il requisito dell’indipendenza più di quanto non risulti già dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro ( 27 ).

79.

Non si potrebbe prescindere dal requisito relativo al ricorso giurisdizionale neppure qualora il soggetto che accorda l’assenso fosse un pubblico ministero con uno status di indipendenza dal potere esecutivo.

80.

Infatti, mediante la richiesta rivolta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione affinché acconsenta a che la persona già consegnata sia sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per un reato diverso da quello indicato nel MAE che ha comportato la consegna, l’autorità giudiziaria emittente emana, sotto il profilo materiale o sostanziale, un nuovo MAE.

81.

L’assenso in parola viene richiesto per un «reato diverso» (vale a dire, un reato che non è stato preso in considerazione, per qualsiasi motivo, nel MAE che ha dato luogo alla consegna della persona ricercata) e può quindi essere formalizzato soltanto attraverso una procedura equivalente a quella che ha condotto all’esecuzione di detto MAE.

82.

In tali circostanze, l’assenso autorizza in realtà un’estensione (sostanziale) ( 28 ) dei reati imputabili alla suddetta persona. È quindi logico che il pubblico ministero, per dare l’assenso, debba rispondere ai medesimi requisiti che avrebbe dovuto soddisfare in relazione al MAE iniziale, compresa l’impugnabilità della sua decisione ( 29 ).

83.

Riassumendo, sebbene il pubblico ministero dei Paesi Bassi partecipi all’amministrazione della giustizia e le sue decisioni possano essere sottoposte ad un eventuale controllo giurisdizionale, il rischio di essere esposto a ordini o istruzioni individuali dell’esecutivo implica che esso non possa essere qualificato come «autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro, né emettere l’assenso cui fa riferimento l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della stessa.

3. Il diritto di essere ascoltato nella procedura di manifestazione dell’assenso di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro

84.

La risposta da me suggerita alle questioni precedenti rende superfluo rispondere a questa. Tuttavia, a fini di esaustività, mi pronuncerò anche sull’ultimo dei problemi sollevati dal giudice del rinvio.

85.

Secondo l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero) e il governo dei Paesi Bassi, la decisione quadro non riconoscerebbe alla persona già consegnata il diritto a che l’autorità dell’esecuzione la ascolti prima di decidere se acconsentire all’estensione dei reati per i quali detta persona potrà essere giudicata.

86.

La decisione quadro contempla, all’articolo 14, il diritto di essere ascoltata della persona che «non dà il consenso alla propria consegna» e l’articolo 19 prevede un’audizione a tal fine. Tale decisione non dice nulla, invece, sul consenso della persona già consegnata alla domanda di estensione dei reati. Poiché tale domanda è rivolta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, si potrebbe pensare che essa richieda soltanto l’assenso di detta autorità.

87.

A mio avviso, il silenzio della decisione quadro su tale elemento non può privare la persona consegnata del suo diritto di essere ascoltata (che forma parte del diritto di difesa, inerente a quello di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva) prima che siano estesi i reati indicati nel MAE iniziale.

88.

Tale estensione, se accettata, può implicare che la persona interessata sia sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per un reato diverso da quello in relazione al quale ha invece potuto difendersi in precedenza. Pertanto, dalla risoluzione della controversia su tali particolari dipenderà niente meno che la delimitazione dei reati per i quali detta persona potrà essere infine giudicata, il che evidenzia la perentorietà del suo diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

89.

Non vedo perché il diritto di difesa possa essere soppresso nel secondo procedimento, le cui conseguenze, insisto, possono essere altrettanto o ancora più sfavorevoli di quelle del primo (sfociato nel MAE iniziale).

90.

Il rispetto del diritto di difesa nel procedimento di estensione dei reati potrebbe assumere una delle seguenti modalità:

un’audizione nell’ambito della procedura di cui all’articolo 27 della decisione quadro, come proposto dal governo tedesco, oppure

l’offerta alla persona già consegnata della possibilità di opporsi a tale estensione dinanzi all’autorità emittente, come condizione preliminare affinché quest’ultima trasmetta la domanda all’autorità dell’esecuzione.

C.   Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza della Corte

91.

L’Openbaar Ministerie (pubblico ministero) ha chiesto che, qualora la Corte ritenesse che esso non può essere considerato un’«autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro, la sentenza che definisce il presente procedimento pregiudiziale non abbia effetti immediati.

92.

Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che concorrano la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti ( 30 ).

93.

Occorre dare per scontata la buona fede delle autorità dei Paesi Bassi, le quali non hanno esitato ad adeguare, prontamente, la loro normativa alla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro. Tuttavia, lo stesso non vale per il rischio di gravi inconvenienti: l’applicazione immediata dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro proposta in questa sede non comporta siffatti inconvenienti che, peraltro, l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero) non ha neppure individuato con precisione.

V. Conclusione

94.

Considerato tutto quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere allo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) nei termini seguenti:

«L’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “autorità giudiziaria dell’esecuzione”, in quanto nozione autonoma del diritto dell’Unione, non comprende il pubblico ministero di uno Stato membro esposto al rischio di essere soggetto, direttamente o indirettamente, a ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo.

L’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI deve essere interpretato nel senso che il pubblico ministero di uno Stato membro esposto al rischio di essere soggetto, direttamente o indirettamente, a ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo non può accordare l’assenso al quale si riferisce detta disposizione».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

( 3 ) V., per tutte, sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours) (C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077; in prosieguo: la «sentenza procuratori di Lione e di Tours»), e giurisprudenza ivi citata.

( 4 ) Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel, del 19 dicembre 2003 (Belgisch Staatsblad, 22 dicembre 2003, pag. 60075).

( 5 ) Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende det Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Stb. 2004, n. 195; in prosieguo: l’«Olw»), modificata con effetto dal 13 luglio 2019.

( 6 ) Wet op de Rechterlijke Organisatie, del 18 aprile 1827 (legge sull’organizzazione giudiziaria; in prosieguo: la «Wet RO»).

( 7 ) Sentenza del 1o dicembre 2008, Leymann e Pustovarov (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, in prosieguo: la «sentenza Leymann e Pustovarov», punto 44).

( 8 ) Con il termine «assenso» mi riferisco, convenzionalmente, a quello accordato dall’autorità dello Stato di esecuzione, ai sensi dell’articolo 27 della decisione quadro, affinché la persona già consegnata sia sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

( 9 ) Sentenza procuratori di Lione e di Tours, punto 51 e giurisprudenza ivi citata.

( 10 ) V., per tutte, sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457, in prosieguo: la «sentenza procuratore generale di Lituania», punto 28).

( 11 ) Sentenza del 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, in prosieguo: la «sentenza Poltorak», punto 33).

( 12 ) Sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456; in prosieguo: la «sentenza procure di Lubecca e di Zwickau», punto 52); il corsivo è mio.

( 13 ) Ibidem, punto 54.

( 14 ) Ibidem, punto 62.

( 15 ) Sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861; in prosieguo: la «sentenza Kovalkovas», punto 27): la fiducia reciproca e il riconoscimento reciproco «consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno [degli Stati membri], segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo».

( 16 ) Sentenza procure di Lubecca e di Zwickau, punto 74; il corsivo è mio.

( 17 ) Ibidem, punto 74.

( 18 ) Questo requisito «non rappresenta una condizione affinché tale autorità possa essere qualificata come autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (...) [e] rientra non già nelle norme statutarie e organizzative della suddetta autorità, bensì riguarda la procedura di emissione di un siffatto mandato». Sentenza procuratori di Lione e di Tours, punto 48.

( 19 ) Ciò vale soltanto per l’emissione di un MAE avente ad oggetto l’esercizio di un’azione penale. Nel caso di un MAE per l’esecuzione di una pena, la Corte esclude che la decisione del pubblico ministero debba essere suscettibile di controllo giurisdizionale. Sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procuratore di Bruxelles) (C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079; in prosieguo: la «sentenza procuratore di Bruxelles», punto 39).

( 20 ) Nella sentenza del 9 ottobre 2019, NJ (Procuratore di Vienna) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849), la Corte ha ammesso che un giudice «convalidi» il MAE emesso da una procura dipendente dal potere esecutivo. Ciò non implica, tuttavia, che gli Stati membri possano sdoppiare in due autorità la competenza ad emettere un MAE. Comporta, semplicemente, che l’autorità emittente sarà soltanto quella che ha «convalidato» la decisione della procura. Analogamente, gli Stati membri possono far partecipare alla procedura di assenso di cui all’articolo 27 della decisione quadro un’autorità diversa da quella che eseguito il MAE, ma dev’essere quest’ultima a dare formalmente l’assenso.

( 21 ) V. paragrafi da 43 a 53 delle presenti conclusioni.

( 22 ) Sentenza procure di Lubecca e di Zwickau, punto 68.

( 23 ) Sentenza del 1o giugno 2016, Bob‑Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, punti da 55 a 57). In realtà, si potrebbe ritenere che la procedura di esecuzione del MAE offra una tutela a tre livelli: i due previsti dalla procedura di emissione del MAE e quello rappresentato dalla procedura di esecuzione.

( 24 ) Sentenza procure di Lubecca e di Zwickau, punto 73.

( 25 ) Sentenza procuratori di Lione e di Tours, punto 62: «quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un [MAE] a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto [MAE] e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva».

( 26 ) Ibidem, punto 63.

( 27 ) Diversamente, si snaturerebbe il modello della decisione quadro come sistema di consegna tra autorità giudiziarie senza la partecipazione – salvo quella strettamente strumentale e amministrativa – dell’autorità governativa [sentenza del 28 giugno 2012, West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 54)].

( 28 ) Tale domanda non va confusa con quella che consente di introdurre modifiche puramente descrittive o incidentali dei fatti riportati nel MAE già eseguito. La Corte ammette modifiche che non alterino la natura del reato e non comportino l’insorgenza di motivi di non esecuzione (sentenza Leymann e Pustovarov, punto 57).

( 29 ) Il governo dei Paesi Bassi ha affermato che un tale ricorso esiste nel diritto nazionale, sebbene AZ non se ne sia avvalso.

( 30 ) Sentenza Kovalkovas, punto 52 e giurisprudenza ivi citata.

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