EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CC0440

Conclusioni dell’avvocato generale G. Hogan, presentate l'8 ottobre 2020.
Pometon SpA contro Commissione europea.
Impugnazione – Intese – Mercato europeo degli abrasivi in acciaio – Partecipazione a contatti bilaterali e multilaterali ai fini del coordinamento dei prezzi nell’intero Spazio economico europeo – Procedimento “ibrido” che ha condotto ad adottare in successione una decisione di transazione e una decisione al termine di un procedimento ordinario – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Dovere di imparzialità della Commissione europea – Articolo 48 – Presunzione di innocenza – Obbligo di motivazione – Infrazione unica e continuata – Durata dell’infrazione – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito.
Causa C-440/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:816

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate l’8 ottobre 2020 ( 1 )

Causa C‑440/19 P

Pometon SpA

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Intese – Mercato europeo degli abrasivi in acciaio – Partecipazione a contatti bilaterali e multilaterali ai fini del coordinamento dei prezzi nell’intero Spazio economico europeo (SEE) – Procedimento “ibrido” temporalmente sfasato – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Principio di imparzialità della Commissione – Articolo 48 – Presunzione di innocenza – Obbligo di motivazione – Infrazione unica e continuata – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»

I. Introduzione

1.

Con la sua impugnazione, la Pometon SpA (in prosieguo: la «Pometon» o la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 marzo 2019, Pometon/Commissione (T‑433/16, EU:T:2019:201; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). In tale sentenza il Tribunale ha annullato l’articolo 2 della decisione C(2016) 3121 final della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo [sullo Spazio economico europeo (SEE)] (caso AT.39792 – Abrasivi in acciaio (in prosieguo: la «decisione controversa») e ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon a EUR 3873375. In subordine, la Pometon chiede alla Corte di ridurre l’ammenda inflitta.

2.

Sebbene io proponga di concentrare la mia analisi nelle presenti conclusioni sul primo e sul quarto motivo di impugnazione (unitamente alle due questioni di diritto sollevate dalla ricorrente a sostegno di tali motivi), la mia valutazione del primo motivo mi porterà a considerare anche il secondo e il terzo motivo di impugnazione, nel contesto del primo. Quest’ultimo concerne la portata del dovere di imparzialità della Commissione nel contesto specifico del procedimento cosiddetto «ibrido». Il quarto motivo di impugnazione, dal canto suo, riguarda l’applicazione del principio di uguaglianza nel calcolo dell’ammenda nell’ambito di tale tipo di procedimento.

3.

Un «procedimento ibrido» è un procedimento in cui la Commissione conduce parallelamente una procedura di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] come modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008, per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli, ( 2 ) e un procedimento amministrativo ordinario ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( 3 ). Sebbene tale procedimento abbia già dato luogo a decisioni della Commissione la cui legittimità è stata contestata dinanzi al Tribunale (nonché in sede di impugnazione dinanzi alla Corte) ( 4 ), per la prima volta la Corte dovrà effettivamente affrontare alcune questioni specifiche sollevate da questo «procedimento ibrido».

II. Contesto normativo

A. Regolamento n. 1/2003

4.

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede quanto segue:

«Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101] o all’articolo [102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa (…)».

5.

Il testo dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3 di tale regolamento così dispone:

«2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] (…)

(…)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(…)

3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

B. Regolamento n. 773/2004

6.

L’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004, rubricato «Procedura di transazione nei casi di cartelli», prevede quanto segue:

«1.   Dopo l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (…) n. 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

(…)

2.   La Commissione può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

a)

gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b)

gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

c)

versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; e

d)

la forcella delle potenziali ammende.

(…)

In caso di progressi delle discussioni verso una transazione, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un’infrazione all’articolo 101 [TFUE] nonché la rispettiva responsabilità (…).

(…)

3.   Quando la comunicazione degli addebiti notificata alle parti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione, le parti interessate, nella risposta scritta a detta comunicazione degli addebiti confermano, entro il termine fissato dalla Commissione, che la comunicazione degli addebiti loro indirizzata rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione. La Commissione può allora procedere all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento.

4.   La Commissione può decidere in qualsiasi momento, durante la procedura, di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione nel caso di specie oppure rispetto a una o più parti specifiche qualora ritenga che sia verosimilmente compromessa l’efficacia della procedura».

C. Comunicazione concernente la transazione

7.

Le modalità di attuazione del regolamento n. 773/2004 sono state precisate con la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008, concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli ( 5 ) (in prosieguo la «comunicazione concernente la transazione»).

8.

Ai sensi del punto 32 della comunicazione concernente la transazione, «[q]ualora decida di ricompensare una parte a titolo di transazione conclusa in base alla presente comunicazione, la Commissione ridurrà del 10% l’ammontare dell’ammenda da irrogare una volta applicato il massimale del 10% stabilito negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 [(GU 2006, C 210, pag. 2); in prosieguo: gli «orientamenti del 2006)] (…)».

D. Orientamenti del 2006

9.

Gli orientamenti del 2006 determinano la metodologia utilizzata dalla Commissione per la fissazione delle ammende da infliggere alle imprese o alle associazioni di imprese quando esse, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni degli articoli 101 o 102 TFUE.

10.

Il punto 37 degli orientamenti del 2006 precisa che «[n]onostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21».

III. Fatti e decisione controversa

11.

I fatti all’origine della controversia e gli elementi essenziali della decisione controversa sono stati esposti ai punti da 1 a 21 della sentenza impugnata. Essi possono essere riassunti come segue.

12.

La Pometon è una società italiana specializzata nel trattamento dei metalli. Essa ha operato nel mercato degli abrasivi in acciaio fino al 16 maggio 2007, data in cui ha ceduto tale sua attività a uno dei suoi concorrenti, la società francese Winoa SA. In tale data, la suddetta attività della Pometon è stata infatti trasferita alla Pometon Abrasives Srl, una società detenuta dal gruppo Winoa.

13.

Gli abrasivi in acciaio sono particelle di acciaio sfuse, in forma sferica (pallini di acciaio) o angolosa (graniglia di acciaio). Essi sono utilizzati soprattutto nei settori siderurgico, automobilistico, metallurgico, petrolchimico e della lavorazione della pietra e sono prodotti a partire da rottami di acciaio.

A. Procedimento di istruzione fino alla decisione di transazione

14.

Il 16 gennaio 2013 la Commissione ha avviato, conformemente all’articolo 2 del regolamento n. 773/2004, il procedimento di istruzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 nei confronti della Pometon, del gruppo statunitense Ervin Industries Inc. (in prosieguo: la «Ervin»), della Winoa e delle società tedesche MTS GmbH e Würth GmbH, al fine di avviare discussioni in vista di una transazione.

15.

Le cinque partecipanti hanno confermato la loro volontà di avviare discussioni al fine di giungere a una transazione. Dal febbraio al dicembre 2013 si sono tenute riunioni in vista di una transazione tra ciascuna partecipante e la Commissione. Nel corso di tali riunioni, la Commissione ha informato le partecipanti degli addebiti che intendeva muovere nei loro confronti, presentando loro i principali elementi probatori a sua disposizione e sui quali si era basata per formulare tali addebiti. La Commissione ha altresì comunicato alle partecipanti una stima della forcella delle ammende applicabili.

16.

Nel gennaio 2014 le imprese interessate hanno presentato le loro proposte formali di transazione entro i termini stabiliti, ad eccezione della Pometon, che ha deciso di ritirarsi da tale procedimento. Il 13 febbraio 2014 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle altre quattro partecipanti all’asserita intesa e, il 2 aprile 2014, ha adottato la decisione di transazione C(2014) 2074 final, sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «decisione di transazione»).

B. Decisione controversa

17.

Il 3 dicembre 2014 la Commissione ha notificato una comunicazione degli addebiti alla Pometon. Il 25 maggio 2016 la Commissione, sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003, ha adottato la decisione controversa.

18.

Con tale decisione la Commissione ha ritenuto che, durante il periodo compreso tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007, la Pometon avesse partecipato, direttamente o tramite i suoi rappresentanti o i rappresentanti di due delle sue controllate, la Pometon España SA e la Pometon Deutschland GmbH, a un’intesa consistente in accordi e/o pratiche concordate con le altre quattro imprese summenzionate, vale a dire la Ervin, la Winoa, la MTS e la Würth, con lo scopo principale di coordinare i prezzi degli abrasivi in acciaio nell’intero Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»).

19.

Il dispositivo della decisione controversa è redatto come segue:

«Articolo 1

Pometon S.p.A. ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, [TFUE] e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando a un’infrazione unica e continuata riguardante i prezzi nel settore dei prodotti abrasivi in acciaio, consistente nel coordinamento del suo comportamento in materia di prezzi e riguardante l’intero SEE.

La durata dell’infrazione è compresa tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007.

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, l’ammenda inflitta a Pometon S.p.A. è la seguente: EUR 6197000 (...)».

20.

Risulta, in sostanza, dalla decisione controversa, considerata nel suo complesso, che la Pometon e le altre partecipanti all’intesa, da un lato avrebbero introdotto (prima parte dell’intesa) un metodo di calcolo uniforme che ha consentito loro di pervenire a una maggiorazione coordinata del prezzo degli abrasivi in acciaio, basata su indici del prezzo dei rottami di metallo (in prosieguo: la «maggiorazione comune dei rottami»). Dall’altro, e al tempo stesso, le partecipanti avrebbero convenuto (seconda parte dell’intesa) di coordinare il loro comportamento per quanto riguarda i prezzi di vendita degli abrasivi in acciaio praticati a clienti individuali, impegnandosi in particolare a non farsi concorrenza tramite riduzioni di prezzo (punti 32, 33, 37 e 57 della decisione controversa).

21.

Per quanto riguarda la qualificazione dell’infrazione in questione, la Commissione ha ritenuto che si trattasse di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Infatti, non solo gli accordi anticoncorrenziali delle partecipanti avrebbero riguardato tutti il coordinamento dei prezzi e sarebbero stati tutti attinenti agli stessi prodotti, ma avrebbero avuto luogo secondo le stesse modalità e condizioni durante l’intero periodo dell’infrazione, compreso tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007, data in cui la Pometon ha ceduto alla Winoa la propria attività nel settore dei prodotti abrasivi. Infine, le imprese partecipanti all’infrazione nonché le persone che agivano per loro conto sarebbero state sostanzialmente le stesse (punti 107 e 166 della decisione controversa).

22.

In definitiva, secondo la Commissione, una simile intesa aveva a oggetto la limitazione del gioco della concorrenza, con rilevanti effetti sugli scambi del prodotto in questione tra gli Stati membri e le parti contraenti dell’accordo SEE (punti 142 e 154 della decisione controversa).

23.

Per quanto riguarda la durata della partecipazione della Pometon all’infrazione, la Commissione ha fissato il suo inizio al 3 ottobre 2003. Basandosi sul fatto che la Pometon non si era formalmente dissociata dalla suddetta intesa, la Commissione ha ritenuto che la partecipazione di tale impresa all’intesa fosse proseguita fino al 16 maggio 2007, data in cui la Pometon ha ceduto alla Winoa la propria attività nel settore degli abrasivi in acciaio (punti 160 e 166 della decisione controversa).

24.

In base agli orientamenti del 2006, la Commissione ha fissato l’importo di base dell’ammenda della Pometon al 16% del valore delle vendite da essa realizzate nei mercati del SEE nel 2006, ultimo anno intero di partecipazione della Pometon all’infrazione, prima della cessione della sua attività relativa agli abrasivi in acciaio alla sua concorrente francese.

25.

Tale valore corrisponde a una percentuale di base del 15%, aumentata inoltre dell’1% per tener conto dell’estensione geografica dell’infrazione all’intero SEE. La parte variabile dell’importo di base dell’ammenda è stata poi aumentata di un importo aggiuntivo fisso del 16%, applicato al fine di dissuadere le imprese dal concludere accordi di coordinamento dei prezzi, conformemente al punto 25 degli orientamenti del 2006 (punto 220 della decisione controversa).

26.

Infine, in applicazione del punto 37 degli orientamenti del 2006, che consente alla Commissione di discostarsi dalla metodologia prevista dagli orientamenti stessi quando ciò possa essere giustificato dalle «specificità di un determinato caso», tale istituzione ha proceduto a un adeguamento dell’importo di base adattato dell’ammenda (punti da 228 a 231 della decisione controversa), consistente in una riduzione del 60%.

27.

In definitiva, come risulta dall’articolo 2 della decisione controversa, dopo tale calcolo l’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon ammontava a EUR 6197000.

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

28.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 3 agosto 2003, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflittale.

29.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto cinque motivi.

30.

Il primo motivo verteva sulla violazione del principio di imparzialità del procedimento, del principio della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, in quanto la Commissione avrebbe attribuito alla ricorrente comportamenti specifici già nella decisione di transazione, predeterminando in tal modo gli addebiti successivamente mossi nei suoi confronti nella decisione controversa.

31.

Il secondo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione e sulla violazione dei diritti della difesa e del principio dell’onere della prova, in quanto la Commissione avrebbe imputato alla ricorrente, in assenza di prove, il coinvolgimento in un’asserita intesa a cui essa non avrebbe, in realtà, partecipato.

32.

Il terzo motivo concerneva la presunta violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, avendo la Commissione ritenuto che l’intesa costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto.

33.

Con il quarto motivo, la Pometon ha contestato la durata della sua partecipazione all’intesa.

34.

Infine, con il suo quinto motivo, a sostegno della domanda di annullamento o riduzione dell’importo dell’ammenda, la Pometon ha dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, per quanto concerne l’adeguamento eccezionale dell’importo di base dell’ammenda, effettuato dalla Commissione in applicazione del punto 37 degli orientamenti del 2006.

35.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i primi quattro motivi, accogliendo invece il quinto. Esso ha quindi annullato l’articolo 2 della decisione controversa e ha ridotto l’ammenda inflitta alla Pometon dall’importo originario di EUR 6197000 a EUR 3873375.

V. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

36.

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente e, in ogni caso, ridurre tale ammenda; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

37.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

VI. Sull’impugnazione

38.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi. Con il primo motivo di impugnazione, la Pometon deduce la violazione del principio di imparzialità del procedimento e del principio della presunzione di innocenza. Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Pometon sostiene che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i principi in materia di onere della prova e il principio della presunzione di innocenza fornendo, inoltre, una motivazione contraddittoria o insufficiente. In subordine, questi ultimi elementi sono dedotti anche a sostegno del terzo motivo di impugnazione, al fine di ottenere una riduzione dell’ammenda inflitta in relazione alla durata della partecipazione della Pometon all’intesa. Infine, con il quarto motivo di impugnazione, la Pometon lamenta una violazione del principio di uguaglianza nel contesto della determinazione dell’ammenda, nonché una motivazione contraddittoria o insufficiente al riguardo.

39.

Le questioni di diritto che la Corte desidera siano trattate nelle presenti conclusioni sono discusse nell’ambito del primo e del quarto motivo di impugnazione. Mi concentrerò quindi, in primo luogo, sulla portata del dovere di imparzialità della Commissione e, in secondo luogo, sull’applicazione del principio di uguaglianza nel calcolo dell’ammenda ma, come indicato nella parte introduttiva delle presenti conclusioni, nel contesto specifico del procedimento cosiddetto «ibrido».

A. Sul primo motivo di impugnazione, vertente sul principio di imparzialità del procedimento e sul principio della presunzione di innocenza

1.   Argomenti delle parti

40.

Con il primo motivo di impugnazione, la Pometon sostiene che, ai punti da 63 a 103 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non avendo dichiarato che la Commissione aveva violato il principio di imparzialità procedurale e la presunzione di innocenza. Così facendo, il Tribunale stesso avrebbe violato il principio di imparzialità e la presunzione di innocenza.

41.

Secondo la Pometon, il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione controversa sarebbe inficiato da un vizio che determinerebbe l’illegittimità di tale decisione. Siffatto vizio discenderebbe dalla decisione di transazione che, pur riguardando partecipanti alla presunta intesa diverse dalla Pometon, fa riferimento a quest’ultima nei punti 26, 28, 29, 31 e da 36 a 38.

42.

Nella decisione di transazione, la Commissione avrebbe imputato comportamenti specifici alla Pometon, il che, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, avrebbe pregiudicato la capacità della Commissione di compiere una valutazione imparziale nell’ambito del procedimento conclusosi con la decisione controversa. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato la giurisprudenza pertinente, in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (EC:ECHR:2014:0227JUD001710310; in prosieguo: la «sentenza Karaman») e la sentenza del Tribunale del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T‑180/15, EU:T:2017:795; in prosieguo: la «sentenza Icap del Tribunale»).

43.

Secondo la Pometon, il Tribunale avrebbe basato tale conclusione su un motivo formale e su un motivo sostanziale.

44.

Per quanto riguarda la forma, il Tribunale ha ritenuto, al punto 65 della sentenza impugnata, che la violazione della presunzione di innocenza e del principio di imparzialità fosse esclusa dal fatto che la Commissione, nella nota 4 della decisione di transazione, aveva espressamente escluso la colpevolezza della Pometon. Tuttavia, la Pometon sostiene che dalla sentenza Karaman e dalla sentenza Icap del Tribunale discende che cautele redazionali quali la nota 4 della decisione di transazione non sono sufficienti ad evitare malintesi quanto alla responsabilità della società al di fuori della decisione pertinente.

45.

Per quanto riguarda la sostanza, il Tribunale ha fatto riferimento, nel punto 85 della sentenza impugnata, alla sentenza Karaman, ai sensi della quale occorre determinare se i riferimenti al comportamento della Pometon nella decisione di transazione fossero necessari per accertare la responsabilità dei destinatari di tale decisione. Ai punti 79, 81 e 83 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ritenuto che la Commissione ha agito in conformità a tale giurisprudenza. Tuttavia, in tali punti, esso avrebbe ignorato i criteri di cui al punto 64 della sentenza Karaman, ai sensi della quale, per essere compatibili con la presunzione di innocenza, i riferimenti devono essere inevitabili o essenziali per la valutazione della colpevolezza degli imputati. Tuttavia, il Tribunale avrebbe accettato riferimenti non necessari, ma che «possono risultare oggettivamente utili» o che «mirerebbero a stabilire soltanto la responsabilità» delle parti che hanno transatto.

46.

In tale contesto, la ricorrente ritiene che, ai fini dell’accertamento di una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), sia sufficiente che la motivazione della decisione di transazione suggerisca che la Commissione considera l’impresa interessata colpevole, o che il riferimento sollevi il dubbio dell’esistenza di un potenziale giudizio prematuro. Inoltre, la Pometon ritiene che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale nella sentenza impugnata omettendo di tener conto della sentenza Icap dello stesso Tribunale, il fatto che i riferimenti alla Pometon non contengano, asseritamente, alcuna qualificazione giuridica, sarebbe irrilevante. Infine, la ricorrente sostiene che il giudizio prematuro della Commissione nei suoi confronti emerge chiaramente dal testo della proposta di transazione, che qualifica alcuni dei comportamenti attribuiti alla Pometon come «cartello[/i]» o «contatti anticoncorrenziali».

47.

Ad avviso della Commissione, questo motivo d’impugnazione è irricevibile poiché concerne la valutazione di fatti da parte del Tribunale (senza tuttavia sostenere che i fatti o le prove siano stati snaturati) o reitera argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, e gli argomenti concernenti la proposta di transazione costituiscono una nuova censura. In ogni caso, la Commissione ritiene infondato il primo motivo di impugnazione, poiché il Tribunale avrebbe applicato correttamente, nella presente causa, la giurisprudenza risultante dalla sentenza Karaman e dalla sentenza Icap del Tribunale.

2.   Analisi

a)   Sulla ricevibilità del primo motivo di impugnazione

48.

La Commissione sostiene l’irricevibilità del primo motivo di impugnazione, principalmente in quanto verte sulla valutazione di fatti o reitera argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale.

49.

A tale proposito, si deve ricordare la costante giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. La Corte non è pertanto competente, in via generale, ad accertare i fatti. Inoltre, in linea di principio, essa non può esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Tale valutazione non costituisce quindi, salvo in caso di snaturamento di tali elementi di prova, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte ( 6 ).

50.

È altrettanto vero, dall’altro lato, che un’impugnazione è irricevibile laddove essa si limiti a reiterare i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, compresi quelli che erano basati su fatti espressamente ritenuti insussistenti da tale giudice. Infatti, un’impugnazione del genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse in tal modo basare la propria impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, questo procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato ( 7 ).

51.

Nella presente causa, con i suoi argomenti a sostegno del primo motivo di impugnazione, la Pometon lamenta, in sostanza, che il Tribunale avrebbe violato il principio di imparzialità del procedimento e il principio della presunzione di innocenza, applicando erroneamente i dettami della sentenza Karaman e della sentenza Icap del Tribunale.

52.

Mi sembra che tali censure debbano indurre la Corte a esaminare l’applicabilità di tali sentenze nell’ambito di un procedimento ibrido e, in tal modo, eventualmente, a riesaminare la qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale e le conclusioni giuridiche che esso ne ha tratto alla luce di tale giurisprudenza.

53.

In queste circostanze, anche se determinati argomenti della Pometon mettono in discussione talune valutazioni fattuali svolte dal Tribunale o sono simili ad argomenti già discussi dinanzi al Tribunale, il primo motivo di impugnazione solleva, tuttavia, questioni relative all’interpretazione e all’applicazione di norme di diritto da quest’ultimo effettuata, e vertono quindi su questioni di diritto che possono essere rimesse alla valutazione della Corte in sede di impugnazione. L’argomento della Commissione secondo cui il primo motivo di impugnazione è irricevibile non può, pertanto, essere accolto, salvo per quanto attiene alla censura concernente la proposta di transazione della Commissione.

54.

Infatti, tale argomento è stato dedotto dalla Pometon per la prima volta in sede di impugnazione. Esso costituisce quindi, ai termini dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile in materia di impugnazioni ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento medesimo, un motivo nuovo, irricevibile in quanto non fondato su elementi di diritto o di fatto già emersi nel corso del procedimento ( 8 ).

b)   Sulla fondatezza del primo motivo

55.

Con il primo motivo di impugnazione, la Pometon sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella sentenza impugnata, omettendo di dichiarare che la Commissione aveva violato il principio di imparzialità procedurale e la presunzione di innocenza. Così facendo, il Tribunale stesso avrebbe violato il principio di imparzialità e la presunzione di innocenza.

56.

Non vi è dubbio che questi due principi possano essere invocati dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.

57.

Infatti, anche se la Commissione non può essere qualificata come un «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, anche essa è tuttavia tenuta al rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione nel corso del procedimento amministrativo, diritti tra i quali ricade quello ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 9 ). Tuttavia, tale disposizione stabilisce che ogni individuo ha diritto, in particolare, a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione. Tale esigenza di imparzialità riguarda, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio ( 10 ).

58.

Inoltre, la presunzione di innocenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale principio si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende ( 11 ).

59.

A tale riguardo, occorre rilevare altresì che la presunzione di innocenza sancita all’articolo 48 della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU, come risulta dalle spiegazioni relative a quest’ultima. Ne consegue che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 48 di quest’ultima occorre prendere in considerazione l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU, quale soglia di protezione minima ( 12 ).

60.

In tali circostanze, nell’ambito di un «procedimento ibrido», vale a dire di un procedimento in cui la Commissione conduce, parallelamente, una procedura di transazione e un procedimento amministrativo ordinario, è quindi pertinente la considerazione della sentenza Karaman, che riguarda la questione se il principio della presunzione di innocenza, tutelato dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, possa essere violato da dichiarazioni, contenute in una sentenza, concernenti i co-indagati in procedimenti distinti, prive di effetti giuridici vincolanti in procedimenti penali pendenti o futuri nei confronti di un’altra persona.

61.

Ciò è ancor più rilevante se si considera che la Corte stessa ha già incorporato nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 48 della Carta i requisiti derivanti da tale sentenza.

62.

Infatti, nella sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670), la Corte ha preso atto del fatto che la Corte EDU, nella sentenza Karaman, ha considerato che il principio della presunzione di innocenza è violato qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contengano una dichiarazione chiara, secondo la quale la persona interessata ha commesso il reato in questione, in assenza di condanna definitiva in tal senso ( 13 ).

63.

Come osservato dalla Corte, la Corte EDU ha altresì riconosciuto che, nei procedimenti penali complessi in cui sono accusati più indagati che non possono essere giudicati assieme, può accadere che il giudice nazionale, per valutare la colpevolezza degli imputati, debba obbligatoriamente menzionare la partecipazione di terzi che saranno forse giudicati separatamente in seguito. Essa ha tuttavia precisato che, qualora debbano essere prodotti fatti relativi al coinvolgimento di terzi, il giudice interessato dovrebbe evitare di comunicare più informazioni di quanto sia necessario ai fini dell’analisi della responsabilità giuridica degli imputati che vengono processati dinanzi ad esso ( 14 ).

64.

In tale contesto, la Corte ha osservato come la Corte EDU abbia sottolineato l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle autorità giudiziarie, nonché delle particolari circostanze nelle quali questi ultimi sono stati formulati e della natura e del contesto del procedimento in questione ( 15 ). Questo è il motivo per cui, sempre ad avviso della Corte EDU, la motivazione di decisioni giudiziarie in tali cause è particolarmente importante: essa dev’essere formulata in termini tali da evitare un potenziale giudizio prematuro sulla colpevolezza di terzi interessati che possa compromettere l’esame equo delle imputazioni contestate ai medesimi nell’ambito di un procedimento distinto ( 16 ).

65.

Alla luce di tale giurisprudenza, la Corte è giunta alla conclusione secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( 17 ), dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo, che dev’essere approvato da un giudice nazionale, faccia riferimento alla partecipazione di altri imputati, diversi dalla persona che ha concluso l’accordo e che ha quindi riconosciuto la propria colpevolezza. Ciò è ammesso nel caso in cui tali altri soggetti saranno giudicati separatamente in seguito, e la loro identificazione è sottoposta a due condizioni. Da un lato, tale menzione deve essere necessaria per la qualificazione della responsabilità giuridica dell’imputato che ha concluso l’accordo e, dall’altro, il medesimo accordo deve indicare chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata ( 18 ).

66.

La Corte ha aggiunto che, a tale riguardo, per verificare il rispetto della presunzione di innocenza, occorre sempre analizzare una decisione giudiziaria – e la sua motivazione – nel suo insieme ed alla luce delle particolari circostanze in cui essa è stata adottata. Infatti, come precisato dalla Corte, qualsiasi riferimento esplicito in taluni passaggi di una decisione giudiziaria all’assenza di colpevolezza dei coimputati sarebbe svuotato di significato se altri passaggi di tale decisione potessero essere intesi come un’espressione prematura della loro colpevolezza ( 19 ).

67.

Tale quadro deve ovviamente essere trasposto nel contesto di un «procedimento ibrido». Infatti, esso si fonda sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU da parte della Corte EDU e si applicava già a una disposizione che ha recepito, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, le garanzie previste dall’articolo 48 della Carta nel contesto analogo di due procedimenti riguardanti gli stessi fatti ma separati nel tempo. Poiché è chiaro che la presunzione di innocenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, che si applica ai procedimenti concernenti la violazione delle regole di concorrenza ( 20 ), sarebbe incoerente applicare altri requisiti a un procedimento ibrido.

68.

In tali circostanze, non si può negare che il Tribunale abbia prestato particolare attenzione, nella sentenza impugnata, alla scelta dei termini utilizzati dalla Commissione nella decisione di transazione. Esso ha avuto cura di esaminare le due condizioni summenzionate, vale a dire il fatto che il riferimento alla Pometon fosse necessario per la qualificazione della responsabilità giuridica delle altre imprese che hanno concluso l’accordo e la chiara indicazione che la Pometon era sottoposta a un procedimento distinto e che la sua colpevolezza non era ancora stata legalmente accertata (v. punti 72, 74, 77, 81, 85 della sentenza impugnata).

69.

Per quanto riguarda la seconda condizione, il Tribunale non ha commesso alcun errore nel ritenere, ai punti 65, 82 e 83 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva chiaramente indicato, nella decisione di transazione, che la Pometon era un’impresa sottoposta al procedimento ordinario, ma non alla procedura di transazione (v. punto 2.2.5. della decisione di transazione) e che la Commissione aveva espressamente escluso la responsabilità della Pometon nell’ambito della procedura di transazione (v. nota 4 della decisione di transazione).

70.

Sono tuttavia del parere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella qualificazione dei fattori che giustificherebbero la necessità di riferimenti alla Pometon nella decisione di transazione e nelle conclusioni giuridiche che ne ha tratto ai punti 84, 90 e 103 della sentenza impugnata. Sono giunto a tale conclusione per i motivi esposti nel prosieguo.

71.

In primo luogo, insistendo sulla considerazione formale secondo cui i punti della decisione di transazione che fanno riferimento alla Pometon non contengono alcuna qualificazione giuridica, il Tribunale ha proceduto ad una lettura formale e limitata della decisione, mentre è necessario, come ho già sottolineato, analizzare questo tipo di decisione, nonché la sua motivazione, nel suo complesso, e alla luce delle particolari circostanze in cui è stata adottata.

72.

Come riconosciuto dallo stesso Tribunale, anche da passaggi che figurino nella parte di una decisione relativa al riepilogo dei fatti può emergere con particolare chiarezza la posizione della Commissione per quanto concerne la partecipazione di un’impresa ai comportamenti illegittimi in questione ( 21 ). Senza spingersi a tanto, il principio della presunzione di innocenza può già essere violato se la motivazione di una decisione giudiziaria o, in tal caso, della decisione della Commissione, non è formulata in modo tale da evitare un potenziale giudizio prematuro sulla colpevolezza dei terzi interessati ( 22 ). Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il principio della presunzione di innocenza è violato anche qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale relativa a una persona accusata di un reato riflettano l’opinione («le sentiment» nella versione francese della sentenza Karaman) che la persona sia colpevole ( 23 ).

73.

La decisione di transazione deve, naturalmente, essere considerata globalmente. Ad esempio, il fatto che, nel documento, siano stati impiegati un termine o una frase infelice, non significa che questo termine o questa frase debbano essere colti come indizio di un giudizio prematuro da parte dell’autore della decisione se, sulla base di una lettura equa, la decisione di transazione nel suo complesso non si presta a tale interpretazione.

74.

Applicando questo principio alla presente causa e analizzando la decisione di transazione nel suo complesso, si ha tuttavia l’impressione che il ragionamento della Commissione sia stato formulato in modo tale da suscitare dubbi per quanto concerne un potenziale giudizio prematuro in merito alla colpevolezza della Pometon e, quindi, da pregiudicare l’equo esame delle accuse mosse nei suoi confronti nel procedimento ordinario.

75.

Infatti, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 87 della sentenza impugnata, non si può escludere che i termini del punto 38 della decisione di transazione sollevino dubbi quanto a un possibile giudizio prematuro sulla colpevolezza della Pometon, considerando che la Commissione afferma, da un lato, al punto 49 della decisione di transazione che «ritiene che la Ervin, la Winoa e la Würth, prendendo parte al comportamento descritto nella sezione 4, abbiano partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE» e che, dall’altro, l’accordo sull’elemento principale di tale infrazione, una maggiorazione comune dei rottami, è descritto con precisione al punto 38 della sezione 4 della decisione di transazione con una formulazione che include la Pometon. L’impressione che la Pometon abbia partecipato a questa infrazione è ulteriormente rafforzata dal punto 39 della stessa decisione, in cui la Commissione afferma che «le partecipanti alla riunione del 3 ottobre [espressamente indicate al punto 38 come Winoa, Ervin e Pometon] sono entrate successivamente in contatto con i due produttori tedeschi di abrasivi in acciaio, MTS e Würth, al fine di includerli nel nuovo sistema di calcolo della maggiorazione dei rottami» ( 24 ). L’uso del termine «includere» suggerisce che le altre tre, senza alcuna eccezione, partecipassero già a questo sistema.

76.

I dubbi relativi alla colpevolezza della Pometon sono dovuti anche al punto 59 della decisione di transazione, ai sensi del quale «[d]ai fatti descritti nella sezione 4 emerge chiaramente che Ervin, Winoa, MTS e Würth erano implicate in accordi anticoncorrenziali orizzontali che si inserivano in un piano d’insieme avente il solo scopo di restringere la concorrenza sul prezzo degli abrasivi in acciaio. Nel contesto di tale piano d’insieme descritto ai punti da 26 a 36, Ervin, Winoa, MTS e Würth coordinavano il loro comportamento al fine di eliminare qualsiasi dubbio tra loro per quanto riguardava i prezzi sul mercato degli abrasivi in acciaio».

77.

Tuttavia, in tali punti da 26 a 36 della decisione di transazione si afferma, in particolare, che «Winoa, Ervin e Pometon si sono incontrate sul lago di Garda (Italia) per concordare un modello di calcolo uniforme per una “maggiorazione dei rottami” comune che sarebbe stata applicata da tutte le predette imprese. Esse hanno concordato sull’utilizzo di una formula comune (…) A seguito di tale riunione, le partecipanti si sono scambiate varie email, coordinando, nel dettaglio, l’introduzione del nuovo sistema di maggiorazione dei rottami e la data comune di inizio» ( 25 ). Si afferma altresì che MTS e Würth «non hanno partecipato alle fasi iniziali del processo, quando è stato concluso l’accordo tra Winoa, Ervin e Pometon» ( 26 ) e che «nel corso dell’intera durata dei contatti, le parti [senza escludere la Pometon] hanno proceduto al coordinamento delle loro attività anche per quanto concerne i clienti individuali» ( 27 ).

78.

Sebbene si tratti di constatazioni di fatto, tali affermazioni, che si riferiscono espressamente alla Pometon, costituiscono tuttavia la base per l’accertamento giuridico, al punto 59 della decisione di transazione, dell’esistenza di accordi anticoncorrenziali orizzontali.

79.

Inoltre, dalla motivazione della decisione di transazione non risulta in che modo i riferimenti alla Pometon fossero effettivamente necessari per la qualificazione della responsabilità giuridica delle quattro imprese che hanno concluso l’accordo. Al contrario, la partecipazione di tali quattro imprese al sistema descritto dalla Commissione era sufficiente a costituire l’intesa in questione. Contrariamente a quanto affermato nella decisione controversa ( 28 ), dalla decisione di transazione non risulta che la Pometon abbia svolto un ruolo indispensabile, o addirittura specifico, nell’istituzione di tale sistema (a differenza, ad esempio, della Winoa, che era incaricata di comunicare ogni mese alle partecipanti la nuova maggiorazione e, a partire dal maggio 2004, ha anche pubblicato la maggiorazione sul proprio sito web, come spiegato al punto 30 della decisione di transazione).

80.

Analogamente, per quanto riguarda il punto 37 della decisione di transazione, non trovo convincente, con tutto il rispetto, la spiegazione fornita dal Tribunale al punto 88 della sentenza impugnata. In tale contesto, il Tribunale si è limitato ad affermare che, poiché la Commissione aveva concluso che si trattava di un’infrazione unica e continuata, era necessario specificare la portata territoriale dell’intesa nel suo insieme. Tuttavia, dalla decisione di transazione non emerge in quale misura la partecipazione della Pometon avrebbe avuto un ruolo decisivo e, quindi, «necessario» ai sensi della sentenza Karaman, per quanto attiene all’ambito territoriale dell’infrazione, sebbene tale impresa sia chiaramente inclusa nel punto 37 della decisione di transazione, relativo all’ambito geografico dell’accordo.

81.

In tali circostanze, nell’analizzare la decisione di transazione nel suo insieme, ritengo che il Tribunale non avrebbe potuto correttamente concludere, come ha fatto al punto 84 della sentenza impugnata, che i riferimenti alla Pometon non potevano obiettivamente far sorgere il dubbio che la Commissione avesse formulato un giudizio prematuro sulla colpevolezza e sulla responsabilità di tale impresa nell’intesa in questione già nella fase della decisione di transazione indirizzata alle altre quattro imprese coinvolte nell’intesa in questione. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, ai punti 90 e 103 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva essere accusata di aver violato il suo dovere di imparzialità nei confronti della Pometon e il principio della presunzione di innocenza nella decisione controversa.

82.

Tuttavia, il motivo relativo a tale errore di diritto non è necessariamente conferente. Infatti, occorre tener presente che la decisione controversa non è la decisione di transazione, bensì, piuttosto, la decisione adottata al termine del procedimento amministrativo ordinario ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003. La decisione di transazione non costituisce il fondamento giuridico della decisione controversa e le due decisioni sono state adottate nell’ambito di due procedimenti distinti e indipendenti. La violazione della presunzione di innocenza della Pometon al momento dell’adozione della decisione di transazione non ha quindi necessariamente un impatto diretto sulla legittimità della decisione controversa.

83.

Come precisato dal Tribunale nella sentenza Icap, la questione se un eventuale vizio d’imparzialità oggettiva della Commissione abbia potuto incidere sulla legittimità della decisione controversa si fonde con la questione se le constatazioni effettuate in tale decisione siano suffragate da sufficienti elementi di prova prodotti dalla Commissione ( 29 ) In altri termini, come risulta chiaramente da una giurisprudenza costante, l’irregolarità attinente a un eventuale vizio d’imparzialità oggettiva della Commissione potrebbe comportare l’annullamento della decisione controversa solo se si dimostrasse che, in mancanza di tale irregolarità, tale decisione avrebbe avuto un contenuto diverso ( 30 ).

84.

Tale constatazione dipende, dunque, da una valutazione degli altri motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente e che si riferiscono alla dimostrazione giuridicamente valida della sua partecipazione all’infrazione di cui trattasi, vale a dire il secondo e il terzo motivo di impugnazione. Posso ora accingermi a esaminare tali questioni.

1) Secondo motivo di impugnazione, vertente sull’errata applicazione, da parte del Tribunale, dei principi in materia di onere della prova e della presunzione di innocenza, nonché sulla contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne la partecipazione della Pometon alla prima parte dell’intesa

85.

Con il secondo motivo di impugnazione, la Pometon sostiene, in sostanza, che, contrariamente a quanto affermato al punto 129 della sentenza impugnata, essa ha contestato la sua responsabilità per quanto attiene alla prima parte dell’intesa nella sua domanda, in particolare alla nota 23. In secondo luogo, la Pometon contesta la statuizione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe provato, in modo giuridicamente adeguato, che la maggiorazione comune dei rottami era automaticamente applicabile, nel senso che la Pometon poteva applicarla senza ricevere regolarmente informazioni da una delle sue concorrenti. Ad avviso della Pometon, tale conclusione si basa esclusivamente sulla probabilità o sulla presunzione di determinati eventi, come risulta dai punti 142, 144 e 145 della sentenza impugnata.

86.

Tuttavia, se è vero che la Pometon ha negato di aver partecipato a qualsiasi intesa nella nota in questione, non si può ignorare il fatto che essa ha tuttavia espressamente ammesso, nella sua replica dinanzi al Tribunale, di aver partecipato alla riunione del 3 ottobre 2003. Nel corso di tale riunione è stato raggiunto un accordo sul sistema comune di maggiorazione dei rottami.

87.

È da questo incontestabile punto di partenza che, sulla base dei vari elementi del fascicolo individuati ai punti da 143 a 145 della sentenza impugnata, il Tribunale è giunto alla conclusione, al punto 160 della stessa sentenza, che era stata dimostrata la partecipazione della ricorrente alla prima parte dell’intesa. A tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non si è basato sulla probabilità o sulla presunzione di determinati eventi. Al contrario, negli esempi forniti dalla Pometon, il Tribunale ha effettuato una constatazione sulla base di prove chiaramente individuate. Soltanto in seconda battuta, al fine di respingere l’argomento dedotto contro la prima constatazione, il Tribunale utilizza, in forma negativa, un termine come «verosimile» («non è verosimile che», punto 142 della sentenza impugnata) o un’espressione come «nulla consente di supporre che» (punto 144).

88.

In tali circostanze, senza nemmeno considerare il fatto che la Pometon sembra chiedere alla Corte una nuova valutazione dei fatti con il suo secondo motivo di impugnazione, domanda che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova ( 31 ), circostanza che non è stata dedotta dalla Pometon, sono dell’avviso che dalla lettura dei punti da 129 a 160 della sentenza impugnata nel loro complesso risulti che la responsabilità della Pometon e la sua partecipazione alla prima parte dell’intesa siano state effettivamente dedotte da una serie di coincidenze o indizi che, considerati nel loro insieme, possono costituire la prova di una violazione delle regole di concorrenza ( 32 ).

89.

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Commissione abbia dimostrato la partecipazione della Pometon alla prima parte dell’intesa in modo giuridicamente adeguato e che il Tribunale non abbia violato i principi invocati a sostegno del secondo motivo di impugnazione.

2) Terzo motivo di impugnazione, vertente sull’errata applicazione, da parte del Tribunale, dei principi in materia di onere della prova e della presunzione di innocenza, per quanto attiene alla durata della partecipazione della Pometon all’intesa

90.

Con il terzo motivo di impugnazione, dedotto in subordine al fine di ottenere una riduzione dell’ammenda inflitta, la Pometon sostiene che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i principi in materia di onere della prova e di presunzione di innocenza per quanto attiene alla durata della partecipazione della Pometon all’intesa. In sostanza, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova, ritenendo che la Pometon non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare l’interruzione dell’intesa, nonostante l’assenza di contatti collusivi tra la Pometon e le altre partecipanti all’intesa tra il 18 novembre 2005 e il 20 marzo 2007.

91.

Non ritengo che, a tale riguardo, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella sentenza impugnata. Al contrario, condivido l’impostazione della sua giurisprudenza secondo cui la questione se tale periodo sia o meno sufficientemente lungo da costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto, ma deve essere valutata nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione ( 33 ).

92.

Orbene, nella presente causa il Tribunale ha dichiarato, al punto 308 della sentenza impugnata, senza essere validamente smentito, che l’intesa in questione era caratterizzata dall’applicazione automatica della maggiorazione comune dei rottami, dagli stretti legami tra le due parti dell’intesa e dall’assenza, fatta eccezione per il mercato tedesco, di un’organizzazione strutturata dei contatti tra i partecipanti per attuare il coordinamento relativo ai clienti individuali, con contatti occasionali che avvenivano unicamente in caso di disaccordo.

93.

Dall’altro lato, da una giurisprudenza costante discende che la tacita approvazione di un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo. Inoltre, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione ad un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto ( 34 ). A tal riguardo, al fine di valutare se un’impresa si sia effettivamente dissociata, la comprensione delle intenzioni dell’impresa interessata ricavata dagli altri partecipanti a un’intesa è determinante per valutare se l’impresa stessa abbia voluto dissociarsi dall’accordo illecito ( 35 ).

94.

Nella presente causa, il Tribunale ha quindi correttamente affermato, al punto 306 della sentenza impugnata, che la questione attiene al fatto se l’assenza di contatti tra la Pometon e le altre partecipanti sia stata sufficientemente lunga da consentire a queste ultime di comprendere l’intenzione della Pometon di interrompere la sua partecipazione all’intesa.

95.

In tale contesto, va rilevato che la nozione di «pubblica dissociazione» rispecchia una situazione fattuale, la cui sussistenza viene riscontrata dal Tribunale, caso per caso, tenendo conto di una serie di coincidenze e di indizi ad esso sottoposti e in esito ad una valutazione globale di tutte le prove e gli indizi pertinenti. Qualora tali prove siano state assunte regolarmente e siano stati rispettati i principi generali di diritto e le norme procedurali relative all’onere della prova e all’istruttoria, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti. Come già osservato, tale valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte ( 36 ).

96.

Nella presente causa occorre rilevare che, al punto 309 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che la ricorrente non si era fondata su alcun elemento che consentisse di supporre che contatti collusivi fossero indispensabili per proseguire la sua partecipazione all’intesa durante il periodo compreso tra il 9 giugno 2005 e il mese di marzo 2007. In seguito, al punto 310 della sentenza impugnata, dal fatto che la Pometon fosse all’origine dell’istituzione del sistema della maggiorazione comune dei rottami e avesse contribuito attivamente alla sua attuazione, il Tribunale ha dedotto che l’assenza della ricorrente da talune riunioni o contatti collusivi nel corso del suddetto periodo non poteva essere interpretata dalle altre partecipanti come una dissociazione dall’intesa. Infine, al punto 311 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il fatto che la Pometon avesse svolto un ruolo attivo nella preparazione della riunione svoltasi a Milano (Italia) il 16 maggio 2007 nonché il fatto che non avesse informato le altre partecipanti della cessione del suo ramo di attività nel settore degli abrasivi attesta la continuità della condotta illegittima della Pometon.

97.

Sulla base della sua valutazione dei fatti e delle prove, il Tribunale ha quindi concluso, al punto 313 della sentenza impugnata, che non vi era alcuna indicazione che la Pometon si fosse dissociata dall’intesa e che la Commissione aveva dimostrato in modo giuridicamente soddisfacente l’assenza di un’interruzione della partecipazione della Pometon all’infrazione unica e continuata in questione.

98.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo che, con il terzo motivo di impugnazione, la Pometon tenti, almeno in parte, di invitare la Corte a sostituire la propria valutazione degli elementi di prova a quella svolta dal Tribunale nella sentenza impugnata. A tale riguardo, si deve osservare che l’esame dei documenti pertinenti non ha rivelato alcun chiaro snaturamento. Di conseguenza, non avendo riscontrato alcun errore di diritto nella valutazione del Tribunale in ordine alla durata della partecipazione della Pometon all’infrazione di cui trattasi, ritengo che il terzo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.

c)   Conclusione sul primo motivo di impugnazione

99.

Considerando la decisione di transazione nel suo complesso, sono giunto alla conclusione che il Tribunale non poteva statuire, al punto 84 della sentenza impugnata, che i riferimenti alla Pometon non potevano oggettivamente far sorgere il sospetto che la Commissione avesse deciso in anticipo, già dalla fase della decisione di transazione destinata alle altre quattro imprese coinvolte, la colpevolezza e la responsabilità di tale impresa nell’intesa in questione.

100.

Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto affermando, ai punti 90 e 103 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva essere accusata di aver violato il suo dovere di imparzialità nei confronti della Pometon, nonché il principio della presunzione di innocenza nella decisione controversa.

101.

Ciò nonostante, sono dell’avviso che il primo motivo di impugnazione sia inconferente. Infatti, la mancanza di imparzialità oggettiva da parte della Commissione nella fase della decisione di transazione non ha inficiato la legittimità della decisione controversa, poiché le constatazioni operate in quest’ultima decisione sono a loro volta debitamente corroborate dalle prove addotte dalla Commissione.

102.

In conclusione, ritengo pertanto che il primo motivo di impugnazione, così come il secondo e il terzo, debbano essere respinti.

B. Quarto motivo di impugnazione, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza nel contesto della determinazione dell’ammenda e sulla contraddittorietà o insufficienza della motivazione al riguardo

1.   Argomenti delle parti

103.

Con il quarto motivo di impugnazione, la Pometon sostiene che, ai punti da 365 a 396 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il principio di uguaglianza e/o il suo obbligo di motivazione per quanto attiene al modo in cui ha fissato l’ammenda. In particolare, il Tribunale avrebbe applicato all’ammenda un tasso di riduzione non conforme ai tassi di riduzione concessi alle parti che hanno accettato di concludere una transazione.

104.

Sebbene il Tribunale abbia annullato l’ammenda fissata dalla Commissione per difetto di motivazione e abbia ricalcolato l’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon sulla base del punto 37 degli orientamenti del 2006, la ricorrente sostiene che il nuovo tasso di riduzione applicato, 75% anziché 60%, non è ancora in linea con i tassi di riduzione concessi alle altre parti coinvolte nell’intesa in questione ( 37 ).

105.

Basandosi sulle valutazioni del Tribunale secondo cui la responsabilità individuale della Pometon, l’impatto del suo comportamento illecito sulla concorrenza in materia di prezzi e le sue dimensioni erano meno significative di quelle della Winoa, la ricorrente sostiene che l’infrazione ad essa imputabile è molto meno grave di quella attribuita alla Winoa. In tali circostanze, la Pometon ritiene che il Tribunale abbia violato il principio di uguaglianza, trattando situazioni diverse in maniera uguale. Esso avrebbe invece dovuto applicarle un tasso di riduzione compreso tra quello concesso dalla Commissione alla Winoa, ossia 75%, e a quello concesso alla MTS, ossia 90%.

106.

Ad avviso della Commissione, tale motivo di impugnazione è irricevibile poiché, con esso, la ricorrente chiede alla Corte di riesaminare l’importo dell’ammenda inflitta dal Tribunale, il che esula dalla sua competenza. Secondo la Commissione, la Corte non può, per motivi di equità, sostituire la propria valutazione a quella operata dal Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, per quanto attiene all’importo delle ammende inflitte alle imprese a causa della loro violazione del diritto dell’Unione.

107.

In ogni caso, la Commissione ritiene infondato il quarto motivo di impugnazione, poiché il Tribunale avrebbe esercitato correttamente la sua competenza estesa al merito e rispettato il principio di uguaglianza, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto. Inoltre, nel fornire una spiegazione dettagliata della metodologia utilizzata e dei fattori presi in considerazione nella sua decisione sulla fissazione dell’importo dell’ammenda, il Tribunale ha motivato adeguatamente la decisione adottata nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.

2.   Analisi

a)   Sulla ricevibilità del quarto motivo di impugnazione

108.

Secondo la Commissione, il quarto motivo di impugnazione è irricevibile, poiché la ricorrente chiede alla Corte di riesaminare l’importo dell’ammenda inflitta dal Tribunale.

109.

È vero che non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione ( 38 ). Pertanto, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda ( 39 ).

110.

Tuttavia, se, con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente chiede, in subordine, che la Corte si avvalga della propria competenza estesa al merito per ridurre l’importo dell’ammenda fissata, ciò è una mera conseguenza della violazione del principio di uguaglianza da parte del Tribunale.

111.

A tale riguardo, è giurisprudenza costante che l’esercizio di una competenza estesa al merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che abbiano partecipato a un accordo contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 40 ). Di conseguenza, la censura vertente sulla violazione del principio di uguaglianza da parte del Tribunale costituisce, in quanto tale, una questione di diritto che può essere dedotta dinanzi alla Corte in sede di impugnazione.

b)   Sulla fondatezza

112.

In primo luogo, l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 prevede che, per determinare l’ammontare dell’ammenda da infliggere per una violazione del diritto della concorrenza occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

113.

A tale riguardo, da una giurisprudenza costante discende che, per determinare l’importo delle ammende, si deve tenere conto della durata delle infrazioni e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della loro gravità, quali il comportamento di ciascuna delle imprese, il ruolo svolto da ciascuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di tale tipo rappresentano per l’Unione ( 41 ).

114.

Tuttavia, la Corte ha altresì rammentato, da un lato, che la gravità dell’infrazione deve essere valutata su base individuale e, dall’altro, che non esiste un elenco vincolante o esaustivo di criteri che devono necessariamente essere presi in considerazione per valutare la gravità di un’infrazione ( 42 ).

115.

In secondo luogo, per quanto riguarda più specificamente il merito del quarto motivo di impugnazione, non vi è dubbio che la Corte e il Tribunale tutelano il principio della parità di trattamento, in particolare per quanto riguarda le ammende per le violazioni del diritto della concorrenza ( 43 ).

116.

Indubbiamente, il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta. Secondo costante giurisprudenza, detto principio richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 44 ). Inoltre, risulta parimenti da una giurisprudenza costante della Corte che, per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda, l’applicazione di diversi metodi di calcolo non può condurre ad una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un accordo o ad una pratica concordata contraria all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 45 ).

117.

In terzo luogo, come già osservato, i medesimi principi si applicano ai giudici dell’Unione nell’esercizio della loro competenza estesa al merito. Infatti, nell’esercizio di tale competenza, essi possono sostituire la loro valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda irrogata ( 46 ), senza essere vincolati dalle regole indicative definite dalla Commissione nei suoi orientamenti, anche se queste ultime possono guidare i giudici dell’Unione quando esercitano la loro competenza estesa al merito ( 47 ).

118.

Tuttavia, se è vero che spetta alla Corte o al Tribunale procedere essi stessi alla valutazione delle circostanze nella specie e del tipo di infrazione di cui trattasi al fine di determinare l’importo dell’ammenda, l’esercizio della competenza estesa al merito non può comportare, nella determinazione dell’importo delle ammende inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un accordo o ad una pratica concertata contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 48 ).

119.

In tali circostanze, mi sembra che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto statuendo quanto segue:

in primo luogo, che rientrava nella sua competenza estesa al merito la determinazione dell’importo appropriato dell’adeguamento eccezionale dell’importo di base dell’ammenda, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie (punto 369 della sentenza impugnata);

in secondo luogo, che esso era vincolato unicamente dalla gravità e dalla durata dell’infrazione (punto 371 della sentenza impugnata); e

in terzo luogo, che, poiché la durata era stata presa in considerazione nell’importo di base – il che non era contestato dalla Pometon – era opportuno prendere in considerazione, nel valutare la gravità dell’infrazione, la responsabilità individuale della Pometon, la sua capacità di influenzare, con il suo comportamento illecito, la concorrenza nel mercato degli abrasivi in metallo da rottami, nonché la sua dimensione, comparando ciascuno di questi fattori con la responsabilità e la situazione individuale delle altre partecipanti all’intesa (punto 376 della sentenza impugnata).

120.

Così facendo, il Tribunale ha formalmente rispettato le norme che disciplinano la sua competenza estesa al merito preservando, a priori, la parità tra le imprese interessate, in quanto la specificità dovuta alla loro partecipazione alla procedura di transazione è stata presa in considerazione attraverso la riduzione specifica del 10% prevista al punto 32 della comunicazione concernente la transazione. Ciò detto, ritengo tuttavia che il Tribunale abbia violato il principio di uguaglianza attribuendo un’importanza sproporzionata al criterio della dimensione dell’impresa nella valutazione della riduzione dell’ammenda.

121.

Infatti, al termine della sua analisi dei primi due criteri summenzionati, vale a dire la responsabilità individuale della Pometon e l’influenza concreta del suo comportamento illecito sulla concorrenza in materia di prezzi, il Tribunale ha concluso, da un lato, al punto 382 della sentenza impugnata, che la Pometon, «a differenza di Ervin e di Winoa, ma al pari di MTS e di Würth, nel complesso ha avuto un ruolo più limitato nell’intesa» e, dall’altro, al punto 386 della sentenza impugnata, che il confronto tra il valore delle vendite specifiche nel SEE dimostra che «il peso di Pometon nell’infrazione appare quattro volte meno importante rispetto a quello di Winoa, ma relativamente vicino a quello di MTS e ampiamente superiore a quello di Ervin e di Würth». È quindi solo alla luce del terzo criterio, ossia la dimensione dell’impresa, che il Tribunale osserva, al punto 390 della sentenza impugnata, che la ricorrente si trovava in una situazione diversa da quella della MTS, poiché il suo fatturato nell’ultimo anno completo di partecipazione all’intesa era pari a EUR 99890000 mentre quello di MTS ammontava a EUR 25082293.

122.

Tuttavia, il Tribunale ha concluso tale analisi dichiarando, al punto 393 della sentenza impugnata, che «si procederà a un’equa valutazione di tutte le summenzionate circostanze della fattispecie, concedendo a Pometon una percentuale di riduzione eccezionale del 75% sull’importo di base dell’ammenda adattato a titolo delle circostanze attenuanti».

123.

Accordando alla Pometon lo stesso tasso di riduzione eccezionale concesso alla Ervin e alla Winoa dopo aver constatato, sulla base di due dei tre criteri, che la situazione della Pometon era simile a quella della MTS, ritengo che il Tribunale abbia violato il principio di uguaglianza. Applicando in modo incoerente il proprio metodo di calcolo, ritengo che il Tribunale abbia creato una forma di discriminazione tra le varie imprese che hanno partecipato alla stessa intesa.

124.

A tale riguardo, rilevo che l’unico criterio per distinguere la situazione della Pometon da quella della MTS si basa sul fatturato totale, mentre il Tribunale ha spiegato espressamente, ai punti 384 e 392 della sentenza impugnata, che la presa in considerazione preponderante, da parte della Commissione di un altro criterio a livello mondiale, ossia il valore delle vendite specifiche, non era adeguata, poiché le vendite specifiche effettuate nel SEE riflettevano in modo più adeguato il peso economico dell’impresa nell’infrazione e il danno causato alla concorrenza.

125.

Inoltre, mentre secondo costante giurisprudenza della Corte è possibile, ai fini della commisurazione dell’ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, ancorché approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni della stessa e della sua potenza economica, quanto della quota di tale fatturato riferibile ai prodotti oggetto dell’infrazione e che è perciò atta a fornire un’indicazione della gravità di quest’ultima ( 49 ), non si deve attribuire un’importanza sproporzionata a tale fatturato rispetto ad altri elementi di valutazione ( 50 ). Tuttavia, questa sembra essere la chiara conseguenza a cui giunge il Tribunale al punto 393 della sentenza impugnata, poiché il tasso di riduzione eccezionale dell’ammenda della Pometon viene fissato allo stesso livello di quello della Winoa, mentre il comportamento della Winoa nella violazione in questione è più grave di quello della Pometon alla luce di due dei tre criteri utilizzati.

126.

In tali circostanze, alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il quarto motivo dedotto dalla Pometon a sostegno della sua impugnazione debba essere accolto nella misura in cui lamenta una violazione del principio della parità di trattamento. Di conseguenza, ritengo che l’impugnazione debba essere accolta e che la sentenza impugnata debba essere annullata nella parte in cui fissa il tasso di riduzione eccezionale al 75% dell’importo di base dell’ammenda e, di conseguenza, nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon a EUR 3873375.

VII. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

127.

Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, se l’impugnazione è accolta, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

128.

Questa è la situazione nel caso di specie, poiché il criterio e le informazioni necessarie per valutare l’importo della riduzione eccezionale dell’ammenda sono stati stabiliti dal Tribunale senza commettere alcun errore di diritto al riguardo. La Corte dispone quindi di tutte le informazioni necessarie per decidere sulla domanda.

129.

Per quanto riguarda la riduzione dell’importo dell’ammenda e, più specificamente, la gravità dell’infrazione (la Pometon ha confermato di non aver contestato la durata dell’infrazione nel contesto del quarto motivo di impugnazione) ( 51 ), dalle informazioni in possesso della Corte concernenti le cinque imprese coinvolte nell’intesa in questione risulta che la situazione della Pometon è simile a quella della MTS per quanto attiene alla sua responsabilità individuale e all’influenza concreta del suo comportamento illecito sulla concorrenza in materia di prezzi. Tuttavia, se si tiene conto del fatturato totale pertinente, che fornisce un’indicazione delle dimensioni e del potere economico delle imprese interessate, il fatturato della Pometon è quattro volte superiore a quello della MTS.

130.

Sulla base di tali criteri e al fine di rispettare il principio di uguaglianza tra le imprese coinvolte nell’intesa di cui trattasi, ritengo che la riduzione concessa alla Pometon ai sensi del punto 37 degli orientamenti del 2006 debba essere compresa tra 75% e 90%, vale a dire tra la percentuale concessa alla Winoa e quella concessa alla MTS.

131.

In tali circostanze, alla luce di tutte le considerazioni di fatto e di diritto di cui alla presente causa, suggerisco alla Corte di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon all’83%, ossia tra il 75% della Winoa e il 90% della MTS. Alla luce della riduzione proposta, suggerisco che l’ammenda così definita ammonti a EUR 2633895.

VIII. Sulle spese

132.

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

133.

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

134.

Nella presente impugnazione, poiché il ricorso della Pometon è stato parzialmente accolto, sembra opportuno decidere che la Commissione debba essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese inerenti sia al procedimento di primo grado, sia a quello di impugnazione, metà delle spese sostenute dalla ricorrente relative a questi due gradi di giudizio. Di conseguenza, la Pometon sopporterà metà delle proprie spese inerenti a tali procedimenti.

IX. Conclusione

135.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 marzo 2019, Pometon/Commissione (T‑433/16, EU:T:2019:201), nelle parti in cui il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon SpA, ha fissato il tasso della riduzione eccezionale al 75% dell’importo di base dell’ammenda, ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon a EUR 3873375 e ha deciso che le parti sopporteranno le proprie spese;

ridurre l’importo di base dell’ammenda inflitta alla Pometon all’83% e, di conseguenza, fissare l’importo dell’ammenda a EUR 2633895;

respingere, per il resto, l’impugnazione;

condannare la Commissione europea a sopportare, oltre alle proprie spese inerenti sia al procedimento di primo grado, sia al procedimento di impugnazione, metà delle spese sostenute dalla Pometon relative a tali due procedimenti;

condannare la Pometon a sopportare la metà delle proprie spese relative a tali procedimenti.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) GU 2008, L 171, pag. 3.

( 3 ) GU 2003, L 1, pag. 1.

( 4 ) Vengono alla mente le sentenze del Tribunale del 20 maggio 2015, Timab Industries e CFPR/Commissione (T‑456/10, EU:T:2015:296) (in sede di impugnazione, sentenza del 12 gennaio 2017, Timab Industries e CFPR/Commissione, C‑411/15 P, EU:C:2017:11), e del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T‑180/15, EU:T:2017:795) (in sede di impugnazione, sentenza del 10 luglio 2019, Commissione/Icap Management Services e Icap New Zealand, C‑39/18 P, EU:C:2019:584).

( 5 ) GU 2008, C 167, pag. 1.

( 6 ) V., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 33) e del 13 settembre 2018, ANKO/Commissione (C‑173/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:718, punto 23).

( 7 ) V., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 32) e del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23, punti 1415).

( 8 ) V., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2008, Coop de France Bétail et Viande e a./Commissione (C‑101/07 P e C‑110/07 P, EU:C:2008:741, punto 110) e del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 72).

( 9 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 154).

( 10 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 155).

( 11 ) V., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punti 7273) e del 16 febbraio 2017, Hansen & Rosenthal e H&R Wax Company Vertrieb/Commissione (C‑90/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:123, punto 18).

( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 41).

( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. Presunzione di innocenza (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 43), e la sentenza Karaman, § 63.

( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 44) e la sentenza Karaman, § 64.

( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 43), e la sentenza Karaman, § 63.

( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 44), e la sentenza Karaman, § 65.

( 17 ) GU 2016, L 65, pag. 1. Ai sensi di tali disposizione, «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità».

( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 45).

( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 46).

( 20 ) V. in tal senso, sentenze del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punti 7273) e del 16 febbraio 2017, Hansen & Rosenthal e H&R Wax Company Vertrieb/Commissione (C‑90/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:123, punto 18).

( 21 ) V., in tal senso, la sentenza Icap del Tribunale, punto 259.

( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 44) e la sentenza Karaman, § 65.

( 23 ) Sentenza Karaman, § 63.

( 24 ) Il corsivo è mio.

( 25 ) Decisione di transazione, punto 28 (il corsivo è mio).

( 26 ) Decisione di transazione, punto 29 (il corsivo è mio).

( 27 ) Decisione di transazione, punto 36 (il corsivo è mio).

( 28 ) V., ad esempio, i punti 35 e 36 della decisione controversa per quanto concerne il ruolo specifico della Pometon nell’istituzione dell’intesa.

( 29 ) V., in tal senso, sentenza Icap del Tribunale, punto 276.

( 30 ) V., in tal senso, sentenza Icap del Tribunale, punto 278.

( 31 ) V., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 33) e del 13 settembre 2018, ANKO/Commissione (C‑173/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:718, punto 23).

( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Commissione/Keramag Keramische Werke e a. (C‑613/13 P, EU:C:2017:49, punto 51).

( 33 ) V. in tal senso, sentenza del 19 maggio 2010, IMI e a./Commissione (T‑18/05, EU:T:2010:202, punto 89), citata al punto 305 della sentenza impugnata.

( 34 ) V., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti 8485); del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 143144), e del 26 gennaio 2017, Duravit e a./Commissione (C‑609/13 P, EU:C:2017:46, punto 136).

( 35 ) V., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione (C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 62).

( 36 ) V., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione (C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 63).

( 37 ) Nella decisione di transazione, la Commissione ha concesso un tasso di riduzione del 67% alla Würth, del 75% alla Winoa e alla Ervin e del 90% alla MTS.

( 38 ) V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 125).

( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 126) e del 26 gennaio 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commissione (C‑618/13 P, EU:C:2017:48, punto 43).

( 40 ) V., in tal senso, sentenze del 10 aprile 2014, Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 105); del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 75); e del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin (C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77).

( 41 ) V., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 56); del 26 gennaio 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commissione (C‑618/13 P, EU:C:2017:48, punto 42); e del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 196).

( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punti 196198).

( 43 ) V., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Deltafina/Commissione (C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, punto 75).

( 44 ) V., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 132), e del 26 gennaio 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commissione (C‑618/13 P, EU:C:2017:48, punto 38).

( 45 ) V., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 133); del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 62), e del 26 gennaio 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commissione (C‑618/13 P, EU:C:2017:48, punto 38).

( 46 ) V., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 62), e del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 78).

( 47 ) V., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione (C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 90).

( 48 ) V. giurisprudenza citata alla nota 40.

( 49 ) V., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 54); del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 47), e del 7 settembre 2016, Pilkington Group e a./Commissione (C‑101/15 P, EU:C:2016:631, punto 17).

( 50 ) V., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 257).

( 51 ) Punto 31 della replica della Pometon.

Top