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Document 62019CB0835
Case C-835/19: Order of the Court (Ninth Chamber) of 26 November 2020 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta — Ativa S.p.A. v Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Award of concession contracts — Directive 2014/23/EU — Article 2(1), first subparagraph — Article 30 — Freedom of awarding authorities to define and organise the procedure leading to the selection of the concession holder — National legislation prohibiting the use of project financing for motorway concession contracts)
Causa C-835/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta — Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 2, paragrafo 1, primo comma – Articolo 30 – Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario – Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale)
Causa C-835/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta — Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 2, paragrafo 1, primo comma – Articolo 30 – Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario – Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale)
GU C 44 del 8.2.2021, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/11 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta — Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti
(Causa C-835/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Aggiudicazione di contratti di concessione - Direttiva 2014/23/UE - Articolo 2, paragrafo 1, primo comma - Articolo 30 - Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario - Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale)
(2021/C 44/16)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta — Ativa S.p.A.
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti
Nei confronti di: Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all’articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici.