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Document 62019CA0783

Causa C-783/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche – Carattere uniforme ed esaustivo – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) – Articolo 103, paragrafo 2, lettera b) – Evocazione – Denominazione di origine protetta (DOP) «Champagne» – Servizi – Comparabilità dei prodotti – Uso della denominazione commerciale «Champanillo»]

GU C 462 del 15.11.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB

(Causa C-783/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche - Carattere uniforme ed esaustivo - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) - Articolo 103, paragrafo 2, lettera b) - Evocazione - Denominazione di origine protetta (DOP) «Champagne» - Servizi - Comparabilità dei prodotti - Uso della denominazione commerciale «Champanillo»)

(2021/C 462/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Resistente: GB

Dispositivo

1)

L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che protegge le denominazioni di origine protetta (DOP) da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi.

2)

L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall’altro, si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L’esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall’incorporazione parziale della denominazione protetta, dall’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione.

3)

L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un atto di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale.


(1)  GU C 19 del 20.1.2020.


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