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Document 62019CA0617
Case C-617/19: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 29 April 2021 (request for a preliminary ruling from the Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italy) — Granarolo SpA v Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2003/87/EC — Greenhouse gas emission allowance trading scheme — Article 3(e) — Concept of ‘installation’ — Article 3(f) — Concept of ‘operator’ — Points 2 and 3 of Annex I — Aggregation rule — Aggregation of the capacities of the activities in an installation — Transfer of an electricity and heat cogeneration unit by the owner of an industrial facility — Contract for the supply of energy between the transferor and transferee undertakings — Updating of the greenhouse gas emissions permit)
Causa C-617/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Granarolo SpA / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e) – Nozione di «impianto» – Articolo 3, lettera f) – Nozione di «gestore» – Allegato I, punti 2 e 3 – Regola dell’aggregazione – Somma delle capacità delle attività di un impianto – Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale – Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria – Aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)
Causa C-617/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Granarolo SpA / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e) – Nozione di «impianto» – Articolo 3, lettera f) – Nozione di «gestore» – Allegato I, punti 2 e 3 – Regola dell’aggregazione – Somma delle capacità delle attività di un impianto – Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale – Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria – Aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)
GU C 263 del 5.7.2021, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 263/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Granarolo SpA / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto
(Causa C-617/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Articolo 3, lettera e) - Nozione di «impianto» - Articolo 3, lettera f) - Nozione di «gestore» - Allegato I, punti 2 e 3 - Regola dell’aggregazione - Somma delle capacità delle attività di un impianto - Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale - Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria - Aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)
(2021/C 263/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Granarolo SpA
Resistenti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto
nei confronti di: E.ON Business Solutions Srl, già E.ON Connecting Energies Italia Srl
Dispositivo
L’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell’allegato I della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra nell’ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, se ha ceduto un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un contratto che prevede, in particolare, la fornitura a detto stabilimento dell’energia prodotta da tale unità di cogenerazione, sempre che la centrale termica e l’unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell’unità di cogenerazione, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della medesima direttiva.