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Document 62019CA0617

    Causa C-617/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Granarolo SpA / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e) – Nozione di «impianto» – Articolo 3, lettera f) – Nozione di «gestore» – Allegato I, punti 2 e 3 – Regola dell’aggregazione – Somma delle capacità delle attività di un impianto – Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale – Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria – Aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

    GU C 263 del 5.7.2021, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 263/4


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Granarolo SpA / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

    (Causa C-617/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Articolo 3, lettera e) - Nozione di «impianto» - Articolo 3, lettera f) - Nozione di «gestore» - Allegato I, punti 2 e 3 - Regola dell’aggregazione - Somma delle capacità delle attività di un impianto - Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale - Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria - Aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

    (2021/C 263/05)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Granarolo SpA

    Resistenti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

    nei confronti di: E.ON Business Solutions Srl, già E.ON Connecting Energies Italia Srl

    Dispositivo

    L’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell’allegato I della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra nell’ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, se ha ceduto un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un contratto che prevede, in particolare, la fornitura a detto stabilimento dell’energia prodotta da tale unità di cogenerazione, sempre che la centrale termica e l’unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell’unità di cogenerazione, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della medesima direttiva.


    (1)  GU C 399 del 25.11.2019.


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