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Document 62019CA0335
Case C-335/19: Judgment of the Court (First Chamber) of 15 October 2020 (request for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny — Poland) — E. sp. z o.o. sp. k. v Minister Finansów (Reference for a preliminary ruling — Common system of value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 90 — Reduction of the VAT taxable amount — Total or partial non-payment of the price — Conditions imposed by national legislation for the exercise of the right to reduction — Condition that the debtor must not be the subject of insolvency or winding-up proceedings — Condition that the creditor and the debtor must be subject to VAT)
Causa C-335/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — E. Sp. z o.o. Sp. k. / Minister Finansów [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile dell’IVA – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione – Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione – Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA]
Causa C-335/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — E. Sp. z o.o. Sp. k. / Minister Finansów [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile dell’IVA – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione – Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione – Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA]
GU C 423 del 7.12.2020, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — E. Sp. z o.o. Sp. k. / Minister Finansów
(Causa C-335/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile dell’IVA - Mancato pagamento totale o parziale del prezzo - Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione - Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione - Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA)
(2020/C 423/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: E. Sp. z o.o. Sp. k.
Convenuto: Minister Finansów
Dispositivo
L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell’IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch’esso ancora registrato quale soggetto passivo dell’IVA.