Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0335

Causa C-335/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — E. Sp. z o.o. Sp. k. / Minister Finansów [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile dell’IVA – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione – Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione – Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA]

GU C 423 del 7.12.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — E. Sp. z o.o. Sp. k. / Minister Finansów

(Causa C-335/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile dell’IVA - Mancato pagamento totale o parziale del prezzo - Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione - Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione - Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA)

(2020/C 423/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: E. Sp. z o.o. Sp. k.

Convenuto: Minister Finansów

Dispositivo

L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell’IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch’esso ancora registrato quale soggetto passivo dell’IVA.


(1)  GU C 280 del 19.8.2019.


Top