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Document 62019CA0041

Causa C-41/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — FX / GZ, legalmente rappresentata dalla madre [Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 41, paragrafo 1 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 24, paragrafo 5 – Titolo dichiarato esecutivo, che accerta un credito alimentare – Opposizione all’esecuzione – Competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione]

GU C 262 del 10.8.2020, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — FX / GZ, legalmente rappresentata dalla madre

(Causa C-41/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Articolo 41, paragrafo 1 - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 24, paragrafo 5 - Titolo dichiarato esecutivo, che accerta un credito alimentare - Opposizione all’esecuzione - Competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione)

(2020/C 262/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: FX

Convenuta: GZ, legalmente rappresentata dalla madre

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare, diretta contro l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d’origine e che ha accertato tale credito, che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento e nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 e delle disposizioni del diritto nazionale rilevanti, spetta al giudice del rinvio, in quanto giudice dello Stato membro dell’esecuzione, pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito degli elementi probatori addotti dal debitore degli alimenti per corroborare la sua affermazione secondo cui egli ha in larga parte soddisfatto il suo debito.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


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