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Document 62018TO0125
Order of the General Court (First Chamber) of 14 February 2019.#Associazione Nazionale GranoSalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) v European Commission.#Actions for annulment — Plant-protection products — Active substance ‘glyphosate’ — Renewal of inclusion in the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 — Act not of individual concern — Regulatory act entailing implementing measures — Inadmissibility.#Case T-125/18.
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 febbraio 2019.
Associazione Nazionale GranoSalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità.
Causa T-125/18.
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 febbraio 2019.
Associazione Nazionale GranoSalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità.
Causa T-125/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:92
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
14 febbraio 2019 ( *1 )
«Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – Rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»
Nella causa T‑125/18,
Associazione Nazionale Granosalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus), con sede a Foggia (Italia), rappresentata da G. Dalfino, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, D. Bianchi, G. Koleva e I. Naglis, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1 |
Il glifosato è una sostanza attiva utilizzata, in particolare, come diserbante. |
2 |
Il glifosato è stato «autorizzato» per l’utilizzo di cui al precedente punto 1, per la prima volta, nell’Unione europea, tramite la sua iscrizione nell’elenco delle sostanze attive dell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1). |
3 |
L’aggiunta del glifosato alla fine della tabella dell’allegato I alla direttiva 91/414 è stata effettuata dalla direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile (GU 2001, L 304, pag. 14). |
4 |
In forza della direttiva 2001/99, il glifosato era «autorizzato», come sostanza attiva, dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2012. |
5 |
L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414 stabiliva che l’iscrizione di una sostanza attiva poteva essere rinnovata su richiesta purché tale richiesta fosse presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo d’iscrizione. |
6 |
La Commissione europea ha ricevuto una richiesta di rinnovo concernente il glifosato nel termine stabilito. |
7 |
Tuttavia, è emerso che dovevano ancora essere adottate norme dettagliate concernenti la presentazione e la valutazione delle informazioni complementari necessarie per il rinnovo delle sostanze attive. |
8 |
L’iscrizione del glifosato è stata, pertanto, prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le scadenze dell’iscrizione di determinate sostanze attive nell’allegato I (GU 2010, L 293, pag. 48). |
9 |
Successivamente, la direttiva 91/414 è stata abrogata, con effetto dal 14 giugno 2011, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414 del Consiglio (GU 2009, L 309, pag. 1). |
10 |
Le sostanze attive considerate approvate in forza del regolamento n. 1107/2009 sono elencate nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 1107/2009 per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1). |
11 |
Nell’elenco figurante all’allegato del regolamento di esecuzione n. 540/2011 appare il glifosato. La data di scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva era fissata al 31 dicembre 2015. |
12 |
Il 20 dicembre 2013 la Repubblica federale di Germania, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato, in collaborazione con la Repubblica slovacca, in qualità di Stato membro correlatore, il progetto di relazione di valutazione del rinnovo dell’approvazione del glifosato. |
13 |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha trasmesso il progetto di relazione di valutazione di cui trattasi al richiedente nonché agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni. Essa ha trasmesso alla Commissione le osservazioni che aveva ricevuto e ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. |
14 |
Il 20 marzo 2015 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha pubblicato la sua analisi riguardo al potenziale cancerogeno del glifosato. Sulla base di tale analisi, essa l’ha classificato nell’elenco dei prodotti probabilmente cancerogeni per l’uomo. |
15 |
Il 29 aprile 2015 la Commissione ha incaricato l’EFSA di esaminare le informazioni figuranti nell’analisi dell’AIRC sul potenziale cancerogeno del glifosato e di tenerne conto, entro il 30 ottobre 2015, nelle sue analisi e conclusioni. |
16 |
Nell’attesa la Commissione ha prorogato il periodo di validità dell’approvazione del glifosato fino al 30 giugno 2016 con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU 2015, L 276, pag. 48). |
17 |
Il regolamento di esecuzione 2015/1885 si fondava sull’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, che prevede che la Commissione possa rinviare la scadenza del periodo di approvazione di una sostanza attiva qualora sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo per motivi che sfuggono al controllo del richiedente. |
18 |
Il 30 ottobre 2015 l’EFSA ha presentato le sue conclusioni sulla possibilità che il glifosato soddisfacesse i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. |
19 |
Nelle sue conclusioni, l’EFSA ha rilevato che «il glifosato non presenta probabilmente un rischio cancerogeno per l’uomo e le prove non giustificano una classificazione in merito al suo potenziale cancerogeno in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1)]». |
20 |
Il 28 gennaio 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di riesame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni. |
21 |
In seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi vari Stati membri hanno ritenuto opportuno, prima di prendere una decisione sul rinnovo dell’approvazione, chiedere il parere di un altro organo, ossia del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sulla classificazione armonizzata del glifosato per quanto riguarda la sua cancerogenicità. |
22 |
In considerazione del tempo necessario al comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA per fornire un parere, il periodo di approvazione del glifosato è stato prorogato, una terza volta, in tale occasione fino al 15 dicembre 2017, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (GU 2016, L 173, pag. 52). |
23 |
Il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA ha trasmesso il suo parere alla Commissione il 15 giugno 2017. Nel suo parere, esso ha concluso all’unanimità che, in base alle informazioni attualmente disponibili, una classificazione di pericolo per la cancerogenicità non era giustificata nel caso del glifosato. |
24 |
Il 6 ottobre 2017 la Commissione ha accolto ufficialmente un’iniziativa dei cittadini europei riguardante il glifosato in uno dei suoi tre obiettivi e con le firme convalidate di almeno un milione di cittadini europei di almeno sette Stati membri. |
25 |
Il 23 ottobre 2017 la Commissione ha risposto all’iniziativa dei cittadini europei rilevando che, «[p]er quanto riguarda[va] il primo obiettivo, relativo al divieto dei diserbanti a base di glifosato, [essa] rit[eneva] che non sussist[essero] motivi giuridici o scientifici che giustific[assero] il divieto del glifosato e non [avrebbe presentato] una proposta legislativa in tal senso». Essa ha aggiunto che «[l]e evidenze scientifiche in particolare non consent[iva]no di concludere che il glifosato [fosse] potenzialmente cancerogeno. La decisione (...) di rinnovare l’approvazione del glifosato (per un periodo di 5 anni) [era] quindi pienamente giustificata». |
26 |
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il comitato di appello è stato adito per una nuova delibera e ha emesso un parere. |
27 |
Il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento n. 1107/2009 e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione n. 540/2011 (GU 2017, L 333, pag. 10; in prosieguo: l’«atto impugnato»). |
28 |
Con l’atto impugnato, l’approvazione del glifosato è stata rinnovata, a talune condizioni, fino al 15 dicembre 2022. |
29 |
Il considerando 25 dell’atto impugnato precisa che le misure da esso previste sono conformi al parere del comitato di appello di cui al precedente punto 26. |
Procedimento e conclusioni delle parti
30 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2018, l’Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori, ricorrente, un’associazione italiana composta da produttori di grano e da consumatori nonché da loro associazioni di tutela, ha proposto il presente ricorso. |
31 |
Con atto separato del 30 maggio 2018, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. |
32 |
Il 9 luglio 2018 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità. |
33 |
Con atti datati, rispettivamente, 8, 11 e 12 giugno 2018, la Helm AG, la Monsanto Europe NV/SA e la Monsanto Company, la Nufarm GmbH & Co. KG, la Nufarm, l’Albaugh Europe Sàrl, l’Albaugh UK Ltd e l’Albaugh TKI d.o.o. nonché la Barclay Chemicals Manufacturing Ltd hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. |
34 |
Nell’atto introduttivo, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare l’atto impugnato. |
35 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
|
36 |
Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale respinga tale eccezione. |
37 |
La ricorrente, inoltre, chiede al Tribunale di disporre un mezzo istruttorio diretto alla produzione dei passi della relazione dell’EFSA in cui si riesaminano gli studi sul potenziale impatto del glifosato sulla salute umana, al fine di compararli con il fascicolo cosiddetto «Monsanto papers», contenente documenti interni del gruppo Monsanto resi pubblici dagli organi giurisdizionali degli Stati Uniti nel corso del 2017. |
In diritto
38 |
Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. |
39 |
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e decide di statuire senza proseguire il procedimento. |
Sull’eccezione di irricevibilità
40 |
A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che la ricorrente non ha legittimazione ad agire. Da un lato, l’atto impugnato non riguarderebbe direttamente e individualmente la ricorrente. Dall’altro lato, l’atto impugnato costituirebbe un atto regolamentare che comporta misure di esecuzione. |
41 |
La ricorrente contesta l’argomentazione della Commissione e sostiene, in particolare, che l’atto impugnato la riguarda direttamente e non comporta alcuna misura di esecuzione. |
42 |
In limine, si deve rilevare che la ricorrente è un’associazione istituita allo scopo di garantire e di valorizzare la cerealicoltura di qualità, al fine di tutelare i consumatori. In detto contesto tale associazione ha come compito, in particolare, la rappresentanza, la tutela e la difesa dei suoi associati, che sono produttori di grano e consumatori residenti nel sud Italia, nonché cittadini dell’Unione. |
43 |
Orbene, secondo la Corte, un’associazione può, in linea di principio, proporre un ricorso di annullamento soltanto se può vantare un interesse proprio o se i suoi membri o alcuni di essi sono legittimati ad agire individualmente (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2018, European Union Copper Task Force/Commissione, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, punto 87 e giurisprudenza ivi citata). Occorre determinare quindi se, nella fattispecie, la ricorrente faccia valere una di queste ipotesi. |
Sull’esistenza di un interesse proprio della ricorrente
44 |
Per quanto riguarda la questione se la ricorrente possa vantare un interesse proprio, occorre ricordare che, secondo la Corte, l’esistenza di circostanze particolari, quale il ruolo svolto da un’associazione in un procedimento sfociato nell’emanazione di un atto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso presentato da essa, segnatamente quando tale atto ha inciso sulla sua posizione di negoziatrice o quando la normativa in causa le riconosca un diritto di natura procedurale (v. sentenza del 13 marzo 2018, European Union Copper Task Force/Commissione, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, punto 88 e giurisprudenza ivi citata). |
45 |
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che l’atto impugnato incide sugli interessi da essa difesi, in particolare la lotta contro ogni forma di speculazione o di abuso che si manifesti nel mercato a danno degli agricoltori. Tuttavia, nelle osservazioni presentate, essa non ha dichiarato di aver svolto un ruolo nella preparazione dell’atto impugnato o di disporre di diritti specifici nell’ambito della procedura che ha portato all’adozione di tale atto. |
46 |
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza elaborata dalla Corte, la ricorrente non ha l’interesse proprio che le avrebbe consentito di proporre a proprio nome un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale e che, di conseguenza, il presente ricorso può, in linea di principio, essere dichiarato ricevibile soltanto se si dimostri che i membri della ricorrente, o alcuni di essi, siano di per se stessi legittimati ad agire. |
Sulla legittimazione ad agire a titolo individuale dei membri della ricorrente
47 |
Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione. |
48 |
L’articolo 263, quarto comma, TFUE distingue così tre ipotesi in cui un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica può essere dichiarato ricevibile. |
– Sulla qualità di destinatari dell’atto
49 |
Sulla prima ipotesi, che concerne i destinatari dell’atto, si deve ricordare che tale nozione di destinatario deve intendersi formalmente, nel senso che concerne il soggetto designato nell’atto stesso quale suo destinatario (sentenza del 21 gennaio 2016, SACBO/Commissione e INEA, C‑281/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:46, punto 34). |
50 |
Nella fattispecie, i membri della ricorrente non possono essere considerati come i destinatari dell’atto impugnato, poiché non sono designati in tale atto come suoi destinatari. |
– Sull’incidenza diretta e individuale
51 |
Per la seconda ipotesi, si deve determinare se l’atto impugnato riguardi, individualmente, in particolare, i membri della ricorrente o alcuni di essi. |
52 |
Secondo la Corte, i soggetti diversi dai destinatari di un atto possono sostenere che questo li riguardi individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, soltanto qualora l’atto incida su di loro a causa di determinate loro specifiche qualità ovvero di circostanze di fatto atte a distinguerli da chiunque altro e che, quindi li identifichino alla stessa stregua dei destinatari (sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220). |
53 |
Per contro, quando un atto incide su alcuni soggetti in quanto parti di una categoria astratta o di un gruppo non individualizzato di persone, le condizioni richieste dalla giurisprudenza citata al precedente punto 52 non sono soddisfatte. |
54 |
Nella fattispecie, occorre rilevare che, secondo l’articolo 1 dell’atto impugnato, la misura consistente nel rinnovo dell’approvazione del glifosato alle condizioni stabilite nell’allegato I a tale atto concerne, in maniera generale e astratta, chiunque abbia l’intenzione di produrre, commercializzare o utilizzare tale sostanza o prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, nonché chiunque possegga autorizzazioni all’immissione in commercio di detti prodotti fitosanitari. |
55 |
Pertanto, l’atto impugnato si applica in situazioni oggettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone previste in modo generale e astratto. Ne consegue che tale atto ha portata generale. |
56 |
La ricorrente fa valere che l’atto impugnato incide su alcuni suoi membri, in quanto il perdurare dell’utilizzo del glifosato causerebbe loro un danno alla salute, nella loro qualità di cittadini dell’Unione e nella loro qualità di consumatori. |
57 |
A tale riguardo, occorre rilevare che è nella loro qualità generale di consumatori e di cittadini dell’Unione che alcuni membri della ricorrente sono asseritamente colpiti dall’atto impugnato. |
58 |
Infatti, come riconosciuto dalla ricorrente stessa, il rinnovo dell’approvazione del glifosato sarebbe fonte di danni alla salute di alcuni suoi membri attesa la sua nocività e la sua presenza in prodotti e beni di uso quotidiano, principalmente nell’acqua, e i suoi membri ne sarebbero colpiti nella loro qualità di consumatori e di cittadini dell’Unione. |
59 |
La ricorrente sostiene poi che il perdurare dell’utilizzo del glifosato è fonte di danni patrimoniali per alcuni suoi membri che sono produttori di grano atteso che, per le loro convinzioni etiche o scientifiche statutariamente riconosciute, questi ultimi non utilizzano tale sostanza attiva, di modo che essi sarebbero economicamente svantaggiati rispetto ai produttori che utilizzano tale sostanza attiva, a causa di costi maggiori, di un volume di produzione inferiore e di prezzi di vendita più elevati. |
60 |
A tale riguardo, si deve rilevare che l’incidenza che la ricorrente fa valere riguardo ad alcuni suoi membri produttori di grano non è diversa da quella di cui può avvalersi qualsiasi agricoltore che, per motivi a lui propri, si astenga dall’utilizzare il glifosato a vantaggio di altre soluzioni che comportano per lui taluni costi. |
61 |
Ne consegue che l’atto impugnato concerne i membri della ricorrente a motivo della loro qualità oggettiva di consumatori, di cittadini dell’Unione o di produttori di grano allo stesso titolo di qualsiasi altro consumatore, cittadino dell’Unione o produttore di grano che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica. |
62 |
Così, la ricorrente non ha dimostrato che l’atto impugnato riguardasse individualmente i suoi membri o alcuni di essi. |
63 |
Poiché le condizioni secondo cui l’atto di cui è chiesto l’annullamento deve riguardare direttamente e individualmente una persona sono cumulative, non è necessario determinare se, peraltro, l’atto impugnato riguardi direttamente i membri della ricorrente o alcuni di essi. |
64 |
Ne consegue che la legittimazione ad agire a titolo individuale dei membri della ricorrente o di alcuni di essi non può fondarsi sulla seconda ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
– Sulla qualificazione dell’atto impugnato come atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione
65 |
La terza ipotesi in cui un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile è quella in cui tale atto costituisca un atto regolamentare che riguarda direttamente tale persona e che non comporta alcuna misura di esecuzione. |
66 |
A tale riguardo, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la nozione di atto regolamentare comprende gli atti di portata generale, ad esclusione degli atti legislativi (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 60). |
67 |
Nella fattispecie, l’atto impugnato costituisce un atto regolamentare del genere dal momento che, da un lato, si tratta di un atto di portata generale, come indicato al precedente punto 55, e, dall’altro lato, non è stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria descritta all’articolo 294 TFUE o secondo una procedura legislativa speciale, come definita all’articolo 289, paragrafo 2, TFUE, in cui interviene il Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio dell’Unione europea o viceversa. Tale punto non è peraltro contestato dalle parti. |
68 |
Inoltre, la nozione di «atti regolamentari (...) che non comportano alcuna misura d’esecuzione», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, deve essere interpretata alla luce dell’obiettivo perseguito da detta disposizione, consistente nell’evitare che un soggetto sia costretto a violare la legge per poter accedere al giudice (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 27). |
69 |
Qualora un atto regolamentare produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest’ultima sarebbe privata di tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio diretto dinanzi al giudice dell’Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 27). |
70 |
Per contro, quando un atto regolamentare comporta misure di esecuzione, il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito, come si evince dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, non soltanto dalla Corte ma anche dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. |
71 |
Infatti, da un lato, se l’attuazione di un atto regolamentare spetta alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche possono ricorrere direttamente dinanzi ai giudici dell’Unione contro i provvedimenti di attuazione, alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto comma, TFUE e dedurre, a sostegno di tale ricorso, l’illegittimità dell’atto di base in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE (sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punto 23). |
72 |
Dall’altro lato, qualora l’attuazione di un atto regolamentare spetti agli Stati membri, le persone fisiche o giuridiche possono mettere in discussione la validità della misura nazionale di esecuzione dinanzi a un giudice nazionale e, nell’ambito di tale procedimento, far valere l’invalidità dell’atto di base sollecitando quest’ultimo a interpellare eventualmente la Corte mediante questioni pregiudiziali, ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punto 23). |
73 |
Nella valutazione della questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, si deve fare riferimento alla posizione del ricorrente ed è irrilevante la questione se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri soggetti (sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 30, e del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 32). |
74 |
Nella fattispecie, si deve quindi determinare se l’atto impugnato, relativo al rinnovo dell’approvazione del glifosato per un periodo di cinque anni, comporti misure di esecuzione nei confronti dei membri della ricorrente. |
75 |
A tal fine, occorre tener conto del meccanismo stabilito dal contesto normativo applicabile nel caso di specie. |
76 |
Conformemente al regolamento n. 1107/2009, come ogni sostanza attiva, il glifosato è oggetto di una valutazione in due momenti. |
77 |
In un primo momento, la sostanza attiva è valutata, in quanto tale, a livello dell’Unione, e approvata dalla Commissione, secondo la procedura istituita dagli articoli da 7 a 13 del regolamento n. 1107/2009, se è accertato che essa è conforme ai criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
78 |
In un secondo momento, il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva approvata dall’Unione è valutato dagli Stati membri, che rilasciano, se del caso, un’autorizzazione all’immissione in commercio di tale prodotto, rispettando la procedura e le condizioni di autorizzazione previste agli articoli da 28 a 39 del regolamento n. 1107/2009. |
79 |
Così, mediante l’applicazione della normativa, un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva «glifosato» approvata dalla Commissione non può essere immesso in commercio, né tantomeno essere utilizzato, senza autorizzazione concessa, nello Stato membro interessato, dalle autorità di tale Stato. |
80 |
Certamente, gli articoli da 14 a 20 del regolamento n. 1107/2009 prevedono che il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva è concesso dalla Commissione, su richiesta di un fabbricante di detta sostanza attiva, se i criteri di approvazione enunciati all’articolo 4 di detto regolamento sono soddisfatti. |
81 |
Tuttavia, il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva non comporta, di per sé, la conferma, la proroga o il rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse dagli Stati membri per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva. |
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Infatti, conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, le autorizzazioni all’immissione in commercio sono concesse per una durata di validità limitata nel tempo. Ai sensi del secondo comma di detto paragrafo, tale durata non può essere superiore a un anno dalla data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario. Essa è successivamente fissata in modo da corrispondere alla durata dell’approvazione di detta sostanza attiva. |
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Inoltre, l’articolo 43, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1107/2009, prevede, da un lato, che un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario è rinnovata, su richiesta del suo titolare, e, dall’altro, che una siffatta richiesta deve essere presentata in un termine di tre mesi dal rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva contenuta in tale prodotto fitosanitario. |
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Ne consegue che gli effetti dell’atto impugnato si dispiegano nei confronti dei membri della ricorrente, ossia dei consumatori, dei cittadini dell’Unione e dei produttori di grano dei quali essa rappresenta gli interessi tramite il rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosato» concesso dagli Stati membri. |
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Siffatti rinnovi delle autorizzazioni all’immissione in commercio costituiscono, secondo la giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 68 a 73, misure di esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di periodo, TFUE. |
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Tale conclusione non è inficiata dagli ulteriori argomenti dedotti dalla ricorrente. |
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In primo luogo, la ricorrente sottolinea che, a suo avviso, l’atto impugnato comporta, di per sé, il mantenimento delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosato» che erano state rilasciate, conformemente agli articoli 29 e 32 del regolamento n. 1107/2009, dalle autorità italiane, e che erano in vigore alla data di adozione di detto atto. |
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A tale riguardo, occorre rilevare che detto argomento si fonda sulla premessa secondo cui il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva «glifosato» da parte della Commissione implichi automaticamente la conferma, la proroga o il rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse dagli Stati membri per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. |
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Orbene, come risulta dai precedenti punti da 81 a 83, tale premessa non è corretta. |
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Peraltro, è vero che, in forza dell’articolo 43, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1107/2009, gli Stati membri decidono sulla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario al più tardi dodici mesi dopo il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva contenuta in tale prodotto fitosanitario, e possono prorogare l’autorizzazione in corso per il periodo necessario a completare l’esame di tale domanda e adottare una decisione sul rinnovo dell’autorizzazione qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare dell’autorizzazione, non sia presa alcuna decisione in merito al rinnovo della stessa prima della sua scadenza. |
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Così, le autorità italiane hanno deciso, secondo la ricorrente, di prorogare provvisoriamente tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosato». |
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Si deve tuttavia rilevare che una siffatta proroga non risulta automaticamente dal rinnovo, da parte della Commissione, dell’approvazione della sostanza attiva «glifosato», ma piuttosto da un intervento attribuibile allo Stato membro interessato; è chiaro che un intervento del genere deve poter dar luogo a un procedimento dinanzi a un giudice nazionale (v., in tal senso, ordinanza del 12 gennaio 2017, ACDA e a./Commissione, T‑242/15, EU:T:2017:6, punti da 45 a 47 e giurisprudenza ivi citata). |
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In secondo luogo, la ricorrente fa valere che le misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosato» non possono essere considerate alla stregua di misure di esecuzione, atteso che l’atto impugnato disporrebbe soltanto talune generiche cautele per la sua applicazione, lasciando l’adozione delle misure di applicazione alla piena discrezionalità degli Stati membri e, soprattutto, non determinerebbe alcun parametro di riferimento per la loro applicazione concreta. |
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Anche supponendo che si debba interpretare tale argomento nel senso che si possa ritenere che un atto regolamentare comporti misure di esecuzione solo se esso contiene disposizioni dettagliate e specifiche per la sua esecuzione, si deve rilevare che il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva «glifosato» è soggetto a varie condizioni, che devono essere prese in considerazione dagli Stati membri qualora intendano rinnovare le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. |
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Peraltro, per quanto riguarda l’eventuale discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nell’ambito dell’esecuzione dell’atto impugnato, si deve ricordare che la meccanicità o meno delle misure adottate a livello nazionale è priva di rilievo al fine di determinare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di periodo, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punti 41 e 42). |
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Alla luce degli elementi che precedono, si deve giungere alla conclusione che l’atto impugnato non costituisce un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di periodo, TFUE. |
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In una situazione del genere, l’iter previsto nel Trattato, e nella giurisprudenza elaborata dalla Corte per interpretare quest’ultimo, consiste, qualora una persona fisica o giuridica intenda ottenere un controllo giurisdizionale di un atto di portata generale dell’Unione, nell’adire un giudice nazionale presentando un ricorso che metta in discussione una misura nazionale di esecuzione, chiedendo a tale giudice di interpellare la Corte in via pregiudiziale sulla validità dell’atto di base adottato a livello dell’Unione (v. precedente punto 72 e giurisprudenza ivi citata). |
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Da queste considerazioni risulta che il presente ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile nella misura in cui è presentato dinanzi al Tribunale. |
Sulla domanda di mezzo istruttorio
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La ricorrente chiede al Tribunale di disporre, a titolo di mezzo istruttorio, la produzione dei passi della relazione dell’EFSA in cui si riesaminano gli studi sul potenziale impatto del glifosato sulla salute umana, al fine di compararli con il fascicolo cosiddetto «Monsanto papers». |
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A tale riguardo, si deve rilevare che detta domanda rientra nel merito del presente ricorso e che, di conseguenza, essa non può essere esaminata dal momento che tale ricorso è irricevibile. |
Sulle istanze di intervento
101 |
A norma dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’intervento è accessorio alla causa principale e rimane privo di oggetto quando il ricorso è dichiarato irricevibile. |
102 |
Di conseguenza, non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Helm, della Monsanto Europe, della Monsanto, della Nufarm GmbH & Co. KG, della Nufarm, dell’Albaugh Europe, dell’Albaugh UK, dell’Albaugh TKI e della Barclay Chemicals Manufacturing. |
Sulle spese
103 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
104 |
La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima. |
105 |
Ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, la Helm, la Monsanto Europe, la Monsanto, la Nufarm GmbH & Co. KG, la Nufarm, l’Albaugh Europe, l’Albaugh UK, l’Albaugh TKI e la Barclay Chemicals Manufacturing sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento. |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) così provvede: |
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Lussemburgo, 14 febbraio 2019 Il cancelliere E. Coulon Il presidente I. Pelikánová |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.