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Document 62018TN0757

    Causa T-757/18: Ricorso proposto il 31 dicembre 2018 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou / Commissione

    GU C 72 del 25.2.2019, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 72/38


    Ricorso proposto il 31 dicembre 2018 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou / Commissione

    (Causa T-757/18)

    (2019/C 72/49)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata della Commissione, del 9 agosto 2018, sulle misure concesse dalla Grecia a favore di determinati casinò greci SA.28973 — C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009);

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi proposti in via subordinata al fine di far valere che la decisione impugnata ha violato i suoi diritti procedurali e deve, quindi, essere annullata.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha esaminato se l’asserita misura di aiuto di Stato attribuisse un «vantaggio sulla capacità di attrarre i clienti», deve essere ritenuta come una decisione di non sollevare obiezioni adottata in seguito al procedimento preliminare di esame. Pertanto, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d’indagine perché sussistevano seri dubbi in ordine all’esistenza di un vantaggio sulla capacità di attrarre i clienti finanziato mediante risorse statali.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione era in ogni caso tenuta a riavviare il procedimento formale d’indagine in virtù della sentenza nella causa T-425/11. Infatti, la ricorrente fa valere che la Commissione era tenuta, in linea di principio, a fornire informazioni alle parti interessate sulla possibilità di manifestare il loro punto di vista prima dell’adozione della decisione impugnata.


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