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Document 62018TN0740
Case T-740/18: Action brought on 18 December 2018 — Taminco and Arysta LifeScience Great Britain v Commission
Causa T-740/18: Ricorso proposto il 18 dicembre 2018 — Taminco and Arysta LifeScience Great Britain/ Commissione
Causa T-740/18: Ricorso proposto il 18 dicembre 2018 — Taminco and Arysta LifeScience Great Britain/ Commissione
GU C 72 del 25.2.2019, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/35 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2018 — Taminco and Arysta LifeScience Great Britain/ Commissione
(Causa T-740/18)
(2019/C 72/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Taminco BVBA (Gand, Belgio) e Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Edimburgo, Regno Unito.) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram (1), e rinviare la valutazione della sostanza attiva di cui trattasi all’'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla convenuta, come necessario; |
— |
ordinare la proroga della scadenza dell’approvazione della sostanza attiva di cui trattasi per consentirne il riesame; |
— |
in subordine, annullare parzialmente il regolamento impugnato nei limiti in cui vieta il rinnovo della sostanza attiva in questione per quanto riguarda il trattamento delle sementi; e |
— |
condannare la convenuta all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è viziato da un’irregolarità procedurale, in quanto la convenuta non ha tenuto conto del ritiro della domanda, presentata dalle ricorrenti, di rinnovo dell’approvazione del tiram per l’uso come spray fogliare e di mantenimento unicamente dell’uso per il trattamento delle sementi; |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in seguito ad un errore manifesto di valutazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires formulando una proposta relativa alla classificazione della sostanza attiva di cui trattasi. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in esito a un procedimento in cui non sono stati rispettati i diritti di difesa delle ricorrenti. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di precauzione e dei principi fondamentali del diritto dell’Unione di proporzionalità e di parità di trattamento. |
(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1)