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Document 62018TN0740

Causa T-740/18: Ricorso proposto il 18 dicembre 2018 — Taminco and Arysta LifeScience Great Britain/ Commissione

GU C 72 del 25.2.2019, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/35


Ricorso proposto il 18 dicembre 2018 — Taminco and Arysta LifeScience Great Britain/ Commissione

(Causa T-740/18)

(2019/C 72/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Taminco BVBA (Gand, Belgio) e Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Edimburgo, Regno Unito.) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram (1), e rinviare la valutazione della sostanza attiva di cui trattasi all’'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla convenuta, come necessario;

ordinare la proroga della scadenza dell’approvazione della sostanza attiva di cui trattasi per consentirne il riesame;

in subordine, annullare parzialmente il regolamento impugnato nei limiti in cui vieta il rinnovo della sostanza attiva in questione per quanto riguarda il trattamento delle sementi; e

condannare la convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è viziato da un’irregolarità procedurale, in quanto la convenuta non ha tenuto conto del ritiro della domanda, presentata dalle ricorrenti, di rinnovo dell’approvazione del tiram per l’uso come spray fogliare e di mantenimento unicamente dell’uso per il trattamento delle sementi;

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in seguito ad un errore manifesto di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires formulando una proposta relativa alla classificazione della sostanza attiva di cui trattasi.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in esito a un procedimento in cui non sono stati rispettati i diritti di difesa delle ricorrenti.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di precauzione e dei principi fondamentali del diritto dell’Unione di proporzionalità e di parità di trattamento.


(1)  GU 2018, L 254, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1)


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