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Document 62018TN0599

    Causa T-599/18: Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Aeris Invest / CRU

    GU C 427 del 26.11.2018, p. 101–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 427/101


    Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Aeris Invest / CRU

    (Causa T-599/18)

    (2018/C 427/133)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, P. Medina Sánchez, e A. Sellés Marco, avvocati)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del 14 settembre 2018;

    condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso rivolto contro la decisione del Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: «CRU»), del 14 settembre 2018, di non effettuare una valutazione definitiva ex post nell’ambito della decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017, relativa ad un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A (in prosieguo: «la decisione impugnata»), la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). Tale motivo si suddivide in tre parti.

    Prima parte, vertente sull’argomento secondo cui la decisione impugnata si pronuncerebbe sulla possibilità di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato senza che sia stata effettuata una valutazione definitiva ex post.

    Seconda parte, vertente sull’argomento secondo cui il CRU non si sarebbe assicurato che le informazioni in base alle quali è eseguita la valutazione siano il più possibile aggiornate e complete, affinché siano pienamente rilevate eventuali perdite sulle attività di un’entità.

    Terza parte, vertente sulla violazione della giurisprudenza Meroni, in quanto la Commissione avrebbe dovuto autorizzare la decisione del CRU di non far sì che sia effettuata una valutazione definitiva ex post.

    2.

    Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere da cui sarebbe viziata la decisione impugnata e che sarebbe dimostrato da un insieme di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti. A tal proposito, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe eluso la procedura di cui all’articolo 20 del summenzionato regolamento (UE) n. 806/2014, e che lo scopo perseguito dal CRU con l’adozione di tale decisione consisterebbe nell’occultare la reale situazione del Banco Popular Español, S.A.

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