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Document 62018TN0545

Causa T-545/18: Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — YL / Commissione

GU C 427 del 26.11.2018, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/83


Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — YL / Commissione

(Causa T-545/18)

(2018/C 427/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YL (rappresentante: P. Yon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede:

l’annullamento della sua cancellazione dall’elenco di promozione 2017;

la sua promozione, retroattiva al 1o gennaio 2017;

il risarcimento dei danni subiti a causa degli atti impugnati, in considerazione: del tempo e dell’energia dedicati al presente ricorso e ai suoi antefatti, a combattere il sentimento di rifiuto, di ostracismo e di accanimento da parte di un’autorità che dovrebbe preoccuparsi dell’interesse dei suoi agenti e dar loro prova di neutralità, se non di benevolenza — danni stimati in EUR 100 000;

il rimborso delle spese legali e per onorari d’avvocato, per un importo di EUR 10 000;

la condanna della Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), che sarebbe stata commessa dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») basando il rifiuto di promuovere il ricorrente, da un lato, su una sanzione precedentemente irrogata, sebbene la sanzione avesse già pregiudicato la carriera di quest’ultimo mediante una retrocessione di scatto. Dall’altro, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in quanto detta sanzione sarebbe stata associata alla condotta in servizio, sebbene la decisione di irrogazione della sanzione del 2016 avesse indicato che i fatti sanzionati si erano verificati al di fuori di ogni correlazione con le funzioni e le responsabilità del ricorrente.

2.

Secondo motivo, relativo a uno sviamento di potere e di procedura, che l’APN avrebbe commesso avvalendosi della sua discrezionalità in materia di promozione al fine di aggravare la sanzione pronunciata nel 2016 e utilizzando la procedura di promozione in modo da eludere i limiti previsti dallo Statuto in caso di sospensione dell’avanzamento.


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